§ 2.4.7 – L.R. 3 gennaio 1983, n. 4.
Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 beni e attività culturali
Data:03/01/1983
Numero:4


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Promozione culturale e educazione permanente.
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  Biblioteche.
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  I "sistemi bibliotecari", di norma, coincidono con uno o più Distretti Scolastici. Ad iniziativa del Comune centro del Comprensorio bibliotecario di cui al piano approvato dal Consiglio regionale [...]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.  Musei.
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 


§ 2.4.7 – L.R. 3 gennaio 1983, n. 4.

Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 - Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei.

 

Art. 1.

     Gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di promozione culturale ed educazione permanente in attesa che la materia stessa venga riordinata nell'ambito della legge generale sui servizi sociali, sono i seguenti.

     Con legge di Bilancio, annualmente, la Regione definisce:

     a) la quota finanziaria da impegnare per quelle attività di promozione culturale e di educazione permanente, di biblioteche e musei, che viene devoluta alle Province e ai Comuni, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54;

     b) la quota finanziaria che, invece, viene impegnata direttamente dall'assessorato regionale competente per quelle attività di carattere e di interesse sovracomunale.

 

     Art. 2. Promozione culturale e educazione permanente. [1]

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5. Biblioteche.

     Nell'ambito del territorio della Campania, le Province e i Comuni provvedono alla istituzione, all'ordinamento e al funzionamento di biblioteche, anche attraverso forme associative preferibilmente di natura consortile, che diano vita a "sistemi bibliotecari" intercomunali e provinciali.

     Provvedono, inoltre, al coordinamento dell'attività, al rilevamento dei dati ed alla raccolta dei cataloghi di tutte le biblioteche esistenti sul territorio, ivi comprese quelle dei Centri di Servizi Culturali, dei Centri di lettura, dei Centri Sociali di educazione permanente e dei Posti di Prestito.

 

     Art. 6.

     Le Province e i Comuni che intendono istituire una biblioteca, devono provvedere ad assicurare:

     1) la sede, le attrezzature e il patrimonio librario idonei, nonché il personale tecnico;

     2) il servizio al pubblico che nella fase iniziale non può essere inferiore a 12 ore settimanali;

     3) il funzionamento del "sistema bibliotecario" nel caso di biblioteche associate;

     4) l'adozione di apposito regolamento per il funzionamento della biblioteca.

 

     Art. 7.

     Le dimensioni del servizio (ampiezza dei locali, patrimonio librario, numero e qualifica del personale) devono essere determinati - salvo diverse proposte degli Enti interessati da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale - con riferimento agli standards che verranno indicati dal competente Servizio regionale.

 

     Art. 8. I "sistemi bibliotecari", di norma, coincidono con uno o più Distretti Scolastici. Ad iniziativa del Comune centro del Comprensorio bibliotecario di cui al piano approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 28 aprile 1975, n. 89/16, in mancanza, dal Comune sede del Distretto Scolastico, viene nominato un Consiglio di Gestione, in cui siano rappresentati gli Enti, locali e non, aderenti e le biblioteche che ne fanno pane, che elabora l'attività del "sistema bibliotecario".

 

     Art. 9.

     Il Consiglio di Gestione, per la funzione di "Centro" del "sistema", designa una delle biblioteche aderenti che abbia i necessari requisiti di efficienza e provvede a:

     a) coordinare l'attività delle biblioteche associate e ad assicurare il buon andamento del servizio anche con l'intervento di proprio personale tecnico;

     b) compilare il catalogo unificato da depositare presso tutte le biblioteche associate;

     c) elaborare, d'intesa con il competente Servizio regionale, norme, regolamenti e criteri unitari per la istituzione e il funzionamento delle biblioteche sul territorio.

 

     Art. 10.

     Gli Enti locali compresi in un "sistema bibliotecario" assicurano, per la parte loro spettante, gli stanziamenti occorrenti per l'attività del "sistema".

     La concessione di contributi ad Enti locali per il funzionamento delle biblioteche sulla quota finanziaria di cui alla lettera B dell'articolo 1 della presente legge è subordinata all'adesione dell'Ente locale ad un sistema bibliotecario.

     Ai "sistemi bibliotecari" possono aderire anche biblioteche non appartenenti ad Enti locali.

 

     Art. 11. Musei. [4]

     [Nell'ambito del territorio della Campania, le Province e i Comuni in relazione alle locali esigenze storico- culturali provvedono alla istituzione dei musei locali la cui attività sia garantita da idonei locali e adeguato personale scientifico, tecnico e di custodia.]

 

     Art. 12. [5]

     [L'attività di ciascun Museo dovrà essere disciplinata con un regolamento che salvo le necessarie, opportune modifiche riproduca integralmente gli schemi concordati dall'Associazione Nazionale dei Musei degli Enti locali con l'apposita Commissione Interministeriale di cui alla legge 22 settembre 1960, n. 1080.]

 

     Art. 13. [6]

     [Sia per l'attività delle biblioteche che dei musei, le Province e i Comuni - singoli o associati - entro il 30 maggio di ogni anno, formulano programmi di attività con l'indicazione della relativa spesa.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente, entro il gennaio dell'anno successivo, formula il piano di ripartizione dei contributi finanziando in tutto, o in parte, le iniziative proposte.]

 

     Art. 14.

     Tutti i contributi - per le attività di promozione culturale e di educazione permanente, delle biblioteche e dei Musei - sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per cui sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre iniziative se non a seguito di specifica e motivata richiesta da approvarsi dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 15.

     In caso di mancata o parziale realizzazione di qualsiasi iniziativa finanziaria, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente, dispone il recupero totale o parziale del contributo in correlazione con quanto effettivamente realizzato.

 

     Art. 16.

     Il materiale informativo e pubblicitario relativo a qualsiasi iniziativa ammessa a fruire del contributo regionale deve portare la dicitura "con il contributo della Regione Campania".

 

     Art. 17. [7]

 

     Art. 18. [8]


[1] Articolo abrogato dall’art. 19 della L.R. 14 marzo 2003, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall’art. 19 della L.R. 14 marzo 2003, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall’art. 19 della L.R. 14 marzo 2003, n. 7.

[4] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 12.

[5] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 12.

[6] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 12.

[7] Articolo abrogato dall’art. 19 della L.R. 14 marzo 2003, n. 7.

[8] Articolo abrogato dall’art. 19 della L.R. 14 marzo 2003, n. 7.