§ 1.1.11 - L.R. 13 giugno 1994, n. 18.
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:13/06/1994
Numero:18


Sommario
Art. 1.      E' approvato in L. 15.298.128.514.924 lo stato di previsione di competenza dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1994 come da tabella A annessa alla presente legge
Art. 2.      1. E' approvato in L. 20.143.607.698.341 lo stato di previsione di cassa dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1994 come da tabella A) annessa alla presente Legge
Art. 3.      1. E' approvato in L. 37.222.831.652.974 il quadro di previsione dell'Entrata di bilancio pluriennale 1994-1996 come quadro A) annesso alla presente Legge
Art. 4.      1. Il termine indicato al primo comma dell'articolo 80 della Legge Regionale 2 agosto 1982, n. 42, è prorogato al 31 dicembre 1994
Art. 5.      1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la Spesa di L. 8.854.533.000 da versare alle UU.SS.LL. ai sensi dell'articolo 69 lettera b) della Legge 23.12.1978, n. 833
Art. 6.      1. E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'Entrata 1994 della somma di L. 200.000.000.000 quale quota parte dell'avanzo di amministrazione derivante da residui colpiti da [...]
Art. 7.      1. Lo stanziamento del cap. 4808 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1994 per gli interventi integrativi da destinare agli E.DI.S.U. è attribuito alle singole opere [...]
Art. 8.      1. Per le finalità della Legge Regionale 23 gennaio 1984, n. 4 è autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000 iscritta al Cap. 2352 dello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario [...]
Art. 9.      1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 50.000.000 a favore della Società Napoletana di Storia Patria con sede in Napoli e di L. 50.000.000 a favore della Società di [...]
Art. 10.      1. La copertura dell'onere previsto per il 1994 in L. 2.500.000.000 dell'art. 7, secondo comma, della Legge Regionale 8 settembre 1993, n. 35, è rinviata al Bilancio di Previsione 1995 [...]
Art. 11.      1. Gli indirizzi, criteri prioritari e selettivi per la redazione del piano di interventi, di cui all'art. 3 della Legge regionale 4 maggio 1987, n. 28 per l'anno 1993, sono quelli approvati dal [...]
Art. 12.      1. E' autorizzata la Spesa di L. 2.000.000.000 sul Cap. 7222 del Bilancio 1994 per l'erogazione di borse di studio a medici neolaureati campani per la frequenza di scuole di specializzazione ad [...]
Art. 13.      1. E' autorizzata la Spesa per il pagamento della convenzione ITALSIEL prevista in L. 30.000.000.000
Art. 14.      1. La Regione Campania è autorizzata a stipulare, con istituto di credito autorizzato, il mutuo decennale con tasso variabile non superiore a quello fissato semestralmente dal Ministero del [...]
Art. 15.      1. Lo stanziamento del Cap. 126 dello stato di previsione della Spesa è finalizzato al pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori con la [...]
Art. 16.      1. E' autorizzata per l'anno 1994 la spesa di L. 4.000.000.000 iscritta al Cap. 7830 dello stato di previsione della Spesa per interventi socio assistenziali a favore di soggetti che hanno [...]
Art. 17.      1. La erogazione dei contributi agli Enti indicati nei Capitoli di Spesa 808, 5110, 5112, 5116, 5118, 5130, 5134, 5136, 5140, 5144, 7622, 7624, è disposta a presentazione dei rendiconti dei [...]
Art. 18.      1. Nello stanziamento iscritto alla competenza del Cap. 30 della Spesa sono inclusi i maggiori oneri economici dovuti per l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il [...]
Art. 19.      1. La Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente Legge, sottopone all'esame del Consiglio Regionale, unitamente ai provvedimenti da adottarsi, la situazione [...]
Art. 20.      1. E' autorizzata la spesa iscritta alla competenza dei seguenti capitoli: 30 - 50 - 58 - 60 - 108 - 250 - 252 - 808 - 1144 - 1200 - 1202 - 1204 - 1248 - 2142 - 2306 - 2308 - 3000 - 4058 - 7020 [...]
Art. 21.      1. Il Capitolo istituito nel 2° comma dell'art. 18 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 46, è il 1640
Art. 22.      1. Per garantire la continuità degli interventi assistenziali integrativi a favore dei nefropatici con insufficienza renale e degli uremici cronici, le disposizioni di cui all'art. 21 della [...]
Art. 23.      All'art. 36 della L.R. 2 agosto 1982, n. 42 dopo l'ultimo comma aggiungere
Art. 24.      1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 - punto 2 - della Legge Regionale 31 agosto 1993, n. 28, recante "Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore della [...]
Art. 25.      1. E' autorizzata, a valere sullo stanziamento del capitolo 2401 del Bilancio, la Spesa di L. 23.000.000.000 per l'acquisto di materiale rotabile
Art. 26.      1. A valere sullo stanziamento del cap. 1506 dello stato di previsione della spesa una quota di L. 5.771.431.837 è finalizzata alla copertura della spesa disposta con deliberazione della Giunta [...]
Art. 27.      1. A valere sullo stanziamento del cap. 134 dello stato di previsione della Spesa una quota di L. 2.062.270 è finalizzata alla copertura della somma di pari importo accreditata con Decreto del [...]
Art. 28.      1. Nello stato di previsione della spesa è istituito il cap. 148, finalizzato alla copertura del sospeso di cassa - di importo pari a L. 172.561.686.500 - esistente presso il Tesoriere regionale [...]
Art. 29.      1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 1.1.11 - L.R. 13 giugno 1994, n. 18. [1]

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996.

(B.U. 28 giugno 1994, n. 32).

 

Art. 1.

     E' approvato in L. 15.298.128.514.924 lo stato di previsione di competenza dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1994 come da tabella A annessa alla presente legge.

     2. E' autorizzato l'accertamento dei tributi delle Entrate per l'anno finanziario 1994.

     3. E' approvato in L. 15.298.128.514.924 lo stato di previsione di competenza della Spesa della Regione per l'anno finanziario 1994 come da tabella B) annessa alla presente Legge.

     4. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

     5. Sono altresì approvati: il quadro generale riassuntivo di cui al primo comma dell'articolo 24 della Legge Regionale 27 luglio 1978, n. 20, i prospetti e gli elenchi indicati nel secondo comma del richiamato articolo 24 della Legge Regionale 27 luglio 1978, n. 20, allegati alla presente Legge.

 

     Art. 2.

     1. E' approvato in L. 20.143.607.698.341 lo stato di previsione di cassa dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1994 come da tabella A) annessa alla presente Legge.

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1994.

     3. E' approvato in L. 20.143.607.698.341 lo stato di previsione di cassa della Spesa della Regione per l'anno finanziario 1994 come da tabella B) annessa alla presente Legge.

     4. E' autorizzato il pagamento delle Spese della Regione per l'anno finanziario 1994 entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

     5. E' autorizzata l'iscrizione nel bilancio di cassa di un fondo di riserva di L. 255.004.852.238 da utilizzare secondo le modalità prescritte dall'articolo 28 della Legge Regionale 27 luglio 1978 n. 20.

     6. E' approvato in L. 7.230.697.856.209 l'ammontare presunto dei residui attivi al 31.12.1993.

     7. E' approvato in L. 4.948.794.984.300 l'ammontare presunto dei residui passivi al 31.12.1993.

 

     Art. 3.

     1. E' approvato in L. 37.222.831.652.974 il quadro di previsione dell'Entrata di bilancio pluriennale 1994-1996 come quadro A) annesso alla presente Legge.

     2. E' parimenti approvato in L. 37.222.831.652.974 il quadro di previsione della Spesa del bilancio pluriennale 1994-1996 come da quadro B) annesso alla presente Legge.

     3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale 1994-1996 come da quadro C) annesso alla presente Legge.

 

     Art. 4.

     1. Il termine indicato al primo comma dell'articolo 80 della Legge Regionale 2 agosto 1982, n. 42, è prorogato al 31 dicembre 1994.

     2. I fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 6 della Legge 8 novembre 1986, n. 752 e successive proroghe, sono utilizzati per le finalità specificate nei singoli provvedimenti amministrativi di assegnazione, con le modalità e le procedure di cui alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13.

 

     Art. 5.

     1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la Spesa di L. 8.854.533.000 da versare alle UU.SS.LL. ai sensi dell'articolo 69 lettera b) della Legge 23.12.1978, n. 833.

     2. La suddetta spesa che grava sul cap. 7076 rappresenta la seconda annualità della somma da erogare nel triennio.

 

     Art. 6.

     1. E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'Entrata 1994 della somma di L. 200.000.000.000 quale quota parte dell'avanzo di amministrazione derivante da residui colpiti da perenzione amministrativa.

 

     Art. 7.

     1. Lo stanziamento del cap. 4808 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1994 per gli interventi integrativi da destinare agli E.DI.S.U. è attribuito alle singole opere universitarie, secondo gli importi rivenienti dalle rispettive Università o Istituti di istruzione universitaria risultanti al Settore Finanze e Tributi.

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità della Legge Regionale 23 gennaio 1984, n. 4 è autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000 iscritta al Cap. 2352 dello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1994.

 

     Art. 9.

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 50.000.000 a favore della Società Napoletana di Storia Patria con sede in Napoli e di L. 50.000.000 a favore della Società di Storia Patria di Terra del Lavoro con sede in Caserta, da versarsi per le finalità e con le modalità fissate dalla Legge Regionale 1 ottobre 1988, n. 18.

     2. La complessiva somma di L. 100.000.000 graverà sul Cap. 5134 della Spesa del Bilancio 1994.

 

     Art. 10.

     1. La copertura dell'onere previsto per il 1994 in L. 2.500.000.000 dell'art. 7, secondo comma, della Legge Regionale 8 settembre 1993, n. 35, è rinviata al Bilancio di Previsione 1995 utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 281/70.

 

     Art. 11.

     1. Gli indirizzi, criteri prioritari e selettivi per la redazione del piano di interventi, di cui all'art. 3 della Legge regionale 4 maggio 1987, n. 28 per l'anno 1993, sono quelli approvati dal Consiglio Regionale con delibera n. 02 del 2.2.1993.

 

     Art. 12.

     1. E' autorizzata la Spesa di L. 2.000.000.000 sul Cap. 7222 del Bilancio 1994 per l'erogazione di borse di studio a medici neolaureati campani per la frequenza di scuole di specializzazione ad integrazione di fondi statali (direttiva CEE n. 86/47 del 15.9.1986) delle due facoltà di medicina della Campania.

 

     Art. 13.

     1. E' autorizzata la Spesa per il pagamento della convenzione ITALSIEL prevista in L. 30.000.000.000.

     2. La suddetta Spesa è prevista in tre annualità di L. 10.000.000.000 ciascuna, la prima delle quali grava sull'esercizio finanziario 1994 in termini di competenza e di cassa, sul Cap. 7216.

     3. Per gli anni successivi la Spesa graverà sui corrispondenti Capitoli di Bilancio Pluriennale 1994-1996 - Parte 2, Area 4, Progetto 1°. Spesa normale, Spesa corrente, con contestuale prelievo dei fondi dalla Parte I Servizi Generali Fondi di riserva e globali.

Sez. 15 - Fondi Globali.

 

     Art. 14.

     1. La Regione Campania è autorizzata a stipulare, con istituto di credito autorizzato, il mutuo decennale con tasso variabile non superiore a quello fissato semestralmente dal Ministero del Tesoro per i mutui degli Enti Locali, in applicazione del Decreto del Ministero del Tesoro 25 marzo 1991, per il ripiano della quota del 25% a carico della Regione della maggiore spesa sanitaria 1990 di cui all'art. 3 del Decreto Legge 15 settembre 1990, n. 262 convertito in Legge 19 novembre 1990, n. 334.

     2. La Giunta Regionale per le ulteriori occorrenze finanziarie del servizio sanitario regionale per l'anno 1991, così come definite e determinate dall'art. 1 del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella Legge 18 marzo 1993, n. 67, è autorizzata a stipulare con gli istituti di credito autorizzati il mutuo previsto dall'art. 2, lettera a) del medesimo Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella Legge 18 marzo 1993, n. 67. La durata del mutuo di cui al comma precedente è di anni 15. Il tasso da applicare può essere fisso o variabile e le condizioni e le modalità relative sono quelle stabilite con il Decreto del Ministero del Tesoro 3 marzo 1993 (G.U. serie speciale n. 55 dell'8 marzo 1993).

 

     Art. 15.

     1. Lo stanziamento del Cap. 126 dello stato di previsione della Spesa è finalizzato al pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori con la procedura di cui all'art. 72 ultimo comma della Legge Regionale 27 luglio 1978, n. 20.

 

     Art. 16.

     1. E' autorizzata per l'anno 1994 la spesa di L. 4.000.000.000 iscritta al Cap. 7830 dello stato di previsione della Spesa per interventi socio assistenziali a favore di soggetti che hanno subito trapianti di organi.

     2. Con deliberazione di Giunta Regionale, su conforme parere della Commissione Consiliare, sono stabiliti i criteri per la erogazione degli interventi.

 

     Art. 17.

     1. La erogazione dei contributi agli Enti indicati nei Capitoli di Spesa 808, 5110, 5112, 5116, 5118, 5130, 5134, 5136, 5140, 5144, 7622, 7624, è disposta a presentazione dei rendiconti dei finanziamenti assegnati negli esercizi finanziari precedenti.

 

     Art. 18.

     1. Nello stanziamento iscritto alla competenza del Cap. 30 della Spesa sono inclusi i maggiori oneri economici dovuti per l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale regionale per il Triennio 1991-1993.

 

     Art. 19.

     1. La Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente Legge, sottopone all'esame del Consiglio Regionale, unitamente ai provvedimenti da adottarsi, la situazione finanziaria risultante dai conti consuntivi delle Unità Sanitarie Locali e degli Enti eroganti servizi sanitari relativamente alla maggiore spesa sostenuta negli anni pregressi e non coperta con le risorse del Fondo Sanitario Nazionale o con quelle dei mutui con oneri di ammortamento a carico del Bilancio dello Stato.

 

     Art. 20.

     1. E' autorizzata la spesa iscritta alla competenza dei seguenti capitoli: 30 - 50 - 58 - 60 - 108 - 250 - 252 - 808 - 1144 - 1200 - 1202 - 1204 - 1248 - 2142 - 2306 - 2308 - 3000 - 4058 - 7020 - 4112 - 4136 - 4400

- 4406 - 4408 - 5108 - 5134 - 5300 - 5302 - 7132 - 7618 - 7806 - 7820.

 

     Art. 21.

     1. Il Capitolo istituito nel 2° comma dell'art. 18 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 46, è il 1640.

 

     Art. 22.

     1. Per garantire la continuità degli interventi assistenziali integrativi a favore dei nefropatici con insufficienza renale e degli uremici cronici, le disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale 16 giugno 1992, n. 3, mantengono la loro efficacia anche per l'esercizio finanziario 1994.

 

     Art. 23.

     All'art. 36 della L.R. 2 agosto 1982, n. 42 dopo l'ultimo comma aggiungere:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 - punto 2 - della Legge Regionale 31 agosto 1993, n. 28, recante "Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore della occupazione", i settori di intervento per l'anno 1994 sono individuati nei seguenti:

     a) Agriturismo

     b) Artigianato

     c) Servizi alle imprese

     d) Acquacoltura

     e) Apicoltura

     f) Turismo

     g) Telematica

 

     Art. 25.

     1. E' autorizzata, a valere sullo stanziamento del capitolo 2401 del Bilancio, la Spesa di L. 23.000.000.000 per l'acquisto di materiale rotabile.

 

     Art. 26.

     1. A valere sullo stanziamento del cap. 1506 dello stato di previsione della spesa una quota di L. 5.771.431.837 è finalizzata alla copertura della spesa disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 2038 dell'8 aprile 1994, per il pagamento di fatture di pari importo emesse dall'ENEL, relative alle forniture di energia elettrica agli impianti acquedottistici ex CASMEZ per il periodo ottobre-dicembre 1993.

 

     Art. 27.

     1. A valere sullo stanziamento del cap. 134 dello stato di previsione della Spesa una quota di L. 2.062.270 è finalizzata alla copertura della somma di pari importo accreditata con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3705 del 12 aprile 1994 a favore della S.P.A. - PUBLIKOMPASS.

 

     Art. 28.

     1. Nello stato di previsione della spesa è istituito il cap. 148, finalizzato alla copertura del sospeso di cassa - di importo pari a L. 172.561.686.500 - esistente presso il Tesoriere regionale e riveniente da anticipazioni di cassa disposte in esercizi pregressi a favore di aziende di trasporto.

     2. La regolarizzazione della predetta partita contabile, debitamente riconosciuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 2680 del 27 aprile 1994, sarà attuata mediante rateizzazione in cinque anni a partire dal 1994 e fino al 1998 del suddetto importo di Lire 172.561.686.500, determinandosi in L. 12.000.000.000 la rata relativa all'anno 1994 con iscrizione al cap. 148 della Spesa;

     in L. 40 561.686.500 la rata per l'anno 1995;

     in L. 40.000.000.000 ciascuna delle rate per gli anni dal 1996 al 1998.

 

     Art. 29.

     1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.