§ 4.5.30 – L.R. 22 dicembre 2004, n. 16.
Norme sul governo del territorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 urbanistica
Data:22/12/2004
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica.
Art. 3.  Articolazione dei processi di pianificazione.
Art. 4.  Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione.
Art. 5.  Partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione.
Art. 6.  Strumenti di cooperazione e pubblicità della pianificazione.
Art. 7.  Competenze.
Art. 8.  Sussidiarietà.
Art. 9.  Efficacia dei piani.
Art. 10.  Salvaguardia.
Art. 11.  Flessibilità della pianificazione sovraordinata.
Art. 12.  Accordi di programma.
Art. 13.  Piano territoriale regionale.
Art. 14.  Piani settoriali regionali.
Art. 15.  Procedimento di formazione del piano territoriale regionale.
Art. 16.  Varianti al piano territoriale regionale.
Art. 17.  Sistema informativo territoriale.
Art. 18.  Piano territoriale di coordinamento provinciale.
Art. 19.  Piani settoriali provinciali.
Art. 20.  Procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale.
Art. 21.  Varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale.
Art. 22.  Strumenti urbanistici comunali.
Art. 23.  Piano urbanistico comunale.
Art. 24.  Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale.
Art. 25.  Atti di programmazione degli interventi.
Art. 26.  Piani urbanistici attuativi.
Art. 27.  Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi.
Art. 28.  Regolamento urbanistico edilizio comunale.
Art. 29.  Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale.
Art. 30.  Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici.
Art. 31.  Standard urbanistici.
Art. 32.  Perequazione urbanistica.
Art. 33.  Comparti edificatori.
Art. 34.  Attuazione del comparto edificatorio.
Art. 35.  Espropriazione degli immobili per l’attuazione della pianificazione urbanistica.
Art. 36.  Società di trasformazione urbana e territoriale.
Art. 37.  Contenuto delle convenzioni.
Art. 38.  Disciplina dei vincoli urbanistici.
Art. 39.  Poteri sostitutivi.
Art. 40.  Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni.
Art. 41.  Norme regolanti l’attività edilizia.
Art. 42.  Vigilanza sugli abusi edilizi.
Art. 43.  Accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive.
Art. 43 bis.  Regolamento di attuazione
Art. 44.  Regime transitorio degli strumenti di pianificazione.
Art. 45.  Regime transitorio della strumentazione in itinere.
Art. 46.  Norme in materia di inquinamento acustico.
Art. 47.  Valutazione ambientale dei piani.
Art. 48.  Funzioni subdelegate.
Art. 49.  Disposizioni finali, abrogazioni e modificazioni.
Art. 50.  Dichiarazione di urgenza.


§ 4.5.30 – L.R. 22 dicembre 2004, n. 16.

Norme sul governo del territorio.

(B.U. 28 dicembre 2004, n. 65 – Suppl.).

 

TITOLO I

FINALITA’ E PRINCIPI DELLA PIANIFICAZIONE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La regione Campania disciplina con la presente legge la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

     2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge provvede a:

     a) individuare le competenze dei diversi livelli istituzionali, favorendone la cooperazione secondo il principio di sussidiarietà;

     b) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, mediante la semplificazione dei procedimenti di programmazione e pianificazione;

     c) assicurare la concertazione di tutti i livelli istituzionali con le organizzazioni economiche e sociali e con le associazioni ambientaliste legalmente riconosciute.

 

     Art. 2. Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica.

     1. La pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti obiettivi:

     a) promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;

     b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;

     c) tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;

     d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;

     e) potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;

     f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;

     g) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.

 

     Art. 3. Articolazione dei processi di pianificazione.

     1. La pianificazione territoriale e urbanistica è definita dal complesso degli atti adottati dalle competenti amministrazioni in conformità alla legislazione nazionale e regionale, disciplinanti l’uso, la tutela e i processi di trasformazione del territorio.

     2. La pianificazione territoriale e urbanistica disciplina con un sistema normativo e di vincolo tutte le attività di iniziativa sia pubblica che privata che comportano una trasformazione significativa del territorio, definendo :

     a) per le attività pubbliche, la programmazione degli interventi da realizzare;

     b) per le attività private, l’incentivazione delle iniziative riconosciute come concorrenti al miglioramento della qualità del territorio e corrispondenti all’interesse pubblico.

     3. La pianificazione provinciale e comunale si attua mediante:

     a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;

     b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

 

     Art. 4. Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione.

     1. Tutti i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica informano la propria attività ai metodi della cooperazione e dell’intesa.

     2. La presente legge disciplina gli strumenti di raccordo e coordinamento tra la regione e gli enti locali, da attuare in sede di individuazione degli obiettivi della pianificazione e nella successiva fase di verifica della compatibilità delle scelte adottate.

     3. La regione Campania promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti locali e i soggetti titolari di funzioni relative al governo del territorio anche per mezzo di specifiche intese con le amministrazioni interessate.

 

     Art. 5. Partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione.

     1. Alle fasi preordinate all’adozione e all’approvazione degli strumenti di pianificazione sono assicurate idonee forme di pubblicità, di consultazione e di partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, in ordine ai contenuti delle scelte di pianificazione.

 

     Art. 6. Strumenti di cooperazione e pubblicità della pianificazione.

     1. Per garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica la regione adotta entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge atti di coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l’esercizio delle funzioni delegate.

     2. La regione garantisce, altresì, la più ampia informazione e diffusione dei dati relativi allo stato della pianificazione nel territorio regionale, secondo quanto disciplinato dall’articolo 17.

 

     Art. 7. Competenze.

     1. L’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative variazioni spetta, nell’ambito di rispettiva competenza, alla regione, alle province e ai comuni.

     2. I comuni possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti racchiusi nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP [1].

     3. La pianificazione territoriale e urbanistica si esercita mediante la formazione di piani generali, intesi come strumenti contenenti la disciplina di tutela e uso del territorio per l’intero ambito di competenza degli enti territoriali interessati, e di piani settoriali, con i quali gli enti territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni.

 

     Art. 8. Sussidiarietà.

     1. Sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall’ordinamento e dalla presente legge alla regione ed alle province.

     2. Alla regione e alle province sono affidate esclusivamente le funzioni di pianificazione ad esse attribuite dalla legislazione nazionale e regionale che riguardano scelte di interesse sovracomunale.

 

     Art. 9. Efficacia dei piani.

     1. Le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale direttamente incidenti sul regime giuridico dei beni da questi disciplinati trovano piena e immediata applicazione, in ordine alla localizzazione puntuale di infrastrutture, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati e modificano le contrastanti disposizioni degli strumenti di pianificazione sottordinati.

 

     Art. 10. Salvaguardia.

     1. Tra l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, o delle relative varianti, e la data della rispettiva entrata in vigore sono sospese:

     a) l’abilitazione alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina contenuta nei piani o nelle varianti in corso di approvazione;

     b) l’approvazione di strumenti di pianificazione sottordinati che risultano non compatibili con i piani o le varianti adottati.

     2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti. Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell’articolo 39 della presente legge [2].

 

     Art. 11. Flessibilità della pianificazione sovraordinata.

     1. Le province ed i comuni possono, nei casi e con le modalità previsti dalla presente legge, proporre modificazioni agli strumenti di pianificazione sovraordinati.

     2. Le modificazioni di cui al comma 1 sono collegate alla esistenza di comprovate esigenze degli enti territoriali, relative alla necessità di garantire il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico e sociale e di riequilibrare gli assetti territoriali e ambientali.

     3. L’approvazione delle modificazioni di cui al comma 1 è consentita a condizione che sia assicurata la omogeneità della complessiva pianificazione territoriale e urbanistica.

 

     Art. 12. Accordi di programma.

     1. Per la definizione e l’esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di interventi o di programmi di intervento, nonché per l’attuazione dei piani urbanistici comunali – Puc - e degli atti di programmazione degli interventi di cui all’articolo 25, se è necessaria un’azione integrata tra regione, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula dell’accordo di programma con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 43-bis [3].

     2. [Al procedimento finalizzato alla stipula dell’accordo di programma partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati all’attuazione degli interventi oggetto dell’accordo, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi di cui all’articolo 20, comma 5] [4].

     3. [Il presidente della giunta regionale, o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi previsti al comma 1, promuove la conclusione dell’accordo, anche su richiesta di uno dei soggetti pubblici o privati interessati, mediante la convocazione di una conferenza di servizi alla quale partecipano i soggetti di cui ai commi 1 e 2] [5].

     4. [La convocazione della conferenza indica:

     a) il nominativo del responsabile del procedimento;

     b) gli interventi di cui al comma 1 oggetto dell’accordo, nonché l’ambito territoriale e gli obiettivi generali degli stessi;

     c) le amministrazioni, gli enti, le aziende e le autorità pubblici, nonché le società a partecipazione pubblica e i soggetti privati coinvolti nell’esecuzione dell’accordo] [6].

     5. [La documentazione necessaria per la stipula dell’accordo è recapitata ai soggetti indicati al comma 1 almeno venti giorni prima della conferenza. I progetti delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento, se in variazione di strumenti urbanistici, anche di portata sovracomunale, sono corredati dagli elaborati grafici e normativi idonei ad individuare i contenuti e la portata della variazione. Se la documentazione contiene il progetto definitivo delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento, l’approvazione dell’accordo di programma sostituisce ogni titolo autorizzativo prescritto dalla normativa vigente. Alla documentazione è allegato uno studio degli effetti prodotti dagli interventi di cui al comma 1 sul sistema ambientale e territoriale circostante] [7].

     6. [Se l’approvazione dell’accordo di programma comporta la variazione degli strumenti pianificazione, anche di portata sovracomunale, l’avviso di convocazione della conferenza di servizi è affisso all’albo pretorio del comune o dei comuni interessati dalle opere, dagli interventi o dai programmi di intervento, ed è pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale e sul sito internet della regione] [8].

L’avviso di convocazione della conferenza è trasmesso per conoscenza ai proprietari interessati dall’intervento, se in numero inferiore a cinquanta] [9].

     7. [Nell’ipotesi di cui al comma 6, la documentazione e gli elaborati indicati al comma 5 sono depositati presso la segreteria del comune o dei comuni interessati dagli interventi per dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Nei successivi dieci giorni chiunque può presentare osservazioni sulle quali la conferenza di servizi si esprime motivatamente] [10].

     8. [I soggetti partecipanti alla conferenza stabiliscono, nella prima seduta, il termine, non superiore a novanta giorni, per assumere la decisione. La conferenza adotta le determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad esclusione dei soggetti privati invitati e dei soggetti portatori di interessi diffusi di cui al comma 2. Si considera acquisito l’assenso dei soggetti a cui sono attribuite potestà amministrative in ordine all’oggetto dell’accordo, i quali, regolarmente convocati, non partecipano alla conferenza, salvo che gli assenti notifichino il proprio motivato dissenso o impugnino le determinazioni conclusive della conferenza entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione delle stesse] [11].

     9. [Se il dissenso sull’approvazione dell’accordo di programma è espresso dalla regione, la decisione è rimessa al consiglio regionale. Nelle altre ipotesi di dissenso, si applica l’articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, commi 3, 4 e 5] [12].

     10. [Se i rappresentanti intervenuti alla conferenza non sono muniti dei poteri di impegnare l’ente di appartenenza, i competenti organi possono ratificarne l’operato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza] [13].

     11. [Acquisita l’approvazione della conferenza, l’accordo è sottoscritto dai rappresentanti, o dai loro delegati, dei soggetti di cui al comma 1 ed è approvato con decreto del presidente della giunta regionale pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania] [14].

     12. [L’accordo contiene:

     a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi, eventualmente articolato in fasi funzionali, con l’indicazione dei relativi tempi di esecuzione;

     b) la quantificazione del costo complessivo, eventualmente suddiviso in funzione delle fasi di esecuzione;

     c) il piano economico corredato dalla individuazione delle fonti finanziarie;

     d) l’indicazione degli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati dall’attuazione dell’accordo, le responsabilità per l’attuazione e le eventuali garanzie;

     e) l’istituzione di un collegio di vigilanza dotato di poteri sostitutivi dei soggetti inadempienti, composto dai rappresentanti degli enti pubblici interessati dall’attuazione dell’accordo;

     f) la previsione della risoluzione delle controversie sorte nel corso dell’esecuzione dell’accordo da parte di un collegio arbitrale e la disciplina sulla composizione e sulle modalità di funzionamento dello stesso] [15].

     13. L’approvazione dell’accordo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste, produce gli effetti dell’intesa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 81, e al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e determina le conseguenti variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, anche settoriali, comunali e sovracomunali. La dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia se le opere non hanno inizio entro cinque anni dalla data di approvazione dell’accordo.

     14. Le variazioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 13 sono ratificate entro trenta giorni, a pena di decadenza, dagli organi competenti all’approvazione delle stesse.

     15. E’ istituito presso l’area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale il settore monitoraggio e controllo degli accordi di programma, finalizzato alla verifica della compatibilità degli accordi di programma con gli strumenti urbanistici e la normativa ambientale vigente. Al settore viene trasmessa la documentazione di cui al comma 5 relativamente agli accordi di programma e agli atti di contrattazione programmata previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n.662, interessanti il territorio regionale. Il settore coordina il sistema informativo territoriale- Sit - di cui all’articolo 17, predispone ed aggiorna il quadro conoscitivo delle interazioni e delle modifiche apportate dagli accordi di programma e dagli atti di contrattazione programmata agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa ambientale vigente.

     16. Se la regione è inclusa tra i soggetti che stipulano un accordo di programma, il settore di cui al comma 15, previa valutazione della documentazione di cui al comma 5, esprime il parere della regione in seno alla conferenza di servizi.

 

TITOLO II

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

 

CAPO I

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

 

     Art. 13. Piano territoriale regionale.

     1. Al fine di garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, la regione approva il piano territoriale regionale -Ptr-, nel rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della convenzione europea del paesaggio e dell’accordo Stato-Regioni, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.

     2. Attraverso il Ptr la regione, nel rispetto degli obiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio ed in coordinamento con gli indirizzi di salvaguardia già definiti dalle amministrazioni statali competenti e con le direttive contenute nei piani di settore previsti dalla normativa statale vigente, individua:

     a) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;

     b) i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovraregionale e regionale, nonché gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale;

     c) gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione istituzionale.

     3. Il Ptr definisce :

     a) il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio, come definite dall’articolo 2 e connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale;

     b) gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, nel rispetto della vocazione agro-silvo-pastorale dello stesso;

     c) gli elementi costitutivi dell’armatura territoriale a scala regionale, con riferimento alle grandi linee di comunicazione viaria, ferroviaria e marittima, nonché ai nodi di interscambio modale per persone e merci, alle strutture aeroportuali e portuali, agli impianti e alle reti principali per l’energia e le telecomunicazioni;

     d) i criteri per l’individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti territoriali entro i quali i comuni di minori dimensioni possono espletare l’attività di pianificazione urbanistica in forma associata;

     e) gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e commerciali;

     f) gli indirizzi e i criteri strategici per la pianificazione di aree interessate da intensa trasformazione o da elevato livello di rischio;

     g) la localizzazione dei siti inquinati di interesse regionale ed i criteri per la bonifica degli stessi;

     h) gli indirizzi e le strategie per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche connesse allo sviluppo turistico ed all’insediamento ricettivo.

 

     Art. 14. Piani settoriali regionali.

     1. I piani settoriali regionali - Psr -, regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l’uso del territorio, integrano il Ptr e sono coerenti con le sue previsioni.

     2. [Se i piani settoriali regionali contengono previsioni non compatibili con quelle del Ptr, costituiscono varianti al Ptr stesso e devono essere approvati con le procedure di cui all’articolo 15] [16].

 

     Art. 15. Procedimento di formazione del piano territoriale regionale. [17]

     1. La Giunta regionale adotta il Ptr e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il Ptr approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

     Art. 16. Varianti al piano territoriale regionale.

     1. [Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Ptr sono sottoposte al procedimento di formazione di cui all’articolo 15, con i termini ridotti della metà] [18].

     2. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptr necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative sono approvate con delibera di giunta regionale.

     3. La giunta regionale, con cadenza quinquennale, e comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, verifica lo stato di attuazione del Ptr e propone al consiglio le eventuali modifiche necessarie all’aggiornamento dello stesso.

 

     Art. 17. Sistema informativo territoriale.

     1. E’ istituito presso l’area generale di coordinamento governo del territorio della giunta regionale il sistema informativo territoriale -Sit- che, nell’osservanza delle responsabilità e delle competenze rimesse alle singole strutture regionali, ha i seguenti compiti:

     a) acquisire e fornire gli elementi conoscitivi indispensabili per le scelte di programmazione territoriale generale e settoriale;

     b) acquisire e fornire le informazioni a supporto di studi scientifici e ricerche a carattere fisico, geomorfologico, pedologico, agroforestale, antropico, urbanistico, paesaggistico-ambientale e, in generale, di uso del suolo;

     c) realizzare una banca dati relazionale;

     d) realizzare il repertorio cartografico ed aerofotografico regionale, previa ricognizione della dotazione cartografica ed aerofotografica esistente presso le strutture regionali e gli enti locali;

     e) predisporre ed aggiornare la carta unica del territorio, nella quale sono recepite le prescrizioni relative alla regolazione dell’uso del suolo e delle sue risorse e i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali, che derivano dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e dalle loro varianti o da previsioni legislative;

     f) curare e sviluppare l’interscambio dei dati tra i settori regionali, gli enti locali e gli altri enti pubblici;

     g) provvedere all’aggiornamento e alla diffusione delle specifiche comuni per la produzione cartografica e la gestione degli archivi dei sistemi informativi territoriali.

     2. Il Sit è realizzato ed aggiornato anche attraverso il concorso di enti pubblici o di loro consorzi e di società di ricerca a prevalente capitale pubblico.

     3. L’area generale di coordinamento governo del territorio della giunta regionale assicura il libero accesso ai dati del Sit.

     4. E’ rimessa alla giunta regionale l’adozione dei criteri e delle modalità, anche organizzative, per l’attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, e per la partecipazione regionale alla produzione cartografica degli enti locali.

 

CAPO II

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

 

     Art. 18. Piano territoriale di coordinamento provinciale.

     1. Le province provvedono alla pianificazione del territorio di rispettiva competenza nell’osservanza della normativa statale e regionale, in coerenza con le previsioni contenute negli atti di pianificazione territoriale regionale e nel perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2.

     2. La pianificazione territoriale provinciale:

     a) individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso;

     b) fissa i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza con le previsioni del Ptr;

     c) definisce le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali;

     d) detta disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio;

     e) indica le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale;

     f) incentiva la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti.

     3. La pianificazione territoriale provinciale si realizza mediante il piano territoriale di coordinamento provinciale -Ptcp- e i piani settoriali provinciali -Psp-.

     4. Il Ptcp contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico.

     5. Le disposizioni strutturali contengono:

     a) l’individuazione delle strategie della pianificazione urbanistica;

     b) gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché l’indicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni;

     c) la definizione delle caratteristiche di valore e di potenzialità dei sistemi naturali e antropici del territorio;

     d) la determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire aree naturali protette di interesse locale;

     e) l’indicazione, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;

     f) la definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse provinciale nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe previsioni di carattere nazionale e regionale;

     g) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali .

     6. Le disposizioni programmatiche disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali, definiscono gli interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e fissano i termini, comunque non superiori ai diciotto mesi, per l’adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal Ptcp.

     7. Il Ptcp ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, articolo 143, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57, di piano di tutela nei settori della protezione della natura, dell’ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali; ha valore e portata, nelle zone interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, nonché di piano territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33.

     8. Ai fini della definizione delle disposizioni del Ptcp relative alle materie di cui al comma 7, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis, le intese con le amministrazioni statali competenti o con altre autorità od organi preposti alla tutela degli interessi coinvolti ai sensi della normativa statale o regionale vigente [19].

     9. Il Ptcp ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16. Ai fini della definizione delle relative disposizioni del Ptcp, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis, le intese con i consorzi per le aree di sviluppo industriale - A.S.I.- e con gli altri soggetti previsti dalla legge regionale n.16/98 [20].

 

     Art. 19. Piani settoriali provinciali.

     1. I piani settoriali provinciali, regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l’uso del territorio, integrano il Ptcp e sono coerenti con le sue disposizioni.

     2. Se i piani settoriali provinciali contengono previsioni non compatibili con quelle del Ptcp, costituiscono varianti al Ptcp stesso e sono approvati con le procedure di cui al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 43-bis [21].

 

     Art. 20. Procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale. [22]

     [1. L’adozione della proposta di Ptcp compete alla giunta provinciale. Se il piano ha valenza dei piani di settore di cui all’articolo 18, commi 7 e 9, e quando se ne ravvisa la necessità, la provincia, in sede di avvio del procedimento di formazione della proposta del Ptcp, indice una conferenza alla quale sono invitate le amministrazioni statali competenti, la regione e le autorità, gli enti e gli organi competenti nelle materie previste dagli stessi commi 7 e 9 dell’articolo 18, al fine di definire le necessarie intese.

     2. Se non si addiviene alle intese di cui al comma 1, la Regione, in sede di approvazione del Ptcp, definisce la relativa disciplina pianificatoria. Resta ferma in ogni caso l’applicazione del comma 12, dell’articolo 143, del decreto legislativo n. 42/04.

     3. Se si rende necessaria una variazione delle previsioni settoriali di propria competenza contenute nel Ptcp, le amministrazioni statali competenti e le autorità e gli organi di cui all’articolo 18, commi 7 e 9, procedono all’adozione del relativo piano di settore, o stralcio dello stesso, nel rispetto della normativa vigente. In tale ipotesi la provincia promuove le intese di cui al comma 1 ai fini del necessario adeguamento del Ptcp.

     4. La proposta di Ptcp è depositata per trenta giorni presso la segreteria dell’amministrazione provinciale. Del deposito è data notizia con avviso pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania e su due quotidiani a diffusione regionale.

     5. Contemporaneamente alla pubblicazione la proposta di piano è trasmessa ai comuni della provincia, agli enti locali e alle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di livello provinciale, così come individuate con delibera di giunta regionale, che possono presentare osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 4.

     6. Al fine di approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed elaborare le relative proposte di modifica allo schema di Ptcp la giunta provinciale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, indice una conferenza alla quale invita a partecipare i comuni della provincia, gli enti locali e le organizzazioni indicate al comma 5. La conferenza conclude i lavori entro trenta giorni dalla convocazione.

     7. La giunta provinciale, nel termine di sessanta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di cui al comma 6, valutate le osservazioni e le proposte di modifica formulate, adotta il Ptcp e lo invia al consiglio provinciale per l’ approvazione. Il piano approvato è trasmesso alla giunta regionale per la verifica di compatibilità con il Ptr e con i piani settoriali regionali.

     8. L’istruttoria tecnica è rimessa all’area generale di coordinamento governo del territorio presso la giunta regionale. La verifica di compatibilità è conclusa entro novanta giorni dalla data di ricezione del piano, corredato dagli allegati previsti dalla vigente normativa. Trascorso tale termine, la verifica di compatibilità si intende positivamente conclusa.

     9. Se la verifica di compatibilità non ha avuto esito positivo, la Regione, nei quindici giorni successivi alla scadenza di cui al comma 8 , convoca una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare il presidente della provincia, o un assessore delegato, e i dirigenti delle strutture regionali e provinciali competenti. La conferenza è presieduta dal presidente della regione o da un assessore delegato.

     10. La conferenza di cui al comma 9 adotta le modifiche al Ptcp, al fine di renderlo compatibile con il Ptr e con i piani settoriali regionali. La conferenza conclude i lavori nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione.

     11. Il Presidente della conferenza, se ne ravvisa l’opportunità, nel rispetto del principio di flessibilità di cui all’articolo 11 e nei limiti ivi indicati, trasmette il Ptcp al consiglio regionale per la variazione del Ptr, limitatamente alle parti incompatibili con il piano approvato dalla provincia. Il consiglio regionale provvede entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine le proposte di variazione si intendono respinte.

     12. Nel caso di cui al comma 11, il termine di trenta giorni per la conclusione dei lavori della conferenza rimane sospeso.

     13. Gli esiti della conferenza sono ratificati dal consiglio provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione.

     14. La delibera di giunta regionale di verifica di compatibilità del Ptcp di cui ai commi 7 e 8 è pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Campania. Della pubblicazione del Ptcp è data contestualmente notizia con avviso su due quotidiani a diffusione regionale. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Ptcp entra in vigore ed acquista efficacia a tempo indeterminato.]

 

     Art. 21. Varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale.

     1. [Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Ptcp sono sottoposte al procedimento di formazione di cui all’articolo 20, con i termini ridotti della metà, ad eccezione dei termini di quindici giorni di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 20] [23].

     2. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptcp necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali e regionali immediatamente operative sono approvate con delibera di giunta provinciale.

     3. La giunta provinciale, con cadenza quinquennale, e comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio provinciale, verifica lo stato di attuazione del Ptcp e propone al Consiglio le modifiche necessarie all’aggiornamento dello stesso.

 

CAPO III

PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

 

     Art. 22. Strumenti urbanistici comunali.

     1. Il comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale.

     2. Sono strumenti di pianificazione comunale:

     a) il piano urbanistico comunale - Puc;

     b) i piani urbanistici attuativi - Pua;

     c) il regolamento urbanistico edilizio comunale - Ruec.

 

     Art. 23. Piano urbanistico comunale.

     1. Il piano urbanistico comunale - Puc - è lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà.

     2. Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp:

     a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l’attuazione degli stessi;

     b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;

     c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, lettera b);

     d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione;

     e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;

     f) promuove l’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;

     g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;

     h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l’utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;

     i) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all’assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano.

     3. Il Puc individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 1993 e oggetto di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, al fine di:

     a) realizzare un’adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

     b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico;

     c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti.

     4. Le risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri concessori e sanzionatori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria sono utilizzate prioritariamente per l’attuazione degli interventi di recupero degli insediamenti di cui al comma 3.

     5. Il Puc può subordinare l’attuazione degli interventi di recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti abusivi, perimetrati ai sensi del comma 3, alla redazione di appositi Pua, denominati piani di recupero degli insediamenti abusivi, il cui procedimento di formazione segue la disciplina prevista dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 43-bis [24].

     6. Restano esclusi dalla perimetrazione di cui al comma 3 gli immobili non suscettibili di sanatoria ai sensi dello stesso comma 3.

     7. Il Puc definisce le modalità del recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti abusivi, gli interventi obbligatori di riqualificazione e le procedure, anche coattive, per l’esecuzione degli stessi, anche mediante la formazione dei comparti edificatori di cui all'articolo 33 [25].

     8. Al Puc sono allegate le norme tecniche di attuazione -Nta-, riguardanti la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola e la regolamentazione dell’attività edilizia.

     9. Fanno parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio comunale ove esistenti, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici [26].

 

     Art. 24. Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale. [27]

     [1. La giunta comunale, previa consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico – professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale, di cui all’articolo 20, comma 5, predispone la proposta di Puc. La proposta, comprensiva degli elaborati previsti dalla vigente normativa statale e regionale e delle Nta, è depositata presso la segreteria del comune e delle circoscrizioni. Del deposito è data notizia sul bollettino ufficiale della regione Campania e su due quotidiani a diffusione provinciale.

     2. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni in ordine alla proposta di Puc. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti il termine è ridotto a quaranta giorni.

     3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il consiglio comunale esamina le osservazioni, adegua, la proposta di Puc alle osservazioni accolte ed adotta il Puc. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti il termine è ridotto a sessanta giorni.

     4. Il piano adottato è trasmesso alla provincia per la verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità con la normativa statale e regionale vigente.

     5. La verifica è affidata all’assessorato provinciale competente nella materia dell’urbanistica, ed è conclusa entro novanta giorni dalla data di ricezione del piano, corredato di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente. Trascorso tale termine, la verifica si intende positivamente conclusa.

     6. In caso di esito negativo della verifica, il Presidente della provincia, nei quindici giorni successivi alla scadenza di cui al comma 5, convoca una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare il sindaco, o un assessore da lui delegato, e i dirigenti delle strutture provinciali e comunali competenti. La conferenza è presieduta dal presidente della provincia o da un assessore da lui delegato.

     7. La conferenza apporta, ove necessario, modifiche al Puc, al fine di renderlo compatibile con gli atti di pianificazione territoriale sovraordinati e conforme alla

     8. normativa statale e regionale vigente. La conferenza conclude i lavori nel termine di trenta giorni dalla convocazione [28].

     9. Il Presidente della conferenza, se ne ravvisa l’opportunità, e nel rispetto del principio di flessibilità di cui all’articolo 11 e nei limiti ivi indicati, trasmette il Puc al consiglio provinciale o al consiglio regionale per la eventuale variazione, rispettivamente, del Ptcp, del Ptr, dei Psr e dei Psp, nelle parti in cui sono incompatibili con il piano adottato dal comune. Il consiglio provinciale e il consiglio regionale provvedono entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti. Decorso tale termine, le proposte di variazione si intendono respinte.

     10. Nelle ipotesi di cui al comma 8, il termine di trenta giorni per la conclusione dei lavori della conferenza di cui al comma 6 rimane sospeso.

     11. Gli esiti della conferenza di cui al comma 6 sono ratificati dal consiglio comunale entro venti giorni dalla loro comunicazione, pena la decadenza dei relativi atti.

     12. Il Puc è approvato con decreto del presidente della provincia, previa delibera di giunta provinciale, ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania. Della pubblicazione è data notizia mediante avviso su due quotidiani a diffusione provinciale. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Puc entra in vigore ed acquista efficacia a tempo indeterminato. [29]

     13. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Puc sono sottoposte al procedimento di formazione disciplinato dal presente articolo, con i termini ridotti della metà, ad eccezione dei termini di cui ai commi 6, 7, 8 e 10.

     14. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano anche alle varianti di adeguamento del Puc, agli strumenti di pianificazione paesaggistica previsti dal decreto legislativo 42/04, articolo 145, comma 5. Le proposte di variante sono trasmesse alla competente soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio, che esprime il parere entro il termine stabilito per l’adozione delle varianti stesse.]

 

     Art. 25. Atti di programmazione degli interventi.

     1. Con delibera di consiglio comunale è adottata, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell’arco temporale di tre anni.

     2. Gli atti di programmazione di cui al comma 1, in relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione, prevedono:

     a) le destinazioni d’uso e gli indici edilizi;

     b) le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell’assetto urbanistico;

     c) la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica;

     d) la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.

     3. Gli atti di programmazione degli interventi hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13, e dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 5, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale.

     4. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera di approvazione degli atti di programmazione degli interventi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza dei lavori previsti negli stessi, nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente.

     5. Gli atti di programmazione di cui al comma 1 stabiliscono gli interventi da attuare tramite società di trasformazione urbana.

     6. Il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche, così come previsto dalla normativa nazionale vigente, si coordina con le previsioni di cui al presente articolo [30].

     7. Gli atti di programmazione degli interventi sono approvati per la prima volta contestualmente all’approvazione del Puc.

 

     Art. 26. Piani urbanistici attuativi.

     1. I piani urbanistici attuativi – Pua - sono strumenti con i quali il comune provvede a dare attuazione alle previsioni del Puc o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione di cui all’articolo 25.

     2. I Pua, in relazione al contenuto, hanno valore e portata dei seguenti strumenti:

     a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 13 e 28;

     b) i piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167;

     c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 27;

     d) i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, articolo 17, e alle leggi regionali 19 febbraio 1996, n. 3, e 18 ottobre 2002, n.26;

     e) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

     f) i programmi di recupero urbano di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, articolo 11, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

     3. L’approvazione dei Pua non può comportare variante al Puc. A tal fine non costituiscono varianti al Puc:

     a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

     b) la precisazione dei tracciati viari;

     c) le modificazioni del perimetro del Pua rese necessarie da esigenze sopravvenute quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;

     d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui al decreto legislativo 6 giugno 2001, n.380, articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d);

     e) la diversa dislocazione, nel perimetro del Pua, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi;

     f) gli interventi in attuazione dell’articolo 7 della legge regionale n. 19/2009 [31].

     4. L’adozione delle modifiche di cui al comma 3 è motivata dal comune, al fine di dimostrare I miglioramenti conseguibili e in ogni caso l’assenza di incremento del carico urbanistico.

     5. La giunta comunale può decidere di conferire alla delibera di approvazione dei Pua valore di permesso di costruire abilitante gli interventi previsti, subordinando tale permesso all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla-osta e provvedimenti all’uopo necessari, anche mediante lo sportello urbanistico di cui all’articolo 41. In tal caso, le varianti al permesso di costruire seguono il procedimento ordinario, senza adozione di atti deliberativi.

     6. L’amministrazione comunale provvede alla stipula di convenzioni disciplinanti i rapporti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dai Pua.

 

     Art. 27. Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi.

     1. I Pua sono redatti, in ordine prioritario:

     a) dal comune;

     b) dalle società di trasformazione urbana di cui all’articolo 36;

     c) dai proprietari, con oneri a loro carico, nei casi previsti dalla normativa vigente, o nei casi in cui, essendo prevista la redazione dei Pua da parte del comune, questi non vi provvede nei termini definiti dagli atti di programmazione degli interventi, purchè il piano attuativo non sia subordinato alla necessità di acquisire immobili da parte dell’amministrazione comunale. La proposta di Pua deve essere formulata dai proprietari degli immobili rappresentanti il cinquantuno per cento del complessivo valore imponibile dell’area interessata dagli interventi, accertato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili. Se in tale area sono inclusi immobili per i quali non risulta accertato il valore dell’imponibile relativo alla imposta comunale sugli immobili, lo stesso è determinato dall’ufficio tecnico comunale entro trenta giorni dalla formulazione della richiesta da parte degli interessati, sulla base dei valori accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe.

     d) dal comune, se i privati, tenuti alla redazione dei Pua a proprie cura e spese, non presentano le relative proposte definite dagli atti di programmazione degli interventi nei termini da queste previsti. In tal caso il comune ha diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei proprietari inadempienti. Resta a cura del comune la redazione dei Pua se la stessa amministrazione respinge le proposte di pianificazione attuativa avanzate dai proprietari.

     2. Il Pua è adottato dalla giunta comunale.

     3. [Il Pua, adottato ai sensi del comma 2, è trasmesso alla provincia per eventuali osservazioni che devono essere formulate entro il termine perentorio di trenta giorni ed è depositato presso la casa comunale per trenta giorni. Del deposito è data notizia su due quotidiani a diffusione regionale. Ulteriori forme di pubblicità possono essere determinate dagli statuti delle amministrazioni comunali. Il comune garantisce il rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente [32].]

     4. [Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3 chiunque può formulare osservazioni o opposizioni al Pua adottato] [33].

     5. [Con delibera di giunta il comune esamina le osservazioni o le opposizioni formulate e approva il Pua dando espressamente atto della sua conformità al Puc] [34].

     6. [Con decreto sindacale il piano approvato è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] [35].

     7. Se il Pua comporta la modifica degli atti di programmazione degli interventi, il Piano adottato è rimesso al consiglio comunale per l’approvazione.

 

     Art. 28. Regolamento urbanistico edilizio comunale.

     1. Il Ruec individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l’attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. Il Ruec disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani.

     2. Il Ruec, in conformità alle previsioni del Puc e delle Nta allo stesso allegate, definisce i criteri per la quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri concessori .

     3. Il Ruec specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico-ambientale in conformità agli indirizzi stabiliti con delibera di giunta regionale.

 

     Art. 29. Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale. [36]

     [1. Il Ruec è adottato dal consiglio comunale e depositato presso la sede del comune. Del deposito è data notizia su due quotidiani a diffusione regionale. Ulteriori forme di pubblicità possono essere determinate dagli statuti comunali.

     2. Nel termine di trenta giorni dal deposito chiunque può presentare osservazioni al Ruec adottato. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale approva il Ruec, decidendo contestualmente in ordine alle osservazioni, sempre in coerenza con il Puc e le Nta. Della approvazione è dato avviso mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania. Copia integrale del Ruec è trasmessa alla provincia e depositata presso la casa comunale per la libera consultazione.

     3. Il Ruec è approvato contestualmente all’approvazione del Puc ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     4. Le varianti e gli aggiornamenti al Ruec sono sottoposti al procedimento di formazione di cui al presente articolo.]

 

CAPO IV

ELABORATI DA ALLEGARE AGLI STRUMENTI URBANISTICI E DEFINIZIONE DEGLI STANDARD

 

     Art. 30. Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici.

     1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera di Giunta regionale [37].

     2. [Con la delibera di cui al comma 1 la giunta regionale può ridurre il numero degli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione urbanistica per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti] [38].

     3. [Il parere di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di delibera. Decorso il termine il parere si intende favorevolmente espresso] [39].

 

     Art. 31. Standard urbanistici.

     1. Gli atti di pianificazione urbanistica sono adottati nel rispetto degli standard urbanistici fissati dalla normativa nazionale vigente.

     2. Con regolamento regionale possono essere definiti standard urbanistici minimi inderogabili più ampi rispetto a quelli di cui al comma 1.

 

CAPO V

SISTEMI DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

 

     Art. 32. Perequazione urbanistica.

     1. La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione oggetto della pianificazione urbanistica, diritti edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo.

     2. Il Puc, gli atti di programmazione degli interventi e i Pua ripartiscono le quote edificatorie e i relativi obblighi tra i proprietari degli immobili ricompresi nelle zone oggetto di trasformazione mediante comparti di cui all’articolo 33, indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree interessate.

     3. Il Ruec individua le modalità per la definizione dei diritti edificatori dei singoli proprietari, tenendo conto dello stato sia di fatto che di diritto in cui versano i relativi immobili all’atto della formazione del Puc.

 

     Art. 33. Comparti edificatori.

     1. Le trasformazioni previste dal Puc, dai Pua o dagli atti di programmazione degli interventi possono essere realizzate mediante comparti edificatori, così come individuati dagli stessi Puc, dai Pua e dagli atti di programmazione degli interventi.

     2. Il comparto è costituito da uno o più ambiti territoriali, edificati o non, ed è individuato dal Puc, dai Pua o dagli atti di programmazione degli interventi, che indicano le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i tipi di intervento, le funzioni urbane ammissibili, la volumetria complessiva realizzabile e le quote edificatorie attribuite ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al comune o ad altri soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi.

     2-bis. Per selezionare i comparti e gli ambiti nei quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione, trasformazione, sostituzione, rigenerazione o della riqualificazione urbana e territoriale, il comune può attivare, con o senza preventiva manifestazione di interesse, un concorso pubblico mediante un bando ad evidenza pubblica, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare, anche con volumetria premiale, gli obiettivi di più rilevanti interessi pubblici e più elevati standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PUC. Al concorso possono prendere parte i proprietari singoli o associati degli immobili situati negli ambiti individuati dal PUC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il comune stipula, ai sensi degli articoli 12 e 37, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi in quanto aggiudicatari del concorso [40].

     3. [Le quote edificatorie sono espresse in metri quadrati o in metri cubi e sono ripartite tra i proprietari in proporzione alla frazione percentuale da ciascuno di essi detenuta del complessivo valore imponibile, accertato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili per l’insieme di tutti gli immobili ricadenti nel comparto]. La superficie necessaria per la realizzazione di attrezzature pubbliche non è computata ai fini della determinazione delle quote edificatorie [41].

     4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del Puc, dei Pua o degli atti di programmazione degli interventi, il comune determina la quantità di quote edificatorie attribuite dagli atti di programmazione degli interventi ai proprietari di immobili inclusi in ciascun comparto, nonché gli obblighi in favore del comune o di altri soggetti pubblici funzionali all’attuazione del comparto stesso e ne dà comunicazione ai proprietari interessati. Le quote edificatorie attribuite ai proprietari sono liberamente commerciabili ma non possono essere trasferite in altri comparti edificatori.

     5. [Se nel comparto sono inclusi immobili per i quali non risulta accertato il valore dell’imponibile relativo all’imposta comunale sugli immobili, lo stesso è determinato da un ufficio tecnico comunale sulla base dei valori accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe, entro il termine previsto al comma 4] [42].

     6. Ferme restando le quote edificatorie attribuite ai proprietari di immobili, il Puc, i Pua e gli atti di programmazione degli interventi definiscono le caratteristiche e il dimensionamento degli interventi edilizi funzionali alla realizzazione, nei comparti edificatori, di attrezzature e di altre opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

 

     Art. 34. Attuazione del comparto edificatorio. [43]

     [1. Il comparto edificatorio può essere attuato dai proprietari degli immobili inclusi nel comparto stesso, anche riuniti in consorzio, dal comune, o da società miste, anche di trasformazione urbana.

     2. Nel caso di attuazione di un comparto da parte di soggetti privati devono essere preventivamente ceduti a titolo gratuito al comune, o ad altri soggetti pubblici, gli immobili necessari per la realizzazione nel comparto di infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale pubblica e altre opere pubbliche o di interesse pubblico così come localizzate dal comune attraverso il Puc, i Pua e gli atti di programmazione degli interventi.

     3. I detentori di una quantità corrispondente al cinquantuno per cento delle quote edificatorie complessive attribuite ad un comparto edificatorio possono procedere all’attuazione del comparto nel caso di rifiuto o inerzia dei rimanenti proprietari. Accertato il rifiuto, previa notifica di atto di costituzione in mora, con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni, gli stessi soggetti procedono all’attuazione del comparto, acquisite le quote edificatorie, attribuite ai proprietari che hanno deciso di non partecipare all’iniziativa, e i relativi immobili, mediante corresponsione del controvalore determinato dall’ufficio di cui all’articolo 33, comma 5, o nel caso di rifiuto di tale somma, mediante deposito della stessa presso la tesoreria comunale.

     4. Nel caso di inerzia o di rifiuto all’attuazione di un comparto edificatorio da parte di proprietari di immobili detentori nel loro insieme di una quantità superiore al quarantanove per cento delle quote edificatorie complessive, il comune fissa un termine per l’attuazione del comparto stesso, trascorso il quale il può attuare direttamente, o a mezzo di una società mista, il comparto edificatorio, acquisendone le quote edificatorie e i relativi immobili con le modalità di cui al comma 5.

     5. Le acquisizioni delle quote edificatorie e dei relativi immobili, previste dai commi 3 e 4, avvengono mediante procedure di esproprio.

     6. L’approvazione degli interventi disciplinati dal presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza previste.]

 

     Art. 35. Espropriazione degli immobili per l’attuazione della pianificazione urbanistica.

     1. Gli immobili espropriati per l’attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sono acquisiti dai soggetti esproprianti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 8 luglio 2001, n. 327. Se l’espropriazione è eseguita dal comune, gli immobili sono acquisiti al patrimonio comunale e il comune può cederne la proprietà o, in caso di vincolo di indisponibilità, concedere gli stessi in diritto di superficie a terzi per la edificazione, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica, in esito alle quali è stipulata apposita convenzione approvata dal consiglio comunale.

     2. La concessione a terzi per la edificazione di cui al comma 1, non può eccedere il termine massimo di quarantacinque anni.

 

     Art. 36. Società di trasformazione urbana e territoriale.

     1. E’ consentita la costituzione, da parte dei comuni , anche con la partecipazione delle province e della regione, di società per la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla trasformazione urbana e territoriale.

     2. Le società di cui al comma 1 possono essere a capitale interamente pubblico o miste a capitale prevalentemente pubblico, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 120.

     3. La partecipazione alle società miste dei proprietari di immobili interessati dagli interventi di cui al comma 2 è disciplinata con regolamento regionale.

 

     Art. 37. Contenuto delle convenzioni. [44]

     [1. Le convenzioni stipulate tra enti pubblici e soggetti privati previste dalla presente legge devono prevedere:

     a) le prestazioni oggetto delle convenzioni;

     b) la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;

     c) le garanzie reali e finanziarie da prestare per l’adempimento degli obblighi e le sanzioni per l’inosservanza degli stessi, ivi compresa la possibilità della risoluzione contrattuale;

     d) gli elementi progettuali, le garanzie e le modalità di controllo dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione.]

 

CAPO VI

VINCOLI URBANISTICI

 

     Art. 38. Disciplina dei vincoli urbanistici.

     1. Le previsioni del Puc, nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione o a vincoli che comportano l’inedificabilità, perdono efficacia se, entro cinque anni dalla data di approvazione del Puc, non è stato emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. Tale scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico [45].

     2. Il comune può reiterare i vincoli di cui al comma 1 motivando adeguatamente la scelta, in relazione alle effettive esigenze urbanistiche e di soddisfacimento degli standard, e prevedendo la corresponsione di un indennizzo quantificato ai sensi del D.P.R. n.327/01.

     3. A seguito della scadenza dei vincoli di cui al comma 1 si applicano, nelle zone interessate, i limiti di edificabilità previsti dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 17.

     4. In caso di mancata reiterazione dei vincoli urbanistici, il comune adotta la nuova disciplina urbanistica delle aree interessate mediante l’adozione di una variante al Puc, entro il termine di tre mesi dalla scadenza dei vincoli. Decorso tale termine, si procede ai sensi dell’articolo 39 [46].

 

CAPO VII

POTERI SOSTITUTIVI REGIONALI E SUPPORTI PER L’ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE

 

     Art. 39. Poteri sostitutivi.

     1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la provincia, previa comunicazione alla regione e contestuale diffida all’ente inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di quaranta giorni, attua l’intervento sostitutivo [47].

     2. Se la provincia non conclude il procedimento nel termine previsto dalla presente legge, la regione procede autonomamente.

     3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di quaranta giorni, attua l’intervento sostitutivo [48].

     4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l’adozione del provvedimento finale [49].

 

     Art. 40. Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni.

     1. La direzione generale per il Governo del territorio della Giunta regionale, ai Comuni che ne fanno richiesta, fornisce per la redazione del PUC supporto tecnico e amministrativo anche mettendo a disposizione la cartografia regionale disponibile [50].

     2. La Regione assegna periodicamente ai Comuni, con priorità per i Comuni che si associano coordinati in ambiti territoriali sovracomunali, contributi per la redazione del PUC [51].

     2 bis. Con provvedimento della direzione generale per il Governo del territorio della Giunta regionale sono approvati i bandi per l’attribuzione delle risorse ai fini di cui al comma 2, con suddivisione di Comuni per le seguenti fasce demografiche: fino a 5.000 abitanti, fino a 15.000 abitanti, fino a 50.000 abitanti [52].

 

CAPO VIII

NORME IN MATERIA EDILIZIA E DI VIGILANZA SULL’ABUSIVISMO

 

     Art. 41. Norme regolanti l’attività edilizia.

     1. I comuni, anche in forma associata, si dotano di strutture, denominate sportelli unici per l'edilizia, alle quali sono affidati i compiti definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis [53].

     2. [Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico - ambientale, attribuite alla commissione edilizia integrata comunale dall’allegato alla legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10, “Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla regione Campania ai comuni con legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 - Tutela dei beni ambientali” , sono esercitate da un organo collegiale costituito dal responsabile dell’ufficio che riveste preminente competenza nella materia, con funzioni di presidente, e da quattro esperti designati dal consiglio comunale con voto limitato] [54].

     3. [Nei comuni provvisti di commissione edilizia, i componenti esperti previsti dall’allegato alla legge regionale n. 10/82, sono designati dal consiglio comunale con voto limitato] [55].

 

     Art. 42. Vigilanza sugli abusi edilizi.

     1. In attuazione del principio di sussidiarietà la regione assiste il comune nella funzione di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia di cui al D.P.R. n. 380/01, articolo 27, comma 1, e di repressione dell’abusivismo edilizio.

     2. E’ istituito presso la regione un ufficio di vigilanza a cui è affidato il compito di segnalare al sindaco e ai competenti dirigenti comunali le violazioni riscontrate nel territorio del relativo comune e di eseguire i provvedimenti sanzionatori adottati anche sulla base di tali segnalazioni.

     3. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 2 richiede al sindaco e ai competenti dirigenti comunali le informazioni e la documentazione utile per l’espletamento della funzione di vigilanza.

 

     Art. 43. Accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive. [56]

     [1. I responsabili dei servizi comunali competenti in materia di vigilanza sugli abusi edilizi trasmettono al presidente della giunta regionale l’elenco, corredato della relativa documentazione, delle opere abusive per le quali è stato richiesto l’accertamento di conformità previsto dal D.P.R. n.380/01, articolo 36.

     2. Il presidente della giunta regionale, trascorso il termine di cui al D.P.R. n. 380/01, articolo 36, comma 2, diffida il comune a pronunciarsi con provvedimento espresso sulla richiesta di accertamento di conformità entro i termini di cui alla legge regionale n. 19/01, articolo 1.

     3. In caso di protratta inerzia del comune, il presidente della giunta regionale richiede l’intervento sostitutivo della provincia, da espletarsi nei termini e con le modalità di cui alla legge regionale n. 19/01, articolo 4.

     4. La provincia trasmette i provvedimenti adottati in ordine all’accertamento di conformità al presidente della giunta regionale, al comune inadempiente ed all’interessato.

     5. Se l’accertamento di conformità dà esito negativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 18 novembre 2004, n. 10, articolo 10.

     6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i responsabili dei servizi comunali competenti in materia di vigilanza sugli abusi edilizi trasmettono al presidente della giunta regionale l’elenco delle opere abusive per le quali è stato richiesto e non ancora compiuto l’accertamento di conformità previsto dal D.P.R. n. 380/01, articolo 36, corredato della relativa documentazione.]

 

     Art. 43 bis. Regolamento di attuazione [57]

1. Nel rispetto dei principi contenuti nella vigente normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica, di edilizia e di procedimento amministrativo, e in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), la Regione disciplina con regolamento di attuazione i procedimenti di formazione degli accordi di programma di cui all'articolo 12, del piano territoriale regionale di cui all'articolo 13, dei piani settoriali regionali di cui all'articolo 14, del piano territoriale regionale di cui all'articolo 15, dei piani territoriali di coordinamento provinciale di cui agli articoli 18 e 19, del piano urbanistico comunale di cui all'articolo 23, dei piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 26, del regolamento urbanistico edilizio comunale di cui all'articolo 28, dei comparti edificatori di cui all'articolo 33, nonché le modalità di stipula delle convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati previsti dalla presente legge, la disciplina dello sportello unico dell'edilizia di cui all’articolo 41, la disciplina dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 42 e la disciplina, nel rispetto degli articoli 36 e 39 del DPR n. 380/2001, e dell'articolo 10 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10, degli accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 44. Regime transitorio degli strumenti di pianificazione.

     1. Le province adottano il Ptcp entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del Ptr.

     2. I Comuni adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019. Alla scadenza dei suddetti termini perentori, si provvede ai sensi dell'articolo 39 e del relativo regolamento regionale di attuazione per l’esercizio dei poteri sostitutivi [58].

     3. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2019 di cui al comma 2, nei Comuni privi di PUC approvato si applica la disciplina dell’articolo 9 del d.p.r. 380/2001. Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti [59].

     4. Nei comuni di cui al comma 3 le limitazioni previste non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei programmi per l’edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata, dei piani e degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché nei confronti degli interventi o programmi integrati di intervento territoriale e dei programmi di recupero urbano approvati ai sensi della programmazione economica regionale e finanziati prevalentemente con risorse pubbliche o della Unione europea [60].

     4-bis. Nei comuni nei quali è ancora in vigore il programma di fabbricazione nelle zone agricole si applicano fino alla definitiva approvazione ed entrata in vigore del Puc, i limiti di edificabilità previsti dal DPR n. 380/2001, prevalenti su ogni diversa disposizione contenuta nel citato strumento urbanistico generale [61].

     4 ter. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico comunale, nelle more dell’approvazione del Piano urbanistico comunale, per edifici regolarmente assentiti, adibiti ad attività manifatturiere, industriali e artigianali, sono consentiti ampliamenti che determinano un rapporto di copertura complessivo fino ad un massimo del 60 per cento [62].

     5. La regione adotta il Ptr entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

     6. [Nelle more dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla presente legge,la verifica di compatibilità dei Puc e dei Ptcp, adottati, ai fini dell’approvazione degli stessi, è eseguita con riferimento ai rispettivi strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti] [63].

 

     Art. 45. Regime transitorio della strumentazione in itinere.

     1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il procedimento di formazione secondo le disposizioni di cui alla disciplina previgente, anche in ordine alla ripartizione delle competenze relative alla loro approvazione.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle varianti ai Prg già adottate al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

     3. I comuni di cui al comma 1 adottano, entro tre anni dalla conclusione del procedimento di formazione della strumentazione urbanistica, il Puc e il Ruec, in conformità alle disposizioni di cui al titolo II, capo III.

 

     Art. 46. Norme in materia di inquinamento acustico.

     1. I piani di zonizzazione acustica di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono inclusi tra gli elaborati tecnici allegati al Puc.

     2. Fino all’entrata in vigore della legge regionale disciplinante la tutela dall’inquinamento acustico con la quale si stabiliscono modalità, scadenze e sanzioni per l’elaborazione della classificazione acustica e dei piani di risanamento, così come previsto dalla legge n. 447/95, la redazione dei piani di zonizzazione acustica di cui al comma 1 avviene in conformità ad apposite linee guida da adottarsi con delibera di giunta regionale.

 

     Art. 47. Valutazione ambientale dei piani.

     1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani.

     2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati , descritti e valutati gli effetti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento del piano.

     3. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità interessate e del pubblico con le procedure di cui al regolamento di attuazione previsto all'articolo 43-bis [64].

     4. Ai piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui al comma 2.

 

     Art. 48. Funzioni subdelegate.

     1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, è così sostituito:

“In caso di persistente inattività o di gravi violazioni di legge di un ente locale nell’esercizio delle funzioni delegate o subdelegate di cui al comma 1, la giunta regionale revoca la delega o la subdelega e la conferisce, previo conforme parere della commissione consiliare competente, all’amministrazione provinciale competente”.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 49. Disposizioni finali, abrogazioni e modificazioni.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, resta in vigore la disciplina contenuta nella vigente normativa statale e regionale.

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

     - legge regionale 13 maggio 1974, n. 17;

     - legge regionale 6 maggio 1975, n. 26;

     - legge regionale 18 maggio 1977, n. 26;

     - legge regionale 15 dicembre 1977, n. 64;

     - legge regionale 16 ottobre 1978, n. 39;

     - legge regionale 29 dicembre 1978, n. 62;

     - legge regionale 10 maggio 1980, n. 33;

     - legge regionale 29 maggio 1980, n. 54: articolo 23;

     - legge regionale 23 luglio 1981, n. 49;

     - legge regionale 1 settembre 1981, n. 65: articolo 6, commi 1 e 3; al comma 4 le parole “ai precedenti comma 1 e 2” sono soppresse e sostituite dalle parole “al precedente comma”;

     - legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4;

     - legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10: all’allegato - “Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla regione Campania ai comuni con legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 - Tutela dei beni ambientali” – le parole “dal Sindaco” sono soppresse e sostituite dalle parole “dal dirigente comunale competente”;

     - legge regionale 20 marzo 1982, n. 14: articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8; il punto 3 del titolo I dell’allegato; i punti 1.1, 2, 3, 4 e 5 del titolo II dell’allegato; il capo I del titolo III dell’allegato; i punti 2 e 3 del capo II del titolo III dell’allegato; il punto 3 del capo III del titolo III dell’allegato; il capo IV del titolo III dell’allegato; il punto 2 del capo V del titolo III dell’allegato. Al punto 1, comma 1, del capo V del titolo III dell’allegato, le parole “il Consiglio” sono soppresse e sostituite dalle parole “la Giunta”;

     - legge regionale 20 marzo 1982, n. 17: articoli 1, 2 e 4, commi 2, 5, 6 e 7; all’articolo 3, comma 2, sono soppresse le parole “le Comunità Montane e, per i Comuni non interamente compresi in esse,”; all’articolo 3, comma 4, le parole “Comunità Montane e, per i Comuni non interamente inclusi in esse, le” sono soppresse;

     - legge regionale 30 agosto 1982, n. 55;

     - legge regionale 24 novembre 1989, n. 24;

     - legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3: articoli 7, 8, 9 e 10; all’articolo 12, comma 1, le parole “del Consiglio” sono soppresse e sostituite dalle parole “della Giunta”. La legge regionale 11 del 1991, nella parte in cui prevede l’area generale di coordinamento “Gestione del Territorio” è modificata in area generale di coordinamento “Governo del Territorio”.

     3. Dalla data di approvazione della delibera di cui all’articolo 30 della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni contenute nell’allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14: il punto 1.2 del titolo II; le parole da “Il Piano particolareggiato deve essere accompagnato” a “non inferiore a 1: 500” del capo II del titolo III; il punto 2 del capo III del titolo III; il punto 1 del capo V.

     4. Dalla data di approvazione della delibera di cui all’articolo 30 della presente legge sono altresì abrogati gli articoli 3,4,5 e 6 della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3.

     5. L’articolo 2, comma 1, lettera b) della LR 28 novembre 2001, n. 19 è così sostituito: “Le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con la stessa volumetria , superficie e sagoma dell’edificio preesistente”.

     6. L’articolo 6, comma 3, della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, è così sostituito: “3. Nelle zone sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a vincoli idrogeologici l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni e degli enti preposti alla tutela del vincolo”.

     7. Dopo il comma 5 dell’art. 6 della legge regionale n. 19/01 è inserito il seguente comma:

“5 bis. La capienza massima dei parcheggi realizzabili con denuncia di inizio attività è di:

a) 50 posti auto nei comuni fino a 10.000 abitanti;

b) 100 posti auto nei comuni da 10.001 a 50.000 abitanti;

c) 200 posti auto nei comuni da 50.001 a 200.000 abitanti;

d) 300 posti auto nei comuni al di sopra dei 200.000 abitanti.

Sono fatte salve diverse disposizioni dei programmi urbani dei parcheggi nelle zone non sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo n.42/2004, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

     8. Alla fine del comma 6, dell’articolo 6 della Legge Regionale n. 19/01 è aggiunto il seguente periodo:

“L’atto d’obbligo contiene l’elenco degli estremi catastali delle unità immobiliari tra le quali i soggetti realizzatori individuano, entro il termine di cui al comma 7, quelle unità alle quali sono legati pertinenzialmente i posti auto da realizzare. Alla fine dei lavori e, comunque, entro il termine di cui al comma 7, i soggetti realizzatori trasmettono copia dei relativi atti di compravendita all’amministrazione comunale”.

     9. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della Legge Regionale n. 19/01 sono inseriti i seguenti commi :

“7 bis. Ai fini della tutela della qualità ambientale e paesaggistica del territorio la realizzazione di parcheggi di cui ai commi 1 e 2, nel sottosuolo di aree sulle quali alla data di inizio dei lavori risultino presenti alberi o arbusti decorativi o da frutto avviene in modo da garantire la conservazione al di sopra del solaio di copertura dei parcheggi di uno spessore di terreno sufficiente ad assicurare la sopravvivenza in loco degli alberi o arbusti secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesistico. Per gli alberi ed arbusti senza tali caratteristiche deve essere assicurato il reimpianto in eguale numero, specie ed età.

7 ter. L’adeguatezza dello spessore di terreno o l’assenza di alberi secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesistico sono preventivamente accertati con perizia giurata redatta da un professionista iscritto all’ordine dei dottori agronomi e forestali o periti agrari.

7 quater. L’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 7 bis e 7 ter comporta l’acquisizione al patrimonio comunale secondo le procedure di cui all’art.31 del DPR n. 380/01.

     10. L’articolo 9 della legge regionale n. 19/2001 è così sostituito “Le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35.” [65].

     11. All’epigrafe della legge regionale n. 19/01, le parole “delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie” sono sostituite dalle parole “dei permessi di costruire”.

     12. Agli articoli 1, 2 e 4 della legge regionale n. 19/01, le parole “concessione” e“concessione edilizia” sono sostituite dalle parole “permesso di costruire”.

     13. All’articolo 2 della legge regionale n. 19/01, le parole “alle concessioni edilizie sono sostituite dalle parole “ai permessi di costruire”.

     14. All’articolo 3 della legge regionale n. 19/01, le parole “della concessione” sono sostituite dalle parole “del permesso di costruire”.

     15. All’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 19/01, le parole “ad autorizzazione gratuita” sono sostituite dalle parole “a permesso di costruire non oneroso”.

     16. All’articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 19/01, le parole “di autorizzazione alla realizzazione” sono sostituite dalle parole “di permesso di costruire per la realizzazione”.

     17. All’articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 19/01, le parole “l’autorizzazione gratuita” sono sostituite dalle parole “il permesso di costruire”.

     18. All’articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 19/01, le parole “procedimento autorizzatorio” sono sostituite dalle parole “procedimento abilitativo”.

     19. All’articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 19/01, le parole “titolo autorizzatorio” sono sostituite dalle parole “titolo edilizio”.

     20. Nell’intero articolato della legge regionale n.19/01 le parole “decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” sono sostituite con le parole “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”

     21. Dopo il comma 12, dell’articolo 5 della Legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26 è aggiunto il seguente comma:

“Gli interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate dei nuclei urbani della regione Campania, se attuati con l’impiego di risorse finanziarie pubbliche ed in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, rivestono preminente interesse pubblico in quanto volti al recupero ed alla valorizzazione del territorio”.

     22. Dopo il comma 13, dell’articolo 5 della Legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26 è aggiunto il seguente comma:

“Sulla facciata degli stabili siti nei centri storici è vietata l’installazione di apparecchi di condizionamento d’aria, caldaie, tubazioni e antenne, nonché l’inserimento di nuovi elementi che compromettono il decoro architettonico degli stessi”.

 

     Art. 50. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

 

 

LEGENDA

 

PTR

Piano Territoriale Regionale

PTCP

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

PUC

Piano Urbanistico Comunale

PUA

Piani Urbanistici Attuativi

RUEC

Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale

PSP

Piani Settoriali Provinciali

PSR

Piani Settoriali Regionali

NTA

Norme Tecniche di Attuazione

PRG

Piano Regolatore Generale

SIT

Sistema Informativo Territoriale

 


[1] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 19.

[2] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 19.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[4] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[5] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[6] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[7] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[8] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[9] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[10] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[11] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[12] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[13] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[14] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[15] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[16] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[18] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[19] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[20] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[21] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[22] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[23] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[24] Comma così modificato dall'art. della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[25] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[26] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 19.

[27] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[28] Così nel B.U.

[29] I termini di cui al presente comma sono stati ridotti della metà dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 2.

[30] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 19.

[31] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1.

[32] Comma modificato dall'art. 41 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[33] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[34] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[35] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[36] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[37] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 19.

[38] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 19.

[39] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 19.

[40] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[41] Il primo periodo del presente comma è stato soppresso dall'art. 31 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[42] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[43] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[44] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[45] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 19.

[46] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 19.

[47] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 19.

[48] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 19.

[49] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 19.

[50] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 2017, n. 19.

[51] Comma già sostituito dall’art. 9 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 2017, n. 19.

[52] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 2017, n. 19.

[53] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[54] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[55] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[56] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[57] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1.

[58] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 2017, n. 19.

[59] Comma già sostituito dall’art. 9 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 2017, n. 19.

[60] Comma sostituito dall’art. 9 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 2017, n. 19.

[61] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1.

[62] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 2017, n. 19.

[63] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 2017, n. 19.

[64] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[65] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2011, n. 1.