§ 4.5.28 - L.R. 10 dicembre 2003, n. 21.
Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 urbanistica
Data:10/12/2003
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge si applica ai comuni rientranti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico della pianificazione nazionale d’emergenza dell’area vesuviana del dipartimento della protezione [...]
Art. 2.      1. Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all’articolo 1 non possono contenere disposizioni che consentono l’incremento dell’edificazione a scopo residenziale, [...]
Art. 4.      1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui all’articolo 1 sono tenuti ad adeguare al divieto previsto dall’articolo 2, mediante apposite varianti, gli [...]
Art. 5.      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla vigenza degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di cui all’articolo 2, o fino alla vigenza degli strumenti [...]
Art. 6.      1. Nei comuni di cui all’articolo 1 è consentito, in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, il mutamento di destinazione d’uso degli immobili residenziali da adibire [...]
Art. 7.      1. Ai soci assegnatari delle cooperative anche non residenti e ai cittadini residenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei comuni di cui all’articolo 1 [...]
Art. 8.      1. Agli oneri finanziari per gli adempimenti di competenza delle amministrazioni comunali e provinciali di cui all’articolo 2 si fa fronte con apposito stanziamento di bilancio.
Art. 9.      1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [...]


§ 4.5.28 - L.R. 10 dicembre 2003, n. 21.

Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana.

(B.U. 15 dicembre 2003, n. 59).

 

     Art. 1.

     1. La presente legge si applica ai comuni rientranti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico della pianificazione nazionale d’emergenza dell’area vesuviana del dipartimento della protezione civile – prefettura di Napoli – osservatorio vesuviano.

     2. La pianificazione di cui al comma 1 e le variazioni successive sono parte integrante della presente legge.

 

          Art. 2.

     1. Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all’articolo 1 non possono contenere disposizioni che consentono l’incremento dell’edificazione a scopo residenziale, mediante l’aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività, previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei comuni individuati all’articolo 1, comportanti incrementi delle edificazioni a scopo residenziale.

     3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la provincia di Napoli , d’intesa con la regione e con i comuni di cui all’articolo 1, provvede alla redazione di un piano strategico operativo da approvare in Consiglio regionale, al fine di determinare e definire:

     a) le aree e gli insediamenti da sottoporre a programmi di interventi e di opere finalizzate alla decompressione della densità insediativa presente, nonché al potenziamento e miglioramento delle vie di fuga anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, di demolizione senza ricostruzione, di riqualificazione e di recupero ambientale, di valorizzazione dei centri storici, e di rifunzionalizzazione in favore delle attività produttive, turistico ricettive, terziarie ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico;

     b) le eventuali possibilità di attuazione di interventi compensativi, nelle aree e per gli interventi già destinati negli strumenti urbanistici vigenti a scopo residenziale di cui alla lettera a), nell’ambito degli obiettivi per la eliminazione di case ed insediamenti malsani, degradati o comunque per processi di riqualificazione urbana, purchè non comportanti pesi residenziali aggiuntivi incompatibili con le finalità della presente legge.

 

Art. 3.

     1. I comuni di cui all’articolo 1 sono tenuti ad adeguare al divieto sancito dall’articolo 2 gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono sia in corso di formazione che adottati.

 

          Art. 4.

     1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui all’articolo 1 sono tenuti ad adeguare al divieto previsto dall’articolo 2, mediante apposite varianti, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti.

     2. Le varianti di cui al comma 1, al fine di implementare le vie di fuga, dispongono la demolizione dei volumi incongrui.

     3. Decorso il suddetto termine, vi provvede il Presidente dell’amministrazione provinciale, a mezzo di commissari ad acta.

 

          Art. 5.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla vigenza degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di cui all’articolo 2, o fino alla vigenza degli strumenti urbanistici così come adeguati ai sensi dell’articolo 3, o fino alla vigenza delle varianti di cui all’articolo 4, nei comuni individuati all’articolo 1 è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati all’incremento dell’edilizia residenziale, come definiti dall’articolo 2.

     2. Restano esclusi dal divieto di cui al comma 1 gli adeguamenti funzionali e di natura igienico- sanitaria degli immobili esistenti nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, in coerenza con le previsioni urbanistiche vigenti, a condizione che almeno il cinquanta per cento della volumetria originaria dell’immobile sia destinata ad uso diverso dalla residenza [1].

 

          Art. 6.

     1. Nei comuni di cui all’articolo 1 è consentito, in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, il mutamento di destinazione d’uso degli immobili residenziali da adibire all’esercizio di attività produttive, commerciali, turistico - ricettive o di pubblica utilità.

     2. Nei comuni di cui all’articolo 1 è vietato, in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ogni mutamento di destinazione d’uso che comporta l’utilizzo a scopo abitativo.

 

          Art. 7.

     1. Ai soci assegnatari delle cooperative anche non residenti e ai cittadini residenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei comuni di cui all’articolo 1 ed in possesso dei requisiti indicati all’articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, è riservato, al fine di incentivarne il trasferimento in altri comuni della regione, fino al venti per cento dell’aliquota complessiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica prevista dalla legge regionale 18/97, articolo 13, comma 1.

     2. Con delibera di giunta regionale sono definite le procedure per l’assegnazione degli alloggi riservati ai sensi del comma 1

     3. La riserva di cui al comma 1 ha efficacia per quindici anni decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 8.

     1. Agli oneri finanziari per gli adempimenti di competenza delle amministrazioni comunali e provinciali di cui all’articolo 2 si fa fronte con apposito stanziamento di bilancio.

 

          Art. 9.

     1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 11 bis della L.R. 28 dicembre 2009, n. 19.