§ 1.9.7 - L.R. 24 aprile 1980, n. 26.
Disciplina delle nomine di competenza della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.9 normativa istituzionale
Data:24/04/1980
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Le nomine, le proposte e le designazioni di competenza della Regione Campania sono regolate dalla presente legge ed effettuate in base a valutazioni di capacità e competenza rispetto alle nomine, [...]
Art. 2.  Le nomine, le proposte e le designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale o della Giunta regionale, sono soggette a parere preventivo della Commissione consiliare permanente [...]
Art. 3.  Qualora gli organi di cui al precedente articolo ritengano di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate dalla richiesta di parere, si applica la procedura prevista [...]
Art. 4.  Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, i Consiglieri regionali o i Gruppi consiliari presentano le proposte di candidatura alla Presidenza del Consiglio regionale non oltre le [...]
Art. 5.  Le procedure di cui ai precedenti articoli 2 e 4 si applicano anche in caso di conferma o sostituzione.
Art. 6.  Si applicano alle nomine, proposte e designazioni di cui alla presente legge, le regole di incompatibilità derivanti dalle leggi statali o regionali.
Art. 7.  Coloro che sono nominati con la procedura prevista dalla presente legge sono tenuti, entro 15 giorni dalla notifica della nomina, a comunicare al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale [...]
Art. 8.  I rappresentanti della Regione, come sopra nominati, devono tenere conto delle direttive del Consiglio ovvero della Giunta, in caso di nomine di competenza di questa e sono tenuti, se richiesti, a [...]
Art. 9.  Il Presidente del Consiglio regionale iscrive di ufficio, indipendentemente dai calendari di lavoro del Consiglio, le nomine, proposte e designazioni, non oltre il trentesimo giorno antecedente alle [...]
Art. 10.  Le nomine, le proposte e le designazioni sono pubblicate, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche con inserzioni su almeno tre quotidiani a diffusione regionale.
Art. 11.  La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello [...]


§ 1.9.7 - L.R. 24 aprile 1980, n. 26. [1]

Disciplina delle nomine di competenza della Regione.

 

Art. 1. Le nomine, le proposte e le designazioni di competenza della Regione Campania sono regolate dalla presente legge ed effettuate in base a valutazioni di capacità e competenza rispetto alle nomine, proposte e designazioni da effettuare.

 

     Art. 2. Le nomine, le proposte e le designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale o della Giunta regionale, sono soggette a parere preventivo della Commissione consiliare permanente competente per gli affari generali.

     La richiesta di parere deve contenere l'esposizione dei motivi che giustificano la nomina, la proposta o la designazione, una succinta biografia della persona indicata o designata, con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbia ricoperto o ricopra.

     La Commissione consiliare competente deve esprimere motivato parere nei 15 giorni dalla richiesta, anche in relazione ai fini e agli indirizzi di gestione che si intende perseguire. In mancanza l'organo cui compete procede alla nomina, alla proposta o designazione.

     Il parere non è richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego o quando esse sono vincolate per disposizioni di legge. Esse sono comunque comunicate alla Commissione.

 

     Art. 3. Qualora gli organi di cui al precedente articolo ritengano di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate dalla richiesta di parere, si applica la procedura prevista nell'articolo precedente.

 

     Art. 4. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, i Consiglieri regionali o i Gruppi consiliari presentano le proposte di candidatura alla Presidenza del Consiglio regionale non oltre le ventiquattro ore prima della votazione.

     Le proposte, accompagnate dalla biografia dei candidati con l'indicazione degli altri incarichi da essi anche precedentemente ricoperti, sono comunicati subito ai Consiglieri regionali.

     La votazione ha luogo soltanto sui nominativi proposti.

 

     Art. 5. Le procedure di cui ai precedenti articoli 2 e 4 si applicano anche in caso di conferma o sostituzione.

     La conferma non può essere effettuata per più di una volta.

 

     Art. 6. Si applicano alle nomine, proposte e designazioni di cui alla presente legge, le regole di incompatibilità derivanti dalle leggi statali o regionali.

 

     Art. 7. Coloro che sono nominati con la procedura prevista dalla presente legge sono tenuti, entro 15 giorni dalla notifica della nomina, a comunicare al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 6, nonché l'intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi a norma degli articoli 8 e 10 della Legge 24 gennaio 1978, n. 14.

     Qualora, successivamente, i nominati vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente articolo, sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

     La mancanza della comunicazione di cui ai precedenti commi importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

 

     Art. 8. I rappresentanti della Regione, come sopra nominati, devono tenere conto delle direttive del Consiglio ovvero della Giunta, in caso di nomine di competenza di questa e sono tenuti, se richiesti, a riferire agli organi stessi della Regione.

 

     Art. 9. Il Presidente del Consiglio regionale iscrive di ufficio, indipendentemente dai calendari di lavoro del Consiglio, le nomine, proposte e designazioni, non oltre il trentesimo giorno antecedente alle scadenze, salvo diverso termine previsto dalla legge e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla richiesta dell'organo od Ente interessato, ove la nomina, proposta o designazione sia a questa subordinata.

 

     Art. 10. Le nomine, le proposte e le designazioni sono pubblicate, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche con inserzioni su almeno tre quotidiani a diffusione regionale.

 

     Art. 11. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.