§ 1.1.29 - Legge Regionale 29 aprile 1996, n. 9.
Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno Finanziario 1996 e Bilancio pluriennale 1996-1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:29/04/1996
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. E' approvato in lire 17.492.214.701.921= lo stato di previsione di competenza dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1996 come da tabella A) annessa alla presente legge.
Art. 2.      1. E' approvato in lire 21.524.671.312.451= lo stato di previsione di cassa dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1996 come da tabella A) annessa alla presente legge.
Art. 3.      1. E' approvato in lire 41.911.454.853.165 il quadro di previsione dell'Entrata di bilancio pluriennale 1996-1998 come da quadro A) annesso alla presente legge.
Art. 4.      1. E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'Entrata 1996 della somma di lire 400.000.000.000= quale quota parte dell'avanzo di amministrazione derivante dai residui passivi [...]
Art. 5.      1. E' autorizzata la spesa iscritta alla competenza dei seguenti capitoli: 30 - 50 - 58 - 60 - 108 - 250 - 252 - 808 - 1144 -1248 - 2306 - 3000 - 4112 - 4400 - 4408 - 5108 - 5300.
Art. 6.      1. La erogazione dei contributi agli Enti indicati nei capitoli di spesa 808 - 5110 - 5118 - 5162 - 5302 - 7622 - 7624 - 7806 e 7808 è disposta a presentazione dei rendiconti dei finanziamenti [...]
Art. 7.      1. Il termine previsto dall'articolo 14 bis della legge regionale 25 novembre 1994, n. 39: "Integrazione alla legge regionale 15 marzo 1994, n. 11" è prorogato al 31 dicembre 1996.
Art. 8.      1. Per garantire la continuità degli interventi assistenziali integrativi a favore dei nefropatici con insufficienza renale e degli uremici cronici, le disposizioni di cui all'articolo 21 della [...]
Art. 9.      1. E' autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 4.000.000.000= iscritta al Capitolo 7830 dello stato di previsione della Spesa per interventi socio-assistenziali a favore di soggetti che [...]
Art. 10.      1. E' istituito al Capitolo 7060 il fondo di riserva per il riequilibrio finanziario delle AA.SS.LL. e AA.OO. ai sensi della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, articolo 28, sesto comma, ai [...]
Art. 11.      1.
Art. 12.      1. Nei confronti di tutte le Aziende destinatarie di rimborsi degli sgravi contributivi pregressi in conseguenza della sentenza n. 261/1991 della Corte Costituzionale, la Regione dispone che le [...]
Art. 13.      1. E' autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 5.000.000.000= iscritta al capitolo 1148, di nuova istituzione, denominato "Fondo per la Protezione Civile", dello stato di previsione della [...]
Art. 14. 
Art. 17.      1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli di spesa relativi a risorse finanziarie assegnate con vincolo di destinazione e non impegnate negli esercizi finanziari di competenza sono utilizzabili [...]
Art. 18.      1. Il 50% dello stanziamento di cui al capitolo 5104 della Spesa è destinato al finanziamento di attività di promozione culturale di carattere e di interesse sopra comunale ai sensi della legge [...]
Art. 19.      1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, articolo 1, punto 2, recante "Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore [...]
Art. 20.      1. E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000= sul capitolo 108 del capitolo del Bilancio di previsione 1996 per i compensi ai Commissari liquidatori delle ex UU.SS.LL.
Art. 21.      1. E' autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 1.000.000.000. iscritta al capitolo 7628 dello stato di previsione della spesa per interventi atti a fronteggiare la brucellosi bufalina.
Art. 22.      1. Le poste di cui alle leggi regionali 29 agosto 1983, n. 26, 26 giugno 1987, n. 32, 1 settembre 1988, n. 18, 25 agosto 1989, n. 19, 24 febbraio 1990, n. 6, 20 aprile 1990, n. 17, 27 aprile [...]
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25.      1. E' autorizzata per l'anno 1996, a valere sullo stanziamento iscritto al cap. 5126 dello stato di previsione della spesa, l'erogazione di un contributo di lire 250.000.000= in favore del [...]
Art. 26.      1. La rata relativa all'anno 1996, prevista dall'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1994, n. 20, graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2000.
Art. 27.      1. I termini per la utilizzazione dei contributi in conto interessi concessi agli Enti Locali nei piani esecutivi 1988 - 1989 - 1990 - 1991 per gli interventi di Edilizia Scolastica di cui alla [...]
Art. 33.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 1.1.29 - Legge Regionale 29 aprile 1996, n. 9.

Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno Finanziario 1996 e Bilancio pluriennale 1996-1998.

(B.U. n. 26 del 7 maggio 1996).

 

Art. 1.

     1. E' approvato in lire 17.492.214.701.921= lo stato di previsione di competenza dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1996 come da tabella A) annessa alla presente legge.

     2. E' autorizzato l'accertamento dei tributi delle entrate per l'anno finanziario 1996.

     3. E' approvato in lire 17.493.814.701.921 (di cui lire 1.600.000.000 provenienti dall'anno 1995) lo stato di previsione della Spesa della Regione per l'anno finanziario 1996 come da tabella B) annessa alla presente legge.

     4. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

     5. Sono altresì approvati: il quadro generale riassuntivo di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, i prospetti e gli elenchi indicati nel secondo comma del richiamato articolo 24 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, allegati alla presente legge.

 

     Art. 2.

     1. E' approvato in lire 21.524.671.312.451= lo stato di previsione di cassa dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1996 come da tabella A) annessa alla presente legge.

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1996.

     3. E' approvato in lire 21.524.671.312.451= lo stato di previsione di cassa della Spesa della Regione per l'anno finanziario 1996 come da tabella B) annessa alla presente legge.

     4. E' autorizzato il pagamento delle Spese della Regione per l'anno finanziario 1996 entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

     5. E' autorizzata l'iscrizione nel Bilancio di cassa di un fondo di riserva di lire 734.354.553.999= da utilizzare secondo le modalità prescritte dall'articolo 28 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

     6. E' approvato in lire 5.191.036.014.396= l'ammontare presunto dei residui attivi al 31 dicembre 1995.

     7. E' approvato in lire 3.295.172.456.265= l'ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 1995.

 

     Art. 3.

     1. E' approvato in lire 41.911.454.853.165 il quadro di previsione dell'Entrata di bilancio pluriennale 1996-1998 come da quadro A) annesso alla presente legge.

     2. E' approvato in lire 41.913.054.853.165= (di cui lire 1.600.000.000= provenienti dall'anno 1995) il quadro di previsione della Spesa del Bilancio pluriennale 1996-1998 come da quadro B) annesso alla presente legge.

     3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale 1996-1998 come da quadro C) annesso alla presente legge.

 

     Art. 4.

     1. E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'Entrata 1996 della somma di lire 400.000.000.000= quale quota parte dell'avanzo di amministrazione derivante dai residui passivi colpiti da perenzione amministrativa.

 

     Art. 5.

     1. E' autorizzata la spesa iscritta alla competenza dei seguenti capitoli: 30 - 50 - 58 - 60 - 108 - 250 - 252 - 808 - 1144 -1248 - 2306 - 3000 - 4112 - 4400 - 4408 - 5108 - 5300.

 

     Art. 6.

     1. La erogazione dei contributi agli Enti indicati nei capitoli di spesa 808 - 5110 - 5118 - 5162 - 5302 - 7622 - 7624 - 7806 e 7808 è disposta a presentazione dei rendiconti dei finanziamenti assegnati nell'esercizio finanziario precedente.

 

     Art. 7.

     1. Il termine previsto dall'articolo 14 bis della legge regionale 25 novembre 1994, n. 39: "Integrazione alla legge regionale 15 marzo 1994, n. 11" è prorogato al 31 dicembre 1996.

     2. Per l'esercizio finanziario 1996 è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000= iscritta al capitolo 7234.

 

     Art. 8.

     1. Per garantire la continuità degli interventi assistenziali integrativi a favore dei nefropatici con insufficienza renale e degli uremici cronici, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 giugno 1992, n. 3, mantengono la loro efficacia anche per l'esercizio finanziario 1996.

 

     Art. 9.

     1. E' autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 4.000.000.000= iscritta al Capitolo 7830 dello stato di previsione della Spesa per interventi socio-assistenziali a favore di soggetti che hanno subito trapianti di organi.

 

     Art. 10.

     1. E' istituito al Capitolo 7060 il fondo di riserva per il riequilibrio finanziario delle AA.SS.LL. e AA.OO. ai sensi della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, articolo 28, sesto comma, ai cui prelevamenti vi provvede la Giunta Regionale con apposita deliberazione motivata sulla base di una verifica condotta al 30 giugno 1996.

 

     Art. 11.

     1. [1].

     2. [2].

     3. I commi 5 e 6 dell'articolo 18 della legge regionale 7 giugno 1993, n. 20, sono soppressi.

 

     Art. 12.

     1. Nei confronti di tutte le Aziende destinatarie di rimborsi degli sgravi contributivi pregressi in conseguenza della sentenza n. 261/1991 della Corte Costituzionale, la Regione dispone che le somme attribuite dall'I.N.P.S. a tale titolo e non considerate nei disavanzi previsti dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 7 del Decreto Legge 18 marzo 1994, n. 184, e sue successive modificazioni ed integrazioni, siano dall'anno 1996 obbligatoriamente destinate all'acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico di persone, di attrezzature e di tecnologie di controllo, sulla base di direttive emanate dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale. Le quote di ammortamento dei costi dei predetti investimenti non sono considerati ai fini della quantificazione dei contributi ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16, e sue successive modificazioni ed integrazioni. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'acquisizione al bilancio regionale delle equivalenti somme mediante recupero dei contributi spettanti in base alla vigente legislazione.

     2. La rendicontazione della spesa avverrà con le modalità di cui all'articolo 68 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

 

     Art. 13.

     1. E' autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 5.000.000.000= iscritta al capitolo 1148, di nuova istituzione, denominato "Fondo per la Protezione Civile", dello stato di previsione della spesa, per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

     Art. 14. [3]

 

     Artt. 15. - 16. [4]

 

     Art. 17.

     1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli di spesa relativi a risorse finanziarie assegnate con vincolo di destinazione e non impegnate negli esercizi finanziari di competenza sono utilizzabili soltanto se le risorse finanziarie medesime risultano accertate.

 

     Art. 18.

     1. Il 50% dello stanziamento di cui al capitolo 5104 della Spesa è destinato al finanziamento di attività di promozione culturale di carattere e di interesse sopra comunale ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4, articolo 1, comma 1, lettera B).

 

     Art. 19.

     1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, articolo 1, punto 2, recante "Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione", i Settori di intervento per l'anno 1996 sono individuati nei seguenti:

     a) Artigianato

     b) Servizi alle imprese

     c) Commercio

     d) Trasporti

     e) Turismo

     f) Informatica

     g) Agriturismo

     h) Pesca e mitilicoltura

     i) piccola industria [5]

     l) agricoltura [5]

     m) zootecnia [5].

 

     Art. 20.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000= sul capitolo 108 del capitolo del Bilancio di previsione 1996 per i compensi ai Commissari liquidatori delle ex UU.SS.LL.

 

     Art. 21.

     1. E' autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 1.000.000.000. iscritta al capitolo 7628 dello stato di previsione della spesa per interventi atti a fronteggiare la brucellosi bufalina.

 

     Art. 22.

     1. Le poste di cui alle leggi regionali 29 agosto 1983, n. 26, 26 giugno 1987, n. 32, 1 settembre 1988, n. 18, 25 agosto 1989, n. 19, 24 febbraio 1990, n. 6, 20 aprile 1990, n. 17, 27 aprile 1990, n. 21 e 13 giugno 1994, n. 23, confluiscono nel capitolo 5126 e saranno assegnate per l'anno 1996 a ciascuno dei soggetti individuati dalle leggi di cui sopra con le procedure di cui alla legge regionale 6 maggio 1985, n. 49, in misura non inferiore al 70% per ciascuno di essi, dello stanziamento dell'anno 1995.

     I soggetti giuridici individuati dalle suindicate leggi regionali sono inclusi nella tabella di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49.

 

     Art. 23. [6]

 

     Art. 24. [7]

 

     Art. 25.

     1. E' autorizzata per l'anno 1996, a valere sullo stanziamento iscritto al cap. 5126 dello stato di previsione della spesa, l'erogazione di un contributo di lire 250.000.000= in favore del Comune di Pozzuoli in occasione del settimo centenario di "Pozzuoli Civitas".

 

     Art. 26.

     1. La rata relativa all'anno 1996, prevista dall'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1994, n. 20, graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 2000.

 

     Art. 27.

     1. I termini per la utilizzazione dei contributi in conto interessi concessi agli Enti Locali nei piani esecutivi 1988 - 1989 - 1990 - 1991 per gli interventi di Edilizia Scolastica di cui alla legge regionale 6 maggio 1985, n. 50, sono prorogati al 31 ottobre 1996.

     2. I termini per la utilizzazione dei contributi in conto interessi concessi agli Enti Locali nei piani esecutivi 1988, 1990 e 1993 per gli interventi previsti dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, sono prorogati al 31 ottobre 1996.

 

     Artt. 28. - 29. [8]

 

     Artt. 30. - 32. [9]

 

     Art. 33.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Sostituisce il comma 2, art. 15 della L.R. 6 marzo 1995, n. 5.

[2] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 marzo 2000, n. 7. Sostituiva il comma 4, art. 18 della L.R. 7 giugno 1993, n. 20.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 1996, n. 27.

[4] Modificano gli artt. 64 e 73 della L.R. 27 luglio 1978, n. 20.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 1996, n. 27.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 1996, n. 27.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 1996, n. 27.

[6] Modifica l'art. 3 della L.R. 6 maggio 1985, n. 49.

[7] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 2 agosto 1982, n. 41.

[8] Prorogano termini indicati alle LL.RR. 2 agosto 1982, n. 42 e 27 dicembre 1995, n. 25.

[9] Modificano termini indicati alle LL.RR. 4 aprile 1995, n. 9, 29 maggio 1980, n. 49, 6 maggio 1995, n. 13.