§ 4.1.13 - Legge Regionale 1 marzo 1994, n. 11.
Proroga dei termini di scadenza delle autorizzazioni regionali di cui all'articolo 17 della Legge Regionale 10 febbraio 1993, n. 10, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 beni ambientali e tutela dall'inquinamento
Data:01/03/1994
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Proroga termini).
Art. 2.  (Soggetti attuatori).
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.1.13 - Legge Regionale 1 marzo 1994, n. 11. [1]

Proroga dei termini di scadenza delle autorizzazioni regionali di cui all'articolo 17 della Legge Regionale 10 febbraio 1993, n. 10, concernente: Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

(B.U. n. 13 del 7 marzo 1994).

 

Art. 1. (Proroga termini).

     1. I limiti temporali e quantitativi fissati dalle autorizzazioni regionali di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, sono prorogati fino e non oltre il 31 luglio 1994. Comunque non potranno essere concesse proroghe per gli impianti situati in aree protette perimetrate a norma di legge.

     2. Le amministrazioni provinciali competenti per territorio effettuano gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente e ne trasmettono le risultanze all'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla sua richiesta.

     3. La proroga delle autorizzazioni regionali di cui al primo comma si applica anche per quelle scadute dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Soggetti attuatori).

     1. I provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, possono essere attuati dai Comuni, dalle Comunità Montane e dai loro Consorzi, dai Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale - A.S.I.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.