§ 3.8.17 - L.R.7 dicembre 1993, n. 41.
Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 turismo e industria alberghiera
Data:07/12/1993
Numero:41


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 3.8.17 - L.R.7 dicembre 1993, n. 41. [1]

Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo.

(B.U. n. 53 del 13 dicembre 1993).

 

Art. 1.

     1. La Regione Campania intende perseguire la finalità di ridefinire l'assetto degli Enti Turistici Periferici in conseguenza degli effetti del referendum popolare che ha abrogato il Ministero del Turismo, Sport e Spettacolo e determinato l'ulteriore trasferimento di funzioni in materia di turismo alle Regioni, giusta D.L. 4 agosto 1993, n. 273.

 

     Art. 2.

     1. In attesa dell'adozione di un disegno di legge di modifica ed integrazione delle leggi regionali 25 agosto 1987 nn. 37 e 38, concernenti rispettivamente la riorganizzazione delle strutture turistiche pubbliche e la delega di funzioni amministrative regionali, sono prorogate per mesi sei le funzioni dei commissari liquidatori.

     2. L'assetto, i compiti e le funzioni delle aziende di promozione turistica istituite con la richiamata legge regionale 25 agosto 1987, n. 37, saranno rideterminate in armonia con le disposizioni in materia di turismo stabilite dalla Legge dell'8 giugno 1990, n. 142, interessanti Comuni, Comunità Montane ed Amministrazioni Provinciali nonché sulla base delle ulteriori funzioni trasferite alle Regioni per effetto della soppressione del Ministero del Turismo, Sport e Spettacolo.

 

     Art. 3.

     1. I commissari liquidatori dei disciolti Enti Provinciali per il Turismo ed Aziende di Cura e Soggiorno e Turismo nominati ai sensi dell'art. 27 della L.R. 25 agosto 1987, n 37, previa verifica della incompatibilità come da leggi regionali del 4 luglio 1991, n. 11 e del 2 febbraio 1993, n. 4, svolgeranno nelle more anche le funzioni di commissari straordinari ai fini di consentire continuità nell'adempimento delle funzioni già demandate a tali Enti dalle leggi dello Stato e dalle leggi regionali in materia.

     2. Le dotazioni organiche nonché il contingente del personale determinato per singolo livello funzionale di inquadramento, degli Enti ed Aziende di cui al comma precedente, sono quelli risultanti dagli atti formali esecutivi alla data di messa in liquidazione degli Enti stessi.

     3. Sono fatti comunque salvi gli atti adottati in esecuzione delle leggi regionali del 23 maggio 1984, n. 27, del 16 novembre 1989, n. 23 e del 4 luglio 1991, n. 12.

     4. Le indennità di funzione del personale dirigente come determinate da atti formali esecutivi resta consolidata alla data di messa in liquidazione degli Enti ed in ogni caso non può essere superiore al coefficiente 0,8 per il personale dirigente di II qualifica.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, 2° comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 8 agosto 2014, n. 18.