§ 3.8.7 - L.R.29 marzo 1984, n. 24.
Interventi promozionali per l'incremento in Campania delle correnti turistiche italiane ed estere.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 turismo e industria alberghiera
Data:29/03/1984
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Allo scopo di promuovere ed incrementare il movimento turistico in Campania proveniente dall'Italia e dall'Estero, la Regione per il triennio 1984/1986 attua annualmente un programma di interventi [...]
Art. 2.  Il programma di cui al precedente articolo elaborato a cura dell'Assessorato al Turismo, deliberato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare, dovrà essere [...]
Art. 3.  Il programma promozionale di cui ai precedenti articoli deve comprendere l'indicazione analitica dei metodi, degli strumenti e delle strategie promozionali con le relative previsioni di spesa e deve [...]
Art. 4.  Per l'attuazione annuale del programma, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione operativa degli Enti, degli Organismi e delle Associazioni di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 1982 [...]
Art. 5.  Per l'organizzazione di iniziative da attuarsi sui mercati turistici Esteri la Regione opera previo raccordo con le strutture dell'Ente Nazionale Italiano Turismo (E.N.I.T.) e nell'ambito delle [...]
Art. 6.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito per il 1984 in Lire 7.800.000.000, si fa fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. [...]
Art. 7.  Per l'esercizio 1984 gli interventi previsti dalla presente legge saranno deliberati dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Consiliare competente, entro 30 giorni dalla [...]
Art. 8.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127


§ 3.8.7 - L.R.29 marzo 1984, n. 24. [1]

Interventi promozionali per l'incremento in Campania delle correnti turistiche italiane ed estere.

 

Art. 1. Allo scopo di promuovere ed incrementare il movimento turistico in Campania proveniente dall'Italia e dall'Estero, la Regione per il triennio 1984/1986 attua annualmente un programma di interventi indirizzati alla sollecitazione della domanda nazionale ed internazionale, anche con riferimento ai periodi di bassa e media stagione connessi in particolare allo sviluppo del turismo di fine settimana.

 

     Art. 2. Il programma di cui al precedente articolo elaborato a cura dell'Assessorato al Turismo, deliberato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare, dovrà essere approvato per il 1984 entro il 15 aprile, per il 1985 entro il novembre 1984, per il 1986 entro il novembre 1985 e sarà collegato alle linee e alle direttive previste nel piano tecnico-finanziario di cui alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 45.

     L'Assessorato al Turismo per la elaborazione del predetto programma può avvalersi della collaborazione di esperti qualificati nel settore economico e turistico e disporre la realizzazione di studi ed indagini propedeutici la cui previsione di spesa sarà indicata nel programma stesso.

 

     Art. 3. Il programma promozionale di cui ai precedenti articoli deve comprendere l'indicazione analitica dei metodi, degli strumenti e delle strategie promozionali con le relative previsioni di spesa e deve contenere indicazioni ed indirizzi circa, i tempi e le modalità di assegnazione o di utilizzo delle somme riferite ai singoli strumenti di propaganda prescelti.

     Eventuali successive variazioni che dovessero rendersi necessarie dovranno essere assunte con delibera della Giunta regionale e su conforme parere della competente Commissione Consiliare.

     Le iniziative contenute nel programma annuale sono dirette alla realizzazione delle azioni e delle iniziative promozionali e pubblicitarie indicate nell'art. 2 della legge regionale n. 45 del 3 agosto 1982.

     Il 20% degli stanziamenti previsti per gli interventi di cui alla presente legge può essere destinato a fondo di riserva per iniziative non prevedibili al momento dell'approvazione del programma.

 

     Art. 4. Per l'attuazione annuale del programma, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione operativa degli Enti, degli Organismi e delle Associazioni di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 1982 ai quali la Giunta regionale può con proprio atto deliberativo e per le finalità di cui alla presente legge, concedere contributi per la realizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie, assunte nell'ambito annuale di interventi, sempre previo parere della competente Commissione Consiliare.

 

     Art. 5. Per l'organizzazione di iniziative da attuarsi sui mercati turistici Esteri la Regione opera previo raccordo con le strutture dell'Ente Nazionale Italiano Turismo (E.N.I.T.) e nell'ambito delle disposizioni previste in materia dal D.P.R. n. 616/1977 dal D.P.C.M. 11 marzo 1980, dalla legge 14 novembre 1981, n. 648 e dalla legge n. 217 del 1983.

 

     Art. 6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito per il 1984 in Lire 7.800.000.000, si fa fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 1203, la cui denominazione è così modificata:

     "Interventi regionali per l'incremento in Campania delle correnti turistiche italiane e straniere" dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, previamente integrato della somma di Lire 2.800.000.000 mediante prelievo dallo stanziamento di cui al capitolo n. 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

     All'onere per il 1985 e per il 1986 si farà fronte con l'apposito stanziamento di bilancio, la cui entità sarà determinata dalla legge di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 7. Per l'esercizio 1984 gli interventi previsti dalla presente legge saranno deliberati dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Consiliare competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127

- II comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Campania.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 8 agosto 2014, n. 18.