§ 4.1.9 - L.R. 10 febbraio 1993, n. 10.
Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 beni ambientali e tutela dall'inquinamento
Data:10/02/1993
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Obiettivi del piano di smaltimento dei rifiuti.
Art. 3.  Composizione del Piano.
Art. 4.  Vincoli.
Art. 5.  Bacini di utenza.
Art. 6.  Soggetti attuatori del Piano.
Art. 7.  Catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento.
Art. 8.  Comitato di esperti.
Art. 9.  Osservatorio di rifiuti regionali.
Art. 10.  Valutazione ed approvazione dei progetti.
Art. 11.  Localizzazione alternativa degli impianti e delle discariche.
Art. 12.  Controlli e sanzioni.
Art. 13.  Fasi della legge.
Art. 14.  Piano di bonifica aree regionali degradate ed inquinate. Censimento e Piano di bonifica in attuazione dell'art. 9 del D.P.R. 915/82, dell'art. 5 della Legge 441/87 e dell'art. 9 della Legge 4754/88.
Art. 15.  Censimento, risanamento, controllo delle aree regionali degradate e inquinate da scarichi abusivi.
Art. 16.  Raccolta differenziata.
Art. 17.  Norme transitorie.
Art. 18.  Norme finali.
Art. 19.  Dichiarazione di urgenza.


§ 4.1.9 - L.R. 10 febbraio 1993, n. 10. [1]

Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

(B.U. 3 marzo 1993, n. 11).

 

Art. 1. Principi generali.

     1. La presente Legge Regionale, nel rispetto dei principi generali ed in particolare dell'art. 6 del D.P.R. 915/82, art. 1 ter della Legge 441/87, Legge 475/88, D.P.C.M. del 3 agosto 1990 e D.M. 29 maggio 1991, fissa gli obiettivi, detta le norme generali e le procedure per la redazione e l'attuazione del Piano di smaltimento dei rifiuti, individuando strumenti ed interventi, da sottoporre al disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della presente legge, ai fini di assicurare condizioni di compatibilità con quanto indicato al successivo art. 2.

     2. La presente legge fissa anche le norme di salvaguardia e transitorie.

 

     Art. 2. Obiettivi del piano di smaltimento dei rifiuti.

     1. Costituiscono obiettivi del Piano:

     a) il pareggio tra la quantità di rifiuti prodotti e quella a qualsiasi titolo trattata e smaltita in Campania. I sistemi di trasporto e smaltimento dei rifiuti, di qualsiasi tipo programmati e/o autorizzati a qualsiasi titolo dalla Regione, vanno dimensionati in ragione della sua esigenza di smaltire i rifiuti prodotti in Campania;

     b) la riduzione progressiva della quantità e il miglioramento della qualità dei rifiuti speciali e/o tossici e nocivi, da perseguire anche attraverso direttive alle aziende pubbliche e private, per la riqualificazione dei cicli produttivi e tecnologici;

     c) il recupero del rifiuto solido urbano e del «materiale riciclabile» quale «risorsa rinnovabile». La riduzione per il triennio 1993/1995 del numero e della capacità in peso e in volume delle discariche mediante tecniche di compattazione e, principalmente attraverso la raccolta differenziata, fino al 50% della quantità attuale. Le finalità per il triennio consistono:

     I. - 1993: 10% raccolta differenziata - 5% riciclo e riuso - 5% compattazione;

     II.- 1994: 20% raccolta differenziata - 10% riciclo e riuso 10% compattazione;

     III.- 1995: 25% raccolta differenziata - 15% riciclo e riuso - 10% compattazione;

     d) il censimento ed il programma di risanamento delle aree regionali degradate e inquinate da scarichi abusivi e da qualsiasi altro titolo eseguiti:

     e) il contenimento della tassa sui rifiuti compatibilmente con la elevata qualità dei servizi;

     f) la promozione nelle scuole di un percorso educativo mirante a modificare i comportamenti rispetto alla «produzione e alla gestione del rifiuto».

 

     Art. 3. Composizione del Piano.

     1. Il Piano Regionale di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti si compone;

     a) relazione e tabelle;

     b) carta dei vincoli;

     c) carta dei Bacini di utenza;

     d) carta della localizzazione degli impianti e delle strutture di smaltimento, esistenti e finanziati.

     2. Due originali degli allegati cartografici al Piano sono depositati presso l'Area Generale di Coordinamento Affari Generali della Giunta Regionale.

 

     Art. 4. Vincoli.

     1. Il Piano di cui all'art. 1 è elaborato nel rispetto dei vincoli idrogeologici, paesaggistici, urbanistici, archeologici, sismici di prima categoria, parchi e riserve naturali esistenti o in programmazione aree geologicamente instabili, aree ad elevato rischio di crisi ambientale, infrastrutture primarie e di tutte le altre prescrizioni stabilite dalla delibera del Comitato Interministeriale e dal Ministero per l'Ambiente in ottemperanza del D.P.R. 915/82 e da quelle delle Programmazioni e Pianificazioni Regionali.

     2. Il Piano è formulato nel rispetto delle prescrizioni e degli impianti di smaltimento previste dal D.M. 29 maggio 1991 «Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi».

     3. Le prescrizioni normative contenute nel Piano assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano attività nello smaltimento dei rifiuti.

 

     Art. 5. Bacini di utenza.

     1. Ai fini della elaborazione del Piano il territorio regionale è suddiviso in bacini. Nella definizione di bacini il Piano tiene conto della produzione di rifiuti solidi urbani, industriali e speciali, anche in funzione delle articolazioni dei Comuni, ai sensi della Legge 142/90, allorchè costituite.

     2. Il dimensionamento del Piano è correlato alla quantità di rifiuti prodotti sul territorio regionale.

     3. La produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati pro-capite di riferimento per l'aggiornamento del Piano è fornita annualmente dal catasto e dall'Osservatorio di cui agli artt. 7 e 9 della presente legge.

     4. In sede di prima elaborazione il Piano è dimensionato sulla produzione di Kg. 0,8/d medio per abitante.

 

     Art. 6. Soggetti attuatori del Piano.

     1. I soggetti attuatori del Piano sono i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane.

     2. Essi possono costituire società miste con la partecipazione di imprese singole o associate Per la realizzazione degli impianti di smaltimento previsti dal Piano.

     3. Inoltre i Comuni possono esplicare le varie attività di smaltimento dei rifiuti secondo le norme stabilite dalla Legge 142/90 od Enti e Imprese specializzate, debitamente autorizzate con provvedimento regionale.

     4. Nei casi in cui i Comuni non provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a costituire gli organismi consorziali per la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei bacini individuati dal Piano, ed ove i comportamenti omissivi degli Enti obbligati determinino grave pregiudizio alla tutela della salute pubblica o dell'ambiente, la Giunta Regionale vi provvede, in via sostitutiva, entro 90 giorni.

 

     Art. 7. Catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento.

     1. In attuazione dell'art. 6, lett. e) del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ed art. 3 della Legge 9 novembre 1988, n. 475, presso il Settore Tutela dell'Ambiente è istituito il «Catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento».

     2. Il catasto è articolato territorialmente su base provinciale; è soggetto ad aggiornamenti periodici.

     3. La Giunta Regionale, nella fase di prima attuazione del Piano, ne cura l'organizzazione attraverso il Settore Tutela dell'Ambiente, utilizzando i Settori Centrali e Provinciali di riferimento dell'Area stessa.

 

     Art. 8. Comitato di esperti. [2]

 

     Art. 9. Osservatorio di rifiuti regionali.

     1. In attuazione della Legge 475/88, artt. 2 e 3, è istituito presso il Settore Tutela dell'Ambiente, l'«Osservatorio Regionale sulla produzione e smaltimento dei rifiuti» con particolare riferimento a quelli di origine industriale, nonché di quelli soggetti ad obbligo di comunicazione al catasto e sul recupero delle materie secondarie.

     2. L'Osservatorio raccoglie, valuta e verifica i dati inerenti i rifiuti avvalendosi delle strutture dei settori centrali e provinciali dell'Area Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Protezione Civile e Disinquinamento.

     3. Presso l'Osservatorio è istituito il registro dei carichi e dei trasporti dei rifiuti, rifiuti solidi urbani e assimilabili da fango di depurazione e ospedalieri, industriali, tossici e nocivi.

     4. I soggetti obbligati dovranno comunicare anche all'Osservatorio le informazioni dovute, con cadenza mensile, specificando qualità, quantità, provenienza del rifiuto, sua destinazione e la collocazione dell'impianto.

     5. La inadempienze comporta la revoca dell'autorizzazione.

     6. L'Assessore all'Ambiente presenterà annualmente al Consiglio Regionale relazione sul conseguimento degli obiettivi e sullo stato di attuazione del Piano.

 

     Art. 10. Valutazione ed approvazione dei progetti.

     1. In attuazione dell'art. 6 del D.P.R. n. 915/82 per l'istruttoria delle domande di autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento dei rifiuti ed in esecuzione all'art. 3/bis Legge 441/87 per l'approvazione di nuovi impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti urbani speciali, tossici e nocivi, la Giunta Regionale approva i progetti dai soggetti di cui all'art. 6 della presente legge.

     2. I progetti delle opere previste dal Piano devono essere presentati dai soggetti dei cui all'art. 6 entro 90 giorni dal termine fissato per la costituzione degli organismi consortili.

     3. I progetti degli impianti devono essere conformi alle indicazioni del Piano e fermo restando gli elementi previsti dalla Legge 29 ottobre 1987 n. 441 e cioè, i tempi e le modalità di attuazione dei lavori, nonchè dei costi previsti e lo studio di impatto ambientale riferito alle emissioni inquinanti in atmosfera, alla utilizzazione di acqua del processo produttivo e loro immissione nel suolo e sottosuolo ed alle emissioni sonore prodotte dall'intervento, devono contenere i seguenti ulteriori elementi:

     a) descrizioni delle caratteristiche principali ed accessorie delle opere da eseguire;

     b) relazione tecnica sulle cautele e gli accorgimenti atti ad evitare danni e rischi alla collettività ed all'ambiente;

     c) descrizione delle principali caratteristiche di processo e dei materiali impiegati;

     d) l'indicazione della localizzazione dell'intervento con riferimento alla sua potenziale incidenza spaziale, territoriale e sulle risorse naturali e alla sua corrispondenza ai Piani urbanistici, paesistici territoriali e di settore, agli eventuali vincoli paesaggistici, archeologici, demaniali ed idrogeologici;

     e) descrizione dei dispositivi di prevenzione, eliminazione, mitigazione e recupero delle alterazioni all'ambiente con riferimento alle scelte progettuali;

     f) relazioni sulla descrizione dei dispositivi di selezione preliminare di cui al primo comma dell'art. 3 della Legge 441/87 sopra citata;

     g) le misure di ripristino dell'area interessata dopo la chiusura dell'impianto, ai fini del suo reinserimento ambientale.

     4. In applicazione del primo e secondo comma dell'art. 11 della presente legge, la Giunta Regionale, entro tre mesi dal termine di cui al comma secondo, approva i progetti dopo aver espletato le conseguenti procedure previste dall'art. 8 e dall'art. 11 ed aver acquisito il parere del Comitato Tecnico regionale.

 

     Art. 11. Localizzazione alternativa degli impianti e delle discariche.

     1. Le opere previste dal Piano vanno sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi della Legge 349/86.

     2. La Giunta regionale sentito il parere del Comitato di cui all'art. 8 della presente legge ed esaminate le osservazioni pervenute decide sulla localizzazione delle opere di cui al comma precedente.

     3. In sede attuativa del Piano, in presenza di accertata indisponibilità dell'area prevista per la localizzazione della struttura di trattamento e/o stoccaggio dei rifiuti potrà essere individuata località alternativa previa valutazione di impatto ambientale.

     4. In tal caso, nel rispetto delle descrizioni di cui all'articolo 4 della presente legge, la Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le Province interessate, approva con proprio atto deliberativo la nuova localizzazione dell'impianto.

 

     Art. 12. Controlli e sanzioni.

     1. In materia di controlli e sanzioni sullo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi categoria, la Giunti regionale, fermo restando le funzioni previste dall'art. 7 del D.P.R. 915/82, e quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvederà a predisporre il regolamento applicativo da sottoporre al Consiglio Regionale.

 

     Art. 13. Fasi della legge.

     1. In fase di prima attuazione della legge e del Piano preliminare, di cui all'allegato «A» che costituisce parte integrante della presente legge, si regolamenta il prosieguo dell'attività esistente e attraverso gli Organismi istituiti con gli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si raccolgono ed elaborano i dati rilevati sulla qualità e quantità dei rifiuti prodotti in Campania.

     2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale sulla scorta dei dati elaborati formula la proposta definitiva - II fase del Piano - da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

     3. Gli impianti, approvati e finanziati, potranno essere realizzati nei limiti previsti dalla presente legge e dopo che saranno state espletate le procedure previste dalla legge stessa.

     4. Sulla base delle risultanze e dei dati elaborati nella prima fase di attuazione del Piano preliminare, gli impianti previsti dovranno essere adeguati nella potenzialità e nella spesa alle quantità e qualità dei rifiuti censiti per ogni bacino di utenza, modificando le tabelle e la cartografia di riferimento.

     5. I soggetti attuatori di cui all'art. 6 potranno presentare i progetti secondo le indicazioni del Piano aggiornato e con le norme ed i vincoli previsti dalla presente legge.

     6. Nella prima fase del Piano, la Giunta Regionale provvede ad adeguare le azioni per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 2.

     7. Sulle azioni e gli adeguamenti di cui ai precedenti commi, la Giunta Regionale relazionerà semestralmente al Consiglio Regionale sull'andamento di attuazione del Piano.

 

     Art. 14. Piano di bonifica aree regionali degradate ed inquinate. Censimento e Piano di bonifica in attuazione dell'art. 9 del D.P.R. 915/82, dell'art. 5 della Legge 441/87 e dell'art. 9 della Legge 4754/88.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale provvederà a predisporre il Piano di bonifica delle aree regionali inquinate e degradate da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

     2. In sede di prima attuazione del Piano la definizione dei bacini tiene conto delle disposizioni e delle competenze previste dal D.P.R 915/82 integrate da quelle previste dagli artt. 17 e 19 della Legge 142/90 per quanto compatibile.

     3. L'ampiezza dei bacini è calibrata sul rapporto ottimale costi/benefici derivante dal dimensionamento degli impianti di trattamento.

     4. Il modello gestionale e quello previsto dagli artt. 23 - 24 - 25 - 26 della Legge 142/90 allorquando costituiti.

     5. Gli impianti di trattamento di rifiuti sono assimilati ad infrastrutture di servizio secondo la tipologia di opere previste dalla L.R. del 31 ottobre 1978 n. 51.

 

     Art. 15. Censimento, risanamento, controllo delle aree regionali degradate e inquinate da scarichi abusivi.

     1. Al fine di avere l'esatta conoscenza della situazione delle discariche abusive, la Regione, tramite ciascun Comune e Provincia della Campania, effettuerà, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il censimento delle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive.

     2. Ciascun Comune indicherà la localizzazione e l'estensione, su scala 1 a 10.000, i titoli di proprietà e/o di possesso delle aree interessate a qualsiasi titolo al fenomeno dello scarico abusivo.

     3. Di concerto con le UU.SS.LL. e le Province sarà accertata. ai sensi del D.P.R. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni, la natura del rifiuto abusivamente sversato nelle suddette discariche.

     4. Fermo restando quanto di obbligo dei Sindaci a sensi del II comma art. 9 del D.P.R. 915/82, entro i successivi tre mesi, la Giunta Regionale predisporrà un piano tecnico ed economico per il risanamento di tali aree come previsto dall'art. 14.

     5. Nelle richieste della Regione al Governo centrale alla Comunità Europea, carattere prioritario assume la copertura finanziaria di tale Piano.

     6. Per la copertura di tale Piano si provvederà, dopo averne determinato l'onere con opportuna manovra il bilancio, a partire dal bilancio annuale 1993 e triennale 93/95 anche con risorse regionali.

     7. Trimestralmente i Sindaci invieranno, oltre che alle Provincie, anche alla Regione relazione sull'attuazione del comma 2 del citato art. 9.

     8. Il censimento di cui al precedente comma 1, nonchè le relazioni trimestrali dei Sindaci, saranno inviate al Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 16. Raccolta differenziata.

     1. Per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, la Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a predisporre un piano programma da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale che, sulla base dei censimenti cui all'art. 6 del D.M. 29 maggio 1991, definirà le tipologie di conferimento e di trattamento finale delle diverse frazioni derivanti dalla raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani ed assimilati ed inoltre provvederà:

     a) alla definizione delle modalità di conferimento centralizzato dei prodotti finali, di cui al 1° comma, provenienti anche dalle zone territoriali a prevalente vocazione agricola, per i mercati e negozi ortofrutticoli, per gli esercizi alberghieri di ristorazione e mensa, per i quali, in aggiunta alla raccolta differenziata, i Comuni possono prevedere sistemi di triturazione e compostaggio presso gli utenti, ed un piano per il loro riuso in agricoltura, floricoltura e giardinaggio;

     b) agli appositi interventi e contributi a sostegno dell'intera filiera del sistema della raccolta differenziata, ivi compreso il sostegno delle attività svolte da cooperative ed aziende pubbliche e private del comparto;

     c) all'incentivazione per sviluppare l'attività di ricerca e di informazione, per l'impiego di tecnologie avanzate, a tutti i livelli dell'ordinamento scolastico e delle Associazioni ambientalistiche operanti sul territorio regionale, volta a formare la coscienza dei cittadini sulla necessità di considerare il rifiuto quale risorsa economica-finanziaria;

     d) all'affidamento alla filiera di attività della raccolta differenziata, di proprietà dei finanziamenti delle concessioni di incentivazioni di qualsiasi titolo di risorse comunitarie, nazionale e regionali.

 

     Art. 17. Norme transitorie.

     1. Gli impianti esistenti continueranno a svolgere le loro attività di smaltimento nel limite di capacità massima e temporale fissato dalla autorizzazione regionale previa valutazione di impatto ambientale. La complessiva capacità di smaltimento degli impianti e delle strutture autorizzati e in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene adeguata alle previsioni del Piano e non può superare del 5% la quantità di rifiuti prodotti dalla Regione. La complessiva capacità di smaltimento di cui al precedente capoverso e comprensiva delle discariche comunali autorizzate.

     2. In caso di emergenza la Giunta Regionale propone al consiglio i provvedimenti del caso.

     3. Fino alla realizzazione degli impianti di trattamento previsti dal Piano, le discariche rifiuti solidi urbani comunali di cui all'art. 1/bis della Legge 441/87, compatibilmente con le quantità definite dal progetto di adeguamento, sono autorizzate a smaltire i rifiuti di Comuni limitrofi previo assenso del Comune titolare della discarica.

     4. Per gli impianti di trattamento dei rifiuti di origine industriale attualmente in esercizio e non compresi nel Piano, alla scadenza dell'autorizzazione regionale potranno essere concesse proroghe solo in presenza di miglioramenti tecnici-impiantistici previsti nel Piano. Tali proroghe potranno essere accordate previa valutazione dell'impatto ambientale. Gli impianti non possono trattare più del 10% dei rifiuti effettivamente prodotti in Campania.

     5. In fase di attuazione del Piano i soggetti privati, singoli o associati, titolari di autorizzazione regionale, all'attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti non possono partecipare sotto qualsiasi forma all'attività di raccolta e trasporto. I titolari dell'autorizzazione al trasporto potranno essere autorizzati all'esercizio dell'attività anche senza l'assenso del titolare della discarica e/o dell'impianto di trattamento. La discarica e/o l'impianto di trattamento presso cui dovrà essere trasportato il rifiuto per lo smaltimento sarà prescelta dal produttore tra quelle regolarmente in esercizio e con sufficiente capacità di ricezione.

     6. In fase di prima attuazione del Piano la definizione dei bacini tiene conto delle disposizioni e delle competenze previste dal D.P.R. 915/82 integrate da quelle previste dagli artt. 17 e 19 della Legge 142/90. L'ampiezza dei bacini è calibrata sul rapporto ottimale costi/benefici derivante dal dimensionamento degli impianti di trattamento.

     7. Il modello gestionale e quello previsto dagli artt. 23, 24, 25 e 26 della Legge 142/90.

     8. Gli impianti di trattamento di rifiuti sono assimilati ad infrastrutture di servizio secondo la tipologia di opere previste dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

 

          Art. 18. Norme finali.

     1. Sono fatte salve le prerogative di cui all'art. 12 del D.P.R. 915/82 inerenti le ordinanze contingibili e urgenti per la salvaguardia della salute pubblica e dell'impatto ambientale.

     2. In ogni caso, a tutti i Comuni, Enti e Imprese che gestiscono gli impianti in esercizio sul territorio regionale, è fatto divieto di trattare i rifiuti di qualsiasi tipologia prodotti fuori dalla Campania.

     3. La Giunta regionale provvederà ad adeguare tutte le autorizzazioni difformi dagli obiettivi e dalle norme della presente legge.

     4. La spesa occorrente per la prima applicazione della presente legge, è determinata in L. 5.000 milioni da prelevare dal capitolo 1040 e con la istituzione di apposito capitolo che sarà previsto nella legge di bilancio 1993 [3].

     5. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge regionale, si rimanda alle leggi nazionali vigenti che regolano la materia.

 

     Art. 19. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Legge abrogata dall'art. 32 della L.R. 28 marzo 2007, n. 4, con la limitazione ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 29 luglio 1998, n. 10.

[3] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 7 giugno 1993, n. 20 (B.U. n. 28 del 22 giugno 1993).