§ 2.1.60 - Legge Regionale 25 novembre 1994, n. 39.
Integrazione alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 concernente: Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap e per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:25/11/1994
Numero:39


Sommario
Art. 1.      Dopo l'articolo 14 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 2.      Dopo l'articolo 14-bis, aggiunto con il precedente articolo 1 all'articolo 14 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 3.      Dopo l'articolo 9 del Regolamento di attuazione della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.1.60 - Legge Regionale 25 novembre 1994, n. 39.

Integrazione alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 concernente: Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap e per l'inserimento nella vita sociale ed al relativo regolamento di attuazione.

(B.U. n. 58 del 29 novembre 1994).

 

Art. 1.

     Dopo l'articolo 14 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Dopo l'articolo 14-bis, aggiunto con il precedente articolo 1 all'articolo 14 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Dopo l'articolo 9 del Regolamento di attuazione della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il biennio 1994/1995 si farà fronte con l'imputazione della Spesa al Cap. 7234, di nuova istituzione, denominato «Fondi alle Unità Sanitarie Locali per gli oneri relativi a rimborsi a cittadini disabili psichici residenti nella Regione Campania per ricoveri in strutture specifiche per la riabilitazione psichica non convenzionate, operanti sul territorio nazionale».

     2. All'onere di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1994 si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo dell'occorrente somma, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal Cap. 1030 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1993, che si riduce di pari importo.

     3. All'onere per l'anno successivo si provvederà con il relativo stanziamento di bilancio.

     4. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 14- ter quantificato in lire 3 miliardi, con prelievo dal Cap. 1030 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1993, che si riduce di pari importo, si fa fronte con lo stanziamento, di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del Cap. 7226, di nuova istituzione, così denominato: «Fondi alle Unità Sanitarie Locali per gli oneri relativi a rimborsi a cittadini disabili psichici residenti nella Regione Campania per ricoveri in strutture specifiche per la riabilitazione psichica non convenzionate operanti sul territorio nazionale, per il periodo dal 1° luglio 1992 fino alla data di entrata in vigore della specifica legge regionale».

     5. Le somme non impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza, vanno reiscritte, per pari importo allo stesso titolo nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste.

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.