§ 3.2.9 - L.R. 28 febbraio 1987, n. 11.
Norme per la tenuta degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 artigianato, industria e consorzi industriali
Data:28/02/1987
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità. Con la presente legge sono disciplinate le funzioni delle Commissioni Provinciali e della Commissione Regionale per l'Artigianato e la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane, secondo [...]
Art. 2.  Funzioni delle Commissioni Provinciali. Oltre le funzioni di cui all'art. 9 della Legge n. 443/85 le Commissioni Provinciali per l'Artigianato svolgono ogni altro compito ad esse affidato dalla [...]
Art. 3.  Costituzione della Commissione Provinciale. La Commissione Provinciale per l'Artigianato, che ha sede presso la C.C.I.A.A., è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in [...]
Art. 4.  Sistema elettorale. Gli imprenditori artigiani componenti la Commissione Provinciale per l'Artigianato sono eletti mediante elezioni dirette alle quali partecipano i titolari delle imprese iscritti [...]
Art. 5.  Indizione delle elezioni. Le elezioni degli imprenditori artigiani costituenti i due terzi dei componenti la Commissione provinciale per l'artigianato sono indette dal Presidente uscente della [...]
Art. 6.  Elettorato attivo e passivo. Sono elettori i titolari di imprese artigiane ed i soci titolari di imprese artigiane costituite in società che risultino iscritti nell'albo o che abbiano almeno [...]
Art. 7.  Ricorsi. Per irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali può essere fatta opposizione scritta alla Commissione provinciale per l'artigianato entro il termine di cinque giorni da [...]
Art. 8.  Indennità ai componenti il seggio elettorale. Ai componenti il seggio elettorale spetta il rimborso delle spese di viaggio con le modalità stabilite per i dirigenti regionali ed una diaria di lire [...]
Art. 9.  Seggi elettorali. Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato provvede alla suddivisione del territorio della provincia in seggi elettorali raggruppando più Comuni confinanti, [...]
Art. 10.  Liste elettorali. Le liste elettorali per le elezioni delle Commissioni Provinciali sono compilate di ufficio dal Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, assistito dal segretario [...]
Art. 11.  Liste dei candidati. Le liste dei candidati per l'elezione della Commissione provinciale devono essere presentate al Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato entro le ore dodici [...]
Art. 12.  Operazioni elettorali. Ogni elettore può votare soltanto nel seggio elettorale di appartenenza.
Art. 13.  Convalida e surrogazione. Il presidente uscente provvede alla prima convocazione della nuova Commissione provinciale per l'artigianato nominata dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 14.  Attuazione delle prime elezioni. Le prime elezioni saranno indette entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per la composizione delle liste elettorali non si procederà [...]
Art. 15.  Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Le domande per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, redatte in duplice copia e indirizzate alla Commissione provinciale per l'artigianato, sono [...]
Art. 16.  Vigilanza sulle commissioni provinciali. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale che può disporre, su proposta dell'Assessore per [...]
Art. 17.  Costituzione della Commissione regionale. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.
Art. 18.  Compiti della Commissione regionale. La Commissione regionale per l' Artigianato ha sede presso la Giunta regionale;
Art. 19.  Segreterie delle Commissioni. Presso le Commissioni provinciali e regionale dell'artigianato sono istituite apposite segreterie.
Art. 20.  Sede delle Commissioni provinciali. Fino all'istituzione degli Uffici Provinciali dell'Ente Regionale per lo Sviluppo e Valorizzazione dell'Artigianato - E.R.S.V.A. - le Commissioni Provinciali [...]
Art. 21.  Indennità di presenza. A tutti i componenti delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato, ad esclusione del personale regionale è dovuta una indennità di presenza determinata in L. [...]
Art. 22.  Norma finanziaria. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 950.000.000 per il 1987, si fa fronte con l'apposito stanziamento di cui al capitolo, di nuova [...]
Art. 23.  Disposizioni statali. Per quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge, valgono le disposizioni statali.
Art. 24.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della [...]


§ 3.2.9 - L.R. 28 febbraio 1987, n. 11. [1]

Norme per la tenuta degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato.

 

Art. 1. Finalità. Con la presente legge sono disciplinate le funzioni delle Commissioni Provinciali e della Commissione Regionale per l'Artigianato e la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane, secondo quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 11 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.

 

     Art. 2. Funzioni delle Commissioni Provinciali. Oltre le funzioni di cui all'art. 9 della Legge n. 443/85 le Commissioni Provinciali per l'Artigianato svolgono ogni altro compito ad esse affidato dalla Regione.

     Le spese per il funzionamento delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato sono a carico della Regione.

     Il funzionamento delle Commissioni sarà disciplinato da apposita Legge regionale.

 

     Art. 3. Costituzione della Commissione Provinciale. La Commissione Provinciale per l'Artigianato, che ha sede presso la C.C.I.A.A., è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni ed è formata da:

     1) 15 membri nelle province con un numero di imprese artigiane fino a 20.000;

     2) 18 membri nelle province con numero di imprese artigiane superiore a 20.000.

     Essa è composta:

     - a) per 2/3 da titolari di aziende artigiane iscritte all'Albo da almeno tre anni ed eletti col sistema proporzionale su base di lista presentata a livello provinciale secondo le modalità previste dai successivi articoli della presente legge;

     - b) da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti;

     - c) dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro o suo delegato;

     - d) dal Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale o suo delegato;

     - e) da due o tre esperti in materia di artigianato, a seconda della composizione di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, designati dall'Assessore al ramo.

     Essi eleggono nel proprio seno il Presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di imprese artigiane e il Vice Presidente.

     Fanno parte, inoltre, della Commissione a titolo consultivo:

     a) un dirigente ed un funzionario regionale;

     b) un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale degli Industriali più rappresentativa della Provincia;

     c) due esperti del Credito Artigiano designati dall'A.B.I. e dalla Federazione regionale della Cassa Rurale ed Artigiana.

     Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti aventi funzioni deliberative. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando fra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

     I componenti decadono dall'Ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.

     La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'Industria e l'Artigianato. In attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno e nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 06/123/CE), quando la Commissione Provinciale per l’artigianato adotta provvedimenti riguardanti singole imprese artigiane, i membri di cui alla lettera a) che operano nel medesimo settore di attività delle imprese interessate alla decisione sono obbligati ad astenersi dall’istruttoria e dal voto. Il settore di attività è identificato mediante il codice Ateco delle attività economiche [2].

 

     Art. 4. Sistema elettorale. Gli imprenditori artigiani componenti la Commissione Provinciale per l'Artigianato sono eletti mediante elezioni dirette alle quali partecipano i titolari delle imprese iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane. Le elezioni sono svolte con il sistema a scrutinio segreto di lista e con rappresentanza proporzionale.

     Per quanto non disposto nella presente legge, si applicano le norme compatibili in vigore per le elezioni dei Consigli Comunali nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

     Le spese per lo svolgimento delle operazioni elettorali disciplinate dalla presente legge sono a carico della Regione Campania.

 

     Art. 5. Indizione delle elezioni. Le elezioni degli imprenditori artigiani costituenti i due terzi dei componenti la Commissione provinciale per l'artigianato sono indette dal Presidente uscente della Commissione stessa mediante pubblicazione di apposito manifesto contenente:

     a) l'annuncio che sono indette le elezioni per la nomina degli imprenditori artigiani in seno alla Commissione provinciale per l'artigianato;

     b) l'avviso della possibilità di presentazione delle liste dei candidati indicandone il termine e le modalità;

     c) la suddivisione della provincia in seggi elettorali.

     Tale manifesto deve essere affisso per la durata di 15 giorni negli albi della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e dei Comuni della provincia, almeno 90 giorni prima della scadenza della durata in carica della Commissione provinciale per l'Artigianato, dandone notizia sulla stampa locale.

     Qualora il Presidente uscente non vi abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali che devono essere ultimate entro il termine di durata in carica della Commissione.

 

     Art. 6. Elettorato attivo e passivo. Sono elettori i titolari di imprese artigiane ed i soci titolari di imprese artigiane costituite in società che risultino iscritti nell'albo o che abbiano almeno presentato la domanda oltre il trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni.

     I titolari di imprese artigiane cancellate dall'albo d'ufficio sono esclusi dall'elettorato attivo salvo che abbiano presentato ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato e questa, alla data delle elezioni, non abbia adottato alcuna decisione oppure abbia deciso l'accoglimento del ricorso annullando conseguentemente la deliberazione di cancellazione della Commissione provinciale per l'artigianato.

     Sono eleggibili gli imprenditori artigiani della provincia che risultino tali da almeno tre anni e siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della stessa provincia.

 

     Art. 7. Ricorsi. Per irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali può essere fatta opposizione scritta alla Commissione provinciale per l'artigianato entro il termine di cinque giorni da quello in cui si è verificato l'evento che ha determinato la controversia, fino alla convalida degli eletti.

     Entro lo stesso termine, l'opposizione deve essere portata a conoscenza delle parti controinteressate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dandone prova alla Commissione provinciale per l'artigianato.

     La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato sulle opposizioni di cui al comma precedente deve essere assunta entro trenta giorni dalla loro presentazione.

     Qualora la Commissione non provveda sulla opposizione entro il termine predetto ovvero decida per il rigetto delle opposizioni stesse, gli interessati possono presentare ricorso alla Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, la quale decide in via definitiva.

     Quando l'elezione di un componente della Commissione provinciale per l'artigianato è dichiarata nulla, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

     Quando in alcuni seggi non sia avvenuta ovvero sia stata annullata l'elezione, non sarà necessario fare o ripetere le elezioni se il voto degli elettori di tali seggi non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti.

 

     Art. 8. Indennità ai componenti il seggio elettorale. Ai componenti il seggio elettorale spetta il rimborso delle spese di viaggio con le modalità stabilite per i dirigenti regionali ed una diaria di lire cinquantamila aumentata del cento per cento per il Presidente.

     Nessuna indennità è dovuta agli eventuali rappresentanti di lista la cui designazione è facoltativa.

 

     Art. 9. Seggi elettorali. Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato provvede alla suddivisione del territorio della provincia in seggi elettorali raggruppando più Comuni confinanti, qualora gli imprenditori artigiani elettori di un Comune siano inferiori a 300, e frazionando i Comuni con maggior numero di imprese artigiane in modo tale da non comprendere in ciascun seggio più di 1.000 elettori. Nel primo caso la sede del seggio è stabilita nel Comune con il numero più elevato di aventi diritto al voto.

     L'assegnazione degli elettori ai singoli seggi è operata tenuto conto della sede dell'impresa.

 

     Art. 10. Liste elettorali. Le liste elettorali per le elezioni delle Commissioni Provinciali sono compilate di ufficio dal Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, assistito dal segretario e da un rappresentante designato per ciascuna delle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale e firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, sulla base delle risultanze dell'albo provinciale delle imprese artigiane e tenuto conto dell'effetto sospensivo della cancellazione riconosciuto all'eventuale ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato.

     Le liste elettorali sono compilate in ordine alfabetico per Comune e sono affisse, almeno 45 giorni prima della data delle elezioni, nell'albo di ciascun Comune per la durata di 10 giorni.

     Entro i successivi 10 giorni, gli interessati possono proporre reclamo contro la mancata iscrizione nelle liste elettorali alla Commissione regionale per l'artigianato che decide in via definitiva entro 20 giorni.

 

     Art. 11. Liste dei candidati. Le liste dei candidati per l'elezione della Commissione provinciale devono essere presentate al Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato entro le ore dodici del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni.

     Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei componenti la Commissione provinciale da eleggere e devono essere presentate da un numero di imprenditori artigiani non inferiore al 5% degli iscritti nelle liste elettorali. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal Sindaco o da un suo delegato, o dal segretario comunale, o da un notaio. Ciascun presentatore non può sottoscrivere più di una lista di candidati.

     Le liste, oltre che contenere cognome e nome e data di nascita dei candidati, sono contrassegnate da un motto o da un simbolo.

     Unitamente alle liste, deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, con firma autenticata nei modi stabiliti per i presentatari, e il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un Comune della provincia di data non anteriore a tre mesi.

     Il presidente o il segretario della Commissione provinciale per l'artigianato rilasciano ricevuta degli atti e dei documenti presentati indicando su di essa la data e l'ora di presentazione.

     Il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, assistito dai rappresentanti delle Organizzazioni delle categorie a norma del 1° comma dell'art. 10 verificata la regolarità delle liste, le pubblica in apposito manifesto da affiggersi per almeno 15 giorni negli albi dei Comuni costituenti ciascun seggio elettorale.

     Il manifesto, oltre l'elenco delle liste ammesse, deve contenere la data della votazione e la sede del seggio elettorale.

 

     Art. 12. Operazioni elettorali. Ogni elettore può votare soltanto nel seggio elettorale di appartenenza.

     Gli avvisi personali agli elettori con l'indicazione della sede e della data delle votazioni sono fatti recapitare a cura del Sindaco.

     Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, assistito come a norma del 1° comma dell'art. 10 provvede alla costituzione dei seggi.

     A tal fine nomina:

     a) il presidente scegliendolo tra i dipendenti regionali;

     b) due scrutatori, scegliendoli tra gli artigiani iscritti nella lista elettorale del seggio, e il segretario.

     Per esercitare il diritto al voto, l'elettore deve presentare l'avviso ricevuto e un documento contenente l'indicazione delle proprie generalità.

     Ciascun elettore vota a scrutinio segreto ed esprime il voto di lista con facoltà di indicare un numero di preferenze fino ad un massimo di cinque candidati della lista votata.

     L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

     Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, assistito come a norma del 1° comma dell'art. 10 ricevuti i verbali e gli atti dai presidenti dei seggi, provvede al riepilogo dei voti ottenuti da ciascuna lista, determina l'attribuzione dei seggi come previsto dall'art. 72 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria, hanno riportato le cifre individuali più elevate.

     Le operazioni elettorali di cui al presente articolo sono compiute in seduta pubblica.

 

     Art. 13. Convalida e surrogazione. Il presidente uscente provvede alla prima convocazione della nuova Commissione provinciale per l'artigianato nominata dal Presidente della Giunta regionale.

     Nella prima riunione, la Commissione provinciale per l'artigianato è presieduta dal suo componente più anziano di età e, prima di deliberare su ogni altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti dichiarando l'ineleggibilità di essi in mancanza di un requisito.

     I nominativi dei componenti dichiarati ineleggibili devono essere comunicati al Presidente della Giunta regionale per la sostituzione con i primi non eletti secondo l'ordine della graduatoria unica.

 

     Art. 14. Attuazione delle prime elezioni. Le prime elezioni saranno indette entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per la composizione delle liste elettorali non si procederà alla preventiva revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane.

     La mancanza di fatto dei requisiti per il riconoscimento della qualità di imprenditore artigiano, tuttavia, può costituire causa di ineleggibilità.

 

     Art. 15. Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Le domande per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, redatte in duplice copia e indirizzate alla Commissione provinciale per l'artigianato, sono presentate o spedite, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune ove ha sede l'impresa. Il Comune provvede a trasmettere immediatamente copia della domanda alla Commissione.

     Il Comune provvede a svolgere la propria istruttoria diretta a certificare:

     a) i dati anagrafici del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;

     b) l'effettivo inizio, la sede e la natura dell'attività esercitata;

     c) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati nell'impresa e la partecipazione al lavoro, anche manuale, dell'unico titolare o della maggioranza dei soci.

     Il Comune trasmette i risultati dell'istruttoria alla Commissione provinciale entro venti giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali la Commissione stessa provvede ai necessari atti istruttori.

     La Commissione provinciale per l'artigianato dispone l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane valutata la sussistenza dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme statali e sulla base degli elementi attestati dall'autorità comunale e/o di quelli acquisiti direttamente.

     Nessuna impresa, se non iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane può adottare, quale ditta, o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, stesso divieto per i Consorzi e le società consortili tra imprese che non siano iscritte nella separata Sezione di detto Albo.

     Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta la sanzione amministrativa non inferiore ad un milione e non superiore a cinque milioni.

     Per l'applicazione della suindicata sanzione amministrativa e per la riscossione coattiva delle somme dovute ai trasgressori è competente il Presidente della Giunta regionale che provvede nel rispetto delle norme della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della L.R. del 10 gennaio 1983, n. 13.

 

     Art. 16. Vigilanza sulle commissioni provinciali. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale che può disporre, su proposta dell'Assessore per l'Industria e l'Artigianato, ispezioni e inchieste sul loro funzionamento.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa diffida, è nominato, su proposta dell'Assessore per l'Industria e l'Artigianato, un Commissario Straordinario nella provincia in cui la Commissione per l'artigianato venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità.

     Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione Provinciale dell'Artigianato per la durata stabilita nel decreto di nomina che in ogni caso non potrà superare i 24 mesi.

     Entro lo stesso termine la Commissione dovrà essere ricostituita [3].

 

     Art. 17. Costituzione della Commissione regionale. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

     La Commissione di cui al precedente comma dura in carica 5 anni ed è composta:

     a) dai 5 Presidenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;

     b) dall'Assessore regionale del ramo o da un suo delegato;

     c) da due rappresentanti eletti dal Consiglio regionale;

     d) da 5 esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione.

     Fanno parte, inoltre, della Commissione regionale per l'Artigianato, a titolo consultivo:

     a) il Coordinatore del Servizio Artigianato o suo delegato;

     b) un dirigente regionale del Servizio Artigianato;

     c) il Direttore dell'Ufficio Provinciale della Industria, Commercio e dell'Artigianato del capoluogo della Regione.

 

     Art. 18. Compiti della Commissione regionale. La Commissione regionale per l' Artigianato ha sede presso la Giunta regionale;

     le relative funzioni di segreteria sono svolte dal personale di cui al successivo articolo 19. Essa ha il compito di:

     a) decidere sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali secondo quanto previsto dall'art. 7, penultimo comma, della Legge 8 agosto 1985, n. 443;

     b) collaborare quale organo tecnico-consultivo con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato ed esprimere pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia di artigianato;

     c) promuovere, nell'ambito dei programmi regionali, indagini, rivelazioni statistiche, documentazioni ed informazioni sulle attività interessanti l'artigianato, in collaborazione con le Commissioni provinciali per l'artigianato;

     d) proporre, in collaborazione con le Commissioni provinciali, iniziative volte allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell'artigianato;

     e) svolgere ogni altro compito che le sia attribuito dalle leggi regionali.

 

     Art. 19. Segreterie delle Commissioni. Presso le Commissioni provinciali e regionale dell'artigianato sono istituite apposite segreterie.

     Le segreterie delle Commissioni provinciali per l'artigianato hanno i seguenti compiti:

     a) curare gli adempimenti relativi all'iscrizione, alle variazioni ed alle cancellazioni delle imprese degli albi provinciali, disposte dalle rispettive commissioni;

     b) compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive commissioni;

     c) curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle commissioni stesse;

     d) curare il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo ed o altra certificazione prevista dalle vigenti normative;

     e) predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell'albo;

     f) curare ogni altro adempimento connesso alle funzioni ed ai compiti affidati alle commissioni.

     La segreteria della Commissione regionale per l'artigianato ha i seguenti compiti:

     a) predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali

dell'artigianato;

     b) curare gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della Commissione;

     c) curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della Commissione;

     d) provvedere alla predisposizione, all'attuazione ed alla cura delle attività di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato ed al coordinamento delle iniziative delle singole Commissioni provinciali.

     Sono dovuti alla Regione i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle Commissioni nelle stesse misure stabilite con leggi dello Stato a favore delle C.C.I.A.A.

 

     Art. 20. Sede delle Commissioni provinciali. Fino all'istituzione degli Uffici Provinciali dell'Ente Regionale per lo Sviluppo e Valorizzazione dell'Artigianato - E.R.S.V.A. - le Commissioni Provinciali hanno sede presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

     Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi del 4° comma dell'art. 13 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle Commissioni Provinciali e della Commissione regionale dell'artigianato, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in conformità a specifico disciplinare approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Industria ed Artigianato.

 

     Art. 21. Indennità di presenza. A tutti i componenti delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato, ad esclusione del personale regionale è dovuta una indennità di presenza determinata in L. 50.000 per ciascuna seduta e per non più di una seduta al giorno.

     A tutti i componenti che risiedono in un Comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per le trasferte dei dirigenti regionali.

     A tutti i componenti delle Commissioni incaricati dello svolgimento di sopralluoghi e accertamenti in un Comune diverso da quello di residenza sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione con le modalità previste per i dirigenti regionali.

     L'indennità di presenza alle sedute è aumentata del 50% ai Presidenti delle Commissioni Provinciali per l'artigianato e a tutti i componenti della Commissione regionale per l'artigianato e del 100% al Presidente di quest'ultima.

     Per la liquidazione delle relative competenze provvederanno le singole Commissioni Provinciali e la Commissione Regionale.

 

     Art. 22. Norma finanziaria. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 950.000.000 per il 1987, si fa fronte con l'apposito stanziamento di cui al capitolo, di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, denominato "Spesa per le elezioni e per la tenuta degli albi delle imprese artigiane e per il funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato", mediante prelievo della somma di L. 950.000.000, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dallo stanziamento di cui al Capitolo 301 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1986, che si riduce di tale importo.

     All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 23. Disposizioni statali. Per quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge, valgono le disposizioni statali.

 

     Art. 24. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 14 ottobre 2015, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 novembre 2012, n. 30.

[3] L'originario ultimo comma è così modificato dagli attuali ultimi due commi per effetto della L.R. 27 dicembre 1993, n. 47.