§ 1.1.35 - Legge Regionale 3 giugno 1997, n. 15.
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:03/06/1997
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. E' approvato in lire 17.714.824.967.172 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1997 come da tabella "A" annessa alla presente legge.
Art. 2.      1. E' approvato in lire 23.258.793.275.625 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1997 come da tabella "A" annessa alla presente legge.
Art. 3.      1. E' approvato in lire 41.448.280.533.416 il quadro di previsione dell'entrata di bilancio pluriennale 1997-1999 come da quadro "A" annesso alla presente legge.
Art. 4.      1. E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata 1997 della somma di lire 400.000.000.000 quale quota parte dell'avanzo di amministrazione derivante dai residui passivi [...]
Art. 5.      1. Il termine previsto dall'articolo 14 bis della legge regionale 25 novembre 1994, n. 39: "Integrazione alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 11", così come modificato dal comma 1, articolo 7, [...]
Art. 6.      1. Per garantire la continuità degli interventi assistenziali integrativi a favore dei nefropatici con insufficienza renale e degli uremici cronici, le disposizioni di cui all'articolo 21 della [...]
Art. 7.      1. E' autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 4.000.000.000 iscritta al capitolo 7830 dello stato di previsione della spesa per interventi socio-assistenziali a favore di soggetti [...]
Art. 8.      1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1996, n. 9, sono destinate anche alla costruzione, acquisto ed ammodernamento di impianti fissi da destinare a [...]
Art. 9.      1. E' istituito al capitolo 7060 il fondo di riserva per il riequilibrio finanziario delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere ai sensi della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, [...]
Art. 10.      1. Per la gestione temporanea del sistema regionale per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico in Campania, nelle more dell'operatività della costituenda Agenzia regionale per la [...]
Art. 11.      1. Il 50% dello stanziamento del capitolo 5104 della spesa è destinato al finanziamento di attività di promozione culturale di carattere e di interesse sovracomunale ai sensi della legge [...]
Art. 12.      1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, articolo 1, punto 2, recante "Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore [...]
Art. 13.      1. Il termine indicato al primo comma dell'articolo 80 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, è prorogato al 31 dicembre 1997.
Art. 14.      1. Il termine indicato all'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1995, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1997 e comunque non oltre l'emanazione di norme di riordino delle strutture [...]
Art. 15.      1. Per la redazione del piano degli interventi per il 1997 ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 28, gli indirizzi, i criteri prioritari e selettivi sono gli stessi di [...]
Art. 16. 
Art. 17.      1. Il capitolo istituito nell'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 è il numero 84.
Art. 18.      1. Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di lire 39.600.000 sul capitolo 7626, per rimborsare i Comuni di Pietrastornina, Prata Sannita, Gesualdo, Fontanarosa, Cancello Arnone e Mirabella [...]
Art. 19. 
Art. 20.      1. E' autorizzata la spesa iscritta alla competenza dei seguenti capitoli: 30 - 50 - 58 - 60 - 108 - 252 - 256 - 258 - 808 - 1144 - 3000 - 4112 - 4400 - 4408 - 5108 - 5300.
Art. 21. 
Art. 22.      1. L'accreditamento dei fondi relativi a finanziamenti in conto capitale, disciplinato dall'articolo 11 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e da altre disposizioni di leggi regionali, è [...]
Art. 23.      1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli di spesa relativi a risorse finanziarie assegnate con vincolo di destinazione e non impegnate negli esercizi finanziari di competenza sono utilizzabili [...]
Art. 24.      1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 i commi 2 e 3 dell'articolo 73 della legge regionale 27 luglio 1978 n. 20, così come sostituiti dall'articolo 16 della legge regionale 29 aprile [...]
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28.      1. Le poste di cui alle leggi regionali 29 agosto 1983, n. 26, 26 giugno 1987, n. 32, 1 settembre 1988, n. 18, 25 agosto 1989, n. 19, 24 febbraio 1990, n. 6, 20 aprile 1990, n. 17, 27 aprile [...]
Art. 29. 
Art. 30.      1. In attuazione del DPR 7 aprile 1994 recante "Progetto obiettivo della salute mentale 1994-1996" per l'istituzione delle strutture residenziali e semiresidenziali previste per la nuova e [...]
Art. 31.      1. La Giunta regionale è autorizzata - con riferimento all'articolo 2 del D.L. 13 dicembre 1996, n. 630 convertito nella legge 11 febbraio 1997, n. 21 - a stipulare con Istituti di credito un [...]
Art. 32.      1. Viene istituito un nuovo capitolo n. 7256 nello stato di previsione della spesa, con una competenza di lire 500.000.000 e la seguente denominazione: "Fondi finalizzati al finanziamento delle [...]
Art. 33.      1.
Art. 34.      1.
Art. 35.      1. La Giunta regionale della Campania è autorizzata a stipulare un mutuo con Istituti di credito per il ripiano dei deficit di bilancio delle Aziende del trasporto pubblico locale relativi al [...]
Art. 36.      1. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, per la esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali [...]
Art. 37.      1. La rata relativa all'anno 1997 prevista dall'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1994, n. 20, graverà sul corrispondente capitolo di bilancio dell'anno 2001, salvo recupero in fase di [...]
Art. 38.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 1.1.35 - Legge Regionale 3 giugno 1997, n. 15.

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999.

(B.U. n. 28 del 12 giugno 1997).

 

Art. 1.

     1. E' approvato in lire 17.714.824.967.172 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1997 come da tabella "A" annessa alla presente legge.

     2. E' autorizzato l'accertamento dei tributi delle entrate per l'anno finanziario 1997.

     3. E' approvato in lire 17.725.324.967.172 (di cui lire 10.500.000.000 provenienti dall'anno 1996) lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1997 come da tabella "B" annessa alla presente legge.

     4. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

     5. Sono, altresì, approvati: il quadro generale riassuntivo di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, i prospetti e gli elenchi indicati nel secondo comma del richiamato articolo 24 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, allegati alla presente legge.

 

     Art. 2.

     1. E' approvato in lire 23.258.793.275.625 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1997 come da tabella "A" annessa alla presente legge.

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1997.

     3. E' approvato in lire 23.258.793.275.625 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione per l'anno finanziario 1997 come da tabella "B" annessa alla presente legge.

     4. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1997 entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

     5. E' autorizzata l'iscrizione nel bilancio di cassa di un fondo di riserva di lire 1.224.883.973.942 da utilizzare secondo le modalità prescritte dall'articolo 28 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

     6. E' approvato in lire 6.317.591.737.412 l'ammontare presunto dei residui attivi al 31 dicembre 1996.

     7. E' approvato in lire 4.309.104.751.625 l'ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 1996.

 

     Art. 3.

     1. E' approvato in lire 41.448.280.533.416 il quadro di previsione dell'entrata di bilancio pluriennale 1997-1999 come da quadro "A" annesso alla presente legge.

     2. E' approvato in lire 41.458.780.533.416 (di cui lire 10.500.000.000 provenienti dall'anno 1996) il quadro di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1997-1999 come da quadro "B" annesso alla presente legge.

     3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale 1997-1999 come da quadro "C" annesso alla presente legge.

 

     Art. 4.

     1. E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata 1997 della somma di lire 400.000.000.000 quale quota parte dell'avanzo di amministrazione derivante dai residui passivi colpiti da perenzione amministrativa.

 

     Art. 5.

     1. Il termine previsto dall'articolo 14 bis della legge regionale 25 novembre 1994, n. 39: "Integrazione alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 11", così come modificato dal comma 1, articolo 7, della legge regionale 29 aprile 1996, n. 9, è prorogato al 31 dicembre 1997. E' autorizzata, pertanto, la spesa di lire 2.000.000.000 iscritta al capitolo 7234 del bilancio di previsione 1997.

 

     Art. 6.

     1. Per garantire la continuità degli interventi assistenziali integrativi a favore dei nefropatici con insufficienza renale e degli uremici cronici, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 giugno 1992, n. 3, mantengono la loro efficacia anche per l'esercizio finanziario 1997.

 

     Art. 7.

     1. E' autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 4.000.000.000 iscritta al capitolo 7830 dello stato di previsione della spesa per interventi socio-assistenziali a favore di soggetti trapiantandi e trapiantati d'organo e di innesto di tessuto (midollo osseo, cornea).

 

     Art. 8.

     1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1996, n. 9, sono destinate anche alla costruzione, acquisto ed ammodernamento di impianti fissi da destinare a deposito-officina.

 

     Art. 9.

     1. E' istituito al capitolo 7060 il fondo di riserva per il riequilibrio finanziario delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere ai sensi della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, articolo 28, sesto comma, ai cui prelevamenti vi provvede la Giunta regionale con apposita deliberazione motivata sulla base di una verifica condotta al 30 giugno 1997.

 

     Art. 10.

     1. Per la gestione temporanea del sistema regionale per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico in Campania, nelle more dell'operatività della costituenda Agenzia regionale per la protezione ambientale - da istituirsi ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61, - è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500.000.000.

     2. La predetta spesa è iscritta al capitolo 2522 dello stato di previsione per l'anno 1997.

 

     Art. 11.

     1. Il 50% dello stanziamento del capitolo 5104 della spesa è destinato al finanziamento di attività di promozione culturale di carattere e di interesse sovracomunale ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4, articolo 1, comma 1, lettera b).

 

     Art. 12.

     1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, articolo 1, punto 2, recante "Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione", i settori di intervento per l'anno 1997 sono individuati nei seguenti:

     a) Artigianato

     b) Servizi alle imprese

     c) Commercio

     d) Trasporti

     e) Turismo

     f) Informatica

     g) Agriturismo

     h) Pesca, mitilicoltura e acquicoltura

     i) Piccola industria

     l) Agricoltura

     m) Zootecnia.

 

     Art. 13.

     1. Il termine indicato al primo comma dell'articolo 80 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, è prorogato al 31 dicembre 1997.

 

     Art. 14.

     1. Il termine indicato all'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1995, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1997 e comunque non oltre l'emanazione di norme di riordino delle strutture turistiche.

     2. Fino all'emanazione delle norme che definiscono i rapporti con gli Enti delegati le funzioni in materia di vigilanza e controllo sugli atti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Campania continuano ad essere svolte dalla Regione.

 

     Art. 15.

     1. Per la redazione del piano degli interventi per il 1997 ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 28, gli indirizzi, i criteri prioritari e selettivi sono gli stessi di quelli indicati nell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 27.

 

     Art. 16. [1]

 

     Art. 17.

     1. Il capitolo istituito nell'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 è il numero 84.

     2. Il capitolo 890 istituito nello stato di previsione dell'entrata per il 1996 con legge regionale 23 dicembre 1996, n. 27 è da intendersi il numero 894.

     3. E' fatta salva la correlazione al capitolo 4854 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 18.

     1. Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di lire 39.600.000 sul capitolo 7626, per rimborsare i Comuni di Pietrastornina, Prata Sannita, Gesualdo, Fontanarosa, Cancello Arnone e Mirabella Eclano che hanno provveduto all'estinzione dei focolai di afta epizootica insorta nell'anno 1993.

 

     Art. 19. [2]

 

     Art. 20.

     1. E' autorizzata la spesa iscritta alla competenza dei seguenti capitoli: 30 - 50 - 58 - 60 - 108 - 252 - 256 - 258 - 808 - 1144 - 3000 - 4112 - 4400 - 4408 - 5108 - 5300.

 

     Art. 21. [3]

 

     Art. 22.

     1. L'accreditamento dei fondi relativi a finanziamenti in conto capitale, disciplinato dall'articolo 11 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e da altre disposizioni di leggi regionali, è disposto secondo la temporalizzazione stabilita nel provvedimento di concessione.

     2. Le giacenze di cassa esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei conti correnti accesi ai sensi del richiamato articolo 11 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, presso le sedi degli Istituti di credito tesorieri della Regione, sono accreditati dagli Istituti medesimi con versamento sul conto corrente infruttifero n. 22711 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Regione Campania.

     3. Gli Istituti di credito tesorieri della Regione sono tenuti a trasmettere al Settore Entrata e Spesa dell'area generale di coordinamento Bilancio, Finanze e Ragioneria prospetti analitici distintamente per ente beneficiario delle somme che vengono accreditate sul conto corrente indicato nel comma 2.

     4. Le somme accreditate vengono imputate, con deliberazione di Giunta regionale da comunicarsi al Consiglio nei termini previsti dall'articolo 35 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 ad appositi capitoli di entrata e spesa delle partite di giro istituiti con lo stesso provvedimento amministrativo, e sono versate ai soggetti originari affidatari, sui conti correnti aperti ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 con cadenze temporali definite dalla Giunta regionale con riferimento a stadi certi di esecuzione delle opere.

 

     Art. 23.

     1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli di spesa relativi a risorse finanziarie assegnate con vincolo di destinazione e non impegnate negli esercizi finanziari di competenza sono utilizzabili soltanto se le risorse finanziarie medesime risultano accertate.

 

     Art. 24.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 i commi 2 e 3 dell'articolo 73 della legge regionale 27 luglio 1978 n. 20, così come sostituiti dall'articolo 16 della legge regionale 29 aprile 1996, n. 9, sono soppressi.

     2. Relativamente all'esercizio finanziario 1996 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 16 della legge regionale 29 aprile 1996, n. 9 è sostituito con il termine 30 giugno.

 

          Art. 25. [4]

 

     Art. 26. [5]

 

     Art. 27. [6]

     1. Al fine di poter disporre di adeguati stanziamenti da impegnare per l'acquisto di immobili da destinare a sedi regionali, per assicurare al proprio personale uffici idonei in armonia con le disposizioni emanate con il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive integrazioni, la Regione favorisce l'alienazione dei beni facenti parte del proprio patrimonio immobiliare disponibile non direttamente utilizzato al perseguimento dei fini pubblici.

     2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, predispone, in attuazione dell'articolo 9 e seguenti della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38, formali atti deliberativi, da sottoporre all'esame delle competenti commissioni consiliari, finalizzati a:

     a) individuare i beni immobili disponibili da alienare, comprensibile dei beni dell'ex Opera Nazionale Combattenti (O.N.C.) [7];

     b) istituire una Commissione cui demandare la responsabilità di procedere agli adempimenti connessi alla alienazione di cui trattasi;

     c) definire con i competenti uffici tecnici erariali apposite convenzioni per la stima dei beni interessati alla alienazione [8];

     d) definire criteri, tempi e modalità di vendita, in attuazione dell'articolo 9 e seguenti della citata legge regionale 3 novembre 1993, n. 38, mediante asta pubblica, assumendo come base d'asta il prezzo di stima e con il sistema delle offerte segrete in aumento, garantendo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i diritti di prelazione [9].

 

     Art. 28.

     1. Le poste di cui alle leggi regionali 29 agosto 1983, n. 26, 26 giugno 1987, n. 32, 1 settembre 1988, n. 18, 25 agosto 1989, n. 19, 24 febbraio 1990, n. 6, 20 aprile 1990, n. 17, 27 aprile 1990, n. 21 e 13 giugno 1994, n. 23, confluiscono nel capitolo 5126 e saranno assegnate per l'anno 1997 a ciascuno dei soggetti individuati dalle leggi di cui sopra con le procedure di cui alla legge regionale 6 maggio 1985, n. 49, in misura non inferiore al 70% per ciascuno di essi, dello stanziamento dell'anno 1995.

 

     Art. 29. [10]

 

     Art. 30.

     1. In attuazione del DPR 7 aprile 1994 recante "Progetto obiettivo della salute mentale 1994-1996" per l'istituzione delle strutture residenziali e semiresidenziali previste per la nuova e vecchia utenza, la spesa regionale corrente destinata agli ospedali psichiatrici resta vincolata in modo che sia utilizzata per la gestione delle strutture intermedie da istituire in relazione al progressivo trasferimento sul territorio dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici.

 

     Art. 31.

     1. La Giunta regionale è autorizzata - con riferimento all'articolo 2 del D.L. 13 dicembre 1996, n. 630 convertito nella legge 11 febbraio 1997, n. 21 - a stipulare con Istituti di credito un mutuo decennale, con tasso variabile per la copertura del 40% del disavanzo della spesa sanitaria a tutto il 31 dicembre 1994, determinato con deliberazione di Giunta regionale.

     2. [11].

     3. La spesa relativa all'ammortamento dei mutui di cui ai commi 1 e 2 sarà iscritta con provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1997 in riferimento alle risultanze delle operazioni di contrazione dei mutui stessi.

 

     Art. 32.

     1. Viene istituito un nuovo capitolo n. 7256 nello stato di previsione della spesa, con una competenza di lire 500.000.000 e la seguente denominazione: "Fondi finalizzati al finanziamento delle scuole di specializzazione di malattie infettive degli atenei campani per la realizzazione di stages per gli specializzanti".

     2. Tali fondi sono destinati al finanziamento di convenzioni tra le suddette scuole di specializzazione ed ospedali situati in località tropicali e sub-tropicali, ad alto rischio infettivologico, per l'addestramento di specializzanti in patologie infettive rare nel nostro paese, ma comunque presenti.

     3. I fondi vengono prelevati dal capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa che si riduce di pari importo.

 

     Art. 33.

     1. [12].

     2. La segreteria tecnica, prevista dalla presente legge, che dura in carica tre anni, rinnovabili, è composta da cinque esperti esterni all'amministrazione regionale di cui due di livello universitario ai quali, a far data dall'inizio delle attività, compete la medesima indennità stabilita dal comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 e da sei componenti interni all'organico regionale individuati tra dirigenti e funzionari dell'Area generale di coordinamento trasporti e viabilità, piani e programmi e bilancio, ragioneria generale.

     3. I componenti interni all'organico regionale, il segretario e l'eventuale relatore, hanno diritto ad una indennità di presenza, per le sedute convocate al di fuori del normale orario di ufficio per un massimo di sei sedute mensili, equiparata a quella riconosciuta ai componenti del Comitato tecnico regionale di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51 e successive integrazioni e modificazioni.

     4. Per il trattamento di missione sono corrisposti indennità e rimborso spese secondo la normativa della Regione.

     5. I membri esterni vengono assimilati a tal fine al dirigente di seconda qualifica.

     6. Con propria deliberazione, la Giunta regionale nomina i componenti e definisce l'organizzazione del lavoro della Segreteria tecnica che è tenuta a rendere all'Assessore ai trasporti e per esso alla Giunta regionale almeno ogni sei mesi una relazione sull'attività svolta.

     7. All'onere relativo per il funzionamento della Segreteria tecnica si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 2358 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1997.

     8. Per gli anni successivi si fa fronte con corrispondente stanziamento di bilancio.

     9. I termini di Servizio programmazione e organizzazione trasporti regionali e Servizio programmazione trasporti integrato riportati nella legge regionale 8 settembre 1993, n. 34 e relativo allegato assumono la dizione univoca di Servizio attuazione programmi sotto il profilo della programmazione ed organizzazione dei trasporti in conformità della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11.

 

     Art. 34.

     1. L' articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 51, è così modificato: Il Presidente della Giunta regionale, secondo le disponibilità  di bilancio e su conforme deliberazione della Giunta, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande delle Associazioni interessate presentate entro il 31 ottobre dell' anno precedente.  I fondi destinati alle sovvenzioni di cui al precedente articolo 2, sono annualmente ripartiti, tra le Associazioni di cui all' articolo 1, nel modo seguente:

     a) il 40% alle federazioni regionali proporzionalmente al numero di artigiani e piccole imprese associati certificato dalle organizzazioni nazionali di cui all’articolo 1 [13];

     b) il 60% alle associazioni provinciali in proporzione al numero di artigiani e piccole imprese associati certificato dalle organizzazioni nazionali di cui all’articolo 1. [14].

     2. E' abrogato l'articolo 5 del titolo secondo della legge regionale 5 giugno 1975, n. 51.

     3. Le provvidenze stabilite di anno in anno dal bilancio della Regione Campania si intendono riferite alle Associazioni di categoria di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 51.

 

     Art. 35.

     1. La Giunta regionale della Campania è autorizzata a stipulare un mutuo con Istituti di credito per il ripiano dei deficit di bilancio delle Aziende del trasporto pubblico locale relativi al periodo 87/93, ai sensi della legge 204/95. Le somme necessarie per tale scopo, saranno reperite dal cap. 1030 del bilancio.

 

     Art. 36.

     1. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, per la esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro, i settori competenti, in conformità all'articolo 22, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 1995, n. 25, provvedono alle operazioni di accertamento delle posizioni debitorie relative.

     2. Entro sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e, sulla scorta degli accertamenti di cui al comma 1, la Giunta provvede alla estinzione del debito con imputazione al capitolo 128 dello stato di previsione della spesa.

     3. Prima di tale termine, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Regione, né possono essere posti in essere atti esecutivi.

 

     Art. 37.

     1. La rata relativa all'anno 1997 prevista dall'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1994, n. 20, graverà sul corrispondente capitolo di bilancio dell'anno 2001, salvo recupero in fase di copertura dei disavanzi delle Aziende ai sensi della legislazione vigente.

 

     Art. 38.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Modifica l'art. 2 della L.R. 4 maggio 1981, n. 34.

[2] Modifica gli artt. 10 e 14 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 41.

[3] Modifica gli artt. 54 e 55 della L.R. 27 luglio 1978, n. 20.

[4] Modifica l'art. 2 della L.R. 4 aprile 1995, n. 9.

[5] Modifica l'art. 7 bis della L.R. 3 gennaio 1985, n. 2.

[6] Articolo così modificato dall'art. 24 della L.R. 16 giugno 1998, n. 9.

[7] Come da errata corrige pubblicato nel B.U. 20 luglio 1998, n. 43.

[8] Come da errata corrige pubblicato nel B.U. 20 luglio 1998, n. 43.

[9] Come da errata corrige pubblicato nel B.U. 20 luglio 1998, n. 43.

[10] Modifica l'art. 3 della L.R. 11 aprile 1985, n. 23.

[11] Modifica l'art. 12 della L.R. 7 giugno 1993, n. 20.

[12] Modifica l'allegato alla L.R. 8 settembre 1993, n. 34.

[13] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 8.

[14] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 8.