§ 1.1.55 – L.R. 30 aprile 2002, n. 7.
Ordinamento contabile della Regione Campania. Articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:30/04/2002
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Programmazione regionale.
Art. 3.  Principi generali.
Art. 4.  Autonomia contabile del Consiglio regionale.
Art. 5.  Bilanci degli enti ed organismi dipendenti.
Art. 6.  Bilanci degli enti locali.
Art. 7.  Destinazione delle entrate regionali.
Art. 8.  Finanziamenti con vincolo di destinazione.
Art. 9.  Ricorso al mercato finanziario.
Art. 10.  Anticipazioni di cassa.
Art. 11.  Strumenti della programmazione finanziaria.
Art. 12.  Legislazione ordinaria di spesa.
Art. 13.  La legge di bilancio.
Art. 14.  Legge finanziaria.
Art. 15.  Bilancio pluriennale programmatico e a legislazione vigente.
Art. 16.  Classificazione delle entrate.
Art. 17.  Classificazione delle spese.
Art. 18.  Bilancio annuale.
Art. 19.  Piani attuativi della programmazione regionale.
Art. 20.  Procedimento di adozione della legge di bilancio.
Art. 21.  Bilancio gestionale.
Art. 22.  Budget dei centri di responsabilità amministrativa.
Art. 23.  Contabilità e analisi dei costi.
Art. 24.  Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.
Art. 25.  Relazioni tecniche sulle quantificazioni.
Art. 26.  Copertura finanziaria delle leggi regionali.
Art. 27.  Fondi speciali.
Art. 28.  Fondi di riserva.
Art. 29.  Assestamento e variazioni ai bilanci.
Art. 30.  Procedimento di acquisizione delle entrate.
Art. 31.  Procedimento di realizzazione delle spese.
Art. 32.  Impegni di spesa.
Art. 33.  Impegni di spesa sugli esercizi successivi.
Art. 34.  Liquidazione delle spese.
Art. 35.  Ordinazione delle spese.
Art. 36.  Pagamento delle spese.
Art. 37.  Aperture di credito.
Art. 38.  Fondi economali.
Art. 39.  Servizio di tesoreria della Regione.
Art. 40.  Minori entrate e residui attivi.
Art. 41.  Economie di spesa.
Art. 42.  Residui passivi.
Art. 43.  Revisione dei residui.
Art. 44.  Risultati dell’esercizio finanziario.
Art. 45.  Scritture contabili.
Art. 46.  Rendiconto generale.
Art. 47.  Conto del bilancio.
Art. 48.  Conto generale del patrimonio.
Art. 49.  Dirigenti competenti.
Art. 50.  Regolamento di contabilità.
Art. 51.  Responsabilità verso l’ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei Conti e obbligo di denunzia.
Art. 52.  Norme di rinvio.
Art. 53.  Norme abrogate.
Art. 54.  Adeguamento.
Art. 55.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 1.1.55 – L.R. 30 aprile 2002, n. 7. [1]

Ordinamento contabile della Regione Campania. Articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

(B.U. 6 maggio 2002, n. 23).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge disciplina l’ordinamento contabile della Regione Campania in attuazione dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 che, agli effetti della presente legge, è denominato “legge statale”.

     2. I contenuti della presente legge, nonché quelli che saranno stabiliti nelle norme indicate negli articoli 2 e 5, si applicano a tutte le spese, le entrate e le attività della Regione ed a quelle di cui la Regione medesima reca responsabilità finanziarie ed operative, comprese le attività cui è fatto riferimento nell’articolo 5, salvo che leggi regionali non dispongano deroghe specifiche e circoscritte e non indichino, comunque, procedure idonee ad assicurare il controllo finanziario e tecnico delle attività di cui si tratta.

     3. Vale in ogni caso il divieto di disavanzo, nel senso del disposto di cui al comma 9 dell’articolo 3, nonché al comma 9 dell’articolo 5.

 

     Art. 2. Programmazione regionale.

     1. Il bilancio della Regione e quello degli enti ed organismi dalla stessa dipendenti e le relative gestioni si conformano agli indirizzi della programmazione regionale ed assicurano la realizzazione dei relativi obiettivi.

     2. A tal fine, la Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per disciplinare gli atti e le procedure della programmazione regionale ed, in particolare, dei settori della salute e del trasporto, in modo da garantire il coordinamento con gli strumenti di programmazione finanziaria previsti dalla presente legge.

     3. In ogni caso sono assicurati al Consiglio per ciascuna unità previsionale di base da esso approvate:

     a) la conoscenza dei mezzi finanziari, di personale e strumentali che sono posti a disposizione di ogni struttura amministrativa per la realizzazione delle finalità perseguite, nonché l’informazione concernente i parametri di commisurazione sulla base dei quali viene stabilito il grado di realizzazione delle finalità anzidette; questi elementi sono comunicati al Consiglio con la scheda di programma di cui all’art. 17, comma 1, e poi, in sede di verifica del grado di realizzazione delle finalità, al 30 settembre di ogni anno, e, in sede di consuntivo, con la relazione di cui all’articolo 46, comma 4;

     b) la conoscenza di ogni riserva formulata dai responsabili delle strutture, riferita alla realizzabilità delle finalità ed alla adeguatezza dei mezzi disponibili.

 

     Art. 3. Principi generali.

     1. La Regione concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di stabilità e di sviluppo che discendono dalla appartenenza dell’Italia alla Unione Europea ed opera in coerenza con i vincoli e le opportunità che ne derivano in ambito nazionale.

     2. La Regione, a richiesta ed a condizioni di reciprocità, fornisce allo Stato ed alle altre Regioni ogni notizia utile allo svolgimento delle funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge e concorda con tali enti le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

     3. Il periodo temporale, a cui riferire gli atti previsionali ed a cui imputare i fatti gestionali, è costituito dall’anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

     4. Il bilancio regionale è deliberato in equilibrio finanziario assicurando che le spese correnti siano coperte da entrate correnti. Qualora il totale delle spese iscritte in bilancio risultasse superiore alle previsioni di entrata, la differenza può essere coperta mediante ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell’articolo 9. In ogni caso, il ricorso all’indebitamento è vietato per il finanziamento di spese diverse da quelle iscritte in bilancio per investimenti e per partecipazioni in società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, aumentato dell’eccedenza degli impegni assunti nel precedente esercizio per tali spese rispetto alle operazioni di indebitamento contratte nel medesimo esercizio. Per gli enti e gli organismi dipendenti dalla Regione è d’obbligo l’equilibrio economico e/o quello finanziario del bilancio, in relazione ai rispettivi sistemi contabili in essere secondo regole specificate in applicazione dell’articolo 5.

     5. Una specifica scheda di programma dà conto della situazione complessiva del patrimonio della Regione e della congruità dello stanziamento riferito a manutenzioni ordinarie dei beni della Regione. Gli stanziamenti destinati a questo fine in bilancio non possono essere oggetto di variazioni nel corso dell’esercizio.

     6. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti ed organismi regionali.

     7. Nei bilanci regionali tutte le entrate sono iscritte al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte nei bilanci integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlate.

     8. La realizzazione delle spese finanziate dalle entrate generali di bilancio avviene nei limiti dei relativi stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa. Nel caso di spese correlate ad entrate vincolate è possibile procedere all’assunzione di impegni solo dopo l’accertamento della relativa entrata quando la riscossione è prevista a seguito di rendicontazione della spesa e solo dopo l’avvenuta riscossione negli altri casi [2].

     8-bis. I dirigenti competenti per materia, nei decreti di impegno delle spese soggette a rendicontazione, verificano e danno atto dei tempi prevedibili della liquidazione delle spese impegnate e della loro effettiva riscossione sulla base delle risultanze documentali [3].

     9. Il totale delle erogazioni previste in bilancio non può essere superiore, per ciascun esercizio, al totale degli incassi previsti, aumentato del fondo di cassa all’inizio dell’esercizio.

 

     Art. 4. Autonomia contabile del Consiglio regionale.

     1. Il Consiglio regionale, per le esigenze del proprio funzionamento interno, dispone di un bilancio autonomo gestito secondo i principi stabiliti dallo Statuto regionale. A detto bilancio è allegato un preventivo triennale.

     2. Previa delibera di approvazione del Consiglio Regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Presidente del Consiglio regionale comunica alla Giunta regionale l’ammontare del fabbisogno del Consiglio regionale per l’esercizio successivo.

     3. Nel bilancio della Regione sono iscritte, in una unica unità previsionale di base, le risorse da destinare al Consiglio regionale. L’eventuale maggiore fabbisogno che si rendesse necessario nel corso della gestione è deliberato dal Consiglio, su proposta dell’ufficio di presidenza, e comunicato a cura del Presidente del Consiglio alla Giunta per i successivi adempimenti.

     4. Il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale del Consiglio regionale, le norme per l’amministrazione e la contabilità, la specificazione delle spese e delle entrate sono disciplinate con regolamento dal Consiglio regionale medesimo.

     5. Semestralmente l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale trasmette una relazione particolareggiata, relativa all’andamento della gestione, alla commissione bilancio [4].

 

     Art. 5. Bilanci degli enti ed organismi dipendenti.

     1. Sono considerati dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, gli enti e gli organismi a carico, in via ordinaria, totalmente o principalmente del bilancio regionale. Questi soggetti sono identificati annualmente in elenco approvato con decreto del Presidente della Giunta e sottoposto alla deliberazione del Consiglio unitamente al bilancio annuale di previsione della Regione. Nello stesso elenco sono, altresì, ricompresi tutti quei soggetti pubblici per i quali le leggi regionali prevedono la trasmissione dei bilanci della Regione.

     2. Gli enti e gli organismi anzidetti propongono entro il 15 settembre di ogni anno un programma di attività, il cui contenuto è disciplinato nel provvedimento di cui al comma 8. Il programma è approvato dalla Giunta e concorre a produrre gli elementi di informazione di cui all’articolo 2, comma 3.

     3. Al 30 maggio gli enti e gli organismi di cui al presente articolo trasmettono relazioni riferite all’andamento della spesa per competenza e cassa all’Assessorato al Bilancio che annualmente, a sua volta, relaziona al Consiglio per i necessari provvedimenti.

     4. I bilanci dei soggetti identificati al comma 1 sono approvati dagli organi di governo degli stessi soggetti annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto della regione, dalle leggi regionali istitutive e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, comunque non oltre il 15 ottobre di ogni anno per consentire alla Giunta di iscrivere nel proprio bilancio di previsione lo stanziamento relativo. I suddetti bilanci sono predisposti in conformità alle norme dettate dalla presente legge per la predisposizione del bilancio annuale di previsione e sono informati ai criteri della annualità, universalità, integrità ed equilibrio finanziario o economico.

     5. Nel caso di partecipazione a quote di capitale, o fondo, in società di capitali, anche consortili, associazioni, fondazioni, la Regione esercita i propri diritti di socio, associato, partecipante, nelle modalità e nei termini previsti dalla legislazione vigente in materia, dallo Statuto della Regione, dagli statuti dei soggetti partecipati e dalle leggi regionali in materia. In allegato al rendiconto generale cui all’articolo 46 sono elencate le partecipazioni cui al presente comma con annessa relazione illustrativa.

     6. Il rendiconto degli enti e degli organismi identificati al comma 1, è formato secondo le regole stabilite per il conto consuntivo nella presente legge, ovvero sulla base delle regole pertinenti secondo la natura dell’ente o dell’organismo. Il rendiconto è deliberato dai rispettivi organi di governo entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce, ovvero nei maggiori termini previsti dagli statuti, dalla legge regionale o nazionale ed è trasmesso alla Giunta entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione. Accompagna i rendiconti, formando oggetto della stessa approvazione, una relazione sulla gestione che evidenzi le risorse delle quali si è disposto nell’anno, cui lo stesso rendiconto si riferisce, ed i costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi e gli impegni a finire.

     7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli enti che, in base a leggi statali o regionali, adottano esclusivamente una contabilità economica-patrimoniale di tipo particolare sulla base di regole di adeguamento specificamente stabilite con il provvedimento di cui al comma 8 del presente articolo. Nella materia della Sanità questo provvedimento è informato alla disciplina prevista all’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

     8. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si provvede a revisionare i sistemi contabili degli enti ed organismi dipendenti dalla Regione, al fine di armonizzarli, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 della “legge statale”, alle disposizioni della presente legge oppure per trasformarli secondo modelli privatistici, ai sensi del precedente comma.

     9. La normativa di cui al comma 8, in particolare, deve specificare le circostanze che incidono sull’equilibrio della gestione o che comportano, nel corso di essa, maggiori spese e/o i maggiori costi, così come minori entrate e minori proventi o ricavi. Queste circostanze devono essere preventivamente segnalate alla Giunta e da questa assentite con apposito provvedimento, nella stessa normativa sono definite le responsabilità che al riguardo gravano sugli Organi degli enti e degli organismi.

     10. Gli enti e gli organismi sono tenuti ad adeguare alla disciplina di cui al comma 8 il loro sistema di contabilità inderogabilmente entro i successivi 30 giorni, scaduti i quali la Giunta porrà in atto poteri surrogatori.

     11. Gli enti e gli organismi di cui al comma 1, se non provvedono agli adempimenti di cui al comma 4, e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Campania del conto consuntivo sono, nelle persone dei direttori generali, ovvero dei legali rappresentanti di tali enti o organismi, sottoposti a sanzioni pecuniarie nella misura di euro 50.000,00. [5]

 

     Art. 6. Bilanci degli enti locali.

     1. Nei bilanci degli enti locali le entrate e le spese relative a finanziamenti regionali sono classificate secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, idonei a consentire il controllo sulla destinazione di tali risorse ed il consolidamento con la spesa regionale.

     2. La Giunta regionale attiva, d’intesa con gli enti locali e con gli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale, flussi informativi finalizzati alla conoscenza dell’incidenza dei tributi sul territorio regionale, alla verifica della quantità di risorse impiegate nelle varie funzioni ed alla valutazione dell’efficienza ed efficacia degli interventi programmati e attuati ai vari livelli territoriali.

 

TITOLO II

RISORSE REGIONALI

 

     Art. 7. Destinazione delle entrate regionali.

     1. Tutte le entrate confluiscono nei bilanci regionali senza vincolo di destinazione, salvo quanto sia diversamente stabilito da disposizioni di leggi statali o regionali oppure dai rapporti intercorrenti con il soggetto finanziatore.

     2. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali sono destinate al finanziamento delle politiche pubbliche di spesa e di investimento legate al documento di programmazione regionale.

 

     Art. 8. Finanziamenti con vincolo di destinazione.

     1. Nei casi di finanziamenti con vincolo di destinazione, la Regione può stanziare ed erogare somme eccedenti quelle assegnate, ferme restando, per le spese relative a funzioni delegate, le disposizioni statali che disciplinano tali funzioni.

     2. La Regione, qualora abbia sostenuto in un esercizio spese di importo superiore alle risorse ad essa assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione, ha facoltà di compensare, ove ciò sia compatibile con la ragione del vincolo, tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo per non più di due esercizi immediatamente successivi; nei bilanci relativi a tali esercizi, sono sottratte alla loro destinazione le assegnazioni statali per scopi che siano soddisfatti con le maggiori spese già sostenute dalla Regione. Analoga facoltà può essere esercitata nel caso di assegnazioni ricevute da altri soggetti, salvo che ciò sia espressamente escluso dalla disciplina dei relativi rapporti.

     3. La Regione può, in relazione all’epoca in cui avviene l’assegnazione di finanziamenti con vincolo di destinazione, attribuire le relative spese alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all’impegno di dette somme entro il termine dell’esercizio nel corso del quale ha luogo l’assegnazione.

     4. Le economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate, sono reiscritte, con le medesime finalità, nella competenza del nuovo esercizio fin quando permane il relativo vincolo di destinazione. Per gli impegni si applicano i commi 8 e 8-bis dell’articolo 3 e i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 32 [6].

     5. Gli accertamenti e le economie di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4. costituiscono componente distinta dei risultati dell’esercizio a cui si riferiscono e non concorrono a determinare il relativo avanzo o disavanzo di amministrazione.

 

     Art. 9. Ricorso al mercato finanziario.

     1. La Regione può contrarre mutui, prestiti obbligazionari ed altre operazioni di indebitamento esclusivamente per coprire il disavanzo di bilancio nei termini di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 3.

     2. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione in ciascun esercizio non può comunque superare il 20% dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione. In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell’ambito del bilancio pluriennale a legislazione vigente [7].

     3. La contrazione di mutui, dei prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento è autorizzata con legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione dello stesso. In questi provvedimenti deve essere specificata l’incidenza delle operazioni sui singoli esercizi finanziari, con riferimento al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente.

     4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell’esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

     5. L’autorizzazione a contrarre operazioni di indebitamento decade al termine dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio nel quale è iscritta la relativa entrata.

     6. Le entrate non riscosse, relative ad operazioni di indebitamento stipulate entro il termine dell’esercizio, sono iscritte tra i residui attivi; le entrate relative ad operazioni di indebitamento autorizzate ma non stipulate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori entrate.

     7. Alla contrazione dei mutui e delle altre operazioni di indebitamento si provvede in relazione alle effettive esigenze finanziarie.

     8. La Giunta regionale stabilisce i criteri secondo cui procedere ad operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante le quali provvedere alla estinzione anticipata dei mutui e delle altre forme di indebitamento o alla utilizzazione di altri strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari.

 

     Art. 10. Anticipazioni di cassa.

     1. Allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, fatto in ogni caso salvo il principio dell’equilibrio finanziario previsto all’articolo 3, la Giunta può contrarre anticipazioni di cassa alle condizioni stabilite dalla convenzione con l’istituto tesoriere per un importo non eccedente un sesto delle entrate tributarie iscritte in bilancio.

     2. Le anticipazioni sono accese con atto del dirigente competente, tenendo conto di quanto ancora disponibile sullo stanziamento di bilancio destinato a fronteggiare il costo delle anticipazioni.

     3. Le anticipazioni di cassa devono essere estinte al termine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono state contratte.

     4. La convenzione di tesoreria può prevedere che le anticipazioni di cassa, entro i limiti di cui al comma 1, siano automaticamente accese allorché, in mancanza di disponibilità di cassa, pervengano al tesoriere mandati di pagamento da estinguere.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

 

     Art. 11. Strumenti della programmazione finanziaria.

     1. Sono strumenti della programmazione finanziaria della Regione, oltre alla legislazione ordinaria di entrata e di spesa:

     a) la legge finanziaria;

     b) la legge di bilancio, il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale;

     b-bis) gli eventuali disegni di legge collegati ai provvedimenti di cui alle lett. a) e b), da presentare al Consiglio regionale entro il mese di gennaio di ogni anno, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia che concorrono al raggiungimento degli obiettivi della programmazione finanziaria regionale, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio, oppure di rilancio e sviluppo dell’economia regionale [8];

     c) i piani attuativi della programmazione regionale, aventi contenuto finanziario, di cui all’articolo 19.

 

     Art. 12. Legislazione ordinaria di spesa.

     1. Con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporti attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:

     a) disposizioni che determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire e che definiscono le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità - leggi relative ad attività a carattere continuativo o ricorrente;

     b) disposizioni che, nel disciplinare i profili di cui alla precedente lettera ovvero nel richiamare la disciplina di essi prevista da disposizioni di altre leggi, stabiliscono direttamente:

     b/1) l’ammontare della spesa da stanziare nel bilancio dell’esercizio nel quale sono adottate;

     b/2) l’ammontare della spesa complessiva da stanziare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale e la quota di essa da stanziare nel primo esercizio, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente la determinazione delle singole quote annuali - leggi pluriennali di spesa;

     b/3) l’ammontare della spesa per ciascuno degli esercizi considerati - leggi di spesa pluriennale ripartita;

     c) disposizioni che definiscono l’attività e gli interventi regionali in modo tale da rendere obbligatoria la relativa spesa e da predeterminarne l’importo attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa.

     2. Nel caso delle disposizioni di cui alla precedente lettera a), anche prima che i bilanci determinino i relativi stanziamenti, ed in conseguenza, può darsi corso alle procedure ed agli adempimenti da esse previsti, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l’obbligo dell’amministrazione di assumere impegni di spesa.

     3. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere b/2) e b/3) autorizzano l’amministrazione ad assumere obbligazioni nei limiti dell’intera spesa da esse previste, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale le sole somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio.

     4. Le disposizioni di cui alla precedente lettera c) devono indicare la quantificazione della spesa che nei singoli esercizi è presumibilmente destinata a gravare sulla Regione, fermo restando che i successivi bilanci sono tenuti ad attualizzare tali previsioni ed iscrivere stanziamenti adeguati alla disciplina dei relativi interventi ed attività.

     5. Tra le disposizioni di cui al precedente comma sono comprese quelle che concedono ad enti o altri soggetti la garanzia, in via principale o sussidiaria, della Regione su operazioni di indebitamento. In riferimento ad esse, nella scheda di programma è valutato, per ciascun anno, l’onere che i dirigenti competenti ritengano possano manifestarsi; a fronte di quest’onere viene appostata in bilancio una congrua previsione di spesa. Ove essa non sia utilizzata ma permangano i rischi cui è riferita, lo stanziamento di cui si tratta concorre all’avanzo per la parte di esso che non è disponibile.

     6. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di adottare con regolamenti regionali disposizioni del tipo di quelle indicate alle lettere b) e c) del precedente comma 1.

 

     Art. 13. La legge di bilancio.

     1. La legge di bilancio si compone di una parte dispositiva e del bilancio annuale e pluriennale. Ad essa è allegato:

     a) l’elenco dei provvedimenti legislativi la cui copertura è precostituita dai fondi speciali;

     b) un prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di equilibrio di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 3;

     c) l’insieme delle schede di programma di cui all’articolo 17, comma 2.

     2. La parte dispositiva della legge di bilancio approva espressamente, e con distinte disposizioni, il bilancio annuale, il bilancio pluriennale programmatico e quello a legislazione vigente; autorizza il ricorso al mercato finanziario, determinandone l’importo massimo; approva l’elenco dei provvedimenti legislativi la cui copertura è precostituita dai fondi speciali; autorizza la Giunta regionale ad apportare alle unità previsionali di base le variazioni compensative di cui al comma 6 dell’articolo 29.

     3. La legge di bilancio non può apportare modifiche alla legislazione regionale in vigore e, comunque, non può disattendere le relative disposizioni.

     4. Le modifiche di cui al comma precedente possono essere oggetto di previsione da parte del bilancio pluriennale e del bilancio annuale, a condizione che la loro efficacia sia subordinata all’entrata in vigore delle relative leggi ordinarie.

 

     Art. 14. Legge finanziaria.

     1. La Giunta regionale, contestualmente al disegno di legge di bilancio, presenta all’approvazione del Consiglio regionale un disegno di legge finanziaria qualora sia necessario:

     a) rideterminare le aliquote fiscali ed adottare tutte le altre misure che incidono sul gettito dei tributi regionali, ivi comprese le operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei relativi crediti;

     b) rimuovere o modificare gli specifici vincoli di destinazione eventualmente impressi dalla legislazione regionale alle entrate della Regione;

     c) rifinanziare, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio pluriennale, le leggi regionali di spesa che hanno esaurito le risorse finanziarie disponibili;

     d) modificare, per gli esercizi considerati dal bilancio pluriennale, le autorizzazioni legislative di spesa;

     e) [apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulta necessaria per poter adeguare al bilancio pluriennale programmatico i progetti di bilancio annuale e di bilancio pluriennale a legislazione vigente] [9].

     1-bis. Il disegno di legge finanziaria non può contenere norme di carattere ordinamentale oppure organizzatorio, né di natura localistica o microsettoriale [10].

     2. Gli equilibri rappresentati dal bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente, quali risultano dalla nota di variazione presentata al Consiglio regionale, ai sensi del comma 5, lettera a), dell’articolo 20, forniscono il riscontro di copertura finanziaria alle disposizioni della legge finanziaria.

     3. La legge finanziaria è approvata prima della legge di bilancio, in un’unica sessione, il cui svolgimento è disciplinato dal regolamento interno del Consiglio regionale.

 

     Art. 15. Bilancio pluriennale programmatico e a legislazione vigente.

     1. Il bilancio pluriennale è formulato in termini di competenza ed assume come periodo di riferimento quello considerato dalla programmazione regionale e, comunque, un periodo non superiore al quinquennio e non inferiore al triennio. Esso è adottato annualmente, in modo da consentire la sua scorrevolezza e la rideterminazione delle previsioni relative agli esercizi comuni al precedente bilancio pluriennale.

     2. Con riguardo a ciascuno degli esercizi considerati, il bilancio pluriennale si compone degli stati di previsione, rispettivamente per l’entrata e per la spesa, e del quadro generale riassuntivo.

     3. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato. In particolare, per il primo degli esercizi considerati, il bilancio pluriennale è redatto in forma programmatica; per ciascuno degli esercizi successivi, esso è redatto in forma sia programmatica che a legislazione vigente.

     4. La proiezione a legislazione vigente espone l’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto delle risorse complessive derivanti dalla legislazione statale e regionale in vigore. La proiezione programmatica espone l’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto delle risorse complessive che si prevede saranno rese disponibili da nuovi interventi legislativi statali o regionali.

     5. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria:

     a) di nuove o maggiori spese, nonché di minori entrate, stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri;

     b) dei piani attuativi della programmazione regionale, di cui all’articolo 19;

     c) degli impegni e delle prenotazione di impegni che, per effetto dell’articolo 33, siano contratti per il successivo esercizio.

     6. A seguito della attuazione dei nuovi interventi legislativi previsti dal bilancio pluriennale programmatico, si provvede ad adeguare gli stanziamenti del bilancio annuale e/o del bilancio pluriennale a legislazione vigente, in modo da farli corrispondere a quelli del bilancio pluriennale programmatico.

     7. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla realizzazione delle spese in esso contemplate, né autorizzazione alla contrazione dell’indebitamento da esso previsto.

     8. Il quadro generale riassuntivo è strutturato alla stregua dell’analogo quadro contenuto, ai sensi del comma 10 dell’articolo 18, nel bilancio annuale.

 

     Art. 16. Classificazione delle entrate.

     1. Le somme oggetto delle previsioni di entrata si iscrivono nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale ripartendole nei seguenti titoli:

     I - entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione;

     II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;

     III - entrate extratributarie;

     IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasformazioni di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

     V - entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

     VI - entrate per contabilità speciali, limitatamente al bilancio annuale.

     2. Nell’ambito dei primi cinque titoli, le entrate sono ripartite in categorie, secondo la natura dei cespiti, ed in unità previsionali di base, in relazione ad aree omogenee di attività.

 

     Art. 17. Classificazione delle spese.

     1. Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono iscritte nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale ripartendole in funzioni obiettivo ed in unità previsionali di base. Le funzioni obiettivo rappresentano le missioni istituzionali perseguite dalla Regione: tali missioni sono individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche regionali, tenendo conto dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. Le unità previsionali di base rappresentano le unità fondamentali di classificazione della spesa e sono definite secondo le diverse finalità della spesa in relazione al carattere, vincolante o obbligatorio della spesa ed in relazione alla diversa natura economica, in modo da tenere distinte le spese correnti, quelle in conto capitale e quelle per il rimborso di prestiti. In via di principio con le unità previsionali di base si individuano risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. A ciascuna unità previsionale di base è allegata una scheda di programma che ne evidenzia i collegamenti con gli indirizzi della programmazione regionale e che fornisce al Consiglio le informazioni di cui al comma 3 dell’articolo 2. Limitatamente al bilancio annuale, le spese per contabilità speciali sono iscritte in apposita funzione obiettivo senza ulteriore specificazione.

     2. Agli effetti di cui al comma precedente, sono da considerare spese obbligatorie:

     a) quelle relative agli oneri per anticipazioni di cassa ed agli interessi ed al rimborso delle operazioni di ricorso al mercato finanziario;

     b) quelle connesse all’accertamento ed alla riscossione delle entrate;

     c) quelle relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.

     3. Agli effetti di cui al comma 1, sono da considerare vincolate le spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione.

     4. Limitatamente ai bilanci a legislazione vigente, tra le “somme non attribuibili” della apposita funzione obiettivo sono iscritti i fondi speciali ed i fondi per i piani di cofinanziamento regionale e, limitatamente al bilancio annuale, i fondi di riserva.

     5. Le unità previsionali di base e, limitatamente al bilancio annuale, il totale delle contabilità speciali formano oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale.

 

     Art. 18. Bilancio annuale.

     1. Il bilancio annuale è redatto a legislazione vigente ed è formulato in termini di competenza e di cassa.

     2. Il bilancio annuale si compone degli stati di previsione, rispettivamente per le entrate per le spese, e del quadro generale riassuntivo.

     3. Per ciascuna unità previsionale di base e per le contabilità speciali, gli stati di previsione indicano:

     a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio cui il bilancio si riferisce;

     c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza alcuna distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza ed in conto residui.

     4. Formano oggetto di approvazione del Consiglio regionale esclusivamente le previsioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.

     5. Tra le entrate di cui alla lettera b) del comma 3 sono iscritte le seguenti somme:

     a) le economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate;

     b) le economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni, per spese di investimento o per partecipazioni in società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, minori rispetto all’ammontare delle operazioni di ricorso al mercato effettivamente realizzate;

     c) gli accertamenti di entrate con vincolo di destinazione a fronte dei quali non siano state iscritte in bilancio le correlate spese;

     d) le economie di spesa per le quali, ai sensi del comma 2, lettera b) dell’articolo 41, sia resa doverosa la reiscrizione nella competenza del nuovo esercizio.

     6. Tra le entrate o le spese di cui alla lettera b) del comma 3 è iscritto il presunto avanzo o disavanzo di amministrazione, calcolato senza tener conto delle somme di cui al comma 5.

     7. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3 è iscritto l’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.

     8. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti in bilancio secondo i seguenti criteri:

     a) in misura corrispondente alle obbligazioni che sono state già contratte in esercizi precedenti e che scadono nell’esercizio cui il bilancio si riferisce;

     b) nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività ed interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo, nell’esercizio cui il bilancio si riferisce, all’assunzione di impegni di spesa;

     c) in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi definiti dagli atti di programmazione regionale, restando esclusa ogni quantificazione basata su criteri incrementali della spesa storica.

     9. Gli stanziamenti di spesa costituiscono il limite entro cui devono mantenersi le previsioni del bilancio gestionale adottato dalla Giunta regionale; essi costituiscono, inoltre, sede per il riscontro della copertura finanziaria delle leggi della Regione che comportino nuove o maggiori spese, oppure minori entrate, a carico dell’esercizio cui il bilancio si riferisce. Gli stanziamenti di entrata forniscono il quadro previsionale delle risorse disponibili nell’esercizio, fermo restando che per quelle in esso non iscritte, o iscritte in misura minore, rimane impregiudicato il diritto della Regione a riscuoterle ed il dovere degli uffici competenti a curarne l’accertamento e la riscossione.

     10. Il quadro generale riassuntivo riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate per titoli ed i totali delle spese per funzioni obiettivo.

     11. Per finalità conoscitive sono allegati al bilancio annuale:

     a) un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell’Unione europea o dello Stato, con l’indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch’esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette: il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’articolo 8;

     b) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

     c) un prospetto di riclassificazione delle entrate e delle spese rivolto a consentire l’armonizzazione con il bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 della “legge statale”;

     d) un documento che evidenzia l’articolazione delle unità previsionali di base in capitoli, riferendoli alle categorie economiche ed alle strutture organizzative apicali che devono gestirli.

 

     Art. 19. Piani attuativi della programmazione regionale.

     1. La Regione attua le strategie di intervento individuate dalla programmazione regionale mediante appositi piani che determinano:

     a) gli obiettivi ed i risultati, in termini misurabili quantitativamente, che si intendono raggiungere;

     b) le risorse diverse da quelle regionali che si prevede di impiegare;

     c) i soggetti responsabili delle singole iniziative e delle loro fasi;

     d) la localizzazione territoriale degli interventi;

     e) la durata, i modi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa relative ai singoli esercizi;

     f) le modalità per verificare il conseguimento degli obiettivi.

     2. I piani attuativi della programmazione regionale trovano copertura nelle previsioni del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

     3. I piani attuativi della programmazione regionale, approvati dal Consiglio regionale, costituiscono autorizzazione ad assumere, in misura corrispondente alle loro previsioni di spesa, impegni di spesa sugli esercizi successivi.

     4. I piani possono costituire strumento di programmazione negoziata e possono disciplinare l’entità di risorse finanziarie che ciascuno dei soggetti partecipanti all’accordo è tenuto a destinare alla loro realizzazione.

     5. Per agevolare la conclusione degli accordi di cui al comma precedente e per favorire, in tal modo, l’acquisizione di risorse finanziarie, nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale a legislazione vigente sono iscritti, tra le “somme non attribuibili”, apposite unità previsionali di base, di parte corrente e di investimento, per la copertura dei piani di cofinanziamento regionale che siano coerenti con gli atti di programmazione regionale. A seguito della stipulazione di ciascun accordo, le relative somme a carico della Regione sono prelevate da tali fondi ed iscritte con delibera della Giunta nelle pertinenti unità previsionali di base di spesa.

 

     Art. 20. Procedimento di adozione della legge di bilancio.

     1. Entro il mese di giugno, sulla base della programmazione regionale, la Giunta regionale definisce, con apposita direttiva ai dirigenti responsabili della gestione, le linee di indirizzo per la formazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale nonché gli obiettivi ed i programmi da realizzare.

     2. Entro il 20 ottobre di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge finanziaria ed il disegno di legge di bilancio ed i progetti di bilancio annuale e di bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico.

     3. I progetti di bilancio annuale e di bilancio pluriennale a legislazione vigente sono formulati senza tener conto degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni che si intende adottare mediante la legge finanziaria regionale. L’iscrizione in tali bilanci dei fondi speciali avviene tenendo conto della quota, destinata a provvedimenti non ancora entrati in vigore, dei fondi speciali previsti dal precedente bilancio a legislazione vigente.

     4. Il progetto di bilancio pluriennale programmatico è formulato tenendo conto degli effetti finanziari della legge finanziaria regionale, nonché delle modifiche da apportare alla legislazione regionale e delle prospettive di riforma della legislazione statale avente rilievo per la finanza della Regione.

     5. Contestualmente ai disegni di legge finanziaria e di bilancio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale:

     a) un bilancio pluriennale “a politiche invariate” che, a fini conoscitivi, aggiorna il precedente bilancio pluriennale a legislazione vigente, aggiungendo un anno al periodo da esso considerato ed adeguando anche le sue grandezze in relazione al presumibile andamento dei prezzi;

     b) una relazione di aggiornamento degli atti di programmazione in relazione alle complessive compatibilità finanziarie, quali conseguono dalle risorse disponibili e da quelle che è ipotizzabile si rendano disponibili;

     c) una relazione conoscitiva in ordine agli effetti, espansivi o riduttivi dell’entrata e della spesa, che l’approvazione della legge finanziaria e del bilancio pluriennale programmatico è in grado di produrre sui progetti di bilancio annuale e di bilancio pluriennale a legislazione vigente;

     d) una relazione illustrativa delle metodologie di quantificazione delle grandezze finanziarie.

     6. Il Consiglio regionale approva entro il 30 novembre di ciascun anno i documenti regionali di bilancio deliberando, nell’ordine:

     a) la legge finanziaria;

     b) il bilancio pluriennale programmatico;

     c) la relazione di aggiornamento di cui alla lettera b) del precedente comma;

     d) il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale a legislazione vigente come rettificati dalla nota di variazione presentata dalla Giunta regionale a seguito dell’approvazione della legge finanziaria e del bilancio pluriennale programmatico;

     e) le restanti parti della legge di bilancio.

 

     Art. 21. Bilancio gestionale.

     1. Ai fini della gestione e della rendicontazione, la Giunta regionale, a seguito della approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale, specifica il bilancio annuale, negli elementi di cui al comma 3 dell’articolo 18, ripartendo le unità previsionali di base e le contabilità speciali in capitoli.

     2. Agli effetti del comma precedente, i capitoli riguardano l’oggetto dell’entrata o della spesa. I capitoli di spesa sono articolati in relazione alle diverse categorie economiche ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse alle strutture organizzative apicali, le quali sono affidate ai dirigenti competenti responsabili unitamente agli obiettivi fissati dalla Giunta.

     3. I capitoli costituiscono l’unità elementare a cui sono imputati gli atti di gestione delle entrate e delle spese; essi costituiscono, ad eccezione di quelli relativi alle contabilità speciali, limite alla assunzione degli impegni ed alla emissione dei mandati di pagamento.

     4. Sulla base dei capitoli di loro pertinenza, i dirigenti delle strutture organizzative, provvedono ad assegnare risorse, compiti e modalità attuative ai dirigenti afferenti alla loro struttura.

     5. Il bilancio gestionale, di cui al primo comma, e l’assegnazione di risorse, di cui al precedente comma, trovano supporto negli strumenti di contabilità analitica previsti dagli articoli 22 e 23 e nel regolamento di contabilità previsto all’articolo 50.

 

     Art. 22. Budget dei centri di responsabilità amministrativa.

     1. A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta regionale definisce i budget dei centri di responsabilità amministrativa, che costituiscono indirizzo dell’organo politico nei confronti dei dirigenti delle strutture organizzative apicali, per l’attività amministrativa e gestionale di loro competenza.

     2. I budget dei centri di responsabilità assegnati ai dirigenti delle strutture organizzative apicali indicano le risorse finanziarie, personale, strumentali ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi la cui attuazione spetta ai dirigenti nell’esercizio cui si riferisce il bilancio annuale.

     3. La Giunta regionale può ridefinire i budget ove accerti, nel corso della gestione, situazioni conseguenti anche all’assestamento o a variazioni del bilancio annuale, che ne richiedano un riadattamento. La medesima procedura è adottata dai dirigenti delle strutture organizzative apicali nei confronti degli altri dirigenti afferenti alle loro strutture.

     4. I dirigenti delle strutture organizzative apicali, gli altri dirigenti e il personale assegnati a ciascuna struttura sono individuati con la legge regionale di riordino della pianta organica della Regione.

 

     Art. 23. Contabilità e analisi dei costi.

     1. Al fine di consentire l’analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotte, nonché della gestione e delle decisioni organizzative, la Regione adotta un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo e per centri di responsabilità.

     2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della formazione degli strumenti di programmazione regionale, del progetto di bilancio annuale e pluriennale, del migliore impiego delle risorse, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio, della valutazione tecnica dei costi dei provvedimenti e delle iniziative legislative della Regione e del sistema dei controlli interni. Questo sistema è organizzato sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con il regolamento di contabilità cui all’articolo 50.

     3. In ordine alle componenti e ai criteri di impianto e di gestione di tale sistema si osservano le norme di cui al titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, in quanto applicabile.

 

     Art. 24. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

     1. Nel caso in cui la proposta di legge di bilancio, presentata dalla Giunta regionale, non sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui essa si riferisce, l’esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato, per una durata complessivamente non superiore a quattro mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31 dicembre.

     2. Oggetto della autorizzazione di cui al comma precedente è l’esercizio provvisorio della proposta di bilancio presentata al Consiglio regionale dalla Giunta regionale. Nel caso in cui tale proposta sia successivamente modificata o integrata con note di variazione, deliberate dalla Giunta regionale e presentate al Consiglio regionale, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio si intende estesa al contenuto delle note di variazione.

     3. La legge che autorizza l’esercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni all’esecuzione delle unità previsionali di base risultanti dalla proposta di bilancio presentata al Consiglio regionale e dalle successive note di variazione.

     4. Nel caso in cui la proposta di legge di bilancio non sia stata presentata al Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente, l’esercizio provvisorio è autorizzato, ai sensi del comma 1, e la gestione è limitata alle spese obbligatorie o tassativamente regolate dalla legge.

     5. Nel caso in cui la legge di bilancio, o la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio, sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, la Regione è autorizzata, in pendenza degli adempimenti previsti per l’entrata in vigore della legge stessa, a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie o non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

     6. A seguito dell’autorizzazione all’esercizio o alla gestione provvisoria, la Giunta regionale delibera una nota integrativa al bilancio gestionale, mediante la quale sono stabilite le modalità con cui ripartire le limitazioni previste dai commi precedenti tra i singoli capitoli di ciascuna unità previsionale di base.

 

     Art. 25. Relazioni tecniche sulle quantificazioni.

     1. I progetti di legge che disciplinano le entrate, mediante disposizioni suscettibili di influire sull’entità del loro gettito, e quelle che disciplinano le spese, con disposizioni del tipo di quelle di cui alla lettera c) dell’articolo 12, comma 1, sono corredate da una relazione tecnica. Analoga relazione è presentata al Consiglio regionale in allegato alla proposta di legge di bilancio e di legge finanziaria [11].

     2. La relazione tecnica quantifica, nel caso in cui ciò non risulti già precisato dal contenuto della relativa legge, il gettito delle entrate o l’importo delle spese che in termini di competenza sarà presuntivamente prodotto in ciascun esercizio dalle singole disposizioni. In ogni caso, la relazione tecnica fornisce indicazioni sulle metodologie seguite e sugli elementi e criteri di calcolo impiegati nella quantificazione delle grandezze finanziarie.

     3. Il Presidente del Consiglio regionale chiede agli uffici della Giunta regionale competenti in materia di finanze e bilancio una relazione tecnica sulle proposte ed i progetti di legge d’iniziativa consiliare. Gli uffici predetti forniscono la relazione entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta [12].

     4. Per i disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale il visto è apposto sulla proposta di deliberazione prima dell'approvazione in Giunta. Per l'esame dei progetti di legge il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno agli articoli 53, comma 2, 60, comma 3, e 61, comma 5, dello Statuto regionale, nonché alle norme di legge che disciplinano l'ordinamento contabile della Regione Campania. Il Presidente della Giunta garantisce l'osservanza delle richiamate disposizioni [13].

     4 bis. Le attività attribuite all’ufficio di cui al comma 3 sono svolte in costante raccordo con la commissione consiliare permanente bilancio e finanze, avvalendosi del supporto delle competenti strutture amministrative della Giunta regionale [14].

 

     Art. 26. Copertura finanziaria delle leggi regionali.

     1. Sono sottoposte all’obbligo della copertura finanziaria, nel rispetto dei principi costituzionali, le leggi che sopprimono entrate regionali o ne riducono il gettito nonché le leggi spesa di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c).

     2. All’obbligo della copertura finanziaria sono sottoposti anche gli atti di iniziativa e gli emendamenti consiliari e di Giunta regionale, relativi alle leggi di cui al precedente comma. La mancata indicazione della copertura finanziaria preclude l’esame delle relative disposizioni.

     3. Le leggi sottoposte all’obbligo della copertura finanziaria devono indicare, in termini di competenza, l’ammontare degli oneri derivanti dalle loro disposizioni, con riguardo agli esercizi sui quali i medesimi sono destinati a gravare. Nel caso delle leggi di cui alla lettera b) dell’articolo 12, comma 1, tale quantificazione opera come determinazione dei relativi stanziamenti di bilancio; negli altri casi opera soltanto come termine di riferimento per l’indicazione dei mezzi di copertura e produce gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 12. Ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri definisce inoltre una specifica clausola di salvaguardia, redatta secondo i criteri di cui al comma 3-bis, per la compensazione degli effetti che eccedono le previsioni di spesa rispetto a quelli quantificati e oggetto di copertura finanziaria. La clausola di salvaguardia garantisce la corrispondenza, anche temporale, tra l’onere considerato e la relativa copertura finanziaria [15].

     3-bis. La clausola di salvaguardia di cui al comma 3 è effettiva e automatica. Essa indica le misure di riduzione della spesa, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva di cui all’articolo 28, o gli aumenti di entrata se si verificano scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi ai fini della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, la Giunta regionale adotta le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce al Consiglio regionale, con apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti [16].

     4. Alla copertura finanziaria si provvede, con riguardo agli esercizi interessati dai relativi oneri, con mezzi di bilancio ed extrabilancio, nel rispetto del principio di equilibrio previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 3, e dei vincoli di destinazione eventualmente impressi alle entrate regionali.

     5. Costituisce copertura mediante mezzi di bilancio: l’utilizzazione degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso l’impiego di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente; la riduzione di stanziamenti di spesa il cui importo sia stato autonomamente determinato dal bilancio, nei limiti della quota parte non ancora impegnata di tali stanziamenti. In relazione all’esercizio o esercizi sui quali gli oneri sono destinati a gravare, i mezzi di copertura vanno indicati con riguardo al bilancio annuale e/o al bilancio pluriennale a legislazione vigente.

     6. Costituisce copertura mediante mezzi extrabilancio la modifica della legislazione vigente, in modo da istituire nuove o maggiori entrate o da ridurre le spese rese doverose da disposizioni preesistenti del tipo di quelle di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 12, comma 1.

     7. Le leggi che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio pluriennale si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio pluriennale, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano, comunque, l’importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 27. Fondi speciali.

     1. Mediante i fondi speciali viene precostituita in bilancio la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi regionali che si intende adottare, o che si perfezionano dopo l’avvenuta approvazione della legge di bilancio.

     2. Agli effetti di cui al comma precedente, si intendono coperti dai fondi speciali i provvedimenti legislativi inseriti nell’apposito elenco allegato alla legge di bilancio ed espressamente approvato dal Consiglio regionale. In tale elenco sono inseriti i provvedimenti legislativi per i quali la Giunta regionale intende esercitare l’iniziativa legislativa.

     3. L’elenco di cui al comma precedente è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica l’oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio pluriennale.

     4. I Fondi speciali sono iscritti nel bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa e, nel bilancio pluriennale, in termini di sola competenza. Tali fondi sono tenuti distinti, in apposite unità previsionali di base, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale.

     5. A seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che trovano copertura nei fondi speciali, la Giunta regionale, qualora si tratti di provvedimento di spesa, dispone con propria deliberazione il prelievo delle relative disponibilità al fine di incrementare o istituire le pertinenti unità previsionali di base.

     6. Le quote dei fondi speciali non utilizzate, per la mancata entrata in vigore del provvedimento legislativo, al termine dell’esercizio nel quale furono iscritti, costituiscono economie di spesa. Fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di tale esercizio, queste economie non concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione dell’esercizio in cui si sono formate.

     7. Costituiscono, altresì, economia di spesa le quote dei fondi speciali utilizzate per la copertura di leggi che abbiano soppresso entrate regionali o ne abbiano ridotto il gettito. Tali economie concorrono alla determinazione del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio in cui si sono formate.

     8. I provvedimenti legislativi, inseriti nell’elenco di cui al precedente comma 2 e non approvati dal Consiglio regionale entro il termine del relativo esercizio, possono trovare copertura finanziaria nelle quote non utilizzate di tali fondi, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio, e, comunque, entro il termine dell’esercizio immediatamente successivo, purché si tratti di provvedimenti per i quali nel precedente esercizio sia stata esercitata l’iniziativa legislativa. Resta comunque ferma, in questi casi, l’assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio annuale nel quale essi furono iscritti.

     9. Qualora il precedente comma trovi applicazione rispetto a provvedimenti legislativi di spesa, e comunque nel caso di provvedimenti legislativi di spesa approvati dal Consiglio regionale ma non entrati in vigore entro l’esercizio considerato dal bilancio annuale nel quale i relativi fondi vennero iscritti, gli stanziamenti di nuove o maggiori spese sono assegnati, con atto di Giunta regionale, al bilancio dell’esercizio nel quale entrano in vigore i provvedimenti legislativi. Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio deve accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali dell’esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, non si tiene conto delle spese di cui al presente comma, ai fini del calcolo del risultato di amministrazione.

 

     Art. 28. Fondi di riserva.

     1. I fondi di riserva si distinguono in:

     a) fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti;

     b) fondo di riserva per spese impreviste;

     c) fondo di riserva di cassa.

     2. I fondi di riserva di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono iscritti in bilancio in termini sia di competenza che di cassa; il fondo di riserva di cui alla lettera c) è iscritto in soli termini di cassa. Ciascun fondo di riserva costituisce distinta unità previsionale di base di parte corrente.

     3. Nei fondi di riserva sono accantonate le risorse necessarie ad adeguare le previsioni del bilancio annuale alle nuove o maggiori esigenze di spesa, oppure situazioni che possono emergere con riferimento ad insussistenze di residui attivi che si verifichino nel corso della gestione.

     4. Il fondo di riserva per spese obbligatorie è utilizzato per integrare gli stanziamenti delle unità previsionali di base così qualificate, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17, nonché per integrare gli stanziamenti di altre unità previsionali di base o per istituire nuove unità previsionali di base, al fine di reiscrivere nella competenza i residui perenti per i quali sia necessario procedere al loro pagamento. L’ammontare di tale fondo è determinato in relazione all’importo complessivo degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese obbligatorie.

     5. Il fondo di riserva per spese impreviste è utilizzato per integrare gli stanziamenti di altre unità previsionali di base o per istituire nuove unità previsionali di base. Esso è finalizzato a far fronte alle spese aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità che non siano prevedibili all’atto di adozione della legge di bilancio. Per tali spese non possono essere assunti impegni sugli esercizi successivi.

     6. Il fondo di riserva di cassa è utilizzato per integrare o istituire gli stanziamenti di cassa di altre unità previsionali di base. L’importo del fondo non può essere superiore ad un dodicesimo dell’ammontare complessivo delle spese previste dal bilancio di cassa.

     7. Ai prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione dei residui perenti provvedono la Giunta regionale o il dirigente competente, a seconda che ciò comporti rispettivamente istituzione di nuove unità previsionali di base o integrazione degli stanziamenti di quelle già iscritte in bilancio. Ai prelevamenti dagli altri fondi di riserva ed alla conseguente integrazione o istituzione di altre unità previsionali di base, provvede la Giunta regionale con proprie deliberazioni che, nel caso di impiego del fondo di riserva di cassa, non sono soggette a controllo. Con i medesimi atti sono integrati o istituiti i corrispondenti capitoli all’interno delle unità previsionali di base destinatarie dei prelevamenti.

     8. L’utilizzo dei fondi di cui al comma 1 è subordinato alla preventiva verifica da parte della struttura cui è assegnata la gestione delle voci elementari di bilancio da istituire, ovvero i cui stanziamenti devono essere adeguati attraverso la movimentazione delle somme accantonate nei richiamati fondi, della possibilità di ricavare la provvista finanziaria necessaria attraverso l’effettuazione delle variazioni compensative di cui ai commi 6, 7 e 10 dell’articolo 29, senza che ciò, con riferimento allo stato di realizzazione della programmazione ed alla possibilità di rimodulare le spese previste in ragione della loro configurazione come spese riferibili ad attività non essenziali o comunque differibili, apporti nocumento alla gestione [17].

     9. Fermo restando il regime di competenza previsto per ciascuna tipologia di variazione compensativa richiamata nel comma 8, l’impossibilità di provvedere con modalità diverse da quelle dell’utilizzo dei fondi di riserva è certificata dal dirigente competente alla gestione delle voci di spesa elementari interessate. In assenza di tale espressa certificazione i provvedimenti non sono eseguibili [18].

 

     Art. 29. Assestamento e variazioni ai bilanci.

     1. La legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale è adottata dal Consiglio regionale entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta della Giunta regionale. Con la legge di assestamento il Consiglio può consentire che la Giunta prenoti impegni sul successivo esercizio al fine di permettere la più appropriata elasticità della gestione; queste prenotazioni debbono trovare capienza nel pertinente stanziamento del bilancio pluriennale a legislazione vigente. La relazione tecnica prevista dall’articolo 25 di cui è corredata la legge di assestamento, con riferimento alle schede di programma:

     a) dà atto della tenuta dell’equilibrio complessivo del bilancio;

     b) ricostruisce il quadro della situazione finanziaria della Regione ai fini del patto di stabilità, dei vincoli riferiti alla gestione della sanità e di quanto sia imposto dalla legislazione nazionale;

     c) valuta il grado di realizzazione delle finalità perseguite con riferimento ai parametri indicati nelle schede di programma.

     2. In relazione alle risultanze del rendiconto relativo all’esercizio precedente quello a cui il bilancio si riferisce ed al fine di rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio, la legge di assestamento provvede:

     a) all’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) all’aggiornamento dei risultati dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, con riguardo alle singole componenti che formano tali risultati, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’articolo 18;

     c) all’aggiornamento della giacenza di cassa risultante all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce;

     d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base che risultano necessarie, in relazione a quanto stabilito dalle precedenti lettere, per ristabilire l’equilibrio di bilancio, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 3;

     e) a tutte le altre variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli relativi all’equilibrio dei bilanci, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 3.

     3. Salvo quanto stabilito dai successivi commi 4, 5, 6 e 7, le variazioni al bilancio annuale e pluriennale, per quanto riguarda sia la competenza che la cassa, sono disposte da apposite leggi che, qualora comportino un aumento della spesa complessiva, devono indicare la copertura finanziaria dei maggiori o nuovi oneri.

     4. La Giunta regionale dispone, con proprie deliberazioni, le variazioni delle unità previsionali di base nei seguenti casi:

     a) per adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni e per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

     b) per effettuare i prelevamenti dai fondi speciali e dai fondi di riserva;

     c) per adeguare i bilanci a legislazione vigente alla avvenuta attuazione di quanto previsto dal bilancio pluriennale programmatico;

     d) per iscrivere nella competenza del nuovo esercizio le somme non ancora impegnate alla chiusura del precedente, ai sensi del comma 2 dell’articolo 41;

     e) per effettuare i prelevamenti dai fondi per i piani di cofinanziamento regionale e per disporre le relative assegnazioni.

     5. La Giunta regionale, di norma con periodicità mensile, provvede ad adeguare, in termini di competenza e di cassa, il totale delle contabilità speciali agli atti di gestione adottati nel precedente periodo.

     6. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionale di base della stessa funzione obiettivo o tra unità previsionale di base strettamente collegate nell’ambito del medesimo atto di programmazione regionale. Con le stesse modalità, la Giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse, qualora ciò si renda necessario per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. La disposizione legislativa che autorizza tali variazioni individua le unità previsionale di base tra le quali possono essere disposte le relative compensazioni e definisce, eventualmente, i criteri che devono essere seguiti dalla Giunta regionale.

     7. Il dirigente della struttura organizzativa apicale provvede ad integrare gli stanziamenti delle unità previsionali di base in conseguenza dei prelevamenti di sua competenza dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e per la reiscrizione dei residui perenti.

     8. I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale, ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7, sono comunicati al Consiglio regionale con una periodicità mensile.

     9. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede alle variazioni del bilancio gestionale:

     a) integrando ed istituendo i capitoli di bilancio in conseguenza delle variazioni apportate al bilancio annuale o pluriennale;

     b) effettuando le variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base.

     10. I dirigenti delle strutture organizzative apicali, cui ai sensi dell’articolo 22 sono assegnate con il budget le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali per il conseguimento degli obiettivi da raggiungere nell’esercizio con le relative priorità, possono effettuare con propri atti variazioni compensative tra i capitoli loro assegnati relativi alle spese di funzionamento, sulla base delle risultanze ottenute in applicazione dell’articolo 23.

     11. Le variazioni ai capitoli delle contabilità speciali sono disposte direttamente con atti di gestione delle relative entrate e spese.

     12. Nessuna variazione ai bilanci, salvo quelle di cui ai commi 4, 5, 7, 9, 10 e 11, può essere adottata dopo il 30 novembre dell’anno a cui il bilancio stesso si riferisce. Tutte le variazioni al bilancio sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA

 

     Art. 30. Procedimento di acquisizione delle entrate.

     1. L’acquisizione di tutte le entrate della Regione passa attraverso le fasi dell’accertamento, della riscossione e del versamento.

     2. Formano oggetto di accertamento le somme dovute alla Regione da creditori determinati o determinabili, sempreché la loro riscossione debba aver luogo entro il termine dell’esercizio.

     3. L’accertamento è disposto dal dirigente competente in relazione alla materia cui si riferisce l’entrata.

     4. La riscossione dell’entrata consiste nella percezione della relativa somma da parte del debitore ed è effettuata tramite il tesoriere o altro ufficio, ente o soggetto autorizzato per legge o per regolamento.

     5. Il versamento delle somme dovute alla Regione consiste nella acquisizione delle relative somme al servizio di tesoreria della Regione.

     6. Mediante emissione di reversale, sottoscritta dal dirigente competente in relazione alla materia cui si riferisce l’entrata, si provvede ad imputare la somma incassata o da incassare all’esercizio di riferimento, ai capitoli del bilancio gestionale ed all’atto di accertamento. L’incasso è effettuato anche in pendenza dell’emissione della relativa reversale e/o del relativo accertamento.

 

     Art. 31. Procedimento di realizzazione delle spese.

     1. La realizzazione di tutte le spese della Regione passa attraverso le fasi dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento.

 

     Art. 32. Impegni di spesa.

     1. Gli impegni di spesa sono assunti con decreto del dirigente competente per materia, nei limiti degli stanziamenti di competenza iscritti nei pertinenti capitoli ad esso assegnati del bilancio gestionale in corso e di quanto disposto all’articolo 3 [19].

     2. Formano oggetto di impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati, sempreché la relativa obbligazione debba venire a scadenza entro il termine dell’esercizio.

     3. L’atto di impegno costituisce accantonamento delle relative somme per le spese individuate e determina l’indisponibilità delle medesime per altri scopi.

     3-bis. Gli impegni di spesa adottati con provvedimento del dirigente competente impegnano la Regione con la registrazione da parte della ragioneria effettuata dopo il controllo della regolarità dell’eventuale documentazione allegata, della disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio e della corretta imputazione della spesa [20].

     3-ter. Per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il dirigente che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. La violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare e amministrativa [21].

     4. Con l’approvazione del bilancio e delle successive variazioni, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti dell’anno cui il bilancio si riferisce, senza necessità di ulteriori atti, le spese per:

     a) il trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente e i relativi oneri riflessi, nonché i trattamenti economici di operatori della Regione la cui erogazione debba seguire le medesime procedure stabilite per le retribuzioni del personale dipendente;

     b) le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori, i canoni di leasing;

     c) i corrispettivi di contratti e le somme dovute sulla base di disposizioni di legge.

     5. Durante la gestione possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell’esercizio non sia stata assunta obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economie di bilancio. Qualora alla prenotazione di impegno abbia fatto seguito l’avvio di procedure di scelta del contraente, le relative somme sono reiscritte, per un solo esercizio, nella competenza del nuovo bilancio e conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti già adottati.

 

     Art. 33. Impegni di spesa sugli esercizi successivi.

     1. Sulla base delle disposizioni legislative di cui al comma 1, lettere b/1) e b/2), dell’articolo 12 possono essere assunte obbligazioni sugli esercizi futuri nei limiti indicati dalla legge che le autorizza.

     2. Per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità e la tempestività nell’adempimento delle funzioni regionali, possono essere assunte obbligazioni anche a carico dell’esercizio successivo, semprechè il relativo impegno trovi capienza sul pertinente stanziamento del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

     3. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, in conformità all’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

     a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall’Unione europea e dalle relative deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - CIPE - di cofinanziamento nazionale;

     b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto delle risorse;

     c) dai piani attuativi della programmazione regionale, di cui all’articolo 19, qualora tali atti siano stati approvati dal Consiglio regionale.

     4. Nei casi di cui ai precedenti commi, la Regione può assumere impegni per l’intera somma. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

     5. Per le spese da erogarsi in annualità, le decorrenze e le scadenze annuali debbono coincidere con le decorrenze e con le scadenze dell’obbligazione di pagamento delle annualità medesime. Il primo degli stanziamenti annuali costituisce il limite massimo per gli impegni della prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti degli esercizi futuri.

 

     Art. 34. Liquidazione delle spese.

     1. Mediante la liquidazione della spesa è verificata l’esigibilità del credito, è individuato il creditore ed è determinato l’esatto importo della somma da pagare, sulla base di idonea documentazione e dei titoli comprovanti il diritto del creditore stesso.

     2. La liquidazione è disposta con atto del dirigente competente per materia, nei limiti dell’impegno a cui essa si riferisce e con separata imputazione, a seconda che il relativo pagamento sia da effettuare in conto competenza o in conto residui.

     3. Nel caso in cui la spesa da liquidare ad estinzione dell’obbligazione risulti inferiore all’originario impegno, l’atto di liquidazione dichiara la relativa economia di impegno e dispone il disimpegno della somma qualora l’impegno sia stato assunto sulla competenza dell’esercizio.

 

     Art. 35. Ordinazione delle spese.

     1. L’ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa. A tal fine, il dirigente competente emette i relativi mandati di pagamento, imputandoli agli originari impegni assunti sulla base di atti divenuti esecutivi, ovvero dichiarati immediatamente eseguibili.

     2. I mandati di pagamento sono emessi, separatamente per competenza e residui, sulla base dell’atto di liquidazione e nei limiti dell’originario impegno e della disponibilità degli stanziamenti di cassa iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio gestionale in corso.

     3. Nel caso di spese ricorrenti d’importo e scadenza fissi, l’ordinazione della spesa avviene mediante l’emissione di ruoli di spesa fissa che indicano le scadenze di ciascun pagamento e che sono sottoposti ad eventuali modifiche da parte dell’organo che li ha emessi.

     4. Prima dell’approvazione del rendiconto, è possibile emettere mandati di pagamento in conto residui, purché, sulla base delle registrazioni contabili, il relativo importo risulti da mantenere tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto stesso.

 

     Art. 36. Pagamento delle spese.

     1. Al pagamento delle spese provvede il tesoriere in base a mandati di pagamento legittimamente emessi ed in conformità alla convenzione con cui il servizio è stato affidato.

     2. I mandati di pagamento sono estinti secondo modalità idonee ad evitare la produzione di mandati inestinti alla fine dell’esercizio.

 

     Art. 37. Aperture di credito.

     1. Nei casi previsti dalle leggi regionali o in base a deliberazione della Giunta regionale, le spese possono aver luogo attraverso apertura di credito a favore dei funzionari responsabili degli uffici periferici della Regione, ovvero dei legali rappresentanti di enti ed organismi indicati dalle leggi regionali, con obbligo di rendiconto.

     2. Alle aperture di credito si provvede mediante ordini di accreditamento nei quali viene indicata l’eventuale somma utilizzabile con buoni di prelevamento per effettuare pagamenti in contanti.

     3. Qualora si tratti di spese ricorrenti d’importo e scadenza fissa ed accertata, a favore dei delegati alla spesa vengono disposte assegnazioni, nei limiti delle quali gli stessi effettuano gli impegni e le liquidazioni.

 

     Art. 38. Fondi economali.

     1. Alle minute spese per il funzionamento e il mantenimento degli uffici regionali, all’acquisto di beni mobili di modico valore, nonché alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature si può provvedere mediante anticipazioni a favore del provveditore-economo.

 

     Art. 39. Servizio di tesoreria della Regione.

     1. La gestione della tesoreria regionale è disciplinata, relativamente alla riscossione dei trasferimenti statali, dalle norme statali vigenti in materia.

     2. Per le entrate detenibili al di fuori delle contabilità speciali previste dalle disposizioni indicate al comma precedente e per l’effettuazione dei pagamenti, la Regione provvede ad affidare il proprio servizio di tesoreria ricorrendo al sistema bancario o postale, nel rispetto delle vigenti norme in materia di affidamento dei servizi. Uno o più istituti di credito opportunamente associati, anche temporaneamente, possono essere affidatari del servizio.

     3. La Giunta regionale approva entro il 31 marzo di ciascun anno il conto del tesoriere parificato dal Settore Bilancio e Ragioneria.

 

     Art. 40. Minori entrate e residui attivi.

     1. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

     2. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell’esercizio.

 

     Art. 41. Economie di spesa.

     1. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

     2. Sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza del nuovo esercizio le economie di spesa relative:

     a) alle spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate;

     b) alle spese di investimento, o per l’acquisizione di partecipazioni in società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, finanziate con operazioni di ricorso al mercato finanziario già contratte;

     c) alle prenotazioni di impegno che abbiano dato luogo all’avvio di procedure concorsuali di scelta del contraente, ai sensi del comma 5 dell’articolo 32.

     3. La ricognizione delle somme di cui al comma 2 e l’iscrizione degli stanziamenti riportati nelle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dell’esercizio successivo, sono effettuati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del comma 4 dell’articolo 29.

 

     Art. 42. Residui passivi.

     1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio. Non e’ ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate entro il termine dell’esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte.

     2. Le somme di cui al precedente comma possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l’impegno si e’ perfezionato, per le spese correnti, e per non più di quattro anni per le spese in conto capitale.

     3. Trascorso il termine di cui al comma precedente, le somme conservate nel conto residui e non pagate cadono in perenzione e costituiscono economie di spesa. La legge regionale può, tuttavia, disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, di residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte di soggetti erogatori dei trasferimenti.

     4. Per la reiscrizione dei residui perenti nel bilancio annuale di previsione si provvede mediante prelevamenti delle somme necessarie dal relativo fondo di riserva.

 

     Art. 43. Revisione dei residui.

     1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla revisione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

     2. Mediante la revisione dei residui viene accertata la consistenza dei residui al primo gennaio e l’ammontare delle somme riscosse o pagate nel corso dell’esercizio precedente, quelle cancellate, perché non più dovute o realizzabili, quelle perenti nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

     3. La cancellazione totale o parziale dei residui attivi può avvenire esclusivamente dopo che siano stati esperiti tutti i tentativi per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per il loro recupero non superi l’importo del credito.

     4. La cancellazione dal conto dei residui, o il non accertamento tra i residui dei crediti di limitato importo, ai sensi del precedente comma, comportano l’esonero da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata realizzazione delle relative entrate, comprese quelle di natura tributaria o concernenti sanzioni amministrative o pene pecuniarie.

 

     Art. 44. Risultati dell’esercizio finanziario.

     1. I risultati di ciascun esercizio finanziario sono costituiti:

     a) dal risultato di amministrazione;

     b) dalle economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione;

     c) dalle economie derivanti dalla assunzione di impegni, per spese di investimento, minori rispetto all’ammontare delle operazioni di ricorso al mercato contratte;

     d) dagli accertamenti di entrate con vincolo di destinazione a fronte dei quali non siano state iscritte in bilancio le correlate spese;

     e) dalle economie per spese da reiscrivere nella competenza del nuovo esercizio, ai sensi del comma 2, lettera c), dell’articolo 41.

     2. Il risultato di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto e può consistere in un avanzo o in un disavanzo di amministrazione. Esso è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

     3. L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l’effettiva disponibilità con l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente.

     4. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all’atto della formulazione delle previsioni al fine del relativo ripiano.

 

TITOLO V

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTAZIONE

 

     Art. 45. Scritture contabili.

     1. La Regione tiene apposite scritture contabili di tipo finanziario, patrimoniale ed economico.

     2. Le scritture finanziarie rilevano, con riferimento ai capitoli di bilancio interessati:

     a) per le entrate, le somme accertate, le somme rimaste da accertare, le reversali emesse in conto competenza ed in conto residui e le somme rimaste da incassare;

     b) per le spese, le somme impegnate e quelle rimaste da impegnare, le somme liquidate e da liquidare, i mandati di pagamento emessi e da emettere in conto competenza ed in conto residui.

     3. Le scritture patrimoniali sono tenute in conformità alle disposizioni regionali relative all’amministrazione del patrimonio.

     4. Le Regioni attivano un sistema di contabilità economica. A tal fine gli atti di spesa e le registrazioni patrimoniali devono indicare il centro di costo e di responsabilità amministrativa cui imputare il relativo costo ed il periodo a cui esso si riferisce.

 

     Art. 46. Rendiconto generale.

     1. Le risultanze della gestione sono dimostrate nel rendiconto generale annuale della Regione.

     2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria ed il conto generale del patrimonio.

     3. Il rendiconto generale è predisposto dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce, ed è trasmesso entro i successivi cinque giorni al Collegio dei Revisori che, entro il 30 aprile, lo invia al Consiglio regionale con la propria relazione. Il Consiglio regionale lo approva, con legge, entro il 30 giugno successivo.

     4. Il rendiconto generale della Regione è accompagnato, oltre che dalla relazione di cui all’articolo 25, da una relazione della Giunta regionale in cui, con riferimento alle schede di programma di cui all’articolo 17, comma 1 e all’articolo 29, comma 1, è illustrato il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabili del rendiconto.

     5. Al rendiconto generale della Regione sono allegati gli ultimi rendiconti o bilanci di esercizio approvati dalle società a cui la Regione partecipa e dagli enti ed aziende da essa dipendenti.

 

     Art. 47. Conto del bilancio.

     1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Al fine della valutazione delle politiche pubbliche della Regione, esso è costruito sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base in modo da consentire la valutazione finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa, in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.

     2. Al conto del bilancio è allegato un prospetto di riclassificazione rivolto a consentire, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 della “legge statale”, l’armonizzazione con il rendiconto finanziario dello Stato.

     3. Il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

     a) sentenze esecutive;

     b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione;

     c) ricapitalizzazione, così come previsto dal codi ce civile e dalle leggi vigenti e dagli organismi di cui alla lettera b);

     c bis) acquisizione di beni e servizi, in assenza del necessario impegno di spesa, nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza [22];

     d) [accordi transattivi definiti in ragione di maggiori oneri contrattuali richiesti e nei limiti degli accertamenti e che dimostrano utilità ed arricchimento per la Regione, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza] [23].

     Dei relativi riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione.

     4. Per il pagamento dei debiti di cui al comma 3 la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione da convenire con i creditori nei limiti del bilancio pluriennale compreso quello vigente [24].

     5. Le proposte della Giunta regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile [25].

 

     Art. 48. Conto generale del patrimonio.

     1. Il conto generale del patrimonio espone i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso esercizio, rispetto alla consistenza iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Il conto del patrimonio deve, inoltre, contenere il necessario raccordo tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

     2. A tal fine, il conto generale del patrimonio indica i valori relativi:

     a) alle attività ed alle passività finanziarie;

     b) ai beni mobili ed immobili;

     c) ad ogni altra attività e passività ed alle poste rettificative.

     3. Il conto generale del patrimonio contiene un’ulteriore classificazione rivolta a consentire l’individuazione dei beni regionali suscettibili di utilizzazione economica.

     4. Al conto generale del patrimonio è allegato:

     a) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell’esercizio cui esso si riferisce, con l’indicazione delle rispettive modalità di impiego e dell’eventuale reddito da essi prodotto;

     b) un prospetto di riclassificazione rivolto a consentire, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 della “legge statale”, l’armonizzazione con i conti del patrimonio statale;

     c) l’elenco dei residui perenti.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 49. Dirigenti competenti.

     1. Le disposizioni della presente legge che fanno riferimento ai dirigenti competenti, nonché alle strutture organizzative apicali, senza altra precisazione, rinviano alle competenze stabilite dalle vigenti disposizioni, dai relativi provvedimenti attuativi e dalle successive modifiche.

 

     Art. 50. Regolamento di contabilità.

     1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione Consiliare competente, provvede ad emanare, con uno o più regolamenti, le disposizioni attuative dei principi di attuazione della presente legge, con riguardo alla disciplina:

     a) del procedimento di predisposizione dello schema di bilancio;

     b) dei procedimenti di realizzazione delle entrate in relazione alle varie tipologie;

     c) delle procedure di contrazione delle operazioni di ricorso al mercato finanziario e di accensione delle anticipazioni di cassa con riferimento ad esse, andranno regolati in modo efficiente i tempi in cui gli impegni sono effettivamente contratti, i pagamenti effettuati ed a fronte di essi, tenuto conto del disposto dell’articolo 3, comma 4, i mutui stipulati ed incassati;

     d) dei procedimenti di spesa in relazione alle varie tipologie;

     e) delle procedure di liquidazione e di ordinazione, delle modalità di estinzione dei titoli di spesa e di effettuazione dei pagamenti, anche mediante l’impiego di carte di credito e di strumenti informatici, nel rispetto dei principi di trasparenza previsti dalle norme vigenti in materia, con particolare riferimento all’ordine cronologico in cui le procedure suddette sono state completate;

     f) dei controlli di regolarità contabile e della registrazione degli atti di spesa;

     g) delle aperture di credito e del fondo economale;

     h) del procedimento di accertamento e riaccertamento dei residui;

     i) delle scritture contabili;

     l) delle modalità di redazione del rendiconto;

     m) delle modalità di redazione dei budget dei centri di costo e di responsabilità amministrativa, del procedimento per la loro adozione, nonché, in ordine a quanto previsto al comma successivo, con particolare riferimento all’articolo 5 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed all’articolo 23 della presente legge, in merito alla valutazione dei risultati ottenuti.

     2. Con il medesimo regolamento sono organizzati, secondo i principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, i controlli sulla gestione, anche al fine di consentire la loro integrazione con i controlli esterni di cui alla legislazione vigente.

     3. Nella disciplina delle materie di cui ai precedenti commi, il regolamento dovrà perseguire l’obiettivo di accelerare e snellire le procedure e di sostituire con evidenze informatiche gli atti e documenti dell’amministrazione.

 

     Art. 51. Responsabilità verso l’ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei Conti e obbligo di denunzia.

     1. Gli amministratori e i dipendenti della Regione, per danni arrecati nell’esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti previsti dalle leggi 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1995, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.

 

     Art. 52. Norme di rinvio.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa espresso rinvio alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili, ed in particolare alle disposizioni contenute nella legge quadro in materia di bilancio e contabilità delle Regioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 468, legge 23 agosto 1988, n. 362, legge 3 aprile 1997, n.  94 ed al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni, e decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

     2. Nelle more dell’adozione del regolamento o dei regolamenti di contabilità, di cui all’articolo 50, può farsi ricorso alla previgente regolamentazione in quanto compatibile.

 

     Art. 53. Norme abrogate.

     1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

 

     Art. 54. Adeguamento.

     1. Entro tre mesi dall’approvazione del nuovo Statuto della Regione il Consiglio procederà ad adeguare la presente legge.

 

     Art. 55. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37.

[2] Comma già sostituito dall’art. 4 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, dall'art. 32 della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 15 febbraio 2005, n. 9.

[5] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[8] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[9] Lettra soppressa dall'art. 31 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[10] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[12] L'originario comma 3 è stato sostituito dagli attuali commi 3 e 4 per effetto dell'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4. Il presente comma è stato ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2011, n. 7 e dall'art. 2 della L.R. 10 maggio 2012, n. 11.

[13] L'originario comma 3 è stato così sostituito dagli attuali commi 3 e 4 per effetto dell'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[14] Comma aggiunto dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[15] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[16] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[17] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[18] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[20] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[21] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[22] Lettera inserita dall'art. 6 della L.R. 16 gennaio 2014, n. 4.

[23] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15 e soppressa dall'art. 31 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[24] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15.

[25] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.