§ 3.1.19 – L.R. 2 agosto 1982, n. 42.
Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:02/08/1982
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Finalità generali.
Art. 2.  Piano zonale di sviluppo agricolo.
Art. 3.  Contenuti del piano zonale.
Art. 4.  Competenze per la formulazione dei piani zonali.
Art. 5.  Collaborazioni per la formulazione dei piani zonali.
Art. 6.  Approvazione dei piani zonali.
Art. 7.  Adeguamento dei piani zonali.
Art. 8.  Progetti di sviluppo.
Art. 9.  Finanziamento dei progetti di sviluppo.
Art. 10.  Comitati agricoli di zona.
Art. 11.  Area operativa.
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.  Definizione delle altre infrastrutture rurali - Limiti di finanziamento.
Art. 15.  Delega delle funzioni.
Art. 16. 
Art. 17.  Altre infrastrutture - Compiti degli Enti delegati.
Art. 18.  Finanziamento degli elettrodotti e delle reti telefoniche rurali.
Art. 19.  Investimenti aziendali ed interaziendali.
Art. 20.  Razionalizzazione di colture arboree.
Art. 21.  Modalità d'intervento.
Art. 22.  Acquisto di macchine agricole.
Art. 23.  Acquisto di bestiame.
Art. 24.  Delega di funzioni.
Art. 25.  Fondo nazionale di rotazione per la meccanizzazione agricola.
Art. 26.  Priorità nella concessione delle agevolazioni.
Art. 27.  Procedure amministrative.
Art. 28.  Potenziamento delle strutture collettive.
Art. 29.  Acquisto di macchine ed attrezzature a servizio di impianti collettivi.
Art. 29 bis.  Sostegno alle attività di vinificazione diretta in aree DOC.
Art. 30.  Contributi per il potenziamento della dotazione finanziaria di avvio.
Art. 31.  Ripianamento delle passività.
Art. 32.  Assunzione di quadri dirigenti e tecnici.
Art. 33.  Credito per l'esercizio.
Art. 34.  Stoccaggio e stagionatura dei prodotti.
Art. 35.  Incentivi promozionali alle Associazioni regionali delle Cooperative agricole.
Art. 36.  Programmi per lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti agricoli.
Art. 37.  Procedure amministrative per il finanziamento di investimenti strutturali.
Art. 38.  Procedure amministrative per interventi di supporto.
Art. 39.  Regolamento per la concessione di fidejussioni da parte dell'E.R.S.A.C..
Art. 40.  Trasferimento di impianti collettivi ad organismi cooperativi.
Art. 41.  Consulta regionale della cooperazione agricola.
Art. 42.  Piani di ricomposizione e di riordino fondiario.
Art. 43.  Acquisto di terreni.
Art. 44.  Regolamento di acquisizione e affidamento di terreni da parte dell'E.R.S.A.C..
Art. 45.  Commissione peritale.
Art. 46.  Libri genealogici. Controlli funzionali del bestiame.
Art. 47.  Azioni promozionali per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico.
Art. 48.  Miglioramento della fertilità e della sanità del bestiame.
Art. 49.  Procedure amministrative.
Art. 50.  Coerenza alla programmazione delle azioni promozionali per la zootecnica.
Art. 51.  Iniziative finanziabili nel campo dell'Acquacoltura.
Art. 52.  Incentivi e procedure amministrative.
Art. 53.  Finalità.
Art. 54.  Attività per la migliore conoscenza della realtà produttiva agricola.
Art. 55.  Riorganizzazione dei servizi di assistenza tecnica agricola.
Art. 56.  Collaborazione dell'ERSAC con gli Enti delegati per l'attuazione dei progetti di sviluppo.
Art. 57.  Informazioni di mercato.
Art. 58.  Valorizzazione dei prodotti agricoli - Compiti dell'E.R.S.A.C.
Art. 59.  Disciplina delle funzioni di assistenza agli utenti dei motori agricoli.
Art. 60.  Comitati provinciali per la distribuzione di prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.
Art. 61.  Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura.
Art. 62.  Istituto di Incremento Ippico - Norme transitorie.
Art. 63.  Istituzione dell'Albo degli imprenditori agricoli.
Art. 64.  Commissioni provinciali per la tenuta dell'Albo.
Art. 65.  Commissione regionale di coordinamento delle attività per la tenuta dell'Albo.
Art. 66.  Avvio delle attività delle Commissioni provinciali.
Art. 67.  Oneri per il funzionamento delle Commissioni.
Art. 68.  Regolamento per l'impostazione e la tenuta dell'Albo.
Art. 69.  Adeguamento di procedure amministrative vigenti.
Art. 70.  Relazione degli Enti delegati sulle attività di competenza.
Art. 71.  Distacco di personale presso l'E.R.S.A.C..
Art. 72.  Competenze per il rilascio di certificazioni e autorizzazioni.
Art. 73.  Acconti sui contributi concessi.
Art. 74.  Concorso regionale negli interessi sui mutui e prestiti.
Art. 75.  Garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia.
Art. 76.  Oneri per l'esercizio delle funzioni da parte degli enti delegati e spese generali.
Art. 77.  Maggiori benefici ad organismi associativi in territori delimitati.
Art. 78.      (Omissis)
Art. 79.  Regolamento C.E.E. 458/80.
Art. 80.  Attuazione degli interventi nella fase di avvio.
Art. 81.  Ripartizione dei fondi nella fase di avvio.
Art. 82.  Temporaneità degli aiuti alle aziende danneggiate dal terremoto.
Art. 83.  Qualifica dei beneficiari nelle more della costituzione dell'Albo.
Art. 84.  Attività stralcio.
Art. 85.  Soppressione e modifica di norme precedenti.
Art. 86.  Reiscrizione di somme alla competenza 1982.
Art. 87.  Autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1982.
Art. 88.  Autorizzazioni di spesa per gli esercizi successivi.
Art. 89.  Annualità successive di limiti d'impegno.
Art. 90.  Assegnazioni statali sulla legge 14 maggio 1981, n. 219.
Art. 91.  Variazioni al bilancio 1982.
Art. 92.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.19 – L.R. 2 agosto 1982, n. 42. [1]

Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale.

(B.U. 10 agosto 1982, n. 50).

 

Art. 1. Finalità generali.

     Al fine di perseguire l'elevazione dei redditi in agricoltura, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il riequilibrio del processo di sviluppo, valorizzando l'impresa diretto-coltivatrice, la professionalità agricola, l'associazionismo e la cooperazione, con la presente legge vengono disciplinati gli interventi in agricoltura in attuazione del programma agricolo regionale nella sua articolazione territoriale, secondo principi di organicità e di unitarietà delle procedure e in conformità delle norme fondamentali sulla delega delle funzioni regionali agli Enti locali.

     Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di prime direttive fondamentali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 e dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65.

 

TITOLO I

Programmazione degli Interventi

 

     Art. 2. Piano zonale di sviluppo agricolo.

     La Regione adotta il piano zonale di sviluppo agricolo quale fondamentale strumento di individuazione e finalizzazione degli interventi pubblici e privati per lo sviluppo dell'agricoltura, nel quadro del piano regionale di sviluppo.

     Raccordato agli indirizzi di politica economica e di assetto territoriale, il piano zonale di sviluppo agricolo costituisce momento di integrazione e coordinamento per l'applicazione delle normative riguardanti l'agricoltura, derivanti dalle scelte regionali definite anche attraverso i piani settoriali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed in attuazione degli indirizzi comunitari e nazionali ivi compresi quelli per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

 

     Art. 3. Contenuti del piano zonale.

     Il piano zonale di sviluppo agricolo, che avrà una durata di 5 anni, dovrà in particolare indicare per l'ambito territoriale di riferimento:

     a) gli obiettivi di natura economico-sociale, di carattere produttivo e quelli relativi alla destinazione agricola delle aree, in coerenza con il programma regionale di sviluppo economico e sociale, con il piano di assetto territoriale o, in mancanza di essi, con le direttive regionali in materia;

     b) le opere pubbliche da realizzare nei campi della difesa del suolo e della irrigazione, nonché le infrastrutture rurali;

     c) gli interventi volti al miglioramento dell'organizzazione aziendale ed interaziendale e delle strutture produttive;

     d) le scelte prioritarie ai fini della valutazione degli interventi per lo sviluppo aziendale;

     e) le iniziative indirizzate allo sviluppo della cooperazione, dell'associazionismo e della integrazione intersettoriale;

     f) i servizi e gli impianti collettivi da promuovere e sostenere;

     g) le iniziative da adottare nei settori della ricerca e sperimentazione agraria, della promozione, informazione, divulgazione e della formazione professionale;

     h) le esigenze inerenti le ricerche socio-economiche e territoriali e quelle necessarie ai fini della formulazione dei progetti esecutivi degli interventi;

     i) le iniziative dirette alla ricerca di nuovi spazi mercantili per le produzioni agricole della zona.

 

     Art. 4. Competenze per la formulazione dei piani zonali.

     Alla formulazione dei piani zonali provvedono le Comunità Montane per i territori montani dei rispettivi Comuni e le Amministrazioni provinciali per i restanti territori.

     Il piano zonale di sviluppo agricolo per le Comunità Montane costituisce un'articolazione del "piano di sviluppo socio- economico" di cui all'art. 13 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3.

     Tutti gli Enti operanti nel settore agricolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella formulazione dei loro piani tengono conto delle indicazioni contenute nel piano zonale di sviluppo agricolo.

     Le Amministrazioni provinciali individuano gli ambiti territoriali di riferimento per la formulazione dei piani zonali.

 

     Art. 5. Collaborazioni per la formulazione dei piani zonali.

     L'Amministrazione regionale mette a disposizione degli Enti di cui all'art. 4 tutti gli studi, le analisi e le elaborazioni utili ai fini della formulazione dei piani zonali.

     In conformità di quanto previsto dall'art. 2, lettera h), della legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8, per la predisposizione dei piani zonali, gli Enti anzidetti possono avvalersi dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania, stipulando con lo stesso apposite convenzioni, sempreché l'Ente vi provveda con le proprie strutture.

     Per le Comunità Montane "Alta Irpinia", "Terminio Cervialto", "Valle dell'Irno", "Alto e Medio Sele" e "Tanagro", i cui territori sono stati particolarmente colpiti dal sisma del 23 novembre 1980, l'E.R.S.A.C. fornisce entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge una proposta di piano zonale elaborata dalle proprie strutture da sottoporre a ciascuna delle Comunità Montane interessate.

 

     Art. 6. Approvazione dei piani zonali.

     Le Comunità Montane e le Amministrazioni provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Regione i piani zonali di sviluppo agricolo.

     Alla scadenza del termine, in caso di inattività da parte degli Enti di cui al primo comma, la Giunta regionale, entro sei mesi, vi provvede direttamente avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca o affida l'elaborazione dei piani all'E.R.S.A.C. che deve provvedervi con le proprie strutture entro lo stesso termine.

     I piani sono approvati, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, entro tre mesi dalla loro presentazione.

     La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, cura il coordinamento dei piani di attività degli Enti operanti nel territorio con i piani zonali di sviluppo agricolo.

 

     Art. 7. Adeguamento dei piani zonali.

     Gli Enti di cui all'art. 4, nell'ipotesi che si verifichino modificazioni nelle rispettive realtà socio - economiche o variazioni nel quadro di, riferimento regionale delle scelte e degli indirizzi di sviluppo, adeguano i piani zonali.

 

     Art. 8. Progetti di sviluppo.

     Il piano zonale di cui al precedente art. 3 si attua attraverso progetti di sviluppo nei quali sono inclusi in un contesto organico gli interventi pubblici da realizzare e quelli privati da promuovere per conseguire gli specifici obiettivi del piano zonale in ambiti territoriali determinati, avuto riguardo alle accertate condizioni di fattibilità tecnica, economica e gestionale, ai costi e ai tempi di realizzazione.

     Ai fini della formulazione dei progetti, si dovrà, fra l'altro, tener conto:

     - delle indicazioni dei Comuni e degli altri Enti operanti sul territorio;

     - delle proposte avanzate dagli operatori agricoli singoli ed associati;

     - delle ipotesi ed indicazioni tecniche formulate dalle Amministrazioni pubbliche regionali e statali, nonché dalla Cassa per il Mezzogiorno.

     Gli Enti di cui al precedente art. 4 sono tenuti a presentare, entro sei mesi dall'approvazione, del piano zonale, i primi progetti di sviluppo. I successivi progetti o le integrazioni e le modifiche di quelli già definiti sono presentati entro il 31 ottobre di ciascun anno.

 

     Art. 9. Finanziamento dei progetti di sviluppo.

     Per la realizzazione dei progetti di sviluppo, la Giunta regionale, accertata la loro coerenza con i piani zonali e la rispondenza al requisito di organicità, li approva e li ammette al finanziamento anche pluriennale individuando le relative fonti tra quelle previste da norme regionali, statali, ivi comprese quelle dell'intervento straordinario, nonché comunitarie.

     I progetti di sviluppo approvati costituiscono base per:

     - l'assegnazione annuale, nell'ambito delle disponibilità, a favore degli Enti delegati per le diverse categorie di intervento di loro competenza, previste nei progetti medesimi da disporre entro il 31 gennaio di ogni anno;

     - il finanziamento degli interventi di competenza della Regione;

     - la definizione delle proposte di intervento relative ad opere ed iniziative finanziabili a carico di risorse statali o comunitarie, da inoltrarsi ai competenti organi sovraregionali.

 

     Art. 10. Comitati agricoli di zona.

     Per favorire la partecipazione delle categorie sociali interessate alla formulazione ed attuazione del piano zonale di sviluppo agricolo, in ogni Comunità Montana ed in ogni ambito territoriale individuato dalle Amministrazioni provinciali a norma del precedente art. 4, è costituito un Comitato agricolo di zona presieduto dal Presidente della Comunità Montana o dell'Amministrazione provinciale, o da loro delegati composto da:

     - 7 rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti;

     - 1 rappresentante degli imprenditori agricoli non coltivatori;

     - 5 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli;

     - 3 rappresentanti designati da ciascuna Associazione regionale delle cooperative agricole, operanti in Campania e che fanno capo alle Organizzazioni Nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute;

     - 3 esperti agricoli.

     I componenti del Comitato agricolo, designati dalle strutture regionali delle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono nominati con provvedimento del Presidente della Comunità Montana o dell'Amministrazione provinciale e durano in carica 5 anni. I 3 esperti, di cui un agronomo, un veterinario, un perito agrario, sono nominati su designazione dei rispettivi ordini professionali a livello provinciale.

     I componenti di ciascun Comitato vanno scelti fra i residenti nella zona interessata.

     Le Comunità Montane e le Amministrazioni provinciali acquisiscono il parere dei Comitati agricoli di zona ai fini:

     - della definizione dei piani zonali e dei relativi aggiornamenti, nonché dei progetti di sviluppo;

     - della predisposizione della relazione annuale di cui al successivo art. 70.

     I Comitati sono informati periodicamente sull'erogazione dei finanziamenti disposti dagli Enti delegati. Essi inoltre promuovono l'aggiornamento o l'integrazione dei piani agricoli di zona.

     I Comitati possono essere insediati quando siano stati designati e nominati i 2/3 dei componenti e deliberano con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

     Le Comunità Montane e le Amministrazioni provinciali per i fini di cui al presente articolo prescindono dalla consultazione dei Comitati agricoli di zona qualora questi:

     - non si siano potuti insediare per mancata designazione di componenti;

     - non abbiano potuto deliberare, in seconda convocazione, per mancanza del quorum di cui al comma precedente.

 

TITOLO II

Provvidenze a favore dello sviluppo agricolo

 

          Art. 11. Area operativa.

     Le norme di cui al presente titolo si applicano per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica, delle opere interaziendali e di miglioramento fondiario, degli interventi per l'adeguamento delle strutture fondiarie e delle dotazioni agrarie per lo sviluppo dell'associazionismo in agricoltura, per l'attivazione dei servizi di sostegno delle attività agricole.

 

CAPO I

Infrastrutture agricole

 

          Art. 12. [2]

 

     Art. 13. [3]

 

     Art. 14. Definizione delle altre infrastrutture rurali - Limiti di finanziamento.

     La Regione finanzia gli interventi per la costruzione, l'ammodernamento e la sistemazione delle seguenti opere di miglioramento fondiario interaziendale, quando le opere sono a servizio di una pluralità di aziende agricole:

     a) strade interpoderali e strade vicinali di preminente interesse agricolo, a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126, che servano a:

     1) collegare una pluralità di aziende agricole con la viabilità esistente;

     2) a valorizzare nuove risorse indotte dalla bonifica del territorio ed a favorire nuovi e più intensivi ordinamenti produttivi;

     b) acquedotti rurali che non siano compresi nel piano generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, ed al D.P.R. n. 1090 dell'11 marzo 1968 e che siano ad esclusivo servizio di una pluralità di aziende agricole, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze;

     c) elettrodotti rurali non superiori a 150 mila volt, ivi comprese tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio di aziende agricole per usi domestici e produttivi, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze;

     d) reti telefoniche rurali.

     Il finanziamento delle opere di cui al precedente comma si commisura:

     - al 100% della spesa per gli acquedotti e le strade rurali, tenuto conto delle eventuali riduzioni conseguenti dall'esito delle gare di appalto;

     - all'80% della spesa per gli elettrodotti rurali e per le reti telefoniche.

     Per la realizzazione dei progetti ammessi a beneficiare degli aiuti previsti dal regolamento C.E.E. n. 1760 del 25 luglio 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione concorre con un contributo pari alla differenza tra la spesa ammissibile ridotta dell'aliquota minima posta a carico dei beneficiari ai termini delle disposizioni comunitarie, ed il contributo concesso dalla C.E.E.

     La concessione del finanziamento è, in ogni caso, subordinata all'impegno da parte dei soggetti beneficiari di assicurare l'ordinaria manutenzione delle opere favorendo anche la costituzione di idonei Consorzi a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

 

     Art. 15. Delega delle funzioni.

     Le funzioni amministrative relative alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 sono delegate agli Enti di cui all'art. 4 che le esercitano in conformità di quanto previsto al successivo art. 17 [4].

     Restano alla competenza regionale le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 14 ed al penultimo comma del medesimo articolo [5].

 

     Art. 16. [6]

 

     Art. 17. Altre infrastrutture - Compiti degli Enti delegati.

     Per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14, nei 30 giorni successivi alla comunicazione delle assegnazioni, le Comunità Montane e le Provincie individuano le iniziative da realizzare, riservando una quota non superiore al 10 per cento dell'assegnazione per far fronte all'esigenza di eventuale revisione dei prezzi relativamente ad iniziative già finanziate a carico di leggi regionali.

     Per le opere da realizzarsi a cura dei Comuni, le Comunità Montane e le Provincie provvederanno ad accreditare agli stessi le somme necessarie ad avvenuto inizio dei lavori. Qualora il finanziamento sia a beneficio di Cooperative o Associazioni di imprenditori agricoli, le Comunità Montane e le Provincie approvano i progetti esecutivi e concedono il contributo. In tali casi, all'atto della concessione sarà corrisposto un acconto pari al 70 per cento del contributo, mentre la restante quota sarà corrisposta ad ultimazione dei lavori, previo accertamento di regolare esecuzione degli stessi.

     Al fine di accelerare le procedure amministrative sono disposti:

     1) la comunicazione ai beneficiari del finanziamento accordato entro 10 giorni dall'individuazione delle iniziative di cui al primo comma del presente articolo;

     2) la presentazione dei progetti da parte dei beneficiari diversi dai Comuni entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1);

     3) l'approvazione da parte degli Enti delegati dei progetti di cui al punto 2) entro i 30 giorni successivi alla loro presentazione;

     4) l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dei Comuni entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1);

     5) l'inizio dei lavori entro 60 giorni dall'approvazione dei progetti;

     6) l'ultimazione dei lavori entro 12 mesi dall'inizio degli stessi.

     Nei casi di inosservanza dei termini di cui ai precedenti punti 2) e 4), gli Enti delegati provvedono ad individuare iniziative sostitutive.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

 

     Art. 18. Finanziamento degli elettrodotti e delle reti telefoniche rurali.

     In attuazione dei progetti di sviluppo, la Giunta regionale annualmente individua gli elettrodotti e le reti telefoniche rurali da realizzare con le risorse disponibili, affidandone la progettazione e l'esecuzione rispettivamente all'E.N.E.L. ed alla S.I.P.

     I rapporti con l'E.N.E.L. e con la S.I.P. sono regolati da apposite convenzioni nelle quali dovranno essere fissati:

     - i tempi di progettazione;

     - il prezzario applicabile e le modalità di revisione dello stesso;

     - le modalità di pagamento del finanziamento regionale.

 

CAPO II

Interventi per lo sviluppo delle aziende agricole

 

     Art. 19. Investimenti aziendali ed interaziendali.

     Per favorire la realizzazione di opere di miglioramento fondiario nelle aziende agricole singole e associate, che non beneficiano degli aiuti previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, la Regione concede, sulla spesa riconosciuta ammissibile, un contributo in conto capitale o, in alternativa, un concorso sul pagamento degli interessi su mutui quindicennali a tasso agevolato.

 

     Art. 20. Razionalizzazione di colture arboree.

     Quando gli investimenti aziendali prevedono interventi di razionalizzazione e di riconversione di impianti arborei e fruttiferi, oltre agli incentivi di cui al precedente art. 19, possono essere concessi contributi fino al 50 per cento del valore della produzione eventualmente non conseguita per effetto dell'intervento, con riferimento a non più di due annate agrarie.

 

     Art. 21. Modalità d'intervento.

     Per l'attuazione dei precedenti art. 19 e 20, il provvedimento del Consiglio regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1977, n. 45, in armonia con le norme statali e comunitarie in materia di ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole, prevede:

     - le condizioni di ammissibilità per garantire la coerenza degli investimenti con i piani agricoli di zona e, in attesa dell'approvazione di questi, con le indicazioni zonali contenute nei piani settoriali di cui al precedente art. 2;

     - l'entità degli incentivi di cui all'art. 19, nei limiti consentiti dalle citate norme comunitarie e statali, assicurando comunque una maggiore agevolazione ed un regime preferenziale per le aziende danneggiate ricadenti nei Comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, I comma, del decreto - legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128;

     - i parametri tecnici per la determinazione del valore di cui al precedente art. 20 e i limiti massimi di contributo concedibile per ciascuna azienda;

     - le altre direttive specifiche per una coordinata attuazione degli interventi.

     Nel determinare le condizioni di ammissibilità dovrà tenersi conto che:

     - nelle aziende ad indirizzo zootecnico il rapporto tra fabbisogno alimentare del bestiame allevato ed unità foraggere di provenienza aziendale o interaziendale non potrà essere inferiore al 30 per cento nelle pianure costiere ed al 20 per cento nelle altre zone per il bestiame avicunicolo, e al 45 per cento nelle pianure costiere e al 35 per cento nelle altre zone per il restante bestiame;

     - le opere concernenti i fabbricati rurali per uso abitazione, ivi compresi i lavori di recupero di fabbricati esistenti, sono sussidiabili esclusivamente nelle aziende ad indirizzo zootecnico o nelle zone di montagna o svantaggiate, delimitate ai sensi della direttiva n. 75/268/C.E.E. del 28 aprile 1975, sempreché, nell'ultimo caso, la famiglia conduttrice non risulti proprietaria di altra abitazione nel Comune in cui è ubicata l'azienda o in quelli limitrofi.

     Il provvedimento di cui al presente articolo è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, da formulare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22. Acquisto di macchine agricole.

     Per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole, può essere concesso un concorso regionale nel pagamento degli interessi su prestiti quinquennali al tasso agevolato del 7%.

     I prestiti di cui al comma precedente sono concessi a condizione che le macchine e le attrezzature da acquistare trovino economica utilizzazione in rapporto alle effettive esigenze di esercizio dell'impresa agricola.

     I prestiti saranno concessi nella misura del 75% della spesa ammissibile, elevata al 100 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, nonché per gli altri operatori agricoli le cui aziende ricadono nei Comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, I comma, del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

 

     Art. 23. Acquisto di bestiame.

     Per l'acquisto di bestiame selezionato da allevamento e da riproduzione, può essere concesso un concorso regionale nel pagamento degli interessi su prestiti quinquennali al tasso agevolato dell'8 per cento.

     Per l'acquisto di bestiame bovino da destinare all'ingrasso può essere concesso un concorso regionale nel pagamento degli interessi annuali al tasso agevolato dell'8 per cento.

     Nella concessione dei prestiti sarà data preferenza:

     - agli acquisti per il potenziamento di allevamenti dichiarati indenni da tubercolosi e brucellosi;

     - agli acquisti per la sostituzione di bestiame affetto da tubercolosi o brucellosi, abbattuto nel trimestre precedente alla data della domanda.

     Il tasso agevolato di cui ai precedenti I e II comma è ridotto al 7 per cento a favore delle aziende agricole ricadenti nei Comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, I comma, del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

 

     Art. 24. Delega di funzioni.

     Le funzioni amministrative relative alla concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo nonché quelle relative agli interventi di cui al titolo III, sezione I, della legge 9 maggio 1975, n. 153 sono delegate agli Enti di cui all'art. 4, che le esercitano in conformità di quanto previsto ai successivi artt. 26 e 27, nell'ambito delle assegnazioni disposte dalla Regione.

     L'accreditamento delle somme agli Enti delegati sarà disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale.

 

     Art. 25. Fondo nazionale di rotazione per la meccanizzazione agricola.

     E' delegato agli Enti di cui al precedente art. 4 il rilascio del nulla-osta per i prestiti a tasso agevolato concedibili a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     Alla ripartizione fra gli Istituti di Credito e fra gli Enti delegati delle somme assegnate alla Regione sul predetto fondo di rotazione provvede la Giunta regionale nel termine fissato dall'art. 11 della legge 16 ottobre 1975, n. 493.

 

     Art. 26. Priorità nella concessione delle agevolazioni.

     Le agevolazioni di cui ai precedenti art. 19, 20, 22 e 23, sono concesse in ordine di priorità:

     - agli iscritti all'Albo degli imprenditori agricoli, con preferenza per i coltivatori diretti;

     - alle Cooperative agricole costituite in prevalenza da iscritti all'Albo degli imprenditori agricoli;

     - alle altre Cooperative agricole;

     - agli altri operatori conduttori di aziende agricole.

     Nell'ambito delle priorità di cui al precedente primo comma sarà accordata preferenza ai soggetti di età inferiore ai 40 anni, nonché agli emigrati rientrati da non più di due anni.

     I soggetti beneficiari delle agevolazioni devono impegnarsi:

     - a non distogliere dall'uso e dalla destinazione le strutture fisse per almeno 10 anni e le attrezzature mobili per almeno 5 anni;

     - a non alienare il bestiame da produzione per almeno 5 anni.

     Chi contravviene agli obblighi di cui al comma precedente, salvo i casi di forza maggiore, deve rimborsare il contributo fruito, maggiorato degli interessi legali.

 

     Art. 27. Procedure amministrative.

     Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al presente Capo, vanno presentate agli Enti delegati e, per le agevolazioni creditizie, contestualmente agli Istituti di credito, corredate dalla documentazione tecnica ed amministrativa di rito.

     Gli Enti delegati trimestralmente approvano elenchi nei quali sono individuate le iniziative ammissibili e quelle non ammissibili.

     Allo scopo di accelerare le procedure amministrative, sono disposti:

     1) il rilascio del nulla-osta o del provvedimento di concessione e la comunicazione del mancato accoglimento delle domande da parte degli Enti delegati, entro 20 giorni dall'approvazione degli elenchi di cui al comma precedente;

     2) la stipulazione dei contratti condizionati di mutuo e dei contratti di prestito entro 40 giorni dal ricevimento del nulla- osta da parte degli Istituti;

     3) l'accertamento di regolare esecuzione dei lavori o degli acquisti, da parte degli Enti delegati, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande di liquidazione;

     4) la liquidazione dei contributi da parte degli Enti delegati entro 30 giorni dall'avvenuto accertamento di cui al punto 3);

     5) la stipula del contratto definitivo di mutuo e l'erogazione dei prestiti da parte degli Istituti di credito entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento di regolare esecuzione dei lavori o degli acquisti.

     I termini per l'esecuzione dei lavori o degli acquisti possono essere prorogati, fatti salvi casi eccezionali o di forza maggiore, una sola volta e per un periodo non eccedente la metà del tempo assegnato con il provvedimento originario.

     Tutti i requisiti richiesti per usufruire delle agevolazioni, eccezion fatta per quelli inerenti il titolo di possesso dei terreni, possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dai richiedenti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ferma restando la facoltà delle Amministrazioni di richiedere documentazione ulteriore.

 

CAPO III

Interventi a favore dell'associazionismo

SEZIONE I

Impianti per la valorizzazione

e commercializzazione dei prodotti

 

     Art. 28. Potenziamento delle strutture collettive.

     Alle Cooperative agricole e loro Consorzi per l'acquisizione [7], la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di raccolta, di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici ivi comprese le attrezzature e i macchinari, nonché di centri di servizio comprensivi delle strutture, delle attrezzature e delle macchine di prima dotazione, possono essere concessi:

     - contributi in conto capitale fino alla misura massima del 60 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 75 per cento nelle zone di montagna o svantaggiate delimitate ai sensi della direttiva 75/268/C.E.E. del 28 aprile 1975 ed all'85 per cento nei Comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, I comma, del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128;

     - mutui quindicennali, al tasso agevolato del 7,25 per cento, di importo pari alla differenza fra la spesa ammessa ed il contributo concesso.

     Nella determinazione della spesa ammissibile potrà essere computata, in relazione ai tempi previsti per la realizzazione dell'iniziativa, un'aliquota non superiore al 10 per cento annuo dell'importo dei lavori e degli acquisti, per far fronte alle eventuali lievitazioni dei costi.

     Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse per opere già finanziate prima dell'entrata in vigore della presente legge sulla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile a seguito della revisione dei preventivi aggiornati e quella a suo tempo riconosciuta ammissibile ai fini della concessione delle agevolazioni regionali, statali e comunitarie.

     Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse alle Associazioni dei produttori, giuridicamente riconosciute, solo per l'acquisizione [8], la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento di centri di raccolta, ivi comprese le attrezzature e le macchine, ai fini della commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

     La concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente è subordinata alla dimostrazione dell'impegno dei soci a conferire i prodotti per la loro commercializzazione in forma collettiva.

     I contributi in conto capitale di cui al primo comma possono essere altresì concessi per l'impianto di vivai collettivi, di campi di piante madri di viti e di fragole, nonché semenzai.

     Per la realizzazione dei progetti ammessi a beneficiare degli aiuti previsti dal Regolamento C.E.E. n. 355/77 del 15 febbraio 1977, la Regione concorre con un contributo pari al 25 per cento della spesa ammessa o, in alternativa, con un concorso negli interessi sui mutui quindicennali al tasso agevolato del 7,25 per cento di importo pari al 50 per cento della spesa ammessa.

     In sede di concessione del mutuo agevolato e della erogazione del contributo, dovrà essere esibita dai beneficiari la certificazione di bilancio sia sulle società cedenti che su quelle acquirenti per le richieste di agevolazioni previste dalla presente legge, con espressa indicazione della situazione debitoria, se esistente e, conseguentemente, del piano di risanamento finanziario, redatta da parte di una società di revisione di rilevanza nazionale, debitamente autorizzata ai sensi della vigente legislazione.

     Ove l'acquisizione avvenga mediante il rilevamento dell'intero pacchetto azionario o di quote di maggioranza, la società di revisione dovrà accertare, altresì, il valore delle azioni ove non siano quotate in borsa o quello delle quote cedute, nonché l'esistenza o meno di vincoli che limitino la disponibilità dei beni mobiliari ed immobiliari.

     Le cooperative ed i loro consorzi, all'atto della erogazione, dovranno dimostrare di aver adempiuto al versamento dei contributi assicurativi previdenziali e di aver soddisfatto i debiti verso l'Erario per imposte e tasse [9].

 

     Art. 29. Acquisto di macchine ed attrezzature a servizio di impianti collettivi.

     Alle Cooperative agricole e loro Consorzi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di macchine e attrezzature ivi comprese quelle per la raccolta, la movimentazione ed il trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici, e un concorso negli interessi su prestiti quinquennali al tasso agevolato dell'8 per cento di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso.

     Il contributo in conto capitale di cui al comma precedente è elevato al 60 per cento nelle zone di montagna o svantaggiate, delimitate ai sensi della direttiva n. 75/268/C.E.E. del 28 aprile 1975, e al 70 per cento nei Comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, I comma, del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

 

     Art. 29 bis. Sostegno alle attività di vinificazione diretta in aree DOC. [10]

     Alle aziende agricole diretto-coltivatrici che conducono terreni allocati per almeno il 70% in areali per la produzione di vini a denominazione d'origine controllata, possono essere concessi:

     - contributi in conto capitale sino alla misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile;

     - mutui con l'ammortamento della durata massima di quindici anni al tasso agevolato consentito dall'articolo 2 del decreto M.A.F. 21 febbraio 1987, n. 175, di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso, per:

     a) la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di lavorazione di uve e di invecchiamento dei vini, ivi comprese le attrezzature e i macchinari;

     b) la realizzazione di impianti di vivai e di campi di piante madri di vitigni per vini D.O.C., nonché di altre strutture per la moltiplicazione vegetale, ivi compreso il costo del terreno.

     Il limite massimo di spesa ammissibile va comunque rapportato alla capacità produttiva del terreno condotto dall'azienda maggiorata per un massimo del 100%.

     Le procedure per la presentazione delle istanze, la istruttoria e la liquidazione dei contributi sono quelle previste dai precedenti articoli 28 e 29, per quanto compatibili.

     Alla copertura degli interventi sopra previsti è destinata quota parte degli stanziamenti già vincolati in bilancio alle finalità dell'articolo 28 precedente, per la quantità più specificamente determinata in sede esecutiva.

SEZIONE II

Interventi di supporto dell'Associazionismo

 

     Art. 30. Contributi per il potenziamento della dotazione finanziaria di avvio.

     Alle Cooperative agricole e loro Consorzi che gestiscono impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli in funzione da non più di un biennio o che li abbiano in corso di realizzazione, possono essere concessi, per far fronte alle spese di avviamento, contributi una tantum fino all'ammontare dell'intero capitale sociale versato.

 

     Art. 31. Ripianamento delle passività.

     A completamento del programma posto in essere a norma dell'art. 9 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 16, sono concessi mutui quindicennali una tantum al tasso agevolato dell'8 per cento per la trasformazione di passività onerose a favore delle Cooperative agricole e loro Consorzi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

 

     Art. 32. Assunzione di quadri dirigenti e tecnici.

     Alle Cooperative agricole e loro Consorzi che gestiscono impianti collettivi in funzione da non più di un biennio o che li abbiano in corso di realizzazione, può essere concesso un contributo sulla spesa occorrente per gli emolumenti fissi e accessori al personale tecnico e amministrativo regolarmente assunto con contratto a tempo indeterminato, nel limite massimo di due unità, di cui una amministrativa.

     Il contributo, limitato ad un triennio, è fissato per ciascuna unità nella misura forfettaria complessiva di L. 21 milioni per il personale diplomato e di L. 27 milioni per il personale laureato e sarà corrisposto in tre rate annue uguali entro il 30 giugno di ciascun anno.

     Ai fini della concessione del contributo dovrà dimostrarsi che il personale assunto possegga idonea qualificazione conseguita attraverso corsi di specializzazione specifici ovvero attraverso esperienza diretta di durata almeno triennale.

     Nella concessione dei contributi sarà accordata preferenza alle Cooperative e loro Consorzi operanti nelle zone di montagna o svantaggiate, delimitate ai sensi della direttiva n. 75/268/C.E.E. del 28 aprile 1975, con particolare riferimento ai territori dei Comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, I comma del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

 

     Art. 33. Credito per l'esercizio.

     Alle Cooperative agricole e loro Consorzi può essere concesso un concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari aventi i seguenti scopi:

     a) conduzione associata di aziende agrarie;

     b) conduzione di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici;

     c) corresponsione di acconti ai soci conferenti prodotti agricoli e zootecnici ai fini della lavorazione e trasformazione in forma collettiva da parte delle Cooperative medesime, ovvero per la commercializzazione collettiva mediante stipula di contratti di trasformazione.

     Il concorso regionale si ragguaglierà alle misure indicate agli artt. 1 e 2 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 13, così come modificati dal successivo art. 85.

     Il concorso di cui al primo comma può essere concesso anche alle Associazioni dei Produttori Agricoli, riconosciute ai termini della vigente legislazione, sui prestiti aventi gli scopi di cui alla lettera c) del comma medesimo.

 

     Art. 34. Stoccaggio e stagionatura dei prodotti.

     Per facilitare lo stoccaggio di prodotti agricoli trasformati in relazione a situazioni particolari di mercato, nonché la stagionatura del tabacco e del formaggio, la conservazione della frutta secca e l'invecchiamento dei vini, alle Cooperative agricole e loro Consorzi che gestiscono impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli può essere concesso un contributo fino al 50 per cento dell'ammontare degli interessi sui prestiti agrari di esercizio contratti per le specifiche esigenze con Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.

     A carico dei prestatari dovrà comunque restare un'onere pari agli interessi calcolati ad un tasso non inferiore al tasso minimo agevolato fissato dai competenti Organi statali.

     L'importo delle operazioni, che non dovranno superare la durata di 2 anni, dovrà risultare non superiore al valore corrente del prodotto immagazzinato o in corso di stagionatura, ad eccezione dei vini D.O.C. rossi, per i quali la durata dei prestiti può essere di 3 anni.

     Il contributo sarà versato direttamente all'Istituto od Ente prestatario, che provvederà ad apportare le conseguenti riduzioni agli oneri di interessi gravanti su ciascuna operazione.

 

     Art. 35. Incentivi promozionali alle Associazioni regionali delle Cooperative agricole.

     Alle Associazioni regionali delle Cooperative agricole che fanno capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute, sono concessi contributi fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di programmi specifici di attività finalizzati a:

     - promuovere la costituzione di Cooperative agricole;

     - conseguire la qualificazione e l'aggiornamento dei quadri cooperativi;

     - assistere le Cooperative nella formulazione dei programmi di attività.

     Nella spesa per la realizzazione dei programmi possono essere comprese quelle da sostenere per la costituzione degli organismi cooperativi, nel limite massimo di L. 500 mila per ogni cooperativa.

     Nella concessione dei contributi di cui al primo comma sarà data preferenza ai programmi rivolti allo sviluppo della cooperazione nelle aree collinari e montane, con particolare riferimento a quelle colpite dal terremoto.

     I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste da leggi regionali.

 

     Art. 36. Programmi per lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti agricoli.

     Alle Associazioni dei produttori agricoli giuridicamente riconosciute a norma della vigente legislazione, alle loro unioni regionali, ai Consorzi di Cooperative agricole, e agli organismi che operano nel campo della valorizzazione della produzione agricola, può essere concesso un contributo per l'attuazione di programmi di attività aventi lo scopo di conseguire lo sviluppo della contrattazione collettiva con l'industria di trasformazione e della commercializzazione all'interno ed all'estero dei prodotti agricoli e zootecnici freschi e trasformati.

     Tali programmi dovranno in particolare comprendere azioni dirette alla standardizzazione ed al miglioramento qualitativo della produzione, iniziative di "marketing" per la penetrazione nel mercato, costituzione di uffici commerciali nelle aree nazionali ed estere di maggiore interesse mercantile.

     Il contributo sarà commisurato fino all'80 per cento della spesa ammissibile.

     Le provvidenze di cui al presente articolo possono essere concesse anche a consorzi costituiti fra imprese di trasformazione di ortofrutticoli con impianti in Campania per la realizzazione di programmi di valorizzazione qualitativa delle produzioni trasformate e di penetrazione mercantile, anche attraverso iniziative di marketing e la creazione di uffici commerciali in Italia e all'estero [11].

 

     Art. 37. Procedure amministrative per il finanziamento di investimenti strutturali.

     Le domande intese a fruire delle agevolazioni di cui al precedente art. 28 vanno presentate alle Comunità Montane ed alle Amministrazioni provinciali nel cui territorio saranno ubicate le iniziative e contestualmente al Servizio regionale Agricoltura, corredate dalla documentazione tecnico-amministrativa di rito. I predetti Enti le trasmettono alla Regione entro trenta giorni dalla data di ricevimento munite di un parere di conformità ai progetti di sviluppo ovvero ai piani zonali, qualora l'iniziativa non sia stata già inserita in un progetto di sviluppo. In mancanza del predetto parere si prescinde dallo stesso.

     Periodicamente la Giunta regionale, sulla base delle istruttorie effettuate dalle strutture centrali e periferiche del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, approva piani di finanziamento.

     Alla concessione ed alla liquidazione degli incentivi si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore all'uopo delegato.

 

     Art. 38. Procedure amministrative per interventi di supporto.

     Le domande intese a fruire delle agevolazioni previste dagli articoli dal 29 al 36 del presente Capo, vanno presentate alla Giunta regionale, corredate della documentazione tecnico- amministrativa di rito.

     Alla concessione delle agevolazioni si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore all'uopo delegato, previa deliberazione della Giunta regionale; alla liquidazione si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore all'uopo delegato.

     La Giunta regionale per l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande si avvale delle strutture centrali e periferiche del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca per gli interventi previsti dagli art. 29, 33, 34 e 35 e dell'E.R.S.A.C. per quelli previsti dagli artt. 30, 31, 32, e 36.

 

     Art. 39. Regolamento per la concessione di fidejussioni da parte dell'E.R.S.A.C..

     Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania sottopone alla Giunta regionale il regolamento che disciplina la concessione delle fidejussioni di cui al punto b) dell'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8, informato ai seguenti principi:

     - concedibilità della fidejussione per operazioni creditizie a tasso ordinario e agevolato;

     - automaticità della concessione per le operazioni creditizie agevolate;

     - presenza di un rappresentante dell'Ente nel Collegio sindacale dell'organismo assistito, quando la relativa esposizione debitoria dell'Ente stesso per fidejussione superi i 3 miliardi di lire.

     Contestualmente, con il regolamento di cui al comma precedente, sarà sottoposto all'approvazione lo schema di convenzione da stipularsi tra l'Ente e gli Istituti di credito esercenti il credito agrario.

     Il regolamento e lo schema di convenzione di cui al Presente articolo sono approvati dal Consiglio regionale.

 

     Art. 40. Trasferimento di impianti collettivi ad organismi cooperativi.

     L'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - previa ricognizione degli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici realizzati o acquisiti dallo stesso ovvero trasferiti alla Regione dall'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e della Trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania - propone alla Giunta regionale un piano di trasferimento in proprietà degli stessi a Cooperative agricole e loro Consorzi che siano in grado di garantirne l'economica gestione. La Giunta regionale approva il piano, sentita la consulta di cui al successivo art. 41.

     La cessione sarà effettuata con accollo da parte degli organismi cooperativi della sola quota residua dei mutui contratti per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti.

     I trasferimenti dovranno essere definiti entro un anno dall'approvazione del piano.

 

     Art. 41. Consulta regionale della cooperazione agricola.

     E' costituita la "consulta regionale della cooperazione agricola" composta da:

     - l'Assessore regionale per l'Agricoltura, Caccia e Pesca che la presiede;

     - il Coordinatore del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca;

     - il direttore generale dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania o un suo delegato;

     - un rappresentante di ciascuna associazione regionale delle Cooperative agricole operanti in Campania, che fanno capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute;

     - tre rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali più rappresentative a livello nazionale;

     - un Funzionario designato dall'Assessore per l'Agricoltura, Caccia e Pesca, con funzione di Segretario.

     La consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica 3 anni.

     Essa ha il compito di esprimere pareri sui provvedimenti riguardanti la cooperazione di natura legislativa o programmatica da proporre all'esame della Giunta regionale.

 

CAPO IV

Altri interventi

SEZIONE I

Strutture fondiarie

 

     Art. 42. Piani di ricomposizione e di riordino fondiario.

     Le Comunità Montane e le Amministrazioni provinciali, nell'ambito dei progetti di sviluppo, possono prevedere, con particolare riferimento alle aree terremotate, piani di ricomposizione e di riordino fondiario, per la cui redazione ed attuazione si avvalgono dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania.

     I piani potranno prevedere la costituzione di Cooperative di conduzione, la permuta, la compra-vendita, la messa a disposizione dei terreni mediante contratti di affitto di lunga durata, nonché l'acquisizione di terreni da parte dell'E.R.S.A.C., a norma dell'art. 2, lettera f), della legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8.

     Il finanziamento regionale può essere concesso fino alla misura massima del 100 per cento della spesa occorrente.

     Ai soggetti che aderiscono ai progetti di cui ai commi precedenti possono essere rimborsate le spese notarili, fiscali e professionali necessarie per la stipula dei relativi atti.

 

     Art. 43. Acquisto di terreni.

     Può essere concesso un concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di durata fino a 20 anni al tasso agevolato dell'8,50 per cento per l'acquisto di fondi rustici, rispondenti ai criteri e alle finalità di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, e alla legge 14 agosto 1971, n. 817.

     Il tasso agevolato di cui al precedente comma ridotto al 7,25 per cento per gli acquisti di terreni ricadenti nei Comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, I comma, del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128, e nelle zone di montagna o svantaggiate, delimitate ai sensi della direttiva n. 75/268/ C.E.E. del 28 aprile 1975.

     Nella concessione dei mutui di cui al comma precedente, deve essere data preferenza:

     - alle operazioni proposte nell'esercizio di diritto di prelazione o riscatto previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

     - alle operazioni proposte per l'acquisto di terreni ubicati nei Comuni di cui al precedente secondo comma;

     - alle operazioni proposte per l'acquisto di terreni nell'ambito dei piani di ricomposizione e riordino fondiario di cui al precedente art. 42;

     - alle operazioni proposte da Cooperative agricole.

     La concessione e liquidazione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono delegate agli Enti di cui all'art. 4, che vi provvedono in conformità di quanto previsto all'art. 27.

 

     Art. 44. Regolamento di acquisizione e affidamento di terreni da parte dell'E.R.S.A.C..

     L'E.R.S.A.C., entro 180 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale un regolamento che disciplina, in coerenza con le vigenti norme, le modalità di acquisizione e di affidamento agli aventi titolo dei terreni acquisiti ai fini della realizzazione dei piani di cui all'art. 42.

     In ogni caso l'affidamento dei terreni acquisiti dovrà essere effettuato sulla base del seguente ordine di priorità:

     - agli affittuari coltivatori diretti e/o coloni che conducono i terreni;

     - ai confinanti coltivatori diretti;

     - alle Cooperative agricole;

     - agli iscritti all'Albo degli imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni confinanti;

     - agli emigrati che abbiano lavorato all'estero almeno 5 anni.

     Il regolamento di cui al precedente I comma è approvato dal Consiglio regionale.

 

     Art. 45. Commissione peritale.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, nonché dell'art. 42 della presente legge, è istituita una commissione peritale composta da:

     a) un Funzionario del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione designato dall'Assessore competente, con funzione di Presidente;

     b) un Funzionario dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania normalmente addetto al settore delle strutture fondiarie;

     c) un Funzionario dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze;

     d) un Funzionario della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

     e) il direttore dell'Istituto di Estimo della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli;

     f) un agronomo libero professionista designato da ciascun Ordine provinciale degli Agronomi.

     L'agronomo di cui al punto f) è convocato di volta in volta a seconda della Provincia in cui è ubicato il terreno oggetto delle valutazioni.

 

SEZIONE II

Zootecnica

 

     Art. 46. Libri genealogici. Controlli funzionali del bestiame. [12]

     All’Associazione Regionale Allevatori della Campania è concesso annualmente un contributo regionale in conto capitale determinato nella misura massima del cento per cento della spesa ammissibile, per lo svolgimento delle attività per la tenuta dei libri genealogici, e nella misura del settanta per cento della spesa ammissibile, per la gestione del controllo funzionale del bestiame

 

     Art. 47. Azioni promozionali per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico.

     Alle Associazioni provinciali degli Allevatori ed alla loro Associazione regionale possono essere concessi contributi fino alla misura massima dell'80 per cento sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'attuazione di programmi annuali di iniziative volte al miglioramento ed alla selezione genetica del patrimonio zootecnico, ivi compresa la diffusione della fecondazione artificiale.

 

     Art. 48. Miglioramento della fertilità e della sanità del bestiame.

     Al fine di assicurare la continuità degli interventi in materia di miglioramento della fertilità del bestiame e di lotta contro la mortalità neonatale, nonché di risanamento sanitario del bestiame e di miglioramento della qualità del latte la Giunta regionale attua iniziative specifiche.

 

     Art. 49. Procedure amministrative.

     Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti artt. 46 e 47, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovranno essere presentati al Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, per il tramite delle strutture periferiche, i programmi dettagliati e motivati delle attività da svolgere nell'anno corredati dal bilancio preventivo approvato dai competenti Organi statutari, nonché dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.

     Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede la Giunta regionale.

 

     Art. 50. Coerenza alla programmazione delle azioni promozionali per la zootecnica.

     I programmi di cui ai precedenti art. 46, 47 e 48 dovranno risultare coerenti con i piani zonali e, nelle more dell'approvazione degli stessi, con le indicazioni zonali contenute nei piani settoriali cui all'art. 2.

SEZIONE III

Acquacoltura

 

     Art. 51. Iniziative finanziabili nel campo dell'Acquacoltura.

     Al fine di favorire lo sviluppo dell'acquacoltura, nelle acque interne e nelle acque salmastre costiere, possono essere concesse le agevolazioni di cui al successivo art. 52 per la attuazione di interventi volti a:

     a) migliorare le qualità fisiche, chimiche e biologiche dell'acqua, anche attraverso il dragaggio di foci e fondali, la captazione ed il convogliamento di acque sotterranee;

     b) ampliare o migliorare gli invasi e gli impianti per la piscicoltura intensiva ed estensiva;

     c) razionalizzare le attività di allevamento e di pesca;

     d) ammodernare le attrezzature per l'allevamento e la pesca, anche attraverso l'acquisto di attrezzature per il trasporto degli avannotti;

     e) realizzare impianti e infrastrutture di servizio, compresi locali per la prima lavorazione ed il confezionamento del pescato;

     f) realizzare piccoli impianti per la piscicoltura intensiva.

     La Regione può affidare, mediante apposita convenzione, ad Istituti ed Enti pubblici specializzati nel settore della pesca studi, indagini e ricerche, anche sperimentali, sui corpi idrici ed il patrimonio ittico delle acque interne.

 

     Art. 52. Incentivi e procedure amministrative.

     Per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 51, a favore degli imprenditori singoli ed associati, proprietari di acque private o titolari di diritti esclusivi di pesca in acque pubbliche o di concessioni di acque demaniali a scopo di piscicoltura, possono essere concessi, sulla spesa riconosciuta ammissibile, contributi in conto capitale fino al 45 per cento, elevabile al 60 per cento nelle zone di montagna o svantaggiate delimitate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE del 28 aprile 1975, la cui entità, comunque, non potrà essere superiore a lire 200 milioni.

     I titolari di concessioni di acque demaniali possono fruire delle agevolazioni a condizione che le concessioni abbiano validità per almeno 10 anni dalla data della domanda.

     Per la erogazione della agevolazioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dall'art. 37.

     Nella concessione dei finanziamenti si darà priorità agli imprenditori singoli o associati i quali intendano riutilizzare cave abbandonate per lo sviluppo dell'acquacoltura [13].

 

TITOLO III

Servizi di sviluppo

 

     Art. 53. Finalità.

     Allo scopo di assicurare l'adeguata finalizzazione degli interventi per lo sviluppo dell'agricoltura, la Regione attiva un insieme coordinato di servizi rivolti a qualificare le scelte programmatiche, a promuovere l'iniziativa pubblica e privata, a favorire l'attuazione degli interventi, ad assistere le attività, operative, a sviluppare e razionalizzare la commercializzazione dei prodotti agricoli ed a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo.

 

     Art. 54. Attività per la migliore conoscenza della realtà produttiva agricola.

     Per qualificare le scelte programmatiche, il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, svolge sistematiche azioni per approfondire ed aggiornare il quadro conoscitivo delle diverse realtà agricole regionali e dei processi produttivi, per l'organizzazione e la gestione di un moderno sistema di statistica agraria, per individuare specifiche problematiche territoriali e settoriali, per acquisire indicazioni da organismi pubblici, organizzazioni ed operatori privati nel campo dello sviluppo agricolo, anche al fine di assicurare efficacia e qualificazione alle attività di assistenza tecnica agricola.

     Allo svolgimento delle azioni anzidette si provvede mediante rilevamenti ed indagini organicamente predisposti, accertamenti periodici in ordine allo svolgimento delle attività agricole e sistematici scambi di informazione con gli Enti di cui all'art. 4 e gli organismi tecnici che operano nel settore dell'agricoltura.

     I dati e gli elementi acquisiti, sono messi a disposizione degli Enti anzidetti per agevolarne i compiti di programmazione.

 

     Art. 55. Riorganizzazione dei servizi di assistenza tecnica agricola.

     Ai fini della riorganizzazione dell'intervento pubblico nel settore della sperimentazione, della promozione, informazione e consulenza in agricoltura, la Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emanerà una normativa specifica che dovrà prevedere l'attivazione di un servizio regionale a carattere integrato, costituito strutture pubbliche e strutture autogestite dalle organizzazioni degli operatori agricoli.

     Nelle more dell'entrata in vigore della legge di cui al presente articolo, la Giunta regionale realizza idonee iniziative nel campo dell'assistenza tecnica agricola, con particolare riferimento alle esigenze delle zone terremotate, attraverso le strutture centrali e periferiche del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca.

 

     Art. 56. Collaborazione dell'ERSAC con gli Enti delegati per l'attuazione dei progetti di sviluppo.

     Al fine di favorire la realizzazione degli interventi compresi nei progetti di sviluppo di cui all'art. 8 della presente legge, l'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania partecipa direttamente all'attuazione delle iniziative, ogni qualvolta gli enti di cui all'art. 4 ne ravvisino la necessità.

     L'E.R.S.A.C., in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 78, n. 8, tenuto conto anche delle indicazioni evidenziate nei piani zonali e nei progetti di sviluppo e, nelle more, delle indicazioni contenute nei piani territoriali di cui all'art. 2, autorizzato a predisporre proposte di intervento, nelle quali sono individuate le iniziative fattibili, la successione temporale degli interventi e il fabbisogno finanziario.

     Tali proposte sono trasmesse per l'approvazione alla Giunta regionale corredata dal parere degli Enti di cui all'art. 4.

     Per consentire l'avvio delle iniziative di cui al presente articolo all'E.R.S.A.C. è assegnata, a norma del II comma dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 78, n. 8, una dotazione di L. 2.500 milioni.

 

     Art. 57. Informazioni di mercato.

     Allo scopo di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca provvederà ad organizzare la diffusione delle informazioni di mercato relative alla produzione, alla commercializzazione, alla trasformazione ed al consumo dei prodotti agricoli, da realizzare attraverso le strutture centrali e periferiche del Servizio stesso.

     Per il conseguimento dello scopo di cui al comma precedente la Giunta regionale realizza intese, anche mediante convenzioni, con gli enti competenti, ai termini dell'art. 71 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella ricerca ed informazione di mercato.

 

     Art. 58. Valorizzazione dei prodotti agricoli - Compiti dell'E.R.S.A.C.

     L'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania, in attuazione del disposto di cui all'art. 2 lettera d) della legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8, sottopone alla Giunta regionale organici programmi di iniziative, anche a carattere pluriennale, dirette alla tutela ed alla valorizzazione commerciale delle produzioni agricole e zootecniche della regione, anche ai fini di un consistente sviluppo dell'esportazione dei prodotti freschi e trasformati di maggiore interesse per l'agricoltura campana.

     Ai fini della realizzazione degli anzidetti programmi, l'E.R.S.A.C. potrà stabilire rapporti di collaborazione con gli enti pubblici e gli organismi a partecipazione statale operanti a livello nazionale, stipulando con essi apposite convenzioni.

     I programmi a carattere annuale di tutela e valorizzazione commerciale delle produzioni agricole e agroindustriali campane sono sottoposti all’approvazione della Giunta Regionale e inviati alla competente Commissione consiliare per l’acquisizione del parere che è fornito entro trenta giorni dalla data di trasmissione del provvedimento stesso [14].

 

TITOLO IV

Norme organizzative

CAPO I

Assistenza agli utenti di motori agricoli

 

     Art. 59. Disciplina delle funzioni di assistenza agli utenti dei motori agricoli.

     Le funzioni amministrative di cui all'art. 76 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 relative all'assistenza agli utenti di motori agricoli sono esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65, dalle Province in conformità delle vigenti disposizioni, fino a quando non sarà emanata una specifica normativa regionale in materia.

     Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 1 febbraio 1980, n. 10.

 

     Art. 60. Comitati provinciali per la distribuzione di prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono istituiti i "Comitati provinciali per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, composti da:

     - il dirigente dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, in rappresentanza della Regione, con funzioni di Presidente;

     - un funzionario dell'Amministrazione provinciale, designato dal Presidente dell'Amministrazione medesima;

     - un funzionario dell'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione, designato dall'Intendente di Finanza;

     - un rappresentante degli esercenti per conto terzi, designato dall'organizzazione di categoria;

     - un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato dalle strutture regionali delle organizzazioni medesime;

     - un dipendente dell'Amministrazione provinciale, designato dal Presidente dell'Amministrazione medesima, con funzioni di segretario.

     I Comitati, che durano in carica 3 anni, svolgono le medesime funzioni dei Comitati provinciali di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

     I Comitati si riuniscono presso le Amministrazioni Provinciali. Le sedute degli stessi sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Le Amministrazioni provinciali determinano la entità dei gettoni di presenza da corrispondere ai componenti dei Comitati, la quale non potrà superare l'importo di cui al successivo art. 67.

CAPO II

Uffici statali trasferiti alla Regione

 

     Art. 61. Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura. [15]

     Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura operanti in Campania, attraverso tutte le proprie strutture tecniche ed amministrative, su richiesta degli Enti delegati, prestano assistenza nello svolgimento delle attività di loro competenza coadiuvandoli ai fini della efficacia della loro azione amministrativa.

     Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, oltre a svolgere gli altri loro compiti per l'esercizio delle funzioni assegnate al Servizio Agricoltura, a norma della presente legge, curano - con il coordinamento del Servizio medesimo e sotto la sovraintendenza operativa dell'Assessore al ramo - le attività connesse con la gestione, fra le altre, delle seguenti funzioni:

     - applicazione del Regolamento C.E.E. e delle norme statali concernenti la regolazione ed il sostegno del mercato agricolo;

     - vigilanza sulla tenuta dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;

     - vigilanza e controllo nell'applicazione delle norme in materia di credito agrario di esercizio, specie per quanto riguarda la erogazione dei prestiti e la finalizzazione delle operazioni;

     - applicazione delle norme relative all'attuazione dei programmi speciali concernenti miglioramenti fondiari nei comparti produttivi agricoli.

     L'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania cessa dallo svolgimento delle attività connesse con l'applicazione di norme comunitarie e statali in materia di integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli alla scadenza delle convenzioni con l'A.I.M.A. in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Successivamente, le funzioni di cui al precedente comma, su richiesta dell'A.I.M.A. e previa stipula di apposita convenzione, saranno svolte dalla Regione attraverso le strutture centrali e periferiche del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca.

 

     Art. 62. Istituto di Incremento Ippico - Norme transitorie.

     Le funzioni e le attività del soppresso Istituto di Incremento Ippico, fino all'emanazione di apposita normativa regionale in materia di sviluppo della ippicoltura, sono svolte dal Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, che all'uopo si avvale della struttura del predetto Istituto quale ufficio locale della Regione.

     Il direttore del predetto Ente svolge, in via transitoria, le funzioni di dirigente dell'Ufficio.

     Le attività sono svolte nell'ambito di programmi annuali approvati dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno.

 

CAPO III

Albo degli Imprenditori agricoli

 

     Art. 63. Istituzione dell'Albo degli imprenditori agricoli.

     Presso ciascuna Amministrazione provinciale della Campania è istituito l'"Albo degli Imprenditori Agricoli", quale strumento per l'individuazione e la tutela professionale degli agricoltori.

     Hanno diritto di iscriversi all'Albo:

     a) i proprietari coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, coloni, mezzadri a norma della vigente legislazione;

     b) gli imprenditori agricoli a titolo principale come definiti dall'art. 12 della legge 9. 5. 1975, n. 153.

 

     Art. 64. Commissioni provinciali per la tenuta dell'Albo.

     Presso ciascuna Amministrazione provinciale istituita una Commissione provinciale per la tenuta dell'"Albo degli imprenditori agricoli" composta da:

     a) 12 rappresentanti degli iscritti all'Albo eletti dagli stessi;

     b) 7 rappresentanti delle Organizzazioni Professionali agricole più rappresentative a livello nazionale, designati dalle strutture provinciali delle stesse organizzazioni;

     c) 5 rappresentanti della Amministrazione provinciale di cui uno in rappresentanza della minoranza;

     d) un funzionario del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione;

     e) un funzionario del Servizio Lavoro e Promozione Sociale della Regione;

     f) un rappresentante dell'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi, da questo designato;

     g) un rappresentante del Collegio provinciale dei Periti Agrari, da questo designato;

     h) un rappresentante del Collegio provinciale degli Agrotecnici da questo designato.

     I rappresentanti di cui ai punti d) ed e) partecipano alle riunioni della Commissione a titolo consultivo.

     Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui alla lettera a).

     La Commissione viene costituita con un decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura. Caccia e Pesca ed alle Foreste e dura in carica cinque anni.

 

     Art. 65. Commissione regionale di coordinamento delle attività per la tenuta dell'Albo.

     Presso il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione è istituita una Commissione regionale con il compito di coordinare le attività svolte dalle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 64 e di esaminare gli eventuali ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni stesse.

     La Commissione regionale, che dura in carica 5 anni, è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:

     a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'Albo degli imprenditori agricoli;

     b) dal coordinatore del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione;

     c) dal coordinatore del Servizio Lavoro e Promozione Sociale della Regione;

     d) da due esperti in diritto agrario e da due agronomi designati dalla Giunta Regionale.

     I componenti di cui sopra eleggeranno nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione.

 

     Art. 66. Avvio delle attività delle Commissioni provinciali.

     Per la prima impostazione dell'Albo e per una durata non superiore a due anni, le Commissioni provinciali operano senza i rappresentanti di cui al punto a) dell'art. 64; i Presidenti ed i Vice Presidenti sono eletti tra i componenti di cui alla lettera b) del medesimo art. 64.

 

     Art. 67. Oneri per il funzionamento delle Commissioni. [16]

     Gli oneri finanziari relativi al funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 60-64-65 della L.R. 2 agosto 1982, n. 42, sono a carico della Regione. Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionali spetta un'indennità di presenza lorda di lire 70.000 per ogni seduta. Tale indennità verrà aggiornata annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

 

     Art. 68. Regolamento per l'impostazione e la tenuta dell'Albo.

     Ai fini d'attuazione delle norme di cui ai precedenti artt. 63, 64 e 65, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, emana il regolamento per disciplinare tra l'altro:

     - l'articolazione dell'Albo in sezioni;

     - le modalità di elezione dei rappresentanti di cui alla lettera a) dell'art. 64;

     - le modalità di funzionamento delle Commissioni provinciali e della Commissione regionale;

     - le modalità di dimostrazione e di accertamento dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'Albo, con la eventuale previsione di norme transitorie e di parametri minimi;

     - le modalità di revisione dell'Albo;

     - le modalità di rilascio dei certificati;

     - le procedure per la presentazione e la decisione sui ricorsi contro le delle Commissioni provinciali.

 

TITOLO IV

Norme generali

 

     Art. 69. Adeguamento di procedure amministrative vigenti.

     Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 30 agosto 1978, n. 37 sono abrogati.

     Per la erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 7 della citata legge regionale, si applicano le procedure amministrative indicate all'art. 27 della presente legge.

     Nella utilizzazione delle risorse di cui all'art. 12 della legge regionale 30 agosto 1978, n. 37, si applicano le norme di cui all'art. 17 della presente legge.

 

     Art. 70. Relazione degli Enti delegati sulle attività di competenza.

     Al fine di consentire alla Regione la conoscenza dello stato di attuazione degli interventi, gli Enti delegati, in conformità di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, sono tenuti a fornire alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ciascun anno dati contabili e tecnici sugli interventi realizzati nell'anno precedente, secondo moduli predisposti dal Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, nonchè una dettagliata relazione contenente le analisi dei risultati economico- finanziari conseguiti in riferimento agli obiettivi fissati nei programmi, nei piani e nei progetti.

     La Giunta regionale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della citata legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, può disporre verifiche sullo stato di attuazione degli interventi e sull'esercizio delle attività delegate attraverso le strutture centrali e periferiche del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca.

     Sulla base delle risultanze delle verifiche, la Giunta regionale, ove ne ricorrano le condizioni, nomina commissari o commissioni ad acta.

 

     Art. 71. Distacco di personale presso l'E.R.S.A.C..

     Per lo svolgimento delle attività affidate all'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania, la Giunta regionale può disporre il distacco in posizione di comando di personale regionale inquadrato nel ruolo della Giunta stessa.

     I relativi provvedimenti sono disposti con l'assenso degli interessati e sentita la Commissione paritetica per il personale.

 

     Art. 72. Competenze per il rilascio di certificazioni e autorizzazioni. [17]

     Le certificazioni relative al possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento delle qualifiche di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale, ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla vigente legislazione agraria, nonché tutte le altre certificazioni ed autorizzazioni in materia agraria, sono rilasciate dai Dirigenti dei Settori tecnico-amministrativi provinciali per l'agricoltura e Ce.PI.CA. competenti per territorio.

 

     Art. 73. Acconti sui contributi concessi.

     Sui contributi in conto capitale previsti dalla presente legge, la cui liquidazione subordinata all'accertamento di regolare esecuzione dei lavori e/o degli acquisti, sempreché la spesa ammissibile sia superiore a 30 milioni per interventi aziendali e 100 milioni per interventi collettivi, possono essere erogati acconti fino alla misura del 70 per cento dei contributi medesimi, sulla base di stati di avanzamento verificati dalle Amministrazioni concedenti.

     Tale facoltà deve essere espressamente prevista nei provvedimenti di concessione.

 

     Art. 74. Concorso regionale negli interessi sui mutui e prestiti.

     Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui e sui prestiti agevolati di cui alla presente legge è concesso per le operazioni creditizie effettuate dagli Istituti e dagli Enti esercenti il credito agrario che praticano i tassi di interesse al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legale, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, in misure non superiori a quelle determinate per il credito agrario di esercizio e per il credito agrario di miglioramento dal Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e Foreste, ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il concorso regionale sui prestiti di cui agli artt. 22, 23 e 29, nonché sui mutui di cui all'art. 43, ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse di cui al comma precedente e quella di ammortamento calcolata al tasso agevolato previsto per le singole operazioni a norma della presente legge.

     Il concorso regionale sui mutui di miglioramento di cui agli art. 19, 28 e 31, è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento e di preammortamento calcolata sull'importo concesso a mutuo al tasso di interesse di cui al I comma e la rata di ammortamento e di preammortamento calcolata al tasso agevolato previsto per le singole operazioni a norma della presente legge.

     Il concorso regionale sugli interessi di preammortamento non potrà superare, in ogni caso, l'importo di quattro semestralità o due annualità di concorso nell'ammortamento.

     Il concorso regionale è corrisposto in annualità o semestralità posticipate direttamente agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.

     Qualora i tassi agevolati previsti dalla presente legge risultino inferiori ai tassi minimi agevolati determinanti ai sensi e per gli effetti del III comma dell'art. 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, gli stessi si adeguano ai predetti tassi minimi, ferma restando al misura dello scarto, ove previsto, tra tassi da praticare per le medesime operazioni in territori delimitati e nel restante territorio regionale.

     Il concorso regionale sui mutui ed i prestiti di cui alla presente legge, ad eccezione dei prestiti di cui agli artt. 33 e 34, è corrisposto per l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche quando il mutuatario o il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, sempreché la somma concessa a mutuo o a prestito sia stata già impegnata per gli scopi previsti.

 

     Art. 75. Garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia.

     Le operazioni di prestiti e di mutui contemplate dalla presente legge, ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590 come modificata dalla legge 4 novembre 1981, n. 621 quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfitueti coltivatori diretti, singoli ed associati di cooperative agricole, di associazioni di produttori, nonché di piccole aziende agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 76. Oneri per l'esercizio delle funzioni da parte degli enti delegati e spese generali.

     Per gli oneri di carattere generale dipendenti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1982 la spesa di L. 4.285 milioni, così ripartite:

     a) L. 386 milioni per oneri di carattere generale;

     b) L. 3.899 milioni per spese per l'esercizio delle funzioni da parte degli Enti delegati.

     Contestualmente all'accreditamento delle somme necessarie per la realizzazione degli interventi, agli Enti delegati saranno accreditate le somme occorrenti per l'esercizio delle funzioni delegate, comprensive delle spese di personale e di funzionamento, nella misura del 3 per cento delle somme assegnate.

     Tale misura è ridotta dell'1,5 per cento nella ipotesi in cui gli enti delegati si avvarranno della facoltà prevista al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 29. maggio 1980, n. 54.

     Gli Enti delegati, per la costituzione degli Uffici per l'esercizio della delega, possono avvalersi anche di personale tecnico ed amministrativo dei ruoli regionali messo a disposizione dalla Regione secondo le procedure fissate dalla legge regionale 29 maggio 1980, n. 43.

 

     Art. 77. Maggiori benefici ad organismi associativi in territori delimitati.

     Ai fini dell'applicazione dei maggiori benefici previsti dalla presente legge a favore di operatori singoli e di organismi associativi in territori delimitati, dovrà farsi riferimento rispettivamente all'ubicazione della maggior parte della superficie aziendale e di quella complessiva delle aziende dei soci.

     Al secondo comma dell'art. 2 della legge 17 marzo 1981, n. 13, le parole "e per gli organismi associativi alla zona in cui è ubicata la sede sociale" sono sostituite dalle seguenti: "e per gli organismi associativi alla zona in cui ricade la maggior parte della superficie complessiva delle aziende dei soci".

 

TITOLO VI

Norme transitorie e varie

 

     Art. 78.

     (Omissis) [18]

 

     Art. 79. Regolamento C.E.E. 458/80.

     Per l'attuazione del Regolamento C.E.E. 458/80 e successive modificazioni sono concessi premi per ettaro di importo corrispondente a 3022 ECU, elevabili a 4400 ECU per vigneti destinati alla produzione di v.q.p.r.d., nonché per vigneti destinati alla produzione di vini da tavola ricadenti nelle zone delimitate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE.

     Alla concessione dei benefici di cui al comma precedente si provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa o dell'Assessore dell'uopo delegato.

     Alla liquidazione si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore all'uopo delegato.

 

     Art. 80. Attuazione degli interventi nella fase di avvio.

     In attesa dell'approvazione dei piani zonali e dei progetti di sviluppo e comunque fino al secondo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono realizzati in coerenza con i piani settoriali di cui all'art. 2 ed in particolare con le indicazioni zonali contenute nei piani medesimi, secondo le procedure previste ai precedenti titoli [19].

     Almeno il 25 per cento delle risorse disponibili sarà riservato ai territori ricadenti nell'ambito delle Comunità Montane indicate all'ultimo comma dell'art. 5.

 

     Art. 81. Ripartizione dei fondi nella fase di avvio.

     Nel periodo transitorio di cui al precedente art. 80 la Giunta regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno propone al Consiglio regionale una ripartizione tra le Comunità Montane e le Amministrazioni provinciali delle somme disponibili per gli interventi alle stesse delegate, tenendo conto delle indicazioni zonali di cui al precedente art. 2.

     Limitatamente al primo esercizio finanziario, la Giunta regionale è autorizzata a formulare, a carico delle risorse disponibili, sentita la III Commissione Consiliare:

     a) un programma di interventi urgenti nel campo dell'irrigazione pubblica, della disciplina idraulica e della connessa attrezzatura infrastrutturale, per il completamento di iniziative già finanziate dalla Regione, sempreché le relative opere siano in corso di realizzazione, per un importo massimo di L. 13 miliardi;

     b) un programma di infrastrutture rurali (strade, acquedotti, e elettrodotti), da realizzare nei Comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, I comma del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128, sentite le Comunità Montane competenti, per un importo massimo di L. 10 miliardi;

     c) un programma per il completamento delle iniziative di sviluppo irriguo nelle zone terremotate avviate nell'ambito delle attività svolte dalla Regione con finanziamenti a carico della legge 22 dicembre 1980, n. 874, per un importo massimo di L. 5 miliardi.

     I programmi di cui ai punti a) e b) del precedente comma saranno attuati con le procedure vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     Il programma di cui al punto c) sarà attuato, con la collaborazione del, Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, dalle Comunità Montane interessate alle quali saranno accreditate le somme necessarie.

 

     Art. 82. Temporaneità degli aiuti alle aziende danneggiate dal terremoto.

     I maggiori benefici previsti dalla presente legge per i territori interessati dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 trovano applicazione fino al 31 dicembre 1984.

     Per il periodo indicato al primo comma, nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge sarà accordata preferenza alle aziende danneggiate ricadenti nel territorio dei comuni disastrati individuati ai sensi dell'art. 1, primo comma, del D.L. 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

 

     Art. 83. Qualifica dei beneficiari nelle more della costituzione dell'Albo.

     Fino alla costituzione e funzionamento dell'"Albo Imprenditori Agricoli", per la concessione delle agevolazioni di cui al titolo II - capo I - della presente legge si prescinde dall'iscrizione all'albo medesimo.

 

     Art. 84. Attività stralcio.

     La Regione continua ad esercitare a stralcio e fino ad esaurimento le funzioni amministrative connesse all'applicazione di leggi statali e regionali vigenti nelle materie oggetto di delega ai sensi della presente legge.

 

     Art. 85. Soppressione e modifica di norme precedenti.

     All'art. 1 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 16, sono soppressi i punti 13, 14 e 21 e le relative dotazioni finanziarie sono utilizzate a norma dei successivi articoli.

     Omissis [20].

 

TITOLO VII

Norme finanziarie

 

     Art. 86. Reiscrizione di somme alla competenza 1982.

     Sono reiscritte, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 73 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, le seguenti somme assegnate alla Regione con vincolo di destinazione iscritte al bilancio di previsione 1981 e non impegnate entro il termine dell'esercizio finanziario 1981:

     (Omissis).

     Tali somme, ammontanti complessivamente a L. 176.798.910.834 sono dedotte dalle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 87. Autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1982.

     Per gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti, per l'esercizio 1982, le seguenti autorizzazioni di spesa:

     (Omissis).

 

     Art. 88. Autorizzazioni di spesa per gli esercizi successivi.

     Per gli esercizi successivi le spese occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge e la relativa copertura finanziaria saranno determinate con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 10, I comma, della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

 

     Art. 89. Annualità successive di limiti d'impegno.

     Per il pagamento delle annualità o semestralità di concorso regionale sulle operazioni creditizie a tasso agevolato autorizzate nell'ambito dei limiti di impegno previsti ai punti 6, 7, 8, 10, 12, 14 e 22 del precedente art. 87, nei bilanci annuali, per tanti esercizi per quante sono le annualità o semestralità da pagarsi, saranno iscritti gli stanziamenti necessari.

     A fronte dei limiti d'impegno previsti ai punti 6, 10 (per L. 3.020.000.000) e 14 del precedente art. 87, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982, sono accantonate, in conformità di quanto previsto all'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, L. 34.080.000.000, pari alle quattro annualità successive, così ripartite:

     - L. 5.992.000.000 sul cap. 564;

     - L. 24.942.400.000 sul cap. 581;

     - L. 1.398.400.000 sul cap. 592;

     - L. 1.150.400.000 sul cap. 603;

     - L. 596.800.000 sul cap. 615.

     Le successive annualità, a partire dal 1987, faranno carico al bilancio dello Stato, ai termini dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

     Alla spesa per le annualità successive, relative ai limiti d'impegno di cui ai punti 7, 8, 10 (per L. 520.000.000) 12 e 22 del precedente art. 87, si farà fronte con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     La spesa di cui al comma precedente per gli esercizi finanziari 1983 e 1984 trova copertura al Quadro B - Parte Prima - Sezione IX - del bilancio pluriennale 1982-1984, al quale vengono apportate le seguenti variazioni:

     a) Quadro B - Parte Prima - Sez. IX - Annualità di contributi su operazioni creditizie pluriennali per interventi autorizzati su precedenti limiti d'impegno:

     A) spesa normale:

     - investimento 1983 + L. 7.020.000.000;

     - investimento 1984 + L. 7.020.000.000;

     b) Quadro B - Parte Prima - Sez. XII - Fondi globali:

     B) spesa di sviluppo:

     - investimento 1984 - L. 7.020.000.000;

     c) Quadro B - Parte Seconda - Area 2 - Programma 2.2 - Progetto 2.2.8.

- Aiuti per la costituzione e la gestione di aziende agricole:

     - spesa di sviluppo;

     - in capitale 1983 - L. 7.020.000.000.

 

     Art. 90. Assegnazioni statali sulla legge 14 maggio 1981, n. 219.

     A seguito dell'assegnazione dei fondi a norma dell'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, la Giunta propone al Consiglio regionale un provvedimento con il quale:

     - viene determinata la quota da destinare agli interventi per lo sviluppo delle zone agricole danneggiate dagli eventi sismici, da realizzare nell'ambito di quelli previsti dalla presente legge;

     - vengono disposte le necessarie variazioni di bilancio.

 

     Art. 91. Variazioni al bilancio 1982.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato per l'esercizio 1982 in L. 207.835.760.000, si farà fronte:

     a) per L. 28.587.000.000 mediante riduzione di un pari importo dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982, della quale L. 28.407.246.000 a carico dell'assegnazione di cui alla legge 1 luglio 1977, n. 403, L. 137.000.000, a carico dell'assegnazione di cui alla legge 2 aprile 1974, n. 78 e L.

     42.754.000 a carico dell'assegnazione sulla legge 27 ottobre 1951, n. 1208;

     b) per L. 57.984.000.000 mediante riduzione di un pari importo del cap. 538 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

     c) per L. 3.915.000.000 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento di cui al cap. 551 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

     d) per L. 15.176.000.000 mediante riduzione di un pari importo del cap. 564 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

     e) per L. 1.200.000.000 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento di cui al cap. 574 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

     f) per L. 1.500.000.000 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento di cui al cap. 575 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

     g) per L. 54.052.600.000 mediante riduzione di un pari importo del cap. 581 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

     h) per L. 631.820.000 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento di cui al cap. 590 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

     i) per L. 4.628.600.000 mediante riduzione di un pari importo del cap. 592 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

     l) per L. 3.547.040.000 mediante riduzione di pari importo del cap. 603 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

     m) per L. 36.534.200.000 mediante riduzione di un pari importo del cap. 615 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982;

     n) per L. 79.500.000 mediante riduzione di un pari importo del cap. 632 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982 sono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione per la competenza e la cassa indicata a fianco di ciascuno:

     (Omissis).

 

     Art. 92. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.

[2] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 23/1985.

[3] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 23/1985.

[4] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 23/1985.

[5] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 23/1985.

[6] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 23/1985.

[7] Così modificato dall'art. 1 della L.R. 42/1986.

[8] Così modificato dall'art. 1 della L.R. 42/1986.

[9] Commi aggiunti dall'art. 2 della L.R. 42/1986.

[10] Articolo aggiunto dalla L.R. 27 aprile 1990, n. 31.

[11] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 13 giugno 1994, n. 18.

[12] Articolo così sostituito dall’art. 20 della L.r. 26 luglio 2002, n. 15.

[13] Comma aggiunto dall'art. 34 della L.R. 54/1985.

[14] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.r. 26 luglio 2002, n. 15.

[15] Modificato ed integrato dall'art. 22 della L.R. 7/1985, il cui testo è il seguente: A modifica ed integrazione dell'art. 61 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, a partire dall'1 gennaio 1985, lo svolgimento delle funzioni regionali connesse all'applicazione dei Regolamenti CEE e delle norme statali concernenti la regolazione ed il sostegno del mercato agricolo è curato dal Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca attraverso gli Ispettorati per l'Alimentazione.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 1995, n. 14.

[18] Articolo confluito nell'art. 17, 3° comma, della L.R. 49/1977.

[19] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, alla data prevista dall'art. 7 della L.R. 16 giugno 1998, n. 9.

[20] Il 2° ed il 3° comma dell'art. 85 confluiscono negli artt. 1 e 2 della L.R. 13 maggio 1981, n. 13.