§ 4.4.15 - LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1994, n. 20.
Sistemazione contabile a copertura delle erogazioni disposte in favore delle aziende di trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:13/06/1994
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. La sistemazione contabile del sospeso di cassa di importo pari a lire 172.561.686.500 esistente presso il Tesoriere regionale, dovuto ad anticipazioni di cassa disposte in esercizi pregressi [...]
Art. 2.      1. Per l'anno 1994 la spesa graverà sul capitolo 148 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1994; per gli anni 1995 e 1996 la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio la [...]
Art. 3.      1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 4.4.15 - LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1994, n. 20.

Sistemazione contabile a copertura delle erogazioni disposte in favore delle aziende di trasporto pubblico locale.

(B.U. 5 luglio 1994, n. 34).

 

Art. 1.

     1. La sistemazione contabile del sospeso di cassa di importo pari a lire 172.561.686.500 esistente presso il Tesoriere regionale, dovuto ad anticipazioni di cassa disposte in esercizi pregressi a favore di aziende di trasporto e debitamente riconosciuto con deliberazione della Giunta Regionale n. 2680 del 27 aprile 1994 viene attuata mediante rateizzazione in cinque anni a partire dal 1994 e fino al 1998, determinando in lire 12.000.000.000 la rata relativa all'anno 1994; in lire 40.561.686.500 la rata per l'anno 1995; in lire 40.000.000.000 ciascuna delle rate per gli anni 1996, 1997 e 1998, salvo recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 7 del D.L. 18 marzo 1994 - Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

 

     Art. 2.

     1. Per l'anno 1994 la spesa graverà sul capitolo 148 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1994; per gli anni 1995 e 1996 la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio la cui copertura è prevista nel bilancio pluriennale 1994-1996, con prelievo dai fondi globali - parte I; per gli anni successivi si farà fronte con le riserve libere della Regione.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.