§ 3.2.a - L.R. 5 giugno 1975, n. 51.
Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 artigianato, industria e consorzi industriali
Data:05/06/1975
Numero:51


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Le sovvenzioni di cui all'art. 1 possono essere concesse per iniziative volte alla formazione professionale dei quadri artigiani, alla propaganda e divulgazione dello sviluppo [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      Per gli scopi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di 60 milioni.
Art. 5.  [4]
Art. 6.      Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande degli organi regionali degli enti [...]
Art. 7.      Per la utilizzazione dei fondi stanziati per l'esercizio finanziario 1975, le domande di sovvenzione debbono essere presentate, con comprovata documentazione dell'attività svolta, entro trenta [...]
Art. 8.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 100 milioni per il 1975, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo [...]
Art. 9.      La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel [...]


§ 3.2.a - L.R. 5 giugno 1975, n. 51.

Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato

(B.U. 20 giugno 1975, n. 27)

 

Titolo I

 

     Art. 1. [1]

     La giunta regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni per la realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle associazioni professionali degli artigiani che siano emanazione di organizzazioni nazionali componenti del CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro o firmatarie di CCNL - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro -operanti a livello regionale ed in tutte le Province della Campania.

 

          Art. 2.

     Le sovvenzioni di cui all'art. 1 possono essere concesse per iniziative volte alla formazione professionale dei quadri artigiani, alla propaganda e divulgazione dello sviluppo dell'associazionismo, alla organizzazione di convegni, congressi seminari di studio, nonché per l'assistenza legale, fiscale, tributaria, tecnica, sindacale e professionale a favore dei propri iscritti e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dalla Regione allo sviluppo dell'impresa artigiana campana singola o associata.

 

          Art. 3. [2]

     1. Il Presidente della Giunta regionale, secondo le disponibilità di bilancio e su conforme deliberazione della giunta, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande delle associazioni interessate presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

     2. I fondi destinati alle sovvenzioni di cui all'articolo 2 sono annualmente ripartiti, tra le associazioni provinciali dell'artigianato di cui all'articolo 1, proporzionalmente al numero delle imprese associate certificate dalle organizzazioni nazionali di cui all'articolo 1 o dall'INPS [3].

 

          Art. 4.

     Per gli scopi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di 60 milioni.

 

Titolo II

 

          Art. 5. [4]

 

          Art. 6.

     Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande degli organi regionali degli enti di cui all'art. 5 presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

     I fondi destinati al finanziamento di cui al precedente articolo 5 sono assegnati, agli enti aventi diritto, in proporzione diretta al volume di attività assistenziale svolta nell'ambito della Regione rilevabile dai registri obbligatori sottoposti a controllo ispettivo.

 

          Art. 7.

     Per la utilizzazione dei fondi stanziati per l'esercizio finanziario 1975, le domande di sovvenzione debbono essere presentate, con comprovata documentazione dell'attività svolta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Entro sessanta giorni successivi, il presidente della giunta regionale provvederà, su conforme deliberazione della giunta regionale, alla ripartizione dei fondi.

 

          Art. 8.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 100 milioni per il 1975, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo 1896, titolo I, sezione XIII, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso" e mediante l'iscrizione della somma di lire 100 milioni al cap. 1791, titolo I, sezione XII, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: "Provvidenze a favore delle associazioni professionali e dei loro istituti di patronato".

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari successivi farà carico sugli appositi capitoli di bilancio.

 

          Art. 9.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.


[1] Articolo così modificato dall’art. 15 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[2] Articolo così modificato dall'art. 34 della L.R. 3 giugno 1997, n. 15. Per un'ulteriore modifica vedi l'art. 41, comma 20, della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[4] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 3 giugno 1997, n. 15.