§ 3.8.13 - L.R. 25 agosto 1987, n. 37.
Riorganizzazione delle strutture turistiche pubbliche in Campania - Istituzione delle Aziende di Promozione Turistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 turismo e industria alberghiera
Data:25/08/1987
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Finalità della Legge. Con la presente legge regionale, emanata in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e nell'ambito dei principi e delle linee [...]
Art. 2.  Competenze regionali in materia di promozione turistica.
Art. 3.  Competenze del Consiglio regionale. Il Consiglio approva, su proposta della Giunta, un documento triennale che detta gli indirizzi ed i criteri generali della politica di promozione turistica cui [...]
Art. 4.  Competenze della Giunta regionale. Con riferimento alle finalità della presente legge, sono attribuite alla competenza della Giunta regionale:
Art. 5.  Individuazione delle aree turisticamente rilevanti. Tutto il territorio regionale è considerato "a vocazione turistica". I Comuni il cui territorio non è compreso negli ambiti delle AA.P.T. sono [...]
Art. 6.  Riconoscimento e delimitazione degli ambiti turistici rilevanti. Ai fini del riconoscimento delle località, incluse negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti su cui insistono le AA.P.T., [...]
Art. 7.  Ambiti territoriali turisticamente rilevanti. Gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti su cui operano le AA.P.T. sono indicati nella Tabella A) allegata alla presente legge, che individua [...]
Art. 8.  Modificazione degli ambiti turisticamente rilevanti ed aree di influenza. Le eventuali modificazioni all'assetto previsto dall'allegato A) della presente legge sono proposte al Consiglio dalla [...]
Art. 9.  Istituzione delle Aziende di Promozione Turistica. Le Aziende di promozione turistica, Enti strumentali della Regione, sono istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, che [...]
Art. 10.  Attività delle AA.P.T.. Le attività delle AA.P.T. si realizzano sulla base di programmi di spesa finalizzati, annuali o pluriennali.
Art. 11.  Compiti delle AA.P.T.. Compito delle AA.P.T. è quello di promuovere, incrementare e curare il movimento turistico negli ambiti territoriali di propria competenza, nel rispetto delle scelte [...]
Art. 12.  Uffici di informazione ed accoglienza turistica. Al fine di assicurare l'assistenza e l'informazione turistica nonché per favorire la conoscenza e la valorizzazione dei propri ambiti territoriali, [...]
Art. 13.  Organi delle AA.P.T.. Sono Organi delle Aziende di Promozione Turistica:
Art. 14.  Il Presidente. Il Presidente dell'Azienda di Promozione Turistica è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta [...]
Art. 15.  Il Vice Presidente. Il Vice Presidente è nominato secondo le modalità già previste per il Presidente.
Art. 16.  Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna A.P.T. è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta [...]
Art. 17.  Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, da indire in prima e seconda convocazione, sono valide, in prima convocazione, con la [...]
Art. 18.  Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a:
Art. 19.  Il Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente dell'Azienda e da cinque componenti eletti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, dei quali [...]
Art. 20.  Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzione di vigilanza contabile ed amministrativa sull'attività delle Aziende ai sensi dell'articolo n. 2403 e seguenti del [...]
Art. 21.  Controllo sostitutivo e scioglimento del Consiglio di Amministrazione. Qualora un'Azienda ometta o ritardi, ingiustificatamente, un atto obbligatorio, la Giunta regionale, risultata infruttuosa la [...]
Art. 22.  Entrate ed esercizio finanziario. Le entrate delle AA.P.T. sono costituite da:
Art. 23.  Controllo sull'attività dell'A.P.T.. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale atti dell'Azienda concernenti:
Art. 24.  Programmi operativi delle AA.P.T.. Le AA.P.T. predispongono e realizzano programmi, annuali e pluriennali, tesi all'incremento dell'offerta e della domanda turistica sulla base degli indirizzi [...]
Art. 25.  Formazione ed approvazione dei bilanci. I bilanci annuali di previsione delle AA.P.T. sono redatti in conformità alle direttive ed agli indirizzi della Regione e sono inviati all'approvazione della [...]
Art. 26.  Personale. I regolamenti organici della AA.P.T.
Art. 27.  Commissari straordinari liquidatori e scioglimento degli Enti provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome, Cura, Soggiorno e Turismo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino [...]
Art. 28.  Compiti e funzioni dei Commissari liquidatori. I Commissari straordinari liquidatori durano in carica fino alla composizione degli Organi ordinari di Amministrazione delle AA.P.T., composizione che [...]
Art. 29.  Ruolo unico regionale. Il personale appartenente ai disciolti EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T. confluisce in un unico ruolo regionale ed è, successivamente, assegnato alle AA.P.T., per l'inquadramento nei [...]
Art. 30.  Trasferimenti di beni e rapporti giuridici. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle relazioni sugli stati di consistenza da parte dei Commissari liquidatori, la Giunta regionale, su [...]
Art. 31.  Disposizioni finanziarie. La Regione concorre al finanziamento dell'attività delle AA.P.T. con appositi stanziamenti annuali dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno [...]


§ 3.8.13 - L.R. 25 agosto 1987, n. 37. [1]

Riorganizzazione delle strutture turistiche pubbliche in Campania - Istituzione delle Aziende di Promozione Turistica.

 

Art. 1. Finalità della Legge. Con la presente legge regionale, emanata in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e nell'ambito dei principi e delle linee di indirizzo contenute nell'articolo 4 della Legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, si provvede alla riorganizzazione delle strutture turistiche pubbliche in Campania.

 

     Art. 2. Competenze regionali in materia di promozione turistica.

     In materia di promozione turistica sono di competenza della Regione:

     1) la predisposizione e l'attuazione degli indirizzi generali di programmazione turistica regionale;

     2) le iniziative necessarie a far conoscere all'estero le risorse turistiche della regione con particolare riferimento ai beni culturali ed ambientali nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché della Legge 14 novembre 1981, n. 648;

     3) le iniziative per il rilancio dell'offerta e per la sollecitazione della domanda internazionale, sempre nel rispetto delle norme generali e dei principi di collegamento con gli organi statali competenti e con la collaborazione dell'E.N.I.T.;

     4) la propaganda e la pubblicità in relazione alle iniziative di promozione dell'offerta e di sollecitazione della domanda;

     5) l'attuazione di manifestazioni turistiche di rilevanza regionale e di interesse interregionale anche d'intesa ed in collaborazione con le Aziende di Promozione Turistica di cui alla presente legge;

     6) l'elaborazione di piani, programmi generali, indagini, progetti e rilevazioni statistiche riguardanti il turismo regionale.

     Per la realizzazione delle attività di cui ai punti 2), 3) e 4) la Regione opera nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale 29 marzo 1984, n. 24.

 

     Art. 3. Competenze del Consiglio regionale. Il Consiglio approva, su proposta della Giunta, un documento triennale che detta gli indirizzi ed i criteri generali della politica di promozione turistica cui dovranno uniformarsi le iniziative di governo della Giunta regionale, e le conseguenti attività delle AA.P.T. e delle Province come appresso individuate.

     Approva, contestualmente, la relazione dell'Assessore al ramo recante le risultanze di indagini e rilevazioni statistiche, programmi generali, piani e progetti riguardanti il turismo regionale.

     Il Consiglio regionale, inoltre nomina i revisori dei conti delle AA.P.T. secondo le procedure indicate nel successivo articolo 20.

 

     Art. 4. Competenze della Giunta regionale. Con riferimento alle finalità della presente legge, sono attribuite alla competenza della Giunta regionale:

     1) l'approvazione dei programmi annuali e dei piani pluriennali adottati dalle AA.P.T. di cui agli articoli seguenti della presente legge;

     2) l'effettuazione delle norme e delle designazioni di cui agli artt. 13, 14, 15 e 19 della presente legge;

     3) la ripartizione tra le AA.P.T. delle somme stanziate a carico degli appositi capitoli di bilancio regionale per la realizzazione dei programmi e dei progetti annuali e pluriennali, anche in riferimento alla promozione ed all'organizzazione di manifestazioni di interesse turistico, anche a carattere eccezionale;

     4) l'istituzione, con le modalità indicate nella presente legge delle AA.P.T. negli ambiti turisticamente rilevanti, individuati con delibera consiliare ai sensi della presente legge;

     5) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle AA.P.T.;

     6) il controllo sugli atti delle AA.P.T.;

     7) la tenuta dell'Albo delle Associazioni Pro-Loco;

     8) la concessione del nulla osta per l'istituzione, presso le AA.P.T., di uffici di informazione e di accoglienza turistica (I.A.T.);

     9) l'autorizzazione all'uso della denominazione IAT da parte degli uffici di informazione promossi dalle Associazioni Pro- Loco, anche per il tramite delle AA.P.T., competenti per territorio.

 

     Art. 5. Individuazione delle aree turisticamente rilevanti. Tutto il territorio regionale è considerato "a vocazione turistica". I Comuni il cui territorio non è compreso negli ambiti delle AA.P.T. sono affidati alle competenze delle rispettive Amministrazioni Provinciali, le quali con fondi propri possono promuovere attività turistiche coordinando le proposte dei singoli Comuni.

     Sono aree turisticamente rilevanti quelle costituite da una o più località, preferibilmente contigue, aventi caratteristiche di peculiare interesse turistico e riconosciute, ad ogni effetto, stazioni di cura, soggiorno e turismo.

     Tali aree vanno individuate sulla base delle disposizioni contenute nel successivo articolo 6.

 

     Art. 6. Riconoscimento e delimitazione degli ambiti turistici rilevanti. Ai fini del riconoscimento delle località, incluse negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti su cui insistono le AA.P.T., come stazioni di cura, soggiorno e turismo, la Giunta regionale è tenuta a richiedere il parere del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     L'individuazione e la delimitazione degli ambiti turisticamente rilevanti sono operate, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del territorio regionale, secondo i seguenti criteri di carattere indicativo:

     a) l'esistenza di beni ambientali, storici e/o artistici suscettibili di particolare richiamo turistico;

     b) l'adeguata attrezzatura ricettiva dell'ambito, con riferimento alle capacità di posti letto in esercizi alberghieri complementari;

     c) la dotazione adeguata delle attrezzature igieniche, di servizi sanitari, farmaceutici e di polizia urbana, rispetto alle esigenze determinate dall' afflusso turistico, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano regionale di assetto del territorio e nel Piano di sviluppo triennale;

     d) l'esistenza di adeguate strutture con particolare riguardo agli esercizi pubblici, agli impianti sportivi e ricreativi e del tempo libero;

     e) l'esistenza di ogni altra esigenza di sviluppo e riequilibrio territoriale.

 

     Art. 7. Ambiti territoriali turisticamente rilevanti. Gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti su cui operano le AA.P.T. sono indicati nella Tabella A) allegata alla presente legge, che individua anche le sedi delle AA.P.T.

     Per la modifica degli stessi si procede secondo le modalità contenute nel successivo articolo 8.

 

     Art. 8. Modificazione degli ambiti turisticamente rilevanti ed aree di influenza. Le eventuali modificazioni all'assetto previsto dall'allegato A) della presente legge sono proposte al Consiglio dalla Giunta regionale, su iniziativa dell'Assessore al Turismo, cui spetta l'onere di raccogliere, attraverso apposite consultazioni, i pareri degli Enti territoriali e degli Organi interessati.

     La modificazione degli ambiti turisticamente rilevanti si sostanzia nell'inserimento di Comuni limitrofi o funzionalmente collegati in chiave turistica, rispetto a quelli già facenti parte delle AA.P.T. di cui alla presente legge.

     L'inserimento negli ambiti territoriali di nuove località sarà, comunque condizionato dal riscontro delle presenze di uno o più criteri indicativi di cui al precedente articolo 6.

 

     Art. 9. Istituzione delle Aziende di Promozione Turistica. Le Aziende di promozione turistica, Enti strumentali della Regione, sono istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, che conferisce loro personalità giuridica di diritto pubblico, previa delibera della Giunta regionale medesima, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore al Turismo.

     Il decreto stabilisce, altresì, le piante organiche provvisorie delle Aziende.

     Esse esplicano le competenze loro attribuite sotto la vigilanza della Regione.

     A tal fine la regione verifica la compatibilità delle iniziative assunte con gli indirizzi delle programmazioni regionali.

     Gli atti delle AA.P.T. sono soggetti al controllo della Giunta regionale, cui gli atti medesimi vengono trasmessi nei termini e con le modalità di cui all'art. 59 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.

 

     Art. 10. Attività delle AA.P.T.. Le attività delle AA.P.T. si realizzano sulla base di programmi di spesa finalizzati, annuali o pluriennali.

     I programmi ed i relativi bilanci di spesa vengono inviati alla Regione, per l'approvazione e per la determinazione del contributo regionale integrativo delle entrate autonome delle AA.P.T.; nei programmi debbono essere indicati i criteri di riferimento per l'organizzazione dei servizi di assistenza ai turisti delle iniziative promozionali e pubblicitarie, nonché delle manifestazioni comunque dirette allo sviluppo della domanda turistica.

     Le attività delle AA.P.T. debbono essere raccordate alle attività proprie dei Comuni di cui all' articolo 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed, in ogni caso, collegate ai Piani di sviluppo dei servizi predisposti dai Comuni.

 

     Art. 11. Compiti delle AA.P.T.. Compito delle AA.P.T. è quello di promuovere, incrementare e curare il movimento turistico negli ambiti territoriali di propria competenza, nel rispetto delle scelte effettuate in sede di programmazione regionale.

     In particolare, le AA.P.T.:

     - programmano e realizzano iniziative per migliorare la conoscenza delle località di propria influenza ed incrementare la domanda verso di esse diretta;

     - programmano e realizzano iniziative di promozione e propaganda delle risorse locali con esclusione di quelle riferite ai mercati esteri;

     - raccolgono ed elaborano, di concerto con Regione, Comuni, Province, Camere di Commercio e Comunità Montane, dati e notizie afferenti al turismo;

     - istituiscono uffici di informazione e di accoglienza turistica:

     - esprimono, su richiesta della Regione, parere obbligatorio sull'autorizzazione richiesta dalle Pro Loco all'uso della denominazione I.A.T. per Uffici di informazione da quelle promossi;

     - promuovono iniziative dirette alla costruzione, alla attivazione, al miglioramento ed alla gestione di impianti e servizi di prevalente interesse turistico, anche con il concorso di altri Enti ed Organismi interessati;

     - propongono ed elaborano, con riferimento al miglioramento dell'ambiente complessivo delle località di competenza, progetti per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse turistiche;

     - curano le attività inerenti all'applicazione ed alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei modi e nei termini consentiti dalle leggi dello Stato;

     - adempiono a tutte le funzioni già demandate agli Enti Provinciali per il Turismo ed alla Aziende di Cura, Soggiorno e Turismo.

 

     Art. 12. Uffici di informazione ed accoglienza turistica. Al fine di assicurare l'assistenza e l'informazione turistica nonché per favorire la conoscenza e la valorizzazione dei propri ambiti territoriali, le AA.P.T. possono istituire, previo nulla osta della Regione, propri uffici di informazione ed accoglienza turistica denominati I.A.T..

     L'uso della denominazione I.A.T. può essere consentito dal Comitato Esecutivo delle AA.P.T. anche agli uffici di informazione allestiti e promossi dalle Associazioni Pro Loco iscritte nell'Albo regionale, di cui alla Legge regionale 9 novembre 1974, n. 61.

     La Giunta regionale può autorizzare le Associazioni Pro Loco dei Comuni, al di fuori degli ambiti turistici, ad usare la denominazione I.A.T..

 

     Art. 13. Organi delle AA.P.T.. Sono Organi delle Aziende di Promozione Turistica:

     1) il Presidente;

     2) il Vice Presidente;

     3) il Consiglio di Amministrazione;

     4) il Comitato Esecutivo;

     5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

     Art. 14. Il Presidente. Il Presidente dell'Azienda di Promozione Turistica è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al Turismo.

     Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato.

     Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo; emana gli atti necessari per il regolare funzionamento della Azienda e dei suoi uffici; vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione degli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato esecutivo; adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti relativi alle liti attive e passive e tutti gli altri provvedimenti che leggi o i regolamenti gli affidano e quelli eventualmente demandatigli dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato esecutivo.

     Al Presidente è corrisposta un'indennità di carica pari al 65% di quella prevista dalla Legge 27 dicembre 1985, n. 816, per i Presidenti delle Province.

     Per i rimborsi spese e l'indennità di missione si applica l'articolo 13 della medesima Legge n. 816/85.

 

     Art. 15. Il Vice Presidente. Il Vice Presidente è nominato secondo le modalità già previste per il Presidente.

     Sostituisce, con tutti i poteri, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

     Dura in carica cinque anni e può essere confermato.

     Al Vice Presidente spetta un'indennità di carica nella misura del 75% di quella prevista per il Presidente e si applica la stessa disciplina relativa ai rimborsi spese e alla indennità di missione.

 

     Art. 16. Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna A.P.T. è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore al Turismo.

     Esso, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, è composto:

     a) dal Sindaco di ciascun Comune compreso nell'ambito territoriale o da un suo delegato;

     b) da quattro rappresentanti sindacali dei lavoratori nominati dalla Giunta regionale su indicazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del settore;

     c) da tre rappresentanti degli operatori turistici nominati dalla Giunta regionale e scelti fra terne di persone indicate dalle Organizzazioni di categorie maggiormente rappresentative;

     d) da un rappresentante delle Organizzazioni cooperative, da un rappresentante designato dall'Associazione regionale delle Pro Loco e da un rappresentante designato dalle Associazioni del Tempo Libero;

     e) da tre esperti scelti dalla Giunta regionale.

     Nelle AA.P.T., ove l'attività agrituristica ha rilevanza, uno degli esperti può essere indicato dalle Associazioni regionali agrituristiche.

     Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

     Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un'indennità di presenza, per non più di una seduta giornaliera, nella misura del 65% di quella prevista per i consiglieri provinciali dall'articolo 11 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816.

 

     Art. 17. Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, da indire in prima e seconda convocazione, sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed, in seconda convocazione, con almeno un terzo dei suoi componenti.

     Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente dell'A.P.T. tra i funzionari dipendenti dell'Azienda medesima.

 

     Art. 18. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a:

     a) i bilanci preventivi, le relative relazioni, ed i conti consuntivi;

     b) i programmi annuali e pluriennali;

     c) l'organizzazione generale dei Servizi e degli Uffici;

     d) il regolamento giuridico ed economico del personale e la relativa pianta organica, nell'ambito della normativa vigente, ai sensi dell'articolo 26;

     e) gli acquisti, le alienazioni di beni immobili e l'accettazione di donazioni;

     f) l'istituzione di servizi di assistenza turistica e di assistenza tecnica agli operatori del turismo;

     g) tutti gli atti di straordinaria amministrazione concernenti il patrimonio e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni.

 

     Art. 19. Il Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente dell'Azienda e da cinque componenti eletti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, dei quali almeno uno deve essere prescelto tra gli operatori turistici, uno fra i rappresentanti dei lavoratori del settore e uno tra gli Esperti.

     Il Comitato esecutivo, in particolare:

     a) esercita le attività di ordinaria amministrazione;

     b) delibera sulle liti attive e passive e sulle relative transazioni;

     c) adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi e delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione;

     d) formula le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio di Amministrazione;

     e) adotta i regolamenti relativi ai servizi amministrativi ed alle gestioni;

     f) adotta, in caso di urgenza e di necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone a ratifica del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva;

     g) delibera sulla nomina del Tesoriere e su tutte le convenzioni attinenti alle attività dell'Azienda;

     h) esercita le funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione;

     i) adotta gli altri provvedimenti non attribuiti espressamente al Consiglio di Amministrazione.

     Il Segretario del Comitato Esecutivo è nominato dal Presidente dell'A.P.T. tra i funzionari dipendenti dell'Azienda medesima.

     Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e continua ad esercitare le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

     Ai componenti del Comitato esecutivo spetta una indennità di carica nella misura del 50% di quella prevista per il Presidente e si applica la stessa disciplina relativa ai rimborsi spese e alla indennità di missione.

 

     Art. 20. Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzione di vigilanza contabile ed amministrativa sull'attività delle Aziende ai sensi dell'articolo n. 2403 e seguenti del Codice Civile; è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituito da tre componenti nominati dal Consiglio regionale, in numero di due scelti tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti o al Collegio dei ragionieri ed uno, con funzioni di Presidente, scelto fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

     I Revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

     Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta una indennità di carica, al Presidente pari al 50% ed ai componenti pari al 40% di quella prevista per il Presidente dell'A.P.T., e si applica la stessa disciplina relativa ai rimborsi spese ed alle indennità di missione.

 

     Art. 21. Controllo sostitutivo e scioglimento del Consiglio di Amministrazione. Qualora un'Azienda ometta o ritardi, ingiustificatamente, un atto obbligatorio, la Giunta regionale, risultata infruttuosa la diffida ad adempiere in un congruo termine, delibera, su proposta dell'Assessore al Turismo, l'invio di un Commissario Straordinario per il compimento dell'atto.

     L'Organo di Amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'Assessore al Turismo:

     a) in caso di dimissioni della maggioranza dei propri componenti;

     b) per accertate, persistenti, violazioni delle norme legislative o regolamentari;

     c) per accertate, persistenti, inadempienze alle prescrizioni dei piani e dei programmi regionali;

     d) per accertate, gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Azienda.

     Con lo stesso decreto viene nominato un Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Azienda nei confronti della quale sia stato adottato il sopraindicato provvedimento.

     Il Consiglio di Amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.

 

     Art. 22. Entrate ed esercizio finanziario. Le entrate delle AA.P.T. sono costituite da:

     - i provvedimenti di natura tributaria previsti dalle leggi vigenti;

     - le compartecipazioni ai proventi ed ai diritti erariali;

     - i redditi ed i proventi patrimoniali e di gestione;

     - i finanziamenti iscritti in appositi capitoli del bilancio regionale;

     - gli eventuali contributi di enti pubblici o privati;

     - contributi, lasciti, donazioni.

     L'esercizio finanziario delle Aziende ha inizio il primo gennaio di ciascun anno e termina il trentuno dicembre dell'anno medesimo.

     I piani ed i programmi di attività, i bilanci pluriennali ed annuali ed i conti consuntivi devono essere deliberati dagli Organi delle Aziende nei limiti, con le modalità e nei termini previsti dalla presente legge agli articoli 10 e 11 e dalla Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 di disciplina dei bilanci e della contabilità regionale.

     I beni ed i diritti che l'Azienda acquista o di cui comunque viene in proprietà, trascritti in appositi elenchi, appartengono all'Azienda medesima.

 

     Art. 23. Controllo sull'attività dell'A.P.T.. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale atti dell'Azienda concernenti:

     a) il bilancio preventivo e le relative variazioni;

     b) il conto consuntivo;

     c) il regolamento organico del personale;

     d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili e la contrazione di mutui;

     e) le liti attive e passive e relative transazioni.

     Tutti gli altri provvedimenti dell'A.P.T. sono sottoposti al controllo di legittimità contabile ed amministrativa del Collegio dei Revisori.

     Alla scadenza di ogni trimestre, le Aziende trasmettono alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e l'elenco degli atti deliberativi.

 

     Art. 24. Programmi operativi delle AA.P.T.. Le AA.P.T. predispongono e realizzano programmi, annuali e pluriennali, tesi all'incremento dell'offerta e della domanda turistica sulla base degli indirizzi regionali di settore e nei limiti della spesa di bilancio.

     Nella formulazione dei programmi di cui sopra, che debbono essere approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, le Aziende debbono tenere conto dei seguenti elementi:

     - gli obiettivi di sviluppo della domanda turistica da conseguire nel periodo indicato;

     - le eventuali attività programmate nel settore dagli Enti locali, dalle Associazioni, dai Consorzi e dagli operatori turistici, ricadenti nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda;

     - criteri per la definizione delle iniziative e/o delle manifestazioni promozionali e pubblicitarie, anche in riferimento ad eventuali convenzioni o accordi con altre Aziende o con altri Enti o Organismi;

     - previsioni finanziarie o i preventivi di spesa riferiti alla realizzazione dei programmi predisposti.

 

     Art. 25. Formazione ed approvazione dei bilanci. I bilanci annuali di previsione delle AA.P.T. sono redatti in conformità alle direttive ed agli indirizzi della Regione e sono inviati all'approvazione della Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, unitamente ad una relazione programmatica ed illustrativa.

 

     Art. 26. Personale. I regolamenti organici della AA.P.T.

     uniformano la disciplina giuridica ed economica del relativo personale a quella vigente per i dipendenti della Regione.

 

 

Norme transitorie e finali

 

     Art. 27. Commissari straordinari liquidatori e scioglimento degli Enti provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome, Cura, Soggiorno e Turismo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, e previa conforme delibera della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'Assessore al Turismo, provvede alla nomina di Commissari liquidatori presso gli EE.PP.T. e le AA.AA.C.S.T. della Campania.

     Con il medesimo provvedimento si opera lo scioglimento dei Consigli di Amministrazione degli Enti e delle Aziende.

     Nella fase transitoria di liquidazione, i rappresentanti degli EE.PP.T e delle Aziende in seno ad altri Enti ed Organismi possono essere sostituiti da rappresentanti della Regione designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo.

 

     Art. 28. Compiti e funzioni dei Commissari liquidatori. I Commissari straordinari liquidatori durano in carica fino alla composizione degli Organi ordinari di Amministrazione delle AA.P.T., composizione che deve avvenire non oltre cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     I Commissari, oltre a svolgere compiti inerenti alla temporanea gestione degli affari correnti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del decreto di nomina, inviano al Servizio Turismo della Giunta regionale:

     a) lo stato di consistenza dei beni, sia mobili che immobili, di proprietà dell'Ente o dell'Azienda nonché la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi esistenti;

     b) il bilancio di liquidazione;

     c) l'elenco del personale in servizio con i dati sullo stato giuridico e sul trattamento economico di ognuno.

 

     Art. 29. Ruolo unico regionale. Il personale appartenente ai disciolti EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T. confluisce in un unico ruolo regionale ed è, successivamente, assegnato alle AA.P.T., per l'inquadramento nei ruoli delle stesse, sulla base di graduatorie distinte per livello funzionale, approvate, su proposta dell'Assessore al Turismo, dalla Giunta regionale con provvedimento motivato sulla base delle preferenze espresse dal personale medesimo, della anzianità di servizio e sulla base delle disposizioni contenute nei vigenti contratti di lavoro, sentite le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

 

     Art. 30. Trasferimenti di beni e rapporti giuridici. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle relazioni sugli stati di consistenza da parte dei Commissari liquidatori, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, attribuisce, con propria delibera, i beni ed ogni rapporto giuridico a questi collegato, già intestati agli EE.PP.T. ed alle AA.AA.C.S.T., alla A.P.T. nel cui ambito territoriale ricade il bene stesso.

     I beni ed i relativi rapporti giuridici ricadenti al di fuori degli ambiti territoriali delle AA.P.T. sono attribuiti alle Aziende stesse, con provvedimento motivato, della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, tenuto conto dell'interesse alla migliore funzionalità di ciascuna Azienda ed alla economicità di gestione dei beni e rapporti stessi.

 

     Art. 31. Disposizioni finanziarie. La Regione concorre al finanziamento dell'attività delle AA.P.T. con appositi stanziamenti annuali dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1987 e successivi, la cui entità sarà determinata con le leggi del bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 

Allegato alla Legge regionale n. 37 del 25 agosto 1987

 

 

TABELLA "A"

1 - A.P.T dell'Irpinia - Sede di Avellino

COMUNI

 

- Avellino

- Altavilla Irpina

- Andretta

- Aquilonia

- Ariano Irpino

- Atripalda

- Avella

- Bagnoli Irpino

- Baiano

- Caposele

- Carife

- Cervinara

- Contrada

- Domicella

- Flumeri

- Fontanarosa

- Gesualdo

- Greci

- Grottaminarda

- Lauro

- Melito lrpino

- Mercogliano

- Mirabella Eclano

- Montecalvo Irpino

- Montefusco

- Montella

- Montemarano

- Montemiletto

- Morra De Sanctis

- Moschiano

- Mugnano del Cardinale

- Nusco

- Ospedaletto D'Alpinolo

- Pago del Vallo di Lauro

- Ouindici

- S. Angelo dei Lombardi

- S. Martino Valle Caudina

- S. Stefano del Sole

- Savignano Irpino

- Serino

- Solofra

- Sturno

- Summonte

- Taurano

- Taurasi

- Trevico

- Villamaina

- Volturara Irpina

 

2 - A.P.T. del Sannio - Sede di Benevento

COMUNI

 

- Benevento

- Airola

- Apice

- Apollosa

- Arpaise

- Baselice

- Buonalbergo

- Calvi

- Campolattaro

- Campoli del Monte Taburno

- Cautano

- Ceppaloni

- Cerreto Sannita

- Circello

- Colle Sannita

- Cusano Mutri

- Durazzano

- Faicchio

- Foglianise

- Foiano Valfortore

- Frasso Telesino

- Guardia Sanframondi

- Melizzano

- Moiano

- Molinara

- Montefalcone Valfortore

- Montesarchio

- Morcone

- Paduli

- Pesco Sannita

- Pietralcina

- Pietraroia

- Pontelandolfo

- S. Agata dei Goti

- S. Angelo a CupoIo

- S. Bartolomeo in Galdo

- S. Croce del Sannio

- S. Giorgio del Sannio

- S. Giorgio la Molara

- S. Leucio del Sannio

- S. Lorenzello

- S. Lupo

- S. Marco dei Cavoti

- S. Nicola Manfredi

- S. Salvatore Telesino

- Sassinolo

- Solopaca

- Telese

- Torrecuso

- Vitulano

 

3 - A.P. Domitiana - Sede Mondragone

COMUNI

 

- Mondragone

- Caianello

- Calvi Risorta

- Cancello ed Arnone

- Carinola

- Castelvolturno

- Cellole

- Conca della Campania

- Falciano del Massico

- Formicola

- Francolise

- Galluccio

- Grazzanise

- Marzano Appio

- Mignano Monte Lungo

- Pietramelara

- Presenzano

- Riardo

- Rocca D'Evandro

- Roccamonfina

- Sessa Aurunca

- Sparanise

- Teano

- Tora e Piccilli

- Vairano Patenora

- Villa Literno

 

4 - A.P.T di Caserta - Sede di Caserta

COMUNI

 

- Caserta

- Arienzo

- Capodrise

- Casagiove

- Casapulla

- Castelmorrone

- Cervino

- Maddaloni

- Marcianise

- S. Felice a Cancello

- S. Maria a Vico

- S. Nicola la Strada

- Valle di Maddaloni

 

5 - A.P.T Aversana Sammaritana - Sede di Aversa

COMUNI

 

- Aversa

- Bellona

- Capua

- Curti

- Orta di Atella

- S. Arpino

- S. Maria Capua Vetere

- S. Prisco

- Teverola

- Vitulazio

 

6 - A.P.T. del Matese - Sede di Caiazzo

COMUNI

 

- Caiazzo

- Alife

- Alvignano

- Capriati al Volturno

- Castello Matese

- Dragoni

- Gallo Matese

- Gioia Sannitica

- Letino

- Piedimonte Matese

- Pratella

- Raviscanina

- S. Angelo D'Alife

- S. Gregorio Matese

- S. Potito Sannitico

 

7 - A.P.T. Flegrea - Sede di Pozzuoli

COMUNI

 

- Pozzuoli

- Bacoli

- Giugliano

- Monte di Procida

 

8 - A.P.T. di Napoli - Sede di Napoli

COMUNI

 

- Città di Napoli

 

9 - A.P.T. di Ischia e Procida - Sede Ischia

COMUNI

 

- Ischia Porto

- Barano D'Ischia

- Casamicciola

- Forio

- Lacco Ameno

- Procida

- Serrara Fontana

 

10 - A.P.T. di Capri - Sede di Capri

COMUNI

 

- Capri

- Anacapri

 

11 - A.P.T. Vesuviana - Nolana - Sede di Pompei

COMUNI

 

- Pompei

- Boscoreale

- Casola

- Cicciano

- Cimitile

- Ercolano

- Gragnano

- Lettere

- Liveri

- Nola

- Ottaviano

- Palma Campania

- Poggiomarino

- Portici

- Roccarainola

- S. Anastasia

- S. Giuseppe Vesuviano

- S. Maria la Carità

- S. Sebastiano al Vesuvio

- Somma Vesuviana

- Terzigno

- Torre Annunziata

- Torre del Greco

- Trecase

- Visciano

 

12 - A.P.T. Sorrentina - Sede di Sorrento

COMUNI

 

- Sorrento

- Castellammare di Stabia

- Massa-Lubrense

- Meta di Sorrento

- Piano di Sorrento

- Pimonte

- S. Agnello

- Vico Equense

 

13 - A.P.T. Amalfitana - Sede di Amalfi

COMUNI

 

- Amalfi

- Agerola

- Atrani

- Cetara

- Conca dei Marini

- Furore

- Maiori

- Minori

- Positano

- Praiano

- Ravello

- Scala

- Tramonti

 

14 - A.P.T. di Salerno - Sede di Salerno

COMUNI

 

- Salerno

- Acerno

- Atena Lucana

- Battipaglia

- Campagna

- Castelcivita

- Contursi

- Eboli

- Giffoni Valle Piana

- Montesano sulla Marcellana

- Oliveto Citra

- Padula

- Pertosa

- Petina

- Polla

- Pontecagnano Faiano

- Postiglione

- Sala Consilina

- Sicignano degli Alburni

- Teggiano

- Valva

 

15 - A.P.T. di Paestum - Sede di Paestum di Capaccio

COMUNI

 

- Capaccio

- Agropoli

- Bellosguardo

- Casalvelino

- Castellabate

- Giungano

- Montecorice

- Ogliastro Cilento

- Piaggine

- Pollica

- Roscigno

- S. Mauro Cilento

 

16 - A.P.T. del Cilento - Sede di Marina di Camerota

COMUNI

 

- Camerota

- Ascea

- Centola

- Ispani

- Morigerati

- Pisciotta

- S. Giovanni a Piro

- Santa Marina

- Sapri

- Torte Orsaia

- Vallo della Lucania

- Vibonati

 

17 - A.P.T di Cava - Sede di Cava dei Tirreni

COMUNI

 

- Cava dei Tirreni

- Nocera Inferiore

- Nocera Superiore

- Sarno

- Vietri sul Mare

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.