§ 4.1.17 - Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10.
Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 beni ambientali e tutela dall'inquinamento
Data:29/07/1998
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Funzioni della Regione.
Art. 3.  Funzioni e rapporti con le autonomie locali.
Art. 4.  Costituzione, natura giuridica e finalità dell'A.R.P.A.C.
Art. 5.  Funzioni dell'A.R.P.A.C.
Art. 6.  Controllo.
Art. 7.  Organi dell'A.R.P.A.C.
Art. 8.  Comitato regionale di indirizzo.
Art. 9.  Il direttore generale.
Art. 10.  Collegio dei Revisori.
Art. 11.  Organizzazione dell'A.R.P.A.C. strutture centrali e periferiche.
Art. 12.  Comitati tecnici provinciali di coordinamento.
Art. 13.  Regolamento.
Art. 14.  Attività di ispezione, di controllo e vigilanza.
Art. 15.  Attività di consulenza e collaborazione.
Art. 16.  Consultazioni e diritto di accesso all'informazione e alla documentazione.
Art. 17.  Trasferimenti di funzioni, beni, attrezzature, dotazione organica e dotazione finanziaria.
Art. 18.  Trasferimento del personale.
Art. 19.  Trasferimenti.
Art. 20.  Pianta organica.
Art. 21.  Ricognizione.
Art. 22.  Finanziamento.
Art. 23.  Trasferimenti finanziari.
Art. 24.  Bilancio preventivo e conto consuntivo.
Art. 25.  Trattamento giuridico ed economico del personale.
Art. 26.  Norma finanziaria.
Art. 27.  Norme finali.
Art. 28.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.1.17 - Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10.

Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Campania.

(B.U. n. 46 del 10 agosto 1998).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COORDINAMENTO CON LE AUTONOMIE LOCALI

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche nella Legge 21 gennaio 1994, n. 61, allo sviluppo e al potenziamento della tutela ambientale mediante i seguenti adempimenti:

     a) l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, d'ora in avanti denominata A.R.P.A.C.;

     b) le modalità di coordinamento dell'A.R.P.A.C. con il sistema delle autonomie locali e con il Servizio Sanitario Regionale nell'ambito di un sistema complessivo di prevenzione, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, perseguendo l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa;

     c) l'applicazione degli indirizzi da definire con successive leggi regionali per il riordino delle competenze amministrative in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 2. Funzioni della Regione.

     1. Spettano al Consiglio e alla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze statutarie, la pianificazione, la programmazione, il coordinamento e la vigilanza degli interventi di protezione ambientale, come segue:

     a) definire gli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;

     b) promuovere il più ampio concorso degli Enti locali alla definizione degli obiettivi e alla programmazione delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;

     c) assumere atti di indirizzo e coordinamento mediante emanazione delle direttive necessarie per lo svolgimento delle attività di prevenzione e dei controlli ambientali;

     d) esercitare poteri sostitutivi necessari;

     e) approvare i piani regionali di intervento per la protezione dell'ambiente;

     f) approvare i programmi comunali e provinciali di intervento di protezione ambientale, elaborati in coerenza con il piano regionale di cui alla lettera e).

 

     Art. 3. Funzioni e rapporti con le autonomie locali.

     1. I comuni, le province e le comunità montane, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'A.R.P.A.C.

     2. L'A.R.P.A.C. assicura agli Enti locali e ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) della Regione attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico, sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma.

     3. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, così come previsto dall'articolo 2 della Legge 21 gennaio 1994, n. 61, la Regione stipula convenzioni con le province, con le quali vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle strutture provinciali dell'A.R.P.A.C. per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, attribuite e delegate alle province stesse in materia ambientale.

     4. Per la definizione delle attività tecnico-scientifiche e analitiche dell'A.R.P.A.C., di cui ai comma 2 e 3, la Regione promuove la definizione di un apposito accordo di programma con i soggetti interessati. In tale accordo di programma sarà prevista, tra l'altro, l'individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, nonché dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'A.R.P.A.C. stessa. A tal fine, il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, convoca un'apposita conferenza tra i rappresentanti delle autonomie locali e delle AA.SS.LL. per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo, da realizzarsi mediante specifiche convenzioni.

 

TITOLO II

FUNZIONI E ASSETTO

ORGANIZZATIVO DELL'A.R.P.A.C.

 

CAPO I

Istituzione dell'A.R.P.A.C.

 

     Art. 4. Costituzione, natura giuridica e finalità dell'A.R.P.A.C.

     1. E' istituita, con la presente legge regionale ed ai sensi della Legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61, articolo 3, comma 1, l'A.R.P.A.C., con sede in Napoli.

     2. L'A.R.P.A.C. è Ente strumentale della Regione Campania, preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo, sia ambientale che sanitario, di cui al successivo articolo 5.

     3. L'A.R.P.A.C. è Ente dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica.

     4. L'A.R.P.A.C., nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo, svolge le attività di supporto e di consulenza tecnico- scientifica e le altre attività utili alla Regione, alle Province, alle Comunità Montane, ai Comuni singoli o associati, nonché alle Aziende Sanitarie Locali, per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legislazione nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.

     5. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto a costituire l'A.R.P.A.C., nominandone contestualmente gli organi.

 

     Art. 5. Funzioni dell'A.R.P.A.C.

     1. L'A.R.P.A.C. svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'articolo 1 della Legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare:

     a) la cooperazione con l'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente;

     b) l'attività tecnico scientifica di consulenza e di proposta per la Regione, le Province, i Comuni e altre amministrazioni pubbliche, finalizzata all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione di interventi, destinati alla tutela e al recupero dell'ambiente richiamati anche dal successivo articolo 12;

     c) la formulazione alla Regione e agli Enti locali di proposte e pareri concernenti i limiti di accettabilità degli inquinanti e gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo per le materie di competenza regionale;

     d) i sistemi di monitoraggio dello stato dell'ambiente, dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio;

     e) la verifica e il parere tecnico sulla documentazione allegata alle richieste di autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi nel settore ambientale;

     f) il compimento di sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizione dati, documentazioni tecniche ed altre forme di accertamenti in loco;

     g) l'attività di analisi ed elaborazione dei materiali campionati;

     h) il controllo di fattori fisici, chimici e biologici, rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione od eliminazione dell'inquinamento acustico dell'aria, delle acque e del suolo, il controllo sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di radio protezione;

     i) la vigilanza e il controllo tecnico-analitico sulle fonti di inquinamento fisico, chimico e biologico delle acque, dell'aria e del suolo e sull'igiene dell'ambiente, esclusi gli ambienti di lavoro;

     l) il supporto tecnico-scientifico per la valutazione e la prevenzione dei rischi di incidenti connessi alle attività produttive e l'ausilio tecnico ed analitico per l'esercizio dell'attività di prevenzione e controllo dell'igiene nell'ambiente di lavoro;

     m) le attività di supporto tecnico-scientifico alla valutazione dello impatto ambientale (V.I.A.), ai sistemi di qualità ambientale e di controllo di gestione delle infrastrutture ambientali, nonché a progetti di ricerca e diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche finalizzati all'attuazione dei regolamenti CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica e n. 1836/93 sul sistema di ecogestione e audit;

     n) le iniziative di ricerca applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi sul corretto utilizzo delle risorse naturali;

     o) le attività di studio, ricerca e controllo connesse gli interventi per la tutela, il risanamento, il recupero dell'ambiente e la bonifica dei siti inquinati;

     p) l'attività finalizzata a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni microclimatiche e metereologiche;

     q) l'attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero, nonché dell'aree protette e delle acque destinate alla balneazione;

     r) il supporto tecnico e scientifico alla Regione e agli Enti pubblici locali nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale, ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349;

     s) la collaborazione con gli Enti competenti per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza;

     t) il supporto tecnico-scientifico alle Autorità di Bacino, di cui alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, anche ai fini della redazione dei piani di bacino;

     u) lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica sui temi ambientali;

     v) l'organizzazione e gestione del sistema informativo regionale per l'ambiente;

     z) qualsiasi altra attività collegata alle competenze regionali in materia ambientale.

     2. L'A.R.P.A.C. esercita, altresì, le seguenti funzioni di competenza regionale:

     a) la valutazione degli studi e le relative osservazioni di carattere tecnico sull'impatto ambientale degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania, di cui alla legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10;

     b) la raccolta, la valutazione e la verifica dei dati inerenti l'analisi merceologica sulla qualità dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili ospedalieri, industriali, tossici e nocivi, così come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, nonché i compiti già previsti dall'articolo 7 della stessa legge;

     c) il coordinamento dei sistemi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

     d) il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, di cui all'articolo 4 della Legge 10 maggio 1976, n. 319;

     e) l'emissione di pareri e la promozione di studi e ricerche riguardo all'igiene del suolo ed all'inquinamento atmosferico, idrico, termico, acustico, radioattivo, e da radiazione elettromagnetiche, ionizzanti e non ionizzanti, di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1988, n. 17.

     3. L'A.R.P.A.C. ed i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva, tenuto conto delle funzioni assegnate ai dipartimenti di prevenzione, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e di quelle assegnate all'A.R.P.A.C., ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

     4. Le strutture laboratoristiche dell'A.R.P.A.C. e specificatamente i dipartimenti tecnici di cui al successivo articolo 11 della presente legge svolgono funzioni di supporto tecnico-analitico per gli istituendi Servizi Territoriali per i controlli ambientali e per i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, cui, pertanto, non è consentito mantenere o attivare propri laboratori di analisi, anche al fine di evitare sovrapposizioni e/o duplicazione di funzioni e dotazioni organiche, che comporterebbero ulteriore impegno di risorse finanziarie.

     5. Le attività di cui al comma 4 sono svolte secondo modalità previste da apposite convenzioni stipulate dall'A.R.P.A.C. con le Aziende Sanitarie Locali, sulla base di un accordo di programma di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge.

     6. L'A.R.P.A.C. può fornire prestazioni a favore di terzi, sia pubblici che privati, purché tali attività non risultino incompatibili con l'esercizio di vigilanza ad essa affidata. Le tipologie e le modalità di erogazione di tali prestazioni saranno definite dagli Organismi di gestione e dal regolamento dell'A.R.P.A.C., di cui ai successivi articoli 7 e 13 della presente legge.

     7. L'Assessore regionale all'Ambiente assicura la più ampia informazione ai cittadini sullo stato dell'ambiente, pubblicando, annualmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania una relazione contenente in dati relativi all'anno precedente dell'attività dell'A.R.P.A.C. e delle Autonomie Locali.

 

     Art. 6. Controllo.

     1. Le funzioni di controllo sull'attività dell'A.R.P.A.C. sono esercitate dalla Giunta regionale. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale, i seguenti atti:

     a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;

     b) gli impegni di spesa poliennale;

     c) il conto consuntivo;

     d) il programma annuale di attività;

     e) il regolamento;

     f) la dotazione organica.

     2. Le funzioni di controllo, di cui al precedente comma 1, sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32.

 

CAPO II

Organi

 

     Art. 7. Organi dell'A.R.P.A.C.

     1. Sono organi dell'A.R.P.A.C.:

     a) il comitato regionale di indirizzo;

     b) il direttore generale;

     c) il collegio dei revisori;

 

     Art. 8. Comitato regionale di indirizzo.

     1. Il Comitato regionale di indirizzo, di seguito denominato Co.R.I., è organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attività dell'A.R.P.A.C.

     In particolare, ha compiti generali di indirizzo verso il direttore generale ed esprime pareri alla Giunta regionale su tutti gli atti di cui al precedente articolo 6, comma 1, della presente legge, nonché al coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.

     2. Il Co.R.I. è istituito dal Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa ed è composto da:

     a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

     b) l'Assessore all'ambiente;

     c) l'Assessore alla sanità;

     d) l'Assessore all'industria;

     e) i Presidenti delle province o gli Assessori provinciali del settore;

     f) tre Sindaci, in rappresentanza dei comuni, designati dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.);

     g) tre rappresentanti delle Associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative.

     3. Il Co.R.I. dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

     4. Ai componenti il comitato non compete alcuno emolumento, salvo il rimborso delle spese di viaggio.

 

     Art. 9. Il direttore generale.

     1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della Giunta medesima, ed è scelto tra persone laureate, in possesso di comprovante competenze ed esperienze in organizzazioni complesse del settore. Il direttore generale è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. I suoi emolumenti saranno corrispondenti a quelli dei direttori generali delle AA.SS.LL. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali [1].

     3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'A.R.P.A.C. ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del Co.R.I., di cui all'articolo 8 della presente legge.

     4. Il direttore generale provvede in particolare ai seguenti compiti, inerenti a:

     a) l'adozione del regolamento di cui al successivo articolo 13;

     b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

     c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

     d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;

     e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;

     f) la gestione del patrimonio e del personale dell'A.R.P.A.C.;

     g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito servizio ispettivo, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;

     h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;

     i) la stipula di contratti e convenzioni;

     l) le relazioni sindacali;

     m) tutti gli altri atti necessari e obbligatori.

     5. Al direttore generale si applicano, in materia di revoca, incompatibilità ed ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui agli articoli 4, 9 e 12 della legge regionale 7 agosto 1996 n. 17.

     6. La nomina del direttore generale, in sostituzione di quella decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.

     7. Il direttore generale, per l'espletamento delle funzioni di competenza, si avvale del direttore tecnico e del direttore amministrativo. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono assunti dal direttore generale con provvedimento motivato e sono responsabili nei confronti dello stesso.

     I medesimi debbono essere scelti fra persone aventi i medesimi requisiti, di cui al comma 1 del presente articolo.

     8. Al direttore tecnico ed al direttore amministrativo dell'A.R.P.A.C. si applica il trattamento normativo ed economico previsto rispettivamente per il direttore sanitario e direttore amministrativo delle Aziende sanitarie, inclusi i regimi di decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e delle norme sull'incompatibilità, di cui all'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32.

 

     Art. 10. Collegio dei Revisori.

     1. Presso l'A.R.P.A.C. è istituito il Collegio dei Revisori dei Conti.

     2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente della Giunta regionale. Essi sono nominati con le procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17. Il collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nominati solo per un altro triennio.

     3. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'A.R.P.A.C. ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno, anche disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'A.R.P.A.C.

     4. La Giunta regionale determina, ai sensi delle leggi vigenti, l'indennità spettante al presidente ed ai componenti il collegio dei revisori dei conti all'atto della nomina del collegio stesso.

     5. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti si applicano, in materia di revoca, incompatibilità ed ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui agli artt. 4, 9 e 12 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17.

     6. La nomina del collegio dei revisori dei conti, in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionari o deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.

 

CAPO III

Funzionamento dell'A.R.P.A.C.

 

     Art. 11. Organizzazione dell'A.R.P.A.C. strutture centrali e periferiche.

     1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'A.R.P.A.C. si articola in struttura centrale ed in dipartimenti provinciali. I dipartimenti provinciali realizzano i programmi di competenza attraverso i servizi territoriali ed i dipartimenti tecnici.

     2. La struttura centrale dell'A.R.P.A.C. svolge le attività connesse alla programmazione e alla progettazione, alla gestione del personale, del bilancio. del patrimonio, alla formazione del personale nonché ad ogni altra attività di carattere unitario. Tali attività vanno svolte, tenuto conto delle valutazioni e proposte espresse dalle strutture provinciali, di cui al successivo articolo 12, comma 1 lettera c).

     3. Ogni dipartimento provinciale è una struttura unitaria diretta da un Direttore, le cui modalità di nomina saranno previste nel Regolamento di cui al successivo articolo 13 della presente legge.

     4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di attività dell'A.R.P.A.C.

     5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 21 gennaio 1994, n. 61, i dipartimenti provinciali sono articolari in dipartimenti tecnici e in servizi territoriali. I servizi territoriali sono, di norma, coincidenti con gli ambiti territoriali delle AA.SS.LL.

     6. I dipartimenti provinciali e le articolazioni di cui al precedente comma 5, per la realizzazione dei programmi di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti dei budget loro assegnati dalla struttura centrale.

     7. I singoli dipartimenti provinciali e loro articolazioni possono essere incaricati di svolgere determinati compiti a livello interprovinciale o regionale.

     8. L'assetto organizzativo dell'A.R.P.A.C., i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e coordinamento delle sue strutture sono definite nel relativo Regolamento di cui al successivo articolo 13. Lo stesso regolamento definisce la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio dei sanitari e dei tecnici, in analogia a quanto previsto dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32.

     9. Il coordinamento tecnico delle attività dei dipartimenti provinciali, con i rispettivi servizi degli Enti locali, nonché con i dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL., è svolto dai comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui al successivo articolo 12.

 

     Art. 12. Comitati tecnici provinciali di coordinamento.

     1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convezioni e negli accordi di programma, di cui al precedente articolo 3, ed al fine di garantire il coordinamento delle attività di ciascun dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.C., di cui al precedente articolo 11, comma 3, con le attività delle competenti strutture delle province e dei comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL., è istituito, presso ciascuna provincia, il comitato tecnico provinciale di coordinamento, con il compito di:

     a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività del dipartimento provinciale ed alla sua migliore attuazione;

     b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di programma e delle convenzioni, di cui al precedente articolo 3, ed al loro aggiornamento;

     c) verificare l'andamento e i risultati delle attività programmate e svolte dal dipartimento provinciale, esprimendo al Direttore Generale dell'A.R.P.A.C. valutazioni e proposte.

     2. Il Comitato tecnico provinciale di coordinamento è composto da:

     a) il responsabile del settore ambiente della provincia, che lo presiede;

     b) il responsabile del settore ambiente del comune capoluogo di provincia;

     c) il direttore del dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.C.;

     d) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. della provincia.

     3. Il comitato tecnico provinciale di coordinamento è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno; esso può essere altresì convocato su motivata richiesta della Provincia, del direttore generale dell'A.R.P.A.C. e dei responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

 

     Art. 13. Regolamento.

     1. Il direttore generale, sentiti il direttore tecnico, il direttore amministrativo e le Organizzazioni Sindacali, adotta il regolamento per l'organizzazione dell'A.R.P.A.C. entro novanta giorni dalla sua nomina.

     2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Co.R.I. di cui al precedente articolo 8, con le modalità previste dal precedente articolo 6, comma 2.

     3. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'A.R.P.A.C., ed in particolare, tra l'altro, definisce:

     a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento delle articolazioni della struttura centrale e dei dipartimenti provinciali, di cui al precedente articolo 11;

     b) le modalità per le prestazioni da parte dell'A.R.P.A.C. di attività tecnico-scientifiche e/o laboratoristiche a favore di soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti dalla presente legge, nonché a favore dei privati;

     c) le disposizioni concernenti il personale.

 

     Art. 14. Attività di ispezione, di controllo e vigilanza.

     1. Al personale dell'A.R.P.A.C., incaricato dell'espletamento delle funzioni di ispezione e controllo, si applicano le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'articolo 2 bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, per tale personale può essere richiesta anche la qualifica di ufficiale o agente di Polizia giudiziaria.

     2. Il personale di cui al comma 1 è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'A.R.P.A.C.

 

     Art. 15. Attività di consulenza e collaborazione.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, delega l'Assessore all'ambiente alla stipula di convenzioni con l'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale, per l'esercizio da parte dell'A.R.P.A.C. delle attività tecnico-scientifiche, di cui all'articolo 1 della Legge 21 gennaio 1994, n. 61.

     2. Secondo le modalità previste dal regolamento, di cui all'articolo 13, l'A.R.P.A.C. stabilisce rapporti con altri Enti e strutture operanti nel campo della ricerca ambientale ovvero con Enti e strutture specializzate in possesso di particolari competenze tecniche. Nei limiti delle disponibilità e compatibilità economiche dell'A.R.P.A.C. ed ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni lo stesso regolamento dispone le modalità e i criteri secondo cui il Direttore Generale può avvalersi di specialisti, di cui sia notoria la specifica competenza, per incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di problemi che richiedano particolari competenze.

     3. Per l'espletamento delle attività rientranti nei fini istituzionali, l'A.R.P.A.C., nei limiti delle proprie disponibilità e compatibilità economiche, può bandire concorsi pubblici per borse di studio, riservate a laureati e diplomati; le borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato e da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

 

     Art. 16. Consultazioni e diritto di accesso all'informazione e alla documentazione.

     1. Il Regolamento dell'A.R.P.A.C. disciplina le forme di consultazione delle associazioni di categoria, delle Organizzazioni Sindacali e delle associazioni ambientalistiche e di tutela degli interessi diffusi sul programma annuale di attività.

     2. Per il diritto all'accesso all'informazione ed alla documentazione si applicano le disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento alle leggi che regolamentano l'accesso agli atti e alla trasparenza nella Pubblica amministrazione.

 

TITOLO III

TRASFERIMENTI, DOTAZIONI DI ORGANICO E FINANZIAMENTI

 

CAPO I

Trasferimenti

 

     Art. 17. Trasferimenti di funzioni, beni, attrezzature, dotazione organica e dotazione finanziaria.

     1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 21 gennaio 1994, n. 61, con le modalità di cui al successivo articolo 21 della presente legge, sono trasferiti all'A.R.P.A.C:

     a) le funzioni, i beni mobili e immobili, le attrezzature, la dotazione organica e la dotazione finanziaria, rispettivamente delle seguenti strutture:

     1) il servizio controllo inquinamento atmosferico della A.S.L. NA1;

     2) i Presidi Multizonali di Prevenzione (P.M.P. ex Laboratori di igiene e profilassi delle AA.SS.LL. della Campania);

     3) il P.M.P. della A.S.L. NA 1, di cui alla legge regionale 6 maggio 1985, n. 36;

     4) le reti di monitoraggio ambientale regionali e provinciali;

     5) il centro regionale di radioattività della A.S.L. SA 2;

     6) eventuali altre strutture inerenti ad attività svolte dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, da trasferire all'A.R.P.A.C., in quanto previsto nell'articolo 5, commi 1 e 2 della presente legge;

     b) le funzioni, le attrezzature, la dotazione organica e la dotazione finanziaria dei servizi delle AA.SS.LL., limitatamente alle attività di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 della presente legge;

     c) i fondi destinati alle AA.SS.LL., relativamente alle funzioni ed ai compiti di cui alla presente legge e non impegnati dalle stesse AA.SS.LL.;

     d) i fondi non impegnati dei bilanci dell'anno in corso per la gestione delle strutture di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;

     e) i fondi per le spese del personale di cui al successivo articolo 18.

 

     Art. 18. Trasferimento del personale.

     1. E' trasferito, per essere inquadrato nell'organico dell'A.R.P.A.C., sin dalla sua costituzione:

     a) il personale in servizio presso il servizio controllo inquinamento atmosferico della A.S.L. NA 1;

     b) il personale in servizio presso i Laboratori di Igiene e Profilassi - L.I.P. - delle AA.SS.LL. della Campania ed il personale in servizio presso il P.M.P. della ASL Napoli 1, già dell'U.S.L. 40;

     c) il personale delle AA.SS.LL. adibito prevalentemente ai compiti di cui all'articolo 1 della Legge 21 gennaio 1994, n. 61;

     d) il personale regionale e provinciale in servizio presso le strutture di monitoraggio ambientale;

     e) il personale in servizio presso il centro regionale di radioattività della ASL SA.

     2. E' inquadrato, a domanda, nell'organico dell'A.R.P.A.C., secondo scelte compiute dal direttore generale dell'A.R.P.A.C., conformemente alle esigenze di pianta organica della stessa, il personale regionale, tenuto conto della specifica professionalità posseduta e/o acquisita, in ragione anche delle assegnazioni di servizio.

     3. In sede di inquadramento si procederà alla utilizzazione del personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, tenuto conto dei profili professionali e delle funzioni svolte. Conseguentemente è ridotta la pianta organica della regione e delle AA.SS.LL. di provenienza.

     4. Il personale trasferito all'A.R.P.A.C., di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, conserva l'anzianità di servizio precedentemente acquisita, così come previsto dall'articolo 25 della presente legge.

 

     Art. 19. Trasferimenti.

     1. Per i trasferimenti e le assegnazioni all'A.R.P.A.C., di cui ai precedenti articoli 17 e 18 della presente legge, gli enti interessati, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono e presentano alla Giunta regionale i rispettivi elenchi relativi alle attività ed attrezzature, ai beni mobili ed immobili, al personale ed alla dotazione organica e finanziaria.

     2. Qualora detti enti risultino inadempienti, la Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di commissari da acta.

     3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvalendosi del direttore generale dell'A.R.P.A.C., effettua una prima ricognizione della documentazione inviata dagli enti di provenienza, di cui al comma 1, e, previa intesa con gli stessi enti, provvede al trasferimento ed all'assegnazione all'A.R.P.A.C. di quanto previsto dagli elenchi, di cui al comma 1.

     4. All'atto del trasferimento all'A.R.P.A.C. delle dotazioni organiche, di cui al comma 1, gli enti di provenienza provvedono alla corrispondente riduzione delle rispettive dotazioni organiche.

 

     Art. 20. Pianta organica.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il direttore generale adotta la pianta organica provvisoria dell'A.R.P.A.C., determinata sulla base delle dotazioni organiche trasferite ed assegnate all'A.R.P.A.C. stessa, ai sensi del precedente articolo 19 della presente legge.

     2. Nel periodo di vigenza della pianta organica provvisoria, di cui al comma precedente, e comunque fino all'adozione della pianta organica definitiva, di cui al successivo comma 3, il trasferimento all'A.R.P.A.C. di personale, oltre quello previsto nel precedente articolo 18, commi 1, 2, 3 e 4 della presente legge, potrà avvenire su motivate esigenze indicate dal direttore generale e previo parere del Co.R.I.

     3. La pianata organica definitiva dell'A.R.P.A.C. viene adottata dal direttore generale entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché agli standard indicati dalla normativa vigente, tenuto altresì conto:

     a) dei parametri riferiti alla densità della popolazione, delle sorgenti inquinanti, delle attività produttive ed agricole;

     b) delle funzioni e della organizzazione gestionale dell'A.R.P.A.C. in merito alla struttura centrale ed a quella territoriale;

     c) dei pareri da acquisire, così come previsti dal regolamento, di cui all'articolo 13 della presente legge.

     4. La pianta organica, di cui al presente articolo, è soggetta al controllo preventivo della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

 

     Art. 21. Ricognizione.

     1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad approvare con proprio atto deliberativo gli elenchi così come previsto dall'articolo 19, comma 1 della presente legge.

     2. Entro 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 2, art. 3 della Legge 21 gennaio 1994, n. 61, la Giunta regionale, avvalendosi dell'A.R.P.A.C., dovrà condurre una ricognizione che, sulla base dei parametri quali la densità di popolazione, dei soggetti inquinanti, delle attività produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi di controllo ambientale per l'area di competenza dell'A.R.P.A.C., al fine di definire:

     a) la dotazione organica, di cui all'articolo 20 della presente legge;

     b) la struttura definitiva dell'A.R.P.A.C., ivi comprese le articolazioni territoriali, di cui all'articolo 11 della presente legge;

     c) la dotazione strumentale e finanziaria dell'A.R.P.A.C.

 

CAPO II

Dotazioni finanziarie

 

     Art. 22. Finanziamento.

     1. Il finanziamento dell'A.R.P.A.C. avviene attraverso:

     a) quota del fondo sanitario regionale da definirsi sulla base della spesa storica di personale e di attività delle funzioni trasferite all'A.R.P.A.C., di cui all'articolo 17 della presente legge, nonché delle attività previste dai piani di lavoro;

     b) specifico stanziamento appostato su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in rapporto all'organico del personale dell'A.R.P.A.C. e alle attività da espletare, definite sul programma annuale della stessa Agenzia;

     c) proventi derivanti dalle convenzioni della Regione con Province, con l'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale ed altri enti, di cui al precedente articolo 3 della presente legge;

     d) proventi derivanti da specifici progetti statali e comunitari;

     e) proventi derivanti dalle convenzioni dell'A.R.P.A.C. con le AA.SS.LL., in riferimento ad ulteriori prestazioni oltre quelle indicate nella lettera a) comma 1;

     f) proventi derivanti dalle prestazioni rese a terzi, sia pubblici che privati, di cui all'articolo 5, comma 5 della presente legge.

     2. L'entità delle assegnazioni di cui alla lettera a), comma 1, viene determinata con la legge di approvazione del bilancio regionale o di sue variazioni.

 

     Art. 23. Trasferimenti finanziari.

     1. Le assegnazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 22, comma 1, sono trasferite all'A.R.P.A.C. entro venti giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'A.R.P.A.C. da parte della Giunta regionale.

     2. I proventi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 22, comma 1, limitatamente alle Amministrazioni e/o Autonomie locali, vengono detratti direttamente dai fondi destinati alle stesse per le attività nel settore ambientale.

     3. I proventi delle convenzioni di cui alla lettera e) dell'articolo 22, comma 1, vengono trasferiti all'A.R.P.A.C. secondo le modalità previste dalle convenzioni stesse.

     4. A partire dall'attivazione dell'A.R.P.A.C., ed in particolare, fino all'attivazione delle strutture di gestione della stessa, compresa l'approvazione del bilancio, le anticipazioni finanziarie, atte a garantire le attività delle strutture trasferite all'A.R.P.A.C., di cui all'articolo 17 della presente legge, saranno assicurate dai rispettivi enti di provenienza.

 

     Art. 24. Bilancio preventivo e conto consuntivo.

     1. L'A.R.P.A.C. è tenuta al pareggio di bilancio.

     2. L'A.R.P.A.C. redige i propri bilanci e gli atti contabili nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, e successive modificazioni.

 

     Art. 25. Trattamento giuridico ed economico del personale.

     1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni vigenti, di cui all'articolo 45, comma 3, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 4 novembre 1997, n. 396, al personale assegnato all'A.R.P.A.C. è confermato il trattamento previdenziale, giuridico ed economico in godimento, compresa l'anzianità maturata, nonché le risorse economiche determinate e stanziate ai fini del salario accessorio secondo la contrattazione nazionale e decentrata prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati negli enti di provenienza.

     2. Fino all'attivazione delle strutture di gestione dell'A.R.P.A.C., le anticipazioni finanziarie, atte a garantire il trattamento di cui al comma 1 del presente articolo al personale assegnato all'A.R.P.A.C., saranno assicurate dai rispettivi Enti di provenienza.

 

     Art. 26. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario corrente, stabiliti in L. 300 milioni, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1682 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1998, di nuova istituzione, con la denominazione «oneri gestionali aggiuntivi dell'A.R.P.A.C.», mediante prelievo della occorrente somma del capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1998 che si riduce di pari importo. Per gli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio.

 

          Art. 27. Norme finali.

     1. Sono abrogati:

     a) l'art. 8 della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10;

     b) l'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1988, n. 17 limitatamente alle parole comprese tra «studi» e «ionizzanti»;

     c) il comitato regionale per la balneazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 34;

     d) il comitato regionale per l'inquinamento atmosferico;

     e) la commissione tecnica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 114/6 del 30 novembre 1982;

     f) la legge regionale 6 maggio 1985, n. 36.

     2. Le norme suindicate sono, in ogni caso, di fatto abrogate, solo dopo l'effettiva assunzione delle corrispondenti funzioni da parte dell'A.R.P.A.C.

 

     Art. 28. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 novembre 2011, n. 17.