§ 1.1.18 - Legge Regionale 6 marzo 1995, n. 5.
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1995 e Bilancio pluriennale 1995-1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:06/03/1995
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. E' approvato in Lire 13.095.305.567.137= lo stato di previsione di competenza dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1995 come da tabella A) annessa alla presente legge
Art. 2.      1. E' approvato in Lire 15.686.944.310.018= lo stato di previsione di cassa dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1995 come da tabella A) annessa alla presente legge
Art. 3.      1. E' approvato in Lire 33.525.555.718.183= il quadro di previsione dell'Entrata di bilancio pluriennale 1995-1997 come da quadro A) annesso alla presente legge
Art. 4.      1. Il termine indicato al primo comma dell'articolo 80 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, è prorogato al 31 dicembre 1995
Art. 5.      1. La Giunta Regionale è autorizzata ad attuare un programma straordinario di interventi in agricoltura per una spesa complessiva di lire 12.900.000.000=
Art. 6.      1. Per le azioni da svolgere con la collaborazione di Istituzioni di ricerca e sperimentazione e di altri soggetti operanti nel campo dei servizi di sviluppo agricolo senza fini di lucro le [...]
Art. 7.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mutui previsti agli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 18, sono concessi per la trasformazione di [...]
Art. 8.      1. Fatta eccezione per i mutui di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, ed alla normativa regionale di recepimento del regolamento CEE n. 797/1985, alle operazioni di [...]
Art. 9.      1. La Giunta Regionale è autorizzata a corrispondere alle Associazioni Provinciali degli Allevatori il saldo del contributo, determinato in Lire 688.823.000, loro spettante per la tenuta dei [...]
Art. 10.      1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di Lire 8.854.533.000= da versare alle UU.SS.LL. ai sensi dell'articolo 69 lettera b) della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Art. 11.      1. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione dell'Entrata 1995, della somma di Lire 200.000.000.000 quale quota parte dell'avanzo di amministrazione derivante dai residui colpiti da [...]
Art. 12.      1. Lo stanziamento del Cap. 4808 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1995 per gli interventi integrativi da destinare agli E.DI.S.U. è attribuito alle singole opere [...]
Art. 13.      1. I termini di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 34, concernente le norme e procedure per l'attuazione del Piano Regionale dei Trasporti, sono prorogati al 30 giugno [...]
Art. 14.      1. Gli indirizzi ed i criteri prioritari e selettivi per la redazione del piano di interventi, di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 28, sono quelli approvati dal [...]
Art. 15. 
Art. 16.      1. Per garantire la continuità degli interventi assistenziali integrativi a favore dei nefropatici con insufficienza renale e degli uremici cronici, le disposizioni di cui all'articolo 21 della [...]
Art. 17.      1. E' autorizzata per l'anno 1995 la spesa di Lire 4.000.000.000= iscritta al Cap. 7830 dello stato di previsione della Spesa per interventi socio assistenziali a favore di soggetti che hanno [...]
Art. 18.      1. Il Capitolo istituito nell'articolo 17 della legge regionale 26 giugno 1994, n. 26, è il numero 7228
Art. 19.      1. Lo stanziamento di Lire 10.000.000.000= prelevato dal Cap. 1030/92 previsto dall'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, è da intendersi come spesa in conto capitale
Art. 20.      1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, lettera D, della legge regionale 28 agosto 1984, n. 40, vengono poste a carico del bilancio le quote dei contributi in conto interessi da erogare [...]
Art. 21.      1. Le disposizioni di cui alle leggi regionali 28 aprile 1975, n. 24, 29 marzo 1984, n. 24, 3 gennaio 1985, n. 2, 6 maggio 1985, n. 48, 13 agosto 1986, n. 25, 28 febbraio 1987, n. 13, 4 maggio [...]
Art. 22.      1. E' autorizzata la spesa iscritta alla competenza dei seguenti Capitoli: 30 - 50 - 58 - 60 - 108 - 250 - 252 - 808 - 1144 - 1248 - 2142 - 2306 - 2308 - 3000 - 4112 - 4400 4408 - 5108 - 5300
Art. 23.      1. La erogazione dei contributi agli Enti indicati nei Capitoli di Spesa 808, 5110, 5116, 5130, 5134, 5136, 5140, 5144 e 7624 è disposta a presentazione dei rendiconti dei finanziamenti [...]
Art. 24.      1. L'onere pari a Lire 40.561.686.500 previsto dall'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1994, n. 20, quale rata relativa all'anno 1995, graverà quanto a lire 18.000.000.000 sul Cap. 148 [...]
Art. 25.      1. E' istituito al Capitolo 7060 il fondo di riserva per il riequilibrio finanziario delle AA.SS.LL. e AA.OO. ai sensi dell'art. 28, sesto comma, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, ai [...]
Art. 26.      1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 150.000.000 a favore della Società Napoletana di Storia Patria con sede in Napoli e di lire 50.000.000 a favore della Società [...]
Art. 27.      1. La somma da erogarsi al Consorzio Autonomo del Porto di Napoli, ai sensi della legge regionale 13 giugno 1994, n. 19, è determinata per l'anno 1995 in lire 2.367.406.000=
Art. 28.      1. La norma di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1994, n. 41, è applicabile anche per l'anno 1995
Art. 29.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 1.1.18 - Legge Regionale 6 marzo 1995, n. 5. [1]

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1995 e Bilancio pluriennale 1995-1997.

(B.U. 17 marzo 1995, n. 13).

 

Art. 1.

     1. E' approvato in Lire 13.095.305.567.137= lo stato di previsione di competenza dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1995 come da tabella A) annessa alla presente legge.

     2. E' autorizzato l'accertamento dei tributi delle entrate per l'anno finanziario 1995.

     3. E' approvato in Lire 13.095.305.567.137= lo stato di previsione della Spesa della Regione per l'anno finanziario 1995 come da tabella B) annessa alla presente legge.

     4. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

     5. Sono altresì approvati: il quadro generale riassuntivo di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, i prospetti e gli elenchi indicati nel secondo comma del richiamato articolo 24 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, allegati alla presente legge.

 

     Art. 2.

     1. E' approvato in Lire 15.686.944.310.018= lo stato di previsione di cassa dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1995 come da tabella A) annessa alla presente legge.

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1995.

     3. E' approvato in Lire 15.686.944.310.018= lo stato di previsione di cassa della Spesa della Regione per l'anno finanziario 1995 come da tabella B) annessa alla presente legge.

     4. E' autorizzato il pagamento delle Spese della Regione per l'anno finanziario 1995 entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

     5. E' autorizzata l'iscrizione nel Bilancio di cassa di un fondo di riserva di lire 205.854.820.207= da utilizzare secondo le modalità prescritte dall'articolo 28 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

     6. E' approvato in Lire 4.238.258.838.473= l'ammontare presunto dei residui attivi al 31 dicembre 1994.

     7. E' approvato in Lire 2.615.796.697.928 l'ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 1994.

 

     Art. 3.

     1. E' approvato in Lire 33.525.555.718.183= il quadro di previsione dell'Entrata di bilancio pluriennale 1995-1997 come da quadro A) annesso alla presente legge.

     2. E' parimenti approvato in Lire 33.525.555.718.183= il quadro di previsione della Spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 come da quadro B) annesso alla presente legge.

     3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale 1995-1997 come da quadro C) annesso alla presente legge.

 

     Art. 4.

     1. Il termine indicato al primo comma dell'articolo 80 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, è prorogato al 31 dicembre 1995.

     2. I fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 e successive proroghe, sono utilizzati per le finalità specificate nei singoli provvedimenti amministrativi di assegnazione, con le modalità e le procedure di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13.

 

     Art. 5.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata ad attuare un programma straordinario di interventi in agricoltura per una spesa complessiva di lire 12.900.000.000=.

     2. La Spesa di cui al comma precedente che grava sul capitolo 3614 sarà destinata:

     a) per il finanziamento di infrastrutture rurali;

     b) per la realizzazione da parte dell'E.R.S.A.C. di un programma per il miglioramento qualitativo, la tutela e la valorizzazione delle produzioni orticole di maggiore rilevanza nell'economia agricola regionale.

     3. I finanziamenti di cui alla precedente lettera a) saranno concessi nella misura e con le modalità indicate dal P.O.P. - Campania 1990-1993, alla Misura 14.1.

 

     Art. 6.

     1. Per le azioni da svolgere con la collaborazione di Istituzioni di ricerca e sperimentazione e di altri soggetti operanti nel campo dei servizi di sviluppo agricolo senza fini di lucro le modalità di pagamento delle somme da riconoscere ad essi potranno prevedere il versamento di quote a titolo di anticipazioni nel limite di un terzo dell'importo globale.

     2. Qualora trattasi di soggetto avente personalità giuridica privata, le anticipazioni di cui al precedente comma saranno concesse subordinatamente alla prestazione di garanzia fidejussoria ed alla condizione che gli eventuali interessi attivi maturati siano conteggiati in deconto delle spettanze.

 

     Art. 7.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mutui previsti agli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 18, sono concessi per la trasformazione di passività derivanti da esposizioni debitorie per mutui e prestiti agrari con inizio dell'ammortamento antecedente al 1° dicembre 1994 [2].

     2. Non possono beneficiare dei mutui di cui al comma precedente gli imprenditori e le cooperative di conduzione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già stipulato i contratti condizionati per mutui autorizzati ai termini della citata legge regionale 25 agosto 1989, n. 18.

 

     Art. 8.

     1. Fatta eccezione per i mutui di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, ed alla normativa regionale di recepimento del regolamento CEE n. 797/1985, alle operazioni di credito agrario agevolato, previste dalla vigente legislazione agraria regionale ed autorizzate posteriormente al 31 dicembre 1994, si applica il tasso minimo agevolato determinato ai termini del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985.

 

     Art. 9.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata a corrispondere alle Associazioni Provinciali degli Allevatori il saldo del contributo, determinato in Lire 688.823.000, loro spettante per la tenuta dei libri genealogici e la gestione dei controlli funzionali effettuati nell'anno 1993, facendo gravare la spesa sul Cap. 3214.

 

     Art. 10.

     1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di Lire 8.854.533.000= da versare alle UU.SS.LL. ai sensi dell'articolo 69 lettera b) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. La suddetta spesa che grava sul Cap. 7076 rappresenta la terza annualità della somma da erogare nel triennio.

 

     Art. 11.

     1. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione dell'Entrata 1995, della somma di Lire 200.000.000.000 quale quota parte dell'avanzo di amministrazione derivante dai residui colpiti da perenzione amministrativa.

 

     Art. 12.

     1. Lo stanziamento del Cap. 4808 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1995 per gli interventi integrativi da destinare agli E.DI.S.U. è attribuito alle singole opere universitarie, secondo gli importi rinvenienti dalle rispettive Università o Istituti di istruzione universitaria risultanti al Settore Finanze e Tributi.

 

     Art. 13.

     1. I termini di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 34, concernente le norme e procedure per l'attuazione del Piano Regionale dei Trasporti, sono prorogati al 30 giugno 1995.

 

     Art. 14.

     1. Gli indirizzi ed i criteri prioritari e selettivi per la redazione del piano di interventi, di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 28, sono quelli approvati dal Consiglio Regionale per l'anno 1993 con deliberazione n. 140/4 del 12 ottobre 1994, e con deliberazione n. 156/1 del 10 novembre 1994 per l'anno 1994.

 

     Art. 15. [3]

 

     Art. 16.

     1. Per garantire la continuità degli interventi assistenziali integrativi a favore dei nefropatici con insufficienza renale e degli uremici cronici, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 giugno 1992, n. 3, mantengono la loro efficacia anche per l'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 17.

     1. E' autorizzata per l'anno 1995 la spesa di Lire 4.000.000.000= iscritta al Cap. 7830 dello stato di previsione della Spesa per interventi socio assistenziali a favore di soggetti che hanno subito trapianti di organi.

     2. Con deliberazione di Giunta Regionale, su conforme parere della Commissione Consiliare, sono stabiliti i criteri per la erogazione degli interventi.

 

     Art. 18.

     1. Il Capitolo istituito nell'articolo 17 della legge regionale 26 giugno 1994, n. 26, è il numero 7228.

 

     Art. 19.

     1. Lo stanziamento di Lire 10.000.000.000= prelevato dal Cap. 1030/92 previsto dall'articolo 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, è da intendersi come spesa in conto capitale.

 

     Art. 20.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, lettera D, della legge regionale 28 agosto 1984, n. 40, vengono poste a carico del bilancio le quote dei contributi in conto interessi da erogare agli Istituti di Credito convenzionati per mutui concessi in favore di operatori turistici, così come previsto dall'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 40, modificata dalla legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6.

     2. L'onere previsto per l'anno 1995 è di Lire 14.827.686.782= ed allo stesso si farà fronte con lo stanziamento del Cap. 750.

 

     Art. 21.

     1. Le disposizioni di cui alle leggi regionali 28 aprile 1975, n. 24, 29 marzo 1984, n. 24, 3 gennaio 1985, n. 2, 6 maggio 1985, n. 48, 13 agosto 1986, n. 25, 28 febbraio 1987, n. 13, 4 maggio 1987, n. 28, 21 novembre 1987, n. 41, 1 settembre 1988, n. 18, 10 febbraio 1993, n. 10 e 7 dicembre 1993, n. 43 hanno efficacia pluriennale.

     2. Le autorizzazioni di spesa per l'attuazione delle leggi medesime sono quantificate annualmente con la legge di bilancio utilizzando quota parte dei fondi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 22.

     1. E' autorizzata la spesa iscritta alla competenza dei seguenti Capitoli: 30 - 50 - 58 - 60 - 108 - 250 - 252 - 808 - 1144 - 1248 - 2142 - 2306 - 2308 - 3000 - 4112 - 4400 4408 - 5108 - 5300.

 

     Art. 23.

     1. La erogazione dei contributi agli Enti indicati nei Capitoli di Spesa 808, 5110, 5116, 5130, 5134, 5136, 5140, 5144 e 7624 è disposta a presentazione dei rendiconti dei finanziamenti assegnati negli esercizi finanziari precedenti.

 

     Art. 24.

     1. L'onere pari a Lire 40.561.686.500 previsto dall'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1994, n. 20, quale rata relativa all'anno 1995, graverà quanto a lire 18.000.000.000 sul Cap. 148 dello stato di previsione della Spesa del Bilancio 1995 e quanto a Lire 22.561.685.500 sul corrispondente Capitolo del Bilancio 1999, mediante l'utilizzazione di risorse libere della Regione.

 

     Art. 25.

     1. E' istituito al Capitolo 7060 il fondo di riserva per il riequilibrio finanziario delle AA.SS.LL. e AA.OO. ai sensi dell'art. 28, sesto comma, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, ai cui prelevamenti vi provvede la Giunta Regionale con apposita deliberazione motivata sulla base di una verifica condotta al 30 giugno 1995.

 

     Art. 26.

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 150.000.000 a favore della Società Napoletana di Storia Patria con sede in Napoli e di lire 50.000.000 a favore della Società di Storia Patria di Terra di Lavoro con sede in Caserta, da versarsi per le finalità e con le modalità fissate dalla legge regionale 1 ottobre 1988, n. 18.

     2. La complessiva somma di lire 200.000.000= graverà sul capitolo 5134 della Spesa del bilancio 1995.

 

     Art. 27.

     1. La somma da erogarsi al Consorzio Autonomo del Porto di Napoli, ai sensi della legge regionale 13 giugno 1994, n. 19, è determinata per l'anno 1995 in lire 2.367.406.000=.

 

     Art. 28.

     1. La norma di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1994, n. 41, è applicabile anche per l'anno 1995.

 

     Art. 29.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] Il termine di cui al presente comma è prorogato al 31 dicembre 2000 dall'art. 43 della L.R. 11 agosto 2001.

[3] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 marzo 2000, n. 7.