§ 3.1.9 - L.R. 1 febbraio 1980, n. 10.
Convenzione tra la Regione e le organizzazioni professionali a carattere nazionale operanti sul piano regionale nel settore agricolo per l'espletamento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:01/02/1980
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Per la collaborazione di cui al precedente articolo 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 60 milioni.
Art. 4.      L'approvazione della convenzione di cui all'art. 1 della presente legge è demandata alla Giunta regionale, la quale individuerà altresì termini e modalità per il pagamento delle somme spettanti [...]
Art. 5. 
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 60 milioni per il 1980 si farà fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della [...]


§ 3.1.9 - L.R. 1 febbraio 1980, n. 10.

Convenzione tra la Regione e le organizzazioni professionali a carattere nazionale operanti sul piano regionale nel settore agricolo per l'espletamento delle funzioni a favore degli utenti motori agricoli (UMA) esercitate dalla Regione Campania in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

Art. 1. [1]

     La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le organizzazioni professionali a carattere nazionale operanti sul territorio regionale nel settore agricolo e con i Centri di Assistenza Agricola (CAA), autorizzati ai sensi di legge. Le organizzazioni ed i Centri, che ne fanno richiesta, danno la loro collaborazione nell’espletamento delle pratiche inerenti le funzioni trasferite dal soppresso ente utenti motori agricoli (UMA) alla Regione. I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) devono risultare in regime di convenzione con l’agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nell’anno per il quale facciano richiesta di convenzione alla Giunta regionale.

 

     Art. 2. [2]

     La convenzione è rinnovabile, di anno in anno, su richiesta avanzata dalle Organizzazioni professionali e dai Centri di Assistenza Agricola (CAA) interessate entro il 30 novembre di ciascun anno all'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste, che provvederà a sottoporre la relativa proposta alla Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     Per la collaborazione di cui al precedente articolo 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 60 milioni.

     In caso di richiesta di rinnovo delle convenzioni, per gli esercizi 1981 e successivi con la legge di approvazione del bilancio sarà determinata la somma necessaria per l'espletamento dei compiti di cui alle convenzioni medesime.

 

     Art. 4.

     L'approvazione della convenzione di cui all'art. 1 della presente legge è demandata alla Giunta regionale, la quale individuerà altresì termini e modalità per il pagamento delle somme spettanti alle Organizzazioni stipulanti.

 

     Art. 5. [3]

     Nel caso che il totale dei corrispettivi spettanti alle Organizzazioni e ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) stipulanti superi l'ammontare dello stanziamento di bilancio, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'Agricoltura e Foreste, disporrà la riduzione proporzionale dei relativi importi in modo da contenere la spesa nei limiti dello stanziamento medesimo.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 60 milioni per il 1980 si farà fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa 1980 con una dotazione, nei termini di competenza e di cassa, di pari importo utilizzando quota parte delle risorse di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[2] Articolo così modificato dall'art. 41 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[3] Articolo così modificato dall'art. 41 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.