§ 4.5.1 - Legge Regionale 16 ottobre 1978, n. 39.
Contenuto e procedimenti di formazione dei Programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 urbanistica
Data:16/10/1978
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Programmi pluriennali di attuazione.
Art. 2.  Contenuto del Programma pluriennale di attuazione.
Art. 3.  Elaborati.
Art. 4.  Approvazione del Programma pluriennale di attuazione.
Art. 5.  Procedura di controllo.
Art. 6.  Comuni esonerati dalla formazione del Programma pluriennale di attuazione.
Art. 7.  Modalità di utilizzazione delle aree espropriate.
Art. 8.  Poteri sostitutivi.
Art. 8 bis. 
Art. 8 ter. 
Art. 8 quater. 
Art. 8 quinquies. 
Art. 9.  Comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia.
Art. 10.  Norme transitorie.
Art. 11.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.5.1 - Legge Regionale 16 ottobre 1978, n. 39. [1]

Contenuto e procedimenti di formazione dei Programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

Art. 1. Programmi pluriennali di attuazione.

     Le previsioni degli strumenti urbanistici generali si attuano nei tempi e con i modi stabiliti dai Programmi pluriennali di attuazione. In prima applicazione i Programmi saranno riferiti ad un triennio.

     I Comuni, singoli o riuniti in Consorzi, salvo quelli compresi nell'elenco di cui all'art. 6, sono tenuti ad adottare un Programma pluriennale di attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici generali, in cui sono comprese le aree e le zone, incluse o meno in piani particolareggiati od in piani convenzionati di lottizzazione, nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.

     Il Programma pluriennale di attuazione è formato dal Comune o dal Consorzio in riferimento al fabbisogno di infrastrutture, di attrezzature sociali, di insediamenti produttivi, di residenze, tenuto conto della disponibilità di risorse pubbliche e private, ragionevolmente presumibili nel periodo considerato.

     La Regione promuove la formazione di Programmi di attuazione consortili estesi a più Comuni.

 

     Art. 2. Contenuto del Programma pluriennale di attuazione.

     Il Programma pluriennale di attuazione determina, sulla base delle risorse disponibili, accertate anche mediante consultazioni con le parti interessate, il fabbisogno di alloggi, di servizi, di infrastrutture anche in rapporto ai posti di lavoro da soddisfare nel periodo considerato, tenuta presente la proporzione stabilita dall'art. 2, comma III, legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Il Programma pluriennale di attuazione definisce altresì :

     a) gli interventi di completamento, di risanamento e di riqualificazione dei tessuti urbani esistenti, in particolare nei centri storici;

     b) le aree in cui si intende procedere all'attuazione delle previsioni del vigente strumento urbanistico, sia mediante intervento diretto, sia mediante strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata;

     c) individua, altresì, le parti di territorio oggetto di piani esecutivi già formati e vigenti, non ancora eseguiti e indica la parte da attuare nel periodo di validità del Programma pluriennale di attuazione.

     Il Programma pluriennale di attuazione deve fissare i termini entro cui i proprietari o aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, devono presentare le domande di concessione o, eventualmente, il progetto di piano convenzionato, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Il Piano pluriennale di attuazione deve contenere l'indicazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche di interesse comunale e sovracomunale con l'individuazione delle aree necessarie da acquisire, delle spese relative e delle fonti di finanziamento.

 

     Art. 3. Elaborati.

     Il Programma pluriennale di attuazione deve essere costituito dai seguenti elaborati:

     1) relazione illustrativa dello stato di fatto e dei criteri assunti per la determinazione dei fabbisogni e per l'individuazione delle aree di intervento, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi precedenti e degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti;

     2) elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui si prevede la realizzazione, con la descrizione sommaria della loro consistenza, ove queste non siano comprese in progetti già approvati oppure di approvazione;

     3) elaborati grafici in scala non inferiore a 1:5.000;

     4) conto economico che dovrà prevedere:

     a) la stima complessiva degli investimenti occorrenti alla realizzazione del programma;

     b) la qualificazione analitica degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare;

     c) il riparto tra operatori pubblici e privati degli oneri predetti;

     d) lo schema delle fonti di finanziamenti;

     5) stralcio dello strumento urbanistico vigente con riferimento al Programma pluriennale di attuazione;

     6) ogni altra utile documentazione che il Comune intenda allegare agli atti.

 

     Art. 4. Approvazione del Programma pluriennale di attuazione.

     Il primo programma pluriennale di attuazione è approvato con deliberazione del Consiglio comunale, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I successivi P.P.A.

     devono essere approvati almeno quattro mesi prima della scadenza del precedente.

     Il Sindaco, non appena formulato dal Consiglio il progetto di programma, è tenuto ad inviarne copia alla Giunta regionale e a renderlo pubblico mediante manifesti affissi per almeno una settimana, con certificazione del Segretario comunale.

     Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di affissione la Giunta regionale, e per essa l'Assessore al ramo, invia il proprio parere al Comune, intendendosi che l'eventuale silenzio equivale a parere favorevole.

     Entro lo stesso termine chiunque vi abbia interesse può prendere visione di tutti gli atti del progetto di programma pluriennale e presentare osservazioni.

     Il Programma pluriennale di attuazione redatto da più Comuni riuniti in consorzio è approvato con le procedure di cui ai precedenti commi dall'assemblea del consorzio e vincola i singoli Comuni per la parte relativa al territorio di propria competenza.

     Le varianti al P.P.A. sono consentite esclusivamente nel caso di revisioni o modifiche dei vigenti strumenti urbanistici e dei conti economici.

     Scaduti i termini di cui ai commi III e IV, il Consiglio comunale approva con propria deliberazione il Programma pluriennale di attuazione e lo trasmette all'organo di controllo.

 

     Art. 5. Procedura di controllo.

     La deliberazione di approvazione del Piano pluriennale di attuazione è soggetta al controllo secondo le leggi vigenti.

 

     Art. 6. Comuni esonerati dalla formazione del Programma pluriennale di attuazione.

     Sono esonerati dall'obbligo della formazione del Programma pluriennale di attuazione i Comuni che si trovano nelle seguenti condizioni:

     1) non abbiano una popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;

     2) non siano costieri;

     3) non siano soggetti a vincolo paesaggistico;

     4) non siano sede di Aziende di Soggiorno e Cura;

     5) non siano interessati da rilevanti insediamenti o programmi industriali;

     6) non siano limitrofi a Comuni con popolazione residente superiore a 50 mila abitanti.

     Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale l'elenco dei Comuni esonerati.

     Il suddetto elenco può essere aggiornato annualmente con le stesse modalità.

 

     Art. 7. Modalità di utilizzazione delle aree espropriate.

     Dodici mesi prima della scadenza del termine indicato nei programmi pluriennali di attuazione il Sindaco provvede a invitare gli aventi titolo che non abbiano ancora presentato istanza di concessione a presentarle nel termine suddetto con l'avvertimento che, in mancanza, l'area sarà espropriata.

     Qualora entro i termini stabiliti dal programma pluriennale di attuazione gli aventi titolo singolarmente o riuniti in consorzio, non presentino istanza di concessione, il Comune espropria le aree e le acquisisce al proprio patrimonio.

     Tali aree conservano le destinazioni d'uso previste nello strumento urbanistico e sono cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie, mediante pubblici bandi di concorso, e a mezzo di convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'edilizia residenziale e ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 della stessa legge per gli insediamenti produttivi.

 

     Art. 8. Poteri sostitutivi.

     Nel caso in cui il Comune non esonerato ai sensi dell'art. 6 della presente legge, non provvede nel termine previsto dall'art. 4 ad approvare e trasmettere il Programma pluriennale di attuazione, il Presidente della Giunta regionale, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, provvede con proprio decreto alla nomina di un commissario "ad acta" per i relativi adempimenti.

     (Omissis) [2].

     Nel caso in cui il Sindaco non si pronunci sulla richiesta di concessione, nei termini di cui all'art. 31, 6° comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, colui il quale ha presentato l'istanza può, entro il termine perentorio di trenta giorni, presentare al Presidente dell'Amministrazione provinciale istanza di intervento sostitutivo per l'esame e le conseguenti determinazioni sulla predetta istanza di concessione [3].

     Non si fa luogo all'intervento sostitutivo qualora il Sindaco abbia chiesto documenti aggiuntivi ovvero modifiche progettuali, tranne che il richiedente la concessione vi abbia provveduto e sia decorso invano il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di tali documenti o modifiche [4].

 

     Art. 8 bis. [5]

     L'organo competente all'esercizio delle funzioni previste dal presente titolo è il Presidente dell'Amministrazione Provinciale ovvero l'Assessore da questi delegato.

 

     Art. 8 ter. [6]

     L'istanza di intervento sostitutivo deve essere notificata nei modi e con le forme prescritte per i ricorsi giurisdizionali al Sindaco al quale è stata inoltrata l'istanza di concessione e presentata, con la prova dell'eseguita notificazione, all'Amministrazione provinciale direttamente o mediante notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data entro la quale il Sindaco avrebbe dovuto esprimere le proprie determinazioni, ai sensi dell'arte 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967,n. 765.

     Alla richiesta di intervento sostitutivo va allegata copia e ricevuta della domanda di concessione edilizia. La mancanza di tali allegati non comporta l'inammissibilità della richiesta.

 

     Art. 8 quater. [7]

     Il Presidente della Provincia o l'Assessore a ciò delegato, invita il Sindaco, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.

     Il Presidente della Provincia o l'Assessore a ciò delegato, decorso invano tale ultimo termine, nomina tra i funzionari amministrativi della carriera direttiva un Commissario ad acta il quale deve pronunciarsi sulla richiesta di concessione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della nomina, con le modalità e con la procedura di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le disposizioni dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Dell'avvenuta nomina del Commissario è data immediata comunicazione al Sindaco ed al richiedente.

     Il Sindaco dal momento della nomina del commissario non può più pronunciarsi sulla richiesta di concessione.

     Al Commissario, per l'espletamento delle sue funzioni sono attribuiti tutti i poteri del Sindaco in materia, ivi compresa la possibilità di utilizzare per l'istruttoria della pratica gli uffici comunali.

     Quando sia richiesto il parere di organi consultivi, ivi compresi quello della Commissione Edilizia, e questi non vengano espressi nel termine assegnato dal Commissario nel rispetto delle leggi vigenti, i pareri si intendono acquisiti in senso favorevole.

     Il Commissario ad acta è personalmente responsabile del mancato rispetto dei termini prescritti dalla legge, tranne che ciò non dipenda da cause a lui non imputabili.

 

     Art. 8 quinquies. [8]

     Per le domande di concessione edilizia già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di trenta giorni, di cui ai precedenti artt. 8, 3° comma, e 8/ter, decorre dalla detta data qualora sia già scaduto il termine di sessanta giorni di cui all'art. 31, 6° comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche.

     La richiesta di intervento sostitutivo non deve essere corredata dalla ricevuta della domanda di concessione edilizia, ma deve indicare la data di presentazione della domanda stessa.

 

     Art. 9. Comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia.

     Durante l'attuazione del programma pluriennale il Comune può procedere con propria deliberazione consiliare alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e formati da immobili da trasformare con operazione di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, e da aree libere di espansione e di completamento da utilizzare secondo le prescrizioni e destinazioni dell'operante strumento urbanistico, anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati.

     Entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di cui al comma precedente il Sindaco notifica ai proprietari delle aree e degli edifici ricadenti nel comparto lo schema di convenzione per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di attuazione invitandoli, singolarmente o riuniti in Consorzi, a stipulare la convenzione entro i termini fissati nell'atto di notifica.

 

     Art. 10. Norme transitorie.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione del Programma pluriennale di attuazione i Comuni non esonerati, ai sensi dell'art. 6, non possono procedere all'approvazione di piani di lottizzazioni convenzionati, salvo il disposto dei commi IV e V dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

     Art. 11. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente, a norma dell'art. 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Legge abrogata dall’art. 49 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16.

[2] Comma abrogato dall’art. 10 della L.R. 28 novembre 2001, n. 19.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 gennaio 1983, n. 11.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 gennaio 1983, n. 11.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 7 gennaio 1983, n. 11.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 7 gennaio 1983, n. 11.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 7 gennaio 1983, n. 11.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 7 gennaio 1983, n. 11.