§ 1.1.72 – L.R. 11 agosto 2005, n. 15.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:11/08/2005
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. Per il triennio 2005-2007 è autorizzato il rifinanziamento e la riduzione di spese relative ad interventi previsti da leggi regionali, individuate dalle leggi regionali 12 novembre 2004, n. 8 [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. Il comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, è così modificato:
Art. 4.      1. All’articolo 46 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
Art. 5.      1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, è inserito il seguente comma:
Art. 6.      1. La Giunta regionale, su istanza degli enti locali interessati e sentiti i comitati di distretto, previo parere della commissione consiliare competente da esprimersi entro 30 giorni dalla [...]
Art. 7.      1. La spesa di funzionamento degli organi consiliari per l’anno 2005 non deve superare quella del conto consuntivo 2004.
Art. 8.      1. La Giunta regionale, al fine di supportare le dinamiche competitive del sistema produttivo campano, su proposta dell’assessore competente, sentita la commissione competente per materia, [...]
Art. 9.      1. Il comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, è così modificato:
Art. 10.      1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 12, è così modificata :
Art. 11.      1. Per i comuni della sub-area 4 - Sant’Antonio Abate, Angri, S.Egidio Monte Albino, Corbara, Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore - di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 giugno [...]
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.      1. Il termine di 180 giorni di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, è modificato in 360 giorni.
Art. 15.      1. Ai destinatari delle leggi regionali 5 marzo 1990, n. 10, 5 agosto 1999, n. 5, articolo 32 , 6 dicembre 2000, n. 18, articolo 56, 11 agosto 2001, n. 10, articolo 28, 26 luglio 2002, n. 15, [...]
Art. 16.      1. Nelle more dell’approvazione del Piano regionale attività estrattive le attività estrattive in regime transitorio e regolarmente autorizzate di cui alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. [...]
Art. 17.      1. Il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla legge regionale n. 54/85, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla [...]
Art. 18.      1. I commi 1 e 2 dell’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1996, n. 25, sono così modificati:
Art. 19.      1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 2004, n. 8, è così modificato :
Art. 20. 
Art. 21.      1. La Regione istituisce un fondo per l’acquisizione e la diffusione, previo concerto con le associazioni delle piccole e medie imprese, dei brevetti innovativi nella produzione di beni ed ogni [...]
Art. 22.      1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale i conti consuntivi delle Aziende sanitarie ed Aziende ospedaliere della Regione, nonché delle Aziende universitarie Federico II e della [...]
Art. 23.      1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, e successive modificazioni, è così modificato:
Art. 24.      1. E’ autorizzata all’interno dell’unità previsionale di base 1.1.1 la spesa per provvidenze per eventi straordinari derivanti da situazioni emergenziali di natura contingente ed eccezionale di [...]
Art. 25.      1. La Giunta regionale entro il 31 dicembre 2005 invia al Consiglio i conti consuntivi consolidati al 31 dicembre 2004 delle società miste di cui la Regione è socia. Per le società che [...]
Art. 26.      1. Il comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, è così modificato:
Art. 27.      1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 28.      1. I proventi derivanti dall’applicazione della regolamentazione comunitaria e nazionale nell’ambito dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo - regolamento CE n. 1493/99 e decreto [...]
Art. 29.      1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare un programma straordinario per gli interventi nel settore dell’agricoltura, delle foreste, dello sviluppo rurale e della pesca.
Art. 30.      1. L’articolo 14 della legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8, è così modificato:
Art. 31.      1. Quota parte del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 6 della legge di Bilancio 2005, fino al limite massimo di euro 50.000.000,00, è destinata alle politiche di investimento. La [...]
Art. 32. 
Art. 33.      1. I contributi di cui alla legge regionale 9 novembre 1974, n. 58, sono concessi a diocesi campane o diocesi non campane in cui ricadono comuni della Campania.
Art. 34.  Dichiarazione di urgenza.


§ 1.1.72 – L.R. 11 agosto 2005, n. 15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005.

(B.U. 18 agosto 2005, n. 40).

 

Art. 1.

     1. Per il triennio 2005-2007 è autorizzato il rifinanziamento e la riduzione di spese relative ad interventi previsti da leggi regionali, individuate dalle leggi regionali 12 novembre 2004, n. 8 -legge finanziaria 2004- e 12 novembre 2004, n. 9 -bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004-, secondo le unità previsionali di base distinte in relazione al carattere vincolante o obbligatorio ed in ragione della loro correlazione a trasferimenti dello Stato, dell’Unione europea o a risorse proprie della Regione, con l’articolazione in capitoli ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 18, comma 11, lettera d).

     2. Le quote a carico dell’esercizio 2005 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 sulle relative unità previsionali di base e per gli importi indicati.

     3. L’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, è così modificato:

     a) il comma 3 è così modificato:

     “3. L’imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e dal titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione del carburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell’impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui al decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996 , articolo 1, comma 1, lettera d)”.

     b) il comma 6 è così modificato:

     “6. All’accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 1996 del Ministero delle finanze e presentata alla regione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono e delle relative sanzioni, alla riscossione coattiva e al contenzioso provvede anche l’amministrazione regionale ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 13 e del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 50, comma 1, in quanto applicabili, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.”

     c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

     “7. La Regione, per l’espletamento dei controlli finalizzati a gestire la corretta osservanza delle disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, può avvalersi dei competenti Comandi della Guardia di finanza i quali, al riguardo, esercitano le stesse facoltà e poteri previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.”.

     4. Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti di ammontare uguale o inferiore ad euro 17,00, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, dovuti alla Regione in adempimento di obblighi tributari. La disposizione non si applica in caso di recidiva da parte del soggetto obbligato per due o più periodi di imposta consecutivi relativi allo stesso tributo. Per lo stesso importo, comprensivo degli eventuali interessi dovuti per legge, non si fa luogo a rimborso. Se l’importo del credito o del debito supera l’ammontare di euro 17,00 si fa luogo all’accertamento e alla riscossione per l’intera somma. Sono fatte salve specifiche disposizioni normative previste in relazione ai singoli tributi.

     5. L’articolo 47 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 è così modificato :

     a) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera:

     “[d) accordi transattivi definiti in ragione di maggiori oneri contrattuali richiesti e nei limiti degli accertamenti e che dimostrano utilità ed arricchimento per la Regione, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;”] [1]

     b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

     “4. Per il pagamento dei debiti di cui al comma 3 la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione da convenire con i creditori nei limiti del bilancio pluriennale compreso quello vigente".

     6. La lettera a) dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42, è così modificata:

     “a) il finanziamento a suo totale carico a favore delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle comunità montane e delle università pubbliche per la costruzione di impianti sportivi funzionali destinati ad uso pubblico aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle attività motorie e delle discipline sportive a livelli dilettantistico, il cui importo complessivo riconosciuto ammissibile non supera euro 300.000,00. Se l’importo dell’opera risulta superiore ad euro 300.000,00, l’ente deve disporre di mezzi finanziari sufficienti alla copertura della maggiore spesa. Per il finanziamento si dà priorità nell’ordine al completamento delle opere già iniziate, alla ristrutturazione degli impianti non agibili e agli enti locali sprovvisti di impianti sportivi.

     7. La regione Campania promuove e sostiene attività culturali e teatrali in aree metropolitane e nei comuni particolarmente disagiati e segnati da fenomeni di violenza e criminalità. Nell’ambito di tale attività la Giunta, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, è autorizzata ad assumere provvedimenti anche di acquisizione di quote societarie nell’ambito della programmazione annuale di bilancio.

     8. E’ autorizzata nell’unità previsionale di base 1.1.3. la spesa di euro 150.000,00 per l’attuazione dell’articolo 9 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10, “Istituzione del servizio di vigilanza ambientale”.

 

     Art. 2. [2]

     1. Sugli indirizzi generali di programmazione dei fondi comunitari e dei fondi FAS la Giunta regionale acquisisce il parere della commissione consiliare permanente – Agricoltura. Caccia. Pesca. Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo. Il parere, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17, è reso entro 20 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che la commissione si sia pronunciata, lo stesso si intende acquisito in senso favorevole. La Giunta acquisisce il parere della commissione “Agricoltura. Caccia. Pesca. Risorse Comunitarie e Statali per lo sviluppo” sui documenti contenenti gli indirizzi strategici propedeutici alla programmazione del fondo europeo di sviluppo regionale –FERS-, del fondo sociale europeo –FSE-, del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale –FEASR- e del fondo aree sottoutilizzate -FAS-. I programmi operativi sono trasmessi alla commissione per l’analisi di coerenza con i documenti di indirizzo. La commissione formula proposte e pareri sugli indirizzi generali e settoriali della programmazione. In sede di esecuzione dei citati programmi operativi l’autorità di gestione, nel rispetto del principio di certezza dei tempi, provvede a garantire che la pubblicazione di tutti i relativi bandi avviene con cadenza almeno semestrale.

 

     Art. 3.

     1. Il comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, è così modificato:

     “7. Il beneficio di cui al comma 3, articolo 3, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, è esteso ai progetti finanziati dalla Regione con la legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51. In tal caso, oltre alle spese per la progettazione interna di cui all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono riconosciute, se ne ricorrono le condizioni, le spese per la direzione dei lavori di cui all’articolo 27 della legge 109/94 e successive modificazioni.”

 

     Art. 4.

     1. All’articolo 46 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

     “6. I contratti di servizio devono assegnare priorità all’impiego di mezzi a trazione elettrica ed a mezzi di dimensioni limitate nelle zone costiere e nei centri storici.”

 

     Art. 5.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, è inserito il seguente comma:

     “1bis. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma, la preparazione tassidermica delle spoglie è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti alle seguenti categorie:

     a) fauna selvatica di cui all’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché abbattuta nel rispetto delle normative vigenti in materia;

     b) fauna proveniente dall’estero, purché l’abbattimento o comunque l’impossessamento siano avvenuti in conformità alle legislazioni vigenti in materia nel paese di origine e nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa prescritta dalla Convenzione di Whashington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione - CITES ;

     c) fauna domestica;

     d) fauna di comprovata provenienza da allevamenti autorizzati, purché appartenenti a specie cacciabili."

     2. Il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, è così modificato:

     “6. La mancata osservanza delle norme di cui al presente articolo comporta le sanzioni di cui all’articolo 32, comma 1, lettera c). Sono fatte salve le sanzioni penali di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 30, comma 2.”

 

     Art. 6.

     1. La Giunta regionale, su istanza degli enti locali interessati e sentiti i comitati di distretto, previo parere della commissione consiliare competente da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, determina con propria delibera eventuali ampliamenti delle aree oggetto di distretti industriali individuati ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 25/1 del 15 novembre 1999.

 

     Art. 7.

     1. La spesa di funzionamento degli organi consiliari per l’anno 2005 non deve superare quella del conto consuntivo 2004.

 

     Art. 8.

     1. La Giunta regionale, al fine di supportare le dinamiche competitive del sistema produttivo campano, su proposta dell’assessore competente, sentita la commissione competente per materia, adotta iniziative di supporto agli attori dello sviluppo locale sostenendo il completamento della razionalizzazione degli strumenti di programmazione negoziata ed il finanziamento dei distretti turistici definiti dalle province.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle attività produttive, sentita la commissione competente che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, istituisce e disciplina un fondo immobiliare di supporto ed al servizio dei soggetti istituzionalmente competenti sul territorio per ottimizzare le procedure di acquisizione e di finanziamento delle aree destinate ad insediamenti produttivi.

     3. Per sostenere il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, anche mediante il coinvolgimento del sistema finanziario, i soggetti di cui al comma 2 possono conferire le aree al predetto fondo.

     4. Per il fondo di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse dell’unità previsionale di base 2.66.137 di euro 200.000,00.

 

     Art. 9.

     1. Il comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, è così modificato:

     “2. Al fine di incentivare i comuni della Campania a dotarsi dei piani urbanistici comunali -Puc- e dei regolamenti urbanistici edilizi comunali -Ruec- di cui agli articoli 23 e 28, la regione Campania concede ulteriori contributi, pari complessivamente ad euro 400.000,00 da appostarsi sull’unità previsionale di base 6.23.59. Per provvedere alla erogazione di tali contributi sono istituiti appositi sportelli provinciali la cui attività è disciplinata con delibera di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l’attribuzione dei suddetti contributi è data precedenza ai comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica generale, ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed a quelli che ricorrono alla pianificazione in forma associata.

     2. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 17, e successive modificazioni, è così sostituito:

     “2. Le superfici coperte di complessi produttivi, all’esterno dei centri abitati definiti ai sensi dell’articolo 3, non possono superare un sedicesimo dell’area di proprietà”.

     3. Il comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale 16/2004 è così modificato:

     “3. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici vigenti si applicano, fino alla data di entrata in vigore del Puc, i limiti di edificabilità di cui alla legge regionale n. 17/82, salva l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 10. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni di cui al presente comma, che non hanno ancora adottato il Puc, il rapporto di copertura previsto dall’articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 17/82, è determinato in un ventesimo dell’area di proprietà”.

     4. Il comma 4 dell’articolo 44 della legge regionale n. 16/2004, è così modificato:

     “4. Nei comuni di cui al comma 3 le limitazioni previste dalla legge regionale n. 17/82 non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei programmi per l’edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata, dei piani e degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché nei confronti degli interventi o programmi integrati di intervento territoriale e dei programmi di recupero urbano approvati ai sensi della programmazione economica regionale e finanziati prevalentemente con risorse pubbliche o della Unione europea.

     5. I commissari ad acta, incaricati dalle province in base agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 17/82, e nominati precedentemente all’entrata in vigore della legge regionale n. 16/2004, sono decaduti. Resta l’obbligo ai comuni di dotarsi del Puc nei termini previsti dalla legge regionale 16/2004.

 

     Art. 10.

     1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 12, è così modificata :

     “a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, o da assessore dal Presidente delegato, che la presiede.”

 

     Art. 11.

     1. Per i comuni della sub-area 4 - Sant’Antonio Abate, Angri, S.Egidio Monte Albino, Corbara, Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore - di cui all’articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, dotati di piani regolatori generali vigenti, anche se non ancora adeguati al Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino- Amalfitana, il rapporto di copertura massimo per la realizzazione di piani di insediamenti produttivi di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 35/87, è pari a 0,50.

 

     Art. 12. [3]

     [1. Il comma 1 dell’articolo 3, della legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 è così modificato:

     “1. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale all’inizio di ogni legislatura. Alla scadenza resta in carica fino all’insediamento del nuovo organismo”.]

 

     Art. 13. [4]

     [1. Il comma 1 dell’articolo 4, della legge regionale 4 maggio 1987, n. 26, è così modificato:

     “1. La commissione dura in carica cinque anni. Alla scadenza resta in carica fino all’insediamento del nuovo organismo.”]

 

     Art. 14.

     1. Il termine di 180 giorni di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, è modificato in 360 giorni.

 

     Art. 15.

     1. Ai destinatari delle leggi regionali 5 marzo 1990, n. 10, 5 agosto 1999, n. 5, articolo 32 , 6 dicembre 2000, n. 18, articolo 56, 11 agosto 2001, n. 10, articolo 28, 26 luglio 2002, n. 15, articolo 7, che già usufruiscono del libero percorso su una singola linea interurbana, sono estesi i benefici del sistema tariffario Unicocampania.

     1 bis. Il beneficiario è tenuto al versamento di una quota percentuale del valore facciale del titolo, fissata annualmente dalla Giunta regionale [5].

     2. La Regione contribuisce al beneficio di cui al comma 1 con l’elevazione , per ogni titolo rilasciato, dell’attuale rimborso forfettario di euro 158,55, stabilito con delibera di Giunta regionale 27 aprile 2001, n. 1694, ad euro 260,00 annui. Il rimborso può essere variato con delibera di Giunta regionale.

     3. Le richieste per accedere ai benefici di cui alle leggi regionali indicate al comma 1 ed all’estensione prevista allo stesso comma, sono presentate al Consorzio Unicocampania improrogabilmente entro il 31 ottobre di ogni anno.

     4. All’onere finanziario si provvede con le risorse di cui alla unità previsionale di base 1.57.101 per azioni di sostegno allo sviluppo della mobilità, facilitazioni e per l’accesso ai servizi, contribuzioni tariffarie integrative ed agevolazioni a particolari categorie di cittadini.

 

     Art. 16.

     1. Nelle more dell’approvazione del Piano regionale attività estrattive le attività estrattive in regime transitorio e regolarmente autorizzate di cui alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2006. La proroga è applicabile alle attività autorizzate e legittimamente esercitate e la prosecuzione deve avvenire nel rispetto delle leggi e dei progetti approvati, sussistendo le condizioni di fattibilità, attuabilità e legittimità dei progetti stessi.

 

     Art. 17.

     1. Il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla legge regionale n. 54/85, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla regione Campania, in un’unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le somme di cui al comma 1 quantificabili per l’anno 2005 in euro 800.000,00 sono iscritte nel Bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla unità previsionale di base 9.31.71 della entrata ed alla unità previsionale di base 1.55.97 della spesa per il finanziamento nella misura dell’importo effettivamente riscosso dei lavori di completamento ed avvio dell’attività dell’aeroporto di Pontecagnano -Sa-.

 

     Art. 18.

     1. I commi 1 e 2 dell’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1996, n. 25, sono così modificati:

     “1. Il Collegio dei revisori contabili è costituito da tre membri di cui due designati dal Consiglio regionale scelti tra i professionisti iscritti in apposito elenco ed un terzo designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria dello Stato. Il Collegio dei revisori scade con la fine della legislatura regionale.

     2. Le funzioni, le indennità del collegio dei revisori dei conti sono disciplinate secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, per le aziende sanitarie locali ed ospedaliere."

     2. Entro i primi sei mesi della nuova legislatura regionale il Presidente del Consiglio regionale avvia le procedure per le nuove nomine o designazioni dei componenti del Collegio dei revisori dell’Agenzia regionale sanitaria -ARSAN- sulla base della legislazione vigente.

 

     Art. 19.

     1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 2004, n. 8, è così modificato :

     “3. In attuazione del comma 1 , lettera h), articolo 19, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i servizi in materia di sanificazione ambientale, previsti con delibera di Giunta regionale 26 febbraio 1996, n. 1289, sono attribuiti alle province. Le AA.SS.LL. continuano ad assicurare detti servizi fino al definitivo passaggio delle competenze alle province che avviene nei tempi e con le modalità stabilite da apposito regolamento regionale. All’onere derivante dall’applicazione della presente norma si provvede con l’istituzione di apposito fondo di bilancio per ogni esercizio finanziario.”

 

     Art. 20. [6]

     [1. E’ fatto obbligo alle Aziende di trasporto pubblico della regione Campania comprese quelle che operano nei collegamenti con le isole del golfo di garantire, senza aumento dei corrispettivi, la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio agli agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza, agli appartenenti all’Arma dei carabinieri, alle Forze di polizia, alla Polizia penitenziaria, alla Guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, alla Polizia provinciale e, limitatamente al territorio comunale di propria pertinenza, agli Agenti di Polizia municipale, vigili del fuoco. [7]

     2. I soggetti di cui al comma 1 utilizzano la tessera nominativa di servizio rilasciata dai rispettivi Comandi.

     3. Per gli appartenenti alla Polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell’ambito del territorio del comune da cui dipendono.

     4. Per la circolazione sui mezzi di trasporto pubblico da parte dei soggetti di cui ai comma 1, 2 e 3, in deroga al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.]

 

     Art. 21.

     1. La Regione istituisce un fondo per l’acquisizione e la diffusione, previo concerto con le associazioni delle piccole e medie imprese, dei brevetti innovativi nella produzione di beni ed ogni innovazione tecnologica utile alla maggiore competitività dei prodotti e dei servizi realizzati sul territorio regionale.

     2. I brevetti e le innovazioni tecnologiche sono ceduti alle imprese che ne fanno richiesta ad un prezzo non inferiore al trenta per cento del costo di acquisizione.

     3. Per l’anno 2005 al fondo di cui al comma 1 è assegnata la somma di euro 100.000,00 a gravare sull’unità previsionale di base 2.66.142.

 

     Art. 22.

     1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale i conti consuntivi delle Aziende sanitarie ed Aziende ospedaliere della Regione, nonché delle Aziende universitarie Federico II e della Seconda Università di Napoli e dell’Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico Pascale - I.R.C.C.S.- di Napoli.

     2. I Direttori generali, che dall’esame dei consuntivi non raggiungono gli obiettivi contrattualmente prefissati, sono dichiarati decaduti ancorché riconfermati .

 

     Art. 23.

     1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, e successive modificazioni, è così modificato:

     “1. I produttori di pane hanno l’obbligo di confezionare i singoli pezzi con busta idroforata conica sulla quale è apposta un’etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento ed ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari.”

     2. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 2/05, e successive modificazioni, è così modificato:

     “1. La presente legge ha effetto decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bollettino ufficiale[8]

 

     Art. 24.

     1. E’ autorizzata all’interno dell’unità previsionale di base 1.1.1 la spesa per provvidenze per eventi straordinari derivanti da situazioni emergenziali di natura contingente ed eccezionale di euro 100.000,00.

     2. Il fondo è utilizzato per la copertura di danni che non sono conseguenza di comportamenti colposi o dolosi.

 

     Art. 25.

     1. La Giunta regionale entro il 31 dicembre 2005 invia al Consiglio i conti consuntivi consolidati al 31 dicembre 2004 delle società miste di cui la Regione è socia. Per le società che presentano perdite di esercizio non recuperabili con gli utili prevedibili per i successivi tre esercizi, la Giunta regionale avvia, ai sensi della normativa vigente, la procedura di liquidazione se possiede la maggioranza del capitale sociale.

     2. Se la Regione non possiede la maggioranza del capitale sociale e ricorrono le condizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale dispone la cessione delle quote.

 

     Art. 26.

     1. Il comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, è così modificato:

     “8. Le iniziative industriali ovvero quelle relative ad attività rientranti nel settore industria e nel settore turismo della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ricadenti nelle aree di cui all’articolo 32 della legge n. 219 /81 e nelle zone limitrofe al cratere non finanziate dal CIPE o da altra normativa agevolativa, ma ritenute finanziabili dagli organismi incaricati di valutare i progetti industriali per i contratti d’area sono finanziate dalla Regione con i fondi P.O.R. nel rispetto delle procedure attuative previste dalle misure del P.O.R. stesso e dal complemento di programma.

     2. Al “Regolamento per l’utilizzazione delle risorse stanziate a valere sul bilancio di previsione 2002 in ottemperanza all’articolo 19, comma 2, della legge regionale per il finanziamento di iniziative produttive del contratto d’area di Avellino” convalidato in regolamento 25 marzo 2005, n. 3 - Allegato A n. 75 - sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l’articolo 1 è così sostituito:

     “1. Il presente regolamento disciplina il finanziamento da parte della regione Campania delle iniziative industriali in seguito denominate imprese beneficiarie , ovvero quelle relative ad attività rientranti nel settore industria e nel settore turismo della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ricadenti nelle aree di cui all’articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e nelle zone limitrofe al cratere, aderenti al contratto d’area di Avellino non finanziato dal CIPE, ma ritenute finanziabili dagli organismi incaricati di valutare i progetti industriali”.

     b) L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

     “1. L’importo stanziato dalla Regione in favore delle iniziative di cui all’articolo 1 del presente regolamento non può superare complessivamente euro 40.000.000,00 mediante l’utilizzo degli appositi stanziamenti di bilancio, nonché economie derivanti da cancellazioni di impegni precedentemente assunti.

     2.La copertura finanziaria è garantita con i fondi dei bilanci regionali secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, con finanziamenti concessi sotto forma di contributi una tantum in conto capitale."

     c) Il comma 2 dell’articolo 3, è così modificato:

     “2. Detta attività suppletiva di istruttoria dovrà verificare la fattibilità dell’iniziativa, la sussistenza alla data di emanazione del presente regolamento dei requisiti richiesti dalle normative comunitarie e nazionali in materia di aiuti di Stato, nonché prevedere una istruttoria bancaria da attuarsi secondo i criteri prescritti e vigenti per i Contratti d’area. Tale attività istruttoria bancaria dovrà essere affidata da ASSE alle banche di cui all’articolo 8 del presente regolamento. Si dovranno, inoltre, verificare il rispetto delle prescrizioni comunitarie di cui alla Comunicazione CE n.C 288/1999 relativamente alle ”imprese in difficoltà" e la localizzazione dell’iniziativa nell’ambito dei territori di cui all’articolo 32 della legge 219/81 e nelle zone limitrofe al cratere. L’elenco di tali aree verrà comunicato con apposita circolare. Le imprese beneficiarie devono comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, se esistenti, degli immobili ove viene realizzata l’iniziativa, nonché dei requisiti soggettivi ed oggettivi entro il 31 marzo 2005".

     d) Il comma 2 dell’articolo 5, è così modificato:

     “2. La data di decorrenza dell’ammissibilità delle spese è la stessa fissata dalla normativa al Contratto d’area di Avellino. Sono, pertanto, ammissibili ai fini dell’erogazione dei contributi, le spese sostenute successivamente a tale data e fino alla completa esecuzione dell’iniziativa, sempre che quest’ultima intervenga entro il termine precedentemente indicato. Nel caso di acquisto di beni tramite locazione finanziaria, il relativo importo agevolabile sarà pari al cento per cento del costo del bene se lo stesso viene riscattato dall’impresa entro i 24 mesi di cui al comma 1. Negli altri casi l’importo agevolabile è pari alla quota capitale dei canoni pagati dall’impresa entro il predetto termine.”

     e) L’articolo 8 è abrogato.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai Contratti d’area in corso di attuazione nella regione Campania.

 

     Art. 27.

     1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:

     “6 bis. Al fine del completamento e del mantenimento del piano di stabilizzazione della manodopera idraulico- forestale, approvato con delibera di Giunta regionale 7 giugno 2002, n. 2244, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n. 238/3 del 21 ottobre 2003, in via transitoria e per il solo esercizio finanziario 2005, l’attribuzione agli enti delegati delle risorse di cui all’articolo 6, in deroga a quanto ivi previsto, avviene esclusivamente in ragione della forza lavoro presente alla data del 31 dicembre 2004. Per il personale non incluso tra quello stabilizzato sono assicurate le stesse giornate lavorative effettuate nell’anno 2003.”

 

     Art. 28.

     1. I proventi derivanti dall’applicazione della regolamentazione comunitaria e nazionale nell’ambito dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo - regolamento CE n. 1493/99 e decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 - versati dalle aziende agricole alla regione Campania sull’unità previsionale di base 11.81.80 a fronte della concessione a titolo oneroso di diritti di nuovi impianti di viti destinate alla produzione di vino sono utilizzati dall’Area 11, Settore 02, per l’attività di studio, indagine e acquisti attrezzature per supporti tecnici e per controlli sul potenziale viticolo- delibere di Giunta regionale 12 dicembre 2000, n. 6349 e 7 giugno 2002, n. 2209.

     2. Con legge di bilancio è annualmente determinata sull’unità previsionale di base 2.77.191 la somma dei proventi da destinare alla copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

 

     Art. 29.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare un programma straordinario per gli interventi nel settore dell’agricoltura, delle foreste, dello sviluppo rurale e della pesca.

     2. Il programma è attuato con gli stessi criteri e procedure previsti dal POR Campania 2000-2006 per gli interventi strutturali e per i regimi di aiuti cofìnanziati dal Feoga.

     3. Per l’esercizio finanziario 2005 all’onere derivante dall’applicazione del presente articolo di euro 7.000.000,00 si provvede con i fondi assegnati dallo Stato, iscritti nell’unità previsionale di base 12.42.82 dell’entrata ed ai correlati capitoli di spesa da istituire nell’ambito dell’unità previsionale di base 22.79.214 per euro 3.500.000,00 e dell’unità previsionale di base 22.79.217 per euro 3.500.000,00.

 

     Art. 30.

     1. L’articolo 14 della legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8, è così modificato:

     “1. Le deliberazioni degli organi dell’Ente che non sono di mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati sono trasmesse al competente settore della Giunta regionale entro 10 giorni dalla loro adozione.

     2. Sono sottoposte all’approvazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, le deliberazioni concernenti:

     a) il bilancio di previsione e variazioni;

     b) i programmi annuali;

     c) i regolamenti interni.

     3. Il conto consuntivo è approvato con provvedimento del settore competente nel termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi che l’Ente rende nel termine di venti giorni. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di venti giorni.

     4. Le deliberazioni non concernenti le materie di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposte al controllo di legittimità del competente settore che si esprime nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento. Sull’interruzione dei termini si applicano le disposizioni di cui al comma 3."

 

     Art. 31.

     1. Quota parte del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 6 della legge di Bilancio 2005, fino al limite massimo di euro 50.000.000,00, è destinata alle politiche di investimento. La spesa è iscritta alle unità previsionali di base del Bilancio 2005 mediante riduzione di pari importo della spesa iscritta alla unità previsionale di base 2.6.14 del Bilancio stesso.

 

     Art. 32. [9]

     1. All’articolo 4 della legge regionale n. 17/96 e successive modificazioni è aggiunta la seguente lettera:

     “m) i candidati non eletti alle elezioni regionali, per i otto  mesi successivi all’elezione stessa".

 

     Art. 33.

     1. I contributi di cui alla legge regionale 9 novembre 1974, n. 58, sono concessi a diocesi campane o diocesi non campane in cui ricadono comuni della Campania.

 

     Art. 34. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Lettera soppressa dall'art. 31 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[2] Articolo già modificato dall’art. 14 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[5] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1, con la decorrenza di cui al comma 3 dello stesso art. 4, L.R. 1/2007.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1, con la decorrenza di cui al comma 3 dello stesso art. 4, L.R. 1/2007.

[7] Comma già modificato dall’art. 20 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 41 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[8] Comma così modificato dall’art. 26 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[9] Articolo così modificato dall’art. 30 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.