§ 4.6.2 – L.R. 31 ottobre 1978, n. 51.
Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 viabilità, acquedotti, lavori pubblici
Data:31/10/1978
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Forme di intervento finanziario regionale.
Art. 4.  Programmi pluriennali di intervento.
Art. 5.  Piano annuale esecutivo di finanziamento.
Art. 6.  Emissione dei decreti di finanziamento e di concessione.
Art. 7.  Richiesta degli Enti.
Art. 8.  Fondo di accantonamento.
Art. 9.  Regolamenti per progettazione ed esecuzione.
Art. 10.  Individuazione delle opere.
Art. 11.  Erogazione del finanziamento regionale.
Art. 12.  Progetti esecutivi.
Art. 13.  Gestione dei fondi accreditati.
Art. 14.  Rendiconti.
Art. 15.  Spesa non coperta dal contributo regionale.
Art. 16.  Rapporti con gli Istituti di credito.
Art. 17.  Incarichi di progettazione.
Art. 18.  Progettazione generale di massima.
Art. 19.  Funzioni di ingegnere capo.
Art. 20.  Approvazione della progettazione esecutiva.
Art. 21.  Controlli sugli Enti funzionali.
Art. 22.  Progetti di opere non conformi allo strumento urbanistico.
Art. 23.  Aree destinate all' edilizia scolastica.
Art. 24.  Direzione dei lavori.
Art. 25.  Aggiudicazione delle opere.
Art. 26.  Pubblici incanti e licitazione privata.
Art. 27.  Appalto concorso.
Art. 28.  Concessione di costruzione o di gestione.
Art. 29.  Trattativa privata.
Art. 30.  Economia, amministrazione diretta o per cottimi.
Art. 31.  Adeguamento alle direttive della Comunità Economica Europea.
Art. 32.  Imprese ammesse agli appalti.
Art. 33.  Consegna dei lavori.
Art. 34.  Proroghe per l'esecuzione dei lavori.
Art. 35.  Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere.
Art. 36.  Attraversamenti, percorrenze e spostamenti.
Art. 37.  Occupazione temporanea, stati di consistenza e cessione volontaria.
Art. 38.  Indennità di conduzione.
Art. 39.  Norme per l'espropriazione.
Art. 40.  Collaudo in corso d'opera.
Art. 41.  Nomina collaudatori.
Art. 42.  Istituzione dell'albo dei collaudatori.
Art. 43.  Formazione e tenuta dell'Albo.
Art. 44.  Sezioni dell'Albo.
Art. 45.  Pubblicità dell'Albo.
Art. 46.  Compensi.
Art. 47.  Comitato Tecnico regionale.
Art. 48.  Sezioni provinciali del Comitato Tecnico regionale.
Art. 49.  Segreteria dei Comitati tecnici.
Art. 50.  Validità delle adunanze.
Art. 51.  Compenso ai componenti il Comitato tecnico.
Art. 52.  Compiti e funzioni attribuite al Comitato Tecnico regionale e alle sue Sezioni provinciali.
Art. 53.  Rimborso spese agli Enti delegati.
Art. 54.  Opere di urgenza o somma urgenza.
Art. 55.  Mancato esercizio della delega.
Art. 56.  Poteri sostitutivi.
Art. 57.  Piano esecutivo 1979.
Art. 58.  Abrogazioni di norme difformi.


§ 4.6.2 – L.R. 31 ottobre 1978, n. 51. [1]

Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali. [2]

(B.U. 14 novembre 1978, n. 52).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     Con la presente legge, la Regione persegue l'obiettivo di:

     - disciplinare le procedure di programmazione, finanziamento ed esecuzione delle opere di cui al successivo art. 2;

     - determinare una più stretta rispondenza di tutti gli interventi sul territorio alle esigenze delle comunità locali anche mediante delega di funzioni amministrative nella specifica materia agli Enti locali, i quali le esercitano nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e nei limiti della legge regionale 7 giugno 1975, n. 70;

     - snellire le relative procedure in armonia con la legge 3 gennaio 1978, n. 1.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

     Le norme di cui alla presente legge si applicano alle opere pubbliche e di interesse pubblico di competenza:

     a) della Regione;

     b) dei Comuni, loro Consorzi e loro Aziende;

     c) delle Province e delle Comunità Montane;

     d) dei Consorzi, Aziende Pubbliche ed altri Enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della Regione.

 

     Art. 3. Forme di intervento finanziario regionale. [3]

     Ai comuni con popolazione non superiore a quindicimila abitanti e ai comuni ricadenti nella zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 la Giunta regionale, con provvedimento motivato, aumenta il contributo loro spettante da un minimo del trenta per cento ad un massimo del quaranta per cento.

 

TITOLO II

Programmazione degli interventi

 

     Art. 4. Programmi pluriennali di intervento.

     L'utilizzazione dei fondi disponibili per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2 è disposta attraverso programmi pluriennali d'intervento, con validità temporale coincidente con quella del bilancio della Regione.

     La Giunta regionale, sulla base delle proposte programmatiche formulate dalle Amministrazioni provinciali, ai sensi del successivo art. 7 predispone il programma pluriennale di intervento e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva contestualmente al piano regionale di sviluppo e al bilancio pluriennale e alle sue variazioni.

     Fino all' elaborazione del piano regionale di sviluppo, il programma pluriennale si ispira agli indirizzi di programmazione territoriale e settoriale degli interventi e fissa l'ammontare della relativa previsione di spesa per categoria di intervento e per aree territoriali, nonché i criteri per la formulazione dei piani esecutivi.

     Il programma pluriennale è articolato in due sezioni, una relativa al finanziamento degli interventi di interesse sovracomunale di competenza delle province, delle Comunità Montane e degli altri Enti abilitati, ed una per gli interventi di interesse locale, di competenza dei Comuni e degli altri Enti abilitati.

     Per ciascuna delle due sezioni sono indicati: l'ammontare della previsione di spesa, i criteri ed i relativi parametri per il riparto territoriale e settoriale dei finanziamenti disponibili, la ripartizione della spesa per esercizi finanziari e categorie di intervento, le forme di intervento finanziario di cui al precedente art. 3.

     I servizi regionali, ciascuno per la propria competenza, entro 10 giorni dall'approvazione del programma pluriennale, danno agli Enti destinatari comunicazione degli interventi previsti dal programma medesimo.

     Il programma pluriennale è attuato attraverso i piani annuali esecutivi di finanziamento.

     Sino alla organica attuazione dei primi cinque commi del presente articolo, i piani annuali esecutivi di finanziamento sono predisposti nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio sulla base di assegnazione di un plafond di finanziamento per Ente abilitato da utilizzare con le modalità previste dal successivo articolo 6 [4].

     La spesa assegnata agli Enti abilitati rappresenta il limite massimo di intervento finanziario della Regione che può essere utilizzato dagli Enti medesimi secondo le modalità previste dalla lettera a) e b) dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

     Nel caso di assegnazione di fondi secondo la forma della lettera a), richiamata nel comma precedente, essi rappresentano l'annualità massima utilizzata dall'Ente abilitato, per intero o frazionata, che può devolvere in favore della Cassa DD.PP. ovvero di altri Istituti di Credito.

     Gli enti di cui all’articolo 2, per l’accensione del mutuo, in sostituzione della cassa depositi e prestiti possono scegliere, a parità di trattamento, un altro istituto di credito mutuante con le procedure dell’evidenza pubblica, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [5].

     [L'accesso al mutuo con altri Istituti di Credito è consentito esclusivamente alle migliori condizioni del mercato finanziario, salvo che l'Ente abilitato in caso di condizioni più onerose, dichiari espressamente, nelle forme dovute, che l'Istituto mutuante prescelto è l'unico disponibile a concedere il mutuo] [6].

     Nel caso di contrazione del mutuo con Istituto di Credito diverso dalla Cassa DD.PP., l'importo delle rate di ammortamento, che non può superare il plafond messo a disposizione dell'Ente abilitato, e il numero delle relative annualità sono rapportate a quelle praticate dall'Istituto medesimo, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 2 agosto 1982, n. 37.

     Gli Enti abilitati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano in corso di perfezionamento mutui con Cassa DD.PP. o che l'abbiano già contratta con la stessa Cassa, ovvero con Istituti di Credito diversi, in deroga al disposto del II comma, possono usufruire dell'adeguamento della aliquota annuale del contributo così come previsto dalla legge regionale 2 agosto 1982, n. 37.

 

     Art. 5. Piano annuale esecutivo di finanziamento. [7]

     Il piano annuale esecutivo di finanziamento è predisposto dalla Giunta regionale nell'ambito del bilancio annuale di previsione.

     Il piano esecutivo definisce gli stanziamenti di competenza da iscrivere nel bilancio annuale e assegna alle province, alle Comunità Montane, ai Comuni ed altri Enti abilitati i relativi stanziamenti.

     Il piano esecutivo si articola in due sezioni: una relativa agli interventi per categorie di opere di interesse sovracomunale ed una relativa agli interventi per categorie di opere di interesse locale.

     Per ciascuna delle due sezioni il Piano esecutivo, secondo i criteri fissati nel programma pluriennale, localizza i finanziamenti definendo le forme dell'intervento regionale, ai sensi dell'art. 3.

     L'approvazione del piano esecutivo è deliberata dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale e alle sue variazioni.

 

     Art. 6. Emissione dei decreti di finanziamento e di concessione. [8]

     Entro venti giorni dalla data di approvazione del "piano annuale esecutivo di finanziamento" da parte del Consiglio regionale i servizi competenti comunicano agli Enti abilitati i finanziamenti disposti in loro favore e nei venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di individuazione dell'opera e di approvazione del progetto esecutivo, di cui al successivo articolo 10, il Presidente della Giunta regionale o gli Assessori delegati emettono il decreto di concessione del finanziamento e ne dispongono l'invio agli Enti destinatari.

     I decreti di concessione dei finanziamenti, quali atti esecutivi, non sono sottoposti al visto della Commissione di Controllo sugli atti della Regione.

 

     Art. 7. Richiesta degli Enti.

     Ai fini della formazione del programma pluriennale e dei piani esecutivi, gli Enti di cui all'art. 2 formulano annualmente le richieste di interventi di rispettiva competenza nel campo delle opere pubbliche o di interesse pubblico.

     Entro il 30 aprile di ogni anno, le richieste di intervento sono presentate dalle Comunità Montane, dai Comuni e dagli altri Enti abilitati, alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio e per conoscenza alla Regione Campania, per le finalità di cui al successivo quarto comma [9].

     Le Amministrazioni provinciali formulano una proposta globale di interventi relativa al territorio di propria competenza articolandola nelle sezioni previste dagli artt. 4 e 5, d'intesa con le Comunità Montane per gli interventi richiesti dai Comuni membri di queste e per gli interventi che, comunque, ricadono nel territorio delle medesime, qualunque sia l'Ente richiedente.

     Tale proposta deve essere depositata dalle province entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno alla Giunta regionale che in mancanza di proposte procederà comunque all'elaborazione del programma pluriennale e dei piani esecutivi di intervento da sottoporre al Consiglio regionale.

     Tutte le richieste di intervento di cui ai commi precedenti devono contenere anche l'indicazione delle presumibili spese relative alla progettazione di massima ed esecutiva, alla direzione dei lavori, alle funzioni dell'ingegnere capo dei lavori, al collaudo, ai contributi previdenziali e al carico I.V.A. [10].

 

     Art. 8. Fondo di accantonamento.

     E' costituito un fondo di accantonamento non superiore al 10% del valore complessivo degli interventi previsto nel piano esecutivo.

     Tale fondo è impiegato per consentire l'eventuale revisione o aggiornamento dei prezzi [11].

     Il fondo, come sopra definito, è utilizzato a mezzo di variante al piano esecutivo con deliberazione della Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio regionale [12]

     (Omissis) [13].

     E' fatta salva la possibilità di attingere al fondo lavori per fare fronte a nuovi oneri derivanti da revisione dei prezzi.

     I fondi di cui ai commi precedenti non impegnati nel corso dell'anno finanziario di competenza, per la parte della residua disponibilità, vengono reiscritti nel bilancio dell'anno finanziario successivo a quello in riferimento [14].

 

TITOLO III

Erogazione e vincoli del finanziamento regionale

 

     Art. 9. Regolamenti per progettazione ed esecuzione.

     La Giunta regionale sentito il Comitato tecnico regionale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio regolamenti atti ad indicare criteri generali ai quali debbono conformarsi i progetti generali di massima ed esecutivi per le varie categorie di opere, i relativi capitolati di appalto, le condizioni generali dei contratti relativi agli appalti, nonché gli schemi di convenzioni tipo di affidamento degli incarichi di progettazione, direzione e collaudo dei lavori.

     E' competenza della Giunta regionale definire periodicamente i costi massimi unitari per opere finite finanziate in tutto od in parte dalla Regione.

     Fino all'emanazione di dette disposizioni si fa riferimento alle norme statali vigenti.

 

     Art. 10. Individuazione delle opere. [15]

     L'Ente destinatario del finanziamento, nel rispetto dei vincoli fissati dal programma pluriennale e dal piano esecutivo annuale, entro 360 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 6, individua le opere da realizzare tra quelle previste dalle richieste avanzate in base al primo comma del precedente articolo 7, approva i progetti tecnico-esecutivi ai sensi del successivo articolo 20 e ne dà comunicazione ai Servizi competenti.

 

     Art. 11. Erogazione del finanziamento regionale.

     Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione dei finanziamenti concessi in conto capitale, dispone i relativi accrediti su appositi conti correnti intestati agli Enti destinatari dei finanziamenti da accendere presso le Filiali o la Sede provinciale di uno degli Istituti di Credito tesorieri della Regione, alle condizioni generali da includere nel contratto di appalto di tesoreria e con esplicita riserva a favore della Regione degli interessi maturati sulle giacenze.

     Gli Enti concessionari possono assumere impegni di spesa fino alla concorrenza globale dello stanziamento ad essi assegnato nell'intero periodo temporale cui si riferiscono i programmi pluriennali di intervento nel rispetto del vincolo di destinazione e delle modalità in essi previsti.

     I pagamenti annuali complessivi non possono superare in ciascun anno finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale.

 

     Art. 12. Progetti esecutivi.

     Omissis [16].

     Eventuali proroghe ai termini per l'approvazione dei progetti di cui al precedente articolo 10 possono essere concesse, per un massimo di ulteriori 180 giorni, dagli Assessori che sovrintendono ai competenti Servizi, su motiva richiesta dell'Ente abilitato [17].

     In caso di inadempienza del rispetto dei predetti termini, la Giunta regionale dichiara decaduto dal finanziamento l'Ente inadempiente e destina i finanziamenti recuperati al fondo previsto dall'art. 8.

 

     Art. 13. Gestione dei fondi accreditati. [18]

     I prelevamenti dal conto corrente di cui al primo comma dell'art. 11, sono consentiti soltanto per effettuare pagamenti connessi ai lavori assistiti dal finanziamento regionale.

     Detti prelevamenti sono disposti dal legale rappresentante dell'Ente appaltante, perentoriamente, entro cinque giorni dalla data di ricezione della documentazione presentata dagli aventi diritto al pagamento, mediante ordine a favore del Tesoriere dell'Ente medesimo che ne rilascia quietanza.

     I fondi prelevati sono introitati dall'Ente di cui al precedente comma mediante emissione di ordine di incasso ed iscritti, ove non vi abbia già provveduto, in correlati capitoli dell'Entrata e della Spesa del proprio bilancio.

     Contestualmente, l'Ente provvede all'erogazione delle somme introitate sulla base di appositi ordinativi di pagamento in favore degli aventi diritto e, nel caso di stati di avanzamento dei lavori, sulla base dei medesimi redatti e sottoscritti dal solo Direttore dei lavori senza ulteriori formalità, con riserva di eventuali successivi controlli.

     Nel caso di pagamenti da effettuare mediante accrediti da parte della Cassa Depositi e Prestiti o altri Istituti di Credito in favore degli Enti appaltanti, sui mutui ad essi concessi per opere assistite dal contributo regionale in annualità, gli Enti medesimi rimettono gli atti di pagamento ai predetti istituti entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricezione della documentazione da parte degli aventi diritto e, nel caso di stato di avanzamento dei lavori, sulla base dei medesimi redatti secondo le modalità del comma precedente [19].

     Ad accredito avvenuto dell'ordinativo di pagamento delle somme di cui al comma precedente presso la Tesoreria provinciale dello Stato, il legale rappresentante dell'Ente appaltante, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di accredito stesso, dispone contestualmente l'incasso delle somme da parte del tesoriere dell'Ente medesimo ed emette l'ordinativo di pagamento in favore degli aventi diritto [20].

 

     Art. 14. Rendiconti.

     E' fatto obbligo agli Enti concessionari di presentare alla Regione apposito rendiconto anche parziale, entro il 31 marzo di ogni anno, nonché rendiconto entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione dei singoli atti di collaudo delle opere comprese in progetto e rendiconto finale entro 30 giorni dalla data di definizione di tutte le operazioni finanziarie comprese in progetto.

     Copia conforme della documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati, va allegata ai rendiconti di cui al precedente comma ai fini della presa d'atto da parte del competente Servizio regionale circa la destinazione dei finanziamenti assegnati agli Enti [21].

     Alla Regione dovranno essere trasmesse, altresì, copia degli estratti conto e le certificazioni dell'avvenuto pagamento della ritenuta di acconto [22].

 

     Art. 15. Spesa non coperta dal contributo regionale.

     Per le opere fruenti di intervento finanziario regionale parziale, l'Ente concessionario, per far fronte alla parte di spesa a suo carico, deve deliberare, in sede di approvazione del progetto esecutivo dell'opera, le forme di autofinanziamento.

 

     Art. 16. Rapporti con gli Istituti di credito.

     La Regione concorda con il Ministero del Tesoro e con gli Istituti di credito abilitati l'ammontare globale e le condizioni dei mutui che accenderanno gli Enti destinatari dei contributi regionali.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Cassa Depositi e Prestiti e con altri Istituti di credito per favorire la accensione dei mutui da parte degli Enti concessionari dell'intervento finanziario regionale e per la realizzazione delle previsioni dei programmi pluriennali attuativi previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Sino alla stipula delle convenzioni di cui ai commi precedenti, gli Enti abilitati, in sede di individuazione delle opere così come previsto dall'articolo 6 e sue successive modifiche ed integrazioni, scelgono gli Istituti di credito o Enti Previdenziali anche diversi dalla Cassa DD.PP. con i quali intendono accendere il mutuo e ne danno contestuale comunicazione alla Regione [23].

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti già concessi e non ancora attivati, vincolati al mutuo con la Cassa DD.PP.. In tal caso, i termini previsti dall'art. 12 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, sono prorogati di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [24].

 

TITOLO IV

Progettazione, controlli ed affidamento dei lavori

 

     Art. 17. Incarichi di progettazione.

     I progetti di massima o esecutivi dei lavori possono essere redatti dagli Uffici tecnici degli Enti previsti dall'art. 2, purché tali Uffici siano diretti da tecnici abilitati a progettare l'opera da eseguire.

     Per comprovate necessità, la redazione dei singoli progetti può essere, altresì, affidata a liberi professionisti iscritti nei relativi Albi professionali e scelti tenendo conto della notoria, riconosciuta e specifica competenza in relazione all'opera da progettare ed evitando il sovrapporsi degli incarichi ai sensi dell'art. 152 del D.P.R. 1O77 del 1970.

     Tali incarichi non debbono costituire rapporto continuativo e debbono rispettare le norme previste dall'art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Di ogni incarico di progettazione conferito, l'Ente deve dare comunicazione alla Segreteria della Commissione per la tenuta dell'Albo dei collaudatori che è tenuta a dare pubblicità di tutti gli incarichi di progettazione assegnati.

     Ai fini dell'erogazione delle competenze professionali in conto dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti o da altri Istituti di Credito, le relative specifiche o parcelle dovranno riportare il visto del competente ordine professionale;

     i relativi oneri sono a carico del professionista interessato [25].

     Per i tecnici dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, le relative specifiche o parcelle dovranno riportare il visto del Servizio Lavori Pubblici della Regione [26].

 

     Art. 18. Progettazione generale di massima.

     Gli Enti abilitati, prima che il proprio organo deliberante proceda all'approvazione dei progetti generali di massima delle strutture di urbanizzazione primaria e di altre opere il cui importo di spesa è superiore a 500 milioni, sono tenuti ad acquisire sui progetti stessi il preventivo parere favorevole del Comitato tecnico [27].

 

     Art. 19. Funzioni di ingegnere capo.

     Secondo la materia attinente all'opera, gli Enti locali privi di Ufficio tecnico retto da ingegnere o architetto, per l'espletamento delle funzioni di Ingegnere capo dei lavori, relativi all'opera da realizzare, a norma del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, possono convenzionarsi con gli Enti di cui al precedente art. 2, i quali pongono a disposizione i propri funzionari ingegneri o architetti.

     Gli Enti locali di cui sopra possono, altresì, convenzionarsi con ingegneri o architetti liberi professionisti, iscritti ai relativi Albi da almeno dieci anni.

 

     Art. 20. Approvazione della progettazione esecutiva.

     La progettazione esecutiva e le eventuali varianti delle opere predisposte dagli Enti locali territoriali sono approvate con deliberazione dell'Ente concessionario. Tali deliberazioni sono sottoposte al solo controllo di legittimità del competente organo regionale di controllo.

     In deroga alle prescrizioni di cui all'art. 285 del T.U. del 3 marzo 1934, n. 383, i progetti relativi alle opere previste dalla presente legge non sono soggetti in fase di controllo ad alcun parere tecnico da parte degli organi dell' Amministrazione regionale o statale.

     E' altresì soppressa ogni approvazione tecnica da parte degli organi della Regione già prevista dalle vigenti disposizioni statali e regionali.

     I quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione delle opere pubbliche e di pubblico interesse devono tenere conto dell'intero costo dell' opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali [28].

     L'importo delle perizie di variante e suppletive ai progetti approvati successivamente al 1° gennaio 1983, non dipendenti da revisione o aggiornamento prezzi, non può superare il limite fissato dal III comma dell'articolo 13 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55 convertito in legge 20 aprile 1983, n. 131 [29].

 

     Art. 21. Controlli sugli Enti funzionali.

     I controlli sugli atti tecnici predisposti dagli Enti funzionali dipendenti dalla Regione non sono modificati dalla normativa di cui alla presente legge.

 

     Art. 22. Progetti di opere non conformi allo strumento urbanistico.

     Nei casi in cui lo strumento urbanistico approvato o adottato e trasmesso per l'approvazione di legge contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo [30].

     Nel caso in cui le opere ricadono su aree che negli strumenti urbanistici approvati o adottati e trasmessi per l'approvazione di legge non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni [31].

     Il Presidente della Giunta regionale emette il relativo decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti [32].

     Le norme di cui al primo e secondo comma del presente articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge [33].

 

     Art. 23. Aree destinate all' edilizia scolastica.

     Per la determinazione dell'ampiezza delle aree destinate all'edilizia scolastica, si applicano le norme di cui all'art. 2 della legge del 3 gennaio 1978, n. 1.

     Il formale provvedimento di vincolo previsto dall'art. 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e dal quinto comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412 è delegato al Sindaco competente per territorio.

 

     Art. 24. Direzione dei lavori.

     Divenuta esecutiva la deliberazione con cui si approva la progettazione esecutiva, l'Ente concessionario, qualora non lo abbia già fatto con l'incarico di progettazione, nomina, con gli stessi criteri e forme previsti dall'art. 17, il direttore dei lavori.

 

     Art. 25. Aggiudicazione delle opere.

     All'aggiudicazione delle opere si provvede entro sessanta giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo mediante:

     a) appalto col sistema dei pubblici incanti o della licitazione privata;

     b) appalto concorso;

     c) concessione;

     d) trattativa privata;

     e) lavori in economia, in amministrazione diretta o per cottimi.

 

     Art. 26. Pubblici incanti e licitazione privata.

     Di norma per l'esecuzione dei progetti si ricorre all'appalto mediante licitazione privata. E' rimessa alla discrezionalità della pubblica amministrazione il ricorso al sistema dei pubblici incanti.

     Nel caso si proceda a mezzo di licitazione privata la gara può essere aggiudicata anche nel caso di un'unica offerta valida in ribasso.

     Nel caso di licitazione privata o di gara per l'aggiudicazione dei lavori di cui alla lettera e) del precedente articolo 25, sono ammesse offerte anche in aumento, sin dal primo esperimento di gara, a meno che l'amministrazione non lo escluda espressamente nel bando di gara [34].

     Nel caso in cui l'Ente appaltante non escluda espressamente nel bando di gara la presentazione di offerte in aumento, l'aggiudicazione della stessa avviene col sistema previsto dalla lettera a) dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e comunque aggiudicata secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione [35].

     Le gare indette o aggiudicate prima dell'entrata in vigore della presente legge, espletate con le modalità dell'articolo 9 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono considerate legittime a tutti gli effetti [36].

     La licitazione privata per l'aggiudicazione degli appalti fruenti in tutto o in parte di finanziamenti regionali, per lavori di importi inferiori a mille milioni di lire, I.V.A. esclusa, si svolgono con il sistema previsto dall'art. 1, lettera d), della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

 

     Art. 27. Appalto concorso.

     Quando la realizzazione dell'opera richieda la ricerca di speciali soluzioni ovvero speciali metodi esecutivi, può farsi ricorso all'appalto concorso.

     Il bando, comunque, deve indicare almeno:

     a) la natura e l'importo presunto dei lavori;

     b) il termine congruo per la presentazione delle istanze di partecipazione al procedimento;

     c) i requisiti richiesti alle imprese;

     d) le modalità di visione degli atti relativi all'accertamento della fattibilità dell'opera;

     e) le prescrizioni dello strumento urbanistico e del regolamento edilizio applicabili all'opera;

     f) il termine di presentazione del progetto esecutivo e della proposta di corrispettivo, con specificazione se quest'ultimo debba determinarsi a corpo o mediante l'applicazione dei prezzi unitari;

     g) eventuali vincoli tecnici che devono essere rispettati;

     h) il termine per la pronuncia sulle proposte.

     La proposta avanzata in risposta all'appalto in corso, per essere ritenuta ammissibile, deve contenere:

     a) il progetto esecutivo;

     b) l'indicazione del corrispettivo richiesto e l'elenco dei prezzi unitari;

     c) il programma di svolgimento dei lavori, con l'indicazione dei termini intermedi e finali;

     d) l'indicazione dettagliata degli speciali metodi esecutivi;

     e) l'indicazione delle attrezzature e dei mezzi d'opera da impiegarsi nelle diverse fasi di svolgimento del programma di cui alla lettera c);

     f) il nominativo ed i titoli del direttore dei lavori.

     L'aggiudicazione è disposta, entro i termini stabiliti dal bando, dall'Organo consiliare dell'Ente appaltante che designa anche i componenti la Commissione giudicatrice.

     Trascorso il termine stabilito dal bando senza che il partecipante al procedimento abbia ricevuto comunicazione dell'accoglimento, egli può revocare la proposta ed ottenere l'immediata restituzione della cauzione.

     Il rifiuto della proposta non attribuisce al partecipante il diritto a rimborsi od indennizzi se non espressamente previsti nel bando.

 

     Art. 28. Concessione di costruzione o di gestione.

     Quando debbono realizzarsi o gestirsi complessi di opere con destinazione omogenea o coordinata, per i quali si richiede accentuata potenzialità tecnica ed economica dell'imprenditore o l'applicazione di metodi esecutivi speciali, può farsi ricorso all'istituto della concessione di progettazione oppure di costruzione e se necessario di gestione da aggiudicarsi a trattativa privata dopo aver preso in esame le offerte di tutte le imprese idonee o di gruppi di imprese consortili che abbiano richiesto di essere sentite.

     Le speciali condizioni dell'affidamento degli studi, indagini elaborazioni progettuali, realizzazione delle opere ed eventualmente gestione delle stesse, sono deliberate dall'Organo consiliare dell'Ente, sentito il parere del Comitato tecnico regionale.

 

     Art. 29. Trattativa privata.

     Il ricorso alla trattativa privata è ammesso quando:

     - le gare di cui agli artt. 26 e 27 siano andate deserte e si abbiano fondati motivi per prevedere lo stesso esito nel caso di ripetizione del procedimento;

     - l'urgenza sia tale da non consentire indugi;

     - nei casi previsti dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

     - si faccia ricorso all'affidamento in concessione previsto dalla presente legge.

 

     Art. 30. Economia, amministrazione diretta o per cottimi.

     Le esecuzioni in economia, in amministrazione diretta o per cottimi è consentita solo per i casi non diversamente disciplinati da leggi e regolamenti e nei limiti di importo in essi stabiliti.

 

     Art. 31. Adeguamento alle direttive della Comunità Economica Europea.

     Per l'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo superiore a mille milioni di lire, I.V.A. esclusa, si osservano le norme della legge 8 agosto 1977, n. 584.

     Per l'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo compreso tra mille e duemila milioni è fatta salva la riserva prevista dall'ultimo comma dell'art. 24 della stessa legge 8 agosto 1977, n. 584 [37].

 

     Art. 32. Imprese ammesse agli appalti.

     Agli appalti possono essere ammessi, oltre ai singoli concorrenti, anche i gruppi di imprese purché ciascuna impresa sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per la categoria richiesta e per la classifica corrispondente a un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto oppure l'impresa capo-gruppo sia iscritta per l'intero.

     Dette imprese devono presentare alla stazione appaltante, unitamente all'offerta:

     a) una lista di membri del gruppo, con la designazione del procuratore o mandatario;

     b) l'impegno sottoscritto da ciascuno associato o concernente il riconoscimento che il procuratore rappresenta ciascuna impresa verso il committente allo scopo di presentare l'offerta e di procedere a tutte le operazioni conseguenti all'eventuale aggiudicazione fino al collaudo compreso;

     c) l'autorizzazione al procuratore a riscuotere con effetto illimitato per ciascuno dei membri;

     d) l'assunzione della responsabilità solidale dell'impresa capogruppo per l'intera opera e delle responsabilità di ciascun membro per l'esecuzione della parte dei lavori che nella presentazione dell' offerta risulta di sua pertinenza.

     Agli appalti superiori a mille milioni possono essere ammesse imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi dell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 584 e che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 21 di detta legge, modificato dall'art. 29 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     Agli appalti dei lavori inferiori a duecentocinquantamilioni possono partecipare anche imprese artigiane e cooperative di produzione e lavoro che, pur non avendo l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori, risultino iscritte all'albo professionale artigiano per le imprese artigiane e al Registro Prefettizio per le cooperative da almeno sei mesi dalla data della gara [38].

 

     Art. 33. Consegna dei lavori.

     Ai sensi e nei limiti dell'art. 10 del Capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici e dell'art. 337, comma II, della legge sui lavori pubblici, la consegna dei lavori può essere immediatamente disposta all'atto dell'aggiudicazione e con riserva della successiva approvazione da parte dei competenti organi della stazione appaltante. In caso di mancata approvazione i lavori già eseguiti saranno valutati e liquidati a misura.

     Nel caso di esperimento di gara in aumento, la consegna immediata  dei lavori può essere disposta all'atto dell'aggiudicazione, nei limiti delle somme impegnate e disponibili per il progetto in appalto, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento del resto dei lavori per i quali si procederà a nuova consegna.

     Il Direttore dei lavori delle opere di cui ai commi precedenti, anche ai fini dell'accesso al contributo del Fondo Europeo di Sviluppo regionale, è tenuto a comunicare al competente Servizio regionale, entro dieci giorni dalla stesura del verbale relativo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori di che trattasi, anche se le opere sono realizzate con fondi a carico del bilancio dell'Ente abilitato [39].

     Il legale rappresentante dell'Ente abilitato non può disporre il pagamento delle spettanze in favore del Direttore dei lavori se questi non abbia ottemperato agli adempimenti previsti dal comma precedente [40].

     In via transitoria, il Direttore dei lavori entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge fornisce le notizie richieste dal precedente terzo comma relativamente alle opere in corso di realizzazione [41].

 

     Art. 34. Proroghe per l'esecuzione dei lavori.

     I lavori appaltati devono essere realizzati nei termini contrattuali, salvo proroghe che possono essere accordate dagli Enti appaltanti per causa di forza maggiore e per un periodo di tempo che non superi, nel complesso, un terzo del termine contrattuale assegnato per la realizzazione dell'opera.

 

TITOLO V

Occupazione temporanea, espropriazione, indennizzi

 

     Art. 35. Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere.

     L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

     Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto, salvo proroghe concesse dalla Giunta regionale per l'ultimazione dei lavori già iniziati, solo ove siano intervenute circostanze eccezionali ed imprevedibili e che, comunque, non possono superare i cinque anni dalla data di approvazione del progetto.

     I provvedimenti di cui al I comma del presente articolo devono indicare i termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni.

 

     Art. 36. Attraversamenti, percorrenze e spostamenti.

     Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea d'urgenza, tutti gli Enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali, in caso di ritardo, sono corrisposti gli interessi legali.

     Entro lo stesso termine e alle stesse condizioni, i soggetti di cui al comma precedente debbono pronunciarsi sugli spostamenti e percorrenze loro richiesti e devono provvedervi nei tempi tecnici minimi, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.

 

     Art. 37. Occupazione temporanea, stati di consistenza e cessione volontaria.

     Per le occupazioni temporanee di urgenza, la determinazione delle indennità provvisorie nonché per tutti gli altri adempimenti riguardanti l'acquisizione dei beni occorrenti per la realizzazione di opere connesse alla presente legge ed in genere per tutte le procedure relative a materie trasferite o delegate alla Regione, si applica la procedura fissata dal Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

     I relativi provvedimenti sono ammessi dall'Organo competente ai sensi della legge regionale del 19 aprile 1977, n. 23.

     Il decreto che autorizza l'occupazione di urgenza deve contenere anche la nomina del tecnico che procede alla redazione del verbale dello stato di consistenza dei beni da occupare nelle forme previste dalla vigente legislazione.

     Al proprietario ed al conduttore o possessore dell'immobile da espropriare o occupare deve essere rilasciata copia del verbale di consistenza e di presa di possesso.

 

     Art. 38. Indennità di conduzione.

     L'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni va corrisposta in via definitiva agli aventi diritto entro sessanta giorni dalla data del verbale di immissione nel possesso dell'immobile ai sensi dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. In caso di contrasto sulla misura dell'indennità, negli stessi termini l'Ente espropriante provvederà ad effettuare il deposito di quanto offerto.

     Per i proprietari diretti coltivatori che cedono volontariamente i propri immobili, l'indennità di cui al comma che precede qualora superi la somma di lire cinque milioni, deve essere garantita con fidejussione bancaria o con polizza assicurativa rilasciata da Enti od Istituti a norma delle vigenti disposizioni.

     Sono proprietari diretti coltivatori, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, coloro i quali risultano tali da apposito certificato rilasciato dal servizio dei contributi agricoli unificati salvo ogni ulteriore indagine dell'espropriante.

     La corresponsione dell'indennità prevista dal II comma dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche, è subordinata alla presentazione di una dichiarazione del proprietario, di altra idonea documentazione o di atto notorio attestante la qualifica richiesta.

 

     Art. 39. Norme per l'espropriazione.

     L'espropriante, decorsi i termini previsti dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, rimette al Presidente della Giunta regionale l'elenco delle ditte che non hanno convenuto la cessione volontaria dei beni, delle ditte che hanno accettato le indennità offerte, di quelle che hanno concordato l'indennità di espropriazione, e di quelle che non hanno manifestato alcuna volontà.

     Per le ditte che hanno convenuto la cessione volontaria l'espropriante incarica l'ufficiale rogante alla stipula dell'atto di compravendita ed alla contestuale liquidazione delle relative indennità senza bisogno di ulteriori autorizzazioni.

     L'espropriante, a propria cura e spese, è tenuto ad eseguire i successivi adempimenti di registrazione, inserzione nel F.A.L., notifica, trascrizione e volturazione catastale del decreto di espropriazione.

     Le disposizioni della presente legge in materia espropriativa si applicano anche alle procedure già disciplinate da leggi speciali, comprese quelle dei Consorzi A.S.I., della zona industriale di Napoli, in materia mineraria-termale, di turismo, di bonifiche e, in genere, a tutte le procedure attinenti a materie trasferite o delegate alla Regione.

     Le funzioni amministrative esercitate dal Presidente della Giunta regionale nella materia espropriativa sono delegate ai Comuni competenti per territorio.

     Rimane di competenza del Presidente della Giunta regionale la definizione dei procedimenti espropriativi che risultino già iniziati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

     Qualora le funzioni delegate con il presente articolo non sono esercitate entro trenta giorni, vi provvede il Presidente della Giunta regionale.

 

TITOLO VI

Collaudi

 

     Art. 40. Collaudo in corso d'opera.

     Per le opere assistite in tutto o in parte da finanziamenti regionali, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta consegna dei lavori, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore al ramo espressamente delegato per le opere di interesse sovracomunale e con decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale competente per territorio per le opere di interesse comunale, è disposto il collaudo in corso di opera.

     Con le procedure previste dalla presente legge gli Enti locali e gli altri Enti di cui all'art. 2, nominano i collaudatori per i lavori eseguiti a totale carico dei loro bilanci.

     La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori [42].

     Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.

     Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, è in facoltà dell'amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

     Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva delle somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.

     Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti l'impresa può proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa può tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera.

 

     Art. 41. Nomina collaudatori.

     I collaudatori sono scelti tra gli iscritti all'Albo di cui al successivo art. 42. I provvedimenti di nomina devono essere notificati alle parti interessate e alla Commissione per la formazione e tenuta dell'Albo.

     Gli incarichi sono assegnati con criterio rotazionale ed equitativo.

     Per i lavori di particolare complessità può essere nominata una Commissione di collaudo in corso d'opera formata da due componenti. Qualora risulti instaurato un contenzioso di particolare complessità amministrativa, al collaudatore o alla Commissione può essere affiancato con parere consultivo un funzionario amministrativo della Regione o di altri Enti pubblici, che abbia particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici.

     L'approvazione degli atti di collaudo e della contabilità finale spetta agli Enti realizzatori delle opere.

 

TITOLO VII

Albo dei collaudatori

 

     Art. 42. Istituzione dell'albo dei collaudatori.

     E' istituito presso la Giunta regionale uno speciale Albo dei collaudatori con le modalità appresso specificate. All'Albo possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum ed adeguata documentazione distinti per specialità e competenza professionale, i seguenti tecnici laureati o diplomati ed abilitati all'esercizio professionale da almeno cinque anni:

     a) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze forestali, scienze agrarie, nonchè diplomati degli Istituti tecnici, agrari, per geometri, industriali e nautici nonché coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità professionale per agrotecnico che si trovano nei ruoli del personale della Regione, degli Enti locali e degli Enti Pubblici, da almeno 5 anni, di cui al precedente art. 2 [43].

     b) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie, scienze forestali, nonchè diplomati degli Istituti tecnici, agrari, per geometri, industriali, nautici, nonché coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità professionale per agrotecnico iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali [44].

 

     Art. 43. Formazione e tenuta dell'Albo.

     Per la formazione e tenuta dell'Albo dei collaudatori, è istituita presso la Giunta regionale una Commissione di cui fanno parte:

     - l'Assessore regionale ai LL.PP. o un suo delegato con funzioni di Presidente;

     - un funzionario tecnico e un funzionario amministrativo designati dal Presidente della Regione;

     - un ingegnere, un architetto, un geologo, un agronomo, un perito agrario, un agrotecnico, un perito industriale, un perito nautico ed un geometra, scelti dalla Giunta regionale su terne di nomi designati dai rispettivi ordini o collegi professionali [45].

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Giunta regionale, all'uopo nominato dal Presidente della Giunta.

     La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per cinque anni.

     Alla spesa per la formazione e la tenuta dell'Albo dei collaudatori ed a quella per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti dei capitoli nn. 51 e 52 dello stato di previsione della spesa per il 1978.

     All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

     Ai componenti la Commissione è assegnata una indennità di presenza e di rimborso di eventuali spese di trasferimento nella misura di cui all'art. 51 [46].

 

     Art. 44. Sezioni dell'Albo.

     L'Albo è ripartito nelle seguenti sezioni:

     1) opere edili con impianti connessi;

     2) infrastrutture civili (opere stradali, opere acquedottistiche e fognarie con impianti connessi di sollevamento e di trattamento delle acque, impianti di pubblica illuminazione);

     3) opere idrauliche, di bonifica e di sistemazione montana;

     opere marittime;

     5) impianti tecnologici speciali;

     6) opere di ingegneria industriale;

     7) opere di sistemazione agraria;

     8) opere di sistemazione forestale.

     Gli iscritti all'Albo vanno ripartiti nelle varie sezioni e per ciascuno di essi viene annotata la rispettiva abilitazione professionale in relazione:

     1) alle opere ordinarie attinenti alla conservazione e manutenzione di opere già esistenti;

     2) alle opere straordinarie, ovvero nuove costruzioni e straordinarie manutenzioni. E' ammessa la contemporanea assegnazione a più sezioni.

 

     Art. 45. Pubblicità dell'Albo.

     Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'Albo dei collaudatori aggiornato e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

     Al predetto Albo sono allegati gli elenchi degli incarichi di progettazione, direzione dei lavori di collaudo conferiti nell'anno precedente.

 

     Art. 46. Compensi.

     I compensi ai collaudatori sono liquidati secondo le tariffe minime professionali vigenti.

     Per i collaudatori funzionari dello Stato o di Enti pubblici i compensi di cui sopra sono liquidati secondo le tariffe professionali nazionali vigenti con la riduzione, in quanto applicabile, di un terzo.

     Nel caso di Commissione di collaudo, ad ogni componente della stessa compete il compenso stabilito dalla tariffa professionale ridotto di un terzo.

     Nei casi di integrazione della Commissione con un funzionario amministrativo, a questi compete il compenso stabilito dalla tariffa professionale per ingegneri ed architetti ridotto della metà.

 

TITOLO VIII

Organi tecnici regionali e provinciali

 

     Art. 47. Comitato Tecnico regionale.

     E'istituito il Comitato Tecnico regionale. Esso è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

     a) dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede;

     b) dall'Assessore ai Lavori Pubblici con funzione di Vice Presidente;

     c) dal Provveditore alle Opere Pubbliche o da un suo delegato;

     d) da un amministratore locale designato dal Comitato A.N.C.I.;

     e) da un amministratore provinciale designato dal Comitato U.P.I.;

     f) da un amministratore di Comunità Montana designato dalla sezione regionale dell'U.N.C.E.M.;

     g) dai coordinatori dei servizi Lavori Pubblici, Urbanistica, Acque ed Acquedotti, Trasporti, Piani e Programmazione, Ragioneria, Agricoltura, Foreste, Edilizia Residenziale, Sanità, Avvocatura, nonchè dagli altri coordinatori o loro delegati di quei servizi operanti nel settore;

     h) dai responsabili degli Uffici provinciali del Genio Civile;

     i) da due ingegneri rispettivamente esperti in impiantistica e trasporti, da un geologo, nominati dalla Giunta e scelti tra nominativi inseriti in terne formulate dai rispettivi ordini professionali;

     l) da un territorialista e da un urbanista nominati dalla Giunta tra particolari esperti della materia;

     m) da un ingegnere sanitario dipendente della Regione, nominato dalla Giunta su designazione dell'Assessore alla Sanità.

     Per i componenti di cui alle lettere d), e) ed f), le organizzazioni indicate designano anche i rispettivi membri supplenti che intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

     E' componente di diritto, con voto consultivo, il funzionario della Regione al quale è affidato l'incarico di istruire atti di competenza del Comitato e funge da relatore sull'argomento posto all'ordine del giorno [47].

     I componenti non di diritto durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un altro triennio.

     Il Presidente può associare con voto consultivo al lavoro del Comitato Tecnico regionale, un esperto di livello universitario, qualora l'esame di questioni di particolare natura lo richieda [48].

 

     Art. 48. Sezioni provinciali del Comitato Tecnico regionale.

     Per ogni provincia è istituita una Sezione del Comitato Tecnico regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta:

     - dal Presidente dell'amministrazione provinciale che la presiede;

     - dall'Assessore provinciale ai Lavori Pubblici, con funzioni di Vice Presidente;

     - dal Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile provinciale o suo delegato;

     - dall'ingegnere Dirigente l'Ufficio tecnico dell'Amministrazione provinciale o suo delegato, dai Dirigenti degli Uffici agrari e forestali provinciali o da loro delegati;

     - dall'Ufficiale Sanitario del Comune Capoluogo di provincia o suo delegato.

     Il Presidente della Sezione provinciale del Comitato Tecnico regionale può associare tecnici qualificati con voto consultivo al lavoro della Sezione medesima, qualora l'opera in esame lo richieda.

     E' componente di diritto, con voto consultivo, il funzionario istruttore del progetto in esame che funge da relatore.

     Le Sezioni provinciali del Comitato Tecnico regionale si riuniscono presso le Sedi delle Amministrazioni provinciali.

 

     Art. 49. Segreteria dei Comitati tecnici.

     Svolgono le funzioni di Segretario del Comitato tecnico regionale e delle sue Sezioni provinciali, funzionari regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale con suo decreto.

 

     Art. 50. Validità delle adunanze.

     Le adunanze del Comitato Tecnico regionale e delle sue Sezioni provinciali sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi se adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

 

     Art. 51. Compenso ai componenti il Comitato tecnico.

     Ai componenti del Comitato Tecnico regionale e delle sue Sezioni provinciali è assegnata una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute pari alla indennità di presenza stabilita per i componenti il Comitato regionale di Controllo e il rimborso di eventuali spese di trasferta da liquidarsi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge [49].

     All'onere relativo si fa fronte con lo stanziamento del capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1978. Per gli anni successivi si fa fronte con l'apposito stanziamento di bilancio.

 

     Art. 52. Compiti e funzioni attribuite al Comitato Tecnico regionale e alle sue Sezioni provinciali.

     Il Comitato Tecnico regionale è competente:

     - ad esprimere i pareri previsti dal precedente art. 18;

     - a svolgere le attribuzioni trasferite o di competenza regionale già del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici o del Comitato Tecnico amministrativo;

     - ad assolvere le funzioni di ogni altro Organo tecnico consultivo operante ai sensi delle leggi statali e regionali in vigore.

     I pareri previsti dal precedente art. 18 sui progetti di opere di interesse locale sono espressi dalle Sezioni provinciali del Comitato Tecnico regionale competenti per territorio.

     I pareri devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti risultante da apposito timbro a calendario da apportare sulla relativa lettera di trasmissione che elenca tutti gli atti allegati.

     Copia timbrata è rilasciata all Ente richiedente il parere.

     Qualora il parere sia favorevole senza osservazioni il dispositivo è comunicato telegraficamente.

     Il silenzio o il parere tardivamente pronunciato, equivalgono a parere favorevole.

 

     Art. 53. Rimborso spese agli Enti delegati.

     La Regione rimborsa annualmente agli Enti le spese inerenti l'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla presente legge, sulla base di criteri e modalità deliberati dal Consiglio regionale.

 

     Art. 54. Opere di urgenza o somma urgenza.

     Gli Uffici tecnici della Regione, anche a richiesta degli Enti interessati accertano le opere alla cui esecuzione deve procedersi con urgenza o somma urgenza.

     Il tecnico regionale, che esegue i rilievi, redige motivato verbale di constatazione, dichiarando altresì l'indifferibilità e urgenza nonché la pubblica utilità delle opere e affida i lavori che non tollerano rinvio, d'intesa con il Comune competente per territorio.

     Detto verbale e la perizia tecnico-economica dei lavori affidati, vistati dall'Amministrazione comunale, vengono trasmessi dal redigente al Servizio regionale competente per gli ulteriori adempimenti.

     La Giunta regionale approva la perizia, assegna e accredita i fondi al Comune che provvede alla liquidazione ed ai successivi adempimenti tecnici ed amministrativi secondo le norme della presente legge.

 

     Art. 55. Mancato esercizio della delega.

     Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 39, in caso di inerzia dell'Ente delegato, la Giunta regionale invita l'Ente a provvedere entro un termine non superiore ai sessanta giorni;

     decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale provvede direttamente al compimento dei singoli atti.

 

     Art. 56. Poteri sostitutivi.

     In caso di persistente mancato rispetto dei termini di cui alla presente legge, o nei casi previsti dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1, previa diffida a provvedere, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente inadempiente nominando apposito Commissario ad acta nei trenta giorni successivi al nuovo termine assegnato.

     Nel decreto di nomina sono precisati forme, modalità e tempi dell'attività del Commissario.

 

     Art. 57. Piano esecutivo 1979.

     Per la formulazione del piano esecutivo annuale 1979, di cui al precedente art. 5, gli Enti destinatari, di cui all'art. 2, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presenteranno le proprie richieste alle Amministrazioni provinciali, le quali, nei successivi trenta giorni, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, trasmetteranno alla Giunta regionale una proposta programmatica per il solo esercizio 1979.

 

     Art. 58. Abrogazioni di norme difformi.

     Tutte le norme previste da precedenti leggi regionali in contrasto con la presente legge sono abrogate.

     Per il prosieguo delle procedure in corso si applicano le norme della presente legge [50].


[1] Legge abrogata dall'art. 87 della L.R. 27 febbraio 2007, n. 3, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 88.

[2] Per una proroga dei termini di cui alla presente legge, vedi l'art. 25 della L.R. 16 giugno 1998, n. 9 e l’art. 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 8.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[4] Il presente comma e quelli successivi sono stati aggiunti dall'art. 13, L.R. 27-8-84, n. 38.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[6] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[7] Per una proroga del termine di cui al presente articolo, vedi l'art. 12 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5.

[8] Il testo dell'articolo è stato sostituito dall'art. 1, L.R. 3-8-1982, n. 49.

[9] Comma così integrato dall'art. 2, L.R. 3-8-1982, n. 49.

[10] Comma sostituito dall'art. 17, L.R. 27-8-1984, n. 38.

[11] Comma modificato dall'art. 3, comma 1°, L.R. 3-8-1982, n. 49.

[12] Comma così integrato dall'art. 3, comma 2°, L.R. 3-8-1982, n. 49.

[13] Il 4° comma è stato abrogato dal comma 4 dell'art. unico L.R. 29-11- 1986, n. 34.

[14] Comma aggiunto dall'art. 3, u.c., L.R. 3 agosto 1982, n. 49.

[15] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 agosto 1982, n. 49 e così modificato dall’art. 14 della L.R. 11 agoso 2005, n. 15. Per la riapertura dei termini di cui al presente articolo, vedi l’art. 25 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[16] Il primo comma è stato abrogato dall'art. 5 della L.R. 3-8-1982, n. 49.

[17] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 3-8-1982, n. 49.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 3-8-1982, n. 49.

[19] Cfr. art. 11 della L.R. 27 agosto 1984, n. 38, che ha previsto che le disposizioni dei commi V e VI si applicano in alternativa a quanto disposto dall'art. 20 della legge dello stato 3.1.78, n. 1.

[20] Cfr. art. 11 della L.R. 27 agosto 1984, n. 38, che ha previsto che le disposizioni dei commi V e VI si applicano in alternativa a quanto disposto dall'art. 20 della legge dello stato 3.1.78, n. 1.

[21] Comma aggiunto dall'art. 7, L.R. 3-8-1982, n. 49.

[22] Comma modificato dall'art. 7, u.c., L.R. 3-8-1982, n. 49.

[23] Comma aggiunto dall'art. 14, L.R. 27-8-1984, n. 38.

[24] Comma aggiunto dall'art. 14, L.R. 27-8-1984, n. 38.

[25] I comma 5°e 6° sono stati aggiunti dall'art. 16, L.R. 27-8-1984, n. 38.

[26] I comma 5°e 6° sono stati aggiunti dall'art. 16, L.R. 27-8-1984, n. 38.

[27] Importo di spesa così modificato dall'art. 5, L.R. 27-8-1984, n. 38.

[28] I comma 4° e 5° sono stati aggiunti dall'art. 18, L.R. 27-8-1984, n. 38.

[29] I comma 4° e 5° sono stati aggiunti dall'art. 18, L.R. 27-8-1984, n. 38.

[30] L'applicazione delle norme di cui al presente articolo, così come modificate ed integrate dall'art. 13 della L.R. 3-8-1982, n. 49, e dall'art. 8 della L.R. 27-8-1984, n. 38, è stata prorogata al 31 dicembre 1989 dalla L.R. 7-8-1989, n. 8.

[31] L'applicazione delle norme di cui al presente articolo, così come modificate ed integrate dall'art. 13 della L.R. 3-8-1982, n. 49, e dall'art. 8 della L.R. 27-8-1984, n. 38, è stata prorogata al 31 dicembre 1989 dalla L.R. 7-8-1989, n. 8.

[32] L'applicazione delle norme di cui al presente articolo, così come modificate ed integrate dall'art. 13 della L.R. 3-8-1982, n. 49, e dall'art. 8 della L.R. 27-8-1984, n. 38, è stata prorogata al 31 dicembre 1989 dalla L.R. 7-8-1989, n. 8.

[33] L'applicazione delle norme di cui al presente articolo, così come modificate ed integrate dall'art. 13 della L.R. 3-8-1982, n. 49, e dall'art. 8 della L.R. 27-8-1984, n. 38, è stata prorogata al 31 dicembre 1989 dalla L.R. 7-8-1989, n. 8.

L'art. 8, L.R. 27-8-1984, n. 38 ha disposto che: "Nel caso previsto dal secondo comma la deliberazione di approvazione del progetto dell'opera pubblica o di pubblico interesse da parte del Consiglio comunale deve essere motivata sotto il profilo della urgenza e della compatibilità con le altre previsioni del piano urbanistico comunale ed è inviata per conoscenza all'Amministrazione provinciale o alla Comunità Montana competente per territorio".

[34] Comma sostituito dal 3° c. dell'art. 8, L.R. 3-8-1982, n. 49.

[35] Comma sostituito dal 3° c. dell'art. 8, L.R. 3-8-1982, n. 49.

[36] Comma sostituito dal 3° c. dell'art. 8, L.R. 3-8-1982, n. 49.

[37] V. art. 9, L.R. 3-8-1982, n. 49 che rinvia all'art. 10, L. statale 10- 12-1981, n. 741.

[38] Comma sostituito dall'art. 6, L.R. 27-8-1984, n. 38.

[39] Commi aggiunto dall'art. 19, L.R. 27-8-1984, n. 38.

[40] Commi aggiunto dall'art. 19, L.R. 27-8-1984, n. 38.

[41] Commi aggiunto dall'art. 19, L.R. 27-8-1984, n. 38.

[42] Il comma 3° ed i seguenti sono tratti dall'art. 5, L. statale 10-12- 1981, n. 641 a norma dell'art. 10, L.R. 3-8-1982, n. 49.

[43] Lettera sostituita dall'art. 21 della L.R. 27 agosto 1984, n. 38 e così modificata dall’art. 35 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

[44] Lettera così modificata dall’art. 35 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

[45] Trattino così modificato dall’art. 35 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

[46] Comma aggiunto dall'art. 11, L.R. 3-8-1982, n. 49. Ai sensi dell'art. 3, L.R. 27-8-1984, n. 38 la parola "di trasferimento" deve intendersi "di trasferta".

[47] Comma modificato dall'art. 12, L.R. 3-8-1982, n. 49 e poi così sostituito dall'art. 20, 1° comma, L.R. 27-8-1984, n. 38.

[48] Comma aggiunto dall'art. 20, 2° c., L.R. 27-8-1984, n. 38.

[49] Comma sostituito dall'art. 22, L.R. 27-8-1984, n. 38.

[50] La legge regionale 3 agosto 1982, n. 49, confluita completamente nella presente legge, dispone all'art. 16 che "per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme degli artt.: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 cui si fa espresso rinvio".