§ 3.1.11 - LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1981, N. 11.
Norme in materia di usi civici.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:17/03/1981
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Per l'attuazione delle funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 24 luglio 1977, N. 616, in materia di usi civici di cui alle leggi 16 giugno 1927, n. 1766, al regolamento approvato con regio [...]
Art. 2.  La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmetterà ai comuni ed alle frazioni che ne siano titolari, l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza [...]
Art. 3.  Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia ed, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, restano sospese le ripartizioni [...]
Art. 4.  Le legittimazioni di cui all'articolo 9 della legge 16 luglio 1927, n. 1766, potranno essere concesse nella sola ipotesi di miglioramenti agrari.
Art. 5.  I beni civici dei comuni e degli altri enti devono essere utilizzati in conformità di un piano economico che dovrà tendere all'introduzione ed alla regolamentazione di attività plurime produttive [...]
Art. 6.  Comuni e frazioni per la gestione dei terreni civici preferiranno la concessione ad imprese cooperative, basate su rigorosi criteri economici, i cui regolamenti, adottati dai Consigli comunali, [...]
Art. 7.  La Regione determinerà la concessione dei contributi a favore delle aziende di cui all'articolo 6 affinché i beni stessi siano utilizzati e gestiti in conformità della presente legge, secondo gli [...]
Art. 8.  E' fatto divieto ai comuni d'incamerare proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedenti gli usi.
Art. 9.  Le estensioni adeguate ad utilizzazioni di vasto respiro per validità economica e per ruolo propulsivo ai fini del progetto di cui all'articolo 4, potranno essere destinate, in caso di estensioni [...]
Art. 10.  Le istanze per l'autorizzazione dell'alienazione restano disciplinate dagli articoli 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 39 del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.
Art. 11.  Gli speciali incarichi di cui all'articolo 28 della legge 26 giugno 1927, n. 1766, nonché istruttori periti previsti dal regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, ed in genere tutti [...]
Art. 12.  Ove i comuni, frazioni ed associazioni agrarie, non provvedono alle anticipazioni delle spese di cui all'articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, l'anticipazione stessa, anche per quanto [...]
Art. 13.  L'ufficio amministrativo del commissariato per la liquidazione degli usi civici in Napoli, competente sul territorio della Regione Campania, è assorbito nel servizio agricoltura.
Art. 14.  In caso di inerzia da parte dei comuni e delle Comunità Montane a procedere rapidamente alla definizione dei piani di sviluppo e alla costituzione dell'impresa di cui ai precedenti articoli 4 e 5, [...]
Art. 15.  Per quanto non previsto dalla presente legge, purché non in contrasto con la stessa, si applicano le disposizioni della vigente legislazione statale in materia.
Art. 16.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, II comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 3.1.11 - LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1981, N. 11.

Norme in materia di usi civici.

 

Art. 1. Per l'attuazione delle funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 24 luglio 1977, N. 616, in materia di usi civici di cui alle leggi 16 giugno 1927, n. 1766, al regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, N. 332, alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, al regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, alla legge 16 marzo 1931, n. 377, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmetterà ai comuni ed alle frazioni che ne siano titolari, l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza individuate con i dati catastali.

     I comuni e le frazioni, nei successivi sessanta giorni, alla stregua dei propri inventari e degli accertamenti che si rendessero necessari, forniranno notizie sommarie sullo stato dei terreni e sugli usi civici in esercizio.

     Eventuali occupazioni abusive o possedute con titolo illegittimo delle terre dovranno essere segnalate per i provvedimenti di competenza.

     Decorsi novanta giorni dalla trasmissione degli elenchi a comuni e frazioni la Regione, alle stregua delle indagini di ufficio e ove pervengano delle notizie fornite, formerà l'inventario delle terre distinte per ente di appartenenza.

     Le terre di appartenenza promiscua, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno iscritte a tutti gli enti partecipanti alla promiscuità con indicazione di questa.

     L'elenco delle terre civiche è formato dalla Regione per le finalità della programmazione ed ha carattere puramente indicativo.

     La Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura, provvede, nel pieno rispetto delle funzioni di competenza statale, alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni, alla destinazione delle terre d'uso civico, alle nomine dei periti istruttori, alla concessione della legittimazione, alla reintegra dei terreni, alla concessione di enfiteusi, alla trasformazione in enfiteusi perpetua, alla ridevoluzione delle terre, all'autorizzazione ad alienare, al mutamento di destinazione, all'affranco dei canoni, allo svincolo di capitali, all'approvazione delle conciliazioni.

     La Giunta regionale emette, altresì , ogni altro provvedimento di cui alla legislazione vigente già di competenza commissariale o ministeriale, afferente a materie trasferite.

     Per l'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29.

     Il decreto del Presidente della Giunta di concessione della legittimazione, viene sottoposto all'approvazione del Presidente della Repubblica a mente del penultimo comma dell'articolo 66, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 3. Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia ed, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, restano sospese le ripartizioni delle terre di categoria B di cui all'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e la redazione di piani tecnici di riparto previsti dalla stessa legge.

     La Giunta regionale con il provvedimento di apertura delle operazioni demaniali delega all'assessore all'agricoltura tutti gli adempimenti istruttori dei relativi procedimenti ancorché di rilevanza esterna, ivi compresa la nomina del perito istruttore.

 

     Art. 4. Le legittimazioni di cui all'articolo 9 della legge 16 luglio 1927, n. 1766, potranno essere concesse nella sola ipotesi di miglioramenti agrari.

     La concessione della legittimazione dovrà comunque essere motivata con il pubblico interesse.

 

     Art. 5. I beni civici dei comuni e degli altri enti devono essere utilizzati in conformità di un piano economico che dovrà tendere all'introduzione ed alla regolamentazione di attività plurime produttive nella forma di imprese nei termini del successivo articolo, secondo le più elevate tecnologie possibili nelle varie situazioni.

     I piani dovranno essere formati dagli enti interessati alla stregua dei programmi e degli indirizzi elaborati dalle Regioni e dalle Comunità Montane che eserciteranno, inoltre, la vigilanza sulla loro applicazione.

     Ove sulle terre sia in atto godimento di uso da parte della popolazione i piani dovranno riservare le superfici necessarie a soddisfarli.

     Questi dovranno essere comunque contenuti nei limiti fissati dall'articolo 1021 del c.c.

     Gli interessati potranno rinunciare alla riserva in contemplazione delle maggiori utilità derivanti alla generalità degli abitanti dalla utilizzazione delle terre, secondo il piano organico di cui al I comma.

     Qualora l'esercizio degli usi contrasti con gli interessi della generalità degli abitanti, i progetti potranno prescinderne.

     In tal caso gli stessi, approvati dalla Regione, implicheranno autorizzazione a modifica della destinazione.

 

     Art. 6. Comuni e frazioni per la gestione dei terreni civici preferiranno la concessione ad imprese cooperative, basate su rigorosi criteri economici, i cui regolamenti, adottati dai Consigli comunali, s'ispireranno alle seguenti indicazioni:

     a) la partecipazione all'impresa cooperativa del comune (o di altro ente) che ne diventa socio conferendo come su quota capitale le terre di cui è titolare, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento nella zona la quota di utili mezzi ad esso spettante: potranno diventare soci anche enti pubblici come la Regione (attraverso l'E.R.S.A.C.) o come le Comunità Montane in quanto apportatori di capitali o di altri fattori di produzione economicamente validi;

     b) la cooperativa per la gestione associata da parte dei produttori dell'assieme delle attività produttive integrate secondo il progetto di cui all'articolo precedente, sarà aperta a tutti i cittadini provvisti di requisiti di professionalità, partendo dai coltivatori e dai mezzadri o affittuari già operanti sulle terre in questione, e dilatando la partecipazione sia ai contadini limitrofi che ai braccianti ed ai pastori o ai giovani interessati allo sviluppo dell'agricoltura;

     c) l'intervento eventuale d'imprese specializzate dalle PP.SS. e di enti portatori di tecnologia e di capitali, come l'E.R.S.A.C. per conto proprio o per conto della Regione;

     d) le norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico;

     e) la composizione del consiglio di amministrazione dell'azienda cooperativa, il metodo di elezione dello stesso e la sua durata.

     Nel consiglio dell'azienda cooperativa dovranno esservi membri che rappresentino il comune, la Comunità Montana e, ove partecipino al finanziamento dei programmi ed alla loro attuazione, altri enti pubblici e società a partecipazione statale.

     La loro presenza nel consiglio dovrà tendere comunque a non essere maggioritaria ed a lasciare il massimo spazio all'autogestione dell'azienda da parte dei produttori.

 

     Art. 7. La Regione determinerà la concessione dei contributi a favore delle aziende di cui all'articolo 6 affinché i beni stessi siano utilizzati e gestiti in conformità della presente legge, secondo gli indirizzi della programmazione regionale.

     I contributi potranno essere corrisposti anche alle cooperative di cui alla presente legge in relazione ai programmi la cui attuazione è stata loro affidata dalle aziende.

 

     Art. 8. E' fatto divieto ai comuni d'incamerare proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedenti gli usi.

     Tali proventi dovranno essere destinati al miglioramento e alle trasformazioni fondiarie e colturali, nonché al sostegno delle attività agroindustriali dell'impresa cooperativa costituita sulle terre stesse in base alla presente legge ai fini di renderla tanto economicamente dinamica, quanto funzionale al suo ruolo propulsivo dell'economia agricola della zona, potendosi anche operare investimenti diretti in quest'ultima ai fini di esaltare il suddetto ruolo secondo piani di sviluppo approvati dalla Comunità Montana.

     Gli investimenti operati attraverso tale fonte di risorse dovranno comunque realizzare incrementi del patrimonio pubblico, anche se gestito dall'impresa cooperativa di cui sopra.

 

     Art. 9. Le estensioni adeguate ad utilizzazioni di vasto respiro per validità economica e per ruolo propulsivo ai fini del progetto di cui all'articolo 4, potranno essere destinate, in caso di estensioni minime, all'allargamento della maglia poderale delle aziende diretto coltivatrici limitrofe, vincolandole alla definizione di piani colturali volti ad una piena valorizzazione produttiva e finalizzati alla promozione di forme associative;

     - in caso di estensioni più consistenti ma inadeguate alla creazione delle imprese cooperative a più vasto respiro di cui agli articoli precedenti, esse saranno destinate alla realizzazione di strutture e di attività produttive di elevata capacità tecnologica da porre al servizio delle aziende diretto - coltivatrici della zona per una loro gestione associata nelle forme più valide per coordinare e potenziare le attività produttive in un piano colturale a vasto respiro.

     In ogni caso i progetti di trasformazione e di produzione, dovranno essere funzionali ai piani di sviluppo della Comunità Montana.

 

     Art. 10. Le istanze per l'autorizzazione dell'alienazione restano disciplinate dagli articoli 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 39 del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

     L'alienazione potrà essere consentita per terreni che hanno perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale quali, ad esempio, i suoli edificatori utilizzati per insediamenti residenziali o produttivi.

     Il mutamento di destinazione potrà verificarsi nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2, nonché per la concessione di terre non rientranti nei programmi di cui allo stesso articolo, a cooperative di coltivatori.

 

     Art. 11. Gli speciali incarichi di cui all'articolo 28 della legge 26 giugno 1927, n. 1766, nonché istruttori periti previsti dal regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, ed in genere tutti gli incaricati di indagini tecniche storico giuridiche dovranno essere scelti in apposito elenco da conservarsi presso la Giunta regionale della Campania o l'ufficio da questa delegato.

     Ogni esperto della materia potrà, in ogni momento, chiedere l'iscrizione nel detto elenco, indicando i suoi titoli di studio e professionali, in relazione ad incarichi tecnici o storici giuridici, eventuali specializzazioni o preferenze, particolari incompatibilità, lavori eventualmente espletati, estremi d'incarichi ed espletamento, ed ogni altro titolo.

     La Giunta regionale esaminerà le istanze pervenute ogni tre mesi e iscriverà nell'elenco con indicazioni di specializzazioni i richiedenti che abbiano presentata documentazione che dia garanzia di competenza nelle materie oggetto d'incarico.

     A tal fine la Giunta potrà chiedere qualsiasi informazione ed anche parere ad altri professionisti o a istituti universitari o di cultura che potranno essere indicati dagli stessi istanti.

     Potrà allora nominare una commissione di esperti per il preventivo esame delle istanze.

     La Giunta regionale può procedere anche ad ispezioni di ufficio e rivolgersi, per avere nominativi, ad istituti superiori di cultura sulle rispettive materie tecniche e storico-giuridiche.

     Le nomine dovranno poi essere effettuate tra i nominativi iscritti nei detti elenchi, salvo particolari deroghe, da motivarsi specificatamente indicate.

     La Giunta regionale potrà deliberare corsi di preparazione e perfezionamento di istruttori e tecnici.

 

     Art. 12. Ove i comuni, frazioni ed associazioni agrarie, non provvedono alle anticipazioni delle spese di cui all'articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, l'anticipazione stessa, anche per quanto attiene alle spese e competenze d'istruttori e periti, potrà essere effettuata dalla Regione con rivalsa sui comuni, frazioni e comunità nei termini e modi da determinarsi nell'atto di anticipazione.

     La Giunta potrà altresì deliberare che il rimborso delle spese anticipate ai sensi dei precedenti commi venga effettuato direttamente dai singoli obbligati, secondo ruoli di riparto da redigersi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

     Le competenze degli istruttori e periti scelti nell'elenco di cui al precedente articolo, saranno liquidate secondo tariffe da determinarsi con deliberato della Giunta regionale che potrà anche regolare lo svolgimento delle operazioni.

     Finchè la Giunta regionale non avrà provveduto in materia, seguiterà ad applicarsi il regolamento approvato con R.D. 15 novembre 1925, n. 2180, ma le vocazioni di cui all'articolo 3 non potranno essere inferiori a quelle previste da tariffe professionali per i dottori agronomi ridotte del 40%.

 

     Art. 13. L'ufficio amministrativo del commissariato per la liquidazione degli usi civici in Napoli, competente sul territorio della Regione Campania, è assorbito nel servizio agricoltura.

 

     Art. 14. In caso di inerzia da parte dei comuni e delle Comunità Montane a procedere rapidamente alla definizione dei piani di sviluppo e alla costituzione dell'impresa di cui ai precedenti articoli 4 e 5, dovranno essere accolte in via transitoria le richieste di cooperative per la gestione produttiva delle terre secondo progetti economicamente validi rispondenti al programma di sviluppo regionale, con l'esplicito impegno di promuovere la tempestiva realizzazione degli articoli citati con l'adesione alla cooperativa dell'ente titolare della terra e la sua apertura a tutti i produttori aventi diritto.

     I comuni e le frazioni, titolari delle terre civiche, sono tenuti a pronunciarsi sulle domande di concessione di terre civiche da parte di cooperative di produttori entro il termine di sessanta giorni, decorsi i quali le domande s'intendono accolte.

     Ove invece non si verifichi la possibilità di una rapida associazione di produttori nell'impresa cooperativa di cui all'articolo 5, i comuni titolari di terre potranno, in via transitoria, promuovere direttamente aziende secondo le norme fissate dalla legge forestale per la gestione dei patrimoni dei comuni, ovvero società a partecipazione statale specializzate per la gestione: anche in questi casi la concessione delle terre è subordinata all'esplicito impegno di procedere rapidamente all'associazione dei produttori con la trasformazione dell'azienda o della società nell'impresa cooperativa prevista dall'articolo 5.

 

     Art. 15. Per quanto non previsto dalla presente legge, purché non in contrasto con la stessa, si applicano le disposizioni della vigente legislazione statale in materia.

 

     Art. 16. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, II comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.