§ 3.1.5 – L.R. 30 agosto 1977, n. 55.
Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:30/08/1977
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Nell'annata agraria 1977/1978, con decorrenza dall'1 ottobre 1977, e nelle annate agrarie successive possono essere concessi prestiti di conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori [...]
Art. 2.  Ai prestiti di cui al precedente articolo 1 si applicano il tasso di riferimento ed il tasso agevolato fissati dal Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, [...]
Art. 3.  I prestiti di cui alla presente Legge, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono assistiti dalla [...]
Art. 4.  Entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta Regionale provvede per l'annata agraria successiva a:
Art. 5.  Entro il 30 settembre di ciascun anno, la Giunta Regionale provvede a ripartire, nell'ambito dei criteri di cui alla lettera c) del precedente articolo 4, i fondi disponibili tra gli Istituti ed [...]
Art. 6.  Per l'annata agraria 1977/1978 i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono adottati, rispettivamente, entro 15 e 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.  Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun Istituto ed Ente autorizzato, si provvede con deliberazione della Giunta Regionale sulla base di [...]
Art. 8.  Le somme che risultano non impiegate in un'annata agraria possono essere utilizzate nell'annata successiva, ferme restando le norme vigenti in materia di contabilità regionale.
Art. 9.  Per la concessione dei prestiti previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'annata agraria 1977-1978, la spesa di L. 4.000 milioni.
Art. 10.  All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'annata agraria 1977-1978 si provvede mediante:
Art. 11.  La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [...]


§ 3.1.5 – L.R. 30 agosto 1977, n. 55. [1]

Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.

(B.U. 16 settembre 1977, n. 41).

 

Art. 1. Nell'annata agraria 1977/1978, con decorrenza dall'1 ottobre 1977, e nelle annate agrarie successive possono essere concessi prestiti di conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori agricoli, singoli ed associati, e di cooperative agricole e loro consorzi, per gli scopi di cui all'art. 2 n. 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e con le modalità previste dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     I prestiti sono concessi da parte di istituti ed Enti esercenti il credito agrario, con preferenza ai coltivatori diretti, alle cooperative ed ai consorzi di cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

     I prestiti di cui al presente articolo possono essere concessi alle cooperative anche per l'acquisto di mezzi tecnici utili alla conduzione delle aziende dei soci.

 

     Art. 2. Ai prestiti di cui al precedente articolo 1 si applicano il tasso di riferimento ed il tasso agevolato fissati dal Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai termini dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della Legge 17 agosto 1974, n. 397 e del Decreto legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1975, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il concorso regionale è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato di cui al comma precedente.

 

     Art. 3. I prestiti di cui alla presente Legge, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario, di cui all'articolo 36 della Legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta Regionale provvede per l'annata agraria successiva a:

     a) determinare l'entità delle risorse finanziarie da destinare a prestiti da concedere agli imprenditori singoli e quella da destinare a prestiti a favore di imprenditori associati;

     b) determinare la percentuale delle risorse da destinare alle categorie di cui al II comma del precedente articolo 1;

     c) definire i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Province e tra gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario;

     d) fissare l'entità massima del prestito, qualora sia concesso ad imprenditori agricoli singoli;

     e) stabilire i parametri che gli istituti ed Enti esercenti il credito agrario dovranno di norma tenere a base nella concessione dei prestiti, in relazione agli ordinamenti colturali delle aziende o dei prodotti agricoli lavorati e trasformati.

     La deliberazione viene trasmessa, entro cinque giorni dall'adozione, al Consiglio Regionale per il parere vincolante della competente Commissione Consiliare.

 

     Art. 5. Entro il 30 settembre di ciascun anno, la Giunta Regionale provvede a ripartire, nell'ambito dei criteri di cui alla lettera c) del precedente articolo 4, i fondi disponibili tra gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.

 

     Art. 6. Per l'annata agraria 1977/1978 i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono adottati, rispettivamente, entro 15 e 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun Istituto ed Ente autorizzato, si provvede con deliberazione della Giunta Regionale sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'Istituto od Ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'Istituto od Ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 8. Le somme che risultano non impiegate in un'annata agraria possono essere utilizzate nell'annata successiva, ferme restando le norme vigenti in materia di contabilità regionale.

 

     Art. 9. Per la concessione dei prestiti previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'annata agraria 1977-1978, la spesa di L. 4.000 milioni.

     Per le annate successive la spesa sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio, in base alle disponibilità del bilancio stesso.

 

     Art. 10. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'annata agraria 1977-1978 si provvede mediante:

     a) lo stanziamento di L. 4000 milioni da iscrivere al capitolo 538 - titolo II - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977: "Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura";

     b) la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 785 - titolo II - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977: "Fondo globale per spese di investimenti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione".

 

     Art. 11. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.