§ 3.1.45 - D.P.G.R. 14 giugno 2002, n. 484.
Modificazioni agli artt. 6, 7, 8 e 47 del Regolamento “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”, allegato C) alla L.R. 7 maggio 1996, n. 11 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:14/06/2002
Numero:484

§ 3.1.45 - D.P.G.R. 14 giugno 2002, n. 484.

Modificazioni agli artt. 6, 7, 8 e 47 del Regolamento “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”, allegato C) alla L.R. 7 maggio 1996, n. 11 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”.

(B.U. n. 30 del 24 giugno 2002).

 

     Vista la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”;

     Visto il Regolamento “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”, Allegato C) alla predetta legge regionale;

     Viste le Deliberazioni n. 2203 e 2246 del 7 giugno 2002 con le quali, tra l’altro, sono state approvate modificazioni agli artt. 6, 7, 8 e 47 del Regolamento “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”, Allegato C) alla predetta legge regionale;

     Visto l’art. 121, IV comma della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

     Visto l’art. 9 della Legge Costituzionale n. 3/2001;

     Su proposta dell’Assessore per l’Agricoltura e Foreste;

 

EMANA

 

     Le seguenti modificazioni apportate agli artt. 6, 7 comma 2, 8 comma 1, e 47 comma 1, del Regolamento “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”, Allegato C) alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 1, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montane e difesa del suolo”.

     L’art. 6 è abrogato e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Il secondo capoverso dell’art. 7 comma 2 “Deroghe possono essere concesse dai competenti organi di Pubblica Sicurezza” è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Il comma 1 dell’art. 8 “Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio è vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno cinque anni” è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Il comma 1 dell’art. 47 è così integrato:

     (Omissis).

     Le presenti modificazioni regolamentari saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

     Il presente provvedimento è inviato ai Settori AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori, Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta e Comitati Dipartimentali, Foreste, Caccia e Pesca ed al Dirigente responsabile del BURC per quanto di rispettiva competenza.