§ 3.7.1 – L.R. 12 dicembre 1979, n. 42.
Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 sport e attività ricreative
Data:12/12/1979
Numero:42


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 


§ 3.7.1 – L.R. 12 dicembre 1979, n. 42. [1]

Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva [2].

 

TITOLO I

Finalità e programmazione degli interventi

 

Art. 1.

     La Regione Campania, in attuazione delle finalità dell'art. 4 dello Statuto e nello spirito della legge 22 luglio 1975, n. 382 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riconosce la funzione sociale dello sport e promuove le iniziative dirette a realizzare la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento, l'acquisto e l'acquisizione di impianti e attrezzature sportive.

     Promuove altresì tutti quei servizi sportivi idonei a garantire alla Comunità l'esercizio della pratica sportiva.

 

     Art. 2.

     In applicazione del piano promozionale degli impianti sportivi a favore dei Comuni della Campania, approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 dicembre 1974, con deliberazione n. 208/3 e suoi eventuali aggiornamenti, e per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, la Regione interviene mediante:

     a) il finanziamento a suo totale carico a favore delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle comunità montane e delle università pubbliche per la costruzione di impianti sportivi funzionali destinati ad uso pubblico aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle attività motorie e delle discipline sportive a livelli dilettantistico, il cui importo complessivo riconosciuto ammissibile non supera euro 300.000,00. Se l’importo dell’opera risulta superiore ad euro 300.000,00, l’ente deve disporre di mezzi finanziari sufficienti alla copertura della maggiore spesa. Per il finanziamento si dà priorità nell’ordine al completamento delle opere già iniziate, alla ristrutturazione degli impianti non agibili e agli enti locali sprovvisti di impianti sportivi. La Regione finanzia altresì, a suo totale carico, per gli stessi importi sopra evidenziati e nei limiti degli stanziamenti in bilancio, gli interventi dei comitati regionali del CONI e delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, finalizzati alla ristrutturazione e all’adeguamento degli impianti sportivi di loro proprietà o di proprietà degli enti pubblici. I comitati regionali accedono ai finanziamenti previo assenso degli enti proprietari ed a condizione che il rapporto di gestione degli impianti sia disciplinato da atto di durata non inferiore ad anni dieci [3];

     b) [la concessione di un contributo annuo costante del 10%, quale concorso negli interessi sui mutui decennali che gli Enti di cui al punto a) contraggono per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento, l'acquisto e l'acquisizione degli impianti sportivi] [4];

     c) la concessione di un contributo annuo costante ventennale nella misura del 5 per cento annuo, per la contrazione di mutui da parte di province, comuni, consorzi tra comuni, comunità montane nonché università pubbliche e dei comitati regionali del CONI e delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, sempre che per questi ultimi ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), per lavori di costruzione, completamento, ampliamento, miglioramento, adeguamento ed abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi [5];

     d) la concessione di contributi "una tantum" a favore delle Province, dei Comuni o dei Consorzi tra Enti locali, delle Comunità Montane per il miglioramento ed il completamento di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature;

     e) la concessione di contributi "una tantum" a favore delle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, nonché di Istituzioni, Associazioni e Sodalizi sportivi regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, che assumono nei propri fini istituzionali la pratica dello sport dilettantistico per il miglioramento e il completamento di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature;

     f) la concessione di contributi agli Enti di promozione sportiva, Associazioni e Società sportive regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, che praticano lo sport dilettantistico per lo svolgimento delle rispettive attività e per l'impiego del tempo libero;

     g) la concessione di contributi a favore delle Province, dei Comuni o dei Consorzi tra Enti locali, delle Comunità Montane, Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive, nonché di Istituzioni, Associazioni, Sodalizi per manifestazioni sportive;

     h) la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali finalizzati alla ristrutturazione, al miglioramento, all’ampliamento e al completamento degli impianti e delle attrezzature sportive degli istituti scolastici. I comuni, al fine di favorire la massima diffusione della cultura e della pratica delle attività sportive, consentono agli istituti scolastici l’uso delle attrezzature e degli impianti sportivi nella loro disponibilità e agevolano l’utilizzo di quelli privati mediante apposite convenzioni. A tal fine, la Regione concede contributi ai comuni nella misura del cinquanta per cento della spesa ammissibile [6].

     Nella concessione dei finanziamenti si darà priorità assoluta ai soggetti specificati ai paragrafi a), b), c), e), f), g), che richiedono contributi per la riutilizzazione ai fini sportivi di cave abbandonate [7].

 

     Art. 3.

     E'istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la Consulta regionale dello sport che ha il compito di:

     a) elaborare proposte per la risoluzione dei problemi dello sport;

     b) svolgere iniziative di stimolo nel settore sportivo nei confronti degli Enti locali e della scuola;

     c) favorire lo sviluppo dell'associazionismo sportivo;

     d) esprimere parere sulle linee programmatiche per gli impianti sportivi, predisposte dall'Assessore al ramo. Esprimere parere sui programmi annuali e poliennali predisposti dagli Enti interessati;

     e) stimolare la ricerca scientifica nel settore dello sport e della educazione fisica e l'aggiornamento tecnico;

     f) esprimere parere sui regolamenti di gestione degli impianti sportivi realizzati ai sensi della presente legge;

     g) diffondere i principii dell'educazione sanitaria della popolazione sportiva, quale fattore di miglioramento fisico e morale della gioventù.

     Detta Consulta, che ha sede presso l'Assessorato regionale competente per lo sport, rimane in carica per tutta la durata della legislatura regionale e si riunisce almeno quattro volte all'anno.

 

     Art. 4.

     Fanno parte della Consulta:

     1) l'Assessore regionale allo sport che la presiede;

     2) l'Assessore regionale al Bilancio e Programmazione o suo delegato;

     3) l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione o suo delegato;

     4) l'Assessore regionale all'Urbanistica o suo delegato;

     5) l'Assessore regionale alla Sanità o suo delegato;

     6) il Sovrintendente regionale scolastico o suo delegato;

     7) gli Assessori provinciali allo sport;

     8) il delegato regionale del CONI;

     9) Il Direttore del Centro regionale di medicina dello sport;

     10) un rappresentante della stampa sportiva su indicazione della Federazione giornalisti sportivi;

     11) i Presidenti dei Comitati provinciali del CONI;

     12) il rappresentante regionale di ciascun Ente di promozione sportiva riconosciuto in campo nazionale, che opera nel territorio regionale con sede autonoma e che sia presente almeno in tre province;

     13) tre rappresentanti provinciali degli Enti di promozione sportiva designati a rotazione dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'attività che gli Enti stessi svolgono nel territorio regionale;

     14) un rappresentante per ciascuna organizzazione giovanile dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale.

     Possono far parte della Consulta tre esperti scelti dall'Assessore regionale allo sport.

     Svolge le mansioni di relatore e segretario della Consulta il coordinatore del servizio o altro funzionario designato dall'Assessore.

 

     Art. 5.

     Per il finanziamento e per l'approvazione dei progetti delle opere indicate nel precedente art. 2, lettere a), b), c) e d) si applicano le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

     La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettere e) ed f) sentito il parere della Commissione consiliare competente.

 

     Art. 6.

     Le domande per ottenere il contributo di cui alla lettera e) dell'art. 2, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno al competente Assessorato regionale corredate dalla seguente documentazione:

     1) computo metrico e stima dei lavori da effettuare, unitamente a grafici illustrativi;

     2) preventivo di ditte specializzate, ove la domanda riguardi acquisto di attrezzature;

     3) dichiarazione di disponibilità del suolo, per almeno nove anni;

     4) relazione illustrativa delle attività sportive, vistata dal Comitato regionale della Federazione od Ente di appartenenza.

     I sodalizi non affiliati devono presentare un attestato rilasciato dal Comune sull'attività sportiva che il sodalizio svolge.

 

     Art. 7.

     I contributi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2, sono deliberati entro i limiti di disponibilità annualmente risultanti dal bilancio, in misura non superiore al 70% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature.

     L’importo relativo per ogni impianto non potrà comunque eccedere euro 30.000,00, ad eccezione di quelli appartenenti ad associazioni senza fini di lucro svolgenti attività sportiva per persone portatrici di handicap [8].

 

     Art. 8.

     L'erogazione dei contributi di cui alla lettera e) dell'art. 2, in unica soluzione, è subordinata alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e del relativo consuntivo. Se trattasi di acquisto di attrezzature, del certificato di collaudo e di presa in carica.

     L'Assessore allo Sport, per le opere eseguite e per le attrezzature acquistate dispone accertamenti in loco prima dell'accreditamento del contributo.

 

     Art. 9.

     L'utilizzazione degli impianti realizzati con i benefici di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 2, deve essere garantita a tutte le Associazioni sportive operanti nell'ambito del territorio comunale o consorziale dove gli impianti stessi hanno sede.

     Le Istituzioni, le Associazioni ed i Sodalizi beneficiari di contributi stipuleranno convenzioni con gli Enti locali per l'uso pubblico totale o parziale delle strutture.

     L'onere della gestione resta a carico dell'Ente proprietario dell'impianto.

 

TITOLO II

Interventi per il sostegno delle attività sportive

 

     Art. 10.

     Il contributo di cui all'art. 2, lettera f), è concesso su domanda da presentare all'Assessorato competente entro il 30 aprile di ogni anno, corredata da una relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare e che abbiano comunque il carattere continuativo, della spesa prevista e di ogni altra notizia utile al fine della determinazione dell'intervento regionale.

     L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione:

     1) di una relazione sull'attività svolta, vistata dal Comitato regionale o provinciale della Federazione od Ente di appartenenza, per i sodalizi affiliati;

     2) di un attestato rilasciato dal Comune sulle attività sportive che il sodalizio svolge.

 

     Art. 11.

     Il contributo di cui all'art. 2, lettera g) è concesso su domanda da presentare all'Assessorato competente corredata da una relazione illustrativa delle manifestazioni che si intendono attuare, della spesa prevista e di ogni altra notizia utile al fine della determinazione dell'intervento regionale.

     L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione:

     1) di una relazione sull'avvenuta manifestazione, vistata dal Comitato regionale o provinciale della Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza per i sodalizi affiliati;

     2) di un attestato rilasciato dal Comune per i sodalizi non affiliati.

 

TITOLO III

Interventi per la tutela sanitaria delle attività sportive e per i servizi

di medicina dello sport

 

     Art. 12.

     Sino all'entrata in funzione delle Unità Sanitarie Locali, le visite ed accertamenti sanitari per i giovani sino al quattordicesimo anno di età, ai fini del riconoscimento dell'idoneità generica alla pratica sportiva, previsti dalla legge 26 ottobre 1971, n. 1099, e dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, sono effettuati dai servizi di medicina scolastica, mentre per i cittadini che hanno superato il quattordicesimo anno di età tali accertamenti comprensivi anche di quelli prescritti in occasione di competizioni sportive saranno assicurati dai Medici provinciali che si avvarranno della collaborazione dei medici della Federazione medico sportiva italiana.

 

     Art. 13.

     La Regione Campania, ai sensi dell'art. 56, lettera b) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si avvale della consulenza tecnica del CONI.

 

     Art. 14. [9]

     Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le precedenti leggi 28 maggio 1974, n. 20, 5 giugno 1975, n. 56 e 8 maggio 1976, n. 11.

 

     Art. 15.

     Tutti i provvedimenti concessivi dei contributi di cui alla presente legge saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

     Art. 16.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, sono istituiti, con stanziamenti di competenza e di cassa, i seguenti capitoli:

     - n. 655 - Contributi alle Province, ai Comuni, ai Consorzi fra Enti locali ed alle Comunità Montane per la costruzione di impianti sportivi funzionali destinati ad uso pubblico (art. 2, lettera a) della presente legge);

     - n. 656 - Contributo annuo costante del 10% quale concorso negli interessi sui mutui decennali contratti dalle Provincie, dai Comuni, dai Consorzi fra Comuni e dalle Comunità Montane per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento, l'acquisto e l'acquisizione degli impianti sportivi (art. 2, lettera b) della presente legge);

     - n. 657 - Contributo annuo costante trentacinquennale nella misura stabilita dalla Cassa Depositi e Prestiti per i mutui contratti dagli EE.LL., per la realizzazione di impianti sportivi (art 2, lettera c) della presente legge);

     - n. 658 - Contributi "una tantum" alle Province, ai Comuni, ai Consorzi fra Enti locali, alle Comunità montane, alle Federazioni sportive, agli Enti di promozione sportiva, nonché ad istituzioni, associazioni e sodalizi regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, per il miglioramento ed il completamento di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature (art. 2, lettere d) ed e) della presente legge);

     - n. 659 - Contributi agli Enti di promozione sportiva, Associazioni e Società sportive regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, per lo svolgimento delle rispettive attività e per l'impiego del tempo libero (art. 2, lettera f) della presente legge);

     - n. 660 - Contributi alle Province, ai Comuni o Consorzi tra Enti Locali, alle Comunità Montane, agli Enti di promozione sportiva, alle Federazioni sportive, alle istituzioni, associazioni e sodalizi per manifestazioni sportive (art. 2, lettera g) della presente legge).

     La dotazione finanziaria dei capitoli istituiti per l'esercizio finanziario 1979, è la seguente:

     a) capitolo n. 655 - L. 3.000.000.000, mediante prelievo di eguale somma dal capitolo n. 654 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979;

     b) capitolo n. 658 - L. 1.150.000.000 mediante prelievo di eguale somma dal capitolo n. 652 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979;

     c) capitolo n. 659 - L. 100.000.000, mediante prelievo di eguale somma dal capitolo n. 650 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979;

     d) capitolo n. 660 - L. 100.000., mediante prelievo di eguale somma dal capitolo n. 651 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979.

     Per gli anni successivi gli stanziamenti dei predetti capitoli saranno determinati con la legge d'approvazione del bilancio, utilizzando quota parte delle risorse finanziarie assegnate alla Regione, ai sensi degli artt.. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per la concessione dei contributi in annualità di cui ai capitoli nn. 656 e 657 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979, istituiti con la presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 1.000.000.000, per ciascuno di esso mediante prelievo della somma complessiva di L.

     2.000.000.000, dal capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979.

     Le successive quote annuali di impegno saranno determinate con leggi di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, e saranno stanziate in tali bilanci in capitoli distinti da quelli relativi alle annualità successive degli impegni già assunti e per il termine previsto dell'ammortamento del mutuo, utilizzando quota parte delle risorse finanziarie assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 17.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 29 della L.R. 25 novembre 2013, n. 18.

[2] Per una proroga dei termini di cui alla presente legge, vedi l'art. 28 della L.R. 16 giugno 1998, n. 9.

[3] Lettera già modificata dall’art. 22 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15, sostituita dall’art. 1 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15 e così ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[4] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[5] Lettera già sostituita dall'art. 6 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1 e così ulteriormente sostituita dall'art. 25 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[7] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 13 dicembre 1985, n. 54.

[8] Comma così sostsituito dall’art. 22 della L.R. 26 luglio 2002, n. 15.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5.