§ 4.5.40 - L.R. 5 maggio 2011, n. 7.
Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l’ordinamento amministrativo del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 urbanistica
Data:05/05/2011
Numero:7


Sommario
Art. 1. 1. All’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), è aggiunto il seguente comma
Art. 2.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.5.40 - L.R. 5 maggio 2011, n. 7.

Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l’ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l’ordinamento contabile della Regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del Servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011.

(B.U. 9 maggio 2011, n. 29)

 

Art. 1.

1. All’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), è aggiunto il seguente comma:

“5. In caso di inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse, anche in forma associata con altri enti, i sindaci, su conforme deliberazione del competente organo comunale, possono chiedere alla Giunta regionale di effettuare i controlli di cui al comma 3, lettera c). La Giunta regionale, accertata l’inadeguatezza, al fine di garantire l’esercizio delle funzioni, affida detti controlli al settore provinciale del Genio Civile competente per territorio, fermo restando l’obbligo, per il Comune, di effettuare gli altri controlli di cui al comma 3.”

2. All’articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15 ( Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale), è aggiunto il seguente comma:

“Il Presidente del Consiglio regionale è supportato, nello svolgimento della sua attività istituzionale, da un ufficio diretto da un Capo di gabinetto. L’ufficio di gabinetto non esercita funzioni amministrative e gestionali, non interferisce con le attività delle strutture organizzative del Consiglio e con esse si raccorda a cura del Segretario generale.”.

3. All’articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è aggiunto il seguente comma:

“5. Qualora il piano d’ambito di una provincia non riesca a garantire il pieno rispetto del principio dell’autosufficienza per fondate e comprovate ragioni oggettive, la Giunta regionale, su motivata richiesta della provincia interessata, acquisito il parere dei competenti organi tecnici e tecnico-sanitari, conferma la effettiva ricorrenza delle ragioni medesime. In tal caso, entro quarantacinque giorni dalla adozione della delibera di Giunta regionale, le altre province procedono alla modifica o alla integrazione dei rispettivi piani d’ambito, al fine di garantire il principio dell’autosufficienza su base regionale, nel rispetto dell’articolo 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e in coerenza con gli indirizzi del piano regionale di gestione dei rifiuti. I provvedimenti relativi devono essere accompagnati da forme di compensazione, definite d’intesa tra le province interessate.”.

4. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76) è sostituito dal seguente:

“3. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dell’articolo 60, comma 3, e dell’articolo 61, comma 5, dello Statuto regionale, l’ufficio, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, appone il visto di conformità sui progetti di legge all’esame del Consiglio regionale, previo riscontro della corretta quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.”.

5. Il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro del disavanzo), è sostituito dal seguente:

“5. Nelle more dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, le aziende sanitarie locali devono sottoscrivere, con le strutture autorizzate ai sensi della delibera della Giunta regionale della Campania n. 7301 del 31 dicembre 2001, contratti per le attività di cure palliative ai malati terminali-hospice. La Giunta regionale provvede all’approvazione delle tariffe entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

6. La legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale) è così modificata:

a) il comma 4 dell’articolo 18 è così sostituito:

“4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con contratto disciplinato dal comma 6 dell’articolo 3 e dal comma 8 dell’articolo 3-bis del D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.”;

b) al comma 7 dell’articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

“7 bis. In caso di mancata elezione del comitato di rappresentanza dopo tre convocazioni successive, il Presidente della Giunta regionale assegna, con lettera notificata ai sindaci dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale dell’azienda, un termine non superiore a venti giorni per provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Presidente adotta i provvedimenti necessari e procede, con proprio decreto, all’istituzione del comitato di rappresentanza, formato da cinque componenti scelti tra i sindaci dei comuni che, nell’ambito territoriale e di riferimento, contano il maggior numero di abitanti,”;

c) al comma 5 dell’articolo 22 dopo le parole “con contratto ” sono soppresse le seguenti “di durata quinquennale”.

7. La legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011), è così modificata:

a) il comma 38 dell’articolo 1 è così sostituito:

“38. Il ricorso all’istituto del comando di dipendenti di altra pubblica amministrazione presso gli uffici della Giunta e del Consiglio regionale è ammissibile soltanto in presenza di specifiche condizioni legate alla carenza di personale. Il comando, attesa la straordinarietà e la eccezionalità delle esigenze da soddisfare, ha carattere limitato nel tempo, comunque non superiore ad un anno.”;

b) il comma 257 dell’articolo 1 è così sostituito:

“257. Le eventuali somme che le province sono tenute a restituire alla Regione Campania entro il 30 giugno 2011, a titolo di economie di cui alla deliberazione di Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 1334, ricevute ad integrazione delle risorse del Programma operativo regionale (POR) Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) e Strumento finanziario di orientamento alla pesca (SFOP) 2000/2006 per la realizzazione di interventi nel settore agricolo e della pesca, sono destinate al finanziamento, a valere sulla UPB 1.74.174, dell’attività connessa all’esercizio della delega in materia di forestazione di cui alla legge regionale n. 11/1996, come modificata con legge regionale 24 luglio 2006, n.14 (Modifiche ed integrazioni 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo).”

8. [I comuni competenti in materia di scarichi in corpi idrici superficiali possono avvalersi della provincia, all’interno del cui territorio ricadono, ai fini dell’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 250 dell’articolo 1 della legge regionale 4/2011. I comuni, qualora intendano avvalersi per l’istruttoria degli uffici e del personale della provincia, possono stipulare con tale ente apposita convenzione] [1].

9. La Regione riconosce i crediti vantati dai soggetti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 318 del 19 marzo 2010 finalizzati al completamento economico del progetto.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.