§ 3.5.5 - Legge Regionale 31 agosto 1993, n. 28. [*]
Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 energia, lavoro e cooperazione
Data:31/08/1993
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti beneficiari.
Art. 3.  Requisiti dei soggetti beneficiari.
Art. 4.  Agevolazioni - vincoli.
Art. 5.  Presentazione progetti.
Art. 6.  Contenuti progettuali.
Art. 7.  Esame dei progetti.
Art. 8.  Modalità di erogazione del contributo.
Art. 9.  Finanziamenti.
Art. 10.  Contributi in conto capitale per costi di gestione.
Art. 11.  Assistenza tecnica.
Art. 12.  Cumulabilità.
Art. 13.  Controlli.
Art. 14.  Revoca dei contributi.
Art. 15.  Ricorsi.
Art. 16.  Prima norma finanziaria.
Art. 17.  Seconda norma finanziaria.
Art. 18.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.5.5 - Legge Regionale 31 agosto 1993, n. 28. [*]

Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione.

(B.U. n. 39 del 6 settembre 1993).

TITOLO I

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di agevolare lo sviluppo di una nuova imprenditorialità e l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione ed in armonia con la normativa statale e comunitaria, la Regione Campania, con il concorso di fondi comunitari, statali e regionali:

     a) incentiva la costituzione di imprese, organizzate prevalentemente da giovani, da lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 4 della L.R. [1] 223/91 o in Cassa Integrazione Guadagni Speciali (C.I.G.S.) ai sensi dell'art. 3 della stessa legge da almeno un anno;

     b) facilita l'accesso al lavoro delle fasce socialmente deboli, marginali o a rischio di emarginazione;

     c) promuove ed incentiva la qualificazione, la riqualificazione, aggiornamento professionale in relazione ai progetti presentati a sensi della presente legge regionale;

     d) concorre alla realizzazione del principio della pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso al lavoro.

     2. Possono beneficiare di contributi secondo le modalità indicate negli art. successivi le iniziative che propongono progetti per la produzione di beni e la fornitura di servizi nei settori di competenza della regione che di anno in anno verranno indicati nella legge di bilancio.

TITOLO II

Agevolazioni per le nuove imprenditorialità

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari. [2]

     1. I progetti debbono essere presentati da società o cooperative costituite per almeno 2/3 da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni in possesso dei seguenti requisiti:

     a) residenza, da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, in un Comune della Campania;

     b) titolarità di almeno 2/3 del capitale sociale.

     2. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge i progetti presentati da società o cooperative costituite fino a 2/3 da lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e successive modificazioni e, per la restante parte, da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, comunque tutti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e b) del comma 1.

     3. Sono escluse dalle agevolazioni le società di fatto e quelle con meno di tre soci. Tale esclusione non opera quando la società è composta interamente da giovani di cui al comma 1.

     4. I requisiti dell'età devono sussistere al momento della richiesta del contributo.

 

     Art. 3. Requisiti dei soggetti beneficiari.

     1. Ai fini delle concessioni delle agevolazioni di cui alla presente legge le cooperative devono essere iscritte nel registro prefettizio a norma dell'art. 13 D.L. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni e le società registrate a norma di legge.

     2. Le imprese devono avere la sede legale ed operare nel territorio della Regione Campania.

     3. Il trasferimento di quote societarie o di partecipazione è consentita esclusivamente nei seguenti casi:

     a) per successione-ereditaria;

     b) per cessione a titolo oneroso o gratuito a persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2;

     c) per cessione, a qualsiasi titolo, a persone fisiche e/o giuridiche, a condizioni che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di notifica dell'approvazione del progetto, elevati a 1O anni se le agevolazioni comprendono investimenti per costruzioni di immobili o acquisto terreni.

     4. E' fatto divieto ai soci di appartenere ad altre società o cooperative, che usufruiscano delle stesse agevolazioni della presente legge.

     5. Per le imprese artigiane l'iscrizione all'apposito albo non costituisce precondizione per la delibera di concessione, ma solo per i decreto di liquidazione.

 

     Art. 4. Agevolazioni - vincoli.

     1. Per le finalità di cui alla presente legge possono essere concesse a progetti che contemplino una spesa massima complessiva ed ammissibile non superiore a 1.200 milioni le seguenti agevolazioni [3]:

     a) Contributo in conto capitale - E' concesso un contributo in conto capitale del 60% della spesa ammissibile. Tale contributo è elevato al 70% se almeno 1/3 dei soci è costituito da portatori di handicap ed ex tossicodipendenti che abbiano concluso un programma di recupero concordato con i competenti servizi delle ASL. Tale contributo è elevato al 70% anche per le società composte da 5 o più soci o interamente da donne, o se trattasi di cooperativa. Tra le spese ammissibili a contributo, al netto dell'I.V.A., rientrano:

     1) studi di fattibilità;

     2) analisi di mercato;

     3) spese di progettazione e oneri per concessione edilizia;

     4) opere murarie o assimilate limitatamente a nuove costruzioni o riattazioni;

     5) macchinari, impianti e attrezzature;

     6) opere di allacciamento;

     7) brevetti;

     8) acquisto terreni solo nei casi di attività agricola o agrituristica nei limiti del 50% del costo di acquisto e per una spesa ammissibile non superiore al 30% di quella complessiva;

     9) attività di formazione e di riqualificazione funzionali alla realizzazione del progetto;

     10) attività di promozione del prodotto o del servizio;

     b) Contributo in conto interessi - E' concesso un finanziamento fino al 30% delle spese ammissibili con tasso a carico dei soggetti beneficiari pari ad 1/3 di quello ufficiale di riferimento. La durata del finanziamento non può essere superiore ad anni 10 dei quali 3 di utilizzo e preammortamento. Tale finanziamento è assistito da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli interventi da realizzare;

     c) Contributo per spese di gestione - E' concesso un contributo sulle spese di gestione per i primi tre esercizi articolato nel seguente modo:

     1) primo anno - contributo in misura non superiore al 75% delle spese di gestione documentate e ammissibili fino ad un massimo di 200 milioni;

     2) secondo anno - contributo in misura non superiore al 50% delle spese di gestione documentate e ammissibili fino ad un massimo di 100 milioni;

     3) terzo anno - contributo in misura non superiore al 25% delle spese di gestione documentate e ammissibili fino ad un massimo di 50 milioni.

     2. Sono escluse dai benefici le spese relative ai canoni per affitti di azienda, interessi relativi a mutui a tasso agevolato, salari, stipendi e rimborsi ai soci, canoni di leasing.

     3. I soggetti beneficiari sono obbligati a non alienare a non distogliere dall'uso previsto per un periodo di almeno dieci anni dalla data di notifica di approvazione del progetto i beni oggetto dei benefici previsti dalle presente legge.

 

     Art. 5. Presentazione progetti.

     1. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti devono presentare domanda all'Assessore regionale delegato corredata dalla seguente documentazione in duplice copia [4]:

     a) estratto notarile dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa o della società depositato presso la Cancelleria del Tribunale competente;

     b) estratto notarile del libro soci, qualora prima della presentazione della domanda siano mutati i soci della cooperativa e della società, ovvero quando tale libro non dovesse essere tenuto, dichiarazione di tutti i soci resa davanti ad un notaio o ad un pubblico ufficiale attestante la loro qualità di soci alla data di presentazione della domanda;

     c) certificato di nascita dei soci;

     d) certificato di residenza storica dei soci attestante la loro residenza da almeno due anni in un Comune della Regione Campania;

     e) atto notorio attestante che la sede legale, amministrativa ed operativa della società che richiede le agevolazioni sia ubicata nella Regione Campania;

     f) attestato rilasciato dall'Ufficio Circoscrizionale del Lavoro comprovante l'iscrizione del lavoratore nella lista di mobilità o in quella di collocamento da almeno due anni o dall'INPS, comprovante il periodo di godimento della C.I.G.S.;

     g) curriculum vitae dei soci con indicazione delle eventuali esperienze progettuali maturate;

     h) dichiarazione sottoscritta da tutti i soci della cooperativa o società destinataria del beneficio, che all'inizio dell'attività di cui al progetto approvato, documenteranno l'avvenuta cancellazione dalle liste di disoccupazione o da quelle di mobilità o da quelle di C.I.G.S.;

     i) dichiarazione giurata del responsabile della società o della cooperativa, attestante di non aver ottenuto benefici da parte della Regione, dello Stato e della CEE, nonché l'impegno e non cumulare per almeno cinque anni altri benefici comunitari, nazionali o regionali con quelli previsti dalla presente legge per gli stessi investimenti ed allo stesso titolo;

     l) certificazione antimafia ai sensi della Legge 55/90 e successive modificazioni e integrazioni di tutti i soci e nel caso di società di capitali o cooperative dei componenti del consiglio di amministrazione anche in presenza di amministratori delegati.

     2. Al fine di prestare consulenza ai soggetti di cui all'art. 3 è istituito sportello di orientamento presso le Camere di Commercio della Regione.

 

     Art. 6. Contenuti progettuali.

     1. Per ottenere i contributi i soggetti interessati devono presentare progetto esecutivo dettagliato in duplice copia dal quale risultino:

     a) gli obiettivi da realizzare in conformità alle finalità di cui alla presente legge;

     b) le previsioni di redditività ed economicità di gestione con riferimento alle concrete possibilità di collocare i prodotti ed i servizi oggetto dell'attività suffragate da puntuali ricerche di mercato;

     c) numero, qualifica ed il ruolo del personale, compreso i soci che si prevede di impiegare per la realizzazione del progetto;

     d) il tipo e l'entità del finanziamento richiesto;

     e) copia del progetto tecnico che si intende realizzare corredata da planimetria, elementi di identificazione del luogo ove sorgerà l'iniziativa, eventuali provvedimenti amministrativi di autorizzazione ed eventuali computi metriti estimativi, preventivi di acquisto, attrezzature e macchinari;

     f) stato patrimoniale, conto economico e prospetto dei flussi di cassa per i primi tre anni di attività.

 

     Art. 7. Esame dei progetti. [5]

     1. Sono tassativamente esclusi dalle agevolazioni previste dalla presente legge i progetti che non prevedono l'impiego stabile di almeno tre addetti.

     2. Viene istituito, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale delegato, un Nucleo di valutazione composto da cinque esperti scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti al fine di:

     a) procedere all'analisi di valutazione dei progetti;

     b) determinare la fattibilità del progetto e la redditività economica dello stesso;

     c) verificare la coerenza degli obiettivi progettuali con le finalità e le priorità indicate nella presente legge e con gli indirizzi del piano di programmazione regionale.

     3. Il Nucleo, che opera presso l'Assessorato Regionale dell'Assessore delegato, dura in carica tre anni e si avvale di una struttura di supporto formata da un numero di dipendenti regionali non superiore a otto e che non è inclusa in alcuna area generale di coordinamento ed è posta alle dirette dipendenze dell'Assessorato Regionale dell'Assessore delegato. Con delibera di Giunta regionale vengono fissate le modalità contrattuali della collaborazione dei componenti il Nucleo.

     4. Il Nucleo di valutazione elegge al proprio interno un coordinatore; funziona e può decidere a maggioranza dei presenti.

     5. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque motivo, la Giunta regionale nomina con apposita delibera i nuovi componenti.

     6. L'Assessore regionale delegato dichiara la decadenza dalla carica di componente del Nucleo per cause sopravvenute di ineleggibilità e/o incompatibilità e provvede alla sostituzione.

     7. I progetti sono esaminati secondo l'ordine cronologico di presentazione.

     8. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione, il Nucleo di valutazione propone alla Giunta regionale il provvedimento da adottare che viene emanato in via definitiva entro i successivi trenta giorni.

     9. Il Nucleo e la struttura di supporto possono avvalersi, per l'espletamento delle loro funzioni, della collaborazione dell'Agenzia per l'impiego della Campania, con cui l'Assessorato Regionale dell'Assessore delegato stipulerà apposita convenzione.

     10. Ogni sei mesi, il Nucleo e la struttura di supporto predispongono una relazione sull'attività svolta, che sarà trasmessa alla Giunta regionale ed illustrata, nei successivi trenta giorni, in Consiglio regionale dall'Assessore regionale delegato.

     11. La Giunta regionale, sentito il Nucleo di valutazione, adotta, entro trenta giorni dalla sua istituzione, con atto deliberativo, il regolamento di attuazione della presente legge.

     12. Il Nucleo di valutazione, quindicinalmente, con un suo rappresentante, coadiuvato dalla struttura di supporto, fornisce informazioni e chiarimenti agli aspiranti beneficiari della presente legge.

 

     Art. 8. Modalità di erogazione del contributo.

     1. Il provvedimento adottato dalla Giunta Regionale è comunicato al soggetto interessato entro trenta giorni dalla emanazione della delibera esecutiva.

     2. Il contributo, verificata la sussistenza di quanto previsto all'art. 5 sulla posizione dei soci, verrà erogato con le seguenti modalità:

     A) anticipazione del 20% [6] del contributo accordato, previa presentazione dei seguenti documenti:

     1) atto d'impegno, da parte dei legali rappresentanti della iniziativa progettuale, alla restituzione della somma in caso di revoca del contributo;

     2) atto notorio attestante che è in corso di realizzazione il progetto;

     ai fini della disponibilità dell'immobile nel quale deve essere svolta l'attività:

     3) per locali in locazione, impegno, con firma autenticata, del proprietario dell'immobile alla stipula del relativo contratto di durata esennale [6];

     4) per locali di nuova costruzione, impegno, con firma autenticata, del proprietario del fondo alla stipula dell'atto di compravendita e certificazione comunale di destinazione urbanistica.

     L' anticipazione è elevata al 30% se il soggetto presenta una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di garanzia.

     B) stato di avanzamento, in misura tale da non superare complessivamente, sommato all'anticipo l' 80% del contributo accordato, previa presentazione della seguente documentazione:

     1) dichiarazione di inizio attività;

     2) perizia tecnica giurata che attesti che è stata realizzata la percentuale di investimento per cui è richiesto lo stato di avanzamento;

     3) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

     4) atto di impegno, da parte dei legali rappresentanti: della iniziativa progettuale, alla restituzione della somma in caso di revoca del contributo;

     5) certificato di vigenza, rilasciato dalla sezione fallimentare del Tribunale;

     6) documentazione di spesa pari alla cifra richiesta per lo stato di avanzamento;

     7) in caso di locazione di immobili, copia del contratto così come previsto dalle leggi in vigore [6];

     8) in caso di nuova costruzione, copia del titolo di proprietà dell'area su cui insiste l'immobile e concessione ad aedificandum.

     C) saldo finale, su richiesta del soggetto beneficiario, corredato dalla seguente documentazione:

     1) certificato di agibilità e di collaudo;

     2) relazione finale del Nucleo di cui all'art. 7.

     3. La erogazione delle anticipazioni e del saldo avverrà con atto deliberativo della Giunta Regionale sulla base delle risultanze de controlli effettuati dal Nucleo di cui all'art. 7 e previa presentazione del certificato antimafia, ai sensi della Legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 9. Finanziamenti.

     1. La Giunta regionale e autorizzata a stipulare apposita convenzione con istituti di credito per il finanziamento del 30% della spesa ammessa alla agevolazione, in favore dei soggetti di cui al precedente art. 3.

     2. La Regione Campania si assume l'onere della differenza tra il tasso di interesse ufficiale di riferimento e quello agevolato indicato all'art. 4 della presente legge.

     3. All'Istituto di Credito scelto dal soggetto interessato tra quelli convenzionati con l'Ente Regione deve essere trasmessa dalla Giunta Regionale la delibera di concessione.

     4. L'Istituto d credito, sulla base di tali atti ed eventuali propri accertamenti, è autorizzato a concedere il finanziamento nella misura indicata nella delibera regionale.

     5. Stipulato il contratto l'Istituto di credito, provvede a trasmettere copia all'Ente Regionale per gli adempimenti connessi alla convenzione.

 

     Art. 10. Contributi in conto capitale per costi di gestione.

     1. Al termine del primo, del secondo e del terzo anno di attività del soggetto beneficiario, ad esito positivo del controllo sui documenti giustificativi di spesa, con atto deliberativo della Giunta Regionale sarà erogato il contributo per costi di gestione nella misura e con le limitazioni indicate nell'art. 4 lettera c) della presente legge, sentito il Nucleo di cui all'art. 7.

 

     Art. 11. Assistenza tecnica.

     1. I soggetti beneficiari godranno di assistenza tecnica nella fase di avvio e per i primi due anni di gestione, per la corretta realizzazione del progetto.

     2. Detta assistenza sarà fornita da Enti Pubblici strutture private con almeno due anni di esperienza nel settore previa convenzione stipulata dalla Giunta Regionale su proposta del Nucleo di cui all'art. 7.

     3. Trimestralmente, le società prescelte dovranno inviare al Nucleo di valutazione ed alla Giunta Regionale un motivato parere sull'attuazione del progetto da parte delle aziende.

 

     Art. 12. Cumulabilità.

     1. Gli incentivi di cui al precedente art. 4 non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie regionali o nazionali e/o comunitarie concesse per gli stessi investimenti ed allo stesso titolo.

     2. Fanno eccezione quelle concesse al personale in lista di mobilità e in C.I.G.S. da almeno un anno fissato da leggi nazionali per l'avviamento di attività imprenditoriali.

     3. Comunque le agevolazioni finanziarie regionali non possono contribuire a superare il 70% della spesa necessaria per realizzare il progetto.

     4. Il citato personale in lista di mobilità o in C.I.G.S. alla richiesta della prima anticipazione finanziaria, deve obbligatoriamente fornire attestato dell'Ufficio Provinciale del lavoro di cancellazione dalle liste di mobilità o di C I G S e per gli artigiani, deve essere fornita la certificazione di avvenuta iscrizione al relativo albo provinciale.

 

     Art. 13. Controlli.

     1. Dalla data di presentazione del progetto e per i cinque anni successivi all'approvazione dello stesso, la Giunta Regionale, attraverso l'Assessorato competente per materia, effettuerà controlli in merito all'attuazione dell'iniziativa, nonché sull'esistenza dei requisiti previsti quale condizione per l'ottenimento dei benefici.

     2. Per tali controlli la Regione si avvarrà del Nucleo e della struttura di supporto di cui all'art. 7 della presente legge [7].

     3. Per i progetti comprensivi di immobili, la durata del controllo è elevata ad anni dieci.

 

     Art. 14. Revoca dei contributi.

     1. Il venir meno ad uno qualsiasi degli obblighi fissati nella presente legge a carico dei soggetti beneficiari, è causa di revoca delle agevolazioni con l'obbligo alla restituzione delle somme incassate, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'art. 64 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, maggiorato di tre punti.

     2. Il provvedimento di revoca è adottato dalla Giunta regionale su proposta de Nucleo di cui all'art. 7 della presente legge.

 

     Art. 15. Ricorsi.

     1. Contro il provvedimento regionale di diniego o di revoca della concessione dei contributi, è possibile il ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di ricezione.

     2. La Giunta Regionale dovrà pronunciarsi entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso sentito il Nucleo di cui all'art. 7.

     3. Trascorso tale termine, il ricorso si intende accolto.

 

     Art. 16. Prima norma finanziaria.

     1. Per le esigenze finanziarie di cui alla presente legge, la somma disponibile sarà così ripartita:

     a) fino al massimo del 60% per le nuove imprenditorialità giovanili di cui Titolo II art. 2, comma 1;

     b) fino al massimo del 40% per le altre imprenditorialità di cui al Titolo II, art 2, comma 2.

     2. La Giunta Regionale, nell'esercizio finanziario in corso e per i successivi esercizi finanziari, su proposta del Nucleo di cui all' art. 7 e sentita la Commissione competente, è autorizzata a modificare la percentuale degli stanziamenti di cui al precedente comma.

 

     Art. 17. Seconda norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati per l'anno finanziario 1993 in L. 15 miliardi, si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 4170 sullo stato di previsione di spesa di nuova istituzione, con la denominazione «Interventi regionali per incentivi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione», mediante prelievo dell'occorrente somma sul Cap. 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 che si riduce di pari importo.

     2. Per gli anni successivi si provvederà con agli appositi stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 18. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10, salvo quanto disposto dallo stesso art. 4 della L.R. 10/2001.

[1] In luogo di L.R. leggasi Legge.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 settembre 1996, n. 23.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 23.

[4] Capoverso così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 settembre 1996, n. 23.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 settembre 1996, n. 23.

[6] Così modificato dall'art. 5 della L.R. 2 settembre 1996, n. 23.

[6] Così modificato dall'art. 5 della L.R. 2 settembre 1996, n. 23.

[6] Così modificato dall'art. 5 della L.R. 2 settembre 1996, n. 23.

[7] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 2 settembre 1996, n. 23.