§ 1.3.1 – L.R. 29 maggio 1980, n. 54.
Delega e sub-delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.3 deleghe e subdeleghe
Data:29/05/1980
Numero:54


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.  Gli atti amministrativi emanati dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate sono definitivi e su di essi la Regione esercita soltanto i controlli previsti dalle leggi [...]
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 


§ 1.3.1 – L.R. 29 maggio 1980, n. 54.

Delega e sub-delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub delegate.

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

     In attuazione degli artt. 118 della Costituzione e 3 dello Statuto regionale, la presente legge disciplina la delega e la sub-delega di funzioni amministrative ai Comuni, alle Comunità Montane ed alle Province, per settori organici, come definiti dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2.

     Al finanziamento delle funzioni delegate e sub-delegate provvede la legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale, determinando contestualmente gli indirizzi programmatici.

     A tal fine la Giunta regionale è tenuta ad acquisire il parere della Sezione regionale dell'A.N.C.I., della Sezione regionale dell'U.N.C.E.M. e dell'Unione delle Province della Campania sulla proposta di bilancio pluriennale e di bilancio annuale che la Giunta presenta al Consiglio.

     Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure di audizione delle suddette associazioni di Enti locali e, se del caso, di singoli Enti locali, nel corso del procedimento legislativo di adozione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale della Regione.

 

     Art. 3.

     Con la legge regionale di adozione del bilancio annuale sono determinate le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 20, n. 17, dello Statuto regionale.

     Le ulteriori direttive sono deliberate dalla Giunta regionale, trasmesse agli Enti destinatari delle deleghe ed agli Organi regionali di Controllo sugli Atti degli Enti locali dal Presidente della Giunta regionale, e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

     L'osservanza delle direttive regionali costituisce parametro di legittimità degli atti emanati dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 4.

     Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione agli Enti locali mediante direttive adottate con atto presidenziale, sentita la Giunta regionale.

     L'osservanza delle direttive presidenziali costituisce parametro di legittimità degli atti emanati dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni sub-delegate.

     Le direttive presidenziali sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

     Art. 5.

     Gli Enti locali destinatari delle funzioni delegate o sub- delegate possono promuovere la revisione delle direttive regionali previste dagli artt. precedenti mediante proposta presentata, rispettivamente, al Consiglio regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Regione.

 

     Art. 6.

     Il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il Presidente della Giunta stabiliscono, contestualmente all'adozione delle direttive di rispettiva competenza, le categorie di atti degli Enti locali emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate di cui essi devono dare comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 7.

     In caso di inattività degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate o sub-delegate, e qualora le attività relative comportino adempimenti da compiersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, invita l'Ente locale a provvedere entro cinque giorni per gli atti per i quali è espressamente previsto un termine perentorio dalla legge, ed entro quindici giorni per gli atti per i quali la natura perentoria del termine risulti dalla natura degli interventi.

     Decorso inutilmente il termine suddetto, provvede direttamente la Giunta regionale.

     In caso di persistente inattività o di gravi violazioni di legge di un ente locale nell’esercizio delle funzioni delegate o subdelegate di cui al comma 1, la giunta regionale revoca la delega o la subdelega e la conferisce, previo conforme parere della commissione consiliare competente, all’amministrazione provinciale competente [1].

 

     Art. 8.

     Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure per l'audizione della Sezione regionale dell'A.N.C.I., della Sezione regionale dell'U.N.C.E.M., dell'Unione delle Province nella Regione in riferimento ai procedimenti legislativi aventi ad oggetto l'istituzione di Enti strumentali della Regione o la modifica delle funzioni ad essi attribuite dalla legge, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui all'art. 69, I comma, dello Statuto regionale.

     Gli Enti strumentali regionali sono tenuti a prestare, ove richiesti, assistenza agli Enti locali destinatari della delega o sub-delega di funzioni regionali per l'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate.

     A tal fine gli Enti suddetti possono stipulare convenzioni con gli Enti locali, previo assenso della Giunta regionale.

 

     Art. 9.

     Restano di competenza regionale le funzioni amministrative aventi ad oggetto la partecipazione della Regione ad attività di competenza di Organi centrali dello Stato.

 

     Art. 10.

     La Regione e gli Enti locali destinatari della delega o della sub-delega di funzioni amministrative sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni sulle attività rientranti nelle materie di cui alla presente legge.

 

     Art. 11. Gli atti amministrativi emanati dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate sono definitivi e su di essi la Regione esercita soltanto i controlli previsti dalle leggi attuative dell'art. 130 della Costituzione.

 

     Art. 12.

     La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli Enti destinatari della delega o sub-delega di funzioni regionali, ai sensi della presente legge, al fine di consentire loro la costituzione delle strutture operative necessarie all'esercizio delle funzioni delegate.

     Gli Enti locali destinatari della delega o sub-delega di funzioni amministrative regionali sono comunque autorizzati ad avvalersi degli Uffici regionali, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale.

     Tutte le spese per l'esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate sono a carico della Regione. Gli Enti destinatari della delega e della sub- delega sono tenuti a rendere il conto delle spese per le funzioni ad essi delegate e sub-delegate, in conformità di quanto disposto dalla legge regionale di bilancio e contabilità.

 

 

TITOLO II

Servizi sociali

 

     Art. 13.

     Sono delegate ai Comuni, che le esercitano mediante le unità locali dei servizi sociali e sanitari, le funzioni amministrative concernenti gli interventi di assistenza sociale a favore degli emigrati e delle loro famiglie, ad esclusione degli interventi a favore delle associazioni di emigrati, che restano di competenza regionale.

 

     Art. 14.

     Sono sub-delegate ai Comuni, che le esercitano mediante le unità locali dei servizi sociali e sanitari, le funzioni amministrative delegate alla Regione nella materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 15.

     Sono delegate alle Province, nella materia dell'istruzione professionale e artigiana, tutte le funzioni amministrative regionali, escluse le funzioni attinenti:

     a) ad attività a carattere non ricorrente, di cui alla legge n. 62 del 19 novembre 1977;

     b) a progetti di rilevante riconversione e riqualificazione aziendale;

     c) a progetti di tipo sperimentale;

     d) ad attività di ricerca.

     La delega comprende anche le funzioni amministrative relative ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ed ai cantieri-scuola, qualunque sia l'attività produttiva per la quale essi sono istituiti.

 

     Art. 16.

     Sono delegate ai Comuni ed alle Province le funzioni regionali relative ad interventi per i musei e le biblioteche degli Enti locali e ad interventi per la promozione di attività culturali, sulla base delle indicazioni contenute nel programma regionale, che definisce l'entità degli stanziamenti da attribuire ai Comuni ed alle Province della Regione.

     Sono in particolare delegate ai Comuni le funzioni amministrative relative agli interventi per l'educazione permanente e per i centri di lettura, sulla base delle indicazioni programmatiche stabilite dalla Regione.

 

 

TITOLO III

Sviluppo economico

 

     Art. 17.

     Sono delegate ai Comuni, nella materia fiere e mercati, le funzioni amministrative regionali concernenti autorizzazioni, certificazioni, concessioni, rilascio di nulla-osta.

 

     Art. 18.

     Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative regionali relative alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio.

     A tal fine la Giunta regionale ripartisce annualmente tra i Comuni i fondi necessari alla suddetta promozione, sulla base delle proposte fatte pervenire dai Comuni.

 

     Art. 19.

     Sono delegate ai Comuni, nella materia del Turismo e dell'Industria alberghiera, le seguenti funzioni:

     a) istruttoria delle domande relative alla classificazione degli alberghi, pensioni e locande, nonché i complessi ricettivi extra- alberghieri quali i campeggi ed i villaggi turistici;

     b) istruttoria delle domande relative alla vendita ed alla locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero;

     c) istruttoria delle domande relative all'apertura di complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale;

     d) istruttoria delle domande relative alla dichiarazione di pubblica utilità nell'espropriazione per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in Comuni classificati di particolare interesse turistico;

     e) promozione di attività sportive e ricreative e realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, d'intesa con gli organi scolastici per le attività e gli impianti che interessino gli studenti e con la consulenza tecnica del C.O.N.I.

     ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

     Sono sub-delegate ai Comuni le funzioni amministrative delegate alla Regione per l'utilizzazione turistica e ricreativa delle aree del litorale marittimo e delle aree del demanio marittimo immediatamente prospicienti il mare nel rispetto delle leggi regionali contenenti vincoli sul territorio.

     Sono delegate alle Province, nella materia di cui al presente articolo, le funzioni amministrative regionali concernenti gli Enti provinciali per il turismo.

 

     Art. 20.

     Sono delegate ai Comuni, nella materia delle cave e torbiere, le funzioni amministrative concernenti autorizzazioni alla ricerca per lo sfruttamento di giacimenti e l'istruttoria delle domande relative allo sfruttamento dei giacimenti.

 

     Art. 21.

     Sono delegate alle Province le funzioni amministrative, nella materia dell'artigianato, relative alle botteghe-scuola, di cui alla legge regionale n. 63 del 19 novembre 1977 [2].

     Sono delegate ai Comuni, nella stessa materia, le funzioni amministrative concernenti l'istruttoria delle domande tendenti alla concessione di contributi ad imprese artigiane.

 

     Art. 22. [3]

     Sono delegate alle Comunità Montane per l'intero territorio dei comuni componenti e, per i comuni non compresi in esse, alle province le funzioni amministrative, nelle materie agricoltura e foreste.

     Le funzioni amministrative di cui al comma precedente esercitate dalle Comunità Montane sono estese anche al territorio dei comuni interclusi.

     In particolare per quanto riguarda l'Agricoltura quelle relative:

     a) ai miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali, ivi comprese le attività connesse all'applicazione della direttiva CEE n. 72/159;

     b) allo sviluppo della meccanizzazione agricola;

     c) agli interventi conseguenti a calamità naturali, ad eccezione della delimitazione del territorio interessato, che rimane di competenza regionale;

     d) all'assistenza agli utenti di motori agricoli, ivi compresa la formazione e l'insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola.

     Sono delegate ai Comuni, nella materia agricoltura e foresta, le funzioni amministrative concernenti le attività di prelevamento ed uso di carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura.

     Per la delega delle funzioni amministrative nel settore foreste si rimanda a quanto disposto nella legge regionale n. 27 del 4 maggio 1979, avente per oggetto "Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo".

 

 

TITOLO IV

 

     Art. 23. [4]

     [Sono delegate alle Comunità e, per i Comuni non compresi in essi, alle Province, le funzioni amministrative nella materia urbanistica concernenti l'approvazione dei piani regolatori generali, dei programmi di fabbricazione e di tutti gli strumenti comunali e intercomunali la cui approvazione è di competenza regionale.

     Sono sub-delegate alle Comunità montane e, per i Comuni non compresi in esse, alle Province, le funzioni regionali relative ai beni ambientali di cui all'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

     Le Comunità Montane e le Province esercitano le funzioni ad esse delegate e sub-delegate sulla base e nel rispetto delle leggi regionali contenenti vincoli sul territorio e degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla Regione, anche con riferimento specifico a singole Province ed alla necessità dell'ordinata utilizzazione del territorio della Regione.]

 

     Art. 24.

     Sono sub-delegate alle Province le funzioni amministrative nella materia dei trasporti attinenti all'istruttoria delle domande per l'iscrizione all'Albo provinciale degli autotrasportatori di merci.

 

     Art. 25.

     Sono sub-delegate alle Province tutte le funzioni amministrative delegate alla Regione nella materia delle acque e degli acquedotti, ad eccezione di quelle che concernono:

     a) l'elaborazione, redazione e gestione dei piani regionali delle acque;

     b) il coordinamento delle attività di controllo degli scarichi delle acque;

     c) il coordinamento e la verifica dei programmi degli Enti locali in materia di scarichi e di insediamenti, ai fini della tutela delle acque;

     d) il coordinamento della rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici regionali;

     e) le attività di promozione concernenti l'utilizzo ed il riciclaggio delle acque reflue.

 

     Art. 26.

     Sono delegate alle Province le funzioni amministrative, nella materia edilizia residenziale pubblica, relative agli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

 

 

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 27.

     Restano ferme le disposizioni legislative regionali che abbiano disposto deleghe di funzioni amministrative agli Enti locali non espressamente contemplate dalla presente legge.

 

     Art. 28.

     La Regione adegua la sua legislazione ai principi di cui alla presente legge ed apporta, ove necessario, modifiche alle leggi regionali vigenti al fine di consentire la massima organicità di programmazione e gestione delle funzioni delegate e sub-delegate agli Enti locali.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina statale delle autonomie locali la Regione provvede a delegare agli Enti locali ulteriori funzioni regionali, in coerenza con i principi della legislazione statale relativa alle funzioni proprie degli Enti locali territoriali e delle Comunità Montane.

     La Giunta regionale provvede, sentita la Commissione consiliare competente per materia, a disciplinare il regime degli affari pendenti, al fine di evitare interruzione di attività amministrativa.

 

     Art. 29.

     Per la prima applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad organizzare corsi di informazione e di formazione del personale amministrativo regionale e degli Enti locali, stipulando, ove del caso, convenzioni con le Università della Regione, con Istituti di ricerca e con il FORMEZ.

     Lo stanziamento necessario a far fronte alle suddette attività è stabilito in L. 100 milioni. Alla conseguente copertura si provvederà con legge di variazione al bilancio 1980.

 

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 48 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16.

[2] Cfr. L.R. n. 35 del 2-8-1982.

[3] Il testo dei commi 1 e 2 è stato così definito dall'art. 5 della L.R. n. 65 del 1-9-1981.

[4] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16.