§ 16.4.10 - L. 29 febbraio 1980, n. 57.
Intervento straordinario a favore della pesca marittima.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:29/02/1980
Numero:57


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di provvedere alla concessione a ciascuna nave adibita alla pesca professionale marittima entro gli Stretti di un contributo straordinario alle spese di gestione, limitatamente [...]
Art. 2.      Al fine di realizzare il necessario riposo biologico delle risorse ittiche, di ridurre il consumo di carburante e contribuire al risparmio delle risorse energetiche, il contributo di cui [...]
Art. 3.      Il contributo di cui all'art. 1 sarà erogato con decorrenza dal 1° gennaio 1980.
Art. 4.      All'onere di lire 25 miliardi, derivante per l'anno 1980 dalla applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello [...]


§ 16.4.10 - L. 29 febbraio 1980, n. 57.

Intervento straordinario a favore della pesca marittima.

(G.U. 13 marzo 1980, n. 72).

 

Art. 1.

     Allo scopo di provvedere alla concessione a ciascuna nave adibita alla pesca professionale marittima entro gli Stretti di un contributo straordinario alle spese di gestione, limitatamente all'esercizio finanziario 1980, commisurato alle miglia percorse nell'esercizio medesimo, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1980.

     I criteri per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della commissione consultiva centrale della pesca marittima. L'erogazione del contributo deve comunque avere cadenza trimestrale.

     Il contributo non è cumulabile con quelli aventi analoghi effetti, erogati da enti pubblici diversi dallo Stato.

 

     Art. 2.

     Al fine di realizzare il necessario riposo biologico delle risorse ittiche, di ridurre il consumo di carburante e contribuire al risparmio delle risorse energetiche, il contributo di cui all'art. 1 è erogato alle unità che non superano 340 ore mensili ovvero 22 giorni nel mese di attività di pesca.

     Le limitazioni previste dal presente articolo non si applicano alle pesche speciali.

 

     Art. 3.

     Il contributo di cui all'art. 1 sarà erogato con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

 

     Art. 4.

     All'onere di lire 25 miliardi, derivante per l'anno 1980 dalla applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.