§ 4.5.2 - Legge Regionale 29 dicembre 1978, n. 62.
Incentivazione ai Comuni, ai loro Consorzi ed alle Comunità Montane, per la formazione degli strumenti urbanistici.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 urbanistica
Data:29/12/1978
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Strumenti urbanistici ammissibili a contributo.
Art. 2.  Piani Regolatori Generali: misura dei contributi.
Art. 3.  Piani urbanistici delle Comunità Montane: misura dei contributi.
Art. 4.  Piani di iniziative pubbliche in attuazione dei P.R.G. - Misura dei contributi.
Art. 5.  Adeguamento degli strumenti urbanistici.
Art. 6.  Procedure per le richieste di ammissione a contributo.
Art. 7.  Casi di inammissibilità ai contributi.
Art. 8.  Utilizzazione dei fondi disponibili.
Art. 9.  Revoca dei contributi.
Art. 10.  Erogazione dei contributi.
Art. 11.      La Legge regionale 9 novembre 1974, n. 57 è abrogata.
Art. 12.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1978, si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai Capitoli 153, 154 e 155 dello stato di previsione della Spesa per l'esercizio [...]


§ 4.5.2 - Legge Regionale 29 dicembre 1978, n. 62. [1]

Incentivazione ai Comuni, ai loro Consorzi ed alle Comunità Montane, per la formazione degli strumenti urbanistici.

 

Art. 1. Strumenti urbanistici ammissibili a contributo.

     La Regione concede, ai Comuni, ai loro Consorzi ed alle Comunità Montane, contributi sulle spese relative alla redazione di:

     - piani regolatori generali comunali, intercomunali formati da Consorzi tra Comuni, e loro adeguamenti a seguito di nuove norme legislative in materia;

     - piani urbanistici delle Comunità Montane;

     - piani di iniziativa pubblica, in attuazione dei P.R.G.

 

     Art. 2. Piani Regolatori Generali: misura dei contributi.

     I contributi sulle spese relative alla redazione dei piani regolatori generali comunali sono determinati nelle seguenti misure:

 

 

Comuni fino a

    5.000 abitanti                              L.  5.000.000

   25.000                                       L. 10.000.000

   50.000                                       L. 15.000.000

  200.000                                       L. 25.000.000

 

 

assumendo per il calcolo della popolazione i risultati dell'ultimo

censimento legale.

     I contributi sulle spese relative alla redazione dei piani regolatori intercomunali formati da Consorzi tra Comuni sono determinati in ragione della popolazione complessiva dei Comuni interessati, come rilevato dall'ultimo censimento legale, e sono maggiorati del venti per cento sulle misure di cui al 1° comma del presente articolo.

     Dai contributi per la formazione dei piani intercomunali consortili sono escluse le quote di competenza dei Comuni Capoluoghi di Provincia.

 

     Art. 3. Piani urbanistici delle Comunità Montane: misura dei contributi.

     I contributi sulle spese relative alla redazione dei piani urbanistici delle Comunità Montane previsti dall'art. 14 della Legge Regionale 14 gennaio 1974, n. 3 sono rapportati alla popolazione complessiva residente nei Comuni compresi nel territorio della Comunità, in base all'ultimo censimento legale, nelle seguenti misure:

 

 

  -  fino a 50.000 abitanti                          L. 15.000.000

  -  fino a 100.000                                  L. 20.000.000

  -  oltre 100.000                                   L. 25.000.000

 

 

     Art. 4. Piani di iniziative pubbliche in attuazione dei P.R.G. - Misura dei contributi.

     Sono concessi i contributi sulle spese relative alla redazione di:

     - piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;

     - piani particolareggiati in attuazione dei P.R.G.;

     - piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457.

     I contributi sono determinati in base alla superficie interessata dai piani, nella misura di Lire duecento al metro quadrato.

 

     Art. 5. Adeguamento degli strumenti urbanistici.

     Per l'adeguamento degli strumenti urbanistici previsti dalla presente legge a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme legislative, la Regione concede contributi nella misura del cinquanta per cento di quelli previsti dai precedenti articoli 2 e 4.

 

     Art. 6. Procedure per le richieste di ammissione a contributo. [2]

     Gli Enti interessati per l'ammissione al contributo di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono trasmettere alla Giunta Regionale - Settore Urbanistica, entro il 30 aprile di ogni anno, l'istanza per l'ammissione al contributo, unitamente agli atti consiliari afferenti il piano per cui si richiede il contributo.

 

     Art. 7. Casi di inammissibilità ai contributi.

     Non sono ammessi a fruire dei contributi stabiliti dalla presente Legge:

     - i Comuni capoluoghi di Provincia;

     - i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane i cui strumenti urbanistici sono a totale o parziale carico dello Stato o di altri Enti, per disposizioni di leggi speciali o di altri provvedimenti amministrativi;

     - i Comuni ed i loro Consorzi, per gli strumenti urbanistici di cui sono già dotati;

     - i Comuni ed i loro Consorzi che hanno già fruito di contributi regionali inerenti al medesimo strumento urbanistico.

 

     Art. 8. Utilizzazione dei fondi disponibili.

     L'utilizzazione dei fondi disponibili è disposta attraverso programmi pluriennali di intervento, con validità temporale coincidente con quella del Bilancio pluriennale della Regione, predisposti dalla Giunta ed approvati dal Consiglio regionale, contestualmente al Bilancio pluriennale ed alle sue variazioni.

     Il programma pluriennale si ispira agli indirizzi di programmazione territoriale degli interventi e fissa l'ammontare della relativa previsione di spesa, per categoria e per area territoriale.

     Il programma pluriennale è attuato attraverso i piani annuali esecutivi, approvati dal Consiglio regionale, contestualmente al Bilancio annuale di previsione o alle sue variazioni.

     Il piano annuale determina anche l'ammontare dei contributi assegnati a ciascun Ente e fissa i termini entro i quali lo stesso è tenuto ad adottare e trasmettere alla Regione, per la loro approvazione, gli strumenti urbanistici oggetto del contributo.

     In attesa della predisposizione ed approvazione del primo Bilancio pluriennale, il primo piano annuale è approvato contestualmente al Bilancio di previsione o alle sue variazioni.

 

     Art. 9. Revoca dei contributi.

     In caso di inadempienza del rispetto dei termini di cui al IV comma dell'art. 8, la Giunta regionale revoca la concessione del contributo all'Ente inadempiente e destina l'importo relativo ad un nuovo programma suppletivo.

     Eventuali proroghe dei termini, per un periodo massimo di 90 giorni, possono essere concesse, su motivata richiesta dell'Ente concessionario, dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 10. Erogazione dei contributi.

     L'erogazione dei contributi avviene nella misura del trenta per cento all'atto della trasmissione alla Regione dello strumento urbanistico adottato e del residuo settanta per cento contestualmente al decreto di approvazione dello stesso.

 

     Art. 11.

     La Legge regionale 9 novembre 1974, n. 57 è abrogata.

 

     Art. 12.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1978, si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai Capitoli 153, 154 e 155 dello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1978.

     All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, i cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 49 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10.