§ 4.4.20 – L.R. 28 marzo 2002, n. 3.
Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:28/03/2002
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Contenuti e finalità.
Art. 3.  Sistema dei servizi di trasporto pubblico.
Art. 4.  Servizi di trasporto pubblico non di linea.
Art. 5.  Servizi di linea minimi, aggiuntivi e autorizzati.
Art. 6.  Funzioni della Regione.
Art. 7.  Tariffe e titoli di viaggio.
Art. 8.  Funzioni delle Province.
Art. 9.  Funzioni dei Comuni Capoluogo di Provincia e delle Città metropolitane.
Art. 10.  Funzioni dei Comuni e delle comunità montane e isolane.
Art. 11.  Mobilità del personale e trasferimento dei beni agli enti locali.
Art. 12.  Indirizzi e soggetti della pianificazione.
Art. 13.  Pianificazione degli investimenti e pianificazione dei servizi per la mobilità.
Art. 14.  Articolazione del processo di pianificazione degli investimenti.
Art. 15.  Processo di pianificazione degli investimenti.
Art. 16.  Articolazione del processo di pianificazione dei servizi di mobilità per il trasporto pubblico.
Art. 17.  La programmazione triennale dei servizi minimi.
Art. 18.  Articolazione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto stradale
Art. 19.  Partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione.
Art. 20.  Accordi di programma con lo Stato e con le altre Regioni.
Art. 21.  Agenzia regionale per la mobilità sostenibile.
Art. 22.  Funzioni dell’ACaM.
Art. 23.  Organi.
Art. 24.  Il Direttore generale.
Art. 25.  Collegio dei revisori.
Art. 26.  Controllo.
Art. 27.  Funzionamento e organico.
Art. 28.  Agenzie territoriali per la mobilità sostenibile.
Art. 29.  La Consulta regionale per la mobilità.
Art. 30.  I contratti di servizio.
Art. 31.  Regolarità d’esercizio.
Art. 32.  Procedure per l’affidamento dei servizi.
Art. 33.  Sub affidamento dei servizi.
Art. 34.  Sanzioni e decadenza.
Art. 35.  Revoca.
Art. 36.  Subentro di impresa.
Art. 37.  Trasferimento del personale dipendente.
Art. 38.  Tutela degli utenti e Carta dei servizi.
Art. 39.  Servizi di trasporto pubblico autorizzati.
Art. 40.  Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico.
Art. 41.  Fondo regionale trasporti.
Art. 42.  Contributi per i servizi minimi.
Art. 43.  Contributi per gli investimenti.
Art. 44.  Esercizio temporaneo delle funzioni e dei compiti delle Province e dei Comuni da parte della Regione.
Art. 45.  Trasferimenti alle Province e ai Comuni capoluogo.
Art. 46.  Proroga dei servizi esercitati dalle aziende titolari di concessione.
Art. 47.  Incentivi per il riassetto organizzativo.
Art. 48.  Clausola di salvaguardia.
Art. 49.  Linee guida per la regolamentazione degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto di competenza regionale.
Art. 50.  Parere delle Commissioni Consiliari Permanenti.
Art. 51.  Norme abrogate.
Art. 52.  Dichiarazione di urgenza.


§ 4.4.20 – L.R. 28 marzo 2002, n. 3.

Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania.

(B.U. n. 19 del 8 aprile 2002).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,n. 59, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, del capo VII, tit. 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il sistema di trasporto pubblico locale ed i sistemi di mobilità nella Regione

Campania

 

     Art. 2. Contenuti e finalità.

     1. La presente legge si propone le seguenti finalità:

     a) assicurare la migliore accessibilità e fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le regioni contermini e dei collegamenti con il territorio nazionale e dell’Unione Europea e con i paesi del Mediterraneo;

     b) realizzare, sostenere e sviluppare un sistema integrato ed equilibrato di mobilità in cui le diverse modalità di trasporto vengono utilizzate nell’ambito dei propri campi di convenienza tecnico-economica, integrando le singole modalità di trasporto sia nello spazio mediante nodi di interscambio, sia nel tempo mediante integrazione degli orari.

     c) favorire lo sviluppo del sistema dei trasporti della regione, il riequilibrio della ripartizione modale attraverso il miglioramento della qualità del servizio di trasporto pubblico, contribuendo così alla riduzione della congestione, dell’inquinamento e dell’incidentalità;

     d) incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l’espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, in modo da acquisire una maggiore efficacia, efficienza e qualità, intese sia come più adeguata risposta alla domanda di mobilità, sia come più favorevole rapporto tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi;

     e) ottimizzare gli investimenti nelle infrastrutture e nei mezzi di trasporto;

     f) raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia;

     g) favorire lo sviluppo di modelli organizzativi e finanziari congruenti con i programmi di intervento e di politica dei trasporti di interesse regionale e loca le;

     h) favorire l’organizzazione del trasporto merci, seguendo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali;

     i) promuovere e operare la diffusione della cultura della mobilità sostenibile, incentivando lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione tecnologica e gestionale applicata ai trasporti sia collettivi sia individuali;

     l) promuovere la concertazione con l’Unione Europea, lo Stato e gli Enti locali, nelle sedi appositamente istituite, al fine di favorire la loro partecipazione ai processi decisionali;

     m) individuare i livelli di governo del trasporto pubblico mediante il conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni che non richiedono l’esercizio unitario su base regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, responsabilità ed unicità dell’Amministrazione;

     n) promuovere la separazione tra le funzioni di amministrazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico.

 

     Art. 3. Sistema dei servizi di trasporto pubblico.

     1. Il sistema dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale attiene all’insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico non riservati alla competenza statale e si articola in:

     a) rete ferroviaria nazionale;

     b) rete ferroviaria regionale;

     c) reti ferroviarie urbane e metropolitane in sede propria;

     d) rete e impianti autofilotranviari;

     e) nodi e infrastrutture di scambio urbani ed extraurbani per la gestione della mobilità;

     f) impianti di trasporto a fune;

     g) impianti fluviali, lacuali, portuali, aeroportuali ed eliportuali;

     h) impianti e reti non convenzionali non ricompresi nelle categorie precedenti;

     i) servizi ferroviari regionali e locali e sistemi innovativi ad essi strettamente connessi;

     l) servizi autofilotranviari;

     m) servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di metropolitane in sede propria;

     n) servizi di trasporto a fune;

     o) servizi aerei ed elicotteristici, lacuali e fluviali;

     p) servizi marittimi;

     q) servizi effettuati con sistemi non convenzionali non ricompresi nelle categorie precedenti.

     2. I servizi di trasporto pubblico si distinguono in relazione all’ambito territoriale di competenza in:

     a) urbani, che sono svolti nell’ambito del territorio di un comune, anche se attraversano una parte marginale e circoscritta del territorio di comuni limitrofi, e che collegano tra l’altro il centro urbano con lo scalo ferroviario, con l’aeroporto o con il porto, situati anche nel territorio di comuni limitrofi;

     b) extraurbani, che collegano comuni diversi nella stessa provincia anche se attraversano una parte marginale e circoscritta del territorio di una provincia limitrofa;

     c) interprovinciali, che collegano il territorio di due o più province nell’ambito del territorio regionale;

     d) interregionali, che collegano il territorio della Regione con il territorio di una o più Regioni limitrofe.

     3. In relazione alla finalità, i servizi di trasporto si distinguono in:

     a) servizi pubblici di linea, effettuati con una delle modalità elencate al comma 1 ed adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, aventi lo scopo di collegare due o più località ed effettuati con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

     Ogni singolo itinerario determina una distinta linea; i servizi pubblici di linea si distinguono in:

     1) regolari, quando sono rivolti a tutte le categorie di utenti, l’orario e l’itinerario sono individuati, eventualmente anche in una articolazione variabile; la frequenza e la tariffa sono predeterminate;

     2) speciali, quando sono riservati a categorie specifiche di utenti;

     3) a chiamata, quando sono effettuati in zone a bassa densità abitativa con l’utilizzazione di idonee tecnologie e sono espletati con l’effettuazione di percorrenze di base su percorsi fissi e percorrenze a chiamata su percorsi variabili;

     4) servizi in territori a domanda debole, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del decreto legislativo 422/97;

     5) sperimentali, quando sono effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l’utilizzazione di tecnologie avanzate;

     6) di gran turismo, quando hanno finalità esclusivamente turistiche con tariffa remunerativa del costo.

     b) servizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e comprendono servizi di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante, e veicolo a trazione animale, servizi di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale ed ogni altro tipo.

 

     Art. 4. Servizi di trasporto pubblico non di linea.

     1. Ai sensi del decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone.

     2. Per l’esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate in materia di servizi pubblici non di linea i Comuni adottano regolamenti, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

     3. La Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, della Legge 15 gennaio 1992, n.21, sentita la Commissione Consiliare competente, determina i criteri cui i Comuni devono attenersi nel redigere i regolamenti di cui al comma precedente.

     4. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, determina con apposito regolamento i criteri di svolgimento dei servizi marittimi non di linea.

     5. E’ istituito presso le Camere di Commercio , ai sensi dell’art. 6, comma 1, legge 15 gennaio 1992, n. 21, il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea. La Giunta Regionale individua i requisiti di iscrizione e il Servizio trasporti regionale provvede all’accertamento della relativa veridicità.

     6. E’ istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale con compiti di verifica e proposta sullo svolgimento dei servizi di trasporto non di linea di persone e sull’applicazione dei relativi regolamenti comunali. La Giunta Regionale ne determina la composizione, ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, della Legge 15 gennaio 1992, n.21.

 

     Art. 5. Servizi di linea minimi, aggiuntivi e autorizzati.

     1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione entro i limiti degli stanziamenti annuali del bilancio regionale, sono servizi di linea definiti tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 16, del decreto legislativo 422/97. Detti servizi minimi devono garantire anche le linee di trasporto a domanda debole [1].

     2. Gli enti locali possono istituire, d’intesa con la Regione, ai fini della compatibilità di rete, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 422/97, servizi di trasporto di linea aggiuntivi a quelli definiti minimi con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

     3. I servizi autorizzati sono i servizi di linea residuali per i quali non sussistono obblighi di servizio, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 422\97, e che possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti e autorizzate dall’ente competente, ai sensi dell’art. 39.

 

TITOLO II

COMPETENZE E DELEGHE

 

     Art. 6. Funzioni della Regione.

1. Alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della legge n. 59/1997, del D.Lgs. n. 422/1997, del D.Lgs. n. 112/1998 e del D.Lgs. n. 400/1999, dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 2 della presente legge. Svolge, inoltre, le funzioni amministrative in materia di [2]:

     a) reti, infrastrutture e servizi ferroviari regionali e locali;

     b) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali [3];

     c) reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale, reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici, individuati con delibera di Giunta Regionale da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge;

     c-bis) organizzazione dello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale in attuazione dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 [4].

     2. L’Assessorato ai Trasporti si dota di una struttura tecnica finalizzata all’analisi in linea tecnica ed economica dei progetti inerenti le infrastrutture, gli impianti delle ferrovie e degli altri sistemi di trasporto pubblico locale di interesse regionale, nonché l’esame e le approvazioni del materiale ferroviario e filotranviario.

 

     Art. 7. Tariffe e titoli di viaggio.

     1. La Regione, al fine di garantire l’integrazione e l’uniformità fra i diversi sistemi e modi di trasporto, con il supporto dell’agenzia regionale della mobilità, e d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, definisce la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, stabilisce le diverse tipologie di titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari massimi, definisce le azioni di promozione del trasporto pubblico, fondate su incentivi anche tariffari e sulla diffusione dell’informazione. Il livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio è demandato agli enti locali competenti per la stipulazione dei relativi contratti di servizio.

     2. Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci.

     3. La Regione, sentite la Consulta Regionale e la Commissione Consiliare competente, definisce con apposito regolamento i beneficiari, le condizioni e le modalità con le quali assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie sociali deboli e quelle di cui al comma precedente.

     4. E’ vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.

 

     Art. 8. Funzioni delle Province.

     1. Alla Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione non espressamente riservate alla Regione, ai sensi dell’art. 6, e non espressamente delegate ai Comuni capoluogo di provincia, ai sensi dell’art. 9, in materia di [5]:

     a) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali urbani ed extraurbani;

     b) nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità;

     c) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali interprovinciali che collegano due Province della Regione Campania;

     d) servizi e impianti di trasporto a fune;

     e) servizi lacuali.

     2. I servizi autofilotranviari e i servizi non convenzionali interprovinciali, che collegano più Province della Regione, sono amministrati dalla Provincia nella quale si svolge la parte prevalente del servizio o, comunque, risulti prevalente l’interesse economico del trasporto, individuata d’intesa tra le due Province interessate, ovvero, in mancanza d’intesa, dalla Regione.

     3. Le funzioni e i compiti riguardanti i servizi di linea di cui all’art. 3, comma 3, n. 4) sono trasferite alla Province che le esercitano, ai sensi dell’art. 16, comma 4.

     4. La Regione, su proposta delle Province, può delegare a Comuni, o Consorzi di Comuni, Comunità montane e Comunità isolane le funzioni connesse ai servizi minimi che si svolgono interamente nel territorio di questi ultimi e quelle previste dal comma 3 del presente articolo.

     5. La regione Campania riacquisisce le funzioni, in materia di trasporti, ed i poteri delegati alle Province che al 31 dicembre 2009 risultano inadempienti in materia di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, così come previsto dall’articolo 14, capo II, del decreto legislativo n. 422/1997, ed in coerenza al comma 1 dell’articolo 16 e dell’articolo 32 della presente legge [6].

     6. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del comma 5 si provvede mediante apposito prelevamento sulla UPB 1.57.101 aumentata di euro 5.000.000,00 [7].

 

     Art. 9. Funzioni dei Comuni Capoluogo di Provincia e delle Città metropolitane.

     1. Ai Comuni capoluogo di Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione in materia di [8]:

     a) reti, impianti e servizi urbani autofilotranviari e non convenzionali;

     b) reti e servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di metropolitane in sede propria;

     c) nodi e infrastrutture di scambio urbani per la gestione della mobilità;

     d) impianti e servizi di trasporto a fune che si svolgono interamente nell’ambito comunale.

     2. I Comuni Capoluogo di Provincia svolgono le attività di programmazione relative ai bacini metropolitani di cui al successivo art. 16, comma 5, ove istituiti, in accordo con la Provincia competente [9].

     3. Le città metropolitane, laddove costituite, svolgono le attività di programmazione relative alle reti e ai servizi ricompresi nel loro territorio [10].

 

     Art. 10. Funzioni dei Comuni e delle comunità montane e isolane.

     1. I Comuni, le Comunità montane e isolane, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 422/97, possono istituire servizi di trasporto aggiuntivi compatibili con la rete regionale dei servizi minimi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e con l’eventuale contributo finanziario della Provincia, previo parere favorevole della Giunta Regionale e della Provincia competente, che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

 

     Art. 11. Mobilità del personale e trasferimento dei beni agli enti locali.

     1. Il trasferimento agli enti locali del personale e dei beni necessari per l’esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione è regolato dalle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n.112/98.

 

TITOLO III

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI

 

     Art. 12. Indirizzi e soggetti della pianificazione.

     1. La pianificazione dei trasporti in Campania è il risultato di un processo decisionale cui contribuiscono, nel rispetto delle reciproche competenze e del principio di sussidiarietà, l’Unione Europea, lo Stato, la Regione, le Province, i Comuni, le Città metropolitane (laddove istituite), le Comunità montane e isolane ed altri soggetti pubblici e privati.

     2. La Regione partecipa:

     a) alla pianificazione e programmazione comunitaria dei trasporti, in via prioritaria, nell’ambito del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea;

     b) alla pianificazione e programmazione nazionale dei trasporti, in via prioritaria, nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e mediante altre forme di concertazione con lo Stato e le altre Regioni;

     c) alla pianificazione e programmazione regionale nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali.

     3. La Regione si raccorda con le altre Regioni al fine di promuovere una pianificazione coordinata dei trasporti finalizzata allo sviluppo sociale ed economico.

 

     Art. 13. Pianificazione degli investimenti e pianificazione dei servizi per la mobilità.

     1. La pianificazione regionale dei trasporti si distingue in pianificazione degli investimenti e pianificazione dei servizi per la mobilità.

     2. La pianificazione degli investimenti, di cui ai successivi articoli 14 e 15, riguarda le scelte che incidono sulla struttura del sistema regionale e locale dei trasporti e, in particolare, gli investimenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture, impianti e veicoli per il trasporto di persone e di merci.

     3. La pianificazione dei servizi per la mobilità di cui ai successivi articoli 16, 17 e 18, riguarda la gestione del sistema dei trasporti, l’utilizzo ottimale delle risorse infrastrutturali, umane ed organizzative disponibili al fine di soddisfare la domanda di mobilità.

     4. La pianificazione degli investimenti e la pianificazione dei servizi per la mobilità sono coordinate sulla base di obiettivi comuni a carattere generale.

     5. La pianificazione dei servizi per la mobilità, ancorché orientata agli stessi obiettivi generali della pianificazione degli investimenti, viene definita ed attuata indipendentemente dallo stato di avanzamento del processo di pianificazione degli investimenti di cui al successivo articolo 14.

 

     Art. 14. Articolazione del processo di pianificazione degli investimenti.

     1. Il processo di pianificazione degli investimenti si articola in una successione di documenti diversi per grado di dettaglio, di operatività e di cogenza, adottati nell’ambito delle proprie competenze territoriali dalla Regione e dagli enti locali, come segue:

     a) Piani generali dei trasporti: contengono le linee strategiche per la configurazione del sistema dei trasporti e le scelte generali per il riassetto organizzativo ed economico del settore. Il piano è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e dei trasporti di lungo periodo, alla stessa scala territoriale ed a scala territoriale maggiore. Il Piano generale dei trasporti della Regione Campania è denominato “Piano regionale dei trasporti”. I Piani generali dei trasporti delle singole Province sono denominati “Piani provinciali dei trasporti”. I Piani generali dei trasporti dei Comuni, o di Comuni associati, sono denominati “Piani urbani della mobilità”-PUM-;

     b) Piani di settore: contengono, in conformità alle linee strategiche contenute nei piani generali, gli interventi relativi al trasporto pubblico e privato, di persone e di merci, su strada, su ferro, via mare, aereo e elicotteristico sull’intero territorio di competenza dell’ente che ne cura la redazione. I programmi sono coordinati con gli analoghi piani di settore a scala nazionale. I Piani di settore possono avere contenuti integrativi rispetto ai Piani generali e possono essere approvati anche in assenza degli stessi;

     c) Studi di fattibilità: riguardano un singolo intervento o un insieme organico e coordinato di interventi e contengono le verifiche funzionali, tecniche, amministrative, economiche, commerciali, finanziarie ed ambientali necessarie alla sua realizzazione. Gli Studi di fattibilità possono avere contenuti integrativi rispetto ai Piani generali e ai Piani di settore e possono essere approvati anche in loro assenza.

 

     Art. 15. Processo di pianificazione degli investimenti.

     1. Il Piano regionale dei trasporti è adottato, sentito il Consiglio delle autonomie locali e tenuto conto dei piani generali approvati e trasmessi dagli enti locali, ogni cinque anni su proposta della Giunta regionale e approvazione del Consiglio regionale. La Giunta Regionale è tenuta a presentare la propria proposta almeno sei mesi prima della scadenza del piano vigente. Se il Consiglio Regionale non si esprime entro sei mesi dalla data di scadenza del piano vigente, il piano regionale proposto dalla Giunta vige quale piano regionale transitorio fino all’approvazione del nuovo Piano dei Trasporti da parte del Consiglio stesso.

     2. La Giunta Regionale è tenuta a presentare al Consiglio Regionale la proposta del nuovo Piano Regionale dei Trasporti entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se il Consiglio Regionale non approva il Piano Regionale dei Trasporti entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta, il Piano Regionale dei Trasporti proposto dalla Giunta vige quale Piano Regionale transitorio fino all’approvazione del nuovo Piano dei Trasporti da parte del Consiglio stesso.

     3. I Piani di settore di competenza della Regione sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

     4. I Piani provinciali dei trasporti sono adottati ogni cinque anni dalle singole Province, sulla base di linee guida elaborate dalla Giunta Regionale ed in coerenza al Piano Regionale dei Trasporti, e trasmessi alla Giunta Regionale per il visto di conformità. Se la Giunta Regionale non si pronuncia entro 90 giorni dalla trasmissione di un piano provinciale, il visto si intende rilasciato.

     5. I Piani di settore di competenza delle Province sono approvati dalle Province; se tali Piani di settore sono innovativi ed integrativi rispetto al piano provinciale dei trasporti, o sono redatti in assenza dello stesso, le Province devono acquisire il parere favorevole della Giunta Regionale che ne verifica la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di propria competenza. Se la Giunta Regionale non si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

     6. I Piani urbani della mobilità sono adottati ogni cinque anni da singoli Comuni o dai Comuni associati, in coerenza al Piano Regionale ed al Piano Provinciale dei Trasporti e trasmessi alla Provincia e alla Giunta Regionale per il visto di conformità. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 90 giorni dalla trasmissione di un piano urbano della mobilità, il visto si intende rilasciato.

     7. I Piani di settore di competenza di singoli Comuni o di Comuni associati sono da loro approvati; se tali Piani di settore sono innovativi ed integrativi rispetto al piano urbano della mobilità, o sono redatti in assenza dello stesso, i singoli Comuni o i Comuni associati devono acquisire il parere favorevole della Giunta Regionale e della Provincia competente che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

     8. Gli studi di fattibilità sono approvati dall’ente pubblico competente, Regione o enti locali, secondo le rispettive funzioni; possono essere redatti da altri soggetti pubblici o privati e presentati per l’approvazione alla Regione o agli enti locali che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza.

     9. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell’adozione degli atti di pianificazione e programmazione, nonché nell’adozione di tutti i documenti del processo di pianificazione degli investimenti, sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

     10. L’intero processo di pianificazione degli investimenti può essere definito in una conferenza dei servizi allo scopo istituita, il cui procedimento, ai fini della validazione, sarà definito con apposito regolamento.

 

     Art. 16. Articolazione del processo di pianificazione dei servizi di mobilità per il trasporto pubblico.

     1. La Giunta Regionale approva le linee direttive del trasporto pubblico, redatte con il supporto dell’Agenzia per la mobilità e sentiti la Commissione Consiliare competente e il Consiglio delle Autonomie locali.

     2. Le linee direttive orientano in particolare la programmazione triennale dei servizi minimi e contengono:

     a) la definizione dei principi e dei criteri per la loro determinazione;

     b) la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse da trasferire agli Enti locali;

     c) la definizione della dimensione minima delle unità di gestione da affidare mediante procedura di affidamento concorsuale ai sensi del successivo art. 32 comma 7.

     3. Le linee direttive orientano la programmazione dei servizi di mobilità in modo che essi siano qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento sia ai criteri definiti dagli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 422\97, sia:

     a) ai documenti di pianificazione degli investimenti della Regione e degli enti locali;

     b) alla definizione di obiettivi di ripartizione modale per ogni bacino di traffico definito, ai sensi del successivo comma 4, tenuto conto delle caratteristiche del territorio da servire e delle caratteristiche infrastrutturali esistenti;

     c) al miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;

     d) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti con l’obiettivo della mobilità sostenibile;

     e) alla garanzia di standard di servizio con modalità o combinazione di modalità più efficienti in relazione alle caratteristiche della domanda;

     f) all’ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili agli obblighi di servizio pubblico;

     g) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della mobilità;

     h) alla promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane e le zone più sensibili, coerenti con gli obblighi assunti a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento ambientale;

     i) ai parametri territoriali e di popolazione;

     j) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni imprenditoriali di categoria e dei consumatori;

     k) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza dell’intero sistema di trasporto individuale e collettivo e favoriscano l’integrazione fra le diverse modalità di trasporto;

     l) allo sviluppo di servizi in territori a domanda debole;

     m) alla eliminazione delle barriere e allo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili.

     4. [La pianificazione dei servizi per la mobilità di competenza delle Province si articola per bacini di traffico. Si intende per bacino di traffico un ambito territoriale risultante dall’insieme di più Comuni, caratterizzato da una domanda di mobilità i cui luoghi di origine-destinazione sono prevalentemente all’interno dei suoi confini e che dunque può essere soddisfatta con una rete funzionale autonoma e con un sistema integrato di servizi. Nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di pianificazione dei servizi per la mobilità, le Province elaborano e trasmettono alla Regione proposte relative alla programmazione triennale dei servizi minimi ferroviari di competenza della Regione] [11].

     5. [Ciascuna Provincia, in concorso con i Comuni interessati, individua i bacini per la pianificazione dei servizi per la mobilità intercomunale. In particolare, con il Comune capoluogo di Provincia, ciascuna Provincia può individuare bacini di traffico di area metropolitana] [12].

     6. [Nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di pianificazione dei servizi per la mobilità, per far fronte agli adempimenti previsti all’art. 14, comma 4, del decreto legislativo 422/97, ciascuna Provincia, in concorso con gli altri enti locali interessati e in coerenza alle linee direttive di cui al comma 1 del presente articolo, può individuare differenti modalità di espletamento dei servizi di linea di cui all’art. 3, comma 3, n.4), da affidare, attraverso procedure concorsuali e contratto di servizio, alle imprese che hanno i requisiti di idoneità morale e quelli necessari per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti, possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionali per l’esercizio del trasporto pubblico di persone] [13].

 

     Art. 17. La programmazione triennale dei servizi minimi.

     1. Nell’ambito del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità di cui al precedente articolo 16, ai fini di definire il livello e individuare la rete dei servizi minimi, con il supporto dell’Agenzia regionale per la mobilità sostenibile, di cui al successivo articolo 21, la Regione, per i servizi di propria competenza, le Province, i Comuni Capoluogo di Provincia e, ove esistenti, le città metropolitane per i servizi di loro competenza, o gli altri Enti locali, ai sensi dell’art. 8, comma 4, tutti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee direttive di cui al precedente art. 16, in coerenza all’art. 16 comma 1 e 2 del decreto legislativo 422\97, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali di trasporto pubblico locale contenenti [14]:

     a) l’organizzazione dei servizi minimi di propria competenza;

     b) le proposte di integrazione modale e tariffaria per i servizi di propria competenza;

     c) le risorse da destinare all’esercizio;

     d) le risorse da destinare agli investimenti in infrastrutture, impianti e veicoli;

     e) le modalità di determinazione delle tariffe per i servizi di propria competenza;

     f) la modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio di propria competenza;

     g) il sistema di monitoraggio della qualità e quantità dei servizi.

     2. In base ai contenuti delle linee direttive di cui all’art. 16, comma 1, e dei programmi triennali di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, individua con proprio atto la rete dei servizi minimi del territorio regionale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 422\97.

     3. La programmazione triennale e l’individuazione della rete dei servizi minimi di cui al comma 2 possono essere realizzate indipendentemente dall’approvazione dei piani generali dei trasporti e dei piani di settore di cui all’art. 14.

     4. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell’adozione degli atti di programmazione triennale nonché nell’adozione di tutti i documenti del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità, entro 6 mesi dalla scadenza del triennio o, in prima applicazione della presente legge, entro 6 mesi dall’approvazione delle linee direttive regionali, sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

 

     Art. 18. Articolazione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto stradale

Individuale.

     1. I documenti del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto individuale sono:

     a) Piano generale del traffico per la viabilità extraurbana, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 - “Codice della strada”, di competenza delle Province.

     b) Piano urbano del traffico, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 285/92 “Codice della strada”.

 

     Art. 19. Partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione.

     1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali e di tutti gli altri soggetti privati e pubblici interessati al sistema di trasporto regionale e locale, gli Enti Locali sono tenuti a redigere, per ciascun piano, un “programma di partecipazione”.

 

     Art. 20. Accordi di programma con lo Stato e con le altre Regioni.

     1. Al fine di coordinare le politiche regionali e statali in materia di trasporto pubblico e mobilità, il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 422/97, stipula accordi di programma con lo Stato e con le altre Regioni.

 

TITOLO IV

AGENZIE E CONSULTA PER LA MOBILITÀ

 

     Art. 21. Agenzia regionale per la mobilità sostenibile.

     1. E’ istituita l’Agenzia campana per la mobilità sostenibile, denominata ACaM, ente dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile, tecnica.

 

     Art. 22. Funzioni dell’ACaM.

     1. All’ACaM sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli Enti Locali nelle seguenti materie:

     a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti mediante il Centro studi;

     b) gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;

     c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli Enti Locali;

     d) stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;

     e) controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell’uguaglianza di trattamento degli utenti;

     f) definizione e gestione della politica tariffaria.

     2. L’ACaM realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità, del sistema della qualità dei servizi, del sistema di informazione alla clientela, e predispone una relazione annuale sull’andamento dei servizi di trasporto da trasmettere all’Assessorato ai Trasporti ed alla Commissione consiliare competente.

     3. Per lo svolgimento dei compiti di informazione e analisi della domanda e degli altri propri compiti istituzionali, gli Enti locali trasmettono all’Agenzia i dati necessari forniti dalle imprese esercenti relativi ai servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio. Per tale attività l’Agenzia può avvalersi di una struttura di monitoraggio, anche esterna, cui può essere conferito il diritto all’accesso ai dati delle imprese e aziende che gestiscono i servizi di trasporto. I dati raccolti dall’Agenzia sono trasmessi alle Organizzazioni Sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto tra le Organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti.

 

     Art. 23. Organi.

     1. Sono organi dell’ACaM il Direttore generale, il Collegio dei revisori.

 

     Art. 24. Il Direttore generale.

     1. Il Direttore generale dell’ACaM è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai trasporti e sentita la Commissione consiliare competente.

     2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato e decade alla scadenza della Giunta Regionale; resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore generale. Il suo emolumento è definito dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore.

     L’incarico è incompatibile con altre attività professionali. Nel contratto sono individuate le condizioni e le modalità attraverso le quali il Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore ai Trasporti, previa deliberazione di Giunta Regionale, può revocare l’incarico del Direttore generale.

     3. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione in coerenza con gli indirizzi della Giunta Regionale.

     4. Il direttore provvede in particolare ai seguenti compiti:

     a) adozione del regolamento, approvato dalla Giunta Regionale, che disciplina il funzionamento dell’agenzia e ne specifica le funzioni;

     b) direzione della struttura;

     c) predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

     d) gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio e del personale;

     e) verifica e assicurazione del livello di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno;

     f) redazione di una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale;

     g) stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari e obbligatori;

     h) cura delle relazioni sindacali.

     5. Al Direttore generale si applicano, in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17.

 

     Art. 25. Collegio dei revisori.

     1. Presso l’ACaM è istituito il Collegio dei revisori dei conti.

     2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, dei quali tre effettivi e due supplenti, iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente del Consiglio Regionale. Il collegio dura in carica tre anni e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura. I revisori restano, comunque, in carica fino alla nomina del nuovo Collegio.

     3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ACaM ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno anche, disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e ai documenti della agenzia.

     4. La Giunta regionale determina l’indennità spettante al presidente e ai componenti il collegio, effettivi e supplenti, all’atto della nomina del collegio stesso.

     5. Ai componenti del collegio si applicano, in materia di revoca incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui agli artt. 4, 9 e 12 della legge regionale n. 17/96.

     6. La nomina del Collegio dei revisori dei conti, in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionati o deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.

 

     Art. 26. Controllo.

     1. Le funzioni di controllo sull’ACaM sono esercitate dalla Giunta regionale; sono sottoposti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

     a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;

     b) gli impegni di spesa poliennale;

     c) il conto consuntivo;

     d) il programma annuale di attività;

     e) il regolamento;

     f) la dotazione organica;

     g) la relazione annuale sull’attività svolta.

     2. Gli atti di cui al precedente comma 1, devono essere inviati alla Giunta regionale ed alle Commissioni consiliari permanenti corredati del parere del collegio dei revisori.

     3. Gli atti non soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nell’albo della sede dell’ACaM.

     4. Nei casi di inadempienza sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

 

     Art. 27. Funzionamento e organico.

     1. Il Direttore generale entro 60 giorni dalla sua nomina redige e propone il regolamento dell’ACaM;

     2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e disciplina il funzionamento dell’ACaM ed in particolare ne specifica le funzioni, ne definisce l’organizzazione, la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale, le modalità di funzionamento dell’Osservatorio di cui al successivo comma 4 , nonché le modalità per la definizione di rapporti con soggetti esterni di cui al successivo comma 5, oltre che con soggetti aventi specifiche professionalità, presenti tra il personale di enti locali o aziende di trasporto pubblico. La struttura dell’ACaM deve essere, comunque, improntata a principi di alta professionalità, snellezza, funzionalità.

     3. Per svolgere, ove richiesto, le funzioni di supporto alle Province, in alternativa alla Agenzia territoriale per la mobilità sostenibile di cui al successivo articolo 28, l’ACaM può essere articolata su base provinciale.

     4. All’interno dell’ACaM viene costituito un Osservatorio regionale responsabile del monitoraggio e dell’analisi di tutti gli aspetti connessi alla mobilità di passeggeri e merci nel territorio della Regione Campania. Una sezione specifica dell’Osservatorio è dedicata al lavoro, con la funzione di monitorare l’evoluzione occupazionale del settore e analizzare tutte le tematiche relative alla attività lavorativa, dalla applicazione dei contratti agli aggiornamenti e alla formazione del personale, nonché alla mobilità sia all’interno del settore che verso altri settori pubblici e privati, e di promuovere un’indagine triennale sul diritto alla mobilità a livello regionale. Altra sezione speciale dell’Osservatorio, denominata Centro Studi, viene dedicata allo studio, alla ricerca e alla formazione in tema di trasporto e di logistica.

     5. Per l’esercizio dei suoi compiti di progettazione, studio e ricerca l’ACaM può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può, altresì, stipulare convenzioni con società, enti qualificati e Università per l’espletamento di particolari servizi e partecipare a consorzi e società con finalità di ricerca e formazione.

     6. Per il funzionamento e la gestione dell’ACaM, e come eventuale contributo al funzionamento delle agenzie territoriali, come dal successivo articolo 28, la Regione destina annualmente il 2% del fondo regionale dei trasporti.

 

     Art. 28. Agenzie territoriali per la mobilità sostenibile.

     1. Le Province e i Comuni Capoluogo di Provincia possono istituire, con l’eventuale cofinanziamento della Regione, per ciascun ambito territoriale provinciale o metropolitano, una agenzia per la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

     2. L’agenzia è costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli enti locali, ai sensi del titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le Province e i Comuni capoluogo di Provincia possono identificare modalità congiunte di organizzazione e gestione delle agenzie territoriali per la mobilità sostenibile al fine di favorire l’integrazione e il miglioramento dei servizi di propria reciproca competenza.

     3. Alle agenzie territoriali sono demandate le funzioni di supporto agli Enti locali nelle seguenti materie:

a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti;

     b) gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;

     c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza degli enti locali;

     d) di stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;

     e) controllo vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell’uguaglianza di trattamento degli utenti;

     f) ogni altra funzione loro assegnata dagli enti locali, compatibilmente con le norme previste dalla presente legge.

     4. Ove non sia costituita l’agenzia territoriale, le Province e i Comuni Capoluogo di Provincia, d’intesa con la Regione, possono ricorrere al supporto dell’ACaM.

 

     Art. 29. La Consulta regionale per la mobilità.

     1. La Consulta è istituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore ai trasporti, sentito il parere della Commissione consiliare competente; è presieduta dall’Assessore ai trasporti. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina la composizione della Consulta, di cui, comunque, fanno parte le associazioni degli enti locali di cui all’art. 270 del decreto legislativo n. 267/2000 e ne definisce i compiti e il funzionamento.

     2. La Consulta assicura la partecipazione degli utenti, delle parti sociali, delle Associazioni di categoria del settore del trasporto di persone e merci e delle comunità locali al processo di pianificazione e programmazione del sistema di trasporto e di mobilità.

 

TITOLO V

L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

 

     Art. 30. I contratti di servizio.

     1. I contratti di servizio, previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 422/97, regolano l’esercizio di tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale; sono stipulati dalla Regione e dagli enti locali con riferimento alle competenze di cui agli artt. 6, 8, 9, 10.

     2. Nel dare attuazione all’art. 19 del decreto legislativo 422/97, i contratti di servizio assicurano, tra l’altro, la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell’inizio della loro validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell’inizio del loro periodo di validità in misura superiore a quelli previsti per i servizi minimi definiti secondo le modalità dettate dalla presente legge.

     3. Ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 422/97, i contratti di servizio, per i quali non è assicurata al momento della loro stipula la corrispondenza fra gli importi di cui alla lettera 1) del successivo comma 8 e le risorse effettivamente disponibili, sono nulli.

     4. Nei contratti di servizi stipulati da soggetti diversi dalla Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedono o producono oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti per i servizi minimi definiti secondo le modalità dettate dalla presente legge.

     5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento CEE n. 1191/69 e successive modifiche e il regolamento CEE n. 1839/91 e successive modifiche ed avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio.

     6. La durata dei contratti di servizio è:

     a) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i servizi di trasporto autofilotranviari;

     b) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i servizi di trasporto marittimo;

     c) fino a nove anni, per i servizi di trasporto ferroviario regionale;

     d) fino a nove anni, per i servizi di trasporto ferroviario metropolitano in sede propria;

     e) fino a quattro anni, con opzione di rinnovo per altri due anni, per tutte le altre modalità di trasporto.

     7. Al termine del primo periodo contrattuale, per i servizi di cui alle lettere a), b), e), l’ente affidante può esercitare l’opzione di rinnovo del contratto secondo le modalità definite all’interno del contratto stesso.

     8. Allo scopo di rendere omogenee le relazioni contrattuali, i contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi, in coerenza al contratto tipo elaborato e presentato dalla Regione:

     a) l’oggetto del contratto;

     b) il periodo di durata del contratto, comunque non superiore a quanto stabilito dal comma 6;

     c) le modalità di esercizio dell’opzione di rinnovo del contratto che possono essere esercitate dall’ente affidante;

     d) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio;

     e) le modalità di erogazione dei servizi che prevedono l’utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 285/92;

     f) le modalità di modifica della specifica dei servizi, con particolare riferimento alla possibilità di modificazione delle linee e degli orari anche durante il periodo di vigenza contrattuale;

     g) le tariffe del servizio e, ove ritenuto necessario, le modalità per le eventuali modifiche e relativi limiti, nonché l’obbligo di aderire alle strutture per l’integrazione tariffaria, ove esistente;

     h) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione agli utenti, rispetto dell’ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale e rispetto della carta dei servizi predisposta in coerenza agli standard minimi previsti dalla Regione Campania;

     i) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;

     j) la definizione di eventuali piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti;

     k) i vincoli a carico dell’ente pubblico affidante, relativi al rilascio di autorizzazioni relativi ad altri servizi in concorrenza nello stesso territorio;

     l) l’importo eventualmente dovuto dall’ente affidante all’impresa di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché i tempi e le relative modalità di pagamento;

     m) i casi di revisione degli importi di cui alla lettera l) e i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione;

     n) le modalità di modificazione e di risoluzione del contratto in essere;

     o) le garanzie che l’impresa affidataria deve prestare;

     p) l’obbligo dell’affidatario di utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio e di prevedere un piano di progressivo adeguamento dei mezzi di trasporto alla normativa di accessibilità di cui al DPR n.503/96 e successive modifiche ed integrazioni;

     q) i sistemi utilizzati per il rilevamento dell’utenza;

     r) l’obbligo di fornire, su supporto cartaceo ed informatico, i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio;

     s) l’obbligo dell’affidatario di dotarsi di un responsabile di esercizio ai sensi del successivo art. 31, comma 2, e di un responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità;

     t) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità dei servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio.

     u) l’obbligo dell’applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni imprenditoriali di categoria;

     v) l’obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;

     w) l’indicazione dei beni funzionali e strumentali allo svolgimento del servizio, ai sensi dell’art. 36 e le modalità con cui l’ente affidante può identificarne di nuovi;

     x) le modalità di trasferimento del personale in caso di subentro di impresa, le modalità di trasferimento dei beni e dell’esercizio del diritto di prelazione in caso di subentro di impresa e i relativi criteri di valutazione economica previsti dal successivo art. 36;

     y) l’obbligo di tenere la contabilità separata, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69, come modificato dall’articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91, e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;

     z) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo anche della qualità da parte dell’ente affidante;

     aa) le sanzioni e le penali in caso di mancato rispetto degli impegni assunti e gli incentivi potenziali da erogare per il perseguimento degli obiettivi concordati;

     bb) le procedure da osservare in caso di controversia.

 

     Art. 31. Regolarità d’esercizio.

     1. La vigilanza sulla regolarità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è svolta dalla Regione, con il supporto dell’ACaM, dalle Province e dai Comuni Capoluogo di Provincia secondo le competenze loro attribuite. Per regolarità si intende il rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffario e delle altre condizioni o vincoli determinati in sede di affidamento. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale approverà il regolamento dei servizi ispettivi previsti dal presente comma.

     2. L’impresa affidataria di servizi di trasporto pubblico regionale e locale deve dotarsi di un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento dei servizi nei confronti dell’ente preposto alla vigilanza dei medesimi.

     3. Gli orari dei servizi, predisposti secondo il programma di esercizio definito dall’ente affidante, così come specificato nel disciplinare di gara, debbono essere preventivamente sottoposti all’approvazione dell’ente affidante, il quale ne verifica la conformità rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di servizio. Eventuali osservazioni e rilievi sono comunicati all’impresa affidataria entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione degli orari stessi. Trascorso tale termine gli orari si intendono approvati. Salvo casi di forza maggiore, ogni variazione di orario deve essere preventivamente resa nota agli utenti attraverso opportune forme di comunicazione.

     4. La localizzazione delle fermate è stabilita in sede di affidamento del servizio e inserita nel contratto di servizio, avuto riguardo agli interessi generali degli utenti e nel rispetto delle norme di circolazione. Le tabelle di fermata debbono riportare gli orari di transito dei servizi per le varie destinazioni.

     5. I veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea non possono essere usati per altro scopo se non previa autorizzazione dell’ente affidante.

     6. In caso di interruzione del servizio di trasporto pubblico per cause ascrivibili all’impresa affidataria, l’ente affidante adotta i provvedimenti indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del servizio pubblico, anche in danno, e avvalendosi degli impianti e materiali del gestore.

 

     Art. 32. Procedure per l’affidamento dei servizi.

     1. Le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono improntate ai seguenti principi:

     a) separazione tra la funzione di pianificazione, amministrazione e controllo e la gestione dei servizi e delle reti di trasporto pubblico regionale e locale;

     b) separazione fra la gestione delle reti e la gestione dei servizi, secondo i principi della direttiva CEE n. 440/91;

     c) predisposizione dei bandi di gara dei servizi di trasporto pubblico in modo da minimizzare i rischi che le imprese aggiudicatarie godano di sussidi incrociati fra le attività oggetto di contribuzione pubbliche e le attività da loro svolte in altri mercati contigui al trasporto pubblico e aperti alla concorrenza.

     2. Ai fini dell’affidamento dei servizi di trasporto ferroviario, la Giunta regionale, con apposito regolamento da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite.

     3. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di favorire la concorrenza nella gestione, la Regione e gli Enti locali, in base alla rispettiva competenza, stipulano i contratti di servizio con le imprese aggiudicatarie, a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale degli appalti pubblici di servizi.

     4. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente.

     5. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti indicati dall’art. 18 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 422/97.

     6. L’aggiudicazione dei servizi avviene sulla base dei criteri previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e dall’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 422/97. La scelta dei soggetti è effettuata attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell’oggetto di affidamento.

     7. Le procedure di affidamento concorsuale riguardano unità di gestione che sono contraddistinte da una dimensione della percorrenza superiore ad un minimo adeguato al conseguimento di economie di scala e al miglioramento dell’efficienza, e che sono corrispondenti ad un sistema di reti e di servizi autonomo e integrato. Se l’affidamento riguarda modalità diverse di trasporto, i servizi possono essere messi a gara separatamente, salvaguardando la maggiore possibilità di integrazione modale.

     8. L’eventuale risparmio, conseguito da ribassi d’asta, rispetto alle risorse assegnate alle Province o ai Comuni capoluogo di provincia, rimane a disposizione dell’ente locale con vincolo di destinazione alla funzione dell’esercizio del trasporto pubblico di linea.

     9. Le imprese affidatarie dei servizi minimi e aggiuntivi di trasporto pubblico devono adottare un regime di contabilità separata tra tali attività e quelle svolte in altri mercati contigui al servizio pubblico e aperti alla concorrenza, o operare attraverso società distinte in relazione alla diverse attività.

 

     Art. 33. Sub affidamento dei servizi.

     1. E’ consentito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, il subaffidamento dei servizi di trasporto, previa autorizzazione dell’ente pubblico affidante. Con apposito regolamento la Regione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i criteri di rilascio e revoca delle autorizzazioni, in coerenza ai seguenti principi:

     a) l’affidatario è comunque responsabile dell’attuazione del contratto di servizio nei confronti dell’ente pubblico affidante;

     b) l’impresa subaffidataria deve possedere i requisiti di idoneità morale e professionale e quelli necessari per l’esercizio delle attività di trasporto di persone; è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto di persone e ad applicare il contratto nazionale collettivo di categoria;

     c) in caso di decadenza o revoca dell’affidamento decade contestualmente il subaffidamento, senza il riconoscimento di alcun importo a titolo di indennizzo da parte dell’ente pubblico affidante;

     d) il subaffidamento deve riguardare servizi di trasporto marginali, non superiori ad una quota percentuale massima dei servizi previsti in contratto che verrà definita nel regolamento di cui sopra;

     e) se l’aggiudicazione dei servizi in sub affidamento avviene mediante procedure concorsuali, l’affidamento avviene in coerenza alle indicazioni del comma 6 del precedente articolo 32;

     f) in caso di trasferimento dei lavoratori dall’impresa affidataria a quella subaffidataria si applicano le disposizioni dell’articolo 37, comma 1.

     2. E’ consentito il subaffidamento di servizi complementari, previa autorizzazione dell’ente pubblico affidante. Con apposito regolamento la Regione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i criteri di rilascio e revoca delle autorizzazioni.

     3. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti, è vietato il subaffidamento dei servizi.

 

     Art. 34. Sanzioni e decadenza.

     1. L’affidatario del servizio è tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall’aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio.

     2 L’ente affidante applica le sanzioni e le penali in presenza delle infrazioni relative agli obblighi specificamente previsti nel contratto di servizio.

     3. L’impresa affidataria decade dall’affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:

     a) se vengono meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria, e professionale previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria;

     b) per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;

     c) in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio;

     d) per grave violazione delle prescrizioni dettate dall’ente responsabile dell’attività di vigilanza e controllo sul servizio;

     e) per gravi irregolarità per quanto attiene alla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti;

     f) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

     4. In caso di decadenza dall’affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’impresa affidataria del servizio, la quale dovrà risarcire l’ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovesse sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

     5. Qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura giuridica dell’impresa affidataria, ovvero sostituzione da parte della stessa di altri a sé nella gestione anche parziale del servizio, in costanza dell’affidamento, deve essere tempestivamente comunicata all’ente affidante.

     6. Le imprese affidatarie dei servizi hanno l’obbligo di consentire al personale, incaricato dai soggetti cui compete l’esercizio dell’attività di vigilanza, il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti di servizio.

     7. Il personale di cui al comma 6 accerta e contesta le violazioni a carico delle aziende secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.

 

     Art. 35. Revoca.

     1. L’ente affidante ha facoltà di revocare l’affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:

     a) in caso di modifiche o revisione sostanziale dell’organizzazione dei servizi o di parte di essi;

     b) nei casi in cui siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;

     c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze dell’utenza;

     d) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

     2. Il contratto di servizio può prevedere, in caso di revoca dell’affidamento, procedure di arbitrato, anche conciliativo; nell’ipotesi di revoca parziale può essere previsto, alternativamente, il prolungamento dell’affidamento anche oltre i termini di cui all’art. 30 al fine di preservare l’equilibrio economico del contratto.

 

     Art. 36. Subentro di impresa.

     1. In caso di subentro di un’impresa, al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo, così come in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del gestore dell’affidamento, di risoluzione contrattuale per qualsiasi causa imputabile all’affidatario.

     2. In caso di subentro di nuova impresa il soggetto non più affidatario deve trasferire al soggetto subentrante i beni acquistati con fondi pubblici identificati dall’ente affidante come funzionali all’effettuazione del servizio, secondo le modalità e i criteri di valutazione economica dei beni indicati nel contratto di servizio stesso. Per l’acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l’aggiudicatario gode del diritto di prelazione, da esercitarsi secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio.

 

     Art. 37. Trasferimento del personale dipendente.

     1. In caso di subentro di nuova impresa, si effettua il trasferimento del personale dipendente dall’impresa cessante all’impresa subentrante, in coerenza alle indicazioni dell’art. 18 comma 2 lettera e) del decreto legislativo n. 422/97 e conservando al personale l’inquadramento contrattuale ed il trattamento economico acquisito, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere.

     2. I criteri e le procedure di cui al comma 1) sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali, il servizio sia affidato al soggetto precedentemente affidatari.

 

     Art. 38. Tutela degli utenti e Carta dei servizi.

     1. Ai fini della valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini, la Regione istituisce lo strumento operativo della Carta dei servizi, da adottarsi dalle aziende ed imprese entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Con apposito regolamento la Giunta Regionale definisce il contenuto minimo standard della carta dei servizi al fine di permettere la comparazione tra i vari gestori, di perseguire obiettivi di miglioramento, di attivare forme di incentivazione.

 

     Art. 39. Servizi di trasporto pubblico autorizzati.

     1. I servizi di trasporto pubblico autorizzati, di cui all’art. 5, devono essere assentiti dalla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 o dagli enti locali competenti, ai sensi degli artt. 8, 9, 10, previo parere favorevole della Regione.

     2. L’autorizzazione ha durata triennale e viene rilasciata alle imprese in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e quelli previsti dalla normativa nazionale vigente per l’esercizio di servizi di trasporto di linea e non di linea.

     3. Con apposito regolamento regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni, sulla base del principio di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi. L’istanza per l’autorizzazione si intende implicitamente accolta se non viene data risposta entro 60 giorni della istanza medesima.

 

     Art. 40. Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico.

     1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle imprese affidatarie con apposito regolamento di servizio, nel rispetto della normativa applicabile e devono essere permanentemente rese note ai cittadini in forma adeguata. Il regolamento è comunicato all’ente affidante ed entra in vigore dopo 30 giorni dall’inoltro, fatti salvi eventuali rilievi dell’ente stesso, che ne verifica la congruità rispetto al contenuto del contratto di servizio.

     2. Le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarità di titolo di viaggio e le relative norme di applicazione sono definite dalla legge regionale del 13 agosto 1998, n.13.

 

TITOLO VI

INTERVENTI FINANZIARI

 

     Art. 41. Fondo regionale trasporti.

     1. Le risorse finanziarie relative agli oneri derivanti dalla presente legge, trasferite dallo Stato alla Regione, confluiscono annualmente in un apposito capitolo del bilancio regionale, denominato Fondo regionale trasporti. Il Fondo regionale trasporti, oltre che dalla risorse precedenti, è alimentato da risorse proprie regionali ed il suo ammontare è determinato nella legge di bilancio. Il Fondo regionale trasporti è adeguato annualmente al tasso d’inflazione programmata ed evidenzia separatamente le risorse destinate al finanziamento dei servizi e quelle destinate al finanziamento degli investimenti.

     Rientrano nel Fondo regionale trasporti gli oneri inerenti i servizi minimi, gli investimenti relativi allo sviluppo e miglioramento del trasporto pubblico regionale e locale, la costituzione e gestione dell’ACaM, e la copertura delle spese dirette della Regione relative ad interventi quali la realizzazione di infrastrutture, impianti e sistemi tecnologici, l’acquisto diretto di beni e servizi, l’esecuzione di studi, ricerche, progetti.

     2. Le Province e i Comuni Capoluogo di Provincia o gli altri enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, istituiscono appositi fondi dei trasporti in cui confluiscono le risorse trasferite dalla Regione, oltre a risorse proprie.

 

     Art. 42. Contributi per i servizi minimi.

     1. La Regione attraverso la sottoscrizione dei contratti di servizio destina direttamente le risorse ai soggetti gestori dei servizi minimi di competenza regionale.

     2. [La Regione, sulla base dei programmi triennali presentati dagli Enti locali competenti e da essa approvati, trasferisce alle Province ed ai Comuni Capoluogo di Provincia o agli altri Enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, le risorse da destinare alla copertura degli oneri relativi ai servizi minimi] [15].

     3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione consiliare competente, nelle linee direttive di cui all’articolo 16, determina i criteri di allocazione delle risorse alle Province ed ai Comuni Capoluogo di Provincia, o agli altri Enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, tenendo conto anche delle specificità e differenze territoriali; determina altresì le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell’erogazione.

 

     Art. 43. Contributi per gli investimenti.

     1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, per lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi di trasporto pubblico regionale e locale, attraverso contributi in conto capitale, contributi in conto ammortamento, mutui, contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di leasing.

     2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono: gli Enti locali, le aziende e imprese esercenti il trasporto pubblico regionale e locale, eventuali altri soggetti pubblici e privati.

     3. La Regione provvede, attraverso la stipula di specifici accordi di programma con gli enti locali interessati, al finanziamento degli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e delle infrastrutture. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle parti per gli investimenti e stabiliscono quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali agli enti delegati (Province e Comuni Capoluogo di Provincia).

     4. Gli investimenti effettuati con contributi regionali devono essere destinati esclusivamente al servizio pubblico di linea. I mezzi acquistati, le infrastrutture e le tecnologie realizzate anche solo parzialmente con il finanziamento regionale non possono essere trasferiti o alienati senza l’assenso della Regione.

     5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per la valutazione degli investimenti, le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell’erogazione.

 

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 44. Esercizio temporaneo delle funzioni e dei compiti delle Province e dei Comuni da parte della Regione.

     1. Nei primi tre anni di vigenza della presente legge, la Regione, su proposta delle Province e dei Comuni Capoluogo di Provincia, può continuare ad esercitare in via temporanea le funzioni ed i compiti delega.

 

     Art. 45. Trasferimenti alle Province e ai Comuni capoluogo.

     1. Con l’attivazione del Fondo Regionale Trasporti la Giunta Regionale stabilisce, con apposito regolamento, le modalità ed i criteri di trasferimento degli stanziamenti a favore delle Province e dei Comuni Capoluogo di Provincia.

 

     Art. 46. Proroga dei servizi esercitati dalle aziende titolari di concessione.

     1. I servizi di trasporto esercitati dalle aziende e imprese titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla effettiva scadenza della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003, previa formalizzazione di uno specifico contratto di servizio ponte da sottoscrivere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. In caso di mancata stipula del contratto di servizio ponte per impossibilità oggettiva, la concessione decade e si provvede, in via sostitutiva, con l’attivazione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei relativi servizi [16].

     3. I contratti di servizio ponte rimangono in vigore fino alla consegna del servizio al soggetto prescelto attraverso le procedure concorsuali previste all’articolo 32 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005. E’ facoltà dell’ente affidante, al fine di conseguire obiettivi di sviluppo tecnico ed economico dei servizi, di rinnovare, d’intesa con i soggetti affidatari dei servizi, i contratti di servizio ponte in scadenza al 31 dicembre 2003 fino alla data del 31 dicembre 2005 rinegoziandone i contenuti. In caso di esito negativo della rinegoziazione, entro il termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si applica quanto disposto al comma 2 [17].

     4. I contratti di servizio ponte devono attenersi ai contenuti minimi previsti dall’articolo 30, comma 8, e devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura [18].

     5. Le politiche tariffarie e le relative variazioni che si introducono entro il 31 dicembre 2005 devono essere sottoposte per l’espressione del parere alla commissione consiliare permanente in materia di trasporti [19].

     6. I contratti di servizio devono assegnare priorità all’impiego di mezzi a trazione elettrica ed a mezzi di dimensioni limitate nelle zone costiere e nei centri storici [20].

 

     Art. 47. Incentivi per il riassetto organizzativo.

     1. La Regione, al fine di incentivare il riassetto organizzativo e la trasformazione societaria delle aziende attuali concessionarie di servizi di trasporto e il riassetto organizzativo delle aziende che risulteranno affidatarie del servizio di trasporto a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali, adotta, con la partecipazione delle stesse aziende e degli enti locali proprietari, le opportune azioni di riqualificazione professionale ed azioni finalizzate ad esodi volontari incentivanti dirette ai lavoratori che non possono trovare utile collocazione nei processi di trasformazione del settore del trasporto regionale e locale.

 

     Art. 48. Clausola di salvaguardia.

     1. Per l’affidamento dei servizi, al personale dipendente, impiegato presso le aziende e imprese titolari di concessione al momento dell’entrata in vigore della presente legge, trasferito per l’espletamento del contratto di servizio nei termini previsti dall’articolo 37, viene garantito dal soggetto affidatario, per la durata del contratto di servizio stipulato, oltre a quanto previsto dal già citato articolo 37, anche il trattamento economico del contratto integrativo aziendale in essere presso l’azienda titolare di concessione al momento di entrata in vigore della presente legge, ove eccedente l’eventuale trattamento integrativo riconosciuto dal soggetto affidatario.

     2. I criteri e le procedure di cui ai commi precedenti sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell’espletamento della procedura concorsuale, il servizio sia affidato all’azienda titolare di concessione al momento di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 49. Linee guida per la regolamentazione degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto di competenza regionale.

     1. Nelle more della redazione del programma triennale dei servizi minimi di cui agli artt. 16 e 17, la Giunta regionale redige le linee guida per la regolamentazione degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico di sua competenza.

 

     Art. 50. Parere delle Commissioni Consiliari Permanenti.

     1. Ogni qual volta negli articoli della presente legge si richiede di sentire il parere delle Commissioni consiliari competenti, il parere si intende favorevolmente espresso se la Commissione competente non si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 51. Norme abrogate.

     1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e, in particolare,:

     - legge regionale 28 marzo 2000 n. 7

     - legge regionale 08 settembre 1993 n. 34;

     - legge regionale 08 marzo 1985 n.17

     - legge regionale 25 gennaio 1983 n.16

     - legge regionale 23 febbraio 1982 n.11

     - legge regionale 24 aprile 1980 n. 27

     - legge regionale 28 giugno 1978 n. 19

     - legge regionale 26 maggio 1975 n.40

 

     Art. 52. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.

[2] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[5] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 2.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 2.

[8] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[11] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[12] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[13] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[14] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[15] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[16] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 34.

[17] L’originario comma 3 è stato sostituito dagli attuali commi 3, 4 e 5 per effetto dell’art. 1 della L.R. 26 marzo 2004, n. 5.

[18] L’originario comma 3 è stato sostituito dagli attuali commi 3, 4 e 5 per effetto dell’art. 1 della L.R. 26 marzo 2004, n. 5.

[19] L’originario comma 3 è stato sostituito dagli attuali commi 3, 4 e 5 per effetto dell’art. 1 della L.R. 26 marzo 2004, n. 5.

[20] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 11 agosto 2005, n 15.