§ 1.1.26 - Legge Regionale 27 dicembre 1995, n. 25.
Variazione al Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1995 e al bilancio pluriennale 1995/1997. Primo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:27/12/1995
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. Nello Stato di previsione di competenza dell'Entrata per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella A)
Art. 2.      1. Nello stato di previsione di competenza della Spesa per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella B)
Art. 3.      1. Nello Stato di previsione di Cassa dell'Entrata per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella A)
Art. 4.      1. Nello Stato di previsione di Cassa della Spesa per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella B)
Art. 5.      1. La consistenza dei residui attivi al primo gennaio 1995 registra un aumento di L. 816.474.430.265
Art. 6.      1. La consistenza dei residui passivi al primo gennaio 1995 registra un aumento di L. 594.433.919.924
Art. 7.      1. L'ammontare dell'avanzo di amministrazione di cui all'elenco n. 1 allegato alla tabella A) dello Stato di previsione dell'Entrata del Bilancio per l'anno finanziario 1995 registra un aumento [...]
Art. 8.      1. Le variazioni introdotte nelle tabelle "A" e "B" del Bilancio di previsione per l'anno finanziario '95 portano conseguentemente variazioni al Bilancio pluriennale 1995/1997
Art. 9.      1. Il capitolo di spesa istituito ai sensi dell'art. 11, punto 1, legge regionale 4.4.95 n. 10, è il 4326
Art. 10.      Il capitolo di spesa di cui all'art. 3 della legge regionale 6.4.95 n. 15, è il 7816
Art. 11      Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 27.7.1978, n. 20 sono abrogate
Art. 12.      Il 50% dello stanziamento di cui al cap. 5104 della Spesa è destinato al finanziamento di attività di promozione culturale di carattere e di interesse sopra comunale ai sensi dell'art. 1, comma [...]
Art. 13.      1. E' autorizzata la spesa di lire 200.000.000 sul cap. 518, di nuova istituzione, per spese di pubblicità ai sensi della Legge 6 agosto 1990, n. 223
Art. 14.      I termini per la regolarizzazione degli impianti serricoli in conformità delle procedure di cui all'art. 15 della Legge Regionale 8/95 sono prorogati al 30 giugno 1996
Art. 15. 
Art. 16.      1. Nel comma 2 dell'articolo 28 della Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32 i fondi da ripartire attengono a quelli specificati nelle lettere a) e c) del comma 1
Art. 17.      1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 - punto 2 - della Legge Regionale 31 agosto 1993, n. 28, recante "Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore della [...]
Art. 18.      1. Il termine del 31 ottobre stabilito dalla Legge regionale del 22 marzo 1991 n. 4 è fissato per l'anno corrente al 30 novembre
Art. 19.      1. La Giunta Regionale è autorizzata ad attuare un programma straordinario per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Servizio Sanitario Regionale, per la ricerca [...]
Art. 20.      La spesa per i compensi ai Commissari liquidatori delle ex UU.SS.LL. graverà per un importo non superiore a L. 1.500.000.000 sul capitolo 7006 della spesa del bilancio 1995
Art. 21.      Il comma sesto dell'art. 2 del regolamento di attuazione della L.R. 9 novembre 1974 n. 58, approvato con legge regionale 27 agosto 1984, n. 38, è sostituito dal seguente
Art. 22. 
Art. 23.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 1.1.26 - Legge Regionale 27 dicembre 1995, n. 25. [1]

Variazione al Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1995 e al bilancio pluriennale 1995/1997. Primo provvedimento.

(B.U. n. 62 del 28 dicembre 1995).

 

Art. 1.

     1. Nello Stato di previsione di competenza dell'Entrata per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella A).

     2. Tali variazioni determinano un incremento delle Entrate di complessive L. 497.316.683.024.

 

     Art. 2.

     1. Nello stato di previsione di competenza della Spesa per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella B).

     2. Tali variazioni comportano nelle dotazioni di Spesa considera un incremento parimenti di L. 497.316.683.024.

 

     Art. 3.

     1. Nello Stato di previsione di Cassa dell'Entrata per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella A).

 

     Art. 4.

     1. Nello Stato di previsione di Cassa della Spesa per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella B).

 

     Art. 5.

     1. La consistenza dei residui attivi al primo gennaio 1995 registra un aumento di L. 816.474.430.265.

 

     Art. 6.

     1. La consistenza dei residui passivi al primo gennaio 1995 registra un aumento di L. 594.433.919.924.

 

     Art. 7.

     1. L'ammontare dell'avanzo di amministrazione di cui all'elenco n. 1 allegato alla tabella A) dello Stato di previsione dell'Entrata del Bilancio per l'anno finanziario 1995 registra un aumento di L. 224.094.849.294.

 

     Art. 8.

     1. Le variazioni introdotte nelle tabelle "A" e "B" del Bilancio di previsione per l'anno finanziario '95 portano conseguentemente variazioni al Bilancio pluriennale 1995/1997.

 

     Art. 9.

     1. Il capitolo di spesa istituito ai sensi dell'art. 11, punto 1, legge regionale 4.4.95 n. 10, è il 4326.

 

     Art. 10.

     Il capitolo di spesa di cui all'art. 3 della legge regionale 6.4.95 n. 15, è il 7816.

 

     Art. 11

     Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 27.7.1978, n. 20 sono abrogate.

 

     Art. 12.

     Il 50% dello stanziamento di cui al cap. 5104 della Spesa è destinato al finanziamento di attività di promozione culturale di carattere e di interesse sopra comunale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera B) della legge regionale 3.1.1983, n. 4.

 

     Art. 13.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 200.000.000 sul cap. 518, di nuova istituzione, per spese di pubblicità ai sensi della Legge 6 agosto 1990, n. 223.

 

     Art. 14.

     I termini per la regolarizzazione degli impianti serricoli in conformità delle procedure di cui all'art. 15 della Legge Regionale 8/95 sono prorogati al 30 giugno 1996.

 

     Art. 15. [2]

     Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 3 della Legge Regionale 7 dicembre 1993, n. 41 sono prorogate fino all'emanazione di norme di riordino delle strutture turistiche e di ridefinizione delle deleghe di funzioni amministrative, di cui all'art. 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1993, n. 41 ed, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 1996.

 

     Art. 16.

     1. Nel comma 2 dell'articolo 28 della Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32 i fondi da ripartire attengono a quelli specificati nelle lettere a) e c) del comma 1.

 

     Art. 17.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 - punto 2 - della Legge Regionale 31 agosto 1993, n. 28, recante "Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore della occupazione", i settori di intervento per l'anno 1995 sono individuati nei seguenti:

     a) Artigianato

     b) Servizi alle imprese

     c) Commercio

     d) Trasporti

     e) Turismo

     f) Informatica

     g) Agriturismo

     h) Pesca e miticoltura

 

     Art. 18.

     1. Il termine del 31 ottobre stabilito dalla Legge regionale del 22 marzo 1991 n. 4 è fissato per l'anno corrente al 30 novembre.

 

     Art. 19.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata ad attuare un programma straordinario per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Servizio Sanitario Regionale, per la ricerca finalizzata e per l'educazione sanitaria in riferimento ai livelli uniformi di assistenza di cui all'art. 6 della Legge Regionale 3/11/94 n. 32 ed al Piano Sanitario Nazionale 1994/96, per una spesa complessiva di lire 17.500.000.000.

     2. La spesa, che grava sul cap. 7166 dello stato di previsione della spesa sarà destinata:

     a) Per lire 10.000.000.000 per attività di formazione e di aggiornamento;

     b) Per lire 5.000.000.000 per attività di ricerca sanitaria finalizzata;

     c) Per lire 2.500.000.000 per l'educazione sanitaria.

 

     Art. 20.

     La spesa per i compensi ai Commissari liquidatori delle ex UU.SS.LL. graverà per un importo non superiore a L. 1.500.000.000 sul capitolo 7006 della spesa del bilancio 1995.

 

     Art. 21.

     Il comma sesto dell'art. 2 del regolamento di attuazione della L.R. 9 novembre 1974 n. 58, approvato con legge regionale 27 agosto 1984, n. 38, è sostituito dal seguente:

     In caso di concessione del contributo a privati, la vigilanza sull'esecuzione dei lavori è svolta dai Settori del Genio Civile di cui all'allegato C) della L.R. 4 luglio 1991, n. 11 competenti per territorio, fermo restando la nomina del Direttore dei lavori da parte del concessionario. Per il collaudo delle opere si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 31 ottobre 1978, n. 51.

 

     Art. 22. [3]

 

     Art. 23.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'art. 15 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10.

[3] Integra l'art. 74 della L.R. 27 luglio 1978 n. 20.