§ 3.2.18 - Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 16.
Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 artigianato, industria e consorzi industriali
Data:13/08/1998
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Disposizioni Generali. Finalità.
Art. 2.  Natura giuridica e funzioni dei Consorzi.
Art. 3.  Organi Amministrativi.
Art. 4.  Funzione dei Consorzi.
Art. 5.  Contributo regionale per l'espropriazione dei suoli.
Art. 6.  Gestione economica. Piani economici e finanziari.
Art. 7.  Beni Patrimoniali.
Art. 8.  Competenze della Regione. Indirizzo di politica. Controllo e Vigilanza. Consulta regionale.
Art. 9.  Competenze del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 10.  Piani regolatori delle aree e dei nuclei industriali.
Art. 10 bis.  (Riacquisizione)
Art. 11.  Adeguamento degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle Province alle previsioni del piano Consortile.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Norme transitorie e finali.
Art. 14.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.2.18 - Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 16. [1]

Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale.

(B.U. n. 49 del 25 agosto 1998).

 

Art. 1. Disposizioni Generali. Finalità.

     1. La Regione, in attuazione dell'art. 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 36 della Legge del 5 ottobre 1991, n. 317 e dell'art. 2 della Legge 19 luglio 1993, n. 237, disciplina l'assetto, le funzioni, la gestione dei Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale della Regione Campania, in seguito denominati AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE della Regione Campania, in seguito denominati AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE (A.S.I.).

     2. Alla Regione, agli Enti economici pubblici e privati, agli Enti Pubblici Territoriali interessati, alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, alle Associazioni locali degli imprenditori, ai Consorzi di operatori e alle Società consortili operanti in ambito locale è riconosciuta la facoltà di promuovere la costituzione di consorzi per la creazione e lo sviluppo, nell'ambito di agglomerati industriali attrezzati, di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi, nonché di partecipare ad essi, anche mediante società finanziarie ai sensi dell'art. 27 della citata legge 5 ottobre 1991, n. 317.

     3. Possono partecipare ai Consorzi A.S.I. anche le Associazioni di imprenditori interessate alle problematiche dello sviluppo e dei servizi nonché Istituti bancari e finanziari operanti sul territorio [2].

 

     Art. 2. Natura giuridica e funzioni dei Consorzi.

     1. I Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale, Associazioni tra Enti locali ed Enti pubblici, sono Enti pubblici economici.

     2. La struttura e l'attività dei Consorzi sono disciplinate dagli statuti consortili, nei quali sono in particolare determinate:

     a) le modalità di rappresentanza nel Consiglio Generale degli enti Consorziati in rapporto proporzionale alle quote sottoscritte ed i requisiti e le modalità di ammissione di eventuali nuovi enti;

     b) le modalità di rinnovo degli organi dell'Ente;

     c) le funzioni obbligatorie di competenza degli organi del Consorzio, tra cui:

     1) le forme di confronto con le Associazioni imprenditoriali interessate;

     2) l'attività gestionale in materia di infrastrutture di aree attrezzate, attraverso la costituzione di società miste con la partecipazione degli utenti delle aree attrezzate con quote maggioritarie;

     3) le attività di servizio a sostegno delle iniziative industriali, relative allo sviluppo produttivo mediante la costituzione di società miste pubblico-private, nelle quali sia assicurata la partecipazione, ove possibile, con quote maggioritarie dei partners privati.

     3. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Generale che è competente per eventuali modificazioni.

     4. Lo Statuto, come le eventuali successive modifiche, sono approvate dal Consiglio Regionale, previa verifica, da parte della Giunta Regionale, della conformità alla presente legge ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

     Art. 3. Organi Amministrativi.

     1. Gli organi del Consorzio A.S.I. sono:

     a) il Consiglio Generale;

     b) il Presidente;

     c) il Comitato Direttivo;

     d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

     2. Gli organi dei Consorzi A.S.I., la composizione e le competenze degli stessi sono fissati nei rispettivi statuti osservando, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:

     a) Il Consiglio Generale è composto da un numero di membri definito dallo Statuto [3];

     b) il Presidente è nominato dal Consiglio Generale anche al di fuori dei componenti dello stesso, tra persone con comprovate capacità manageriali;

     c) il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consiglio Generale, è composto da cinque a sette membri di cui un componente nominato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta della Giunta stessa, i restanti eletti nel proprio seno dal Consiglio Generale;

     d) il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, nominato dal Consiglio Regionale, e da due membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dal Consiglio del Consorzio, scegliendo fra gli iscritti nel suddetto ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o agli Albi dei Dottori Commercialisti;

     e) al Presidente, ai componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un'indennità di carica decisa dal Consiglio Generale con riferimento analogico all'indennità stabilita da Enti pubblici similari; ai componenti del Consiglio Generale spetta un'indennità di presenza determinata dallo stesso Consiglio.

     3. La durata in carica degli organi suindicati è fissata in anni cinque e i componenti degli organi di cui al presente articolo possono essere riconfermati solo per un ulteriore quinquennio.

 

     Art. 4. Funzione dei Consorzi.

     1. Nel quadro delle previsioni di programmazione socio-economica della Regione, i Consorzi A.S.I. promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali, delle aree, delle zone e dei nuclei di sviluppo industriale attrezzati da loro stessi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi alle imprese anche mediante la costituzione di società per la gestione dei servizi consortili, salvo le funzioni amministrative relative all'adozione di piani e di attrezzatura ambientale delle aree in essi comprese, le espropriazioni dei suoli ed eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese, e gli atti di assegnazione degli impianti e di servizi consortili. I consorzi A.S.I. attivano, altresì, consulenze e servizi reali alle imprese.

     2. A tale scopo i consorzi adottano i propri piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali, nei quali devono essere indicati anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente con le procedure di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

     3. In particolare i consorzi A.S.I.:

     a) progettano e realizzano le opere di urbanizzazione ed i servizi nonché attrezzano gli spazi pubblici o destinati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi;

     b) progettano e realizzano rustici industriali, centri commerciali e di servizi;

     c) progettano e realizzano impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti industriali;

     d) gestiscono le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascuno agglomerato industriale fino alla assegnazione del 70% dei suoli dell'agglomerato medesimo.

     Raggiunto tale limite di saturazione, la gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascun agglomerato può essere affidata in concessione dal Consorzio A.S.I. ad un Consorzio o Società consortile costituito dalle imprese insediate, cui può partecipare lo stesso Consorzio A.S.I., con quote di minoranza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317. I Consorzi A.S.I. non possono stipulare il contratto di trasferimento del suolo se l'acquirente non si impegna contestualmente ad aderire al Consorzio di gestione costituito o che sarà costituito;

     e) effettuano qualunque tipo di studio, ricerca e indagine e curano la realizzazione di progetti in favore delle imprese industriali nel settore della qualità, della precertificazione e certificazione per il sistema di "qualità totale";

     f) curano la realizzazione di progetti e programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente.

 

     Art. 5. Contributo regionale per l'espropriazione dei suoli.

     1. Per l'esproprio dei suoli, di cui al comma 1 dell'articolo 4, è riconosciuto ai Consorzi di Sviluppo Industriale un contributo regionale, sulla base delle disponibilità del bilancio regionale.

     2. La domanda di ammissione al contributo, di cui al comma 1, deve essere presentata dal Consorzio A.S.I. alla Giunta Regionale Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche, corredata dalla delibera di assegnazione del suolo e da una relazione sul programma di investimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in fase di prima attuazione della presente legge entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

     3. Il contributo è concesso con deliberazione di Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Industria entro i 120 giorni successivi al termine di cui al comma precedente.

 

     Art. 6. Gestione economica. Piani economici e finanziari.

     1. I mezzi finanziari dei consorzi A.S.I. sono formati:

     a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della loro costituzione ed annualmente;

     b) dagli interessi sugli investimenti finanziari;

     c) dai corrispettivi conseguiti in relazione alle attività indicate nell'articolo 4 svolte dai Consorzi;

     d) dai contributi per spese correnti concessi dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea e da qualsiasi altro Ente;

     e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;

     f) dai fondi straordinari statali, degli Enti Locali, della CEE e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali;

     g) da donazioni e lasciti di qualsiasi genere.

     2. Il Bilancio dei Consorzi A.S.I., deve essere conforme alle norme stabilite dallo Statuto, in modo da consentirne anche la lettura per programmi ed interventi; esso è controllato e controfirmato dal Collegio dei Revisori dei Conti, ed è approvato dal Consiglio Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed è inviato, in visione, alla Giunta Regionale ed al Consiglio regionale [4].

     3. Il Consorzio A.S.I., è obbligato al pareggio del bilancio.

     4. I Consorzi A.S.I. devono predisporre ed adottare entro il 30 settembre di ciascun esercizio il piano economico e finanziario contenente i programmi d'investimento e di attività, relativi all'esercizio successivo, e farlo pervenire, entro trenta giorni dalla sua approvazione, alla Giunta Regionale per il controllo. Il Piano si intende approvato decorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della Giunta Regionale, qualora la Giunta stessa non ne pronunci l'annullamento o ne sospenda l'esecutività con la richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. In tale ultimo caso, decorrono ulteriori venti giorni per l'esame dei chiarimenti e degli elementi integrativi.

 

     Art. 7. Beni Patrimoniali.

     1. I beni patrimoniali, le infrastrutture e tutte le opere realizzate dai Consorzi A.S.I. con i fondi di cui alla Legge 1 marzo 1986, n. 64 sono trasferiti ai Consorzi medesimi competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 139 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, e della Legge regionale 12 agosto 1988, n. 16, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     2. Sono trasferiti ai Consorzi ASI gli impianti, le opere infrastrutturali, i lotti e gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997 n. 266.

 

     Art. 8. Competenze della Regione. Indirizzo di politica. Controllo e Vigilanza. Consulta regionale.

     1. Il Consiglio Regionale approva gli indirizzi triennali di politica settoriale e produttiva per i Consorzi A.S.I., predisposti dalla Giunta Regionale, su parere della Consulta regionale A.S.I., di cui al successivo comma 2 del presente articolo.

     2. La Giunta Regionale coordina l'attività dei Consorzi A.S.I. ed attua attraverso gli stessi gli indirizzi di promozione delle attività produttive, economiche e territoriali, di cui al comma 1 del presente articolo, avvalendosi del parere della "Consulta regionale A.S.I.", con sede presso il Settore sviluppo e promozione delle attività industriali - fonti energetiche, così composta:

     a) dirigente responsabile del Settore sviluppo e promozione delle attività industriali - fonti energetiche o suo delegato;

     b) presidenti dei Consorzi A.S.I. della Regione nella qualità di presidenti del comitato direttivo e loro delegati;

     c) tre esperti designati dal Presidente della Giunta Regionale;

     d) tre rappresentanti designati dalle Associazioni regionali degli imprenditori.

     La Consulta è presieduta dall'Assessore competente al ramo o suo delegato.

     Il compito di Segretario è svolto da un funzionario dell'Area generale di coordinamento sviluppo attività settore secondario, designato dall'Assessore competente. La Consulta esprime pareri su ogni altra materia, relativa all'attività industriale e produttiva, ad essa sottoposta dall'Assessore all'Industria e Artigianato.

     3. Il controllo interno sull'attività dei Consorzi di Sviluppo Industriale spetta al Collegio dei Revisori dei Conti.

     4. La vigilanza sui Consorzi di Sviluppo Industriale è esercitata dalla Giunta Regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei Conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, e della pianificazione territoriale.

 

     Art. 9. Competenze del Presidente della Giunta Regionale.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, nomina, con proprio decreto, il commissario "ad acta" su richiesta motivata dal Presidente del Consorzio A.S.I. per provvedere ad incombenze specifiche e di breve durata. L'incarico commissariale dura fino alla soluzione dei compiti.

 

     Art. 10. Piani regolatori delle aree e dei nuclei industriali.

     1. Lo schema di piano è adottato in via preliminare dal Consiglio generale del Consorzio A.S.I., ed è depositato, ai fini della pubblicazione nell'albo del Consorzio e dei Comuni, presso il Consorzio e presso le sedi dei Comuni interessati. Gli Enti e i privati possono presentare osservazioni ed opposizioni entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo.

     2. L'adozione definitiva è preceduta dalla convocazione di conferenze dei servizi da parte della Provincia territorialmente competente, cui sono invitati a partecipare gli Enti locali e gli altri organi o soggetti istituzionalmente competenti.

     3. Le conferenze sono presiedute da un rappresentante della Provincia.

     4. L'accordo unanime, raggiunto in sede di conferenza, contiene la decisione sulle osservazioni, sostituisce l'adozione definitiva e l'approvazione da parte della Provincia e comporta, ove necessario, l'automatica variazione dei piani territoriali ed urbanistici dei Comuni interessati.

     5. Nel caso in cui, in sede di conferenza, non si raggiunga l'unanimità dei consensi, il piano viene adottato nella forma definitiva dal Consiglio Generale del Consorzio ed è approvato dalla Provincia territorialmente competente, secondo le procedure previste dalla vigente normativa urbanistica.

     6. Il piano del Consorzio A.S.I. è trasmesso alla Giunta Regionale, che si esprime entro 120 giorni dalla ricezione, per il parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

     7. Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

     8. I Comuni interessati adeguano entro sei mesi i propri piani urbanistici alle previsioni del piano consortile.

     9. I piani dei Consorzi hanno efficacia decennale. La validità dei piani esistenti è prorogata per tre anni dalla entrata in vigore della presente legge [5].

     10. Gli impianti e gli interventi previsti nei piani in funzione della localizzazione di iniziative produttive e dell'attrezzatura del territorio consortile sono indifferibili ed urgenti.

     11. Le espropriazioni di aree od immobili necessarie a realizzarle sono effettuate dai Consorzi A.S.I.

     12. I Consorzi A.S.I. rientrano in possesso delle aree senza maggiorazione di prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, qualora, trascorsi due anni dalla presa di possesso, questi non abbiano avviato i lavori di costruzione degli impianti previsti ovvero, trascorsi ulteriori quattro anni, essi non siano entrati in funzione, salvo proroga motivata da parte del Consorzio A.S.I. di un anno, sia per l'inizio dei lavori, che per l'entrata in funzione degli impianti.

     13. I piani regolatori delle aree dei nuclei industriali sono subordinati ai piani di bacino, ai piani dei parchi, nonché ai piani di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge l'8 agosto 1985, n. 431.

     14. Per gli agglomerati esistenti, i consorzi ASI possono procedere all’adozione di piani anche in riferimento a singoli agglomerati [6].

 

          Art. 10 bis. (Riacquisizione) [7]

     1. In caso di cessazione dell'attività produttiva, alle aziende che hanno beneficiato per un insediamento industriale della concessione da parte dell'ASI di suoli acquisiti attraverso procedure espropriative è consentita la cessione ad un soggetto terzo dell'immobile e delle sue pertinenze previo parere positivo espresso dall'ASI competente su un piano industriale di insediamento di attività sostitutiva.

     2. La cessione resta vincolata alla realizzazione dell'iniziativa sostitutiva nei tempi previsti dal piano industriale validato dall'ASI.

     3. Decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dell'attività produttiva senza che la medesima sia stata ripresa, ovvero senza che sia in atto un progetto di ristrutturazione o riconversione documentato, ovvero che si sia attivata una diversa iniziativa da parte dello stesso soggetto imprenditoriale comunque soggetta al parere positivo espresso dall’ASI competente sulla base del Piano Industriale, ovvero non sia intervenuta alcuna richiesta di autorizzazione di cessione per altra iniziativa produttiva, le ASI competenti per territorio hanno la facoltà di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati attraverso procedura espropriativa.

     4. Le riacquisizioni, in aderenza alle originarie previsioni del Piano Regolatore Generale ASI che hanno consentito la originaria assegnazione, sono dichiarate opera di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, a richiesta dell'ASI competente.

     5. I regolamenti consortili relativi all'assegnazione di suoli industriali prevedono, sotto pena di nullità degli atti di cessione, che i suoli ceduti per iniziative industriali, dopo ventiquattro mesi di inattività dell'azienda su di essa insediata, rientrano nella piena disponibilità della stessa ASI per la loro assegnazione per nuovi programmi produttivi ad altre aziende richiedenti, previo ristoro all'originario assegnatario o chi a questo sia subentrato nel titolo di proprietà soltanto delle somme a suo tempo corrisposte per la cessione dei suoli, senza alcuna maggiorazione.

     6. Se i suoli sono stati edificati, l’indennità da corrispondere è determinata con i criteri e le modalità previsti dal comma 3 dell’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

     7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai suoli destinati ad attività industriale originariamente acquisiti da soggetto pubblico diverso dalle ASI in aree industriali che, allo stato attuale, afferiscono alla competenza gestionale delle ASI. Si applicano, inoltre, nei casi in cui la cessazione della produzione industriale riguardi aziende per le quali sia intervenuta la dichiarazione di stato fallimentare e, per quanto compatibili, ai suoli ceduti e da cedere per attività manifatturiere in aree PIP da parte dei Comuni che si sono avvalsi, per l'acquisizione degli stessi, delle procedure espropriative.

     8. I beni immobili inutilizzati o dismessi che la Regione possiede, in proprietà od a qualunque titolo e che insistono su aree ASI, sono trasferiti ai Consorzi ASI competenti per territorio per il riutilizzo nel rispetto dei compiti istituzionali. I Consorzi ASI devono relazionare alla Regione in ordine all’utilizzo dei detti beni entro dodici mesi dal trasferimento.

     9. I Consorzi ASI che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nel possesso di impianti, di cui al piano triennale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 1984 ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 aprile 1984 n. 80 (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni) hanno diritto di acquisire a titolo gratuito la proprietà dei predetti impianti. La Regione provvede al trasferimento entro novanta giorni dalla richiesta formale presentata dagli stessi Consorzi.

 

     Art. 11. Adeguamento degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle Province alle previsioni del piano Consortile.

     1. I Consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni dei piani A.S.I.

     2. I piani regolatori delle aree e dei nuclei industriali sono immediatamente operanti anche nei confronti dei proprietari delle aree interessate, a seguito dell'adeguamento dei piani urbanistici dei Comuni e delle Province alle previsioni del piano consortile, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della presente legge.

     3. L'indennità di espropriazione viene determinata in base ai criteri della legislazione statale vigente per le espropriazioni per opere di pubblica utilità.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. All'onere previsto in lire tre miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento di un apposito capitolo di bilancio, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa con denominazione: "Contributo regionale ai Consorzi ASI per la gestione e le attività espropriative", mediante prelievo dell'occorrente somma, dal capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1998 che si riduce di pari importo.

     2. Per i successivi esercizi finanziari, si fa fronte con lo stanziamento del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 13. Norme transitorie e finali.

     1. I Consorzi, già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, entro due mesi da detta data, al loro adeguamento alle norme della legge stessa e alla conseguente modifica dei rispettivi Statuti. Fino all'approvazione dei nuovi Statuti restano in carica, secondo le norme degli Statuti attualmente vigenti, gli organi consortili già in attività [8].

     2. Decorso inutilmente i termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della medesima, nomina un Commissario per la redazione, entro 30 giorni, del nuovo Statuto.

     3. Gli eventuali disavanzi, accertati dal Collegio dei Revisori dei Conti alla data della chiusura dell'esercizio finanziario riferito all'anno di entrata in vigore della presente legge, non sanabili con le entrate ordinarie del Consorzio, sono coperti con risorse delle successive leggi di bilancio regionale, sulla base di un piano di consolidamento del debito e della sua rateazione, approvato con delibera della Giunta Regionale, su proposta congiunta dell'Assessore al Bilancio e dell'Assessore all'Industria della Giunta Regionale.

     4. E' abrogata la legge regionale 23 dicembre 1986, n. 45.

 

     Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 6 dicembre 2013, n. 19.

[2] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 6 dicembre 2000, n. 18.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 37 della L.R. 6 dicembre 2000, n. 18.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 2.

[5] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 77 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10. La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2007, n. 314, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto del presente comma e dell’art. 77, comma 2, della L.R. 11 agosto 2001, n. 10, nella parte in cui proroga per un triennio i piani regolatori dei nuclei e delle aree industriali già scaduti.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[7] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 6 luglio 2012, n. 17.

[8] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 21 agosto 2007, n. 10.