§ 2.1.29 - Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11.
Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:15/03/1984
Numero:11


Sommario
Art. 1.      La Regione Campania, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, assicura idonei interventi e servizi per [...]
Art. 2.  Soggetto portatore di handicaps.
Art. 3.  Strutture e interventi delle UU.SS.LL..
Art. 4.  Strutture altamente specializzate.
Art. 5.  Presidi per la riabilitazione.
Art. 6.  Strutture residenziali.
Art. 7.  Strutture e attività integrative.
Art. 8.  Aiuto domestico e scolastico.
Art. 9.  Rapporti convenzionali.
Art. 10.  Albo regionale.
Art. 11.  Struttura dipartimentale regionale.
Art. 12.  Il personale.
Art. 13.  Aggiornamento del personale.
Art. 14.  Strutture esterne.
Art. 14-bis.  Ricovero in strutture specifiche per la riabilitazione psichica non convenzionate, operanti sul territorio nazionale
Art. 14-ter.  Norma transitoria per l'autorizzazione al rimborso spese
Art. 15.  Diritto allo studio.
Art. 16.  Attività formativa.
Art. 17.  Inserimento lavorativo.
Art. 18.  Barriere architettoniche.
Art. 19.  Partecipazione.
Art. 20.  Regolamenti.
Art. 21.  Contributi regionali.
Art. 22.  Rapporti convenzionali.
Art. 23.      I criteri e le modalità di intervento della presente legge sono disciplinati dall'allegato Regolamento di attuazione.
Art. 24.      Gli Enti gestori che alla data del 31 gennaio 1996 non hanno completato il Piano di ristrutturazione per adeguare le strutture ai requisiti e alle caratteristiche operative degli allegati «D» ed [...]
Art. 25.  Contributi per l'adeguamento delle strutture convenzionate.
Art. 26.  Contributi economici alle famiglie.
Art. 27.      Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1984 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli nn. 52, 56, 1800, 1805, 1815, [...]
Art. 28.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.1.29 - Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11.

Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale.

(B.U. 2 aprile 1984, n. 20)

 

Art. 1.

     La Regione Campania, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, assicura idonei interventi e servizi per la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione degli handicaps.

     La Regione Campania opera per rimuovere le situazioni invalidanti, di bisogno, di emarginazione e di non autosufficienza della persona e favorisce l'inserimento o il reinserimento in tutte le forme di vita sociale dei cittadini portatori di handicaps.

     In particolare, la Regione:

     - adotta un'unica metodologia di rilevamento nell'individuare il tipo di handicaps;

     - privilegia le fasi della prevenzione e della diagnosi precoce delle menomazioni e delle loro cause, e stabilisce controlli ulteriori e sistematici del portatore di handicaps;

     - garantisce, dopo una partecipata analisi delle effettive necessità interventi socio-sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione che coinvolgano il contesto educativo socio- culturale del cittadino portatore di handicaps e privilegia il momento assistenziale territoriale e domiciliare, perseguendo l'obiettivo di tendere al superamento di ogni forma di ricovero;

     - favorisce il coinvolgimento della collettività nelle problematiche dello svantaggio psico-fisico, interventi educativo-riabilitativi vigilando sulla filosofia degli interventi, delle tecniche, dei farmaci e di ogni altro sistema che viene presentato per la prevenzione, la individuazione, la cura e la riabilitazione degli handicaps;

     - promuove la formazione e l'aggiornamento obbligatori di tutti gli operatori socio-sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e, particolarmente, di quelli che intervengono nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione specifica di ogni tipo di handicaps;

     - promuove nell'ambito delle vigenti leggi, l'abolizione delle barriere architettoniche;

     - prevede interventi, anche di carattere economico per i singoli portatori di handicaps e per le famiglie che assistono congiunti portatori di handicaps non in regime di ricovero con l'obiettivo dell'inserimento familiare e sociale;

     - opera, nella consapevolezza che l'ambiente in cui il soggetto portatore di handicaps vive è determinante per lo stesso, affinché siano potenziati i servizi di educazione ed informazione sanitaria, per rendere cosciente la popolazione delle cause degli handicaps, dei problemi dei portatori e delle loro famiglie;

     - coordina gli interventi previsti dalle leggi statali e regionali per una migliore qualità della vita dei cittadini portatori di handicaps;

     - favorisce l'inserimento dei soggetti in difficoltà fisiche e/o intellettive negli asili nido, nella scuola materna e dell'obbligo e l'accesso ai corsi di istruzione media, primaria e secondaria, oltre che professionale, universitaria e post- universitaria, dell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della specifica normativa statale;

     - prevede, assicura e sostiene prioritariamente nella scelta e nell'attuazione degli interventi la partecipazione dei soggetti adottando, ove possibile, metodologie di gruppo e delle famiglie, mobilitando tutte le potenziali capacità;

     - favorisce la partecipazione dei cittadini disabili ai corsi ordinari di formazione professionale da scegliere in relazione al loro stato fisico e psichico, nel rispetto della loro volontà;

     - promuove iniziative per favorire, nell'ambito delle leggi vigenti in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette, l'inserimento dei cittadini portatori di handicaps nel mondo del lavoro;

     - opera per il controllo dei fattori e delle sostanze nocive presenti in ambienti lavorativi ai fini della prevenzione degli handicaps.

 

     Art. 2. Soggetto portatore di handicaps.

     Ai fini della presente legge, si considera "soggetto portatore di handicaps" la persona di qualsiasi età, che per evento patologico, congenito, ereditario acquisito, traumatico, patologico organico o comunque intervenuto, presenta una menomazione delle proprie facoltà fisiche e/o intellettive e/o sensoriali, che lo mettono in difficoltà di relazione, di apprendimento, di inserimento nella società.

     Nei confronti dei soggetti di tutte le età, che presentino una totale assenza di autonomia e di autosufficienza, ed incapaci di provvedere ai propri bisogni primari, devono essere garantiti interventi e servizi tali da consentire un adeguato livello di vita.

 

     Art. 3. Strutture e interventi delle UU.SS.LL..

     In attesa del Piano Socio Sanitario Regionale, le Unità Sanitarie Locali predispongono, nell'ambito dei Servizi istituzionali, un programma dipartimentale per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps.

     Tale programma dipartimentale si articola in:

     a) Programma preventivo per la gravidanza;

     b) Programma preventivo per i primi tre anni di vita;

     c) Programma per la cura e la riabilitazione dei disturbi dello sviluppo psicologico dell'età evolutiva, degli handicaps e per la lotta contro l'emarginazione infantile;

     d) Programma per il sostegno socio-sanitario della formazione professionale e dell'integrazione, lavorativa e sociale dei soggetti portatori di handicaps.

     Nella prima applicazione della presente legge in conformità a quanto previsto dal Regolamento di attuazione, il Comitato di Gestione di ciascuna U.S.L. identificherà il personale che dovrà attendere ai programmi di cui al presente articolo, definendo un proprio organico che sarà sottoposto alla Regione per l'approvazione.

     I Comuni, le Comunità Montane e le UU.SS.LL., ciascuno per la propria competenza, svolgono attività integrative degli interventi del programma dipartimentale, con particolare riferimento alla promozione di attività divulgative e di conoscenza nei confronti di tutti i cittadini ai fini della prevenzione e dell'inserimento e del reinserimento sociale.

 

     Art. 4. Strutture altamente specializzate.

     In attesa del Piano Sanitario Regionale la Giunta, su proposta della struttura di cui all'art. 11, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e su conforme parere della Commissione Consiliare competente:

     a) identifica le strutture cui le UU.SS.LL. faranno riferimento per gli interventi diagnostici o riabilitativi altamente specializzati e indica le modalità di rapporto operativo;

     b) stabilisce un accordo con l'Università per definire la sua collaborazione con i Programmi Dipartimentali delle UU.SS.LL.

     nei campi della diagnostica, terapia e ricerca, nonché dell'aggiornamento e formazione del personale medico e paramedico.

     La Giunta inoltre prepara il piano per la realizzazione di strutture o servizi multizonali altamente specializzati necessari per il funzionamento dei servizi e programmi di cui alla presente legge, tenendo conto delle priorità indicate dal Comitato Consultivo Regionale di cui all'art. 19.

 

     Art. 5. Presidi per la riabilitazione.

     Le Unità Sanitarie Locali singole o associate istituiscono, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Sanità, un presidio per la riabilitazione che dovrà essere dotato di personale, locali e attrezzature per le attività di:

     - fisioterapia;

     - massaggi;

     - rieducazione psicomotoria;

     - rieducazione psico-sensoriale;

     - terapie del linguaggio;

     - ortottica;

     - ginnastiche mediche e correttive;

     - guida all'uso di protesi;

     - educazione e guida dei soggetti handicappati, delle loro famiglie o delle persone interessate all'uso di tecniche di rieducazione fisica, psichica e sensoriale realizzabili autonomamente.

     Tali attività sono attuate nel quadro dei programmi terapeutico- riabilitativi di cui all'art. 3, nonché su richiesta degli altri servizi e strutture dell'U.S.L..

 

     Art. 6. Strutture residenziali.

     Per le necessità di assistenza continuativa di utenti portatori di handicaps psico-fisici connesse con l'impossibilità temporanea o permanente della presa in carico nel nucleo familiare o a domicilio, le UU.SS.LL.

     istituiscono, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Sanità, strutture residenziali nelle quali è garantita l'assistenza durante l'arco delle 24 ore.

     Nell'attuazione della presente legge è attribuita priorità alla ristrutturazione di Centri residenziali già esistenti, sia per adeguarli ai criteri stabiliti dalla presente legge, sia per trasformarli in strutture integrative di cui al successivo art. 7.

     A tale fine la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi alle UU.SS.LL. che presenteranno piani di strutturazione di Centri ubicati nel proprio territorio e gestiti in forma diretta.

 

     Art. 7. Strutture e attività integrative.

     I Comuni, le Comunità Montane e le UU.SS.LL., ciascuno per le proprie competenze, ad integrazione degli interventi del programma dipartimentale di cui all'art. 3, istituiscono o promuovono:

     a) centri diurni per attività socio-educative e per lo sviluppo delle potenzialità creative e socio-comunitarie, compresi laboratori artigianali;

     b) d'intesa con i competenti organi scolastici, attività socio- comunitarie nella scuola dell'obbligo e nelle scuole materne, indirizzate ad alunni, docenti e non docenti e volte a facilitare l'integrazione dei soggetti in difficoltà socio- psicofisica;

     c) gruppi appartamento o comunità autogestiti;

     d) attività culturali, ricreative, sportive, soggiorni marini, montani o in località climatiche;

     e) facilitazioni per il trasporto pubblico di soggetti portatori di handicaps psico-fisici;

     f) attività di promozione dell'aiuto reciproco e di valorizzazione del volontariato.

 

     Art. 8. Aiuto domestico e scolastico.

     La Giunta regionale, con appositi piani annuali, previo parere del Comitato Consultivo di cui all'art. 19, è autorizzata a erogare contributi ai Comuni e alle Comunità Montane che istituiscono il Servizio di aiuto domestico e scolastico.

     Tale servizio opera in stretta correlazione con il Programma Dipartimentale di cui all'art. 3, con gli altri servizi e programmi dell'U.S.L., con i Consigli di Circolo e di Istituto e secondo le indicazioni del Comitato di cui all'art. 19.

 

     Art. 9. Rapporti convenzionali.

     I Comuni, le Comunità Montane e le UU.SS.LL., per le rispettive competenze, in carenza di proprie strutture, possono stabilire rapporti convenzionali con Enti pubblici o privati e associazioni di volontariato senza fini di lucro per la gestione dei presidi e delle attività per l'assistenza di portatori di handicaps.

     Le convenzioni, nel rispetto del D.M. 23 novembre 1982, dovranno conformarsi allo schema tipo previsto dal Regolamento di attuazione della presente legge e uniformarsi ai criteri in esso contenuti.

 

          Art. 10. Albo regionale. [1]

     [E' istituito l'Albo regionale delle strutture e presidi a gestione privata previsti dagli artt. 5 e 6 della presente legge, che sarà tenuto dalla struttura prevista dal successivo art. 11.

     Gli Enti privati che intendono gestire tali strutture e presidi devono presentare domanda corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti e caratteristiche di cui all'allegato D del Regolamento di attuazione della presente legge.]

 

     Art. 11. Struttura dipartimentale regionale.

     Nell'ambito dell'Assessorato regionale alla Sanità è istituita una struttura dipartimentale preposta al coordinamento delle attività previste dalla presente legge e con gli specifici compiti appresso indicati:

     a) promozione e coordinamento delle attività di ricerca sugli handicaps che vengono svolte sul territorio regionale, con la possibilità di avvalersi a tale scopo del contributo di qualificate esperienze;

     b) organizzazione di un centro di documentazione e di informazione sugli aspetti sociali, tecnici ed amministrativi nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps, anche allo scopo di indirizzare i servizi sulle terapie e le tecnologie più avanzate da adottare nello svolgimento delle loro attività;

     c) utilizzazione dei dati sull'incidenza dei vari tipi di handicaps sul territorio regionale al fine di dettare indirizzi e formulare programmi sugli interventi più opportuni;

     d) coordinamento della formazione e dell'aggiornamento del personale destinato alle attività di prevenzione, cura, assistenza e riabilitazione;

     e) predisposizione degli indirizzi per la programmazione sul territorio delle strutture diagnostiche e terapeutiche ad alta specializzazione;

     f) controllo degli standard di prestazioni erogate su tutto il territorio regionale e valutazione delle attività rispetto agli obiettivi fissati dalla presente legge;

     g) tenuta dell'albo regionale di cui all'art. 10 e dell'archivio generale delle convenzioni stipulate dalle Unità Sanitarie Locali nella materia regolamentata dalla presente legge.

     La struttura di cui al presente articolo opera in stretta collaborazione con il Comitato Consultivo regionale di cui al successivo art. 19.

 

     Art. 12. Il personale.

     Nella prima applicazione della presente legge il Comitato di Gestione di ciascuna U.S.L. identificherà il personale che dovrà operare per l'attuazione dei programmi presso le strutture di cui agli artt. 3-5-6-7.

     Per il funzionamento delle strutture e dei servizi disciplinati dalla presente legge, i Comuni e le Comunità Montane utilizzeranno prioritariamente personale qualificato già in servizio.

     In carenza, i Comuni e le Comunità Montane provvedono alla formazione e/o all'aggiornamento del personale già in servizio, d'intesa con i responsabili dei programmi dipartimentali di cui all'art. 3 della presente legge.

     Ai sensi della legge n. 833/78, art. 47 e D.P.R. n. 761/79, art. 35, le UU.SS.LL. sono autorizzate ad esigere il tempo pieno per gli operatori dei programmi, presidi ed interventi regolamentati dalla presente legge.

 

     Art. 13. Aggiornamento del personale.

     La struttura di cui all'art. 11 è autorizzata ad attuare iniziative di aggiornamento tecnico-organizzativo per i coordinatori tecnici e per i responsabili dei Programmi Dipartimentali di cui all'art. 3.

     Inoltre la struttura di cui all'art. 11 coordina le iniziative di aggiornamento per il personale, che opererà nei programmi dipartimentali previsti dalla presente legge, predisposte dalle Unità Sanitarie Locali, in collaborazione con il Comitato di cui all'art. 19.

     La frequenza a tali iniziative sarà obbligatoria.

     Tali iniziative di aggiornamento saranno aperte alla partecipazione dei volontari.

 

     Art. 14. Strutture esterne.

     Il ricorso a strutture esterne altamente qualificate, fatto salvo quanto già disposto nella legge regionale n. 46/78, limitatamente alle consulenze sul programma terapeutico-riabilitativo e limitatamente ad interventi specifici sul paziente, con esclusione delle prestazioni curative con carattere di continuità e prolungate nel tempo, può essere autorizzato dall'apposita struttura regionale, quando le stesse prestazioni non siano disponibili sul territorio nazionale.

 

     Art. 14-bis. Ricovero in strutture specifiche per la riabilitazione psichica non convenzionate, operanti sul territorio nazionale [2].

     1. Fino al 31 dicembre 1995, i cittadini disabili psichici residenti nella Regione Campania possono essere autorizzati a ricorrere, per cure, a strutture di ricovero specifiche per la riabilitazione psichica non convenzionate, operanti sul territorio nazionale, nei casi in cui non vi sia disponibilità presso le strutture pubbliche o convenzionate del territorio regionale.

     2. La indisponibilità delle prestazioni presso le strutture pubbliche o convenzionate regionali deve essere documentata in conformità di quanto andrà a stabilire la Giunta Regionale ai sensi del successivo articolo 3 della presente legge.

 

     Art. 14-ter. Norma transitoria per l'autorizzazione al rimborso spese [3].

     1. La Giunta Regionale, sulla base della preventiva autorizzazione regionale rilasciata all'atto della prima fase istruttoria della pratica, sentiti i Centri di riferimento di cui al successivo articolo 3 della presente legge autorizza il rimborso agli interessati delle spese sostenute per cure mediche in regime di ricovero nelle strutture di cui all'articolo 1, effettuate nel periodo dal primo luglio 1992 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. L'entità del rimborso per ogni giornata di ricovero, non può superare l'importo giornaliero delle rette definite, per l'anno di riferimento, dal Ministero della Sanità, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articolo 26, per i centri di riabilitazione convenzionati relativamente ai trattamenti di internato, comprensive delle integrazioni previste per gli assistiti in condizione di particolare gravità.

 

     Art. 15. Diritto allo studio.

     La Regione Campania, al fine di garantire il diritto allo studio e di favorire l'accesso dei cittadini portatori di handicaps residenti nella Regione alle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli asili-nido, attribuisce, con appositi piani annuali, previo parere del Comitato di cui all'art. 19, ai Comuni singoli o associati e alle Comunità Montane fondi per:

     a) assicurare, nel quadro dei normali servizi di trasporto scolastico, il trasporto dei bambini in difficoltà socio- psicofisica al fine di rendere possibile la frequenza della scuola e delle attività extrascolastiche;

     b) provvedere all'acquisto di attrezzature e materiali didattici che facilitino l'integrazione dei soggetti portatori di handicaps nelle normali attività scolastiche, e, in particolare, nelle attività di collegamento tra scuola e realtà territoriale;

     c) erogare contributi economici per facilitare l'accesso ai corsi di scuola media superiore ed universitaria, in ragione delle condizioni economiche della famiglia o del singolo studente portatore di handicaps;

     d) assicurare l'alloggio nei Comuni sedi di Università a studenti fuori sede portatori di handicaps.

     Tutte le iniziative volte a favorire i servizi di cui al presente articolo lettere c) e d) sono rivolte a studenti residenti in Campania che sono portatori di handicaps tali da costituire un notevole aggravio economico alla normale partecipazione ai corsi scolastici.

 

     Art. 16. Attività formativa.

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i corsi speciali riservati ad allievi con ridotta capacità lavorativa fatta eccezione dei corsi per centralinisti, masoterapisti e programmatori riservati a non vedenti.

     I piani annuali di qualificazione professionale sono predisposti d'intesa con la struttura di cui all'art. 11 e devono prevedere:

     a) l'inserimento di allievi disabili in ogni corso nella misura non superiore al 20%;

     b) la presenza di un operatore di sostegno specializzato, per ogni corso che vede inseriti allievi disabili, individuato secondo la normativa vigente.

 

     Art. 17. Inserimento lavorativo.

     La Regione nell'ambito delle proprie competenze, con appositi piani annuali, favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro dei cittadini portatori di handicaps in forma adeguata alle loro capacità in atto o potenziali.

 

     Art. 18. Barriere architettoniche.

     La Regione opera per l'abolizione delle barriere architettoniche in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del relativo Regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. del 27 aprile 1978, n. 384, con particolare riferimento agli edifici pubblici, ai luoghi di pubblico spettacolo, ai servizi pubblici in genere, ai mezzi di trasporto pubblico, nonché ai luoghi di lavoro e agli alloggi in cui vivono portatori di handicaps.

     A tale scopo i finanziamenti regionali ordinari e straordinari, ivi compresi quelli derivanti dalla legge n. 219/81 per la ricostruzione nelle zone terremotate, destinati alla costruzione e alla riattazione di servizi o attrezzature pubbliche, sono erogati a condizione del pieno rispetto delle norme previste dalla legge in materia di barriere architettoniche. Il mancato rispetto di tali norme comporta la revoca del finanziamento.

     La Regione assegnerà con appositi piani annuali, ai Comuni che ne facciano richiesta, un apposito fondo finalizzato al parziale rimborso delle spese per la rimozione delle barriere architettoniche negli alloggi o negli edifici occupati da cittadini portatori di handicaps.

     La Giunta regionale è tenuta ad effettuare campagne informative, di incentivazione e promozionali per il superamento delle barriere architettoniche.

 

     Art. 19. Partecipazione.

     E' istituito il Comitato consultivo regionale per il pieno inserimento nella vita sociale dei portatori di handicaps che viene nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

     Esso è composto:

     - dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato che lo presiede;

     - da un funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità, responsabile dell'Ufficio di cui all'art. 11;

     - da cinque rappresentanti dei Comuni della Regione e/o delle loro associazioni, designati dall'ANCI regionale;

     - da quattro rappresentanti delle associazioni dei cittadini portatori di handicaps maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

     - da quattro rappresentanti delle organizzazioni delle famiglie di handicappati maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

     - da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti nel C.N.E.L.;

     - da un rappresentante della scuola designato dai Provveditorati agli Studi della Regione.

     I componenti del Comitato consultivo regionale prestano la loro collaborazione a titolo gratuito.

     Il Comitato ha sede presso la struttura di cui all'art. 11.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti e le Associazioni di cui sopra comunicato i nominativi dei rappresentanti designati al Presidente della Giunta regionale che, con proprio decreto, procede alla costituzione del Comitato.

 

     Art. 20. Regolamenti.

     Le UU.SS.LL. e i Comuni e le Comunità Montane, ciascuno per le proprie competenze, sentito il Comitato di cui all'art. 19, adottano annualmente i Regolamenti delle strutture e servizi di cui alla presente legge.

     I regolamenti dovranno conformarsi al principio di armonizzare ed integrare gli interventi sanitari con quelli socio-assistenziali.

     In tali Regolamenti saranno indicate le modalità di svolgimento delle attività che si confermeranno al criterio della flessibilità delle strutture, ai bisogni dell'utenza e che prevederanno prioritariamente controlli qualitativi mirati al raggiungimento delle finalità della presente legge.

 

     Art. 21. Contributi regionali.

     I Comuni singoli o associati, le Comunità Montane e le UU.SS.LL. che intendono avvalersi, ciascuno per la propria competenza, dei contributi regionali per la realizzazione dei presidi e attività previsti dalla presente legge, ne faranno richiesta entro il 31 marzo di ogni anno e, in fase di prima applicazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     La richiesta deve includere le deliberazioni e la documentazione dettagliata relativa alle attività per le quali si chiede il contributo. Tale documentazione deve contenere:

     - il parere verbalizzato del Comitato di cui all'art. 19;

     - la descrizione della struttura o dell'iniziativa, completa delle indicazioni che la rendono conforme ai criteri e principi operativi contenuti nella presente legge;

     - l'indicazione degli utenti e degli altri interlocutori cui l'attività si rivolge;

     - numero e qualificazione del personale necessario;

     - l'indicazione delle forme di partecipazione degli utenti, delle famiglie, del volontariato e delle associazioni presenti in zona alla programmazione e alla attuazione delle attività;

     - la spesa distinta per qualificazione in sanitaria e sociale.

     E' fatto obbligo agli Enti destinatari dei finanziamenti di cui al presente articolo, di fornire una relazione annuale alla Giunta regionale sullo stato di attuazione delle attività programmate.

 

     Art. 22. Rapporti convenzionali.

     I Comuni, le Comunità Montane e le UU.SS.LL., per le rispettive competenze, in carenza di proprie strutture, possono stabilire rapporti convenzionali con Enti pubblici o privati e Associazioni di volontariato senza fini di lucro, per la gestione dei presidi e dell'attività per l'assistenza di portatori di handicaps.

     Le convenzioni devono essere conformi allo schema tipo previsto dal regolamento di attuazione della presente legge ed uniformarsi ai criteri in esso contenuti.

 

     Art. 23.

     I criteri e le modalità di intervento della presente legge sono disciplinati dall'allegato Regolamento di attuazione.

 

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 24.

     Gli Enti gestori che alla data del 31 gennaio 1996 non hanno completato il Piano di ristrutturazione per adeguare le strutture ai requisiti e alle caratteristiche operative degli allegati «D» ed «E» del regolamento, anche attraverso l'allestimento di nuove strutture, cessano la loro attività [4].

 

     Art. 25. Contributi per l'adeguamento delle strutture convenzionate.

     Gli Enti gestori di strutture di cui l'U.S.L.

     competente per territorio abbia recepito il rapporto convenzionale, possono presentare alla Giunta regionale , entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, richiesta di contributi per piani di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento delle strutture secondo quanto previsto dall'art. 24.

     La Giunta regionale, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone il piano per l'assegnazione dei contributi, che comunque saranno concessi nella misura massima del 30% della spesa totale, sulla base dei seguenti criteri:

     - operatività infrazonale o zonale di preferenza;

     - equilibrata distribuzione territoriale delle risorse;

     - adeguatezza dei costi ai benefici;

     - tempestività e qualità delle opere di ristrutturazione.

     I controlli sull'uso dei contributi di cui al presente articolo sono quelli previsti dalla vigente normativa in materia.

 

     Art. 26. Contributi economici alle famiglie.

     Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le UU.SS.LL. sono autorizzate ad erogare un contributo economico alle famiglie che provvedono direttamente all'assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicaps psico-fisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e che rendono necessaria un'assistenza intensa e continuativa.

     Tale contributo viene erogato allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

     a) rientro in famiglia di handicappati già ricoverati a tempo pieno in istituti;

     b) diffusione dell'affidamento familiare di minori handicappati limitatamente a uno per famiglia, salvo il caso di consanguinei;

     c) socializzazione dell'handicappato e suo rapporto con l'ambiente circostante;

     d) alleviamento delle condizioni di vita della famiglia dell'handicappato;

     e) predisposizione di un ambiente idoneo alla vita dell'handicappato;

     f) copertura delle spese per i contributi dovuti all'INPS da parte del familiare-collaboratore domestico ai fini pensionistici secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 1403 del 31 dicembre 1971;

     g) copertura di spese particolari e documentate per le quali non sono previsti altri tipi di provvidenze.

     Il contributo economico alle famiglie è pari al 25% dell'importo della retta giornaliera di assistenza per l'internato a tempo pieno.

     L'U.S.L. è tenuta a comunicare per iscritto il numero ed il nominativo delle famiglie destinatarie del contributo al loro Comune di residenza, al Comitato di cui all'art. 19 ed alla Struttura regionale di cui all'art. 11 che esprimeranno osservazioni anche ai fini del controllo sul migliore uso di tale contributo.

     Alla fine del triennio il Consiglio regionale valuterà l'opportunità di prorogare le norme contenute nel presente articolo ed, in ogni caso, l'entità del contributo dovrà essere fissato tenendo conto della quantità e qualità dei servizi pubblici offerti in zona e sarà rideterminato ogni qualvolta lo standard quali-quantitativo di tali servizi subirà apprezzabili variazioni.

 

     Art. 27.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1984 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli nn. 52, 56, 1800, 1805, 1815, 1900, 1902, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, nonché con quello di cui a capitolo n. 1911, di nuova istituzione, con la denominazione "Contributi alle UU.SS.LL., ai Comuni singoli ed associati ed alle Comunità Montane per interventi e servizi a favore dei soggetti portatori di handicaps, psichici e sensoriali" e con la dotazione di L. 4 miliardi, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo della somma occorrente dallo stanziamento di cui al capitolo n. 300 dello stato di previsione medesimo che si riduce di pari importo.

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive integrazioni e modifiche.

 

     Art. 28. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

REGOLAMENTO

 

     Il presente regolamento specifica i criteri e le modalità cui devono uniformarsi i piani ed i Programmi di intervento attuativi della legge "Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale dei portatori".

 

     1. Criteri di attuazione dei programmi previsti dall'art. 3 della legge. Il programma dipartimentale di cui all'art. 3 della legge, deve essere raccordato con quelli previsti per la lotta contro la mortalità infantile, di cui costituisce parte, i programmi dei consultori familiari per le problematiche femminili e la procreazione cosciente e responsabile e gli interventi del servizio per la tutela della salute mentale e si articola in:

     A) Programma preventivo per la gravidanza che prevede:

     1) l'adozione e l'uso di una specifica cartella socio- sanitaria nella quale vengono registrati i dati rilevati ai controlli periodici preventivi durante la gravidanza, conforme allo schema-tipo di cui all'allegato A al presente Regolamento;

     2) il depistage delle gravidanze a rischio e l'orientamento della gestante verso adeguate strutture specializzate, sia durante la gravidanza che per il parto;

     3) l'adozione e l'uso di una scheda ostetrica e neo-natologica, dove sono registrati i dati relativi al parto ed alle prime ore di vita del neonato, che dovrà essere obbligatoriamente compilata dalle strutture pubbliche e private dove si verifica il parto, conforme allo schema-tipo di cui all'allegato B al presente Regolamento;

     B) Programma preventivo per i primi tre anni di vita che prevede:

     1) l'adozione e l'uso di una specifica cartella socio- sanitaria nella quale vengono registrati i dati relativi ai controlli periodici preventivi in numero complessivo di almeno dieci di cui due nei primi quaranta giorni di vita, conforme allo schema-tipo di cui all'allegato C al presente Regolamento;

     2) il collegamento sistematico con i presidi ospedalieri e universitari per gli accertamenti diagnostici e le consulenze specialistiche necessarie;

     3) la rilevazione, con i genitori, dei fattori di rischio presenti nel domicilio e nell'ambiente di vita del bambino e l'orientamento per la loro neutralizzazione;

     4) l'orientamento e la guida pratica per una corretta nutrizione del bambino, con particolare riguardo all'allattamento;

     5) l'orientamento dei genitori per l'uso razionale delle risorse sanitarie e delle prestazioni di assistenza sociale;

     6) l'educazione sanitaria concernente i temi dell'igiene personale e ambientale, dell'uso corretto dei farmaci e di altre sostanze chimiche, dell'accrescimento e sviluppo psicologico del bambino e ogni altro tema attinente alla materia della legge;

     C) Programma per la cura e riabilitazione dei disturbi dello sviluppo psicologico dell'età evolutiva, degli handicaps e per la lotta contro l'emarginazione infantile che prevede:

     1) l'accettazione delle domande di assistenza sanitaria e sociale per i minori e l'istruttoria delle pratiche sociali di competenza delle UU.SS.LL.;

     2) l'indagine e l'osservazione diagnostico-clinica in collegamento con le strutture specializzate delle UU.SS.LL. e con quelle multizonali e universitarie quando necessario;

     3) la formulazione, in stretta collaborazione con la famiglia, dei programmi psicoterapici e terapeutico-riabilitativi a breve, medio e lungo termine;

     4) il coordinamento e l'attuazione dei programmi psicoterapici e terapeutico-riabilitativi in stretta collaborazione con le famiglie e in collegamento con le strutture, presidi e risorse implicate nei programmi;

     5) l'intervento medico-psico-pedagogico negli asili-nido, nelle scuole materne e nella scuola dell'obbligo per contribuire alla integrazione ed al miglior sviluppo dei bambini in difficoltà socio-psico-fisica;

     6) interventi domiciliari, con il supporto anche dei servizi di aiuto domestico di cui all'art. 8, volti a mantenere la persona handicappata nel proprio ambiente e nella propria abitazione.

     Tali interventi includono le prestazioni infermieristiche a domicilio e al letto del paziente;

     7) l'intervento presso i presidi, strutture ed attività, previste dalla legge al fine di assicurarne il miglior uso, nel quadro del complessivo programma terapeutico-riabilitativo;

     8) gli interventi necessari a promuovere l' adozione e l'affidamento familiare;

     9) iniziative volte a sviluppare le potenzialità creative di apprendimento, di vita sociale e comunitaria di tutti i bambini nel loro normale contesto territoriale, a combattere i fattori socio-culturali dell'emarginazione e ad integrare i bambini in difficoltà socio-psico- fisica;

     D) Programma per il sostegno socio-sanitario della formazione professionale e dell'integrazione lavorativa e sociale dei soggetti portatori di handicaps che prevede:

     1) l'orientamento, di concerto con l'Ufficio regionale di orientamento professionale, dei giovani handicappati e delle famiglie che ne facciano richiesta verso l'integrazione nei normali corsi di formazione professionale e il sostegno socio- sanitario e riabilitativo per i soggetti handicappati che li frequentano, in collaborazione con gli insegnanti;

     2) la sensibilizzazione di Enti ed Aziende pubbliche e private per l'integrazione lavorativa di soggetti handicappati e la ricerca sistematica in zona delle disponibilità all'inserimento lavorativo ai fini di orientare e sostenere i soggetti che ne facciano richiesta;

     3) il sostegno socio-sanitario e riabilitativo per l'inserimento lavorativo dei soggetti handicappati;

     4) il sostegno socio-sanitario e riabilitativo necessario alla migliore integrazione nella vita familiare, sociale, culturale e ricreativa dei soggetti handicappati con particolare riguardo ai giovani ed ai soggetti più esposti a rischi di emarginazione;

     5) l'attuazione delle prestazioni medico-legali e delle pratiche sociali necessarie alla migliore integrazione sociale e lavorativa dei soggetti handicappati ed alla salvaguardia dei loro diritti.

 

     2. Criteri per la costituzione delle équipes da destinare all'attuazione dei programmi dipartimentali previsti dall'art. 3 della legge. Il Comitato di Gestione dell'U.S.L. nominerà il Coordinatore Tecnico del programma dipartimentale ed i quattro responsabili dei programmi in cui esso si articola tra il personale laureato con particolare e documentata esperienza negli interventi previsti dalla legge.

     In attesa del Piano Sanitario Regionale, l'équipe tecnica del programma dipartimentale comprende:

     a) un nucleo centrale, operante per tutta l'U.S.L., composto fino a 100.000 abitanti da:

     - 2 pediatri o neonatologi;

     - 2 ginecologi;

     - 1 medico specializzato in neurologia;

     - 1 medico specializzato in psichiatria;

     - 1 neuropsichiatra infantile;

     - 1 medico legale;

     - 1 medico del lavoro;

     - 1 sociologo;

     - 2 psicologi;

     - 4 assistenti sociali;

     - 1 ostetrica;

     - 2 terapisti della riabilitazione;

     - 1 assistente sanitaria visitatrice.

     Per le UU.SS.LL. superiori a 100.000 abitanti la Regione potrà autorizzare l'integrazione del nucleo centrale con:

     - 1 neuropsichiatra infantile;

     - 1 ginecologo;

     - 1 psicologo;

     - 1 sociologo;

     - 1 medico specialista in neurologia o psichiatria, purché sia stata prioritariamente assicurata la copertura del corrispondente posto presso tutte le UU.SS.LL. della Regione;

     b) un nucleo distrettuale provvisorio ogni 25.000 abitanti, in attesa della definizione dei distretti socio-sanitari di base da parte delle UU.SS.LL., i cui operatori saranno attribuiti funzionalmente a sub-ambiti territoriali delle UU.SS.LL.. Tale nucleo sarà organicamente collegato con il nucleo centrale ed andrà ad integrarsi nelle équipe dei distretti socio- sanitari di base che saranno costituite.

     Esso sarà così composto:

     - 1 pediatra - 1 medico;

     - 1 ostetrico;

     - 1 terapista della riabilitazione;

     - 2 assistenti sociali;

     - 3 animatori di comunità;

     - 3 infermieri professionali o vigilatrici d'infanzia.

     La composizione del nucleo distrettuale provvisorio dovrà essere indicata nella documentazione di cui all'art. 21 della legge.

     L'Ufficio di Direzione dell'U.S.L. disporrà, su proposta del Coordinatore Tecnico del programma dipartimentale, l'uso specifico delle risorse, strutture e personale già esistenti nell'U.S.L. necessari al funzionamento del suddetto programma dipartimentale, secondo le modalità di cui all'art. 12 della legge.

 

     3. Criteri per la costituzione dei presidi per la riabilitazione di cui all'art. 5 della legge. Il presidio per la riabilitazione deve essere dotato di una équipe propria composta da:

     - 1 psicologo;

     - 1 medico specialista in fisioterapia;

     - 1 ortopedico;

     - 1 medico;

     - 4 terapisti della riabilitazione;

     - 1 logopedista;

     - 1 massaggiatore;

     - 1 ortottista;

     - 3 operatori ausiliari.

     L'U.S.L. assegnerà inoltre al Presidio il personale dei servizi generali necessario.

     Il Presidio disporrà di un mezzo di trasporto degli utenti che ne necessitano.

     La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione Consiliare competente, può autorizzare le UU.SS.LL. che si associano per istituire un Presidio per la riabilitazione, ad aumentare il personale previsto per la sopraindicata équipe su motivata richiesta

 

     4. Criteri di funzionamento delle strutture residenziali di cui all'art. 6 della legge. Presso la struttura residenziale interverrà l'équipe del programma dipartimentale per programmi terapeutico- riabilitativi.

     La recettività delle strutture residenziali non deve superare di norma le dodici unità. Le strutture residenziali devono avere almeno le seguenti caratteristiche:

     a) assenza di barriere architettoniche;

     b) camere di degenza con non più di tre posti letto;

     c) una infermeria attrezzata anche per visite mediche;

     d) locali per attività riabilitative;

     e) locali per cucina e lavanderia;

     f) locali attrezzati per il soggiorno, attività sociali e per il pranzo;

     g) un servizio igienico completo di vasca e doccia per ogni cinque posti letto.

     Le strutture residenziali avranno il seguente personale:

     - psicologo;

     - 1 medico del nucleo distrettuale dell'équipe del programma dipartimentale di cui all'art. 3 utilizzato secondo le necessità;

     - 1 operatore di assistenza ogni due assistiti.

     Un numero adeguato di personale per le pulizie, la preparazione dei pasti, il lavaggio della biancheria e degli altri effetti, comunque non superiore alle cinque unite

 

     5. Criteri di funzionamento delle strutture di cui all'art. 7 della legge. Le strutture e i Servizi previsti nella legge devono funzionare secondo i seguenti criteri operativi:

     a) realizzazione preferenziale di strutture e attività che si indirizzano a tutti i cittadini nelle quali è assicurata l'integrazione di soggetti portatori di handicaps psicofisici;

     b) priorità di presa in carica delle problematiche degli utenti in più grave difficoltà socio-psico-fisica;

     c) collegamento con la scuola e le strutture di formazione professionale;

     d) inserimento nella realtà sociale;

     e) promozione di forme di convivenza suscettibili di aumentare il potenziale riabilitativo ed educativo e uso non esclusivamente riservato ad utenti portatori di handicaps;

     f) apertura alla collaborazione del volontariato, secondo le modalità dell'art. 45, legge n. 833/78 del servizio civile, delle famiglie e dei cittadini interessati.

     Potranno essere convocate, su richiesta delle famiglie o delle associazioni presenti sul territorio, riunioni periodiche nella struttura per discuterne il funzionamento.

     L'intervento terapeutico riabilitativo presso dette strutture è attuato dall'équipe del programma dipartimentale di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

 

     6. Criteri per l'aiuto domestico e scolastico di cui all'art. 8 della legge. Il servizio di aiuto domestico e scolastico assicura, nelle scuole materne e nella scuola dell'obbligo, l'aiuto per lo spostamento e igiene dei bambini handicappati che ne necessitano.

     Esso assicura altresì, al domicilio delle persone in difficoltà socio- psico-fisica: l'igiene domestica, la preparazione dei pasti, gli atti indispensabili alla gestione della vita domestica, ivi compresi quelli che implicano attività fuori domicilio.

     Gli Enti locali che già hanno istituito un servizio di aiuto domestico, ne estendono le competenze includendo quelle previste dalla legge e dal presente Regolamento.

     Il servizio di aiuto domestico e scolastico sarà aperto alla collaborazione del volontariato secondo le modalità di cui all'art. 45 della legge n. 833/78 e funzionerà secondo il principio di adattarsi alla specificità dei bisogni degli assistiti.

 

     7. Criteri per l'Albo regionale di cui all'art. 10 della legge. La Giunta regionale in attesa del Piano Sanitario Regionale per concedere l'iscrizione dell'Albo regionale seguirà i seguenti criteri, fatto salvo quanto disposto dall'art. 24 della legge:

     - distribuzione territoriale delle strutture;

     - contenimento rigoroso del numero complessivo di posti letto;

     - priorità alle strutture che intendono operare per ambiti territoriali infrazonali o zonali;

     - concessione dell'operatività multizonale esclusivamente a struttura altamente specializzata.

     Le UU.SS.LL. sono autorizzate, per la gestione in convenzione dei presidi e strutture previsti dalla legge, a stabilire rapporti convenzionali, conformi all'allegato E) del presente regolamento, esclusivamente con Enti gestori le cui strutture siano iscritte all'Albo regionale.

 

     8. Criteri per l'aggiornamento per personale di cui all'art. 13 della legge. Le iniziative di aggiornamento potranno valersi anche di esperti esteri particolarmente qualificati.

     Le UU.SS.LL. ai fini della formazione permanente, promuovono stages di aggiornamento dei propri operatori presso strutture e servizi extra- regionali particolarmente qualificati.

     Tali stages dovranno concludersi con relazione scritta dell'operatore sull'attività svolta.

     La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 19 predispone un programma di borse di studio per medici e operatori dei programmi dipartimentali e dei presidi previsti nella legge, onde favorire la qualificazione professionale.

     Tali borse di studio devono consentire frequenza in strutture ed istituti nazionali ed esteri altamente specializzati.

     La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative volte a facilitare lo scambio di esperienze e l'informazione per gli operatori e per gli altri interlocutori dei programmi e attività regolamentate dal presente provvedimento.

     Tali iniziative debbono essere volte a valorizzare e diffondere le esperienze più qualificate.

 

     9. Criteri per le strutture estere di cui all'art. 14 della legge. Per l'assistenza presso strutture estere, la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata alla struttura regionale di cui all'art. 11 dall'interessato o dai suoi familiari, corredata dal parere tecnico del responsabile del programma dipartimentale di cui all'art. 3/L, dell'U.S.L. di residenza del richiedente, che giustifica dettagliatamente la reale necessità del ricorso alla struttura estera.

     Tale parere dovrà specificare se l'utente necessita

dell'accompagnamento di un familiare e/o di un operatore dell'U.S.L. di residenza dell'utente, ai fini del migliore uso della consulenza della struttura estera.

     Il rimborso delle spese sanitarie sostenute e documentate non potrà eccedere i parametri in uso per analoghe prestazioni in Campania.

     Il rimborso delle spese di soggiorno non potrà eccedere quello previsto per l'indennità di trasferta di un dipendente regionale del 5° livello.

 

     9-bis. Modalità per il ricovero in strutture specifiche per la riabilitazione psichica non convenzionate, operanti sul territorio nazionale [5]. La preventiva autorizzazione al ricovero in strutture specifiche per la riabilitazione psichica non convenzionate, operanti sul territorio nazionale, è concessa dai Dipartimenti di salute mentale delle Unità Sanitarie Locali, n. 4 di Avellino, n. 5 di Benevento, n. 15 di Caserta, n. 43 di Napoli, n. 53 di Salerno, che sono, pertanto, individuati quali Centri di riferimento regionale per le rispettive province.

     Il parere di ciascun Centro di riferimento, debitamente motivato è vincolante.

     3. La Giunta Regionale stabilisce indirizzi, modalità e termini, ai quali i Centri di riferimento sono obbligati ad attenersi, nonché la documentazione che l'assistito deve inoltrare, tramite l'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, per richiedere l'autorizzazione al ricovero.

     4. Le prestazioni sono concesse in forma indiretta. Le modalità di rimborso sono quelle di cui all'articolo 2, comma 2 della presente legge.

     5. Il Centro di riferimento esprime parere anche in merito al rimborso delle spese di cui al precedente articolo 2, comma 1 della presente legge.

 

     10. Criteri per l'attività formativa di cui all'art. 16 della legge. Il personale di sostegno è tenuto alla frequenza obbligatoria dei corsi di aggiornamento istituti per la formazione di operatori addetti ad allievi disabili da inserire nel mondo del lavoro. I corsi saranno effettuati dalle Amministrazioni Provinciali con l'utilizzo di personale specializzato, anche da convenzionare.

     L'équipe del programma dipartimentale, di cui all'art. 3 della legge, deve garantire l'assistenza medica e psicologica agli allievi disabili frequentanti i corsi professionali e collaborare con il personale docente per la definizione di programmi individualizzati di formazione.

     Gli Enti gestori dei corsi hanno l'obbligo di apportare le opportune modifiche ai macchinari ed attrezzature per la tutela degli allievi disabili, pena la revoca dell'affidamento corsuale.

     Gli Enti gestori sono tenuti altresì a promuovere tutte le iniziative necessarie a rimuovere gli ostacoli che possono impedire l'accesso degli allievi disabili ai corsi.

     Per le modifiche di cui al punto precedente, la Regione finanzierà gli Enti gestori nella misura del 50% della spesa sostenuta.

     Le imprese convenzionate con la Regione ai sensi dell'art. 5 della legge n. 845/78, che godono dell'accesso al Fondo Sociale Europeo ed al Fondo di Rotazione, hanno l'obbligo di inserire in ogni singolo progetto finalizzato allievi disabili con invalidità superiore ai 2/3, nella misura non inferiore al 20%, pena la revoca della convenzione.

     La Regione coprirà nella misura dell'80%, le spese sostenute da tali aziende, per adeguare le strutture produttive alle esigenze di inserimento dei soggetti disabili.

     La struttura regionale di cui all'art. 11/L della legge effettuerà le modifiche ed i controllo necessari per la corretta attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

 

     11. Criteri per l'inserimento lavorativo di cui all'art. 17 della legge. I piani annuali previsti per l'inserimento lavorativo devono prevedere i seguenti tipi d'interventi:

     1) Contributi finalizzati alla stipula di contratto di "formazione- lavoro" tra aziende pubbliche o private che assumano cittadini portatori di handicaps con grado di invalidità superiore ai 2/3 e gli Enti locali o loro consorzi, le Comunità Montane, ovvero istituzioni, fondazioni o associazioni private.

     Il contratto di formazione-lavoro consiste nell'impiego a tempo parziale da parte dell'impresa del lavoratore handicappato.

     I relativi oneri previdenziali e assistenziali, nonché una quota pari ad almeno il 20% della retribuzione mensile, sono a carico dell'Ente pubblico o dell'istituzione, fondazione o associazione privata che propongono la stipula del contratto.

     Comunque, le istituzioni, associazioni o fondazioni private possono stipulare contratti di formazione-lavoro fino ad un massimo del 5% del totale degli interventi in tal senso programmati dalla Regione.

     Durante il periodo di svolgimento del contratto di formazione lavorativa l'handicappato conserva l'iscrizione alle liste di collocamento, ma non può essere avviato al lavoro fino alla cessazione del contratto. Alla scadenza del contratto, il datore di lavoro procede all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore.

     2) Contributi alle imprese a carattere cooperativo, in cui vi sia una presenza integrata di soci handicappati con grado di invalidità superiore ai 2/3, a partire da un minimo del 40% a un massimo dell'80% del totale dei soci.

     Tali contributi sono erogati:

     a) per concorrere alla costituzione del capitale sociale della cooperativa, in ragione del numero di unità lavorative handicappati in essa impegnate;

     b) per concorrere all'acquisto di beni strumentali.

     3) Contributi annuali a singoli lavoratori autonomi portatori di handicaps, con grado di invalidità superiore ai 2/3, per la copertura dei contributi assicurativi a loro carico, per singolo anno considerato. L'erogazione di tale contributo, non inferiore al 50%, dell'importo totale, sarà regolamentata dalla struttura dipartimentale di cui all'art. 11 della legge.

     4) Contributi alle imprese, che presentano progetti di ristrutturazione e modifiche di impianti e postazioni di lavoro finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori già dipendenti delle stesse ed aventi ridotte capacità lavorative, ovvero all'ampliamento dei propri organici. Tali contributi saranno concessi in misura non superiore al 50% del costo complessivo dei progetti e limitatamente alla parte degli stessi che si riferisce direttamente alla finalizzazione prevista dal presente articolo. La struttura dipartimentale di cui all'art. 11 della legge predispone criteri attuativi delle norme previste nel presente articolo, concordati con la Commissione regionale dell'impiego e che comunque devono prevedere:

     a) le modalità e le procedure per la stipula dei contratti di formazione-lavoro;

     b) uno schema-tipo di contratto di formazione-lavoro nel quale siano contenute almeno le seguenti clausole:

     - durata minima di 6 mesi e massima di 2 anni del contratto, che sarà rinnovabile una volta sola;

     - descrizione delle mansioni attribuite al lavoratore handicappato e modalità del loro svolgimento;

     - obbligo per l'impresa di trasmettere alla commissione circoscrizionale per l'impiego la documentazione relativa alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore;

     - eventuali forme di intervento, assistenza e consulenza da parte dell'équipe del programma dipartimentale della U.S.L. competente per territorio o di centri di orientamento professionale, al fine di favorire l'adattamento al lavoro dell'handicappato;

     - la modalità e le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore handicappato alla scadenza del contratto di formazione- lavoro;

     c) le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi previsti ai precedenti punti 2 e 4;

     d) le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi previsti dal precedente punto 3, sentita l'I.N.P.S..

 

     12. Compiti del Comitato Consultivo regionale di cui all'art. 19 della legge. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri scritti in ordine:

     - ai piani regionali di intervento sanitario e sociale per quanto attiene agli aspetti direttamente o indirettamente collegati con le finalità della legge;

     - alla programmazione socio-economica, ai piani di aggiornamento e di formazione professionale della Regione per quanto agli aspetti direttamente o indirettamente collegati con le finalità della legge;

     - a tutti i provvedimenti che la Regione predispone per realizzare gli obiettivi previsti dalla legge.

     Entro tre mesi dal suo insediamento il Comitato approverà il proprio Regolamento.

     Il Comitato, inoltre, collabora con la struttura regionale di cui all'art. 11 della legge per indirizzare e promuovere le indagini conoscitive necessarie al conseguimento delle finalità della legge e per intervenire presso le strutture e servizi pubblici e privati, al fine della migliore rispondenza delle attività ai bisogni dell'utenza.

     Il Comitato promuove, quando ne ravvisi la necessità, le Conferenze territoriali dei premi per gli handicaps.

     Il Comitato può avvalersi, per il proprio operato, della collaborazione di funzionari, dei vari servizi, competenti per le singole attività, nonché del contributo di esperti.

     Il Comitato per le proprie finalità, inoltre, stabilisce contatti ed intese con le associazioni degli imprenditori dei vari comparti produttivi e con le centrali cooperative.

     Comuni singoli e associati anche attraverso i Consigli Circoscrizionali e le UU.SS.LL., individuano i bisogni del proprio territorio con gli strumenti più idonei alla soluzione dei problemi all'interno della Conferenza dei programmi per l'handicap.

     Tali Conferenze sono convocate almeno ogni sei mesi, con adeguata pubblicità, dal Sindaco o dal Presidente dell'U.S.L. che sono tenuti, altresì, a convocarle entro quindici giorni su richiesta scritta di almeno quaranta cittadini.

     Compiti di tali Conferenze sono:

     - verificare lo stato di attuazione dei progetti; proporre gli interventi necessari migliorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni; individuare gli eventuali problemi di rapporto tra utenza e strutture e le iniziative necessarie per risolverli;

     operare per il miglior uso dei contributi e delle prestazioni erogate ai destinatari individuati dalla legge; costituire ulteriori sedi e strumenti di partecipazione a carattere permanente.

     Di tali Conferenze sarà tenuto regolare verbale, da parte di un Segretario comunale o di un Funzionario dell'U.S.L. e ne sarà data pubblicità adeguata.

     A tali Conferenze partecipano tutti i cittadini comunque interessati.

     Nell'esecuzione di tutti i programmi previsti dalla legge regionale, i Comuni, le Comunità Montane e le UU.SS.LL.

     favoriscono e facilitano con ogni mezzo la partecipazione attiva dei cittadini portatori di handicaps e delle loro famiglie.

 

     13. Criteri per i rapporti convenzionali di cui all'art. 22 della legge. Le Convenzioni devono prevedere;

     - l'intesa che presso le strutture convenzionate, l'ammissione e la dimensione degli utenti venga disposta dalla U.S.L. di provenienza dell'utente previa l'accettazione da parte del responsabile delle strutture convenzionate del programma predisposto per l'assistito;

     - l'impegno che le strutture convenzionate si attengano al programma terapeutico-riabilitativo concordato con la U.S.L. per l'assistito;

     - i controlli tecnici, sanitari e amministrativi che la U.S.L., nel cui territorio la struttura è ubicata, è tenuta ad effettuare in qualsiasi momento ritenuto opportuno e comunque con frequenza non inferiore al trimestre;

     - l'obbligo per la struttura di fornire all'U.S.L. di provenienza dell'assistito, relazioni trimestrali sull'attuazione e l'andamento del programma terapeutico-riabilitativo stabilito.

     Le UU.SS.LL. sono tenute a rilasciare le impegnative di pagamento delle rette previste per le attività svolte in convenzione seguendo il criterio della massima vicinanza possibile delle strutture al territorio di provenienza dell'utente.

     Le UU.SS.LL. sono tenute a inviare all'Assessorato regionale competente copia di ogni convenzione stipulata o rinnovata, nonché la segnalazione della risoluzione del rapporto convenzionale.

     A partire dalla data di entrata in vigore dalla legge, le convenzioni già stipulate dalla Regione o dalle Amministrazioni Provinciali con strutture per il ricovero e il trattamento dei cittadini portatori di handicaps vengono provvisoriamente assunte, per gli aspetti giuridici e per un periodo non superiore ai sei mesi, dalle UU.SS.LL. nel cui territorio le strutture sono ubicate.

     Il pagamento delle rette verrà effettuato dalle UU.SS.LL. di provenienza dell'assistito che riceveranno il finanziamento necessario, tranne che per i Centri gestiti da Associazioni senza fini di lucro e con utenti assistiti in regime di internato, per i quali il pagamento sarà effettuato dalla U.S.L. nella quale è ubicata la struttura [6].

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge le convenzioni già stipulate dalla Regione o dalle Amministrazioni Provinciali sono automaticamente risolte.

     Le UU.SS.LL. che non hanno potuto provvedere in gestione diretta all'intervento riabilitativo e assistenziale necessario per gli utenti del proprio territorio possono rinnovare le convenzioni con le stesse strutture presso le quali l'utente già assistito.

     Il rinnovo delle convenzioni deve uniformarsi ai criteri innanzi riportati, fermo restando quanto disposto dall'art. 10 della legge e dall'art. 7 del presente Regolamento.

 

Allegato A (Omissis)

 

Allegato B (Omissis)

 

Allegato C (Omissis)

 

Allegato D

Requisiti obbligatori per l'iscrizione all'Albo regionale delle strutture e presidi integrati convenzionati per la cura e riabilitazione dei cittadini portatori di handicaps.

 

REQUISITI AMBIENTALI GENERALI

 

     a) Ubicazione in zone esenti da inquinamento aventi carattere di nocività oggettiva.

     b) Superamento di barriere architettoniche inconciliabili con l'attività espletata.

     c) Dotazione idrica giornaliera che garantisca il soddisfacimento di tutte le utenze specifiche.

     d) Impianti di riscaldamento che garantiscano temperatura non inferiore a 20° negli ambienti di vita e 22° negli ambienti di medicazione, di visita e trattamento riabilitativo.

     e) Adeguata illuminazione e aereazione naturale mediante finestre apribili all'esterno in tutti gli ambienti destinati alla degenza, al soggiorno, al trattamento.

     f) Latrine, lavabi, bagni e docce, forniti di acqua calda e di impianto di miscelazione dell'acqua, adattati per la facile fruizione da parte degli assistiti in adeguato rapporto al numero degli stessi, e con parete lavabile.

 

REQUISITI AMBIENTALI SPECIFICI

 

A) Strutture residenziali con assistenza a tempo pieno;

     Capacità ricettive delle strutture: non superiore ai dieci posti letto.

Locali:

     - camere di degenze con non più di tre posti letto;

     - almeno una camera per degenza singola;

     - la superficie del pavimento non deve essere mediamente inferiore a mq. 6 per posto letto nelle camere di degenze multiple;

     - nelle camere di degenza deve esserci l'arredamento necessario per custodirvi abiti e oggetti personali degli utenti.

Soggiorno:

     - locali attrezzati per pranzo e soggiorno per una superficie totale complessiva non inferiore a mq. 4 per assistito.

Servizi igienici:

     - un servizio completo di bagno e doccia almeno per ogni 5 posti letto.

Servizi vari:

     - locali rispondenti alle norme vigenti in materia, distinti;

     - direzione-amministrazione;

     - cucina e dispensa;

     - lavanderia;

     - locali per la permanenza diurna e notturna del personale in servizio;

     - infermeria e ambulatorio medico attrezzato;

     - locale per le attività riabilitative e fisioterapiche;

     - un servizio di trasporto.

Personale:

     - un direttore responsabile in possesso di titoli, qualifica ed esperienza di gestione comunitaria da documentarsi all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo;

     - un medico;

     - un operatore di assistenza ogni due assistiti;

     - personale per la pulizia dei locali, la preparazione dei pasti, il lavaggio della biancheria e degli altri effetti.

B) Presidi speciali per la riabilitazione:

Locali:

     - direzione amministrativa;

     - locali attrezzati per la fisiokinesiterapia e massaggi;

     - locali attrezzati per audiologoterapia;

     - locali per rieducazione psico-motoria;

     - locali per le altre attività riabilitative eventualmente previste (terapie respiratorie, psicoterapie, ortottica, ecc.);

     - ambulatorio medico attrezzato;

     - infermeria attrezzata;

     - locali per le attività di educazione sanitaria e guida dei soggetti handicappati o delle loro famiglie all'apprendimento di attività riabilitative realizzabili autonomamente.

Attrezzature:

     - tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività previste.

Personale:

     - uno psicologo;

     - almeno un medico;

     - fisiokinesiterapisti;

     - massaggiatori;

     - terapisti della riabilitazione;

     - logoterapisti;

     - terapisti per le altre attività riabilitative previste;

     - almeno un assistente sociale;

     - personale ausiliario.

 

 

OBBLIGHI DELLE STRUTTURE

 

     Le strutture che chiedono l'iscrizione all'Albo regionale sono tenute ad inviare, unitamente all'istanza:

     - l'elenco del personale operante nelle strutture, dipendente o consulente con le relative qualifiche, orario di lavoro e, per il personale sanitario, la dichiarazione di incompatibilità.

     L'indicazione dell'ambito territoriale specificato in: infrazonale, zonale e multizonale, a seconda, rispettivamente, che intendono operare per ambiti territoriali corrispondenti a uno o più distretti di base, all'intero territorio dell'U.S.L. dove la struttura è ubicata o al territorio di più di una U.S.L.;

     - la planimetria aggiornata dei locali;

     - l'elenco delle attrezzature esistenti;

     Le strutture iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente, comunque non oltre 30 giorni, ogni variazione significativa all'Ufficio regionale.

     Le strutture iscritte all'Albo sono inoltre tenute a inviare entro il 30 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno all'Ufficio regionale, l'elenco nominativo degli utenti in carica completo di età, indirizzo e U.S.L. di appartenenza, diagnosi e tipo di attività svolta.

 

 

 

Allegato E

                           SCHEMA DI CONVENZIONE

 

     Tra l'Unità Sanitaria Locale di ................ e l'Istituto

................... autorizzato  con provvedimento  n.  .....  del

............ per l'erogazione, agli aventi diritto dell'assistenza

socio-sanitaria specifica, ai sensi degli articoli 14, lettera m),

26 e 44 della legge n. 833/1978.

     Tra l'Unità Sanitaria Locale di ............... rappresentata

dal Presidente  del Comitato  di gestione  o da  un suo delegato e

l'istituto ...................... con sedi in ....................

nella persona del suo legale rappresentante signor ...............

si conviene e si stipula quanto segue:

 

                            Premesso:

 

     a) che  il convenzionamento è effettuato dalla U.S.L. dove il

centro ha  sede, con  efficacia per  tutte le  altre UU.SS.LL. del

territorio nazionale che intendono usufruire del centro stesso;

     b)   che   l'istituto   esplica   funzioni   socio-sanitario-

riabilitative;

     c) che  l'istituto gestisce  un centro/servizio  di  recupero

denominato .........  con sede in ......... per i soggetti affetti

da .............  con modalità di erogazione dei trattamenti nella

forma .........  (nella convenzione sarà precisato: ambulatoriale,

domiciliare, extramurale,  a degenza  diurna, a  degenza  a  tempo

pieno; per  le fasce di età ........... (nella convenzione sarà da

indicare solo  per i  centri/servizi con  operatività limitata  ad

alcune fasce  di età); con operatività ........ (nella convenzione

sarà da indicare se infrazonale, zonale o multizonale);

     d) che  per svolgere  i propri  compiti  l'istituto  mette  a

disposizione:

     - i locali di cui alle allegate planimetrie;

     - le attrezzature tecniche risultanti dall'allegato elenco;

     - il  personale addetto  al centro/servizio  specificato  per

qualifiche e per ore lavorative di ciascuno nell'allegato elenco;

     e) che  il centro/servizio  di cui  trattasi ha  la  capacità

operativa qui appresso indicata:

     -  trattamento   ambulatoriale  (massimo   delle  prestazioni

giornaliere) n. .......

     -  trattamento   domiciliare   (massimo   delle   prestazioni

giornaliere) n. .......

     -  trattamento   extramurale   (massimo   delle   prestazioni

giornaliere) n. .......

     - trattamento con degenza diurna posti n. ........

     - trattamento con degenza a tempo pieno posti n. ........

     I  dati   relativi  al   numero  delle  prestazioni  e  degli

assistibili di  cui sopra,  sono rilevati  dalla disponibilità dei

locali, delle  attrezzature tecniche,  nonché dalla  dotazione del

personale di cui alla precedente lettera d).

     Il centro/servizio dispone dei seguenti requisiti strutturali

ed organizzativi:

     1)  operatività   nei   seguenti   orari   di   funzionamento

giornalieri ............................

     2) capacità  di attuare  le seguenti  prestazioni e  attività

distinte in ambulatoriali (A), domiciliari (D) e extramurali (E):

   - visita e assistenza medica                            A D E

   - rieducazione psicomotoria                             A D E

   - rieducazione psicosensoriale                          A D E

   - massaggi                                              A D E

   - fisiokinesiterapia                                    A D E

   - ortottica                                             A D E

   - terapie del linguaggio                                A D E

   - psicoterapie                                          A D E

   - ginnastica medica e correttiva                        A D E

   - terapie respiratorie                                  A D E

   - altre prestazioni (specifiche quali e in che forma)    ...

   - guida all'uso di ipotesi                              A D E

    - educazione e guida dei soggetti handicappati, delle famiglie

e delle  persone interessate  all'uso di  tecniche di rieducazione

fisica, psichica o sensoriale, attuabili autonomamente      A D E

    -  incontri e riunioni periodici con utenti, famiglie ed altri

interlocutori  significativi   per   il   programma   terapeutico-

riabilitativo                                               A D E

    3)  attività  diurne.  Almeno  sette  ore  giornaliere,  nella

struttura o  fuori di  essa, per  le  attività  di  cui  al  punto

precedente, incluso:

      - un pasto completo;

      - una colazione;

      - l'assistenza igienica personale, quando necessaria;

   4) tempo pieno:

       - vitto, alloggio, lavaggio biancheria e effetti personali,

per utenti e residenti nella struttura-recettività massima ......;

      - turno di assistenza per 24 ore;

      - reperibilità medica per 24 ore;

      - le stesse attività di cui al punto 2;

    5)  attività per le riabilitazioni socio-educative, creative e

socio-comunitarie:

         - attività  nella struttura  (specificare campo e risorse

disponibili) ....................;

         - attività  fuori della  struttura (specificare  campo  e

risorse disponibili) ....................;

         - attività  per la  socializzazione  e  integrazione  con

l'ambiente circostante e con l'ambiente di provenienza dell'utente

(specificare le risorse disponibili) ...................;

         - collegamento con le attività scolastiche dell'obbligo e

superiori e  con la formazione professionale (specificare modalità

e risorse disponibili) ................;

      - altre attività (indicare quali) ...................;

 

 

     Le attività di cui al presente punto sono obbligatorie e incluse in ogni tipo di attività preferenziali della struttura.

 

     Nulla ostando al funzionamento del centro/servizio le parti come sopra costituite, convengono quanto segue:

 

     1. Nell'ambito della programmazione regionale l'Unità Sanitaria Locale di ....... ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale, per l'assistenza socio- sanitaria dei soggetti di cui alle premesse, del predetto centro/servizio, la cui attività riabilitativa è rivolta ai soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa.

 

     2. Le impegnative relative ai singoli interessi e per i vari tipi di assistenza e attività contemplati dalla presente convenzione sono rilasciate su documentata richiesta e nel rispetto del diritto della libera scelta dell'interessato, dagli uffici, come disposto dall'art. 28 della legge della Regione Campania del 9 giugno 1980, n. 57, dell'Unità Sanitaria Locale ove ha la residenza anagrafica l'assistito.

     Per l'assistenza erogata fuori dal territorio dell'U.S.L. di residenza dell'assistito, è necessario il contestuale nulla osta della U.S.L. ove ha sede la struttura convenzionata.

     L'impegnativa deve recare l'indicazione della motivazione, compresa la diagnosi, della richiesta di intervento, nonché il programma terapeutico- riabilitativo e il periodo autorizzato indicato dal programma dipartimentale per la prevenzione, cura e riabilitazione dell'Unità Sanitaria Locale di residenza dell'utente.

 

     3. L'istituto erogatore delle prestazioni riabilitative, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie il soggetto in osservazione e trattamento dandone comunicazione nel termine di dieci giorni all'U.S.L. competente per territorio e a quella che ha emesso l'impegnativa, corredata da un piano dettagliato e personalizzato di intervento che specifichi i particolari tipi di prestazione e il periodo presumibilmente necessario a realizzare detto piano in conformità con il programma terapeutico- riabilitativo indicato dall'U.S.L. di residenza dell'utente.

     Le Unità Sanitarie Locali hanno la facoltà di formulare eventuali osservazioni sul piano di trattamento, ivi compresi gli aspetti relativi alla istruzione scolastica ed alla durata del trattamento medesimo.

 

     4. Almeno venti giorni prima della scadenza del periodo autorizzato l'istituto, se ravvisa la necessità di prolungare l'assistenza, deve richiedere la proroga specificando i motivi al competente ufficio della U.S.L. in cui ha sede il centro con contestuale comunicazione all'U.S.L. che ha emesso l'impegnativa.

     Fino a quando l'U.S.L. ove ha sede il centro non abbia fatto pervenire la sua comunicazione, il periodo successivo alla scadenza dell'impegnativa, che comunque non potrà superare il periodo di proroga richiesto, è riconosciuto anche agli effetti amministrativo-contabili, previa esibizione dei documenti giustificativi.

     In ogni caso la decisione tecnica relativa all'ammissione ed alla dimissione del centro/servizio spetta al responsabile dell'équipe del programma per la cura e riabilitazione degli handicaps dell'U.S.L. di residenza dell'utente, sentiti i tecnici della struttura convenzionata.

     Il centro/servizio di riabilitazione si impegna ad assicurare ogni prestazione specificamente diretta al recupero funzionale e sociale dell'assistito secondo il piano concreto di assistenza personalizzata predisposto.

     Il piano di lavoro dovrà prevedere il coinvolgimento nel processo trattamentale, dell'utente, della famiglia e delle strutture del territorio di provenienza dell'assistito.

     L'U.S.L. potrà disporre in qualsiasi momento, e comunque almeno trimestralmente, accertamenti e verifiche in merito all' attuazione da parte del centro/servizio delle prestazioni erogate ai propri assistiti.

     L'istituto si impegna a corrispondere alle UU.SS.LL. i dati informativi previsti dall'art. 27 della legge n. 833/1978.

 

     5. I centri con degenza diurna e con degenza a tempo pieno devono garantire - tenendosi conto delle esigenze individuali dei soggetti - l'accesso all'istruzione scolastica, all'orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale degli assistiti, secondo le normative nazionali e regionali ai fini del possibile inserimento nell'attività lavorativa anche in forma cooperativa. Gli interventi relativi, in conformità di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29 della legge 30 marzo 1971, n. 118,- sono attuati dagli organi pubblici preposti all'istruzione ed alla formazione professionale.

 

     6. Il centro/servizio di riabilitazione deve notificare alle UU.SS.LL. rispettivamente competenti per residenza dell'assistito e per ubicazione del centro/servizio, la dimissione dei singoli assistiti nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento.

     I trasferimenti da centro/servizio a centro/servizio e le variazioni della forma di trattamento, anche per motivi climatici, devono essere preventivamente autorizzati dalle UU.SS.LL. di cui al primo comma del presente articolo.

     Qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico il soggetto assistito a degenza piena debba essere temporaneamente trasferito per cura o soggiorno climatico presso altro centro/servizio autorizzato, deve esserne data comunicazione preventiva alle predette UU.SS.LL..

     Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data entro cinque giorni dalla data del ricovero.

 

     7. Il pagamento delle rette verrà effettuato entro 90 giorni dalla ricezione dei rendiconti trimestrali, contabilizzati sulle effettive prestazioni e attività svolte, da redigersi su appositi modelli debitamente firmati dal legale rappresentante dell'istituto e dal suo responsabile tecnico e graverà sull'esercizio finanziario dell'Unità Sanitaria Locale di residenza dell'utente.

     Trascorsi 90 giorni dalla ricezione delle contabilità trimestrali, sono riconosciuti all'istituto gli oneri finanziari nella misura .................. .

 

     8. L'U.S.L. ........ corrisponderà per i centri in possesso dei requisiti di cui alle premesse, le rette che saranno annualmente determinate con le modalità di cui al successivo art. 13, sulla base di trattative tra Regioni, A.N.C.I. e associazioni rappresentative dei centri di riabilitazione in relazione ai seguenti tipi di intervento:

     - trattamento in forma ambulatoriale: o prestazione singola, a seduta; o prestazione di piccolo gruppo, a seduta;

     - trattamento in forma domiciliare, a seduta;

     - trattamento in forma extramurale: o prestazione singola, a seduta; o prestazione di piccolo gruppo, a seduta;

     - trattamento con degenza diurna, giornaliera;

     - trattamento con degenza a tempo pieno, giornaliera.

     Le rette si intendono comprensive di tutte le prestazioni socio- sanitarie riabilitative fatta eccezione per:

     - le forniture protesiche, che saranno autorizzate dalla U.S.L.

     in cui insiste in centro, fermo restando che l'onere relativo ove previsto in base alla legislazione vigente, farà carico alla U.S.L. di residenza;

     - l'assistenza ospedaliera, nonché gli esami specialistici non specifici, durante il ricovero in internato, che sono a carico della U.S.L. di residenza, quando non fruibili presso i presidi pubblici secondo le normative in materia.

     Le attività socio-educative, creative e socio-comunitarie di cui in premessa sono incluse in ciascun tipo di operatività per la quale la struttura percepisce una retta.

     Gli opposti modelli per i rendiconti trimestrali di cui all'art. 7 dovranno contenere il dettaglio delle attività per le quali si richiede il pagamento di una retta, incluso la durata di ogni prestazione.

     Per i centri/servizio che dispongono di maggiori e particolari requisiti, gli importi delle rette avranno carattere differenziato in relazione al tipo di handicap ed alle caratteristiche delle prestazioni erogate, da stabilirsi sempre in base a trattative a carattere nazionale.

     Il trasporto degli assistiti non è compreso fra le prestazioni dovute dal centro/servizio ed è a carico degli Enti competenti secondo le normative regionali.

     Qualora fosse richiesta la permanenza, durante il ricovero, di un accompagnatore, l'onere è a carico dell'assistito.

     Nel caso si tratti di assistito minore di anni due, l'onere relativo al vitto ed all'alloggio dell'accompagnatore è a carico dell'U.S.L. nella misura stabilita con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

     L'istituto non può chiedere compensi ad altro titolo.

 

     9. Ogni variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula, deve essere comunicata ed accettata dall'U.S.L. competente.

 

     10. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dalla U.S.L. per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimesse, pena la sospensione della convenzione; trascorso inutilmente il termine concesso, l'U.S.L.

     ha facoltà di avviare la procedura di revoca della convenzione, specie in presenza di:

     a) cambiamenti di gestione del centro/servizio o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione;

     b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del centro/servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità riabilitative del centro/servizio medesimo.

 

     11. Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto dal Presidente del Tribunale Amministrativo regionale o da un Magistrato da lui designato, con funzioni di Presidente, da un rappresentante dell'Unità Sanitaria Locale dove ha residenza la struttura, da un rappresentante dell'istituto contraente e da un rappresentante della Unità Sanitaria Locale di residenza dell'utente. Il giudizio è soggetto soltanto all'impugnativa per nullità o per revocazione.

 

     12. L'istituto contraente si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti e delle associazioni dalle quali gli stessi si faranno rappresentare per la promozione e il controllo delle attività riabilitative.

     L'istituto è tenuto ad organizzare, su richiesta degli utenti, o dei familiari o delle associazioni presenti in zona, riunioni nella propria sede per discutere dell'andamento delle attività.

 

     13. La presente convenzione ha la durata di tre anni ed entra in vigore il .......... . Essa si intende rinnovata per uguale periodo qualora non venga disdetta da una delle due parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dal precedente art. 10.

     Le rette di cui all'art. 8 saranno determinate annualmente entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alla eventuale variazione dei costi previa trattativa nazionale tra le Regioni, l'A.N.C.I. e le associazioni rappresentative dei centri/servizi di riabilitazione che dovrà svolgersi presso il Ministero della Sanità.

     La convenzione stipulata con l'U.S.L. di residenza del centro/servizio vale per tutte le UU.SS.LL. del territorio nazionale che usufruiscono dei servizi del centro/servizio convenzionato.

 

     14. La vigilanza sul centro/servizio viene esercitata in conformità alle disposizioni di legge in materia (art. 43 della legge n. 833/78); ogni eventuale responsabilità che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione del centro/servizio resta a carico dell'istituto purché non sia imputabile o derivante da inadempienze da parte dell'U.S.L..

 

     15. Il centro/servizio è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dal servizio sanitario e dalle direttive regionali.

     Le parti si impegnano a verifiche annuali al fine di meglio equilibrare i rapporti tra domanda e offerta di servizi.

     La capacità operativa della struttura esposta in premessa potrà essere adeguata di comune accordo in relazione ai risultati delle suddette verifiche.

     La presente convenzione sarà registrata a cura della competente Unità Sanitaria Locale secondo le procedure previste dalla legge.

     Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della struttura.

 

Il legale rappresentante dell'Istituto

Il Presidente del Comitato di Gestione

dell'U.S.L.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 25 novembre 1994, n. 39. Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1997 per effetto dell'art. 5 della L.R. 3 giugno 1997, n. 15.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 25 novembre 1994, n. 39.

[4] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 1994, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 14 agosto 1996, n. 21.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 25 novembre 1994, n. 39.

[6] Comma così sostituito dalla L.R. 27.4.1990, n. 26.