§ 3.1.10 - L.R. 7 marzo 1980, n. 16.
Attuazione della legge "Quadrifoglio" per l'esercizio 1978.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:07/03/1980
Numero:16


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Gli interventi di cui al punto 1 del precedente articolo 1 sono realizzati con le modalità, condizioni e procedure previste dalla legge regionale 4 maggio 1979, n. 27.
Art. 3.  Gli interventi di cui al punto 2 del precedente art. 1 sono realizzati con le modalità, condizioni e procedure previste dalla legge regionale 30 agosto 1977, n. 51.
Art. 4.  Gli interventi di cui al punto 3 del precedente art. 1 sono realizzati con le modalità, condizioni e procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.
Art. 5.  Per la realizzazione degli interventi di cui al punto 4 del precedente art. 1 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ripartisce le disponibilità finanziarie [...]
Art. 6.  Gli interventi di cui ai punti 5, 6, 15, 16, 24 e 25 del precedente articolo 1 sono realizzati con le modalità, condizioni e procedure previste dalla Legge regionale 30 agosto 1977, n. 49.
Art. 7.  L'esercizio delle funzioni amministrative relative alla concessione e alla liquidazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi, di cui ai punti 8, 9, 10, 17, 18 e 22 del precedente [...]
Art. 8.  Ai fini della realizzazione degli interventi di cui ai punti 11, 19 e 23 del precedente articolo 1, la Giunta regionale, sentita la III Commissione Consiliare Permanente, formula specifici piani [...]
Art. 9.  Per la realizzazione dei Piani di cui ai punti 7, 12, 13, 14, 20, 21 e 26 del precedente art. 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta regionale sottopone [...]
Art. 10.  Gli Enti delegati ai sensi della presente legge possono avvalersi dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania per consulenza e assistenza tecnica, in conformità di quanto previsto dalla [...]
Art. 11.  (Omissis)
Art. 12.  Ai sensi del Il comma dell'art. 18 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, le prime cinque annualità dei limiti d'impegno previsti ai punti 6, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 25 e 26, dell'art. 1 della [...]
Art. 13.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, comma II, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [...]


§ 3.1.10 - L.R. 7 marzo 1980, n. 16. [1]

Attuazione della legge "Quadrifoglio" per l'esercizio 1978.

 

Art. 1. [2]

     La somma assegnata alla Regione Campania per l'esercizio finanziario 1978 ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per la quota di L. 44.135.695.000, è utilizzata, in conformità ai contenuti del programma approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 1978, per i seguenti interventi:

     Forestazione:

     1. Spese per lavori di rimboschimento a scopo protettivo e produttivo e per altri scopi di pubblico interesse per L. 2.194.000.000.

     Valorizzazione dei territori collinari e montani:

     2. Spese per la realizzazione di opere di viabilità rurale, vicinale e interpoderale e di approvvigionamento idrico per L. 4.121.460.000.

     Irrigazione:

     3. Spese per la realizzazione di opere irrigue collettive da realizzare con priorità nelle zone montane, collinari e nelle aree di pianura delle zone interne per L. 11.895.000.000.

     Zootecnia:

     4. Spese per la realizzazione di progetti integrati di valorizzazione zootecnica dei terreni di proprietà comunale e per la realizzazione, nei territori montani e collinari di progetti di sviluppo zootecnico a carattere interaziendale, per L. 5.000.000.000.

     5. Concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di centri di servizio e di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti zootecnici, nonché di stalle sociali per L. 2.500.000.000.

     6. Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui ventennali integrativi per la realizzazione delle opere di cui al precedente punto 5 (prima annualità e limite di impegno) per L. 230.000.000.

     7. Spese e contributi per l'attuazione di piani di interventi per il risanamento sanitario del patrimonio zootecnico regionale, per L. 1.000.000.000.

     8. Concessione e contributi di cui all'art. 4 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 47, per L. 3.000.000.000.

     9. Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui decennali integrativi di cui al 7° comma, lett. C, dell'art. 4 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 47 (prima annualità e limite di impegno) per L. 115.000.000.

     10. Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui ventennali di cui al II comma, lettera a) e b) dell'art. 4 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 47 (prima annualità e limite di impegno) per L. 500.000.000.

     11. Spese e contributi per lo svolgimento di attività promozionali e di assistenza tecnica nel settore zootecnico per L. 457.505.000.

     12. Concessione del concorso negli interessi sui mutui ventennali per la trasformazione di passività onerose a favore delle imprese cooperative agricole che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli (prima annualità e limite di impegno) per L.

     100.000.000.

     Ortoflorofrutticoltura:

     15. Concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 49, nel settore

ortoflorofrutticolo e delle colture a trasformazione industriale per L. 5.000.000.000.

     16. Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui ventennali integrativi per la realizzazione delle opere di cui al precedente punto 15 (prima annualità e limite di impegno) per L. 460.000.000.

     17. Concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29 e successive modificazioni per la realizzazione delle opere previste dalle lettere a) b) e c) del citato art. 4 per L.

     800.000.000.

     18. Concorso regionale sui mutui ventennali previsti dall'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29 e successive modificazioni, per le opere di cui al precedente punto 17 (prima annualità e limite di impegno) per L. 580.000.000.

     19. Spese e contributi per lo svolgimento di attività promozionali di assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti nel settore ortoflorofrutticolo e delle colture a trasformazione industriali, per L. 800.520.000.

     20. Concessione del concorso negli interessi sui mutui ventennali per la trasformazione di passività onerose a favore delle imprese-cooperative agricole che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli (prima tranche) (prima annualità e limite di impegno), per L. 800.000.000.

     Colture arboree mediterranee:

     22. Concessione dei contributi in conto capitale previsti dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29 e successive modificazioni per lo sviluppo e la razionalizzazione delle colture del noce, del nocciolo e del castagno.

     Tali contributi sono concessi con priorità ai Comuni e alle Comunità Montane per Lire 500.000.000.

     23. Spese e contributi per lo svolgimento di attività promozionali e di assistenza tecnica per L. 200.000.000.

     Vitivinicoltura:

     24. Concessione di contributi sulla maggiore spesa di realizzazione dovuta alla lievitazione dei prezzi di interventi a carattere interaziendale nel settore viticolo già finanziati a carico di normative statali e della C.E.E., per Lire 400.000.000.

     25. Concessione di concorso regionale negli interessi sui mutui ventennali integrativi per la realizzazione delle opere di cui al precedente punto 24 (prima annualità e limite di impegno) per L. 46.390.000.

     26. Concessione del concorso negli interessi sui mutui ventennali per la trasformazione di passività onerose a favore delle imprese cooperative agricole che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli (prima tranche) (prima annualità e limite di impegno) per L. 100.000.000.

 

     Art. 2. Gli interventi di cui al punto 1 del precedente articolo 1 sono realizzati con le modalità, condizioni e procedure previste dalla legge regionale 4 maggio 1979, n. 27.

 

     Art. 3. Gli interventi di cui al punto 2 del precedente art. 1 sono realizzati con le modalità, condizioni e procedure previste dalla legge regionale 30 agosto 1977, n. 51.

     Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, la Giunta regionale, su proposta delle Comunità Montane, per i territori di cui alla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, predispone il piano esecutivo previsto dall'art. 10 della citata legge regionale 30 agosto 1977, n. 51.

 

     Art. 4. Gli interventi di cui al punto 3 del precedente art. 1 sono realizzati con le modalità, condizioni e procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

     La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un piano di assegnazione dei fondi.

 

     Art. 5. Per la realizzazione degli interventi di cui al punto 4 del precedente art. 1 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ripartisce le disponibilità finanziarie fra le Comunità Montane e le Amministrazioni provinciali determinando una quota, non superiore al 6%, per spese di progettazione, da accreditare entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di ripartizione.

     Il Piano di riparto è approvato dal Consiglio regionale.

     Le Comunità Montane e le Amministrazioni provinciali, entro i successivi 40 giorni, sottopongono all'approvazione della Giunta regionale i progetti con la individuazione delle opere da realizzare con i fondi assegnati.

     Contestualmente all'approvazione dei progetti, si provvede all'accreditamento delle somme necessarie.

 

     Art. 6. Gli interventi di cui ai punti 5, 6, 15, 16, 24 e 25 del precedente articolo 1 sono realizzati con le modalità, condizioni e procedure previste dalla Legge regionale 30 agosto 1977, n. 49.

     La Giunta regionale per la realizzazione degli interventi formula uno o più piani esecutivi, ai sensi dell'art. 10 della citata Legge regionale 30 agosto 1977, n. 49.

 

     Art. 7. L'esercizio delle funzioni amministrative relative alla concessione e alla liquidazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi, di cui ai punti 8, 9, 10, 17, 18 e 22 del precedente art. 1, è delegato alle Comunità montane per i territori dei rispettivi Comuni e alle Province per gli altri territori.

     A tal fine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale una ripartizione dei fondi tra gli enti delegati, fissando i criteri per la valutazione delle domande. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Giunta dispone l'accredito delle somme.

     La Regione trasmette agli Enti delegati l'elenco delle pratiche giacenti relative ai territori di rispettiva competenza allo scopo di consentire la formulazione dei programmi operativi.

     Fino all'entrata in vigore della disciplina organica concernente la delega di funzioni regionali agli Enti locali, le Province e le Comunità Montane si avvalgono degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura per la istruttoria delle domande e per le altre attività amministrativo-contabili connesse all'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo.

 

     Art. 8. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui ai punti 11, 19 e 23 del precedente articolo 1, la Giunta regionale, sentita la III Commissione Consiliare Permanente, formula specifici piani esecutivi per la individuazione delle iniziative e delle modalità di esecuzione delle stesse.

 

     Art. 9. Per la realizzazione dei Piani di cui ai punti 7, 12, 13, 14, 20, 21 e 26 del precedente art. 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale le proposte in ordine agli specifici interventi da realizzare, nonché alle modalità di esecuzione degli stessi.

     L'intervento regionale relativo ai punti 12, 20 e 26 del presente articolo è subordinato alla presentazione da parte dei richiedenti di un piano di risanamento da cui risultino la natura e l'entità delle passività nonché al riconoscimento dell'efficacia dell'intervento stesso al fine del superamento delle cause che hanno determinato le passività.

 

     Art. 10. Gli Enti delegati ai sensi della presente legge possono avvalersi dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Campania per consulenza e assistenza tecnica, in conformità di quanto previsto dalla legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8.

 

     Art. 11. (Omissis) [3]

 

     Art. 12. Ai sensi del Il comma dell'art. 18 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, le prime cinque annualità dei limiti d'impegno previsti ai punti 6, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 25 e 26, dell'art. 1 della presente legge, delle quali le prime due per concorso nel pagamento degli interessi di preammortamento, sono poste a carico delle assegnazioni alla Regione sugli stanziamenti recati dalla citata Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

     Le annualità successive saranno iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero del Tesoro.

 

     Art. 13. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, comma II, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] I punti 13, 14, e 21 dell'art. 1 sono stati soppressi dall'art. 85 della L.R. 42/1982.

[3] Norma finanziaria.