§ 1.6.32 - LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1980, N. 43.
Norme per la messa a disposizione delle Comunità Montane di personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.6 enti locali
Data:29/05/1980
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Ai sensi della L.R. 4 maggio 1979, n. 27, le Comunità Montane possono costituire uffici tecnici avvalendosi anche di personale tecnico ed amministrativo dei ruoli organici regionali messo a [...]
Art. 2.  Il Presidente della Comunità Montana, nei limiti determinati ai sensi del precedente articolo, inoltrerà alla Giunta regionale le richieste, anche nominative, di personale su conforme deliberazione [...]
Art. 3.  Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, previo assenso dell'interessato, sarà disposta per due anni, salvo proroga, la messa a disposizione del [...]
Art. 4.  Il trattamento economico del dipendente messo a disposizione della Comunità Montana resta a carico del bilancio regionale, ad eccezione del compenso per l'eventuale prestazione di lavoro [...]
Art. 5.  Le deliberazioni di cui alla presente legge sono adottate su proposta degli Assessori agli AA.GG. e Personale e agli Enti Locali.
Art. 6.  La Comunità Montana può fare richiesta nominativa di dipendenti del ruolo organico del Consiglio regionale.
Art. 7.  La presente legge è dichiarata urgente a norma del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della [...]


§ 1.6.32 - LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1980, N. 43.

Norme per la messa a disposizione delle Comunità Montane di personale regionale.

 

Art. 1. Ai sensi della L.R. 4 maggio 1979, n. 27, le Comunità Montane possono costituire uffici tecnici avvalendosi anche di personale tecnico ed amministrativo dei ruoli organici regionali messo a disposizione dalla Regione e che continuerà a gravare sul bilancio regionale.

     La Giunta regionale, su proposta motivata dal Consiglio Generale della Comunità Montana, determinerà con proprio provvedimento il numero e la carriera dei dipendenti da mettere a disposizione.

 

     Art. 2. Il Presidente della Comunità Montana, nei limiti determinati ai sensi del precedente articolo, inoltrerà alla Giunta regionale le richieste, anche nominative, di personale su conforme deliberazione della Giunta esecutiva della Comunità.

 

     Art. 3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, previo assenso dell'interessato, sarà disposta per due anni, salvo proroga, la messa a disposizione del dipendente richiesto, che conserverà il proprio stato giuridico, e non avrà diritto al trattamento di missione.

 

     Art. 4. Il trattamento economico del dipendente messo a disposizione della Comunità Montana resta a carico del bilancio regionale, ad eccezione del compenso per l'eventuale prestazione di lavoro straordinario o per missioni effettuate nell'interesse della Comunità Montana.

 

     Art. 5. Le deliberazioni di cui alla presente legge sono adottate su proposta degli Assessori agli AA.GG. e Personale e agli Enti Locali.

 

     Art. 6. La Comunità Montana può fare richiesta nominativa di dipendenti del ruolo organico del Consiglio regionale.

     In tal caso alla Giunta regionale è demandato il compito di provocare il relativo provvedimento da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

     Art. 7. La presente legge è dichiarata urgente a norma del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.