§ 3.5.2 – L.R. 30 agosto 1977, n. 49.
Interventi a favore della Cooperazione agricola.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 energia, lavoro e cooperazione
Data:30/08/1977
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Al fine di promuovere lo sviluppo ed il potenziamento dell'associazionismo ed in particolar modo della cooperazione in agricoltura, quale strumento di organizzazione delle imprese, razionalizzazione [...]
Art. 2.  Ai Consorzi di Cooperative agricole e alle Associazioni dei produttori, riconosciute in base alla legislazione statale vigente, possono essere concessi contributi annuali nella misura massima del [...]
Art. 3.  Alle Cooperative agricole e loro Consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici possono essere concessi contributi, nella [...]
Art. 4.  Alle Cooperative agricole e loro Consorzi possono essere concessi prestiti agevolati di esercizio con il concorso della Regione nel pagamento degli interessi per le spese di conduzione di aziende [...]
Art. 5.  Alle Associazioni regionali delle Cooperative agricole operanti in Campania, che facciano capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute, possono essere [...]
Art. 6.  A favore delle Associazioni di cooperative e di consorzi fra produttori agricoli possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima dell'80% della spesa ritenuta [...]
Art. 7.  Alle Cooperative agricole e loro Consorzi, alle Associazioni di produttori e all'Ente di Sviluppo in Campania possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della [...]
Art. 8.  Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui di cui alla presente legge è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato fissati ai [...]
Art. 9.  Agli interventi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e [...]
Art. 10.  Le domande intese a fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge vanno presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Servizio agricoltura, caccia e pesca che [...]
Art. 11.  Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui alla presente legge nonché alle agevolazioni creditizie previste dall'articolo 4 primo e secondo comma, è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 12.  Per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 7, è fissato, per l'esercizio finanziario 1977, il limite di impegno di lire 50 milioni, di cui [...]
Art. 13.  All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge, stabilito in Lire 1.450 milioni per l'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo dello [...]
Art. 14.  All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 12 della presente legge, stabilito in Lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo dello [...]
Art. 15.  Le procedure previste dal precedente articolo 10 si applicano anche per la utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione dallo Stato per essere destinati agli scopi di cui alla presente legge.
Art. 16.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 3.5.2 – L.R. 30 agosto 1977, n. 49. [1]

Interventi a favore della Cooperazione agricola.

(B.U. 16 settembre 1977, n. 41).

 

Art. 1. Al fine di promuovere lo sviluppo ed il potenziamento dell'associazionismo ed in particolar modo della cooperazione in agricoltura, quale strumento di organizzazione delle imprese, razionalizzazione dei processi produttivi e mercantili, e valorizzazione delle produzioni, sono previste le agevolazioni di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2. Ai Consorzi di Cooperative agricole e alle Associazioni dei produttori, riconosciute in base alla legislazione statale vigente, possono essere concessi contributi annuali nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile, per lo svolgimento di programmi riguardanti attività di assistenza alla gestione rivolta alle cooperative associate, ivi comprese le spese per gli assegni fissi ad un tecnico, munito di adeguata qualifica, all'uopo impiegato.

     Le agevolazioni previste dal comma precedente possono essere concesse anche da organismi di emanazione di Associazioni professionali e cooperativistiche operanti a livello nazionale che coordinano, a livello regionale o provinciale, sotto il profilo tecnico, l'attività di gruppi di giovani operatori agricoli, che svolgono iniziative a carattere divulgativo e formativo per la diffusione della cooperazione.

 

     Art. 3. Alle Cooperative agricole e loro Consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici possono essere concessi contributi, nella misura massima del 50%, sulle spese occorrenti per gli emolumenti fissi ed accessori al personale tecnico ed amministrativo che risulti in possesso di adeguati titoli e qualifiche professionali e sia stato regolarmente assunto, limitatamente ad una unità per gli organismi di I grado e due unità per quelli di II grado.

     I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi alle Cooperative e Consorzi che abbiano iniziato l'attività di gestione degli impianti da non oltre 5 anni.

     Detti contributi sono elevati al 70% per le Cooperative e Consorzi che abbiano assunto personale qualificato in corsi di formazione e specializzazione organizzati o sovvenzionati dalla Regione e dall'Ente di Sviluppo.

 

     Art. 4. Alle Cooperative agricole e loro Consorzi possono essere concessi prestiti agevolati di esercizio con il concorso della Regione nel pagamento degli interessi per le spese di conduzione di aziende agrarie associate, di stalle sociali, nonché di impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

     I prestiti di cui al comma precedente possono essere concessi anche per l'acquisto di mezzi tecnici utili alla conduzione delle aziende dei soci.

     Sui prestiti accordati alle Cooperative agricole e loro Consorzi per la corresponsione di acconti ai Soci conferenti può essere concesso un contributo regionale in conto interessi tale che a carico dei beneficiari resti un tasso di interesse annuo non inferiore a quello agevolato fissato per i prestiti di cui ai commi precedenti.

     In alternativa alle agevolazioni creditizie di cui al primo comma, possono essere concessi contributi sulla spesa di gestione fino all'80% dell'ammontare annuo ritenuto ammissibile.

     Alle Cooperative agricole e loro Consorzi che, per obiettive difficoltà di mercato, all'epoca di inizio della nuova campagna agraria abbiano giacenze di prodotto invenduto, il contributo della Regione di cui al presente articolo può essere accordato anche per il rinnovo dei prestiti, nei limiti massimi dell'80% della somma originaria e per non più di un anno.

 

     Art. 5. Alle Associazioni regionali delle Cooperative agricole operanti in Campania, che facciano capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute, possono essere concessi finanziamenti ordinari annuali per attività promozionali e di assistenza a favore della cooperazione agricola.

     I fondi destinati al finanziamento di cui al comma precedente sono ripartiti fra gli organismi interessati:

     - per il 30% in parti uguali;

     - per il 70% in proporzione diretta al numero delle Cooperative aderenti da almeno un anno ad ogni organismo e al numero dei soci delle Cooperative.

 

     Art. 6. A favore delle Associazioni di cooperative e di consorzi fra produttori agricoli possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione di programmi promozionali per la tutela e la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole e zootecniche comprendenti anche la conduzione di campagne pubblicitarie e la istituzione di marchi di qualità.

 

     Art. 7. Alle Cooperative agricole e loro Consorzi, alle Associazioni di produttori e all'Ente di Sviluppo in Campania possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 60% per gli organismi costituiti prevalentemente da coltivatori diretti e per l'Ente di Sviluppo, per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di centri di servizio e di impianti, ivi comprese le attrezzature per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché per l'immagazzinamento e la distribuzione di mezzi tecnici occorrenti alla gestione delle aziende agrarie dei soci e per il ricovero delle attrezzature e macchine agricole acquistate nell'interesse dei soci.

     In aggiunta ai contributi possono essere concessi anche mutui integrativi ventennali a tasso agevolato, di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo concesso.

     Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse anche per iniziative già finanziate ai termini di legge statali e regionali, nonché di regolamenti della Comunità Europea, e non realizzate per il superamento delle previsioni progettuali a seguito della lievitazione dei costi.

     Le agevolazioni saranno concesse sulla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile a seguito della revisione dei preventivi aggiornati e quella già a suo tempo riconosciuta ammissibile ai fini della concessione delle agevolazioni statali, regionali e comunitarie.

     Su richiesta degli interessati in luogo del mutuo ventennale può essere concesso un ulteriore contributo in conto capitale fino al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile calcolata come sopra; in tal caso, comunque, l'importo complessivo dei contributi in conto capitale concessi non può superare il 75 per cento della spesa predetta [2].

     Gli impianti eseguiti dall'Ente di Sviluppo in Campania che abbiano usufruito delle agevolazioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo sono trasferiti a Cooperative agricole entro cinque anni dall'inizio del funzionamento.

 

     Art. 8. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui di cui alla presente legge è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato fissati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 23 aprile 1975, n. 125, nonché della legge 16 ottobre 1975, n. 493 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il concorso sui mutui per il periodo di preammortamento non dovrà superare la quota corrispondente a due annualità di concorso regionale sulle rate di ammortamento determinato ai sensi del comma precedente.

 

     Art. 9. Agli interventi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910.

     Alle operazioni creditizie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni relative alla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961 n. 454, agli articoli 36 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e all'articolo 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

     Le operazioni creditizie a favore dell'Ente di Sviluppo in Campania sono assistite dalla garanzia del predetto Fondo ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

 

     Art. 10. Le domande intese a fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge vanno presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Servizio agricoltura, caccia e pesca che provvede alla loro istruttoria anche avvalendosi degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura.

     Detto termine non si applica per gli organismi cooperativi costituiti ai sensi e per gli scopi di cui all'articolo 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285.

     Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta Regionale, previo parere della III Commissione Consiliare Permanente, approva un piano esecutivo comprendente la ripartizione della spesa tra le categorie di intervento previste dalla presente legge e la individuazione delle iniziative da finanziare.

     Nei limiti delle disponibilità esistenti in forza della riserva di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge la Giunta Regionale periodicamente approva, previo parere della III Commissione Consiliare Permanente, piani esecutivi in cui vengono individuate le iniziative finanziabili tra quelle previste dalle domande presentate ai sensi dell'ultima parte del primo comma.

     Alla concessione e alla liquidazione delle agevolazioni contributive e creditizie si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 11. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui alla presente legge nonché alle agevolazioni creditizie previste dall'articolo 4 primo e secondo comma, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di Lire 1450 milioni, delle quali Lire 725 milioni da destinarsi alla concessione delle agevolazioni a favore di Cooperative costituite ai sensi e per gli scopi di cui all'articolo 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e comunque per l'impiego di giovani nel settore della cooperazione agricola.

 

     Art. 12. Per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 7, è fissato, per l'esercizio finanziario 1977, il limite di impegno di lire 50 milioni, di cui 25 milioni da destinarsi alle agevolazioni a favore delle cooperative indicate nell'ultima parte del precedente articolo 11.

     In dipendenza del predetto limite di impegno, le annualità da iscrivere negli stati di previsione della spesa sono fissati in Lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1998.

 

     Art. 13. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge, stabilito in Lire 1.450 milioni per l'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 785 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977: "Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione" e mediante la istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 363 (spese di investimento):

     "Agevolazioni contributive e creditizie per lo sviluppo della cooperazione agricola" con la dotazione di Lire 1.450 milioni.

 

     Art. 14. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 12 della presente legge, stabilito in Lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 785 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977: "Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione" e mediante la istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 364 (spese di investimento): "Concorso regionale sui mutui integrativi per la realizzazione di centri di servizio e di impianti di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici" con la dotazione di Lire 50 milioni.

     Agli oneri, stabiliti in Lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1998, si provvederà con i corrispondenti stanziamenti dei medesimi stati di previsione da finanziarsi con le risorse di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 15. Le procedure previste dal precedente articolo 10 si applicano anche per la utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione dallo Stato per essere destinati agli scopi di cui alla presente legge.

 

     Art. 16. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.

[2] Così integrato dall'art. 78 della L.R. 42/1982.