§ 1.8.2 - L.R. 14 maggio 1975, n. 29. [*]
Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.8 giunta regionale
Data:14/05/1975
Numero:29


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Le materie attribuite a ciascun Servizio sono così ripartite:
Art. 3.  Sono costituiti a livello di Servizi per le funzioni a fianco indicate:
Art. 4.  La sovrintendenza operativa sui servizi è attribuita ai singoli Assessori nei modi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto. La sovrintendenza operativa sull'Avvocatura, il Gabinetto e la [...]
Art. 5.  I Servizi sono articolati in Uffici che saranno istituiti con successiva legge regionale.
Art. 6.  A norma dell'art. 12 dello Statuto, la Regione provvede all'assolvimento delle funzioni amministrative, normalmente, attraverso la delega degli Enti locali.
Art. 7.  Al fine di assicurare il coordinamento, i Servizi sono raggruppati nei seguenti dipartimenti funzionali, che, comunque, non costituiscono unità organiche operative:
Art. 8.  Al Dipartimento è preposto un Comitato dipartimentale che esamina, in via preliminare e con metodo di lavoro a carattere interdisciplinare, i provvedimenti di competenza della Giunta.
Art. 9.  L'Ufficio dipartimentale è composto da un funzionario di livello direttivo con esclusivi compiti di segretario, dai coordinatori dei Servizi facenti capo a ciascun Dipartimento e da esperti del [...]
Art. 10.  Allo scopo di predisporre lo schema del Piano di coordinamento territoriale e di sviluppo economico è istituito, in via provvisoria, a decorrere dalla concreta costituzione dell'Ufficio stesso, e [...]
Art. 11.  E' istituita la Segreteria particolare del Presidente della Giunta, alla quale sono destinati non più di 10 dipendenti, scelti tra il personale dei livelli direttivo, di concetto ed esecutivo.
Art. 12.  Ai coordinatori dei Servizi, dell'Avvocatura, del Gabinetto, della Segreteria della Giunta, delle Segreterie particolari del Presidente e degli Assessori nonché ai Segretari effettivi del Comitato [...]
Art. 13.  Il personale è ripartito nei Servizi secondo le previsioni della tabella allegata.
Art. 14.  In sede di prima applicazione e fino all'espletamento della selezione prevista dall'art. 5 della presente legge, i coordinatori dei servizi sono nominati dalla Giunta, su proposta dei singoli [...]
Art. 15.  I dirigenti degli Uffici provinciali dell'Organizzazione statale trasferiti alla Regione e non assorbiti dai Servizi regionali ai sensi del successivo articolo 16, sono equiparati, a tutti gli [...]
Art. 16.  La Sezione Urbanistica Regionale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche è assorbita dal Servizio Urbanistica della Regione.
Art. 17.  Ai Servizi previsti dagli articoli 1 e 3, al Comitato regionale di Controllo e sue Sezioni Provinciali ed agli Uffici provinciali dell'organizzazione statale trasferiti alla Regione e non assorbiti [...]
Art. 18.  Alla organizzazione degli uffici del Consiglio Regionale si provvede con separata legge regionale.
Art. 19.  Gli atti amministrativi della Giunta, del Presidente e degli Assessori sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, rispettivamente nella forma della deliberazione, del decreto e [...]
Art. 20.  La Giunta regionale provvederà alle provvisorie attribuzioni, con atto amministrativo, delle funzioni che dovessero essere trasferite o delegate successivamente all'approvazione della presente [...]
Art. 21.  I maggiori oneri derivanti dall'attuazione della Presente legge sono previsti negli stanziamenti di cui ai capitoli 19, 21, 202, 204, 1347 e 1350 dello stato di previsione della spesa per l'anno [...]
Art. 22.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel [...]


§ 1.8.2 - L.R. 14 maggio 1975, n. 29. [*]

Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione.

 

 

TITOLO I

Amministrazione diretta

 

Art. 1. [1] L'amministrazione regionale, ispirata ai principi della partecipazione, del decentramento della programmazione, si articola nei seguenti servizi:

     1) Servizio Bilancio;

     2) Servizio Piani e Programmi;

     3) Servizio Affari Generali e Personale;

     4) Servizio Ragioneria generale;

     5) Servizio Demanio e Patrimonio;

     6) Servizio Finanze e Tributi;

     7) Servizio urbanistica: piani comunali [2];

     8) Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca;

     9) Servizio Foreste;

     10) Servizio Industria e Artigianato;

     11) Servizio Turismo e Sport [2];

     12) Servizio Commercio;

     13) [3]

     14) [3]

     15) [3]

     16) Servizio Istruzione e Cultura;

     17) Servizio Assistenza sociale;

     18) Servizio Lavoro e Promozione sociale;

     19) Servizio Formazione Professionale;

     20) Servizio Trasporti Aeroporti ed Opere Marittime e Portuali [2];

     21) Servizio Lavori Pubblici;

     22) Servizio Edilizia economica e popolare;

     23) Servizio Enti locali [2];

     24) Servizio Acque ed Acquedotti;

     25) Servizio ricerca scientifica e informatica [4];

     26) Servizio Politica del Territorio: pianificazione e gestione del Territorio [4];

     27) Servizio Tutela Beni Ambientali [4];

 

     Art. 2. Le materie attribuite a ciascun Servizio sono così ripartite:

     1. Servizio Bilancio

     Partecipazione alle procedure per la formazione del Bilancio dello Stato. Bilancio di previsione della Regione; bilanci degli enti e delle aziende regionali; coordinamento dei piani pluriennali di spesa e dei piani di intervento settoriale, riscontro contabile delle proposte di legge comportanti spese; assunzioni e rimborso dei mutui e prestiti obbligazionari nel quadro dei programmi pluriennali stabiliti in sede di bilancio e di programmazione; verifica dei piani e dei programmi finanziari deliberati dalla Giunta nell'ambito del bilancio della Regione; finanziarie regionali e partecipazioni regionali.

     2. Servizi Piani e Programmi [5]

     Partecipazione alle procedure per la formazione del programma economico nazionale. Elaborazione e verifica di attuazione del piano regionale di sviluppo economico. Riscontro delle proposte regionali nel quadro dei programmi stabiliti in sede di programmazione. Verifica dei piani e dei programmi deliberati dalla Giunta nell'ambito del Programma regionale di sviluppo. Aggiornamento dinamico degli indirizzi di programmazione. Redazione dello schema del rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma regionale.

     Rapporti con gli organi di programmazione regionale e locale e con l'organismo di ricerca di cui all'art. 67 dello Statuto regionale.

     3. Servizio Affari Generali e Personale

     Organizzazione del lavoro ed assegnazione del personale inquadrato nel ruolo della Giunta; programmi di formazione e di aggiornamento del personale; provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale.

     4. Servizio Ragioneria generale

     Coordinamento generale della gestione della Regione, mediante firma di tutti gli impegni di spesa, delle reversali di riscossione e dei titoli di pagamento e tenuta delle relative scritture contabili. Rapporti con il Tesoriere ai fini della parificazione delle entrate e delle spese. Parificazione ed integrazione dei consuntivi resi dal Tesoriere. Ispezioni contabili periodiche e saltuarie agli Uffici decentrati anticipatari, a qualsiasi titolo, di fondi del bilancio regionale.

     Riscontro amministrativo - contabile dei rendiconti economali e dei rendiconti resi dagli Uffici periferici, relativi alle spese generali di amministrazione. Riscontro, dopo la revisione amministrativa dei singoli Assessori, dei rendiconti resi dagli Uffici ed Enti in materia delegata. Contabilità del personale. Conto consuntivo.

     5. Servizio Demanio e Patrimonio

     Demanio e patrimonio regionale, inventario e manutenzione dei beni immobili della Regione, rapporti con gli enti e le aziende regionali consegnatarie dei beni immobili regionali.

     Provveditorato; inventari e manutenzione dei beni mobili regionali. Gare e contratti. Economato; servizi in economia; gestione del parco macchine.

     6. Servizio Finanze e Tributi

     Gestione delle finanze e della Tesoreria regionale in conformità al bilancio di competenza.

     Tributi; entrate patrimoniali, anticipazioni e mutui. Tassa regionale di circolazione; tassa delle concessioni regionali; tassa per l'occupazione dello spazio ed aree pubbliche; imposte, concessioni statali sui beni del demanio e patrimonio disponibile dello Stato; entrate tributarie; contenzioso tributario.

     7. Servizio urbanistica: piani comunali [6]

     Istruttoria, ai fini dell'approvazione da parte della Regione degli strumenti urbanistici pubblici e privati e loro varianti; collaborazione con i servizi interessati per la predisposizione del piano territoriale regionale; istruttoria relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in ordine alla sospensione e demolizione di opere difformi dagli strumenti urbanistici comunali; assistenza tecnica agli Enti locali per la formazione degli strumenti urbanistici; collaborazione con il Servizio Avvocatura in ordine alla decisione di ricorsi in materia urbanistica.

     8. Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca

     Piani di sviluppo e programmi di intervento nel settore agricolo; miglioramenti fondiari; coltivazioni arboree ed erbacee e relative produzioni; allevamenti zootecnici e relative produzioni; meccanizzazione agricola; credito agrario; assistenza tecnica e orientamento professionale; interventi per le calamità naturali; incentivi per la cooperazione agricola; sviluppo della proprietà coltivatrice; bonifica integrale; comprensori di bonifica; consorzi di bonifica; enti di sviluppo; usi civici; ricerca e informazione di mercato. Caccia e pesca nelle acque interne.

     9. Servizio Foreste

     Piani di sviluppo e programmi di intervento nel settore forestale; sistemazione idraulico - forestale; aziende forestali; rimboschimento e attività silvo - pastorali; bonifica montana.

     10. Servizio Industria e Artigianato

     Promozione industriale. Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale. Piani e programmi di attività industriale. Ricerca, concessione, utilizzazione e valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali. Promozione e tutela dell'artigianato. Imprese artigiane, cooperative e consorzi tra imprese artigiane. Rapporti con le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato e con organismi ed enti nazionali e locali operanti nel settore. Promozione della cooperazione artigiana. Assistenza tecnica.

     11. Servizio Turismo e Sport [7]

     Turismo e industria alberghiera - Vigilanza e controllo Enti sub - regionali del Turismo - Promozione e Pubblicità turistica in Italia e all'estero - Promozione delle attività connesse con i settori dello spettacolo e del tempo libero - Coordinamento affari legislativi - Programmi e studi in materia di turismo - Commissioni - Promozione delle attività connesse al settore dello Sport.

     12. Servizio Commercio

     Attività promozionali per il commercio interno ed estero. Adeguamento e sviluppo della rete distributiva. Movimento dei prezzi. Fiere, Mostre ed Esposizioni. Strutture di mercato (mercati all'ingrosso ortofrutticoli, floricoli, ittici e delle carni). Assistenza tecnica ed interventi nel settore cooperativistico. Regolamentazione apertura e chiusura esercizi commerciali.

     13. [8]

     14. [8]

     15. [8]

     16. Servizio Istruzione e Cultura [9]

     Interventi per la realizzazione del diritto allo studio. Assistenza scolastica minorile. Istituti professionali di Stato e Consorzi per l'Istruzione tecnica. Programmazione dell'edilizia scolastica e degli asili

- nido. Organizzazione della cultura; organizzazione e sviluppo dei servizi

di pubblica lettura e dei centri di promozione culturale e sociale

(delibera CIPE); sistema regionale delle biblioteche pubbliche e dei Musei.

Promozione delle attività degli Enti locali connesse alle Biblioteche.

Tutela e conservazione del patrimonio librario e archivistico. Problemi

dell'informazione. Funzioni delegate in materia di pubblica istruzione.

Educazione permanente. Catalogazione, tutela e valorizzazione del

patrimonio storico, artistico e culturale; programmi e studi in materia di

beni culturali.

     17. Servizio Assistenza Sociale [9]

     Politiche nei settori dell'assistenza sociale e della beneficenza pubblica. Servizi sociali. Piani, programmi ed interventi spettanti alla Regione nella materia della beneficenza pubblica, a norma del Titolo III, Capo III del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     18. Servizio Lavoro e Promozione Sociale

     Problemi del lavoro e comunque connessi con la tutela dei diritti dei lavoratori. Attività di promozione sociale.

     19. Servizio Formazione Professionale

     Formazione professionale della manodopera; perfezionamento ed aggiornamento professionale dei quadri direttivi ed intermedi.

     20. Servizio Trasporti Aeroporti ed opere marittime e portuali [9]

     Piani e programmi in materia di trasporti su scala regionale e comprensoriale. Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; ferrovie metropolitane e ferrovie secondarie trasferite; navigazione lacuale, fluviale e sui canali navigabili; porti lacuali e di navigazione interna. Funzioni delegate in materia di trasporti in concessione e di navigazione interna. Coordinamento con gli altri mezzi di trasporto di passeggeri e merci. Piani, programmi ed interventi in materia di aeroporti e di opere portuali e marittime.

     21. Servizio Lavori Pubblici [9]

     Piani, programmi ed interventi in materia di viabilità e lavori pubblici di interesse regionale. Dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori. Espropriazioni per la pubblica utilità ed occupazioni di urgenza. Funzioni delegate in materia di lavori pubblici.

     22. Servizio Edilizia Economica e Popolare

     Piani, programmi ed interventi in materia di edilizia pubblica e di edilizia economica e popolare; funzioni delegate in materia di edilizia pubblica e di edilizia economica e popolare. Promozione della cooperazione del settore dell'edilizia e delle opere pubbliche.

     23. Servizio Enti Locali [9]

     Circondari, comprensori ed altre forme di organizzazione dell'attività regionale e del decentramento; circoscrizioni comunali; istituti della partecipazione; funzionamento degli organi regionali di controllo sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri Enti Locali; definizione dei provvedimenti relativi all'esercizio della delega da parte degli Enti locali. Polizia locale, urbana e rurale.

     24. Servizio Acque ed Acquedotti

     Studi e ricerche relativi al campo delle acque; programmazione e coordinamento di tutti gli interventi nel settore delle acque; esecuzione e gestione delle opere relative alla captazione, adduzione e distribuzione delle acque ad uso potabile, industriale, agricolo, termale e per i servizi nell'ambito di territori comunali o di bacini di servizi, promozione delle attività degli Enti locali connessi al ciclo delle acque; costituzione di Consorzi fra Comuni, Enti ed industrie per attuare la costruzione e/o la gestione di opere nel settore delle acque, acquedotti; azione promozionale per il massimo utilizzo in riciclo delle acque reflue; controllo degli scarichi industriali, sia nelle acque che nell'atmosfera, dei rifiuti solidi e delle relative gestioni.

     25. Servizio ricerca scientifica ed informatica [10]

     Definizione dei progetti di intervento in materia di ricerca scientifica, nonché in materia di informatica regionale e dei sottosistemi di settore e di attività inerenti. Predisposizione ed elaborazione delle documentazioni statistiche e promozione delle attività generali di ricerca ai fini della programmazione generale; rapporti con gli Enti ed Istituti di ricerca. Collaborazione con i Servizi regionali e gli altri organismi operanti nell'attività di raccolta e di archiviazione sistematica delle informazioni, nella realizzazione del processo di automazione delle procedure, nella gestione delle procedure automatizzate.

     26. Servizio Politica del territorio: pianificazione e gestione del territorio [10]

     Elaborazione dello schema e gestione del piano territoriale regionale; elaborazione e gestione dei piani territoriali di livello sovracomunale.

     27. Servizio Tutela beni ambientali [10]

     Adempimenti amministrativi e tecnici relativi all'individuazione, disciplina e tutela dei beni ambientali di cui all'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, 616. Compatibilità con la tutela dei beni ambientali dei piani di settore e dei piani comunali. Elaborazione dei piani paesistici e istruttoria degli adempimenti relativi ai centri storici.

 

     Art. 3. Sono costituiti a livello di Servizi per le funzioni a fianco indicate:

     L'Avvocatura

     Contenzioso: rappresentanza dell'Ente innanzi a tutte le giurisdizioni di qualsiasi ordine e grado, nonché avanti i Collegi arbitrali, e la difesa con tutti i poteri necessari per il completo, autonomo ed efficace espletamento del mandato.

     Consulenza e Pareri: consulenza legale in ordine alla instaurazione di liti, alla resistenza nelle stesse, al componimento di controversie, parere sui problemi giuridici derivanti dall'applicazione di leggi o di regolamenti, nonché per lo svolgimento di qualsiasi attività legale stragiudiziale.

     Contratti: assistenza legale per la redazione di negozi giuridici nei quali la Regione abbia interesse; istruttoria delle pratiche riguardanti ricorsi gerarchici e ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

     Il Gabinetto

     Collaborazione all'attività del Presidente per i rapporti con gli Assessori, con il Consiglio e i suoi organi e con i gruppi consiliari; per i rapporti con il Parlamento, il Governo, le altre Regioni e gli Enti ed Istituzioni nazionali ed estere; corrispondenza, affari riservati, pubbliche relazioni e cerimoniale; informazioni sulle attività della Regione, rapporti con gli organi di stampa e con i mezzi di comunicazione di massa; rassegna della stampa quotidiana per la Giunta e gli Assessori, pubblicazioni periodiche ed iniziative editoriali della Giunta.

     La Segreteria della Giunta

     Predisposizione e trasmissione degli ordini del giorno e degli avvisi di convocazione delle sedute della Giunta; assistenza alla Giunta e redazione dei processi verbali delle sedute; trasmissione degli atti della Giunta al Consiglio, alla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale, all'Amministrazione statale e ad altri Enti; conservazione e classificazione delle deliberazioni e degli atti della Giunta e degli atti monocratici del Presidente e degli Assessori; comunicazione delle decisioni della Giunta e rapporti con i Servizi e con i Dipartimenti di cui al successivo art. 7; Bollettino Ufficiale della Regione; organizzazione dell'archivio generale, protocollazione, spedizione e conservazione degli atti e documenti della Giunta.

     La Segreteria del Comitato Regionale di Controllo e sue Sezioni

     Funzioni e compiti di cui alla legge regionale 22 marzo 1972, n. 4: "Disciplina della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali" [10a].

 

     Art. 4. La sovrintendenza operativa sui servizi è attribuita ai singoli Assessori nei modi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto. La sovrintendenza operativa sull'Avvocatura, il Gabinetto e la Segreteria della Giunta compete al Presidente.

     Su proposta del Presidente, per l'Avvocatura, il Gabinetto e la Segreteria della Giunta, e su proposta degli Assessori, per i servizi, la Giunta nomina, limitatamente al periodo della sua durata in carica, un coordinatore responsabile scelto fra i funzionari coordinatori degli Uffici di cui al successivo art. 5.

     Il coordinatore assicura la realizzazione degli indirizzi programmatici e delle disposizioni impartite dai singoli Assessori ai fini dell'attuazione del principio della sovrintendenza operativa agli stessi attribuita.

 

     Art. 5. I Servizi sono articolati in Uffici che saranno istituiti con successiva legge regionale.

     A ciascun Ufficio, organizzato secondo il metodo di lavoro di gruppo, è preposto un coordinatore responsabile.

     I criteri di scelta dei coordinatori dei Servizi e degli Uffici nonché il rapporto complessivo tra il numero dei coordinatori degli Uffici e quello del personale dipendente della Regione, saranno determinati con la legge regionale di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 6. A norma dell'art. 12 dello Statuto, la Regione provvede all'assolvimento delle funzioni amministrative, normalmente, attraverso la delega degli Enti locali.

     La istituzione di uffici costituenti articolazioni periferiche dei Servizi, è consentita, salvo quanto disposto al successivo articolo 16, soltanto in via eccezionale e nei limiti previsti dalle leggi di delega di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 7. Al fine di assicurare il coordinamento, i Servizi sono raggruppati nei seguenti dipartimenti funzionali, che, comunque, non costituiscono unità organiche operative:

1) Dipartimento del Territorio;

2) Dipartimento dell'Economia;

3) Dipartimento dei Servizi civili

     Fanno normalmente capo:

     a) al Dipartimento del Territorio: i Servizi Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia economica e popolare, Trasporti, Affari generali, Enti locali, Bilancio, Piani e Programmi, Finanze, Commercio;

b) al Dipartimento dell'Economia: i Servizi Agricoltura Caccia e Pesca, Foreste, Acque e Acquedotti, Industria ed Artigianato, Turismo, Commercio, Bilancio, Piani e Programmi, Finanze, Urbanistica;

c) al Dipartimento dei Servizi civili: i Servizi Affari Generali, Enti Locali, Igiene e Sanità, Veterinaria, Attività ospedaliera, Istruzione e Cultura, Formazione professionale, Lavoro e Promozione sociale, Bilancio, Piani e Programmi, Ragioneria Generale, Finanze, Trasporti.

 

     Art. 8. Al Dipartimento è preposto un Comitato dipartimentale che esamina, in via preliminare e con metodo di lavoro a carattere interdisciplinare, i provvedimenti di competenza della Giunta.

     Il Comitato dipartimentale è costituito dagli Assessori che sovrintendono ai Servizi facenti capo a ciascun Dipartimento.

     Possono partecipare ai lavori del Comitato dipartimentale anche gli Assessori che sovrintendono a Servizi facenti capo ad un Dipartimento diverso da quello previsto nella elencazione di cui al 2° comma del precedente articolo 7.

     Tale partecipazione può essere esplicitamente richiesta dal Comitato dipartimentale o disposta su invito del Presidente della Giunta.

     L'istruttoria dei provvedimenti all'esame del Comitato dipartimentale è predisposta, sulla base della proposta dei singoli Servizi, dall'Ufficio dipartimentale di cui al successivo articolo 9.

     Il Comitato dipartimentale è presieduto dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato.

 

     Art. 9. L'Ufficio dipartimentale è composto da un funzionario di livello direttivo con esclusivi compiti di segretario, dai coordinatori dei Servizi facenti capo a ciascun Dipartimento e da esperti del Piano di cui al successivo articolo 10.

     I funzionari degli Uffici dipartimentali sono stabilmente inseriti:

     - nel Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, quello dell'Ufficio Dipartimentale del Territorio;

     - nel Servizio Bilancio, Piani e Programmi, quello dell'Ufficio Dipartimentale dell'Economia;

     - nel Servizio Affari Generali, quello dell'Ufficio Dipartimentale dei Servizi civili.

 

     Art. 10. Allo scopo di predisporre lo schema del Piano di coordinamento territoriale e di sviluppo economico è istituito, in via provvisoria, a decorrere dalla concreta costituzione dell'Ufficio stesso, e per la durata massima di 18 mesi, l'Ufficio del Piano, sotto la diretta sovrintendenza del Presidente della Giunta [11].

     All'Ufficio del Piano è preposto un responsabile nominato dalla Giunta e scelto tra gli esperti di cui al comma successivo.

     L'Ufficio del Piano si avvale delle prestazioni di non più di 25 esperti di specifica qualificazione scientifica e professionale in materia di pianificazione economica e territoriale, scelti in base a deliberazioni della Giunta.

     Gli esperti di cui al comma precedente non conseguono rapporto di impiego con la Regione ed hanno diritto, per le prestazioni di cui al 1° comma del presente articolo, ad un compenso forfettario omnicomprensivo da determinarsi dal Consiglio regionale a norma dell'art. 68 dello Statuto.

     Il personale dell'Ufficio del Piano è costituito da dipendenti dei livelli direttivo, di concetto e d'ordine del ruolo della Giunta ed all'Ufficio stesso provvisoriamente destinati con deliberazione della Giunta che ne fissa anche il numero complessivo e la durata del distacco.

 

     Art. 11. E' istituita la Segreteria particolare del Presidente della Giunta, alla quale sono destinati non più di 10 dipendenti, scelti tra il personale dei livelli direttivo, di concetto ed esecutivo.

     E' istituita, altresì, la Segreteria particolare per ciascuno degli Assessori in carica, alla quale possono essere destinati non più di 5 dipendenti, scelti tra il personale dei livelli direttivo, di concetto ed esecutivo ed elevabili a sette per la segreteria del Vice Presidente.

     Alla destinazione del personale di cui ai commi precedenti provvede la Giunta con apposita deliberazione su richiesta nominativa del Presidente e di ciascun Assessore.

     I Presidenti del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni decentrate hanno diritto ad un segretario particolare scelto fra il personale assegnato al Comitato o alla Sezione.

     Al termine del distacco, il personale destinato alle Segreterie particolari del Presidente, di ciascun Assessore, nonché dei Presidenti del Comitato regionale di controllo e Sezioni decentrate ritorna alle mansioni ed agli Uffici ai quali era assegnato al momento in cui il distacco è stato disposto.

 

     Art. 12. Ai coordinatori dei Servizi, dell'Avvocatura, del Gabinetto, della Segreteria della Giunta, delle Segreterie particolari del Presidente e degli Assessori nonché ai Segretari effettivi del Comitato regionale di Controllo e delle Sue Sezioni è corrisposta un'indennità speciale pari al 20% dello stipendio base corrispondente al trattamento previsto per il V livello funzionale direttivo [12].

     Per gli altri dipendenti destinati alle Segreterie particolari del Presidente e degli Assessori e per i responsabili degli Uffici di cui al precedente articolo 5, detta indennità speciale è pari al 10% dello stipendio base corrispondente al rispettivo livello di inquadramento.

     Eventuali cumuli di incarichi non comportano il cumulo di indennità ed in ogni caso l'indennità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è limitata al periodo di durata dell'incarico e non è pensionabile.

     In analogia a quanto previsto dall'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, con deliberazione della Giunta Regionale sono determinati gli Uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli Assessori regionali e come tali tenuti, in via ordinaria e continuativa, all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello d'obbligo fissato dall'art. 11 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, ed esteso anche alle ore pomeridiane, nonché il contingente del personale del ruolo della Giunta regionale ivi applicato con formale provvedimento che, in relazione alle esigenze funzionali degli Uffici stessi, è tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro.

     Al predetto personale, anche in deroga alle norme vigenti, possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato per un numero mensile individuale di ore non superiori a 80.

     Il compenso per lavoro straordinario di cui al precedente comma è alternativo, per il personale addetto alle Segreterie particolari del Presidente e degli Assessori, della speciale indennità prevista dal secondo comma del presente articolo.

 

 

TITOLO II

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 13. Il personale è ripartito nei Servizi secondo le previsioni della tabella allegata.

     La Giunta regionale provvede all'assegnazione del personale con apposita deliberazione in conformità degli articoli 22 e 34 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, concernente la "Prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione Campania".

     La Giunta, sentita la Commissione di cui all'articolo 41 della citata legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, può disporre con propria deliberazione la destinazione del dipendente ad un Servizio diverso da quello cui era stato precedentemente assegnato, per esigenze di lavoro o su domanda dell'interessato.

 

     Art. 14. In sede di prima applicazione e fino all'espletamento della selezione prevista dall'art. 5 della presente legge, i coordinatori dei servizi sono nominati dalla Giunta, su proposta dei singoli Assessori per i rispettivi Servizi, fra i funzionari del livello direttivo.

     Tale nomina non costituisce titolo ai fini dell'eventuale riconferma.

 

     Art. 15. I dirigenti degli Uffici provinciali dell'Organizzazione statale trasferiti alla Regione e non assorbiti dai Servizi regionali ai sensi del successivo articolo 16, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai coordinatori di Servizi e conservano l'incarico fino all'espletamento della selezione prevista dal precedente articolo 5 della presente legge.

 

     Art. 16. La Sezione Urbanistica Regionale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche è assorbita dal Servizio Urbanistica della Regione.

     Gli Uffici trasferiti dal Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, con la eccezione della Sezione Urbanistica di cui al comma precedente, sono assorbiti dal Servizio Lavori Pubblici.

     Gli Uffici provinciali del Genio Civile di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno continuano a funzionare come uffici locali della Regione e sono inquadrati nel Servizio Lavori Pubblici.

     La Sezione Autonoma del Genio Civile di Ariano Irpino continua a funzionare come ufficio circondariale ed è inquadrato nel Servizio Lavori Pubblici.

     La Direzione regionale Trasporti, già Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è assorbita dal Servizio Trasporti.

     L'Ispettorato agrario compartimentale è assorbito nel Servizio Agricoltura.

     Gli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno continuano a funzionare come uffici locali della Regione e sono inquadrati nel Servizio Agricoltura.

     L'Ispettorato regionale delle foreste è assorbito nel Servizio Foreste.

     Gli Ispettorati ripartimentali delle Foreste di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno continuano a funzionare come Uffici locali della Regione e sono inquadrati nel Servizio Foreste.

     Gli Uffici del Medico Provinciale e quelli del Veterinario Provinciale di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno continuano a funzionare come uffici locali della Regione e sono inquadrati nel Servizio Igiene e Sanità e nel Servizio Veterinaria.

     La Sopraintendenza ai Beni Librari è assorbita dal Servizio Istruzione e Cultura.

     L'Ispettorato Distrettuale delle Foreste di S. Angelo dei Lombardi funziona come Ufficio locale della Regione ed è inquadrato nel Servizio Foreste [13].

     Tale Ufficio ha circoscrizione sulle stazioni forestali di Aquilonia, Calabritto, Calitri, Lacedonia, Lioni, S. Angelo dei Lombardi e sui territori dei rispettivi Comuni secondo quanto determinato con il decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste dell'11 febbraio 1961, registrato alla Corte dei Conti il 30 dicembre 1961 registro 5° foglio 120 [14].

     La dotazione organica del personale addetto all'Ispettorato Distrettuale delle Foreste di S. Angelo dei Lombardi è la seguente:

 

 

                  Direttivo        n. 2

                  Concetto         n. 4

                  Esecutivo        n. 6

                  Ausiliario       n. 1

                  Operaio          n. 1

 

 

da prelevarsi dal personale dei ruoli regionali nonché da quello messo a

disposizione della Regione Campania ai sensi del D.P.R. 11/1972.

 

     Art. 17. Ai Servizi previsti dagli articoli 1 e 3, al Comitato regionale di Controllo e sue Sezioni Provinciali ed agli Uffici provinciali dell'organizzazione statale trasferiti alla Regione e non assorbiti dai Servizi, è assegnato esclusivamente, entro i limiti delle dotazioni organiche di cui alla tabella E/1 allegata alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52, il personale del ruolo della Giunta regionale.

 

     Art. 18. Alla organizzazione degli uffici del Consiglio Regionale si provvede con separata legge regionale.

 

 

TITOLO III

Forma degli atti amministrativi

 

     Art. 19. Gli atti amministrativi della Giunta, del Presidente e degli Assessori sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, rispettivamente nella forma della deliberazione, del decreto e dell'ordinanza.

     Il Presidente della Giunta può delegare la firma degli atti meramente esecutivi di provvedimenti generali agli Assessori od ai responsabili dei Servizi o degli Uffici.

     Gli atti dovuti e quelli di natura meramente istruttoria possono essere resi oltre che dal Presidente e, su sua delega, dagli Assessori, anche dai responsabili dei Servizi o degli Uffici, specificamente delegati dal Presidente.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 20. La Giunta regionale provvederà alle provvisorie attribuzioni, con atto amministrativo, delle funzioni che dovessero essere trasferite o delegate successivamente all'approvazione della presente legge, sottoponendo, contemporanemente, al Consiglio regionale apposito disegno di legge concernente l'attribuzione delle funzioni stesse.

 

     Art. 21. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione della Presente legge sono previsti negli stanziamenti di cui ai capitoli 19, 21, 202, 204, 1347 e 1350 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 e nei corrispondenti dei successivi esercizi.

 

     Art. 22. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[1] Con l'art. 1 della L.R. 28-8-1984 n. 43 è stato inoltre istituito il servizio per il coordinamento delle competenze regionali in materia di attuazione dei regolamenti e delle direttive C.E.E.. E'altresì istituito il servizio osservatorio regionale del mercato del lavoro (art. 3, L. 16-3- 1986, n. 10).

[2] Così sostituito dall'art. 1, L.R. 16-10-1978, n. 41.

[2] Così sostituito dall'art. 1, L.R. 16-10-1978, n. 41.

[3] Sostituito prima dall'art. 35, 1 com., lett. a, b, c, d, L.R. 9-6-1980, n. 57, e successivamente dall'art. 14, L.R. 25-8-1987, n. 36.

[3] Sostituito prima dall'art. 35, 1 com., lett. a, b, c, d, L.R. 9-6-1980, n. 57, e successivamente dall'art. 14, L.R. 25-8-1987, n. 36.

[3] Sostituito prima dall'art. 35, 1 com., lett. a, b, c, d, L.R. 9-6-1980, n. 57, e successivamente dall'art. 14, L.R. 25-8-1987, n. 36.

[2] Così sostituito dall'art. 1, L.R. 16-10-1978, n. 41.

[2] Così sostituito dall'art. 1, L.R. 16-10-1978, n. 41.

[4] Aggiunto dall'art. 1, L.R. 16-10-1978, n. 41.

[4] Aggiunto dall'art. 1, L.R. 16-10-1978, n. 41.

[4] Aggiunto dall'art. 1, L.R. 16-10-1978, n. 41.

[5] Così modificato dall'art. 2, L.R. 16-10-1978, n. 41.

[6] Così sostituito dall'art. 2, L.R. 16-10-1978, n. 41.

[7] Cfr. richiamo sub nota 4.

[8] Sostituito prima dall'art. 35, 2 com., lett. a,b,c,d, L.R. 9- 6-1980, n. 57, e successivamente dall'art. 14, L.R. 25-8-1987, n. 36.

[8] Sostituito prima dall'art. 35, 2 com., lett. a,b,c,d, L.R. 9- 6-1980, n. 57, e successivamente dall'art. 14, L.R. 25-8-1987, n. 36.

[8] Sostituito prima dall'art. 35, 2 com., lett. a,b,c,d, L.R. 9- 6-1980, n. 57, e successivamente dall'art. 14, L.R. 25-8-1987, n. 36.

[9] Il testo originario è stato così modificato ed integrato dall'art. 2, L.R. 16-10-1978, n. 41.

[9] Il testo originario è stato così modificato ed integrato dall'art. 2, L.R. 16-10-1978, n. 41.

[9] Il testo originario è stato così modificato ed integrato dall'art. 2, L.R. 16-10-1978, n. 41.

[9] Il testo originario è stato così modificato ed integrato dall'art. 2, L.R. 16-10-1978, n. 41.

[9] Il testo originario è stato così modificato ed integrato dall'art. 2, L.R. 16-10-1978, n. 41.

[10] Numero aggiunto dall'art. 2, L.R. 16-10-1978, n. 41.

[10] Numero aggiunto dall'art. 2, L.R. 16-10-1978, n. 41.

[10] Numero aggiunto dall'art. 2, L.R. 16-10-1978, n. 41.

[10a] Legge interamente sostituita dalla L.R. 18-8-1986, n. 26.

[11] Comma sostituito da L.R. 18-7-1977, n. 35.

[12] Comma così integrato dall'art. 1, L.R. 29-5-1980, n. 48 che spiega i suoi effetti dal 31-8-1983.

[13] V. nota 7.

[14] Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 29-5-1980, n. 48 poi modificato dall'art. 3, L.R. 31-8-1983, n. 30 qui riportato: Con la data di entrata in vigore della presente legge, l'ambito territoriale di competenza dell'Ispettorato Distrettuale delle Foreste di Sant'Angelo dei Lombardi di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 48 è esteso ai territori dei seguenti Comuni cadenti in provincia di Avellino: Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Montella, Montemarano, Nusco, San Mango sul Calore e Volturara Irpina.