§ 1.5.4 – Legge Regionale 20 febbraio 1978, n. 8.
Ente Regionale di sviluppo agricolo in Campania. Adeguamento alla normativa della legge 30 aprile 1976, n. 386.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.5 enti dipendenti
Data:20/02/1978
Numero:8


Sommario
Art. 1.     L'Ente di sviluppo in Campania, di cui all'art. 1 del D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257, con la presente legge, viene adeguato ai principi fissati dalla legge 30 aprile 1976, n. 386 ed assume la [...]
Art. 2.     L'ERSAC è strumento operativo della Regione per la attuazione di interventi definiti nel quadro della programmazione nazionale e regionale. Assicura la partecipazione delle categorie agricole ed [...]
Art. 3.     I compiti ad esaurimento, relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria sono espletati secondo le modalità e condizioni fissate, ai termini dell'art. 9 [...]
Art. 4.     Gli Organi dell'Ente sono
Art. 5.     Il Presidente dell'Ente viene eletto dal Consiglio Regionale su designazione della Giunta Regionale
Art. 6.     Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e da 26 membri
Art. 7.     Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta [...]
Art. 8.     Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Ente adottando gli atti necessari
Art. 9.     Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque membri eletti in seno al Consiglio di Amministrazione di cui tre scelti tra i componenti previsti nella lettera [...]
Art. 10.     Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri effettivi e da 3 supplenti, nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale
Art. 11.     Il Direttore Generale dell'Ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di pubblico concorso per titoli
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.      La Giunta regionale può disporre in ogni momento ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ERSAC
Art. 16.      L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre
Art. 17.      Alle spese per il funzionamento e lo svolgimento dei compiti ad esso affidati, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania provvede con
Art. 18.     L'entità del contributo di cui al punto c) del precedente art. 17 sarà fissato con apposita legge regionale
Art. 19.     Il regolamento organico del personale e le norme sull'organizzazione strutturale e funzionale dell'Ente saranno definite con legge regionale che dovrà essere improntata ai seguenti criteri e [...]
Art. 20.     Lo stato giuridico, il trattamento economico e l'indennità di fine servizio del personale dell'Ente sono equiparati a quelli previsti per il personale della Regione Campania
Art. 21.     Per quanto non previsto dalla presente legge regionale sono richiamate e si applicano le norme di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386


§ 1.5.4 – Legge Regionale 20 febbraio 1978, n. 8. [1]

Ente Regionale di sviluppo agricolo in Campania. Adeguamento alla normativa della legge 30 aprile 1976, n. 386.

(B.U. 25 febbraio 1978, n. 8)

 

Art. 1.

    L'Ente di sviluppo in Campania, di cui all'art. 1 del D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257, con la presente legge, viene adeguato ai principi fissati dalla legge 30 aprile 1976, n. 386 ed assume la denominazione di Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.). L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede nella città di Napoli e competenza sull'intero territorio della Campania.

 

     Art. 2.

    L'ERSAC è strumento operativo della Regione per la attuazione di interventi definiti nel quadro della programmazione nazionale e regionale. Assicura la partecipazione delle categorie agricole ed opera nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti con la presente legge e nel rispetto delle attività delegate a Province, Comuni e loro Consorzi e dei programmi delle Comunità Montane.

     L'Ente provvede in particolare a:

     a) elaborare ed eseguire, secondo le direttive della Regione, piani e programmi di sviluppo agricolo, articolati per comprensori e per zone agrarie omogenee. I piani ed i programmi di cui innanzi vengono sottoposti all'approvazione della Regione;

     b) prestare assistenza economica e finanziaria ai produttori agricoli singoli o associati con priorità alle cooperative agricole e loro consorzi, alle organizzazioni di produttori agricoli anche mediante prestazioni di garanzie fidejussorie e assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo;

     c) promuovere ed assistere le cooperative agricole e loro consorzi nella realizzazione e conduzione di impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

     d) favorire il collocamento sul mercato delle produzioni agricole regionali, attraverso lo svolgimento di attività promozionali di tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli in Italia e all'estero anche in collaborazione con altri Enti pubblici operanti nel settore, previa intesa con il Governo ai sensi dell'art. 4, 2° comma, del D.P.R. del 6 giugno 1976;

     e) eseguire, su espressa richiesta dei produttori agricoli che siano beneficiari di concessioni di finanziamenti pubblici, opere di trasformazione fondiaria ed agraria anche di interesse di più fondi. L'Ente può anticipare le spese occorrenti per la progettazione e la esecuzione delle opere riguardanti fondi di coltivatori diretti;

     f) assolvere i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed acquisire terreni in attuazione della legge regionale di applicazione della direttiva C.E.E. n. 72/160, provvedendo all'accorpamento ed alla ricomposizione di unità aziendali produttive da cedere alle imprese diretto-coltivatrici singole o associate sulla base di piani zonali e comprensoriali;

     g) provvedere all'acquisizione, trasformazione e cessione delle terre incolte o insufficientemente coltivate ai sensi della legislazione statale e regionale in materia;

     h) prestare, su richiesta, consulenza e assistenza in materia agricola alle Comunità Montane, agli Enti Locali e ad altri organismi pubblici operanti nel settore agricolo.

     L'Ente di Sviluppo può svolgere a favore delle Cooperative agricole e loro Consorzi attività di assistenza tecnica, di concerto con gli istituti di ricerca e di sperimentazione ed enti ed organismi nazionali, regionali, comunitari preposti al settore, concorrendo all'attuazione dei programmi, progetti ed iniziative in materia.

     L'Ente può realizzare od acquisire, su incarico della Regione, impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze zonali, assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento. La gestione deve essere affidata a organismi di produttori interessati entro tre anni dal suo inizio. Le gestioni dirette di impianti collettivi da parte dell'Ente sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti.

 

     Art. 3.

    I compiti ad esaurimento, relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria sono espletati secondo le modalità e condizioni fissate, ai termini dell'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, dal Ministero dell'Agricoltura, e delle Foreste, di concerto con il Ministero del Tesoro, ed in conformità agli artt. 10 e 11 della stessa legge.

 

     Art. 4.

    Gli Organi dell'Ente sono:

     - il Presidente;

     - il Consiglio di Amministrazione;

     - il Comitato Esecutivo;

     - il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

     Art. 5.

    Il Presidente dell'Ente viene eletto dal Consiglio Regionale su designazione della Giunta Regionale.

     Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, dà esecuzione alle deliberazioni di essi e sovraintende alla gestione dell'Ente stesso.

 

     Art. 6.

    Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e da 26 membri:

     a) 13 designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi, tra esperti di particolare e comprovata competenza in materia agricola, giuridica ed economica;

     b) 12 designati dalle organizzazioni agricole professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale in proporzione alla loro rappresentatività in sede regionale;

     c) un rappresentante del personale dell'Ente, eletto a scrutinio segreto in apposita convocazione indetta dal Direttore Generale fra tutto il personale di ruolo.

     I Consiglieri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, durano in carica cinque anni e non possono essere confermati più di una volta. Qualora nel quinquennio si rendessero vacanti dei posti, si provvede alla loro copertura con le stesse modalità di cui al presente articolo.

     I Consiglieri così nominati durano in carica fino al rinnovo del Consiglio.

     Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge, nel suo seno, un vice presidente ed il Comitato esecutivo.

     In mancanza della designazione dei propri rappresentanti da parte di alcuno degli organismi indicati alle lettere b) e c) entro due mesi dalla richiesta dei competenti organi regionali, il Consiglio di Amministrazione può essere nominato e validamente insediato con pienezza di poteri purchè siano stati designati almeno due terzi dei membri assegnati.

 

     Art. 7.

    Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

     Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore dell'Ente con compiti di segretario.

     I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, decadono dalla carica.

     La dichiarazione di decadenza viene pronunciata dal Presidente della Giunta regionale su proposta del Consiglio dell'Ente.

 

     Art. 8.

    Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Ente adottando gli atti necessari.

     Il Consiglio può delegare determinati compiti al Comitato Esecutivo, precisandone criteri, limiti e modalità.

     Sono di esclusiva competenza del Consiglio e non delegabili le deliberazioni riguardanti:

     - il regolamento di amministrazione e contabilità;

     - il bilancio di previsione e le variazioni allo stesso;

     - il conto consuntivo;

     - i piani ed i programmi elaborati dall'Ente ai sensi dell'art. 2 della presente legge nonché ogni altro piano e programma;

     - i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell'Ente;

     - le accettazioni di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'Ente;

     - gli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;

     - l'accensione e la cancellazione di ipoteche;

     - il convenire e il resistere in giudizio e le transazioni;

     - le convenzioni con gli Istituti di Credito e le operazioni creditizie in genere;

     - la partecipazione a società o associazioni e la nomina di rappresentanti in seno ai relativi organi di amministrazione e controllo;

     - i regolamenti interni;

     - le assunzioni di personale, che debbono comunque avvenire per pubblico concorso;

     - i progetti relativi all'attuazione di programmi già approvati;

     - i criteri generali ed i programmi annuali di concessione delle garanzie fidejussorie e delle erogazioni creditizie previste dalla presente legge, da formularsi avuto riguardo alle direttive di sviluppo dei diversi comprensori e di vari comparti produttivi;

     - la istituzione di commissioni consultive o di indagine.

 

     Art. 9.

    Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque membri eletti in seno al Consiglio di Amministrazione di cui tre scelti tra i componenti previsti nella lettera a) del 1° comma dell'art. 6.

     Esso si riunisce almeno una volta ogni 15 giorni su convocazione del Presidente.

     Il Comitato esecutivo delibera gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita le funzioni demandategli dal Consiglio di Amministrazione.

     Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate qualora abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

     Le deliberazioni sono depositate nella Segreteria del Consiglio entro tre giorni dalla loro adozione a cura del Direttore Generale e comunicate al Consiglio nella sua prima seduta.

     Il Direttore Generale dell'Ente partecipa alle riunioni del Comitato esecutivo con compiti di Segretario e si avvarrà della collaborazione di funzionari preposti alle materie interessate.

     Il Comitato esecutivo dura in carica 30 mesi ed i suoi membri possono essere confermati.

 

     Art. 10.

    Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri effettivi e da 3 supplenti, nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

     I membri effettivi sono designati: tre dal Consiglio regionale, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Sindaci e Revisori dei Conti, uno dal Ministero del Tesoro, uno dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

     I membri supplenti sono designati: uno dal Consiglio regionale, scelto secondo le modalità del precedente comma, uno dal Ministero del Tesoro ed uno dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

     Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione ed i suoi membri non possono essere confermati.

     Esso, a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta, elegge nella prima riunione il proprio Presidente tra i membri effettivi designati dal Consiglio Regionale.

     Il Collegio dei Revisori dei Conti:

     - assiste alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente;

     - esamina il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo e predispone le relazioni che accompagnano tali atti;

     - controlla la gestione dell'Ente;

     - trasmette ogni sei mesi alla Giunta Regionale, al Presidente ed ai Consiglieri dell'Ente una relazione sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;

     - comunica in ogni momento, al Presidente dell'Ente e, contemporaneamente alla Giunta regionale, osservazioni e rilievi sulla gestione dell'Ente.

 

     Art. 11.

    Il Direttore Generale dell'Ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di pubblico concorso per titoli.

     Nelle more dell'espletamento del concorso, da indirsi entro il termine di due mesi da parte dell'Ente e da concludersi entro il termine massimo di sei mesi, il Direttore è nominato con contratto a termine dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, in conformità a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed in rapporto ai compiti allo stesso assegnati dal presente articolo. Sono fatte salve le incompatibilità sancite dal successivo art. 13.

     Tale nomina non costituisce titolo per il concorso.

     Il Direttore Generale sovraintende ai servizi dell'Ente ed al personale, curandone la utilizzazione nell'ambito delle more di legge e di regolamento e nel rispetto degli accordi sindacali.

     Assume ogni iniziativa necessaria ai fini di cui innanzi ovvero ne avanza proposta al Presidente.

     Esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme di legge o di regolamento ovvero da atti deliberativi.

     Assiste il Presidente nell'adempimento degli atti del suo ufficio. Interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, esercitandovi le funzioni di segretario.

     Controfirma tutti gli atti e contratti che comportino impegno di spesa.

     Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore Generale sono definiti con legge regionale.

 

     Art. 12. [2]

     Al Presidente spetta un'indennità di carica, mentre ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti.

     La misura di tali indennità è fissata con legge regionale.

 

     Art. 13. [3]

    Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, nè ricoprire la carica di Direttore dell'Ente i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i dipendenti della Regione ed i dipendenti dell'ERSAC, ad eccezione del rappresentante del personale di cui alla lettera c) dell'art. 6, nonchè gli esercenti, gli amministratori, i soci e coloro che comunque svolgono attività in proprio, per conto o alle dipendenze di imprese, aziende o società che effettuino forniture di beni o prestazioni di servizi all'Ente.

     I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, nonchè il Direttore dell'Ente, che, successivamente alla nomina, vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste nel comma precedente, hanno l'obbligo di darne tempestiva comunicazione e, anche in mancanza di detta comunicazione, decadono dalla carica.

 

     Art. 14. [4]

     1. Le deliberazioni degli organi dell’Ente che non sono di mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati sono trasmesse al competente settore della Giunta regionale entro 10 giorni dalla loro adozione.

     2. Sono sottoposte all’approvazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, le deliberazioni concernenti:

     a) il bilancio di previsione e variazioni;

     b) i programmi annuali;

     c) i regolamenti interni.

     3. Il conto consuntivo è approvato con provvedimento del settore competente nel termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi che l’Ente rende nel termine di venti giorni. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di venti giorni.

     4. Le deliberazioni non concernenti le materie di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposte al controllo di legittimità del competente settore che si esprime nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento. Sull’interruzione dei termini si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

 

     Art. 15.

     La Giunta regionale può disporre in ogni momento ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ERSAC.

     Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto in caso di sua inattività e di inefficienza dell'Ente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta. In tal caso è nominato dal Consiglio regionale un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

     Il Presidente può essere dichiarato decaduto in caso di sua inattività o grave violazione di legge, con decreto del Presidente della Giunta previa delibera del Consiglio regionale.

     Lo stesso decreto dovrà contenere la nomina del nuovo Presidente che sarà eletto con le stesse modalità previste dall'art. 5.

     Qualora l'Ente ometta o ritardi un atto obbligatorio, la Giunta regionale diffida l'Ente a compiere l'atto entro un congruo termine, scaduto il quale viene nominato un commissario per l'adozione dell'atto predetto.

 

     Art. 16.

     L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

     Il Bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Ad esso devono essere allegati:

     - il programma dettagliato delle attività da svolgere nell'esercizio finanziario cui il Bilancio si riferisce;

     - il Bilancio delle gestioni speciali di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

     Il conto consuntivo deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

     Nel Bilancio le spese sono classificate e ripartite in conformità di quanto indicato dalla legge regionale prevista dall'art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

     Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma precedente si applicano le norme del regolamento di Amministrazione e contabilità vigente presso l'Ente di Sviluppo in Campania e compatibili con la presente legge.

 

     Art. 17.

     Alle spese per il funzionamento e lo svolgimento dei compiti ad esso affidati, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania provvede con:

     a) le rendite patrimoniali;

     b) i proventi di servizi ed attività;

     c) un contributo annuo a carico della Regione;

     d) gli stanziamenti di cui al 3° comma dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

     e) gli stanziamenti previsti da leggi di contenuto particolare per le quali è prevista l'assegnazione all'Ente;

     f) i contributi previsti da leggi regionali, statali e comunitarie per iniziative realizzate dall'Ente;

     g) ogni altra eventuale entrata.

     La Regione può assegnare all'Ente regionale di Sviluppo una dotazione finanziaria iniziale per l'avviamento delle attività di cui all'art. 2 della presente legge.

     Le modalità di impiego della dotazione finanziaria di cui al comma precedente verranno disciplinate con apposito regolamento.

 

     Art. 18.

    L'entità del contributo di cui al punto c) del precedente art. 17 sarà fissato con apposita legge regionale [5].

     Il contributo di cui al comma precedente viene corrisposto con deliberazione della Giunta regionale in due soluzioni:

     - la prima, pari al 40 per cento dell'importo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nelle more dell'approvazione del Bilancio preventivo dell'Ente ed in deroga ai limiti posti dalla legge di autorizzazione dell'esercizio provvisorio;

     - la seconda, a saldo, dopo l'approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente.

 

     Art. 19.

    Il regolamento organico del personale e le norme sull'organizzazione strutturale e funzionale dell'Ente saranno definite con legge regionale che dovrà essere improntata ai seguenti criteri e principi:

     a) prevalenza nell'Ente del personale Tecnico;

     b) la consistenza numerica complessiva dell'organico dell'Ente non deve essere comunque superiore alla consistenza numerica della pianta organica in atto, approvata con decreto 2 dicembre 1971 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e del Ministero del Tesoro.

     In tale consistenza deve essere compreso anche il personale necessario all'espletamento dei compiti e gestioni di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, il cui onere è posto a carico del Ministero dell'Agricoltura e Foreste;

     c) la struttura funzionale dell'Ente deve prevedere unità organiche a livello di comprensorio e presso la sede centrale di Napoli, la cui entità numerica complessiva non dovrà superare quella corrispondente ai criteri di cui al precedente punto b);

     d) il regolamento organico dovrà contenere norme per l'inquadramento nei ruoli dell'Ente del personale dipendente da altri Enti di sviluppo, dall'Ente Irrigazione e Trasformazione Fondiaria Puglia, Lucania ed Irpinia, dalla Regione Campania, comandato presso l'Ente di Sviluppo in Campania ed in servizio alla data del 31 dicembre 1975, che, all'uopo, ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento organico del personale di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 20.

    Lo stato giuridico, il trattamento economico e l'indennità di fine servizio del personale dell'Ente sono equiparati a quelli previsti per il personale della Regione Campania.

     L'Ente è tenuto a corrispondere al proprio personale di ruolo il trattamento economico di cui alla legge regionale n. 11 del 16 marzo 1974, e successive modificazioni secondo la tabella di equiparazione allegata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386.

 

     Art. 21.

    Per quanto non previsto dalla presente legge regionale sono richiamate e si applicano le norme di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386.

 

 

Tabella "A" allegata alla legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8 recante: "Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania. Adeguamento alla normativa della legge 30 aprile 1976, n. 386".

 

 

 

                         TABELLA DI EQUIPARAZIONE

 

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Attuale qualifica Ente                       Nuovo inquadramento

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Direttore di Servizio

Direttore di Ufficio                            Qualifica unica di

Direttore di Sezione                            funzionario

Consigliere

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CARRIERA DI CONCETTO

Segretario Capo e qualifiche equiparate              Collaboratore

Segretario principale e qualifiche equiparate

Segretario e qualifiche equiparate

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CARRIERA ESECUTIVA

Coadiutore superiore e qualifiche equiparate

Coadiutore principale e qualifiche equiparate           Assistente

Coadiutore

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CARRIERA AUSILIARIA

Commesso Capo e qualifiche equiparate                   Coadiutore

Commesso

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[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29. L'Ente di cui alla presente legge è stato soppresso dall'art. 37 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[2] Cfr art. 1, L.R. n. 21 del 21-7-1986.

[3] La disciplina della ineleggibilità e della incompatibilità di cui all'art. 13 è stata integrata dall'art. 1 della L.R. n. 21 del 21-7-1986.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 30 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15.

[5] Il contributo è stato fissato in Lire 6.000 milioni dall'art. 1 della L.R. n. 9 del 1-2-1980.