§ 3.1.34 – L.R. 7 maggio 1996, n. 11.
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:07/05/1996
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Natura degli interventi.
Art. 3.  (Conferimento di funzioni)
Art. 4.  Comitato per la pianificazione finanziaria e la programmazione degli interventi.
Art. 5.  (Documenti generali di programmazione forestale regionale)
Art. 5 bis.  (Istituzione del comitato per la programmazione finanziaria ed il controllo di gestione in materia forestale e documento esecutivo di programmazione forestale)
Art. 5 ter.  (Documento esecutivo di programmazione forestale)
Art. 6.  Ripartizione delle risorse e attuazione degli interventi.
Art. 6 bis. 
Art. 6 ter. 
Art. 7.  Settore per il Piano Forestale Generale.
Art. 8.  Demanio Forestale Regionale.
Art. 9.  Gestione del Demanio Forestale.
Art. 10.  Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti Pubblici.
Art. 11.  Personale ex Azienda Speciale Cervati.
Art. 12.  Rimboschimento a scopo protettivo e per gli altri scopi di pubblico interesse.
Art. 13.  Incentivi per la forestazione a scopo produttivo e per la castanicoltura.
Art. 14.  Definizione di bosco e di pascolo montano.
Art. 15.  Colture ed appezzamenti non considerati boschi.
Art. 16.  Manutenzione dei rimboschimenti e delle colture accelerate da legno.
Art. 17.  Taglio dei boschi.
Art. 18.  Esercizio del pascolo nei boschi e nei pascoli montani sottoposti al vincolo.
Art. 19.  Opere di sistemazione idraulico-forestali e di difesa del suolo.
Art. 20.  Occupazione temporanea dei terreni.
Art. 21.  Altre opere pubbliche di bonifica montana.
Art. 22.  Opere di manutenzione.
Art. 23.  Trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.
Art. 24.  Deroga al vincolo idrogeologico.
Art. 25.  Norme di polizia forestale.
Art. 26.  Comitato Tecnico Regionale.
Art. 27.  Compiti e funzioni del Comitato Tecnico Regionale.
Art. 28.  Demanio armentizio.
Art. 29.  Interventi di emergenza.
Art. 30.  Garanzie occupazionali.
Art. 31.  Norme transitorie.
Art. 32.  Norme finanziarie.
Art. 33.  Norme finali.
Art. 34.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.34 – L.R. 7 maggio 1996, n. 11.

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo.

(B.U. 21 maggio 1996, n. 29).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, persegue le seguenti finalità:

     a) la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del bosco, l'incremento della produzione legnosa, la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche, la tutela e l'incremento della fauna selvatica anche attraverso la costituzione di apposite strutture;

     b) la difesa del suolo e la sistemazione idraulico-forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;

     c) la conservazione ed il miglioramento dei pascoli montani;

     d) la massima occupazione della mano d'opera rapportata alle singole realtà territoriali al fine di contribuire al mantenimento delle popolazioni montane a presidio del territorio.

 

     Art. 2. Natura degli interventi.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi:

     a) creazione dell'inventario regionale dei boschi, dei pascoli, dei coltivi abbandonati e delle opere di viabilità e bonifica montana;

     b) rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati o distrutti da incendi;

     c) produzione vivaistica;

     d) sviluppo della selvicoltura e della arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;

     e) conservazione, miglioramento ed ampliamento dei patrimoni boscati di Enti e privati;

     f) sistemazione idraulico-forestale delle pendici e consolidamento delle dune litoranee;

     g) realizzazione di interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;

     h) miglioramento e potenziamento della viabilità forestale e di prevenzione antincendio;

     i) realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti categorie di intervento, ivi comprese quelle relative alla diffusione dell'irrigazione e alla raccolta di acque per uso plurimo;

     l) la rinaturalizzazione delle aree abbandonate per la difesa, conservazione e incremento del patrimonio faunistico e la produzione di piante officinali;

     m) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;

     n) realizzazione di ogni altra opera pubblica ritenuta indispensabile per la valorizzazione ambientale dei territori di competenza degli Enti delegati di cui al successivo articolo 4, nonché la manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo;

     o) la messa a dimora di piante in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 - un albero per ogni neonato -, così come adeguata dalla legge regionale 28 dicembre 1992 n. 14;

     p) il coordinamento delle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

     q) la gestione, valorizzazione ed ampliamento delle foreste demaniali e del demanio ad esse collegate di proprietà della Regione Campania;

     r) l'elaborazione ed approvazione di piani di assestamento dei boschi dei Comuni e di altri Enti;

     s) la conservazione ed utilizzazione dei suoli demaniali armentizi;

     t) tutti gli altri interventi utili al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1.

     1 bis. La realizzazione degli interventi in materia di forestazione e bonifica montana in attuazione dell’articolo 5, i piani di assestamento forestale per i boschi di proprietà pubblica di cui al regolamento, allegato a), i piani di gestione forestale per i boschi di proprietà privata di cui al regolamento, allegato b) ed ogni altro intervento di tutela, valorizzazione ed utilizzazione delle risorse forestali, sono attuati nel rispetto delle linee guida di programmazione forestale in attuazione del D.Lgs. 227/01, approvate con decreto 16 giugno 2005 del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio d’intesa con il ministro delle politiche agricole e forestali. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, emana apposito documento di indirizzo ed attuazione. [1]

 

     Art. 3. (Conferimento di funzioni) [2]

1. Le funzioni amministrative previste dall’articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), l), i), m), e n), sono conferite alle province e alle Comunità montane, di cui alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane) per i territori dei rispettivi comuni e di quelli interclusi ed alle amministrazioni comunali per i restanti territori. Spetta alla regione l’attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), c), o), p), q), r), s), e t) [3].

2. Le Comunità montane e le amministrazioni comunali possono costituire apposite strutture tecniche per gli adempimenti connessi alla progettazione e direzione dei lavori di cui alla presente legge attingendo, prioritariamente, tra il personale che abbia già prestato la propria opera e sia in servizio presso l’ente con contratto di lavoro previsto per la categoria idraulico forestale, parte impiegati, in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento degli incarichi o delle mansioni affidate.

 

     Art. 4. Comitato per la pianificazione finanziaria e la programmazione degli interventi.

     1. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale viene istituito, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, il Comitato per la pianificazione finanziaria e la programmazione pluriennale in materia forestale. Esso è così composto:

     a) l'Assessore delegato all'Agricoltura e Foreste che lo presiede e gli assessori competenti nelle seguenti materie: Politica del Territorio, Ambiente, Programmazione, Bilancio, Lavori Pubblici, Politiche Comunitarie;

     b) un rappresentante delle Autorità di Bacino di cui alla legge regionale 7 Febbraio 1994, n. 8 designato dal Presidente della Giunta Regionale;

     c) i Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, limitatamente alle materie di cui alla lettera a);

     d) i Presidenti delle delegazioni dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani, dell'Unione Province Italiane, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

     e) un rappresentante per tutti gli Enti Parco, designato di concerto dai Presidenti degli Enti stessi già istituiti al momento della richiesta del nominativo;

     f) i dirigenti del Settore Foreste, Caccia e Pesca e Settore per il Piano Forestale Generale e dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste dell'Area generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario;

     g) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori idraulico-forestali e un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole, designati dalle rispettive organizzazioni;

     g bis) un rappresentante di ciascuna provincia entro cui ricadono i territori delle rispettive comunità montane [4].

     2. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente del Servizio Forestazione del Settore Foreste, Caccia e Pesca. Le adunanze del Comitato, di cui al comma 1, sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del numero legale per due riunioni consecutive, la Giunta Regionale si sostituisce nelle decisioni, sentite le Organizzazioni sindacali di cui al punto g) del precedente comma 1.

     2 bis. Il presidente, i componenti ed il segretario di cui ai commi 1 e 2, possono avvalersi dell’istituto della delega nelle adunanze del comitato [5]

     3. Al Comitato sono assegnati i seguenti compiti:

     a) quantificare ed individuare le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;

     b) esprimere parere sul Piano Forestale Generale di cui al successivo articolo 5 e successive sue modificazioni, revisioni ed integrazioni;

     c) formulare proposte per la redazione dei piani degli Enti delegati ed esprimere pareri sui piani medesimi;

     d) esprimere parere ogni qualvolta viene richiesto dagli Enti delegati o dalle Aree di Coordinamento interessate o dalle Organizzazioni sindacali o Professionali.

     4. Il Comitato espleta la sua attività per la durata della legislatura e comunque fino all'insediamento del nuovo Comitato. I componenti possono essere riconfermati.

     5. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e ai componenti spetta un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai componenti del Co.Re.Co. di cui all'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 21.

     6. Copia del verbale delle decisioni assunte dal Comitato va trasmesso a tutti i componenti ed ai Presidenti degli Enti delegati entro 15 giorni dall'adozione, a cura del segretario del Comitato stesso.

 

     Art. 5. (Documenti generali di programmazione forestale regionale) [6]

     1. Sono documenti generali di programmazione forestale regionale:

a) il piano forestale regionale;

b) la carta regionale delle risorse forestali.

     2. I documenti generali di programmazione forestale costituiscono il quadro di riferimento delle politiche regionali in materia forestale.

     3. Il piano forestale regionale e la carta regionale delle risorse forestali sono approvati con deliberazione di Giunta regionale. Il piano forestale regionale rappresenta il documento strategico che definisce gli approcci, le finalità e gli obiettivi di uso e gestione sostenibile, protezione e valorizzazione delle risorse forestali regionali nel periodo di sua validità. La carta regionale delle risorse forestali illustra la distribuzione geografica, la superficie e la qualità delle diverse formazioni forestali presenti nel territorio regionale, anche in relazione all’infrastruttura ed alle sistemazioni forestali eventualmente presenti. Essa costituisce l’inventario di base, unitamente al piano forestale regionale, per la definizione delle strategie di protezione e valorizzazione delle risorse forestali a scala regionale e per la corretta programmazione degli interventi in materia forestale.

 

          Art. 5 bis. (Istituzione del comitato per la programmazione finanziaria ed il controllo di gestione in materia forestale e documento esecutivo di programmazione forestale) [7]

     1. E’ istituito il comitato per la programmazione ed il controllo di gestione in materia forestale. Esso è costituito da:

a) assessore all’agricoltura e foreste;

b) assessore all’ecologia ed ambiente;

c) assessore al lavoro e formazione professionale;

d) assessore al bilancio;

e) presidente commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura;

f) due esperti, anche Consiglieri regionali, nominati dal Presidente della

Giunta regionale.

     2. Il comitato svolge i seguenti compiti:

a) definisce le modalità di reperimento delle risorse a valere sul bilancio regionale ed ulteriori risorse da fonti nazionali ed europee;

b) approva il documento esecutivo della programmazione forestale di cui al comma 1 dell’articolo 3;

c) definisce sulla base del documento esecutivo di programmazione forestale le risorse annuali da destinare in appositi capitoli di bilancio per gli interventi forestali di competenza e la loro attribuzione agli enti responsabili dell’attuazione degli interventi previa approvazione dei piani annuali predisposti dagli stessi ed approvati su istruttoria del Settore foreste.

 

     Art. 5 ter. (Documento esecutivo di programmazione forestale) [8]

     1. Il documento esecutivo di programmazione forestale identifica, in attuazione degli obiettivi e delle strategie definite nei documenti generali di cui all’articolo 5:

a) gli interventi prioritari in materia forestale per il periodo di sua validità, con indicazione delle relative previsioni di spesa;

b) gli enti locali territoriali e le Comunità montane responsabili dell’attuazione degli interventi di cui alla lettera a);

c) gli indicatori, i parametri ed i criteri da impiegarsi per la progettazione esecutiva, il controllo e la valutazione dell’attività svolta e dei risultati conseguiti. I criteri di programmazione degli enti di cui all’articolo 3, comma 1, devono rispettare prioritariamente quanto riportato dagli allegati A, B, C, D, di cui alla presente legge.

     2. Il documento esecutivo di programmazione forestale è redatto, per gli anni 2012 e 2013, dalla struttura regionale competente ed è approvato dal comitato di cui all’articolo 5 bis.

     3. Per il solo periodo 2012 – 2013, nelle more del riordino organico delle politiche forestali regionali, il documento esecutivo di programmazione forestale assume valore di Grande progetto straordinario di manutenzione dell’infrastruttura forestale regionale, con riferimento ai seguenti obiettivi prioritari:

a) rafforzamento della multifunzionalità e del ruolo ambientale del patrimonio forestale regionale;

b) valorizzazione delle foreste nell’ambito della rete ecologica regionale;

c) gestione forestale per la prevenzione dei rischi naturali e messa in sicurezza dei territori maggiormente esposti a frane alluvioni;

d) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e valorizzazione delle biomasse forestali;

e) valorizzazione turistica e culturale delle foreste regionali.

     4. Per l’implementazione degli obiettivi programmatici di cui ai commi 1 e 3 si provvede anche con l’utilizzo dei fondi FAS, previa intesa con il Governo nazionale, secondo le procedure previste dal contratto istituzionale di sviluppo.

 

     Art. 6. Ripartizione delle risorse e attuazione degli interventi.

     1. Gli enti di cui all’articolo 3, comma 1 sulla base del Documento di programmazione di cui all’articolo 5 bis, elaborano i loro programmi per gli anni 2012 e 2013 che sono approvati con decisione del Comitato di cui all’articolo 5 bis sulla base di un istruttoria condotta dalle strutture competenti e del finanziamento stabilito con delibera di Giunta regionale [9].

     2. Gli Enti delegati iscrivono le risorse accreditate su capitoli del proprio bilancio e le utilizzano sulla base di singole perizie adottate con appositi atti deliberativi.

     3. Copia di tali atti viene trasmessa all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore per il Piano Forestale Generale per l'aggiornamento dell'inventario delle opere di cui all'articolo 5.

     4. Per il conseguimento della ottimizzazione della mano d’opera rapportata alle singole realtà territoriali, al fine di contribuire al mantenimento delle popolazioni montane a presidio del territorio di cui alla lettera d) dell’articolo 1, l’attuazione delle perizie relative agli interventi di cui all’articolo 2, nonché i lavori di ingegneria naturalistica, di cui al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta della regione campania. n. 574 del 22 luglio 2002 del e successivo regolamento 25 marzo 2005 n. 3, di importo non superiore ad euro 250.000,00, possono essere realizzati in economia nella forma dell’amministrazione diretta. [10]

     5. L'aliquota delle spese generali delle perizie degli interventi, realizzati in attuazione della presente legge, non può essere superiore al 4% dell'intera previsione di spesa. Le perizie da realizzare in "economia" devono essere redatte sulla base di una apposita "analisi dei prezzi" predisposta dall'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca ed approvata, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale, dalla Giunta Regionale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. L'analisi dei prezzi di cui al comma 5 viene aggiornata o confermata ogni due anni.

     7. Per i lavori in appalto si applica il prezzario generale delle opere edili vigente nella Regione Campania.

     8. I progetti di importo superiore a 150 milioni sono sottoposti a collaudo entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. La designazione del tecnico incaricato compete all'Assessore Regionale che sovrintende all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario.

     9. Al fine del mantenimento delle garanzie occupazionali legittimamente consolidate presso gli Enti delegati alla data del 31 dicembre 1994, per non alterare l'armonica distribuzione dei progetti di intervento su tutto il territorio regionale, a partire dal 1 gennaio 1997 è consentita la stipula di apposite convenzioni tra gli Enti delegati per la realizzazione di specifici interventi nei territori di comune interesse e suscettibili di armonico sviluppo.

     10. La necessità di ricorrere alla stipula delle suddette convenzioni e gli Enti che la debbono attuare, viene stabilita nel Piano di forestazione di cui all'articolo 5.

     11. Gli Enti delegati, nell'ambito dello stanziamento ricevuto, possono riservare una quota di risorse non superiore al 3% dello stanziamento per il finanziamento di opere di "somma urgenza", derivanti da calamità naturali o da eccezionali eventi metereologici.

     12. Gli interventi sono attuati con le modalità previste dall'articolo 54 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e a tal fine gli Enti delegati designano un proprio funzionario tecnico che, unitamente ad un tecnico regionale in servizio presso l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, competente per territorio, accertano le opere alla cui esecuzione deve provvedersi con urgenza, redigono apposito verbale di constatazione, dichiarando l'indifferibilità e l'urgenza nonché la pubblica utilità delle opere a farsi.

     L'Ente delegato, sulla scorta del predetto verbale e di apposita perizia tecnica ed economica redatta dai propri uffici, affida i lavori, che non tollerano rinvii, ad idonea ditta anche con la modalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

     13. Le opere realizzate con tale procedimento devono essere sottoposte a collaudo entro tre mesi dal loro completamento con le modalità previste al comma 8.

 

     Art. 6 bis. [11]

     Al fine del completamento e del mantenimento del piano di stabilizzazione della manodopera idraulico- forestale, approvato con delibera di Giunta regionale 7 giugno 2002, n. 2244, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n. 238/3 del 21 ottobre 2003, in via transitoria e per il solo esercizio finanziario 2005, l’attribuzione agli enti delegati delle risorse di cui all’articolo 6, in deroga a quanto ivi previsto, avviene esclusivamente in ragione della forza lavoro presente alla data del 31 dicembre 2004. Per il personale non incluso tra quello stabilizzato sono assicurate le stesse giornate lavorative effettuate nell’anno 2003.

 

     Art. 6 ter. [12]

     1. La ripartizione delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, é effettuata in ragione della forza lavoro legittimamente presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio finanziario di riferimento ed avviata al lavoro. In sede di prima applicazione, per garantire il turn-over, si tiene conto della forza lavoro presente al 31 dicembre 2005.

     2. Ai fini del perseguimento dell’obiettivo di una distribuzione uniforme della forza lavoro sul territorio, sono adottate le seguenti disposizioni:

     a) per le comunità montane è mantenuto l’attuale rapporto medio, pari a 1, tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la complessiva superficie territoriale, in ettari;

     b) per le province è mantenuto l’attuale rapporto medio, pari a 0,5 tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la superficie territoriale classificata dall’ISTAT quale zona altimetrica di montagna o collina, in ettari;

     c) agli enti per i quali il rapporto di cui alle lettere a) e b) è uguale o superiore ai valori indicati non è consentito il turn over della manodopera eventualmente cessata dal rapporto di lavoro nè l’incremento delle giornate per la manodopera a tempo determinato;

     d) agli enti per i quali il rapporto di cui alle lettere a) e b) è inferiore ai valori indicati, è consentito il turn over della manodopera eventualmente cessata dal rapporto di lavoro, ovvero l’incremento delle giornate lavorative per la manodopera a tempo determinato;

     e) il monte giornate lavorative complessivamente recuperato per effetto delle cessazioni di cui alla lettera c), incrementato fino ad un massimo del 50 per cento di tale valore, è ridistribuito ed assegnato, proporzionalmente alla differenza scaturente dalla verifica di cui alla medesima lettera d), esclusivamente agli enti di cui alla medesima lettera d), per procedere a nuove assunzioni, ovvero per incrementare le giornate per la manodopera a tempo determinato e comunque fino al raggiungimento dei parametri di cui alle lettere a) e b).

 

     Art. 7. Settore per il Piano Forestale Generale.

     1. L'attuale Settore per le Foreste Demaniali di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, assume la denominazione di "Settore per il Piano Forestale Generale". Esso svolge i seguenti compiti:

     a) realizzare l'inventario dei boschi, dei pascoli, dei coltivi abbandonati, delle opere di bonifica montana e dei vivai;

     b) individuare ed aggiornare le superfici particellari rimboschite e quelle suscettibili di imboschimento;

     c) realizzare l'inventario della viabilità di servizio e di bonifica montana, riportando anche su cartografia al 25.000 il tracciato delle stesse, delle piste tagliafuoco esistenti e di ogni altra opera di bonifica graficamente rilevabile;

     d) realizzare l'inventario dei boschi di proprietà dei Comuni, della Regione e di altri Enti pubblici.

     2. Il Settore di cui al comma 1 inoltre, d'intesa con il Settore Foreste, Caccia e Pesca, elabora il Piano Forestale Generale per l'intero territorio regionale, così articolato:

     a) Piani di nuovi rimboschimenti e di manutenzione di quelli già realizzati;

     b) Piani di viabilità, sistemazione idraulica e manutenzione di opere già realizzate;

     c) Piani di assestamento e di utilizzazione dei boschi demaniali, comunali, regionali e di altri enti;

     d) Piani di prevenzione e di lotta agli incendi boschivi e di difesa fitosanitaria;

     e) Piani di produzione vivaistica forestale, anche in via sperimentale;

     f) Piano di tutela ed incremento della fauna selvatica e di rinaturalizzazione ambientale e di produzione di piante officinali.

     3. L'articolo 17 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, al comma relativo all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, l'ultimo trattino "Settore Foreste Demaniali ed Assestamento Forestale" viene sostituito con la seguente dizione "Settore per il Piano Forestale Generale", così come all'allegato A della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, alla declaratoria delle competenze del Settore Foreste Demaniali ed Assestamento Forestale vengono aggiunte le competenze indicate ai comma 1 e 2 e vengono trasferite al Settore Foreste, Caccia e Pesca, della stessa Area Generale di Coordinamento, le competenze relative al primo, secondo, terzo, limitatamente ai tagli boschivi, quarto e sesto trattino dello stesso articolo 17 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11.

 

     Art. 8. Demanio Forestale Regionale.

     1. Il patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione compreso nell'inventario dei beni regionali di cui all'art. 3 della legge regionale 3 novembre 1993 n. 38, è costituito:

     a) dalle foreste, dai terreni, dai fabbricati e dagli impianti, già di proprietà dello Stato;

     b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato;

     c) dai terreni e beni rustici acquistati o che in qualsiasi modo pervengono in proprietà alla Regione per essere destinati alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello e riserve naturali o faunistiche.

     2. Il demanio forestale regionale è utilizzato sulla base di appositi piani economici, ai sensi dell'art. 197 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità delle seguenti direttive:

     a) potenziamento delle funzioni protettive, ricreative e culturali, con la costituzione anche di riserve naturali;

     b) incremento delle funzioni produttive, con promozione di attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, nonché della tecnologia del legno attraverso la realizzazione di impianti, anche a titolo sperimentale e dimostrativo, per la produzione di cellulosa, pasta da legno e proteine per l'alimentazione del bestiame;

     c) gestione e coordinamento delle attività vivaistiche, favorendo la costituzione di vivai regionali, opportunamente strutturati per la produzione di piantine da destinare al rimboschimento ed al verde pubblico e da fornire agli Enti delegati, ad Enti pubblici ed a privati;

     d) protezione e potenziamento del patrimonio faunistico.

     3. Per ogni vivaio regionale e per ogni complesso boscato di proprietà regionale dovrà essere garantita la custodia e la vigilanza.

     4. La gestione del Demanio Forestale regionale è effettuata dall'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario sulla base di apposite perizie da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale. E' consentita anche la esecuzione dei lavori in "economia" mediante "amministrazione diretta".

     5. Per i lavori da realizzare all'interno del Demanio Regionale, l'approvazione della delibera relativa ai singoli progetti da parte della Giunta Regionale fa luogo anche all'autorizzazione di cui agli artt. 23 e 15.

     6. Per la gestione e la realizzazione degli interventi occorrenti per le foreste demaniali e per i vivai regionali deve essere utilizzata la forza lavoro idraulico-forestale già impiegata presso gli ex uffici periferici dell'ex Servizio Foreste.

     7. Per particolari esigenze tecniche operative ed occupazionali, è consentita la mobilità del personale con contratto di lavoro privato tra Settori Tecnico Amministrativi Foreste dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario.

 

     Art. 9. Gestione del Demanio Forestale.

     1. Il Demanio Forestale Regionale, di cui all'art. 8, è gestito dalla Amministrazione Regionale attraverso l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste.

     2. Essi curano per ciascuna struttura ricadente nella propria competenza, i seguenti compiti:

     a) redigere, per ciascun complesso demaniale di proprietà della Regione Campania, il Piano Economico;

     b) formulare un programma annuale di interventi, distinto per ciascun complesso Demaniale;

     c) redigere le perizie esecutive e provvedere alla esecuzione dei lavori per tutti gli interventi e le operazioni tecniche da eseguire nell'ambito del Demanio Regionale nonché predisporre ogni altro atto amministrativo relativo alla gestione di complessi demaniali;

     d) creare, compatibilmente con la esigenza di conservazione delle risorse naturali, aziende faunistiche per la produzione di specie animali selvatiche da ripopolamento;

     e) organizzare annualmente ed a turno, la "giornata regionale della Montagna" da effettuarsi entro la prima quindicina del mese di giugno con la collaborazione degli Enti Delegati di cui alla presente legge;

     f) progettare ed eseguire gli interventi colturali e di manutenzione dei vivai e degli allevamenti faunistici.

 

     Art. 10. Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti Pubblici.

     1. I beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli Enti Pubblici debbono essere utilizzati in conformità di appositi Piani di Assestamento con validità decennale che, redatti a cura degli Enti proprietari o degli Enti pubblici da loro incaricati conformemente alle norme tecniche, allegato A della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, sono adottati dalla Giunta Regionale previo parere del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 26.

     2. Con i Piani di Assestamento sono disciplinate le utilizzazioni boschive e l'uso dei pascoli determinando, per questi ultimi, il carico massimo nonché il periodo e le modalità di utilizzazione. Inoltre i Piani di Assestamento individuano gli interventi di rimboschimento, di ricostituzione boschiva, di sistemazione idraulico forestale, di miglioramento dei pascoli nonché quelli finalizzati all'uso delle risorse silvo-pastorali ai fini ricreativi e di protezione dell'ambiente naturale. I singoli Piani di Assestamento devono contenere precise indicazioni circa le modalità per il godimento dei diritti di uso civico da parte degli aventi diritto in base alla legge regionale 17 marzo 1981 n. 11.

     3. Nelle more dell'approntamento dei predetti Piani di Assestamento, il prelievo annuale di massa legnosa non può superare il 50% di quello medio-annuo effettivamente realizzato nell'ultimo decennio da ciascun Ente proprietario. Per i Comuni che nell'ultimo decennio non hanno effettuato alcun taglio si applica la media del decennio precedente. La spesa per la redazione dei Piani di Assestamento è a totale carico della Regione.

     3 bis. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle cure colturali consistenti in operazioni di sfollo e diradamento, sia nei cedui sia nelle fustaie, finalizzate all’ottenimento di biomasse per la produzione di energia rinnovabile. Le utilizzazioni sono autorizzate dall’ente delegato territorialmente competente previa richiesta contenente una dettagliata relazione descrittiva delle operazioni tecniche da porre in essere, del prelievo complessivo del materiale detraibile e della destinazione dello stesso. [13]

     3 ter. Le cure colturali ai boschi pubblici e privati, consistenti in operazioni di sfollo e diradamento, sia nei cedui sia nelle fustaie, finalizzate all’ottenimento di biomasse quali fonti per la produzione di energia rinnovabile, e le opere di manutenzione alle sistemazioni idraulico-forestali eseguite in attuazione della presente legge ricadenti nei siti di importanza comunitaria - SIC -, nei proposti siti di importanza comunitaria - pSIC- e nelle zone di protezione speciale - ZPS -, di cui alle direttive 79/409/CEE del 2 aprile 1979 del Consiglio e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - Habitat - rete natura 2000 - e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, sono autorizzate dall’ente delegato territorialmente competente previa redazione di un progetto firmato da tecnico abilitato. Il progetto prevede un’analisi preliminare, redatta su apposito modello elaborato dai settori regionali competenti, finalizzata ad individuare i possibili effetti dell’intervento sul sito e contenente le indicazioni necessarie a far ritenere che l’intervento proposto è tale da non richiedere la valutazione di incidenza ambientale. Sono disposte verifiche a campione da settori competenti in materia. [14]

     3 quater. La realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei sistemi forestali rivolti all’accrescimento della biodiversità nei boschi pubblici ricadenti nelle aree naturali protette e contigue, non previsti in piani di assestamento forestali vigenti, e coerenti con le linee guida di programmazione forestale approvate con decreto ministeriale 16 giugno 2005 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio d’intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con le linee guida per la gestione dei siti natura 2000 emanate con decreto ministeriale dell’ambiente e tutela del territorio del 3 settembre 2002, sono autorizzati dall’ente delegato territorialmente competente previa redazione di un progetto firmato da tecnico abilitato. A tali interventi non si applicano i limiti di cui al comma 3 e le prescrizioni di massima e di polizia forestale [15].

     4. I Piani di cui al comma 1, sono a tutti gli effetti atti regolamentari generali di prescrizioni di massima.

     5. Gli interventi di manutenzione e cure colturali al demanio comunale sono a totale carico della Regione Campania quando sono attuati dagli Enti delegati ed inseriti nel Piano di Forestazione annuale, redatto dagli Enti delegati ed approvato dalla Regione Campania.

     6. Sono altresì concessi contributi, fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di macchinari, per l'impianto di teleferiche fisse e per la costruzione ed il ripristino di piste di smacchio, di mulattiere e di itinerari turistici pedonali, quando tali opere ed acquisti siano previsti nel Piano di Assestamento. La restante quota è a carico dell'Ente proprietario che è tenuto a prelevarlo dagli introiti per le utilizzazioni.

     7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi all'Ente pubblico proprietario dei beni silvo-pastorali, regolamentati con il Piano di Assestamento, e sono finanziati dalla Regione.

 

     Art. 11. Personale ex Azienda Speciale Cervati.

     1. L'Azienda Speciale Silvo-Pastorale Cervati viene disciolta alla data di approvazione della presente legge.

     2. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Azienda viene trasferito al Comune di Sanza.

     3. All'atto dello scioglimento il relativo personale di ruolo in servizio alla data del 28 febbraio 1987, viene trasferito al Comune di Sanza in accoglimento di specifica richiesta del Comune medesimo.

     4. Al personale trasferito sono fatte salve le posizioni economiche e giuridiche già acquisite nell'Ente di provenienza.

     5. Nel caso in cui il trattamento economico goduto nell'Ente di provenienza sia più favorevole si provvede all'integrazione con assegno ad personam assorbibile a valere sui futuri miglioramenti tabellari.

     6. In deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge 6 maggio 1985 n. 40, la Regione continuerà a corrispondere al Comune di Sanza il contributo del 75% della spesa relativa al trattamento economico di detto personale anche per gli anni successivi e fino alla loro immissione nel ruolo organico del Comune di Sanza.

     7. Resta in vigore il 2° comma dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13.

 

     Art. 12. Rimboschimento a scopo protettivo e per gli altri scopi di pubblico interesse.

     1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi di rimboschimento a scopo protettivo o ad altro scopo di pubblico interesse nonché gli interventi per la difesa dei boschi di proprietà pubblica dagli incendi.

     2. Detti interventi riguardano, in particolare, i rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati e la ricostituzione boschiva occorrente sia ai fini della difesa idrogeologica sia per la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche.

     3. Fanno parte degli interventi di forestazione, oltre alle opere direttamente occorrenti per l'impianto di nuovi boschi e per la ricostituzione di quelli esistenti, tutte le altre opere ad esse strettamente connesse e consistenti nella costruzione e riattamento di strade forestali e di chiudende, nell'attuazione di impianti e misure antincendio ed ogni altra opera ritenuta necessaria per assicurare la riuscita degli interventi medesimi.

     4. Nel caso di rimboschimenti a scopo protettivo, e come tali rientranti nel quadro degli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di difesa del suolo, di cui all'art. 19, alla loro attuazione si provvede in stretto coordinamento con tutti gli altri interventi sistematori programmati anche in attuazione della legge regionale 7 febbraio 1994 n. 8, allo scopo di realizzare complessi di opere organici e funzionali.

 

     Art. 13. Incentivi per la forestazione a scopo produttivo e per la castanicoltura.

     1. Per la creazione di complessi boscati finalizzati all'incremento delle produzioni legnose, possono essere concessi incentivi per l'impianto di boschi con specie legnose a rapido accrescimento ed a turno breve a favore di Enti pubblici e privati proprietari di terreni ritirati dalla coltivazione agricola la cui utilizzabilità, a fini produttivi, sia riconosciuta da apposita attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

     2. Sono, altresì, concessi incentivi a favore di Enti pubblici e privati per l'impianto dei castagneti da frutto, su terreni ritirati dalla coltivazione agricola e la cui utilizzabilità deve essere attestata da tecnico abilitato, e per la ricostituzione di quelli esistenti. L'incentivo è concesso ai proprietari dei terreni da imboschire e/o dei castagneti da migliorare.

     3. Gli incentivi di cui ai comma 1. e 2. consistono nella concessione di contributi in conto capitale fino al 55% della spesa riconosciuta ammissibile.

     4. Analoghi contributi possono essere concessi ad Enti privati per la realizzazione di rimboschimenti a carattere protettivo.

     5. Per le operazioni di sfollo dei boschi cedui a macchiatico negativo, a metà turno, possono essere concessi ad Enti pubblici e privati proprietari dei predetti boschi, contributi pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

     6. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al comma 4. è affidata agli Enti delegati, competenti per territorio, il contributo è elevato al 75%.

     7. Gli Enti delegati possono riservare per gli interventi di cui ai comma 1., 2., 4. e 5. una quota percentuale del finanziamento assegnato di cui all'art. 6 non superiore al 10%.

     8. Per l'istruttoria delle istanze e la concessione dei contributi, relativi agli interventi di cui ai comma 1, 2, 4 e 5, l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca, predisporrà un'apposita "analisi delle categorie dei lavori ammissibili" che è adottata dalla Giunta Regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     9. La richiesta di contributo va inoltrata dal 2 gennaio al 31 maggio di ogni anno al Presidente dell'Ente delegato competente.

     10. Gli Uffici Tecnici degli Enti delegati competenti provvedono alla istruttoria delle domande ed alla concessione del relativo contributo in base all'ordine di acquisizione delle stesse al protocollo d'ufficio. Hanno titolo di preferenza le iniziative di forestazione delle superfici agricole adiacenti ai boschi esistenti.

     11. Le opere realizzate e gli interventi effettuati di cui ai comma 1, 2, 4 e 5 sono sottoposte ad accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori, entro due mesi dal loro completamento, da un funzionario incaricato dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente.

     12. Alla liquidazione del contributo vi provvede l'Ente delegato entro trenta giorni dalla data di ricezione degli atti di accertamento di cui al comma 11.

 

     Art. 14. Definizione di bosco e di pascolo montano.

     1. Sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività plurime di tipo zootecnico.

     2. Sono da considerare altresì boschi gli appezzamenti di terreno pertinenti ad un complesso boscato che, per cause naturali o artificiali, siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o ricostituzione.

     3. A causa dei caratteri parzialmente o prevalentemente forestali delle operazioni colturali, d'impianto, di allevamento, di utilizzazione e delle funzioni di equilibrio ambientale che possono esplicare, sono assimilabili ai boschi alcuni ecosistemi arborei artificiali, quali castagneti da frutto, le pinete di Pino domestico, anche se associati ad altre colture, le vegetazioni dunali litoranee e quelle radicate nelle pertinenze idrauliche golenali dei corsi d'acqua.

     4. Sono da considerarsi pascoli montani i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri, rivestiti di cotico erboso permanente, anche se sottoposti a rottura ad intervalli superiori ai dieci anni ed anche se rivestiti da piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.

 

     Art. 15. Colture ed appezzamenti non considerati boschi.

     1. Agli effetti della presente legge non sono considerati boschi e sono esenti dalla relativa disciplina:

     a) i pioppeti specializzati in avvicendamento alle colture agrarie, i noccioleti e le piantagioni arboree dei giardini e parchi urbani;

     b) gli appezzamenti isolati e sparsi di bosco che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 14, misurino una superficie non superiore ai 2.500 metri quadrati, semprechè siano posti ad una distanza da altri appezzamenti boschivi, misurata tra i margini più vicini, superiore ai 100 metri;

     c) le piante sparse, i filari e le fasce di specie legnose forestali di larghezza non superiore ai 25 metri misurati al piede delle piante di margine, semprechè non abbiano funzione di frangivento o che siano radicate lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio o perenne.

     2. Per i rilevanti motivi di carattere ambientale la Giunta Regionale può sottoporre alla particolare disciplina dei boschi anche gli impianti, gli appezzamenti di bosco, le piante sparse, i filari, i giardini ed i parchi urbani di cui al comma 1.

     3. La richiesta va inoltrata alla Giunta Regionale Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca - che, effettuati gli opportuni accertamenti per il tramite dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste competenti, vi provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 16. Manutenzione dei rimboschimenti e delle colture accelerate da legno.

     1. I proprietari interessati, dopo l'accertamento finale di regolare esecuzione delle opere di cui all'art. 13, debbono provvedere alla loro manutenzione secondo apposito piano di coltura e conservazione, approvato contestualmente al certificato di regolare esecuzione dei lavori, nel quale saranno indicati il turno, le forme di governo e di trattamento e le pratiche colturali da attuare per garantire l'efficienza delle piantagioni.

     2. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è, in ogni caso, vietata la trasformazione dei terreni, comunque rimboschiti, in altre qualità di coltura, fatte salve le disposizioni legislative in materia.

 

     Art. 17. Taglio dei boschi.

     1. Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all'art. 14, deve farne preventiva richiesta alle Comunità Montane per i territori dei Comuni membri e dei Comuni interclusi ed alle Amministrazioni Provinciali per il restante territorio. [16]

     1 bis. Per i tagli boschivi inferiori a due ettari di superficie cadente al taglio il proprietario o possessore del bene ne da comunicazione all’ente delegato territorialmente competente prima dell’inizio della stagione silvana di riferimento. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di invio della comunicazione il richiedente può dare inizio ai lavori. E’ vietato l’artificioso frazionamento delle superfici cadenti al taglio [17].

     2 bis. Nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi. Per l’inosservanza, la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all’articolo 25, comma 11. [18]

     2. Dall'entrata in vigore della presente legge il taglio dei boschi sull'intero territorio della Regione è disciplinato dalle norme tecniche di cui all'allegato B della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. L'autorizzazione del taglio dei boschi è rilasciata dal Presidente della Comunità Montana e dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, per i territori di rispettiva competenza, previo parere tecnico favorevole del competente Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste.

     4. Detta autorizzazione deve contenere le prescrizioni per la migliore utilizzazione del bosco.

     5. Ai fini della tutela del bosco nei riguardi del vincolo paesaggistico di cui all’articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è consentito il taglio colturale, previa autorizzazione di cui ai commi 1 e 1 bis, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, purché conformi alle prescrizioni di cui alla presente legge [19].

     6. Per i tagli dei boschi di cui all'art. 10 deve essere accantonata una somma pari al 10% del ricavato da accantonare su apposito capitolo di bilancio dell'Ente proprietario e da utilizzare per opere di miglioramento dei beni silvo-pastorali.

     7. E' istituito l'Albo Regionale delle Imprese Boschive, abilitate a concorrere alle aste ed alle gare per l'acquisto e la utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà della Regione, dei Comuni e di altri Enti.

     8. Le modalità per la iscrizione all'Albo di cui al comma 7, quelle per la esclusione nonché quelle per la riammissione sono specificate nell'allegato B di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 18. Esercizio del pascolo nei boschi e nei pascoli montani sottoposti al vincolo.

     1. Il pascolo nei boschi e nei pascoli sottoposti a vincolo idrogeologico deve essere esercitato in conformità delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

     2. Anche nei pascoli montani possono, per fini idrogeologici e colturali, essere imposte limitazioni al pascolamento di carattere permanente o temporaneo.

     3. L'esercizio del pascolo nei boschi e pascoli di proprietà dei Comuni ed altri Enti pubblici deve essere disciplinato da apposito Regolamento da redigere a cura dell'Ente proprietario entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove tale Regolamento non sia contenuto nel Piano di Assestamento di cui all'art. 10. Il Regolamento deve contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie animale ed il periodo di utilizzazione.

     4. Detto Regolamento deve essere approvato dalla Giunta Regionale ed è parificato alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

     5. Ove gli Enti proprietari non vi provvedono, la Giunta Regionale si sostituisce ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 25 maggio 1980, n. 54.

 

     Art. 19. Opere di sistemazione idraulico-forestali e di difesa del suolo.

     1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi pubblici di sistemazione idraulico-forestale e di difesa del suolo, volti a conseguire la stabilità dei terreni e la migliore regimazione delle acque, e consistenti in rimboschimenti a scopo protettivo, opere di correzione dei corsi di acqua, opere di rinsaldamento delle pendici anche mediante inerbimenti e la creazione di prati pascoli alberati, opere di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, opere per la difesa del suolo litoraneo, il consolidamento delle dune litoranee e la piantagione di fasce arboree frangivento.

     2. Alla realizzazione di tutte le opere di sistemazione idraulico- forestale e di difesa del suolo l'Ente delegato provvede sulla base dei progetti coordinati di intervento, sentita l'Autorità di Bacino di cui alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8.

 

     Art. 20. Occupazione temporanea dei terreni.

     1. Ai proprietari dei terreni da rimboschire o da sistemare è concessa una indennità per occupazione temporanea, di durata non inferiore al decennio e commisurata alla entità dei canoni di fitto nella zona per terreni similari secondo i valori stabiliti dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 11 della Legge 23 maggio 1982, n. 203. Tale indennità è rivalutata ogni biennio.

     2. Nel caso di mancata accettazione dell'indennità da parte dei proprietari l'Ente delegato procede alla occupazione dei terreni ai sensi dell'art. 64 della legge 25 giugno 1965, n. 2359, qualora gli stessi rientrino in comprensori oggetto di intervento ed i proprietari abbiano già espresso il proprio assenso per almeno il 50% della superficie da occupare.

 

     Art. 21. Altre opere pubbliche di bonifica montana.

     1. Oltre alle opere per il riassetto fisico del territorio di cui all'articolo 19, possono trovare attuazione tutte le altre opere pubbliche di bonifica finalizzate alla valorizzazione agricola e forestale del territorio.

     2. A tal fine, l'Ente delegato attua progetti intesi soprattutto alla realizzazione delle seguenti opere da destinare ad utilizzazioni collettive:

     a) opere per la provvista di acqua per scopi plurimi;

     b) viabilità di bonifica e di servizio;

     c) miglioramento dei pascoli montani di uso collettivo, ivi compresa la costruzione di stazzi, di abbeveratoi e di ricoveri per il personale;

     d) il ripristino delle condizioni di agibilità del territorio di propria competenza in dipendenza di particolari eventi meteorici od altre calamità naturali; [20]

     e) attività collegate alla manutenzione ed utilizzazione delle opere realizzate e le attrezzature acquisite in attuazione del POR Campania 2000-2006. [21]

     2 bis. Per l’attuazione degli interventi di cui ai comma 2, lettera d) gli enti possono riservare, nell’ambito della programmazione degli interventi, risorse fino al tre per cento dello stanziamento assegnato dalla Regione nell’esercizio finanziario precedente. [22]

     2 ter. Al fine di garantire la tempestività e l’efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera d), il funzionario incaricato dall’ente con proprio provvedimento individua l’emergenza in atto e con propri ordini di servizio dispone l’immediato impiego delle unità lavorative necessarie. Il pagamento delle competenze maturate è liquidato sulla base di correlati listini paga. [23]

 

     Art. 22. Opere di manutenzione.

     1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi per la manutenzione e la conservazione delle opere di cui agli articoli nn. 12, 19 e 21.

 

     Art. 23. Trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

     1. Nei terreni e nei boschi di cui all'articolo 14, sottoposti a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 del R.D. 3 dicembre 1923, n. 3267.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1. é rilasciata dal Presidente della Comunità Montana per il territorio di sua competenza e dei Comuni interclusi e dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale per il restante territorio, previa acquisizione del parere espresso dalla competente Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Foreste.

     2 bis. Il parere relativo alle istanze avanzate per l’ottenimento del cambio di destinazione di terreni sottoposti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3 dicembre 1923, n. 3267, inerenti il condono edilizio di immobili, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, è espresso direttamente dall’ente delegato territorialmente competente previa istruttoria dei propri uffici tecnici. [24]

     3. Il rilascio di tale autorizzazione può essere subordinato al versamento, in favore dell'Ente delegato, di una somma di denaro quale deposito cauzionale per la buona esecuzione dei lavori; tale somma, determinata dall'Ente delegato su proposta dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Foreste, sarà commisurata alla entità dei lavori prescritti a garanzia della stabilità dei terreni e della regimazione delle acque.

     4. Il titolare del provvedimento di autorizzazione, quando ha ultimato i lavori per i quali gli era stato richiesto il deposito cauzionale, potrà richiedere lo svincolo del medesimo.

     5. Il Presidente dell'Ente delegato entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, previa acquisizione del nulla-osta dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Foreste, dispone lo svincolo della cauzione.

 

     Art. 24. Deroga al vincolo idrogeologico.

     1. Nei boschi e nei terreni vincolati di cui al comma 1 dell'articolo 23, per i movimenti di terra di modeste dimensioni e connessi alla realizzazione di pertinenze agricole o ad ampliamento di fabbricati rurali ricadenti in aziende agricole, il titolare dell'azienda deve inoltrare apposita dichiarazione, prima dell'inizio dei lavori, al Sindaco del Comune in cui ricade l'azienda stessa.

     2. Entro sessanta giorni dalla ricezione della suddetta dichiarazione il Sindaco deve dettare le eventuali prescrizioni intese ad assicurare la stabilità del terreno e la regimazione delle acque. A tal fine richiede tempestivamente il parere dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Foreste che è tenuta ad esprimersi entro trenta giorni.

     3. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia stato notificato all'interessato alcun provvedimento da parte

dell'Amministrazione comunale, i lavori potranno essere senz'altro eseguiti.

 

     Art. 25. Norme di polizia forestale.

     1. Ferme restando le norme di carattere penale, coloro che nei boschi vincolati ai sensi del R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923, tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, alle indicazioni contenute nei Piani di assestamento e nei progetti di taglio redatti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato.

     2. La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui, tagliati in contravvenzione alle norme contenute nella presente legge, è fatta prendendo per base il valore di mercato del legname ritraibile da piante della stessa specie e dimensione di quelle tagliate senza alcuna deduzione per spese di abbattimento e trasporto. Tale valore è determinato in base alla media dei prezzi correnti di mercato.

     3. La valutazione del danno, cagionato con la distruzione o asportazione delle ceppaie di piante e/o polloni abusivamente abbattuti, è desunta dal rilievo del soprassuolo esistente nelle immediate vicinanze.

     4. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore delegato all'Agricoltura e Foreste, di concerto con l'Assessore delegato al Bilancio e ai Tributi, procede alla formazione di tabelle dei valori medi da servire di base per l'applicazione delle sanzioni relative alle trasgressioni accertate.

     5. Le tabelle di cui al comma 4 sono compilate per ciascuna specie e per gruppi di specie e determinano, per ogni classe di diametro misurato a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta d'alto fusto, a ciascun pollone di castagno e, per i cedui da combustibile, a ciascun quintale di legna.

     6. Con delibera della Giunta Regionale le tabelle di cui al comma 4, sono aggiornate ogni due anni in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita.

     7. Per i danni arrecati mediante incendi, pascolo, recisione di rami ed amputazione delle radici, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante e/o dei polloni si adotta lo stesso criterio di cui al comma 5.

     8. Per il pascolo abusivo nei boschi, oltre al danno alle piante determinato ai sensi del comma 7, si deve considerare l'ulteriore danno arrecato all'ambiente boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo. La quantità dell'alimento è computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue:

     a) da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;

     b) da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;

     c) da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino.

     9. Nei confronti di chi esegue il taglio dei boschi di cui all'art. 14 senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di lire 200.000.= ad un massimo di lire 2.000.000.=; detta sanzione si applica in conformità dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti del proprietario e possessore del terreno e dell'esecutore materiale.

     10. Per le violazioni alle norme di cui all'articolo 23 è comminata la sanzione amministrativa da un minimo di lire 200.000.= ad un massimo di lire 2.000.000.= per decara e sua frazione. Detta sanzione si applica in conformità dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti del proprietario e possessore del terreno e dell'esecutore materiale.

     11. Per l'inosservanza del divieto di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, la sanzione amministrativa da comminare, in applicazione della legge 4 agosto 1984, n. 424, è compresa da un minimo di lire 700.000.= ad un massimo di lire 3.000.000.= per decara e sua frazione.

     12. Per l'inosservanza delle norme contenute nell'allegato C e concernenti l'allestimento e sgombero delle tagliate ed al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati, le sanzioni amministrative da comminare andranno da un minimo di lire 40.000.= ad un massimo di lire 400.000.= per ogni ara o sua frazione.

     13. Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione, la notifica ed il pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

     14. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo provvedono gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato i quali determinano anche l'entità del danno cagionato ovvero il valore delle piante tagliate o danneggiate.

 

     Art. 26. Comitato Tecnico Regionale.

     1. Il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e le sue articolazioni provinciali sono rispettivamente integrati dai dirigenti responsabili del Settore Foreste, Caccia e Pesca e del Settore per il Piano Forestale Generale e dai dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste, quando sono chiamati ad esprimere pareri sui progetti di massima ed esecutivi di cui alla presente legge.

 

     Art. 27. Compiti e funzioni del Comitato Tecnico Regionale.

     1. Le funzioni di competenza regionale, già del Consiglio Superiore dell'Agricoltura, sono esercitate dal Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

 

     Art. 28. Demanio armentizio.

     1. Le funzioni amministrative inerenti il demanio armentizio, trasferite alla Giunta Regionale ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, e la gestione dello stesso sono esercitate attraverso l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca e Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste di Avellino e Benevento.

     2. Il demanio armentizio, disciplinato dalla presente legge, è costituito dai Tratturi Pescasseroli-Candela e Lucera-Castel di Sangro e dai Tratturelli Volturara-Castelfranco e Foggia-Camporeale, per le parti ricadenti nell'ambito territoriale regionale, nonché dal Tratturello del Braccio Frascino e dal Riposo di Casalbore.

     3. I suoli e qualsiasi altro bene immobile su di esso ricadente e, pertanto, appartenenti al demanio armentizio, ancorchè non necessari all'attività armentizia, sono tutelati ai fini storici, archeologici, ambientali, naturalistici, culturali e turistici e gestiti secondo modalità che non comportino alterazioni definitive dello stato dei luoghi e/o mutamenti di destinazione degli stessi.

     4. Le modalità dell'attività gestionale regionale relative al demanio armentizio verranno disciplinate da apposite disposizioni da emanare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge.

 

     Art. 29. Interventi di emergenza.

     1. Presso ciascuna struttura dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste e presso il Settore Foreste, Caccia e Pesca vengono istituiti uno o più nuclei operativi di pronto intervento per far fronte alle emergenze degli incendi boschivi e di calamità naturali.

     2. A ciascun nucleo, normalmente operativo per due turni di servizio giornalieri, vanno assegnati almeno dieci unità opportunamente attrezzate ed equipaggiate sia per le operazioni di contrasto agli incendi boschivi, sia per le operazioni di supporto alle squadre operative degli Enti delegati e sia per gli interventi di soccorso derivanti da altre calamità naturali.

     3. Nel periodo di massima pericolosità di cui alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 57, e nei casi di particolare emergenza, con decreto del Presidente della Giunta Regionale l'attivazione dei nuclei potrà essere disposta anche per 24 ore su 24.

     4. I nuclei operativi saranno costituiti prevalentemente con personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, per l'attuazione del progetto "difesa e tutela del patrimonio boschivo".

     5. A detto personale sarà assicurato il necessario aggiornamento professionale a mezzo di appositi corsi.

     6. I nuclei in argomento sono coordinati dai dirigenti del Settore Foreste, Caccia e Pesca e Settore per il Piano Forestale Generale e dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste competenti.

     7. Al personale del Corpo Forestale dello Stato ed a quello dei ruoli regionali comunque impiegati nelle attività di prevenzione e controllo degli incendi boschivi ed in quelle di soccorso per calamità naturali, può essere ordinato, nei periodi di massima pericolosità di cui alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 57, o negli altri casi previsti nel presente articolo, con provvedimento della Giunta Regionale, lavoro straordinario in deroga ai massimali previsti dalla legislazione vigente e comunque in misura non superiore a 150 ore annuali, nel limite mensile previsto dall'attuale normativa ed ivi comprese le ore rese in conformità a quanto indicato nella legge 1 aprile 1981, n. 121.

     8. Al personale regionale di cui innanzi spettano anche gli altri istituti contrattuali previsti dalla normativa vigente, quali rischio, turnazione e reperibilità.

 

     Art. 30. Garanzie occupazionali.

     1. Gli interventi previsti dall’articolo 2, realizzati in economia nella forma della amministrazione diretta, sono eseguiti mediante l’impiego del personale idraulico-forestale legittimamente in attività presso gli enti delegati ed i settori regionali forestali decentrati, nel rispetto dei contratti nazionale ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. [25]

     2. Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi regionali ed a recepire gli stessi entro i termini previsti dai contratti nazionali.

     3. Qualora espressamente previsto nel contratto integrativo regionale, viene rinviata alla contrattazione decentrata l'organizzazione del lavoro, ivi compresa la possibilità del turn-over, e la distribuzione delle giornate lavorative tra la forza lavoro, fermo restando l'obbligo di osservare le finalità produttive ed i tempi tecnici di realizzazione dei lavori.

     4. La Regione provvede al finanziamento dei progetti inerenti alle attività di forestazione e bonifica nell’ambito delle risorse disponibili, quantificate, per l’anno 2013, in almeno 60 milioni di euro. Allo scopo di garantire l’efficacia della gestione e dell’utilizzo delle risorse indicate, i progetti presentati dagli enti di cui all’articolo 3, ai fini del presente comma, prevedono l’applicazione delle condizioni di impiego, a partire da quelle minime, di cui alla lettera b) del sesto comma dell’articolo 46 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e l’impiego degli addetti a tempo determinato nei limiti delle risorse predette. E’ fatto salvo il ricorso a risorse finanziarie aggiuntive reperibili anche sui bilanci degli enti di cui all’articolo 3 e all’articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane) [26].

     4-bis. Fermo restando il divieto di nuove assunzioni, le misure di organizzazione del lavoro, anche in corso, poste in essere dagli enti di cui al comma 4, sono demandate alle procedure di contrattazione decentrata di cui al comma 3 [27].

     5. L’indennità di fine rapporto per il personale con contratto di lavoro privatistico idraulico forestale, a decorrere dal 1 gennaio 2006, è accantonata per il personale dipendente dagli enti delegati su apposita partita di giro del proprio bilancio, mentre per il personale con uguale contratto di lavoro dipendente dai settori forestali periferici dell’ area generale di coordinamento -Sviluppo attività settore primario- è accantonata e corrisposta agli aventi diritto secondo le procedure già in essere. [28]

     6. L'erogazione dei fondi suddetti sarà effettuata, su richiesta documentata degli Enti delegati o dei Settori forestali, con delibera di Giunta Regionale.

 

     Art. 31. Norme transitorie.

     1. Entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge gli Enti delegati operano la verifica delle proprie scritture contabili per censire tutte le risorse assegnate dalla Regione Campania in materia di forestazione e bonifica montana e non spese nei termini previsti dalla legge. Tale situazione contabile, è trasmessa all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste Caccia e Pesca - che richiede all'Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria, Tributi - Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale di inserire nella prima legge di bilancio un'apposita norma per la riutilizzazione delle risorse da parte di ciascun Ente delegato, al fine di incrementare la dotazione finanziaria del capitolo di bilancio relativa agli interventi previsti all'art. 13.

     2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i lavori effettuati in attuazione della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, conclusi alla data del 31 dicembre 1994 e non ancora sottoposti al collaudo, sono definiti con certificati di regolare esecuzione dei lavori dal Direttore dei Lavori, quando gli importi degli stessi sia inferiore a lire 150 milioni, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

     3. Per le somme assegnate agli Enti delegati, in attuazione delle leggi regionali 4 maggio 1979, n. 27 e 28 febbraio 1987, n. 13, e non ancora sottoposte a controllo nella forma prevista dall'art. 4 ultimo comma della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, si applica quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 1 settembre 1994, n. 31. Gli Enti delegati forniscono all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca e Settore per il Piano Forestale Generale una dettagliata relazione sull'attività svolta in attuazione della delega per ogni singolo esercizio.

     4. Per il 1996 la programmazione degli interventi e la realizzazione degli stessi è demandata agli Enti delegati di cui alla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, anche per i territori non più ricadenti nella propria competenza. Nei territori comunali non più compresi tra quelli ricadenti nei perimetri delle Comunità Montane ai sensi della legge 1 settembre 1994, n. 31, tutte le autorizzazioni previste dalla presente legge, vengono rilasciate dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

     5. Nelle more della approvazione del regolamento di cui all'articolo 18 il pascolo è vietato e per le relative violazioni si applicano le sanzioni previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

     6. Nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 18 per i pascoli dei Comuni e degli Enti pubblici e per tutti gli altri casi in cui è prevista l'adozione del Regolamento stesso, il pascolo è vietato e si applicano le sanzioni previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

     7. Le Ditte già iscritte all'Albo Regionale delle Imprese boschive di cui al capo III dell'allegato B alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, vengono reiscritte d'ufficio all'Albo di cui al comma 7 dell'articolo 17.

 

     Art. 32. Norme finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte mediante la istituzione nello stato di previsione della spesa per ciascuno esercizio finanziario, dei seguenti capitoli, con stanziamento di competenza e di cassa che saranno, di volta in volta, determinati con leggi di Bilancio:

     a) cap... spese per la realizzazione delle opere di competenza degli Enti delegati;

     b) cap... spesa per la realizzazione delle opere di competenza della Regione da realizzare a cura dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario;

     c) cap... spesa per la gestione della delega;

     d) cap... spesa per la realizzazione e gestione dell'inventario forestale e del Piano di Forestazione Generale;

     e) cap... spese per la gestione dei tratturi;

     f) cap... spese per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

     g) cap... spese per la realizzazione e gestione degli allevamenti faunistici e la rinaturalizzazione ambientale;

     h) cap... spese per gli interventi di emergenza di cui all'art. 29 della presente legge;

     i) cap... spese per gli interventi fitosanitari;

     l) cap... spese per la redazione dei piani di assestamento dei boschi e per l'ampliamento del demanio regionale forestale nonché del demanio ad esso collegato.

     2. Le spese di cui al comma 3 dell'articolo 3 sono commisurate all'8% dello stanziamento annuale assegnato a ciascun Ente delegato in attuazione della presente legge.

     3. Per il 1996 l'onere della presente legge graverà sui capitoli 1200, 1202, 1203, 1204, 1208, 1214, 1216, 1218, 1228, 1230, 1236, 1240, 1242, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1276, 1278 e 1280 dello stato di previsione della spesa.

     4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 dell’articolo 6, del comma 1 dell’articolo 3 e quelle relative all’attuazione delle perizie di cui al comma 4 dell’’articolo 8 della presente legge sono accreditate, rispettivamente, agli enti delegati e, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo.37, ai dirigenti responsabili dei settori forestali decentrati, nella misura del 60 per cento della competenza iscritta nel bilancio gestionale entro il mese di febbraio di ciascun anno di riferimento, anche in deroga alle norme che disciplinano l’esercizio provvisorio finanziario della Regione. [29]

     5. L'assegnazione della restante somma è disposta entro 20 giorni dall'approvazione del Piano di cui al comma 9 dell'articolo 5 e semprechè sia stata approvata la legge di bilancio regionale per l'esercizio di riferimento.

     6. [30].

 

     Art. 33. Norme finali.

     1. Tutte le norme precedentemente emanate in materia di forestazione e bonifica montana dalla Regione Campania sono abrogate se in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 34. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1996, N. 11, CONCERNENTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1987, N. 13, RELATIVA ALLA DELEGA IN MATERIA DI ECONOMIA, BONIFICA MONTANA E DIFESA DEL SUOLO".

 

Regolamenti:

a) Redazione dei piani di Assestamento Forestale

b) Taglio dei boschi

c) Prescrizioni di massima e di polizia forestale

d) Gestione del demanio armentizio

 

A)

REDAZIONE DEI PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE

NORME PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE

 

     Articolo 1. Piano di assestamento forestale.

     1. Il Piano di Assestamento Forestale che d'ora in avanti viene denominato Piano di Assestamento ed indicato con le sole iniziali P.A., è costituito da:

     a) relazione

     b) formazione del particellare

     c) rilievo tassatorio

     d) stima della provvigione legnosa e piano dei tagli

     e) altre utilizzazioni

     f) cartografia

 

     Articolo 2. Relazione.

     1. La relazione deve contenere:

     a) le caratteristiche climatiche, idrogeologiche e pedologiche della zona;

     b) le vicende storiche che hanno riguardato il complesso da assestare;

     c) le passate utilizzazioni boschive;

     d) i principali elementi che caratterizzano la specifica realtà socio- economica del Comune e della zona, quali entità dei terreni agrari e pascolivi, sia di proprietà pubblica che privata, in relazione alla popolazione ed alle sue variazioni nel tempo;

     e) lo stato degli usi civici;

     f) la esistenza di vincoli e di atti preordinati alla loro imposizione;

     g) la consistenza, estensione, tipologia, ed ubicazione del complesso boscato da assestare.

 

     Articolo 3. Formazione del particellare e delle classi economiche.

     1. Il bosco viene suddiviso in particelle. Ciascuna particella è caratterizzata da un soprassuolo sufficientemente omogeneo, da condizioni di fertilità uniformi, da confini facilmente individuabili in quanto coincidenti, di regola, con linee naturali o con linee artificiali (strade, teleferiche, ecc.) già esistenti. Ciascuna particella è delimitata sul terreno mediante idonea confinazione che viene riportata fedelmente in cartografia. Tutte le particelle che presentano soprassuoli con caratteristiche similari contribuiranno a formare e costituiranno una Classe Economica.

     2. Per ciascuna Classe Economica si procede al calcolo della provvigione, degli incrementi e delle riprese. Ogni Classe Economica è considerata come un complesso boscato a sè stante.

 

     Articolo 4. Il Rilievo Tassatorio.

     1. Il rilievo tassatorio è effettuato particella per particella mediante aree di saggio, con cavallettamento totale, con metodo relascopico e con l'ausilio delle tavole alsometriche.

     2. Si procede mediante aree di saggio nei boschi cedui, semplici e matricinati, nei cedui in conversione in alto fusto, nell'alto fusto stesso quando trattasi di stangaie, perticaie e giovani fustaie coetanee per le quali non si preveda, nel decennio di validità del P.A., alcuna utilizzazione che non sia un eventuale diradamento.

     3. Le singole aree di saggio da delimitare con vernice di colore rosso ad olio di lino, portano segnato, sulla linea di confine, su piante o su pietra, il numero progressivo che le contraddistingue e che ne consente la individuazione sul terreno. Anche i centri di numerazione, quando sia stato utilizzato il metodo relascopico, devono essere contraddistinti con numero progressivo che sarà riportato con vernice di colore rosso.

     4. Nelle particelle d'alto fusto, in cui si prevede di intervenire, nel decennio di validità del P.A., con normali utilizzazioni, si effettuerà, di regola, il cavallettamento totale. Tuttavia, quando le caratteristiche del soprassuolo lo permettono, è consentito pure l'uso del metodo relascopico.

     5. Nell'effettuare sia le aree di saggio, sia le prove di numerazione sia, infine, il cavallettamento totale, occorre rilevare anche la specie.

 

     Articolo 5. Stima della provvigione legnosa e piani dei tagli.

     1. Per la determinazione della provvigione legnosa esistente, va desunta dai dati del cavallettamento, da quelli relativi alle prove di numerazione relascopica e da quelli delle aree di saggio. Per ciascuna Classe Economica vanno effettuati almeno 8 alberi modello per ciascuna classe diametrica rappresentata, che avranno ampiezza di cm. 5 nell'alto fusto e di cm. 2 del ceduo. Gli alberi modello sono scelti in modo da rappresentare le condizioni di fertilità massima, media e minima esistenti nell'ambito della Classe Economica stessa. I dati di cui innanzi saranno utilizzati per la costruzione della tavola di cubatura.

     2. Le piante di alto fusto da abbattere per albero modello devono essere preventivamente numerate e contrassegnate, opportunamente va redatto verbale di assegno che, controfirmato dal tecnico incaricato di redigere il P.A. e da un rappresentante del Comune o Ente proprietario, viene inviato in copia al Comune o all'Ente proprietario ed al Settore Tecnico Amministrativo Foreste.

     Ad abbattimento e misurazione avvenuta per i boschi cedui si effettua anche la pesata dei polloni abbattuti per albero modello. Il materiale resta a disposizione del Comune o dell'Ente proprietario.

     3. Dai rilievi così ottenuti si determina:

     a) il raffronto tra la situazione reale dei boschi calcolata in base ai rilievi di campagna e quella potenziale desunta da modelli teorici ben definiti;

     b) la forma di governo e trattamento;

     c) la ripresa reale ed il piano dei tagli; la ripresa deve essere proporzionata, per ciascuna Classe Economica, alla provvigione reale. L'obiettivo di avvicinare in maniera significativa e ragionevole, nel decennio di validità del P.A., la provvigione reale a quella potenziale; operare affinchè la ripresa totale del decennio si ripartisca annualmente in maniera costante;

     d) il piano dei tagli, redatto anch'esso separatamente per ciascuna Classe Economica, dovrà contenere indicazioni di dettaglio precisando, particella per particella, l'entità del prelievo ma anche le modalità operative dello stesso.

 

     Articolo 6. Altre utilizzazioni.

     a) Per i pascoli occorre riportare la superficie totale e la sua suddivisione per comparti, il carico massimo ed il periodo di utilizzazione e le notizie fondamentali sulla loro utilizzazione nonché le norme per l'assegnazione agli aventi diritto di uso civico e le modalità per la concessione d'uso dalla restante parte;

     b) il piano dovrà contenere le norme per la raccolta dei prodotti secondari quali funghi, fragole, erbe officinali ed aromatiche, ecc.;

     c) i miglioramenti fondiari quali:

     I) opere di presidio per la lotta agli incendi boschivi, (vasche, piccoli invasi, viali spartifuoco e piste di servizio, ricoveri per stazioni radio ricetrasmittenti);

     II) intervento di miglioramento pascoli, (opere di captazione ed adduzione di acqua, case appoggio per il personale di guardiania, recinzioni fisse e mobili, locali per la lavorazione del latte, trasemine, concimazioni, ecc.);

     III) Opere di sistemazione idraulico-forestale (briglie, difese spondali, canalizzazione di alvei, graticciate e viminate, canali di scolo, drenaggi, fossi di guardia), i rimboschimenti ex novo, le cure colturali a quelli già esistenti, le ricostituzioni boschive, la manutenzione agli stradelli di servizio dei rimboschimenti stessi;

     IV) interventi finalizzati alla valorizzazione turistica della montagna quali percorsi pedonali tabellati, aree sosta e ristoro, rifugi per escursionisti, ricoveri ed attrezzature per l'esercizio degli sport equestri, impianti sciistici, ecc..

     V) Interventi per la tutela della fauna selvatica (abbeveratoi, punti alimentazione).

 

     Articolo 7. Cartografia.

     1. Essa si compone di:

     a) Carta silografica al 25.000 ed al 10.000 con ivi riportate le singole particelle in cui è stato suddiviso il complesso boscato da assestare, tutte le particelle costituenti una stessa Classe Economica hanno identica rappresentazione grafica; la colorazione deve essere tenue e tale da consentire la lettura contestuale della tavoletta dell'Istituto Geografico Militare; ed il numero che contraddistingue ciascuna particella deve essere riportato in tinta nera; mentre la viabilità di servizio è riportata in tinta rossa; i boschi sono indicati con varie tonalità di verde; i pascoli e gli incolti con il giallo, per i terreni agrari il marrone chiaro.

     b) Carta geologica al 25.000.

     c) Carta dei miglioramenti fondiari al 25.000 ed al 10.000. Con l'ubicare degli interventi programmati.

 

     Articolo 8. Finanziamento del piano di assestamento.

     1. Il Comune o l'Ente proprietario per ottenere il finanziamento regionale deve inviare al Settore regionale per il Piano Forestale Generale, per il tramite del Settore, amministrativo provinciale forestale, la seguente documentazione:

     a) deliberazione della Giunta comunale o della Commissione amministratrice dell'Ente con la quale si affida l'incarico ad un tecnico e si dà mandato al Sindaco od al legale rappresentante dell'Ente proprietario di inoltrare domanda finanziamento ai sensi della presente Legge regionale;

     b) domanda in carta legale;

     c) certificato catastale della proprietà del Comune o dell'Ente;

     d) relazione del tecnico incaricato nella quale siano riportati i dati essenziali della proprietà da assestare, le superfici boscate di cui si propone il cavallettamento, il numero delle aree di saggio che si prevedono nonché le superfici boscate che si intendono rilevare con metodo relascopico.

     2. Nella relazione suddetta il tecnico precisa i criteri che intende seguire nella redazione del P.A. ed il tempo occorrente.

     3. Alla relazione deve essere allegato il preventivo di spesa in conformità al prezzario allegato alle presenti norme. Se trattasi di revisione, occorrerà applicare sull'onorario una riduzione del 20%.

 

     Articolo 9. La concessione del contributo.

     1. Il Settore regionale per il Piano Forestale Generale, ricevuta la suddetta documentazione, esaminato il piano di lavoro ed il preventivo di spesa predisposti dal tecnico, sulla scorta di apposita relazione predisposta dal Settore Tecnico Amministrativo Foreste competente, può formulare osservazioni al predetto piano di lavoro ed apportare modifiche al preventivo di spesa.

     2. Con delibera di Giunta Regionale, viene definito l'ammontare del finanziamento concesso, le modalità di erogazione del medesimo, il termine entro il quale deve essere consegnato il P.A. in minuta al Settore per il Piano Forestale Generale, nonché il termine entro il quale deve essere consegnato il P.A. nella veste definitiva.

 

     Articolo 10. Concessione di proroghe - Revoca del provvedimento di concessione.

     1. Il P.A. deve essere consegnato nei termini fissati nel decreto di concessione.

     2. La Giunta Regionale può concedere, su motivata richiesta, una prima ed una seconda proroga di mesi sei. Trascorso tale termine senza che il P.A. sia stato presentato, la Giunta Regionale, provvede alla immediata revoca del provvedimento di concessione, dandone tempestiva comunicazione al Comune o all'Ente proprietario ed al Settore Tecnico Amministrativo Forestale competente.

 

     Articolo 11. Nomina del Tecnico d'ufficio.

     1. Su proposta dell'Assessore delegato all'Agricoltura e Foreste la Giunta Regionale, preso atto del provvedimento di revoca del decreto di concessione, affida ad un funzionario tecnico l'incarico di portare a compimento la redazione del P.A.. In detto provvedimento viene fissato il nuovo termine per la consegna del P.A..

     2. Il provvedimento di cui al comma 1. viene comunicato contestualmente, al Comune o all'Ente proprietario ed al Funzionario incaricato. Questi deve far pervenire formale lettera di accettazione nel termine di giorni 20.

     3. Per il lavoro svolto al Funzionario incaricato compete l'onorario ridotto di un terzo e le indennità per intero. Il rimborso delle spese è liquidato a parte previa esibizione di regolari giustificativi di spesa.

 

     Articolo 12. Presentazione - Approvazione - Esecutorietà del Piano di Assestamento.

     1. Il Comune o l'Ente proprietario deve presentare il P.A. in minuta in uno al conto finale in triplice copia, al Settore Regionale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione.

     2. Il Settore Regionale competente, entro 90 giorni provvede ad accertare:

     a) che le caratteristiche del soprassuolo, quali risultano dai rilievi tassatori delle schede riepilogative allegate al P.A., corrispondono a quelle reali;

     b) che vi sia corrispondenza tra i confini delle particelle così come delimitati sul terreno e quelli indicati in cartografia;

     c) che la ripresa reale sia stata fissata con criterio prudenziale ed in conformità della presente normativa;

     3. Nel caso che gli accertamenti abbiano esito positivo il Settore Regionale competente approva il P.A. portandovi eventuali rettifiche ed integrazioni, e lo invia al Comune o all'Ente proprietario, affinchè si provveda alla sua stesura nella veste definitiva entro il termine fissato dal decreto di concessione.

     4. Il Comune o l'Ente proprietario, una volta in possesso del P.A. nella veste definitiva ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio indi lo invia, munito della certificazione di avvenuta pubblicazione, al Settore Regionale, che acquisito il voto favorevole del Comitato Tecnico Regionale, lo invia alla Giunta Regionale per l'approvazione.

 

     Articolo 13. Disciplina dei rapporti tra Comune o Ente Proprietario e Tecnico Assestatore.

     1. I rapporti tra il Comune o Ente proprietario ed il Tecnico devono essere formalizzati mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema della medesima deve essere già contenuto nella delibera di incarico.

     2. Il Comune o l'Ente proprietario invia copia della convenzione perfezionata al Settore Regionale competente.

 

     Articolo 14. Obblighi del Comune o dell'Ente.

     1. Il Comune o l'Ente proprietario è tenuto a corrispondere al Tecnico incaricato le competenze relative secondo le seguenti modalità:

     a) 1° acconto - pari al 30% dell'onorario e delle indennità nel termine di giorni 30 dall'inizio dei lavori di campagna attestato da apposito verbale;

     b) 2° acconto - pari al 40% dell'onorario e delle indennità ed al 70% delle spese rimborsabili su presentazione di giustificativi di spesa, nel termine di giorni 30 dall'approvazione del P.A. in minuta da parte del Settore Regionale competente;

     c) la rata di saldo viene corrisposta al tecnico incaricato entro giorni 60 dalla presentazione al Comune o all'Ente proprietario del P.A. nella veste definitiva, rilegato, completo di ogni allegato in numero di 15 copie munite del visto del Settore Regionale competente per la conformità al P.A. presentato in minuta ed alle correzioni ed integrazioni ad esso apportate.

 

     Articolo 15. Obblighi del Tecnico.

     1. Il Tecnico incaricato è tenuto a redigere il P.A. in conformità delle direttive generali emanate dal Settore Regionale Competente e ad osservare le eventuali particolari prescrizioni che quest'ultimo ritiene di adottare.

     2. Il Tecnico incaricato risponde della esattezza ed accuratezza dei rilievi di campagna, sia topografici che tassatori. In particolare il particellare deve essere facilmente intellegibile. Le singole particelle devono essere chiaramente delimitate sul terreno e fedelmente riportate in cartografia. Per le particelle cavallettate è ammesso un errore del 10% nel numero delle piante e del 10% nella massa cubata, applicando, la medesima tavola di cubatura adottata dal Tecnico incaricato. Per le aree di saggio, è ammesso un errore del 10% nel numero delle piante cavallettate o comunque misurate e del 10% nella determinazione della massa. Le stesse modalità vigono quando si applica il metodo relascopico.

     3. Qualora in fase di controllo si accerta un margine di errore superiore a quello di cui al comma 2., al compenso spettante al tecnico si applica una riduzione pari al doppio della spesa contabilizzata per il cavallettamento di quella particella o di quella area disagio e/o di quel rilievo con metodo relascopico.

     4. Il Tecnico incaricato è tenuto a consegnare il P.A. in forma definitiva nel termine fissato dal provvedimento di concessione. Qualora si avvalga delle proroghe, all'atto della determinazione della rata di saldo, si applica una riduzione del 10% da calcolarsi sull'onorario e sulle indennità.

 

     Articolo 16. Incarico a Personale in servizio presso i Settori Tecnici Amministrativi Foreste dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario.

     1. L'incarico di redigere il P.A. in caso di carenza, o di rinuncia da parte di liberi professionisti, può essere affidato a tecnici in servizio presso le strutture forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Primario previa autorizzazione dell'Assessore regionale competente. L'incarico può essere svolto al di fuori dell'orario d'ufficio e l'onorario viene ridotto di 1/3.

 

B)

TAGLIO DEI BOSCHI

NORME PER IL TAGLIO DEI BOSCHI E PER GLI INTERVENTI

DI BONIFICA MONTANA, DI FORESTAZIONE E RIFORESTAZIONE

CAPO I

BOSCHI DI PROPRIETA' PRIVATA

 

     Articolo 1. Istanza.

     1. Il proprietario privato che intenda tagliare un bosco di alto fusto od un bosco ceduo, deve farne istanza entro il 1° marzo alla Comunità Montana o all'Amministrazione Provinciale competente per territorio [31].

     2. Nell'istanza deve essere indicato:

     a) le generalità del proprietario;

     b) il Comune, la località, i dati catastali.

     3. Per i boschi cedui che abbiano una superficie cadente al taglio superiore ai 10 ettari e per i boschi di alto fusto deve allegarsi all'istanza un progetto di taglio redatto da un tecnico regolarmente abilitato, costituito da:

     a) breve relazione con la descrizione del soprassuolo e del tipo di intervento;

     b) planimetria al 2000 e corografia al 25.000 con ivi riportata la zona boscata cadente al taglio. Per i boschi di alto fusto è inoltre necessario riportare i rilievi dendrometrici con eventuale piedilista di martellata per la determinazione della massa legnosa ricavabile dal taglio e sua ripartizione in assortimenti.

     4. Nel caso in cui la utilizzazione boschiva sia subordinata alla costruzione di una pista di esbosco, se ne fa esplicita mensione nell'istanza e si allega alla medesima una planimetria al 2000 ed una corografia al 25.000 con ivi indicata la pista da realizzare.

     In ogni caso la pendenza massima delle piste non potrà superare il 20%.

 

     Articolo 2. Autorizzazione.

     1. L'Ente delegato, ricevuta la istanza ed i relativi eventuali allegati, la trasmette entro giorni quindici al Settore Tecnico Amministrativo Foreste che rassegna al medesimo Ente il parere di competenza entro il trenta luglio.

     2. Il Presidente dell'Ente delegato entro il trenta agosto è tenuto a pronunciarsi in merito a ciascuna istanza di taglio in conformità del parere espresso dal Settore Tecnico Amministrativo Foreste.

     3. Trascorso inutilmente tale termine, e qualora la istanza sia stata presentata in tempo utile, il taglio può eseguirsi semprechè non contrasti con le norme contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

     4. Tuttavia quando l'istanza di taglio contenga anche la richiesta di aprire una pista di esbosco per quest'ultima non trova applicazione quanto disposto nel precedente nel comma 3.

     5. L'autorizzazione rilasciata dall'Ente delegato è riferita sia al taglio boschivo sia alla costruzione della strada forestale qualora prevista e pertanto viene rilasciata ai sensi del combinato disposto del presente articolo e dell'art. 23 della presente legge, nonché ai sensi della Legge 8 agosto 1985 n. 431.

     6. L'autorizzazione al taglio, rilasciata dal Presidente dell'Ente, viene inviata in copia, al Settore Tecnico Amministrativo Foreste ed al Comando Stazione Forestale competenti.

 

     Articolo 3. Controlli.

     1. Il privato proprietario è tenuto a comunicare al Settore Tecnico Amministrativo Foreste l'inizio e la ultimazione della utilizzazione nonché il nominativo della persona o della Ditta cui ha affidato l'esecuzione del taglio.

     2. Il Settore Tecnico Amministrativo Foreste, entro trenta giorni dalla chiusura della stagione silvana, effettua almeno una visita sopralluogo onde accertare che la utilizzazione sia stata eseguita a regola d'arte e che siano state rispettate le eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione; viene pertanto redatto apposito verbale che viene poi trasmesso all'Ente delegato, al Settore Foreste, Caccia e Pesca della Regione in uno agli eventuali verbali di contravvenzione.

     3. La documentazione raccolta in merito alla buona conduzione dei tagli boschivi costituisce base per la iscrizione all'Albo regionale dell'Imprese boschive di cui all'art. n. 17 della presente Legge.

 

CAPO II

BOSCHI DI PROPRIETA' DI COMUNI E DI ENTI

 

     Articolo 4. Istanza.

     1. Il Comune o l'Ente che intende tagliare un bosco di sua proprietà deve farne istanza entro il 1° marzo alla Comunità Montana od all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

     2. Alla domanda a firma del Sindaco, o del rappresentante legale dell'Ente, deve essere allegata la delibera della Giunta esecutiva dell'Ente munita degli estremi di approvazione degli Organi di controllo.

     3. Nell'istanza deve essere indicata la sezione boschiva che si intende utilizzare, precisando se il prelievo rientra nelle previsioni del Piano Economico, ove vigente, nonché l'eventuale pista esbosco da realizzare. In tal caso occorre indicare il tracciato in apposita corografia al 25.000 da allegare alla istanza di taglio.

 

     Articolo 5. Parere del Settore Tecnico Amministrativo Foreste.

     1. L'Ente delegato entro 15 giorni dalla ricezione trasmette l'istanza al Settore Tecnico Amministrativo Foreste che deve esprimere il parere di competenza entro il 1° giugno. Nel suddetto parere, se si riferisce a boschi cedui, deve precisarsi:

     a) la superficie cadente al taglio;

     b) il numero delle matricine da riservarsi;

     c) ogni altra eventuale prescrizione.

     2. Se invece il parere si riferisce a boschi d'alto fusto deve riportare:

     a) il tipo di intervento da realizzarsi - diradamento, taglio di preparazione, taglio di sgombro, taglio a scelta ecc. - e la quantità di materiale legnoso massimo da prelevarsi;

     b) ogni eventuale prescrizione.

     3. Se con l'istanza l'Ente proprietario richiedeva anche l'autorizzazione all'apertura della pista di esbosco, il parere del Settore Tecnico Amministrativo Foreste deve riferirsi anche quest'ultima.

 

     Articolo 6. Autorizzazione dell'Ente Delegato.

     1. Il Presidente dell'Ente delegato, esaminata la regolarità e la legittimità dell'istanza di taglio, entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Settore Tecnico Amministrativo Foreste adotta, in conformità del predetto parere, un provvedimento di autorizzazione. Detto provvedimento precisa il tipo di intervento da realizzarsi, il prelievo di massa legnosa, se trattasi di alto fusto, o la superficie da utilizzare, se trattasi di boschi cedui, nonché le prescrizioni relative alla eventuale pista di esbosco da realizzarsi. In tal caso l'autorizzazione viene rilasciata ai sensi del combinato disposto del presente articolo e dell'art. 23 della presente legge nonché ai sensi della Legge 8 agosto 1985 n. 431.

 

     Articolo 7. Il progetto di taglio.

     1. Una volta acquisita, con le modalità precisate negli articoli precedenti, l'autorizzazione al taglio, l'Ente proprietario adotta apposita delibera con la quale affida l'incarico a professionista abilitato, per la redazione del progetto di taglio.

     2. Il progetto di taglio deve essere costituito dai seguenti elaborati:

     1) relazione, nella quale sono indicati, tra l'altro, i riferimenti necessari per la determinazione dell'entità del prelievo ed il tipo di intervento da realizzare;

     2) piedilista di martellata, per i boschi d'alto fusto e per le matricine dei cedui;

     3) aree di saggio con l'esatta individuazione e quantificazione della superficie di riferimento, per i boschi cedui;

     4) raggruppamento delle piante martellate distinte per classi diametriche e per specie con la indicazione per ciascuna classe diametrica, dell'altezza media stimata o misurata;

     5) determinazione della massa legnosa ricavabile dal lotto boschivo, distinta per assortimenti;

     6) corografia al 25.000 con ivi riportate le piste di esbosco esistenti e quella che eventualmente si ritiene di dover costruire in quanto già autorizzate nella istruttoria della domanda:

     7) analisi per la determinazione del prezzo di macchiatico di ciascun assortimento di cui al n. 5;

     8) stima del lotto sulla base degli elementi di cui ai punti 5), 6) e 7);

     9) verbale di individuazione, assegno e stima;

     10) capitolato d'oneri.

     Il progetto di taglio cosi formulato va asseverato nelle forme previste dalla legge.

     3. Nel verbale di individuazione, assegno e stima si riportano gli atti amministrativi che legittimano la redazione del progetto di taglio, si descrive il lotto boschivo e lo si individua riportandone anche i confini. Se trattasi di alto fusto, si riporta il numero complessivo delle piante martellate distinte per specie, se trattasi di ceduo la superficie presunta, il numero, il diametro a mt. 1,30 e la specie delle piante di confine e di quelle da riservarsi come matricine. Si indica, infine, il valore attribuito al lotto quale base d'asta.

     4. Nel Capitolato d'oneri viene chiaramente individuato e descritto il lotto boschivo, si precisano gli obblighi che assume l'aggiudicatario nell'acquistarlo, le modalità di vendita, di consegna, di pagamento del prezzo di aggiudicazione, di rilevamento dei danni eventuali, si fissa la durata dell'utilizzazione, le modalità per la concessione di eventuali proroghe, le penali per eventuali trasgressioni alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge nonché l'indennizzo per tagli irregolari ed abusivi, le modalità per l'esecuzione dei controlli e del collaudo nonché quelle per la costituzione e lo svincolo del deposito cauzionale a garanzia della esatta esecuzione degli obblighi contrattuali in uno a quelle per la costituzione e l'impiego del deposito provvisorio da servire a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di martellata, di consegna, rilievi e collaudo.

     5. Del progetto di taglio può prendere visione chiunque abbia interesse.

 

     Articolo 8. Visto di Conformità.

     1. Il progetto di taglio deve essere sottoposto al visto del Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Foreste il quale accerta entro trenta giorni che esso sia stato redatto in conformità dell'autorizzazione al taglio rilasciato dall'Ente delegato.

 

     Articolo 9. Modalità di Esecuzione della Martellata - Segni Convenzionali.

     1. Esecuzione della martellata

     a) alto fusto

     I) Le piante da abbattere che abbiano diametro a petto d'uomo - mt. 1,30 da terra - pari o superiore a cm. 18 devono essere martellate e numerate progressivamente su apposita specchiatura al ceppo con numero in tinta rossa. Il loro diametro è misurato a mt. 1,30 da terra e riportato in apposita piedilista di martellata.

     II) Le piante assegnate al taglio che abbiano il diametro a petto d'uomo inferiore a cm. 18, debbono essere contrassegnate con una crocetta in tinta rossa al ceppo, anzichè essere numerate, ma dovranno comunque portare l'impronta del martello forestale. Lo stesso procedimento si adotta per le piante secche in piedi. I monconi vanno contrassegnati con uno-zero- 0-.

     III) In fase di martellata per l'alto fusto dovrà anche essere indicato il letto di caduta delle piante per contenere il numero delle piante sottocavallo.

     b) alto fusto e cedui

     1) Le piante delimitanti le piste di esbosco da realizzare debbono essere contrassegnate con un doppio anello in tinta verde a mt. 1,30 da terra e con una numerazione progressiva, sempre in tinta verde, apposta tra i due anelli, riferentesi a ciascuna pista. Lo stesso procedimento si adotta per le Piante delimitanti eventuali piazzali di carico. Di ogni pianta così contrassegnata, viene rilevato il diametro a mt. 1,30 da terra e la specie.

     2) Le piante cadenti al taglio per la realizzazione delle piste di esbosco o per la costruzione di piazzali di carico devono essere regolarmente martellate e portare sulla specchiatura al ceppo una numerazione progressiva, in tinta verde. Detta numerazione ha inizio con numero successivo a quello contrassegnante l'ultima pianta martellata e numerata, appartenente al lotto boschivo vero e proprio.

     3) Le piante di confine delimitanti il lotto o la sezione posta in vendita debbono essere contrassegnate con doppio anello in tinta verde, a mt. 1,30 da terra e portare tra i due anelli un numero progressivo proprio in tinta verde.

     c) cedui

     1) Le piante matricine dei vecchi turni da abbattere e che abbiano un diametro a petto d'uomo pari o superiore a cm. 18 devono essere martellate e numerate progressivamente su apposita specchiatura al ceppo con numeri in tinta rossa. Il loro diametro è misurato a mt. 1,30 da terra e riportato in apposito piedilista di martellata.

     2) Le piante da riservarsi dal taglio - matricine - vanno contrassegnate con anello in tinta verde a mt. 1,30 da terra e numerate al ceppo. Di esse si rileva il diametro a mt. 1,30 il numero e la specie riportando il tutto in apposito verbale.

 

     Articolo 10. Vendita del Lotto Boschivo.

     1. La vendita del lotto boschivo viene effettuata mediante asta pubblica con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell'art. 73, lett. C del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni. Possono partecipare alla gara le Ditte iscritte all'Albo regionale delle Ditte boschive, istituito ai sensi dell'art. n. 17 della L.R. 28/2/1987 n. 13 per un importo pari o superiore al prezzo posto a base della vendita.

 

     Articolo 11. Vendita ed utilizzazione delle piante abbattute o gravemente danneggiate dal vento o da altre calamità naturali.

     1. Le piante abbattute o danneggiate dal vento o da altre calamità naturali debbono essere utilizzate senza indugio.

     2. Il Comando Stazione competente per territorio, segnala la circostanza con la massima tempestività al Comune proprietario. Il Comune in caso di utilizzazione boschiva in corso incarica il progettista del lotto originario di redigere apposito verbale di constatazione dal quale risulti il numero e la specie delle piante abbattute o gravemente danneggiate e provvede anche all'assegno e stima del materiale legnoso.

     3. La vendita delle piante in narrativa è eseguita di norma, a mezzo di trattativa privata, alla Ditta boschiva, iscritta all'Albo regionale, che sta utilizzando il lotto boschivo, nel cui ambito sono comprese le piante di cui ai commi precedenti.

     4. Nel caso in cui le piante abbattute o danneggiate dal vento o da altre calamità naturali non siano comprese nel lotto boschivo in utilizzazione, la vendita verrà effettuata mediante licitazione privata. La individuazione e stima del materiale legnoso avverrà con le stesse modalità di cui ai comma precedenti.

 

     Articolo 12. Consegna del lotto boschivo.

     1. La consegna del lotto boschivo deve farsi mediante sopralluogo, entro 90 giorni dall'approvazione del relativo contratto; il Sindaco può richiedere che alle operazioni di consegna sia presente anche un funzionario del Settore Tecnico Amministrativo Forestale competente.

     2. La consegna è subordinata all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e relativo Capitolato tra i quali:

     a) accensione del deposito cauzionale pari al 10% dell'importo di contratto a cura e spese dell'aggiudicatario;

     b) versamento della prima rata nei tempi, quantità e modalità stabilite in contratto;

     c) versamento su un apposito conto corrente dell'Ente proprietario di un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, quale deposito per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo comunale.

 

     Articolo 13. Modalità di esecuzione dell'utilizzazione - vigilanza e controllo - valutazione delle piante sottocavallo.

     1. L'utilizzazione boschiva deve essere condotta in conformità del progetto di taglio e relativo Capitolato d'oneri, con la osservanza delle Leggi e Regolamenti forestali e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

     2. La vigilanza sul corretto andamento delle utilizzazioni boschive è affidata al personale del Settore Tecnico Amministrativo Forestale competente per territorio. Esso, alla presenza dell'aggiudicatario e del personale di vigilanza dell'Ente, redige mensilmente apposito verbale di riscontro nel quale è annotato lo stato di avanzamento della lavorazione, gli eventuali danni e le piante a qualsiasi titolo assegnate. Delle medesime si rileva il numero, la dimensione, la specie ed ogni altro elemento utile alla loro valutazione. Al termine della utilizzazione deve redigersi il verbale di riscontro finale che, come i precedenti, è sottoscritto dagli intervenuti.

     3. I suddetti verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio del Collaudatore che procede anche alla loro definizione.

     4. Per le piante per le quali sia stato omesso di considerare il letto di caduta, o che comunque siano state abbattute a seguito del taglio, si provvede all'assegno e stima nel corso dell'utilizzazione. Per le piante così assegnate, rientranti nell'ambito del 10% delle piante facenti parte del lotto boschivo, si procede alla loro valutazione in fase di collaudo in base al prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 15%.

     5. Quando l'assegno oltrepassa oltre il suddetto limite del 10%, per la parte eccedente, l'aggiudicatario deve corrispondere il quadruplo del prezzo di aggiudicazione.

     6. Riscontri mensili sono disposti dal Settore Tecnico Amministrativo Forestale e vengono acquisiti al fascicolo. Il verbale di riscontro finale deve essere controfirmato da un Funzionario del Settore Tecnico Amministrativo Forestale. I verbali di riscontro vengono inviati in copia all'Ente Proprietario.

 

     Articolo 14. Proroghe.

     1. Quando l'aggiudicatario ritiene di non poter portare a termine l'utilizzazione del lotto boschivo nei termini contrattuali, per cause di comprovata forza maggiore, può fare istanza di proroga al Sindaco del Comune od al Presidente dell'Ente proprietario.

     2. Questi hanno facoltà di concedere la suddetta proroga per un tempo correlato alla parte del lotto boschivo ancora da utilizzare e pertanto acquisire le notizie necessarie ed il parere del Settore Tecnico Amministrativo Forestale.

     3. La concessione di eventuali proroghe, quando superino i 180 giorni, comporta da parte dell'aggiudicatario, l'obbligo di corrispondere all'Ente proprietario un corrispettivo che viene determinato in fase di collaudo e che è proporzionato agli incrementi di massa legnosa di cui ha beneficiato lo stesso aggiudicatario.

 

     Articolo 15. Assegno degli stradelli per l'avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico.

     1. Fermo restando le procedure autorizzative per la costruzione delle piste di esbosco permanenti, di cui all'art. 7 delle presenti norme, per l'assegno di stradelli di modeste dimensioni o per l'ampliamento di antichi sentieri, volti a consentire l'avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico, l'aggiudicatario può fare istanza al Settore Tecnico Amministrativo Foreste. Questo può procedere al richiesto assegno dietro nulla-osta dell'Ente proprietario e semprechè lo stradello da assegnare non comporti movimenti di terra di entità superiore ad 1 mc/ml e non abbia una larghezza media superiore a mt. 2,5-3,0. Alla valutazione delle piante o polloni eventualmente cadenti al taglio si proceda in fase di collaudo sulla base dei dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno dal personale del Settore Tecnico Amministrativo Forestale competente, alla presenza del rappresentante dell'Ente proprietario ed in contraddittorio con l'aggiudicatario.

 

     Articolo 16. Collaudo.

     1. Il Settore Tecnico Amministrativo Forestale invia, entro il giorno 5 di ogni mese, al Settore Foreste Caccia e Pesca copia dei verbali di riscontro finale.

     L'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, nel termine di giorni 30, nominerà per ciascun lotto boschivo uno o più collaudatori prescegliendoli a rotazione tra gli iscritti all'Albo regionale dei collaudatori in possesso di Laurea in Scienze Agrarie o in Scienze Forestali [32].

     2. Della suddetta nomina è data comunicazione all'Ente proprietario, al Settore Tecnico Amministrativo Forestale competente territorialmente, alla Ditta che ha condotto la lavorazione boschiva.

     3. Il collaudo deve essere portato a termine entro il termine fissato dal Capitolato d'oneri sottoscritto dalle parti.

     4. Il Collaudatore deve:

     a) verificare che le piante utilizzate facciano parte del lotto acquistato e siano state regolarmente assegnate;

     b) esprimere un motivato parere in merito agli assegni effettuati nel corso dell'utilizzazione;

     c) accertare se la lavorazione sia stata condotta nel rispetto delle norme contenute nel Capitolato e nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti;

     d) accertare che i pagamenti siano stati effettuati dalla ditta aggiudicataria secondo le modalità convenute nel contratto e nel capitolato d'oneri e nel caso di difformità determinare la somma che resta da corrispondere all'Ente proprietario;

     e) determinare, quando siano state concesse delle proroghe oltre i 180 giorni, l'indennizzo che l'aggiudicatario deve corrispondere all'Ente proprietario per l'accrescimento legnoso intervenuto;

     f) determinare la somma che l'aggiudicatario deve corrispondere all'Ente proprietario per le piante assegnate nel corso del taglio. La suddetta valutazione è desunta dai dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno. Il Collaudatore perviene alla valutazione della massa legnosa utilizzata alla quale si applica il prezzo di aggiudicazione o per ciascuno degli assortimenti ritraibili salvo quanto stabilito circa la valutazione del materiale legnoso ritraibile dalle piante assegnate per sottocavalli;

     g) pronunciarsi in merito ad eventuali riserve che la Ditta aggiudicataria abbia avanzato in fase di consegna o di riscontro mensile.

     5. Il collaudo ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o a ricorso. Le competenze del Collaudatore restano fissate nell'uno per cento del prezzo di aggiudicazione. Copia del verbale di collaudo deve essere rimessa al Settore Foreste, Caccia e Pesca.

 

     Articolo 17. Definizione di taglio colturale.

     1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 8 agosto 1985 n. 431, si definisce taglio colturale quello che assicura la conservazione ed il miglioramento dei boschi e, quindi, la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico e dei tratti essenziali e rinnovabili del paesaggio montano.

     2. L'esecuzione dei tagli colturali può essere così articolata:

     a) Taglio colturale da eseguirsi in base ad un piano economico di assestamento forestale redatto, approvato e vigente; i tagli colturali sono quelli realizzati o da realizzarsi in conformità delle previsioni e delle prescrizioni del piano di assestamento o piano economico.

     b) Taglio colturale da eseguirsi da privati ed Enti pubblici in assenza di piano economico o di assestamento forestale.

 

     Articolo 18. Taglio-colturale nei boschi cedui.

     1. Nei boschi cedui il taglio colturale può eseguirsi con le seguenti modalità:

     a) rispettando le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti forestali per ciò che si riferisce in particolare al turno minimo, all'epoca del taglio nonché al rilascio delle matricine;

     b) contenendo la estensione delle singole tagliate così come appresso specificato:

     1) quando il richiedente possiede, nel medesimo Comune censuario, boschi cedui per una superficie complessiva inferiore a 10 ettari, nella determinazione della superficie massima cadente al taglio, non si applica alcuna restrizione;

     2) quando il richiedente possiede, nel medesimo Comune censuario, boschi cedui per una superficie superiore i 10 ettari, la medesima deve essere utilizzata in non meno di due volte e le superfici di ciascuna delle due tagliate dovranno essere all'incirca equivalenti con un intervallo fra le due tagliate non inferiore alla metà del turno minimo.

 

     Articolo 19. Taglio colturale dei boschi di alto fusto.

     1. Nelle fustaie di proprietà pubblica o privata si può procedere ai vari tagli colturali soltanto allorchè la provvigione legnosa per ettaro sia superiore a mc. 140 e si provvede mediante:

     - tagli preparatori;

     - tagli di sementazione, tagli secondari;

     - tagli di curazione per i boschi disetanei, tagli fitosanitari.

     Il prelievo della massa legnosa, non deve comunque superare il 20-30% della provvigione media del lotto e l'intervallo tra due tagli consecutivi sulla medesima superficie boscata non inferiore a 10 anni.

     Quando occorre eseguire il taglio di sgombro totale delle piante di vecchio ciclo, in presenza di rinnovazione naturale, completamente ed uniformemente affermata sulla superficie da tagliare, con un'altezza del novellame non inferiore a m. 1,50-2,00, si può prescindere dai limiti di cui al punto 1) ma devono essere lasciate almeno 5 piante mature per ettaro, per consentire il mantenimento dell'habitat per la fauna; la rinnovazione naturale può considerarsi pienamente affermata quando il novellame è distribuito uniformemente e copre non meno del 80% della superficie da sgomberare; il tipo e l'intensità dei tagli colturali di diradamento e di sfollo nelle perticaie e nelle giovani fustaie, diretti ad eliminare i soggetti deperienti, malformati e/o soprannumerari, e comunque non interessanti il piano dominante devono essere stabiliti caso per caso e contenuti entro 30-40 mc. per ettaro; tali sfolli e/o diradamenti possono essere ripetuti, se necessario, sulla stessa superficie dopo 6-8 anni.

 

     Articolo 20. Tagli di conversione dei cedui in fustaie.

     1. E' consentito il taglio di conversione dei boschi cedui in fustaie, senza limitazioni di superfici, in base a regolari piani di conversione approvati con le modalità di cui all'art. 2 delle presenti norme e in osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo precedente ultimo comma.

 

     Articolo 21. Norme valide per il taglio dei boschi percorsi dal fuoco.

     1. Nei boschi percorsi e danneggiati o distrutti dal fuoco, il taglio per il ripristino della copertura boschiva deve intendersi a tutti gli effetti come taglio colturale, in quanto esso è finalizzato al ripristino della coltura.

     2. Per i boschi cedui il taglio di succisione deve essere effettuato nell'anno successivo all'evento e deve interessare tutte le ceppaie e le piante matricine secche su tutta la superficie incendiata.

     3. Nelle fustaie si proceda con accurata selezione eliminando le piante morte con contemporanea ripulitura dai monconi e dagli arbusti semicarbonizzati.

 

     Articolo 22. Norme valide nelle aree protette.

     1. Per i boschi di alto fusto, ricadenti in aree protette, ex legge 394/91, si applica la seguente normativa:

     a) i Piani di Assestamento Forestale prima di essere approvati dalla Giunta Regionale dovranno acquisire il parere favorevole degli Organi istituzionali preposti alla gestione;

     b) i progetti di taglio non regolati da un Piano di Assestamento Forestale, devono conseguire analogo parere favorevole prima del rilascio dell'autorizzazione.

 

Capo III

L'ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE BOSCHIVE

 

     Articolo 23. Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive - Modalità e requisiti per l'iscrizione.

     1. E' istituito l'Albo regionale delle Imprese boschive. L'iscrizione al suddetto Albo è condizione necessaria per concorrere alle aste ed alle gare per l'acquisto dei lotti boschivi posti in vendita dai Comuni e dagli Enti nell'ambito della Regione Campania.

     2. Per l'iscrizione al suddetto Albo occorre inoltrare al Settore Foreste, Caccia e Pesca per il tramite del Settore Tecnico Amministrativo Forestale della provincia dove ha sede la Ditta, apposita istanza corredata dalla certificazione appresso elencata, di data non antecedente i 90 giorni:

     a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., come ditta boschiva;

     b) certificato di nascita;

     c) certificato di residenza;

     d) certificato di cittadinanza italiana;

     e) certificato del Casellario giudiziario e del Tribunale dei carichi pendenti penali di reati che comportino pene detentive superiori a 5 mesi;

     f) partita I.V.A. e dichiarazione I.V.A. dell'ultimo anno;

     g) copie autenticate degli ultimi bilanci dell'impresa.

     3. Le Società dovranno inoltre inviare, a corredo della domanda, copia autentica dell'atto costitutivo, nonchè certificato della Cancelleria fallimentare attestante che la Società non si trovi in stato di fallimento o di liquidazione nonchè il nominativo del legale rappresentante.

     4. Il Settore Tecnico Amministrativo Forestale, ricevuta la domanda con i relativi allegati, provvede a redigere una breve relazione indicando le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti forestali connesse e quanto altro possa essere utile per valutare le capacità operative del richiedente.

     La suddetta relazione, in uno alla domanda ed alla allegata certificazione, viene trasmessa all'apposita Commissione di cui al successivo articolo.

     5. All'Albo possono iscriversi anche le Ditte boschive che risiedono ed operano in altre regioni.

     6. L'Albo comprende due categorie, la Cat.A e la Cat.B. Le Ditte iscritte nella Cat.A possono concorrere per lotti boschivi il cui importo a base d'asta è inferiore o pari a £. 250.000.000. Le Ditte iscritte nella Cat.B possono concorrere a qualsiasi lotto boschivo indipendentemente dall'importo posto a base d'asta.

 

     Articolo 24. La Commissione per la formazione e l'aggiornamento dell'albo.

     1. Presso l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca, è istituita una apposita Commissione per la formazione e la tenuta dell'Albo regionale delle Ditte boschive. La Commissione, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta:

     a) dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste o suo delegato, che la presiede;

     b) da un rappresentante delle Comunità Montane designato dalla delegazione regionale dell'U.N.C.E.M.;

     c) da un rappresentante delle Amministrazioni Provinciali designato dall'U.P.I.;

     d) da un rappresentante delle C.C.I.A.A. designato dall'Unione delle C.C.I.A.A.;

     e) da un rappresentante dell'Associazione regionale di categoria su designazione della medesima;

     f) dai Dirigenti del Settore Foreste, Caccia e Pesca;

     g) da un dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca, che esplica le funzioni di segretario,

     2. I componenti di cui ai punti c), d) ed e) durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati e spetta un gettone di presenza, per ogni seduta, pari a quello previsto per i componenti del C.T.R..

     3. Alle riunioni partecipa di volta in volta, quale componente effettivo, il Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Foreste competente alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e riguardante ditte boschive la cui sede ricade sul territorio di rispettiva competenza.

     4. La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno e decide a maggioranza dei presenti sulle domande di iscrizione, sulle proposte di sospensione o di cancellazione, sulle domande per il passaggio di categoria e su quanto altro il Presidente ritenga di porre all'ordine del giorno.

     5. Le adunanze sono valide con la presenza di due terzi dei componenti.

     6. L'iscrizione all'Albo avrà luogo mediante pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     7. Il Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca dell'Area Generale di Coordinamento rilascerà, a richiesta dell'interessato, la certificazione comprovante l'iscrizione all'Albo.

 

     Articolo 25. Iscrizione all'albo - Passaggio di categoria.

     1. Di norma la prima iscrizione avviene alla Cat.A. Il passaggio dalla Cat.A alla Cat.B è deciso dalla Commissione, su istanza dell'interessato, previa acquisizione dei necessari elementi di valutazione. La Commissione, in particolare è tenuta ad accertare di quali mezzi tecnici e finanziari disponga la Ditta e se abbia acquistato ed utilizzato, nel triennio precedente, lotti boschivi, di proprietà di Comuni o di Enti per almeno 400 milioni.

 

     Articolo 26. Sospensione e cancellazione dall'albo. Reintegrazione.

     1. Su proposta del Settore Tecnico Amministrativo Forestale o del Settore Foreste, Caccia e Pesca la Commissione può procedere alla sospensione della Ditta dall'Albo, per un periodo di anni uno e quindi interdire la sua partecipazione alle gare quando essa:

     a) abbia in corso un procedimento di fallimento o una procedura di concordato;

     b) abbia in corso procedimenti penali per danneggiamenti al soprassuolo boschivo nel corso di una utilizzazione;

     c) non abbia provveduto a pagare le rate di un lotto boschivo entro i 60 giorni dalla loro scadenza contrattuale;

     d) non abbia provveduto a pagare le penali e quant'altro stabilito in sede di collaudo entro 60 giorni dall'invito al pagamento;

     e) abbia dimostrato negligenza grave nel corso dell'utilizzazione.

     2. La cancellazione dall'Albo viene operata dalla Commissione, su proposta del Settore Tecnico Amministrativo Forestale competente o del Settore Foreste, Caccia e Pesca, quando:

     a) la Ditta sia stata condannata penalmente per un delitto che faccia venire meno i requisiti per l'iscrizione all'Albo;

     b) vi sia stata dichiarazione di fallimento, liquidazione o cessazione dell'attività;

     c) è stata riscontrata recidività nei comportamenti che in precedenza hanno indotto la commissione a sospendere la ditta boschiva dall'Albo;

     d) la ditta non abbia comprato e lavorato alcun lotto boschivo di proprietà di Comuni e di Enti nel quinquennio successivo alla iscrizione.

     3. Le domande di reintegrazione nell'Albo, a seguito di sospensione vanno istruite con la medesima procedura adottata per l'iscrizione.

     4. Le ditte cancellate dall'albo potranno richiedere nuova iscrizione alla categoria A, trascorsi cinque anni dalla cancellazione.

 

C)

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE

CAPO I

 

     Articolo 1. Trasformazione e reimpianto dei boschi.

     1. Quando si voglia procedere al taglio di un bosco ed alla successiva estirpazione delle ceppaie allo scopo di rinnovarle, per mutarne le specie legnose, effettuarne il riempimento, occorre la preventiva autorizzazione dell'Ente delegato.

     2. L'autorizzazione deve contenere le modalità e le prescrizioni per la esecuzione dei lavori nonchè il termine, entro il quale essi devono essere ultimati.

     3. Il proprietario o possessore del bosco che non compia i lavori nel modo e nel termine stabiliti risponde delle contravvenzioni previste, salvo quanto previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431 e delle eventuali sanzioni contemplate dai piani di bacino e dai piani dei pascoli.

 

     Articolo 2. Modalità per il dissodamento dei terreni nudi e saldi.

     1. Le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento dei terreni nudi e saldi e per la successiva coltivazione agraria devono riguardare in particolare lo sgrondo delle acque, l'eventuale riduzione della pendenza, la profondità massima e le eventuali opere di sostegno.

     2. Per la esecuzione dei medesimi è necessaria la preventiva autorizzazione dell'ente delegato.

 

     Articolo 3. Lavorazione del terreno in zone acclivi.

     1. Se la pratica in uso per la lavorazione del terreno, a causa della scarsa consistenza del medesimo o della eccessiva acclività della pendice, non è sufficiente ad evitare i danni previsti all'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, l'Ente delegato su parere del Settore Tecnico Amministrativo Forestale competente può subordinare l'ulteriore coltivazione ad eventuali prescrizioni intese a suddividere le acque, a diminuirne la velocità, a conservare la stabilità del suolo e a ridurre il trasporto delle terre.

     2. L'Ente delegato notifica il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata nonchè il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione.

     3. Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione.

 

     Articolo 4. Sgrondo delle acque.

     1. Le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, lavatoi, ecc., debbono essere condotte in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti.

 

     Articolo 5. Estrazione di pietrame.

     1. Nei terreni in attualità di coltivazione e nei pascoli montani, è consentita ai fini del miglioramento strutturale del suolo la raccolta di pietrame a mano o con mezzi meccanici.

     2. Eseguita la raccolta, si deve provvedere subito al conguaglio del terreno.

 

     Articolo 6. Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio. [33]

1. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi all’aperto nei boschi, come individuati dall’art. 14 della presente legge, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri.

     2. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.

     2 bis.

     a) è fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cattura delle vivande con l’obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;

     b) in aree circoscritte, già opportunamente attrezzate, purchè ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza è consentita l’accensione del fuoco, e l’uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o a legna. Gli interessati cureranno in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree [34].

     3. Nel periodo di cui ai commi 1 e 2, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività:

     a) far brillare mine;

     b) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

     c) usare, motori, fornelli o inceneritori che producono faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d’incendio.

     4. Nel restante periodo dell’anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli.

     5. In altre zone la bruciatura delle ristoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall’art. 25 della L.R. n. 8 del 10 aprile 1996, è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purché il terreno su cui l’abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica è comunque vietata in presenza di vento.

     6. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, da fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentramento ed abbruciamento. L’abbruciamento è consentito dal 1° luglio al 30 marzo, dall’alba alle ore 10,00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell’ambito del castagneto.

Il Sindaco, per particolari condizioni ambientali, su proposta delle autorità forestali competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre [35].

     7. La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbano essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente.

     8. Dal 15 giugno al 15 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano.

 

     Articolo 7. Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio.

     1. Nell'interno dei boschi o a meno di m. 100 da essi non è permesso impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

     2. Sono altresì vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1 Km. da essi. Deroghe possono essere concesse dal Sindaco del Comune competente per territorio [36].

     3. In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni di anticipo, alle competenti Autorità forestali, quando possono interessare superfici boscate alla distanza suddetta.

 

     Articolo 8. Norme per i boschi danneggiati dal fuoco.

     1. Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta degli asparagi per un anno [37].

     2. Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio è vietata la coltura agraria e la raccolta dei prodotti del sottobosco [38].

     3. Nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire, al più presto possibile e, comunque, non oltre la successiva stagione silvana, la succisione delle piante e ceppaie compromesse dal fuoco per favorirne la rigenerazione, rinettando la tagliata.

     4. Ove il proprietario o possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso l'Ente delegato su richiesta del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente, con ordinanza del Presidente del predetto Ente delegato.

     5.

     a) Sui soprassuoli di cui all’art. 10 comma 1 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, sono vietate per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

     b) Per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici; il Settore tecnico Amministrativo delle Foreste competente per territorio, con l’eccezione di quanto disposto per le aree naturali protette statali dall’art. 10 di cui alla lettera a), rilascia specifica autorizzazione [39].

 

     Articolo 9. Tutela fitopatologica.

     1. Quando in un bosco si sviluppa una invasione di insetti o una epidemia di funghi parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a darne comunicazione agli Enti Delegati competenti che a loro volta ne informino ed il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste.

     2. L'Ente delegato, su richiesta del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, anche in mancanza della comunicazione di cui al comma 1, può ordinare al proprietario o possessore che venga eseguito il taglio delle piante attaccate, l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, l'allontanamento e la distruzione del materiale di risulta, anche mediante abbruciamento. Ove il proprietario o possessore non vi provveda entro il termine di 30 giorni l'Ente delegato, su richiesta del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, si sostituisce ad esso. All'intervento l'Ente delegato vi provvede con ordinanza del Presidente.

     3. E' vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa. In particolare è vietata la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi - acervi - appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o comunque nei periodi freddi. E' altresì vietata la distruzione delle popolazioni di formiche, che abitano tali nidi costituite da operaie, regine, maschi, larve ed uova.

     4. Nei boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato ed il taglio dei tronconi.

 

CAPO II

I TAGLI BOSCHIVI

SEZ. I - NORME COMUNI PER TUTTI I BOSCHI

 

     Articolo 10. Finalità primarie e criteri di massima.

     1. Scopo primario delle norme regolanti i tagli è la conservazione ed il miglioramento dei soprassuoli e dell'ambiente boschivo.

     2. Ciascun prelievo di massa legnosa deve rispondere a questa finalità.

     3. Essa, nei boschi cedui, si persegue rispettando i turni, l'epoca di taglio ed il rilascio delle piante matricine. Nei boschi d'alto fusto coetanei o coetaneiformi rispettando i turni ed effettuando il prelievo in funzione dell'età, del sistema dei tagli, della struttura e consistenza del soprassuolo.

     4. Nei boschi d'alto fusto disetanei o di tipo disetaneo, rispettando il periodo di curazione e tenendo conto della struttura e consistenza del soprassuolo.

     5. Nei boschi d'alto fusto, coetanei o disetanei che siano, dovrà dunque effettuarsi un confronto, per via sintetica od analitica, tra la situazione di fatto esistente e quella che, per quel tipo di terreno e di clima, per quella altitudine ed esposizione, è possibile ritenere ottimale

- stato normale - sulla base di tavole alsometriche locali o similari.

     6. Ciascun taglio o prelievo dovrà pertanto essere finalizzato:

     a) al graduale raggiungimento dello stato normale come sopra definito;

     b) ad assicurare la rinnovazione naturale del bosco; per le ragioni sopra evidenziate, la conversione dei boschi d'alto fusto in cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici è vietata. Essa tuttavia potrà essere autorizzata dall'Ente delegato, su parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Forestale in via del tutto eccezionale e per giustificata esigenza.

 

     Articolo 11. Allestimento e sgombero delle tagliate.

     1. L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi devono compiersi il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare il novellame.

     2. Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse ed a detto scopo destinati, non oltre un mese dal termine consentito per il taglio, di cui all'art. 22 delle presenti norme.

     3. I residui della lavorazione, sia delle fustaie che dei cedui, che abbiano diametro fino a centimetri cinque, devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi entro il termine indicato nel comma precedente ed ivi bruciati, triturati o cippati; l'abbruciamento dei residui della lavorazione è consentito dal 1° ottobre al 15 aprile e, per i soli boschi di faggio, fino al 30 maggio. L'abbruciamento deve essere eseguito con le opportune cautele sul posto, in piccoli mucchi, in apposite radure, a debita distanza dalle piante e/o polloni, avendo cura di assicurare lo spegnimento totale al termine dell'operazione. In ogni caso l'abbruciamento deve iniziare all'alba e terminare entro le prime quattro ore di luce.

 

     Articolo 12. Esbosco dei prodotti.

     1. Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea, l'esbosco dei prodotti deve farsi, di regola, per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. In particolare, per quanto riguarda il trasporto con teleferica o filo a sbalzo, si richiamano le disposizioni di cui agli art. 30 e seguenti del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

     2. Il rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta venne atterrata alla strada, condotta o canale o spazio vuoto più vicino.

     3. E' consentito l'impiego di trattrici gommate o cingolate e di gru a cavo, per l'avvicinamento del legname dal luogo dove la pianta è stata abbattuta al piazzale di carico.

 

     Articolo 13. Carbonizzazione.

     1. E' consentita, ove necessario in bosco, su aie carbonili, la carbonizzazione con il metodo tradizionale con le carbonaie a cupola rivestite di terra.

     2. Qualora occorra formare nuove aie, queste si praticheranno nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo al soprassuolo ed alla consistenza e stabilità del terreno.

     3. L'Autorità forestale competente può imporre speciali ed opportune cautele per l'esercizio della carbonizzazione quando vi sia pericolo di incendi e può anche inibirla.

     4. Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.

 

     Articolo 14. Preparazione della carbonella.

     1. La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante ed alle ceppaie, e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo compreso dal 1 giugno al 30 settembre.

     2. Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le piazze delle carbonaie.

 

     Articolo 15. Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera.

     1. La raccolta dello strame, copertura morta o lettiera nei boschi è consentita soltanto nei terreni a pendenza inferiore al 30 per cento. In ogni caso la raccolta dello strame è vietata nei boschi di nuova formazione e in quelli in corso di rinnovazione.

     2. Tale raccolta può ripetersi nello stesso luogo solo ogni quinquennio.

     3. E' sempre vietato l'uso di qualsiasi mezzo meccanico e l'asportazione del terriccio.

 

     Articolo 16. Raccolta dell'erba e taglio del cespugliame.

     1. La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione.

     2. Il cespugliame di erica, ginestre e simili può essere sempre tagliato senza, però, arrecare danno alle piante del bosco frammiste ad esso.

 

     Articolo 17. Estrazione del ciocco d'erica.

     1. L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia può effettuarsi, previa denuncia all'Ente delegato che deve, entro 60 giorni disciplinarla o inibirla, su parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste.

 

     Articolo 18. Raccolta dei semi forestali.

     1. Fermo restando le norme di cui alla Legge 22 maggio 1973, n. 269, la raccolta dei semi forestali nei boschi può essere vietata o sottoposta a limitazioni dalla Giunta Regionale attraverso i propri Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Foreste competenti qualora si rilevi che detta raccolta comprometta la rinnovazione del bosco.

 

     Articolo 19. Sugherete.

     1. La demaschiatura e l'estrazione del sughero gentile dalle piante di quercia-sughera è soggetta alle norme di cui alla Legge 18 luglio 1956, n. 759.

 

     Articolo 20. Piani di coltura dei boschi privati.

     1. I privati proprietari possono redigere a loro spesa e poi chiedere l'approvazione di un piano di coltura, o piano di gestione, per il governo ed il trattamento dei boschi di loro proprietà.

     2. Il piano suddetto, elaborato conformemente alle norme tecniche per la redazione dei piani di assestamento forestale, è approvato con deliberazione dell'Ente delegato, previa istruttoria del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente, e reso esecutivo con provvedimento del Presidente dell'Ente medesimo, entro 60 giorni dalla presentazione.

     3. Il provvedimento emesso ha efficacia di prescrizione di massima e polizia forestale.

 

SEZ. II - NORME PER I CEDUI SEMPLICI E PER I CEDUI COMPOSTI

 

     Articolo 21. Epoca del taglio.

     1. L'epoca del taglio dei boschi cedui semplici è regolato come segue:

     a) Castagno e altre specie quarcine dal 15 ottobre al 15 aprile;

     b) Faggio dal 15 settembre al 15 maggio.

     2. Nel caso dei boschi misti, si farà riferimento alle specie più rappresentate.

     3. Per i cedui invecchiati, che abbiano un'età media pari almeno al doppio del turno e per i quali si intende effettuare la conversione in alto fusto, con il metodo della conversione diretta, è consentito il taglio in qualsiasi stagione dell'anno.

 

     Articolo 22. Turno minimo.

     1. Per i cedui semplici puri il turno dei tagli non può essere inferiore:

 

 

   a) per il faggio                                     ad anni 24

   b) per le quercie caducifolie, il carpino, il forteto

                                                        ad anni 14

   c) per il castagno                                   ad anni 12

 

 

     ad eccezione di quelli ricadenti nei Comuni di Angri, Bracigliano, Calvanico, Castel S.Giorgio, Cava dei Tirreni, Corbara, Mercato S.Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, Sarno, Scafati, S.Egidio Montalbino, Siano, San Marzano sul Sarno, S.Valentino Torio - agro sarnese-nocerino- e Tramonti per i quali il turno minimo è di anni 9.

 

 

   d) per l'ontano, nocciolo, robinia, salice, betulla  ad anni 12

   e) per l'eucalitto                                   ad anni 10

 

 

     2. Per i cedui semplici a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età media di anni 20.

 

     Articolo 23. Sfolli.

     1. I tagli di sfollo sono consentiti nei boschi cedui in numero massimo di due per ogni turno, con intervallo non inferiore ad un terzo del turno.

 

     Articolo 24. Riserva di matricine.

     1. Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo da riservare almeno 70 matricine per ettaro, ad eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 50. Le matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati. Dette matricine devono essere distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano resistere all'isolamento con preferenza, però, per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco. Il loro diametro, a m. 1,30, non dovrà essere inferiore ai diametri medi dei polloni del turno.

     2. Le matricine vanno tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo.

     3. Le matricine cadenti a taglio devono abbattersi soltanto contemporaneamente al ceduo.

     4. Nei boschi con pendenza dal 70% al 100% il numero minimo di matricine deve essere aumentato da 50 a 80 per il castagno e da 70 a 100 per altre specie.

 

     Articolo 25. Cedui senza matricine.

     1. Nei boschi cedui di robinia, nocciolo, pioppo e salice non è obbligatoria la riserva di matricine.

 

     Articolo 26. Modalità dei tagli.

     1. Il taglio dei polloni deve essere eseguito in modo che la loro corteccia non risulti slabbrata. La superficie di taglio deve essere inclinata o convessa. Il taglio deve praticarsi al colletto della pianta, sul nuovo.

 

     Articolo 27. Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali.

     1. I boschi cedui situati in zone a forte pendio o soggette a valanghe o a frane, specie se incombenti su centri abitati o grandi vie di comunicazione, debbono essere utilizzati nel modo seguente:

     a) i cedui di faggio vanno trattati a sterzo con periodo di curazione di anni dieci;

     b) i cedui di altre specie vanno trattati a taglio raso con matricinatura a gruppi.

     2. La superficie della singola tagliata deve in ogni caso essere di modeste o modestissime dimensioni.

     3. Deve essere prescritto l'esbosco con canalette, fili a sbalzo o altri sistemi atti ad evitare assolcature nel terreno e quindi inizio di dissesto idrogeologico.

 

     Articolo 28. Norme generali e prescrizioni per il rilascio delle matricine.

     1. Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici, di cui ai precedenti articoli, valgono anche per il taglio dei cedui composti che sono caratterizzati dall'esistenza di matricine di età multipla di quella del turno del ceduo.

     2. Il numero delle matricine da riservare deve essere non inferiore a 140 per ettaro, di cui 80 dell'età del turno del ceduo e 60 ripartite fra le classi di età multiple del turno.

 

SEZ. III - NORME PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO

 

     Articolo 29. Stagione silvana.

     1. E' consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio dei boschi di alto fusto.

     2. In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permesse nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti, nei limiti di cui alle presenti norme.

 

     Articolo 30. Fustaia coetanea di faggio.

     1. Per le fustaie coetanee, trattate a tagli successivi il turno è fissato in 100 anni, salvo diverse prescrizioni del piano di assestamento.

 

     Articolo 31. Taglio raso nelle fustaie di faggio.

     1. Il trattamento a taglio a raso è vietato.

 

     Articolo 32. Tagli di sfollo e di diradamento nelle fustaie di faggio.

     1. Nelle fustaie coetanee e coetaneiformi, i tagli di sfollo e di diradamento che si rendono necessari per la eccessiva densità del bosco, o che si eseguano ai fini incrementali, devono compiersi in modo che le chiome delle piante superstiti restino a contatto tra loro o quasi.

     2. Le piante che devono cadere al taglio saranno scelte tra quelle dominate, danneggiate, deformi o in condizioni di evidente deperimento.

     3. Il tipo e l'intensità del taglio di sfollo o diradamento è precisato nel progetto di taglio, da approvarsi caso per caso. Comunque il prelievo, espresso in mc/ha, nei soprassuoli a densità colma e con provvigione normale, non deve discostarsi dai valori appresso indicati:

 

 

------------------------------------------------------------------

Età del bosco                   Classe di fertilità media

------------------------------------------------------------------

a) 30 anni                             niente

a) 45 anni                           25-30 mc/ha

a) 60 anni                           30-60 mc/ha

------------------------------------------------------------------

 

 

     Articolo 33. Tagli definitivi nelle fustaie di faggio.

     1. Le fustaie coetanee e coetaneiformi devono essere trattate a tagli successivi. Questi sono realizzati in maniera uniforme su tutta la superficie della particella o della sezione, od anche a strisce o a buche.

     2. Nelle faggete la serie dei tagli definitivi, per un soprassuolo normale, deve essere la seguente:

     a) taglio di sementazione:

     1) il taglio di sementazione deve essere effettuato a fine turno e l'intensità del taglio dipende dalla densità del soprassuolo e dalla durata del periodo di rinnovazione;

     2) nel caso di soprassuolo normale con una provvigione media unitaria compresa tra i 350 e i 500 mc., può essere asportato da un terzo ad un quarto della massa legnosa in piedi;

     3) dopo il taglio dovrebbero restare circa 180-220 piante ad ettaro;

     b) primo e secondo taglio secondario:

     1) dopo 5/6 anni dal taglio di sementazione, può essere effettuato un primo taglio secondario. Nei successivi 6-10 anni viene effettuato almeno un altro taglio secondario asportando ancora il 25-30% della massa legnosa talchè restino almeno 150 mc/ha di massa legnosa;

     2) I soggetti da eliminare sono costituiti soprattutto dalle piante più ramose appartenenti al piano dominante, in modo da rendere minima l'azione aduggiante provocata dalle piante del vecchio ciclo sul novellame che nel frattempo, a seguito del taglio di sementazione, s'è insediato. Anche la necessità di contenere i danni provocati al novellame con lo sgombro definitivo delle residue piante del vecchio ciclo deve indurre a non lasciare quelle più ramose. In ogni caso occorre innanzitutto aver cura che le piante non utilizzate siano equamente distanti tra loro al fine di non creare zone dove penetri eccessiva quantità di luce;

     c) taglio di sgombro definitivo:

     1) deve essere effettuato dopo che la rinnovazione si sia pienamente affermata;

     2) con esso viene utilizzata la residua parte del soprassuolo appartenente al vecchio ciclo, lasciando in piedi piante in numero complessivo non inferiori, in media, a cinque per ettaro, al fine di tutelare l'habitat della fauna;

     d) il taglio di preparazione:

     1) è consentito ed auspicabile quando non siano stati eseguiti regolari sfolli e diradamenti. Esso ha luogo tra i 70 e gli 80 anni e, quindi, prima del taglio di sementazione;

     2) il prelievo si deve aggirare intorno ai 80/100 mc/ha.

 

     Articolo 34. Turno e periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanea di cerro e di altre specie quercine.

     1. Per le fustaie coetanee di cerro e di altre specie quercine, trattate a tagli successivi, si prescrive il turno di 90 anni con periodo di rinnovazione compreso tra 15 e 20 anni.

 

     Articolo 35. Tagli intercalari nelle fustaie di cerro e altre specie quercine.

     1. Possono essere utilizzate soltanto le piante del piano dominato e quelle deperienti. I tagli possono effettuarsi con intervallo di 10 anni.

     2. Le chiome delle piante superstiti devono restare, a prelievo effettuato, a contatto tra loro o quasi. Con soprassuolo di anni 50, si devono lasciare 600-700 fusti ad Ha.

 

     Articolo 36. Tagli definitivi nelle fustaie coetanee di cerro e altre specie quercine. Taglio di preparazione.

     1. Il taglio di preparazione è un intervento che deve essere realizzato 10 - 15 anni prima della fine del turno, ossia a 75 - 80 anni, quando il soprassuolo è estremamente colmo ed al suolo vi è abbondante copertura morta ancora indecomposta. Il prelievo viene effettuato a carico del piano dominato, per portare la provvigione intorno ai 280 mc/ha. Anche in questo caso le piante superstiti devono avere, a prelievo effettuato, le chiome a contatto tra loro o quasi.

     2. Il taglio di sementazione si deve effettuare a fine turno e quindi quando la fustaia di cerro ha raggiunto i 90 anni di età; si preleva, se la densità è colma, un terzo della massa esistente. Contemporaneamente al taglio di sementazione si deve effettuare la ripulitura del suolo ed una leggera erpicatura o rastrellatura del medesimo, per favorire la rinnovazione naturale.

     3. Il taglio di sgombro definitivo può effettuarsi dopo che si sia ben insediata la rinnovazione. Esso, in genere, segue di 10-20 anni il taglio di sementazione. Con esso cadono al taglio tutte le residue piante del vecchio ciclo lasciando in piedi piante in numero complessivo non inferiore, in media, a 5 per ettaro al fine di salvaguardare l'habitat per la fauna.

 

     Articolo 37. Fustaie coetanee di pini mediterranei.

     1. Per le fustaie coetanee e coetaneiformi di pino domestico, di pino marittimo e di pino d'Aleppo, trattate a tagli successivi, il turno prescritto è il seguente:

 

 

   a) Pino Domestico e Pino Marittimo                   anni 100

   b) Pino d'Aleppo                                     anni  70

 

 

     Articolo 38. Tagli intercalari per le fustaie coetanee di pino domestico, marittimo e d'Aleppo.

     1. Possono essere utilizzate soltanto le piante del piano dominato e quelle deperienti. Le chiome delle piante superstiti debbono restare, a prelievo effettuato, a contatto tra loro.

     2. I tagli intercalari possono effettuarsi con un intervallo minimo di 5 anni.

 

     Articolo 39. Tagli definitivi nelle fustaie coetanee di pino domestico, marittimo e d'Aleppo.

     1. Il taglio di sementazione viene eseguito a 100 anni nelle pinete di Pino domestico e di Pino marittimo ed a 70 anni in quelle di Pino d'Aleppo.

     2. La provvigione residua, nelle pinete di Pino domestico e di Pino marittimo non deve essere inferiore a 250 mc/ha ed a 200 mc/ha in quelle di Pino d'Aleppo.

     3. Col taglio di sementazione, quando il bosco è a densità colma, si preleva non più di un terzo della provvigione, scegliendo le piante da abbattere tra quelle appartenenti al piano dominato o sub dominante.

     4. Il taglio di sgombro definitivo può eseguirsi soltanto quando la rinnovazione si è ben affermata. Con esso si eliminano tutte le piante appartenenti al vecchio ciclo, lasciando in piedi piante in numero complessivo non inferiore, in media, a 5 per ettaro, al fine di preservare l'habitat per la fauna.

 

     Articolo 40. Fustaie coetanee di altre specie.

     1. Per le restanti fustaie coetanee, trattate a tagli successivi, i turni minimi sono i seguenti:

 

 

   a) Fustaie di Ontano napoletano                       anni 60

   b) Fustaie di Pino insigne                            anni 25

 

 

     Articolo 41. Fustaie disetanee. Periodo di curazione - struttura ed entità della provvigione.

     1. Nei boschi d'alto fusto, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo deve essere effettuato con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a:

 

 

   a) per i boschi di faggio e misti                   320 mc/ha

   b) per i boschi di specie quercine                  230 mc/ha

   c) per i boschi di pino                             200 mc/ha

 

 

     2. La ripartizione della suddetta provvigione tra le varie classi diametriche deve avvicinarsi il più possibile a quella "normale" o ottimale e pertanto i prelievi che si effettuano con taglio di curazione debbono servire a conseguire il suddetto risultato nel più breve tempo possibile.

 

     Articolo 42. Boschi d'alto fusto posti in situazioni speciali e fustaie con soprassuolo irregolare - Norme generali.

     1. I boschi d'alto fusto esistenti sulle dune litoranee, sulle pertinenze idrauliche golenali, lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio o perenne, quelli radicati in zone a forte pendio, specie se incombenti su centri abitati o grandi vie di comunicazione, vanno trattati a taglio saltuario.

     2. I boschi con soprassuolo assai irregolare vanno considerati, di norma, ai fini del taglio, come boschi disetanei e trattati a taglio saltuario.

 

     Articolo 43. Taglio delle piante di castagno e coltivazione dei castagneti da frutto.

     1. Il taglio delle piante di castagno è disciplinato, oltre che dalle presenti norme, anche dalle disposizioni contenute nel R.D.L. 18 giugno 1931 n. 973. Entro i limiti di tali disposizioni, il turno minimo dei castagneti ad alto fusto è di anni 80, salvo quanto è disposto dall'art. 1 delle presenti norme. Per il turno minimo dei cedui valgono le norme di cui all'art. 22 delle presenti norme.

 

     Articolo 44. Castagneti da frutto.

     1. Nei castagneti da frutto è permessa:

     a) la capitozzatura delle piante vecchie e adulte, per rinvigorirne la chioma e di quelle giovani per prepararle all'innesto;

     b) la formazione al piede delle piante di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti;

     c) la lavorazione di detti ripiani allo scopo di sotterrare foglie, ricci ed altre materie fertilizzanti;

     d) l'estirpazione delle erbe dannose, dei frutici invadenti nonchè la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;

     e) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purchè le buche siano subito riempite col terreno sterrato, la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante; l'Ente delegato, su parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente, può, nei castagneti suddetti, il cui terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza, vietare o condizionare alcune delle operazioni di cui al presente comma.

     2. La coltura agraria temporanea consociata può essere autorizzata, su parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente, dall'Ente delegato, il quale stabilisce anche le modalità atte a prevenire i danni.

 

     Articolo 45. Pascolo nei boschi.

     1. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:

     a) nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio;

     b) nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di mt. 1,50 e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri tre;

     c) nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;

     d) nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato fino a quando l'Ente delegato, su proposta del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente, non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;

     e) nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;

     f) il pascolo delle capre nei boschi è vietato;

     g) la custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 14 anni. Ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame grosso o più di cento capi di bestiame minuto.

 

     Articolo 46. Pascolo nei terreni pascolivi.

     1. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come appresso, salvo diversamente disciplinato dall'Ente delegato su proposta del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente.

     a) Il pascolo tra i 400 e gli 800 mt. s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio; al di sopra degli 800 mt. s.l.m. dal 16 maggio al 30 settembre.

     b) Il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purchè opportunamente recintati a mezzo di chiudende.

     c) E' vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali.

     d) Il proprietario che intenda procedere alla esecuzione di lavori di miglioramento dei pascoli, consistenti in rinettamento, spietramento e successivo interramento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, concimazione, eliminazione dei cespugli e degli arbusti, suddivisione dei comparti, ecc., deve farne dichiarazione all'Ente delegato almeno 60 giorni prima, indicando la data di inizio dei lavori, in conformità all'art. 24 della presente legge.

     e) I pascoli montani appartenenti ai Comuni o agli Enti devono essere utilizzati in conformità del regolamento d'uso.

 

CAPO III

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE INFRAZIONI ALLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA

 

     Articolo 47.

     1. Per le violazioni alle previste prescrizioni si applicano le seguenti sanzioni amministrative oltre quanto già previsto dalla L.R. 28/2/1987 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

     a) Violazione agli artt. 1, 2, 7, 8 e 9 da un minimo di £. 200.000= ad un massimo di £. 2.000.000= per ogni decara a sua frazione.

     b) Violazione agli artt. 3, 4, 5, 6, commi 4, 5, 6, 7 e 8, 16, 17, 18, 19, 46 lettere b), d), ed e) da un minimo di £. 100.000= ad un massimo di £. 1.000.000= [40].

     c) Violazione degli artt. 12, 13, 14, 15, da un minimo di £. 40.000= ad un massimo di £. 400.000=, per ogni ara o sua frazione.

     d) Violazione dell'art. 20 da un minimo di £. 400.000= ad un massimo di £. 8.000.000=.

     e) Violazione agli artt. 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41 e 44, il pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato.

     f) Violazione all'art. 27 da un minimo di £. 20.000= ad un massimo di £. 200.000=.

     g) Violazione dell'art. 45 e 46 lettere a) e c), si applica, per ogni capo di bestiame, la sanzione amministrativa da un minimo di £. 12.000= ad un massimo di £. 120.000=.

     h) Violazioni all’art. 6 commi 1, 2, e 3 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dai commi 6, 7 e 8 dell’art. 10 della legge n. 353 del 21/11/2000 [41].

 

     Articolo 48.

     1. Le sanzioni previste nel presente regolamento sono applicate in conformità della Legge 24/11/1981, n. 689 e legge regionale n. 13 del 10/1/1983.

     Tabelle dei valori medi per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

 

 

Tabella A

Determinazione del valore medio dei polloni dei boschi cedui di castagno e della legna da ardere ritraibile dai cedui da combustibile e Tariffa del fieno normale.

 

 

1 Cedui di castagno

 

------------------------------------------------------------------

    Diametro a mt. 1,30 da terra       Valore per ciascun pollone

                           in cm                          in Lire

                        fino a 6                            2.100

                       da 7 a 10                            4.300

                      da 11 a 14                            8.600

                      da 15 a 18                           14.300

                      da 19 a 22                           28.500

                      da 23 a 30                           57.100

                      da 31 a 35                           78.500

------------------------------------------------------------------

 

 

     Per i diametri superiori a cm 35 si applicano i valori della Tabella B riferiti al Castagno.

 

 

                           di essenza dolce  £.  8.600 al quintale

2 Cedui da combustibile

                           di essenza forte  £. 11.400 al quintale

 

3 Fieno normale                              £. 42.800 al quintale

 

 

 

Tabella B

Determinazione dei valori medi delle piante di alto fusto, esistenti nelle

fustaie e nei cedui (matricine, "paline").

 

 

------------------------------------------------------------------

                Diametro in cm a mt 1,30 da terra

------------------------------------------------------------------

Specie legnosa   fino a 5      6-10     11-15    16-20     21-25

------------------------------------------------------------------

                          Valori in lire

------------------------------------------------------------------

Abete               2.600     6.400    15.700   32.100    48.100

Pino                1.000     3.100    10.000   16.000    21.400

Faggio              1.600     4.300    15.700   21.400    38.500

Castagno            2.100     4.300    12.800   21.400    42.800

Specie quercine     1.000     2.600     6.400   12.800    25.700

Noce frassino       1.600     4.300    12.800   21.400    31.400

acero

Pioppo ontano       1.600     2.600     6.400   15.700    32.100

carpino olmo

salice ecc.

------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------

                Diametro in cm a mt 1,30 da terra

------------------------------------------------------------------

Specie legnosa      26-30     31-35     36-40    41-45     46-50

------------------------------------------------------------------

                          Valori in lire

------------------------------------------------------------------

Abete              85.600   128.400   171.200  214.000   266.800

Pino               25.700    47.100    74.200  107.000   159.800

Faggio             64.200    95.600   128.400  159.800   214.000

Castagno           64.200    85.600   117.000  149.800   202.600

Specie quercine    37.100    58.500    74.200  117.000   171.200

Noce frassino      74.200   107.000   159.800  224.000   299.600

acero

Pioppo ontano      64.200    95.600   128.400  159.800   202.600

carpino olmo

salice ecc.

------------------------------------------------------------------

 

 

     Per i diametri superiori a cm 50 il valore aumenta di £. 51.400 per ogni decimetro o frazione di decimetro in più per gli abeti e di £. 34.200 per il faggio, il castagno, le quercie, il noce e per le altre specie.

 

D)

GESTIONE DEL DEMANIO ARMENTIZIO

NORME PER LA GESTIONE DEL DEMANIO ARMENTIZIO

 

     Articolo 1. Gestione.

     1. L'attività gestionale della Regione Campania sui suoli demaniali armentizi, esercitata tramite l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca e Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Foreste di Avellino e Benevento, competenti territorialmente, si articola in:

     a) accertamento e revisione della consistenza e conseguente reintegra dei suoli;

     b) rilascio delle concessioni temporanee d'uso dei suoli e delle autorizzazioni all'esercizio del pascolo;

     c) tutela dei suoli;

     d) interventi di ripristino e di conservazione.

 

     Articolo 2. Accertamento e revisione della consistenza dei suoli demaniali armentizi.

     1. La Giunta Regionale provvede, ove se ne ravvisi la necessità, attraverso il personale dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste Caccia e Pesca e Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste di Avellino e Benevento nonchè di quello del Corpo Forestale dello Stato, all'accertamento ed alla revisione della consistenza dei suoli demaniali armentizi, secondo le norme del R.D. 30/12/1923, n. 3244 e dei successivi regolamenti di cui ai RR.DD. 29/12/1927, n. 2801 e 16/07/1936, n. 1706.

     2. Per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1., da effettuare in contraddittorio con il frontista interessato, il personale incaricato può accedere alle proprietà private dandone congruo preavviso. Nel corso di tali operazioni sono apposti, ove necessario, appositi termini lapidei e si procede alla restituzione su carta dei rilevamenti.

 

     Articolo 3. Reintegra dei suoli demaniali armentizi.

     1. La reintegra nel possesso dei suoli da parte della Giunta Regionale avviene in tutti i casi nei quali risulta esservi una occupazione abusiva degli stessi.

     2. Fermo restando che le concessioni d'uso di suoli demaniali armentizi preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento sono da considerare legittime, purchè non scadute, i casi previsti sono i seguenti:

     a) i concessionari di suoli demaniali armentizi con titolo legittimo e la cui utilizzazione sia conforme alle norme stabilite dal presente regolamento in materia di concessioni, possono chiederne il rinnovo sei mesi prima della scadenza;

     b) i concessionari di suoli demaniali armentizi con titolo legittimo ma la cui utilizzazione sia in contrasto con le norme stabilite dal presente regolamento in materia di concessioni, dovranno restituire il possesso dei suoli alla scadenza della concessione e previo ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi;

     c) gli occupanti di suoli demaniali armentizi senza alcun titolo legittimo sono tenuti alla restituzione dei suoli in parola, previo ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi e qualunque sia la natura della occupazione; la reintegra nel possesso avviene, ove necessario, secondo la normativa vigente e di concerto con il competente Ufficio provinciale dell'Intendenza di Finanza (attesa la titolarità del bene).

 

     Articolo 4. Concessioni d'uso dei suoli demaniali armentizi.

     1. Le concessioni d'uso di suoli demaniali armentizi rilasciabili a seguito di presentazione di istanza sono le seguenti:

     a) a titolo oneroso, per l'attraversamento e/o percorrenza dei suoli con condotte opportunamente interrate; il rilascio delle suddette concessioni è possibile solo nei casi di comprovata necessità, prevedendosi, al termine dei lavori, il completo ripristino dello stato dei luoghi; la durata massima della concessione è di anni dieci, rinnovabile.

     b) a titolo oneroso, per la realizzazione di traverse di collegamento tra le strade rotabili classificate di uso pubblico esistenti sui suoli demaniali armentizi ed i fondi frontisti dotati di abitazione e/o pertinenze agricole; il rilascio delle suddette concessioni è possibile solo nei casi di comprovata necessità e non sia altrimenti possibile accedere ai fondi in questione (fondo intercluso), le traverse devono essere delimitate mediante l'apposizione di termini lapidei e devono avere una larghezza massima di metri tre e il fondo in terra battuta o imbrecciato, escludendosi la pavimentazione delle stesse con cemento, conglomerato bituminoso, basolato, ecc.; la durata massima della concessione è di anni dieci, rinnovabile.

     c) limitatamente ai tratturelli ed ai bracci, per le opere di interesse pubblico, in caso di comprovata necessità, possono anche essere concessi in uso suoli:

     1) a titolo gratuito, per la realizzazione di strade rotabili di uso pubblico purchè non compromettano, la fisionomia generale del paesaggio tratturale e le vie vengano incluse negli elenchi delle strade statali, delle strade provinciali o delle strade comunali;

     2) a titolo oneroso, per l'allineamento lungo il margine del tracciato tratturale di palificazioni per condotte in elevazione.

     2. Le istanze per il rilascio delle concessioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere presentate presso l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente.

     3. Nell'istanza, prodotta su carta legale, devono comunque essere indicati:

     a) le generalità del richiedente (nome, cognome e codice fiscale), il luogo e la data di nascita;

     b) la denominazione o la ragione sociale nel caso di Enti o Ditte, e le generalità del legale rappresentante;

     c) la residenza o la sede legale;

     d) il Comune, la località e i dati catastali del suolo oggetto di richiesta nonchè la denominazione del tratturo, del tratturello o del braccio;

     e) l'utilizzazione richiesta.

     4. Devono, inoltre, essere allegati all'istanza:

     a) breve relazione con la descrizione del tipo di intervento;

     b) planimetria catastale al 2.000 con l'indicazione delle opere da realizzare e, ove necessario, sezioni trasversali e particolari costruttivi.

     5. Per i suoli demaniali armentizi vincolati dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ai sensi della Legge 01/06/1939, n. 1089, all'istanza deve essere allegata anche l'autorizzazione delle competenti Soprintendenze ai Beni Ambientali e Archeologica.

     6. Il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, effettuata l'istruttoria della istanza, richiede all'Ufficio Tecnico Erariale competente la valutazione del canone annuo da pagare e trasmette il tutto al Settore Foreste, Caccia e Pesca con il relativo parere di competenza, entro il termine di giorni sessanta.

     7. In caso, invece, di istruttoria negativa dell'istanza, la stessa è restituita al richiedente.

     8. La Giunta Regionale rilascia, quindi, le concessioni, presentate dall'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca e su proposta dell'Assessore delegato all'Agricoltura e Foreste, secondo le norme stabilite del R.D. 30.12.1923, n. 3244 e dei successivi regolamenti di cui ai RR.DD. 29.12.1927, n. 2801 e 16.07.1936, n. 1706, disciplinandole attraverso un atto di concessione e subordinandole in ogni caso:

     a) all'osservanza di ulteriori cautele che si ravvisano opportune anche in merito alla durata dei lavori;

     b) alla condizione che non sia pregiudicata la destinazione sostanziale dei suoli e non vi sia pregiudizio al libero transito ed all'uso del pascolo degli armenti;

     c) alla espressa dichiarazione di precarietà e revocabilità della concessione in qualunque momento, salvo congruo preavviso, e senza diritto a risarcimento;

     d) al pagamento di un congruo canone, fatta eccezione per le concessioni di suoli adibiti a strade rotabili di uso pubblico di cui all'art. 4, comma 1 lett. c);

     e) al ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione, se non rinnovata.

     9. Con la delibera di concessione la Giunta Regionale approva lo schema dell'atto di concessione e delega il Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, competente territorialmente, alla stipula dell'atto in rappresentanza della Regione.

 

     Articolo 5. Autorizzazione all'esercizio del pascolo.

     1. L'esercizio del pascolo sui suoli demaniali armentizi è consentito a chiunque ne faccia richiesta e sia in grado di dimostrare documentalmente il possesso di armenti.

     2. La prescritta autorizzazione viene rilasciata, a seguito di istanza prodotta su carta legale, dall'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente.

     3. Nell'istanza devono comunque essere indicati:

     a) le generalità del richiedente (nome, cognome e codice fiscale), il luogo e la data di nascita;

     b) la residenza;

     c) l'utilizzazione a pascolo richiesta.

     4. All'istanza deve altresì essere allegato il documento attestante il possesso degli armenti.

     5. L'autorizzazione è a titolo oneroso così determinato:

     a) Lire 20.000 annue per ogni capo bovino o cavallino;

     b) Lire 10.000 annue per ogni capo ovino o caprino o suino.

     6. L'autorizzazione è concessa per un periodo massimo di anni tre, rinnovabile, e previo versamento da parte del richiedente, sul conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria della Regione Campania, della somma determinata, secondo le modalità di cui al comma 5., a cura del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente.

     7. Le autorizzazioni rilasciate vengono comunicate all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca, inviandone copia entro il termine di giorni quindici.

     8. Le istanze di concessione per uso-pascolo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento ed in fase di istruttoria verranno integrate con la documentazione mancante e istruite con le procedure di cui al presente articolo, al fine dell'eventuale rilascio della prescritta autorizzazione.

 

     Articolo 6. Transito dei veicoli.

     1. Il transito dei veicoli sui suoli demaniali armentizi è limitato alle strade pubbliche che li attraversano sia in seno longitudinale che trasversale.

     2. Il transito è vietato sulle altre aree tratturali ad eccezione dei veicoli al seguito degli armenti, di quelli impiegati per il controllo e la sorveglianza delle aree tratturali nonchè dei veicoli impegnati per il soccorso e la pubblica utilità.

 

     Articolo 7. Tutela dei suoli demaniali armentizi.

     1. Compete alla Giunta Regionale l'attività di tutela per l'integrità e la conservazione dei suoli demaniali armentizi.

     2. L'esercizio di tale azione è esplicata a mezzo dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca e Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste competenti e del Corpo Forestale dello Stato (Norme regolamentari in materia di tratturi e trazzere contenute nei RR.DD. 29.12.1927, n. 2801 e 16.07.1936, n. 1706 - art. 53).

     3. Fermo restando il sistema sanzionatorio amministrativo e le violazioni vigenti di cui al R.D. 30.12.1923, n. 3244 nonchè le violazioni alle presenti norme, per l'accertamento, la contestazione, la notifica ed il pagamento delle sanzioni stesse si applicano le disposizioni della legge regionale 10 gennaio 1983 n. 13.

     4. Fermo restando le sanzioni di carattere penale, a coloro che violino le presenti norme e quelle di cui al R.D. 30.12.1923, n. 3244, viene comminata una sanzione amministrativa così determinata:

     a) per ogni metro quadrato di suolo demaniale armentizio occupato abusivamente, scavato, dissodato o comunque manomesso: da un minimo di lire 10.000 ad un massimo di lire 25.000, oltre al ripristino dello stato dei luoghi;

     b) per ogni veicolo circolante su suolo demaniale armentizio, non autorizzato: da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 300.000;

     c) per il pascolo non autorizzato su suolo demaniale armentizio da un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 100.000 per ogni capo.

 

     Articolo 8. Interventi di ripristino e di conservazione.

     1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi per la manutenzione e la conservazione dei suoli demaniali armentizi, ivi compresa la rinaturalizzazione degli ambienti degradati, nonchè delle opere e dei manufatti sugli stessi insistenti e necessari all'uso ed alla gestione dei suoli stessi.

     2. Agli interventi vi provvederanno, con modalità analoghe a quelle previste per gli interventi di bonifica montana da effettuare negli ambiti dei complessi demaniali forestali regionali, i Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Foreste competenti dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 14.

[2] Articolo sostituito dall'art. 35 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[3] Comma già sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 marzo 2012, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 21 maggio 2012, n. 13. L'art. 5, L.R. 13/2012, è stato abrogato dall'art. 42 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 35 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 14.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[7] Articolo inserito dall'art. 35 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[8] Articolo inserito dall'art. 35 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[9] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 14 e così sostituito dall'art. 35 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 14.

[11] Articolo inserito dall’art. 27 della L.R. 11 agosto 2005, n. 15.

[12] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 14.

[13] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 14.

[14] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 14.

[15] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[16] Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 16 giugno 1998, n. 9 e così sostituito dall'art. 23 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5.

[17] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 14 e così sostituito dall'art. 35 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[18] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 14.

[19] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[20] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 14.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 14.

[22] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 14.

[23] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 14.

[24] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 14.

[25] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 14.

[26] Comma modificato dall'art. 19 della L.R. 23 dicembre 1996, n. 27 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[27] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[28] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 14.

[29] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 14.

[30] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5.

[31] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5.

[32] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5.

[33] Articolo così sostituito dal D.P.G.R. 14 giugno 2002, n. 484.

[34] Comma aggiunto dal D.P.G.R. 16 giugno 2003, n. 387.

[35] Comma così sostituito dal D.P.G.R. 16 giugno 2003, n. 387.

[36] Comma già modificato dall'art. 23 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5 e così ulteriormente modificato dal D.P.G.R. 14 giugno 2002, n. 484.

[37] Comma così sostituito dal D.P.G.R. 14 giugno 2002, n. 484.

[38] Comma così modificato dal D.P.G.R. 16 giugno 2003, n. 387.

[39] Comma aggiunto dal D.P.G.R. 16 giugno 2003, n. 387.

[40] Lettera così modificata dal D.P.G.R. 14 giugno 2002, n. 484.

[41] Lettera aggiunta dal D.P.G.R. 14 giugno 2002, n. 484.