§ 1.1.31 - Legge Regionale 23 dicembre 1996, n. 27.
Variazione al Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1996 e al bilancio pluriennale 1996/1998. Secondo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:23/12/1996
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. Nello Stato di previsione di competenza dell'Entrata per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella A)
Art. 2.      1. Nello Stato di previsione di competenza della Spesa per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella B)
Art. 3.      1. Nello Stato di previsione di Cassa dell'Entrata per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella A)
Art. 4.      1. Nello Stato di previsione di Cassa della Spesa per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella B)
Art. 5.      1. La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 1995 registra un decremento di L. 288.997.249.307
Art. 6.      1. La consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1995 registra un decremento di L. 3.952.058.006
Art. 7.      1. L'ammontare dell'avanzo di amministrazione di cui all'elenco n. 1 allegato alla tabella A) dello Stato di previsione dell'Entrata del Bilancio per l'anno finanziario 1996 registra un [...]
Art. 8.      1. Le variazioni introdotte nelle tabelle «A» e «B» del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 portano conseguentemente variazioni al Bilancio pluriennale 1996/1998
Art. 9.      1. Il termine del 31 ottobre stabilito dalla Legge regionale del 22 marzo 1991 n. 4 è fissato per l'anno corrente al 30 novembre
Art. 10.      1. I termini per la utilizzazione dei contributi in conto interessi concessi agli Enti Locali con i piani di riparto dal 1986 al 1991, per gli interventi di impiantistica sportiva previsti dalla [...]
Art. 11.      1. Con lo stanziamento di cui al cap. 5300 del Bilancio regionale «Spesa per la valorizzazione dei Beni culturali della Campania» sono finanziati anche gli interventi sui beni culturali previsti [...]
Art. 12.      1. L'articolo 14 della Legge Regionale 29 aprile 1996, n. 9 è abrogato
Art. 13.      1. Le disposizioni di cui all'art. 5 della Legge regionale 14 agosto 1996 n. 19 sono estese al capitolo 8502 del Bilancio 1994
Art. 14.      1. I principi di cui al Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e [...]
Art. 15.      1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 4 maggio 1987, n. 28, gli indirizzi, i criteri prioritari e selettivi per la redazione del piano degli interventi, di cui all'art. 3, sono quelli [...]
Art. 16.      1. All'erogazione al personale della Giunta Regionale del controvalore del buono pasto, fissato dall'accordo decentrato del 15/4/1996, a decorrere dal 3 giugno 1996 e comunque non oltre il 31 [...]
Art. 17.      1. E' autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di Lire 40.000.000 agli allevatori che hanno subito danni per la moria di ovini a seguito di infezioni da «parapoxvisur» nel [...]
Art. 18.      1. Al fine di contribuire in misura concreta ad iniziative di promozione culturale, che in via subordinata determinano anche la promozione dell'immagine della Regione Campania secondo quanto [...]
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.      1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti, perfezionati, ai termini della Legge Regionale 30 agosto 1977 n. 55 e dell'articolo 33 [...]
Art. 22.      1. La Giunta Regionale è autorizzata ad attuare un programma straordinario per il finanziamento di infrastrutture rurali per una spesa complessiva di lire 25.560.000.000
Art. 23.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel [...]


§ 1.1.31 - Legge Regionale 23 dicembre 1996, n. 27. [1]

Variazione al Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1996 e al bilancio pluriennale 1996/1998. Secondo provvedimento.

(B.U. n. 81 bis del 23 dicembre 1996).

 

Art. 1.

     1. Nello Stato di previsione di competenza dell'Entrata per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella A).

     2. Tali variazioni determinano un incremento delle Entrate di complessive L. 241.686.338.498.

 

     Art. 2.

     1. Nello Stato di previsione di competenza della Spesa per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella B).

     2. Tali variazioni comportano nelle dotazioni di Spesa considerate un incremento parimenti di L. 241.686.338.498.

 

     Art. 3.

     1. Nello Stato di previsione di Cassa dell'Entrata per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella A).

 

     Art. 4.

     1. Nello Stato di previsione di Cassa della Spesa per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella B).

 

     Art. 5.

     1. La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 1995 registra un decremento di L. 288.997.249.307.

 

     Art. 6.

     1. La consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1995 registra un decremento di L. 3.952.058.006.

 

     Art. 7.

     1. L'ammontare dell'avanzo di amministrazione di cui all'elenco n. 1 allegato alla tabella A) dello Stato di previsione dell'Entrata del Bilancio per l'anno finanziario 1996 registra un incremento di L. 150.187.537.746.

 

     Art. 8.

     1. Le variazioni introdotte nelle tabelle «A» e «B» del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 portano conseguentemente variazioni al Bilancio pluriennale 1996/1998.

 

     Art. 9.

     1. Il termine del 31 ottobre stabilito dalla Legge regionale del 22 marzo 1991 n. 4 è fissato per l'anno corrente al 30 novembre.

 

     Art. 10.

     1. I termini per la utilizzazione dei contributi in conto interessi concessi agli Enti Locali con i piani di riparto dal 1986 al 1991, per gli interventi di impiantistica sportiva previsti dalla Legge Regionale 12.12.79 n. 42, sono prorogati di 120 giorni con decorrenza dalla data di pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

     Art. 11.

     1. Con lo stanziamento di cui al cap. 5300 del Bilancio regionale «Spesa per la valorizzazione dei Beni culturali della Campania» sono finanziati anche gli interventi sui beni culturali previsti dall'articolo 1 della Legge 14 marzo 1968 n. 292, dichiarati di competenza regionale ai sensi dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995 n. 549.

 

     Art. 12.

     1. L'articolo 14 della Legge Regionale 29 aprile 1996, n. 9 è abrogato.

 

     Art. 13.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 5 della Legge regionale 14 agosto 1996 n. 19 sono estese al capitolo 8502 del Bilancio 1994.

     2. I termini citati nel predetto art. 5 decorrono dall'approvazione della presente legge.

 

     Art. 14.

     1. I principi di cui al Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina di pubblico impiego, si attuano per la Regione Campania e per gli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, compresi gli Istituti Autonomi Case Popolari.

 

     Art. 15.

     1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 4 maggio 1987, n. 28, gli indirizzi, i criteri prioritari e selettivi per la redazione del piano degli interventi, di cui all'art. 3, sono quelli approvati con deliberazione di Giunta n. 1327 del 26/2/1996.

 

     Art. 16.

     1. All'erogazione al personale della Giunta Regionale del controvalore del buono pasto, fissato dall'accordo decentrato del 15/4/1996, a decorrere dal 3 giugno 1996 e comunque non oltre il 31 marzo 1997, si provvede in analogia al disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 18 novembre 1996, n. 584 (G.U. del 19/11/1996, n. 271, Serie Generale).

 

     Art. 17.

     1. E' autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di Lire 40.000.000 agli allevatori che hanno subito danni per la moria di ovini a seguito di infezioni da «parapoxvisur» nel territorio del Comune di Acerra.

     2. Il contributo di cui al comma precedente è affidato all'Amministrazione Comunale di Acerra che provvederà all'accertamento degli aventi diritto ed alle modalità di erogazione con obbligo di rendicontazione.

     3. La spesa graverà sul capitolo 7642 di nuova istituzione.

 

     Art. 18.

     1. Al fine di contribuire in misura concreta ad iniziative di promozione culturale, che in via subordinata determinano anche la promozione dell'immagine della Regione Campania secondo quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto, si favorisce l'attività del Comune di Napoli riferita al programma comunitario URBAN - Museo dedicato alla figura di Totò.

     2. E' stabilito pertanto un contributo di lire 500.000.000 (cinquecento milioni) da erogarsi per il solo esercizio di Bilancio di previsione del 1996 al Comune di Napoli per il Palazzo Villa Spagnolo sito in via Vergini.

     3. All'onere derivante per detto contributo si fa fronte con il capitolo 5126 (Fondo comune gestione integrata cultura L.R. 6/5/85, n. 49) dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 e pluriennale 1996/98.

 

     Art. 19. [2]

 

     Art. 20. [3]

 

     Art. 21.

     1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti, perfezionati, ai termini della Legge Regionale 30 agosto 1977 n. 55 e dell'articolo 33 della Legge Regionale 2 agosto 1982 n. 42, dalle aziende creditizie convenzionate con la Regione, si adegua alla misura massima determinata dalle competenti Autorità statali, compatibile con il mercato comune ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

     2. Le convenzioni di cui al precedente comma devono garantire un più agevole accesso al credito da parte degli operatori agricoli, la tempestività delle prestazioni e la piena percezione del contributo da parte dei prestatori.

 

     Art. 22.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata ad attuare un programma straordinario per il finanziamento di infrastrutture rurali per una spesa complessiva di lire 25.560.000.000.

     2. La spesa di cui al comma precedente grava sul cap. 3614.

     3. I finanziamenti di cui al comma 1 saranno concessi nella misura e con le modalità del P.O. Campania 1994 - 1999, sub-Asse 4.2.

 

     Art. 23.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29. Per una proroga dei termini di cui alla presente legge, vedi l'art. 15 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10.

[2] Modifica il comma 4, art. 30, della L.R. 7 maggio 1996 n. 11.

[3] Modifica l'art. 19 della L.R. 29 aprile 1996 n. 9.