§ 3.1.23 - Legge Regionale 11 aprile 1985, n. 23.
Norme in materia di bonifica integrale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:11/04/1985
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, ai fini della valorizzazione e tutela del territorio regionale, in particolare di quello rurale, nonché dello sviluppo della produzione agricola, promuove ed attua, nell'ambito [...]
Art. 2.      1. Gli interventi nel settore della bonifica integrale sono attuati nell'ambito della programmazione nazionale e regionale
Art. 3.      1. Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica che [...]
Art. 4.      1. Nell'ambito delle competenze regionali, alla classificazione e alla declassificazione dei comprensori di bonifica integrale, provvede, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio [...]
Art. 5.      1. E' istituita la "Consulta Regionale per la bonifica" con compiti consultivi per tutto ciò che attiene l'intervento pubblico in materia di bonifica integrale
Art. 6.      1. Il Consiglio Regionale, con le procedure di cui al precedente art. 4, provvede al riordino dei comprensori di bonifica integrale, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive [...]
Art. 7.      1. L'amministrazione dei Consorzi di nuova costituzione è retta da un Commissario straordinario assistito da una Consulta di cui fanno parte 5 rappresentanti degli Imprenditori agricoli [...]
Art. 8.      1. I Consorzi di Bonifica integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale
Art. 9.      1. I Consorzi di Bonifica hanno personalità giuridica pubblica e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi nazionali, regionali e dallo Statuto
Art. 10.      1. Sono Organi di Consorzio di Bonifica
Art. 11.      1. L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati iscritti nel catasto consortile che pagano il contributo in riferimento ad un titolo di diritto reale su immobili ricadenti nel comprensorio o [...]
Art. 12.      1. Il Consiglio dei delegati è composto da membri elettivi e di diritto
Art. 13.      1. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi in 5 fasce, a seconda del diverso carico contributivo
Art. 14.      1. Nel caso di nuovi Consorzi o di quelli che non abbiano ancora emesso ruoli di contribuenza su tutta o parte dell'area consortile, in via transitoria e per una sola volta, ai fini [...]
Art. 15.      1. Ogni membro dell'assemblea ha diritto ad un solo voto
Art. 16.      1. I risultati delle votazioni sono pubblicati, non oltre tre giorni dalla chiusura delle operazioni, all'albo consortile
Art. 17.      1. La deputazione amministrativa è costituita dal Presidente, e da un numero di componenti stabilito dallo Statuto del Consorzio, comunque non superiore a nove
Art. 18.      1. Il Presidente del Consorzio viene eletto dal Consiglio dei delegati fra i suoi membri elettivi
Art. 19.      1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, che sono eletti dal Consiglio dei delegati
Art. 20.      1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i Consorzi dovranno provvedere ad adeguare gli Statuti sulla base delle norme in essa contenute ed a predisporre gli atti [...]
Art. 21.      1. Le deliberazioni degli organi dei Consorzi sono affisse senza ritardo per cinque giorni feriali all'albo consortile
Art. 22.      1. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti
Art. 23.      1. Sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta Regionale le deliberazioni concernenti
Art. 24.      1. Le deliberazioni non indicate ai precedenti artt. 22 e 23, eccetto quelle relative alla mera esecuzione di precedenti provvedimenti, sono trasmesse al Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca [...]
Art. 25.      1. La Consulta di cui agli artt. 7, 20 e 24 esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie
Art. 26.      1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed [...]
Art. 27.      1. Gli oneri finanziari relativi al funzionamento della Consulta di cui all'articolo 5 della presente legge sono a carico della Regione
Art. 28.      1. La regione concede una tantum un concorso nel pagamento degli interessi, di preammortamento e di ammortamento, su mutui agrari di durata fino a 15 anni da concedere al tasso agevolato dell'8% [...]
Art. 29.      1. Con legge di approvazione del bilancio o di sue variazioni, a partire dall'esercizio 1985, si provvederà a determinare l'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge


§ 3.1.23 - Legge Regionale 11 aprile 1985, n. 23. [1]

Norme in materia di bonifica integrale.

 

Art. 1.

     1. La Regione, ai fini della valorizzazione e tutela del territorio regionale, in particolare di quello rurale, nonché dello sviluppo della produzione agricola, promuove ed attua, nell'ambito della programmazione nazionale e regionale, la bonifica integrale come mezzo permanente di difesa, conservazione e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, con particolare riguardo alla regimazione delle acque e alla utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo.

     2. A tal fine, nell'ambito delle opere pubbliche di bonifica previste dall'art. 2 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, si riconoscono di particolare rilevanza regionale:

     - le opere di regimazione dei corsi d'acqua e di sistemazione idraulico-agraria;

     - le opere di difesa delle acque, di prosciugamento meccanico;

     - le opere di captazione, raccolta, provvista e distribuzione delle acque a scopo irriguo;

     - le infrastrutture strettamente connesse all'attività di bonifica;

     - le opere di consolidamento delle dune e di impianto di frangiventi.

 

     Art. 2.

     1. Gli interventi nel settore della bonifica integrale sono attuati nell'ambito della programmazione nazionale e regionale.

     2. A tal fine i Consorzi di Bonifica predispongono piani pluriennali di intervento da trasmettere agli Enti di cui all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, che ne terranno conto nella redazione e/o nell'adeguamento dei piani zonali di sviluppo agricolo di cui all'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42.

     3. In attuazione dei piani zonali di sviluppo, i Consorzi di Bonifica presentano alla Giunta Regionale programmi annuali di intervento, nei quali sono indicate le opere da realizzare con finanziamento regionale, nonché quelle da proporre per il finanziamento nazionale e comunitario.

     4. Nelle more dell'approvazione dei piani zonali, i piani pluriennali e i programmi di cui ai commi precedenti sono redatti in conformità delle indicazioni degli atti di programmazione nazionale e regionale.

 

     Art. 3.

     1. Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica che eseguono gli interventi medesimi nel rispetto della normativa di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, e successive integrazioni e modificazioni.

     2. Una quota non superiore al 10% delle somme annualmente disponibili potrà essere destinata per far fronte alle esigenze di eventuali revisioni dei prezzi relative ad opere o lavori già finanziati.

     3. Una ulteriore quota di risorse, di entità non superiore al 3% delle somme annualmente disponibili, potrà essere destinata al finanziamento di studi, indagini e ricerche preliminari alla realizzazione di nuove opere.

     4. Per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale, la Giunta regionale annualmente ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio fra i Consorzi di Bonifica, che eseguono i lavori nel rispetto della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, e successive integrazioni e modificazioni.

     5. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei Consorzi di bonifica le spese per il consumo di energia elettrica relativo all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sulla base della potenza impegnata e della media dei consumi dell'ultimo triennio, sono poste a carico della Regione [2].

     6. E' istituito il capitolo 3159 nello stato di Previsione della Spesa, con una competenza di L. 3.700.000.000 e la seguente denominazione - Rimborso ai Consorzi di bonifica delle spese sostenute per il consumo di energia elettrica relativo all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica [3].

     7. Vengono inoltre concessi, con provvedimento della Giunta Regionale, contributi sulle altre spese di esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sulla base delle risorse disponibili, del grado di interesse generale che le opere rivestono e della sopportabilità della contribuenza per gli utenti. Tale contributo non può, comunque, essere superiore al 90% della spesa sostenuta [4].

 

     Art. 4.

     1. Nell'ambito delle competenze regionali, alla classificazione e alla declassificazione dei comprensori di bonifica integrale, provvede, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio Regionale con propria deliberazione.

     2. Con deliberazione del Consiglio Regionale si provvede, su proposta della Giunta regionale, alla costituzione, fusione e soppressione di Consorzi di Bonifica integrale, nonché alla delimitazione dei perimetri consortili.

     3. Le proposte della Giunta Regionale di cui ai commi precedenti sono deliberate sentita la Consulta di cui al successivo art. 5 e previo parere delle Amministrazioni Provinciali.

     4. I pareri di cui sopra devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la Giunta adotta i provvedimenti.

     5. Alla costituzione dei Consorzi si provvede su richiesta di almeno il 25% dei proprietari dei terreni interessati che rappresentano almeno il 25% della superficie del territorio. In assenza di iniziative degli interessati, i Consorzi possono essere costituiti di ufficio.

     6. All'approvazione degli statuti e delle loro variazioni, deliberati dai competenti Organi dei Consorzi, si provvede con deliberazione del Consiglio Regionale entro 60 giorni dall'inoltro degli statuti medesimi da parte della Giunta Regionale. ll Consiglio Regionale ha la facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato dai Consorzi.

 

     Art. 5.

     1. E' istituita la "Consulta Regionale per la bonifica" con compiti consultivi per tutto ciò che attiene l'intervento pubblico in materia di bonifica integrale.

     2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale all'Agricoltura o da un suo delegato ed è composta da:

     1) 5 rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori;

     2) 1 rappresentante degli imprenditori agricoli non coltivatori;

     3) 3 esperti in materia designati dalla Giunta regionale;

     4) 4 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti del settore;

     5) 1 rappresentante dell'Unione Regionale delle bonifiche.

     3. Un funzionario regionale del Servizio Agricoltura, designato dall'Assessore per l'Agricoltura, espleta le mansioni di segretario.

     4. I componenti di cui ai punti 1, 2 e 4 sono designati dalle strutture regionali delle organizzazioni Professionali e Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

     5. I membri della Consulta, che durano in carica 5 anni, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     6. La Consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i 2/3 dei componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

 

     Art. 6.

     1. Il Consiglio Regionale, con le procedure di cui al precedente art. 4, provvede al riordino dei comprensori di bonifica integrale, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

     2. Nella delimitazione dei comprensori di bonifica si terrà fondamentalmente conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'ambito della pianificazione zonale di sviluppo agricolo e delle unità idrografiche funzionali.

     3. Contestualmente, ove necessario, si provvede alla revisione della delimitazione dei perimetri consortili, con la eventuale costituzione di nuovi Consorzi di Bonifica integrale e/o con la fusione di quelli esistenti, al fine di garantire una efficiente ed economica gestione amministrativa dei Consorzi medesimi, nonché di assicurare la presenza di Consorzi in tutto il territorio classificato di bonifica. Il provvedimento di fusione di Consorzi dovrà fare salvo il rapporto di lavoro del personale dipendente e ne dovrà regolamentare l'utilizzazione nel rispetto dei diritti acquisiti.

     4. Qualora i provvedimenti di cui al comma III del presente articolo interessino Consorzi interregionali, si applicano le disposizioni dell'art. 73 - II comma - del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     5. Nei comprensori di bonifica integrale non consorziati alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di bonifica integrale sono attuati, fino al riordino dei comprensori di bonifica integrale di cui al I comma del presente articolo, dagli Enti di cui all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, nel cui territorio ricadono i predetti comprensori di bonifica integrale.

 

     Art. 7.

     1. L'amministrazione dei Consorzi di nuova costituzione è retta da un Commissario straordinario assistito da una Consulta di cui fanno parte 5 rappresentanti degli Imprenditori agricoli coltivatori, un rappresentante degli Imprenditori agricoli non coltivatori, 3 consiglieri di ciascuna delle Amministrazioni Provinciali nel cui territorio ricade il perimetro consortile, un agronomo designato dagli Ordini professionali competenti per territorio e 4 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.

     2. I rappresentanti delle categorie professionali e delle Organizzazioni sindacali sono designati dalle strutture regionali delle Organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

     3. I rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali sono designati 2 dalla maggioranza ed 1 dalla minoranza presenti nei Consigli.

     4. Il Commissario e la Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta Regionale, e restano in carica fino all'insediamento del Consiglio dei Delegati.

     5. La Consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i 2/3 dei componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

     6. Il Commissario provvede nel termine massimo di sei mesi a redigere lo Statuto ed a predisporre gli atti preparatori delle elezioni, da indire entro 3 mesi dall'approvazione dello statuto medesimo.

     7. Le spese di costituzione dei Consorzi sono a carico dell'Amministrazione regionale.

     8. Nel caso di fusione di due o più Consorzi, con le modalità di cui ai commi precedenti, sono nominati il Commissario straordinario e la Consulta per la revisione dello statuto e la predisposizione delle nuove elezioni. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dei Delegati, il Commissario, assistito dalla Consulta, cura altresì l'ordinaria amministrazione.

 

     Art. 8.

     1. I Consorzi di Bonifica integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale.

     2. Essi, inoltre, per la loro peculiare specializzazione nel settore provvedono nell'ambito del perimetro consortile alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica.

     3. Nel quadro dell'utilizzazione coordinata dalle disponibilità irrigue, la Giunta regionale è autorizzata a svolgere, avvalendosi dell'Ersac, ricerche, studi ed indagini a carattere intercomprensoriale.

     4. I Consorzi e gli Enti di Bonifica possono altresì progettare, eseguire e gestire opere di bonifica su incarico delle Comunità Montane.

 

     Art. 9.

     1. I Consorzi di Bonifica hanno personalità giuridica pubblica e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi nazionali, regionali e dallo Statuto.

 

     Art. 10.

     1. Sono Organi di Consorzio di Bonifica:

     1) l'Assemblea dei Consorziati;

     2) il Consiglio dei Delegati;

     3) la Deputazione Amministrativa;

     4) il Presidente;

     5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

     Art. 11.

     1. L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati iscritti nel catasto consortile che pagano il contributo in riferimento ad un titolo di diritto reale su immobili ricadenti nel comprensorio o ad uno specifico onere derivante da contratto agrario.

     2. Essa elegge i membri elettivi del Consiglio dei delegati.

 

     Art. 12.

     1. Il Consiglio dei delegati è composto da membri elettivi e di diritto.

     2. Sono membri di diritto:

     a) 3 delegati, eletti da ciascuna Amministrazione Provinciale nel cui territorio ricade il perimetro consortile, dei quali due designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza delle rispettive Assemblee;

     b) 1 delegato della Regione designato dalla Giunta Regionale.

     3. il numero dei membri elettivi è stabilito dallo Statuto del Consorzio in misura non inferiore a tre volte e non superiore a quattro volte il totale dei membri di diritto.

 

     Art. 13.

     1. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi in 5 fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

     2. Ad ogni fascia è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna fascia ed il totale della contribuenza consortile, fino ad un limite massimo di 1/3 dei delegati da eleggere.

     3. I delegati eventualmente non attribuiti ad una fascia, perché eccedenti il terzo dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre fasce con criterio proporzionale.

     4. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente fascia per fascia su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.

     5. Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i delegati da assegnare vengono attribuiti alle liste con i maggiori quozienti.

     6. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

     7. Qualora in una fascia sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

     8. Sia nell'ipotesi del sesto comma sia in quello del settimo comma del presente articolo, in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

 

     Art. 14.

     1. Nel caso di nuovi Consorzi o di quelli che non abbiano ancora emesso ruoli di contribuenza su tutta o parte dell'area consortile, in via transitoria e per una sola volta, ai fini dell'elezione dei delegati, le fasce di contribuenza sono sostituite da fasce di superficie.

 

     Art. 15.

     1. Ogni membro dell'assemblea ha diritto ad un solo voto.

     2. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, mediante delega, nell'Assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godano dei diritti civili.

     3. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti;

     per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

     4. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

     5. In ogni caso, i soggetti di cui al III e IV comma del presente articolo dovranno depositare alla Segreteria del Consorzio, 20 giorni prima della riunione dell'Assemblea, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.

     6. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegato è autenticata da notaio, dal segretario comunale o da funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato.

 

     Art. 16.

     1. I risultati delle votazioni sono pubblicati, non oltre tre giorni dalla chiusura delle operazioni, all'albo consortile.

     2. I relativi verbali sono inviati senza ritardo al Presidente della Giunta Regionale.

     3. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati al Presidente della Giunta Regionale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione.

     4. Sui ricorsi decide il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta Regionale, da adottare nei successivi venti giorni.

     5. Entro quaranta giorni dalle elezioni dei delegati da parte dell'Assemblea dei consorziati, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina dei membri di diritto, sulla base delle designazioni di cui al precedente art. 12.

     6. Il Consiglio dei delegati può utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina di diritto.

     7. Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

     8. I delegati che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica sono sostituiti, se elettivi, dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista della stessa fascia, e, se di diritto, sulla base di nuova designazione.

     9. I compiti e le modalità di funzionamento del Consiglio dei delegati sono stabiliti nello statuto del Consorzio. Compete comunque al Consiglio deliberare su:

     - lo statuto e sue variazioni;

     - i bilanci preventivi e loro variazioni;

     - i consuntivi;

     - il regolamento organico del personale;

     - i regolamenti di amministrazione;

     - la convocazione dell'Assemblea dei Consorziati;

     - il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuenza;

     - la composizione delle fasce di contribuenza ai fini delle elezioni.

 

     Art. 17.

     1. La deputazione amministrativa è costituita dal Presidente, e da un numero di componenti stabilito dallo Statuto del Consorzio, comunque non superiore a nove.

     2. I componenti della deputazione sono eletti dal Consiglio dei delegati con voto segreto, se richiesto, e le preferenze esprimibili non possono essere superiori a 2/3 dei componenti da eleggere.

     3. E' inoltre componente di diritto della deputazione amministrativa il delegato della Regione di cui alla lettera b) del precedente art. 12.

     4. Tra i componenti della deputazione possono essere eletti uno o due vice presidenti.

     5. I compiti e le modalità di funzionamento della deputazione amministrativa sono indicati nello Statuto.

 

     Art. 18.

     1. Il Presidente del Consorzio viene eletto dal Consiglio dei delegati fra i suoi membri elettivi.

     2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, presiede il Consiglio dei delegati, la Deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

 

     Art. 19.

     1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, che sono eletti dal Consiglio dei delegati.

     2. Uno dei membri effettivi, con funzioni di Presidente, deve essere iscritto all'albo professionale dei dottori o dei ragionieri commercialisti.

     3. Il Collegio dura in carica cinque anni ed i suoi membri non sono rieleggibili.

 

     Art. 20.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i Consorzi dovranno provvedere ad adeguare gli Statuti sulla base delle norme in essa contenute ed a predisporre gli atti preparatori delle elezioni, da indire entro tre mesi dall'approvazione del nuovo Statuto.

     2. Lo Statuto dovrà stabilire tra l'altro:

     a) il numero dei componenti il Consiglio dei delegati;

     b) le modalità per le elezioni dei componenti elettivi degli organi;

     c) l'attribuzione delle competenze agli organi del Consorzio;

     d) la composizione della deputazione amministrativa;

     e) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di delegato o di revisore dei conti;

     f) i criteri di composizione delle fasce di contribuenza ai fini della elezione.

     3. L'Amministrazione dei Consorzi, fino all'insediamento dei nuovi Consigli dei Delegati, è retta dagli organi consortili in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Trascorsi i termini di cui al I comma senza che siano compiuti gli adempimenti previsti nel comma medesimo, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura, nomina un Commissario ad acta, che nell'esercizio del proprio mandato è assistito da una Consulta costituita con modalità di cui all'art. 7.

 

     Art. 21.

     1. Le deliberazioni degli organi dei Consorzi sono affisse senza ritardo per cinque giorni feriali all'albo consortile.

     2. Le deliberazioni di cui ai successivi artt. 22, 23, 24 sono trasmesse entro dieci giorni dalla loro adozione agli Organi indicati ai citati articoli.

 

     Art. 22.

     1. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti:

     a) i regolamenti di amministrazione;

     b) il regolamento organico del personale;

     c) il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuenza.

     2. Le deliberazioni di cui al I comma, salvo quanto previsto al successivo V comma, divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento per illegittimità nel termine di 60 giorni dal ricevimento dei processi verbali ovvero se, nello stesso termine, non invita con richiesta motivata il Consorzio a riprenderle in esame.

     3. Parimenti le deliberazioni divengono esecutive, se, entro i termini suddetti, la Giunta regionale dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità né motivi per richiedere il riesame.

     4. Le deliberazioni di conferma integrale o parziale e quella di riforma dell'atto in conformità dei rilievi sono soggette al solo controllo di legittimità da parte della Giunta Regionale.

     5. Le deliberazioni di cui alla lettera c) del I comma del presente articolo restano depositate presso la sede del Consorzio per 30 giorni e del deposito è data notizia a mezzo di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e su due quotidiani a diffusione nazionale e/o regionale.

     6. Avverso dette deliberazioni è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     7. La Giunta Regionale decide sui ricorsi nei successivi 60 giorni, contestualmente all'esame, a norma del precedente I comma, della deliberazione.

 

     Art. 23.

     1. Sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta Regionale le deliberazioni concernenti:

     - il bilancio preventivo e sue variazioni;

     - il conto consuntivo;

     - l'assunzione di mutui;

     - i contratti di Esattoria e Tesoreria;

     - i ruoli di contribuenza;

     - la composizione delle fasce di contribuenza ai fini delle elezioni degli organi consortili.

     2. Le deliberazioni di cui al I comma divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento nel termine di 30 giorni dal ricevimento dei processi verbali.

     3. Il termine di cui al comma precedente è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di giorni 20.

 

     Art. 24.

     1. Le deliberazioni non indicate ai precedenti artt. 22 e 23, eccetto quelle relative alla mera esecuzione di precedenti provvedimenti, sono trasmesse al Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della Giunta Regionale.

     2. Qualora dall'esame delle deliberazioni di cui al comma precedente siano rilevate irregolarità, l'Assessore per l'Agricoltura, Caccia e Pesca riferisce alla Giunta Regionale per gli opportuni provvedimenti da adottare ai termini dei successivi commi.

     3. La Giunta Regionale può disporre in ogni momento ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi di Bonifica.

     4. Qualora nella gestione dei Consorzi vengano riscontrate gravi irregolarità o inadempienze, il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, può disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina di un Commissario straordinario.

     5. Il Commissario Straordinario, nel termine perentorio indicato nel decreto di nomina, convoca l'assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio dei delegati e cura l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

     6. Il Commissario straordinario è assistito da una Consulta costituita con le modalità di cui all'art. 7.

 

     Art. 25.

     1. La Consulta di cui agli artt. 7, 20 e 24 esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie:

     a) statuto consortile e/o sue modifiche;

     b) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi, ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;

     c) programma di attività del Consorzio;

     d) classifica del territorio per il riparto della contribuenza;

     e) bilancio preventivo e sue variazioni;

     f) consuntivo;

     g) assunzione di mutui;

     h) partecipazione ad Enti e Società.

 

     Art. 26.

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Sono abrogati gli artt. 12, 13, 16 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42.

     3. Al I comma dell'art. 15 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, le parole "all'art. 13 ed" sono soppresse e le parole "ai successivi artt. 16 e 17" sono sostituite da "al successivo art. 17".

     4. Al II comma dell'art. 15 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, le parole "all'art. 13 interessanti il territorio di più Enti delegati, nonché quelle concernenti gli interventi di cui" sono soppresse.

 

     Art. 27.

     1. Gli oneri finanziari relativi al funzionamento della Consulta di cui all'articolo 5 della presente legge sono a carico della Regione.

     2. Ai componenti della Consulta spetta una indennità di presenza di L. 50.000 per ogni seduta.

 

     Art. 28.

     1. La regione concede una tantum un concorso nel pagamento degli interessi, di preammortamento e di ammortamento, su mutui agrari di durata fino a 15 anni da concedere al tasso agevolato dell'8% ai Consorzi di Bonifica per il ripianamento di situazioni debitorie accertate al 30 ottobre 1984 e non estinte dalla data di presentazione della domanda.

     2. Con deliberazione del Consiglio Regionale sono approvate le norme di attuazione dell'intervento di cui al precedente comma.

 

     Art. 29.

     1. Con legge di approvazione del bilancio o di sue variazioni, a partire dall'esercizio 1985, si provvederà a determinare l'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 3 giugno 1997, n. 15.

[3] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 3 giugno 1997, n. 15 e così modificato dall'art. 22 della L.R. 16 giugno 1998, n. 9.

[4] Comma così rinumerato e modificato dall'art. 29 della L.R. 3 giugno 1997, n. 15.