§ 3.1.81 - L.R. 24 luglio 2006, n. 14.
Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:24/07/2006
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. All’articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza


§ 3.1.81 - L.R. 24 luglio 2006, n. 14.

Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo.

(B.U. 7 agosto 2006, n. 36).

 

     Art. 1.

     1. All’articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     “1 bis. La realizzazione degli interventi in materia di forestazione e bonifica montana in attuazione dell’articolo 5, i piani di assestamento forestale per i boschi di proprietà pubblica di cui al regolamento, allegato a), i piani di gestione forestale per i boschi di proprietà privata di cui al regolamento, allegato b) ed ogni altro intervento di tutela, valorizzazione ed utilizzazione delle risorse forestali, sono attuati nel rispetto delle linee guida di programmazione forestale in attuazione del D.Lgs. 227/01, approvate con decreto 16 giugno 2005 del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio d’intesa con il ministro delle politiche agricole e forestali. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, emana apposito documento di indirizzo ed attuazione.”

     2. All’articolo 4 , dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     “2 bis. Il presidente, i componenti ed il segretario di cui ai commi 1 e 2, possono avvalersi dell’istituto della delega nelle adunanze del comitato”.

     3. All’articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è abrogato;

     b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     “6. La Giunta regionale, sentita la terza commissione consiliare permanente, approva i piani forestali generali decennali con gli aggiornamenti e le variazioni.”

     4. All’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 sono soppresse le parole da “secondo parametri” a “al 31 dicembre 1994";

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     “4. Per il conseguimento della ottimizzazione della mano d’opera rapportata alle singole realtà territoriali, al fine di contribuire al mantenimento delle popolazioni montane a presidio del territorio di cui alla lettera d) dell’articolo 1, l’attuazione delle perizie relative agli interventi di cui all’articolo 2, nonché i lavori di ingegneria naturalistica, di cui al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta della regione campania. n. 574 del 22 luglio 2002 del e successivo regolamento 25 marzo 2005 n. 3, di importo non superiore ad euro 250.000,00, possono essere realizzati in economia nella forma dell’amministrazione diretta.”

     5. Dopo l’articolo 6 bis è inserito il seguente:

     “Articolo 6 ter.

     1. La ripartizione delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, é effettuata in ragione della forza lavoro legittimamente presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio finanziario di riferimento ed avviata al lavoro. In sede di prima applicazione, per garantire il turn-over, si tiene conto della forza lavoro presente al 31 dicembre 2005.

     2. Ai fini del perseguimento dell’obiettivo di una distribuzione uniforme della forza lavoro sul territorio, sono adottate le seguenti disposizioni:

     a) per le comunità montane è mantenuto l’attuale rapporto medio, pari a 1, tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la complessiva superficie territoriale, in ettari;

     b) per le province è mantenuto l’attuale rapporto medio, pari a 0,5 tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la superficie territoriale classificata dall’ISTAT quale zona altimetrica di montagna o collina, in ettari;

     c) agli enti per i quali il rapporto di cui alle lettere a) e b) è uguale o superiore ai valori indicati non è consentito il turn over della manodopera eventualmente cessata dal rapporto di lavoro nè l’incremento delle giornate per la manodopera a tempo determinato;

     d) agli enti per i quali il rapporto di cui alle lettere a) e b) è inferiore ai valori indicati, è consentito il turn over della manodopera eventualmente cessata dal rapporto di lavoro, ovvero l’incremento delle giornate lavorative per la manodopera a tempo determinato;

     e) il monte giornate lavorative complessivamente recuperato per effetto delle cessazioni di cui alla lettera c), incrementato fino ad un massimo del 50 per cento di tale valore, è ridistribuito ed assegnato, proporzionalmente alla differenza scaturente dalla verifica di cui alla medesima lettera d), esclusivamente agli enti di cui alla medesima lettera d), per procedere a nuove assunzioni, ovvero per incrementare le giornate per la manodopera a tempo determinato e comunque fino al raggiungimento dei parametri di cui alle lettere a) e b).

     6. All’articolo 10, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

     “3 bis. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle cure colturali consistenti in operazioni di sfollo e diradamento, sia nei cedui sia nelle fustaie, finalizzate all’ottenimento di biomasse per la produzione di energia rinnovabile. Le utilizzazioni sono autorizzate dall’ente delegato territorialmente competente previa richiesta contenente una dettagliata relazione descrittiva delle operazioni tecniche da porre in essere, del prelievo complessivo del materiale detraibile e della destinazione dello stesso.

     3 ter. Le cure colturali ai boschi pubblici e privati, consistenti in operazioni di sfollo e diradamento, sia nei cedui sia nelle fustaie, finalizzate all’ottenimento di biomasse quali fonti per la produzione di energia rinnovabile, e le opere di manutenzione alle sistemazioni idraulico-forestali eseguite in attuazione della presente legge ricadenti nei siti di importanza comunitaria - SIC -, nei proposti siti di importanza comunitaria - pSIC- e nelle zone di protezione speciale - ZPS -, di cui alle direttive 79/409/CEE del 2 aprile 1979 del Consiglio e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - Habitat - rete natura 2000 - e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, sono autorizzate dall’ente delegato territorialmente competente previa redazione di un progetto firmato da tecnico abilitato. Il progetto prevede un’analisi preliminare, redatta su apposito modello elaborato dai settori regionali competenti, finalizzata ad individuare i possibili effetti dell’intervento sul sito e contenente le indicazioni necessarie a far ritenere che l’intervento proposto è tale da non richiedere la valutazione di incidenza ambientale. Sono disposte verifiche a campione da settori competenti in materia."

     7. All’articolo 17, dopo il comma 1 come modificato dall’articolo 23 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, sono aggiunti i seguenti:

     “1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i tagli boschivi inferiori a due ettari di superficie cadente al taglio. Il proprietario o possessore del bene ne dà comunicazione all’ente delegato territorialmente competente prima dell’inizio della stagione silvana di riferimento.

     2 bis. Nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi. Per l’inosservanza, la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all’articolo 25, comma 11."

     8. All’articolo 21, al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

     “d) il ripristino delle condizioni di agibilità del territorio di propria competenza in dipendenza di particolari eventi meteorici od altre calamità naturali;

     e) attività collegate alla manutenzione ed utilizzazione delle opere realizzate e le attrezzature acquisite in attuazione del POR Campania 2000-2006."

     9. All’articolo 21, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

     “2 bis. Per l’attuazione degli interventi di cui ai comma 2, lettera d) gli enti possono riservare, nell’ambito della programmazione degli interventi, risorse fino al tre per cento dello stanziamento assegnato dalla Regione nell’esercizio finanziario precedente.

     2 ter. Al fine di garantire la tempestività e l’efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera d), il funzionario incaricato dall’ente con proprio provvedimento individua l’emergenza in atto e con propri ordini di servizio dispone l’immediato impiego delle unità lavorative necessarie. Il pagamento delle competenze maturate è liquidato sulla base di correlati listini paga."

     10. All’articolo 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     “2 bis. Il parere relativo alle istanze avanzate per l’ottenimento del cambio di destinazione di terreni sottoposti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3 dicembre 1923, n. 3267, inerenti il condono edilizio di immobili, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, è espresso direttamente dall’ente delegato territorialmente competente previa istruttoria dei propri uffici tecnici.”

     11. All’articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Gli interventi previsti dall’articolo 2, realizzati in economia nella forma della amministrazione diretta, sono eseguiti mediante l’impiego del personale idraulico-forestale legittimamente in attività presso gli enti delegati ed i settori regionali forestali decentrati, nel rispetto dei contratti nazionale ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”.

     b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. L’indennità di fine rapporto per il personale con contratto di lavoro privatistico idraulico forestale, a decorrere dal 1 gennaio 2006, è accantonata per il personale dipendente dagli enti delegati su apposita partita di giro del proprio bilancio, mentre per il personale con uguale contratto di lavoro dipendente dai settori forestali periferici dell’ area generale di coordinamento -Sviluppo attività settore primario- è accantonata e corrisposta agli aventi diritto secondo le procedure già in essere".

     12. All’articolo 32, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 dell’articolo 6, del comma 1 dell’articolo 3 e quelle relative all’attuazione delle perizie di cui al comma 4 dell’’articolo 8 della presente legge sono accreditate, rispettivamente, agli enti delegati e, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo.37, ai dirigenti responsabili dei settori forestali decentrati, nella misura del 60 per cento della competenza iscritta nel bilancio gestionale entro il mese di febbraio di ciascun anno di riferimento, anche in deroga alle norme che disciplinano l’esercizio provvisorio finanziario della Regione."

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.