§ 1.10.62 - L.R. 3 settembre 2002, n. 20.
Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 16 maggio 2001 n. 7 e 11 agosto 2001 n. 10 - Disposizioni in materia di personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:03/09/2002
Numero:20


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 1.10.62 - L.R. 3 settembre 2002, n. 20. [1]

Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 16 maggio 2001 n. 7 e 11 agosto 2001 n. 10 - Disposizioni in materia di personale.

(B.U. n. 42 del 9 settembre 2002).

 

Art. 1.

     1. L’articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2001, n. 7, è così sostituito:

     (Omissis).

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, le ulteriori unità da assegnare ai Gruppi consiliari, rispetto a quelle in servizio ai sensi della legge 16 maggio 2001, n. 7, sono individuate tra il personale in servizio presso il Consiglio regionale, la Giunta regionale o gli Enti strumentali il cui bilancio è già a carico della Regione Campania.

     3. Nelle more del nuovo ordinamento amministrativo e della conseguente nuova dotazione organica del personale, si dà mandato all’Ufficio di Presidenza di indire, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le selezioni interne per i posti vacanti, ai sensi della legge regionale 11/90 e successive modifiche, riservando al personale dipendente e avente diritto, inquadrato nel ruolo del Consiglio regionale, il sessantacinque per cento dei posti disponibili e il restante trentacinque per cento ai processi di mobilità.

 

     Art. 2. [2]

     1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 58 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, sono così sostituiti:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Agli ex Presidenti di Consiglio e Giunta regionale rieletti è riconosciuta una sede adeguata e tutti i necessari ausili per il ruolo istituzionale svolto.

     2. Agli adempimenti consequenziali a quanto previsto nel comma 1 si provvede con apposito regolamento adottato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     3. Al Personale assegnato, nella presente legislatura, dall’Ufficio di Presidenza agli ex Presidenti di Consiglio e Giunta regionale, rieletti nel Consiglio regionale e che non hanno altri incarichi istituzionali, è riconosciuto lo stesso trattamento del personale in servizio presso le strutture di cui alla legge regionale 15/89, articolo 14.

 

     Art. 4.

     1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento di cui agli interventi nn. 4 e 5 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2002.

     2. Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti del Bilancio del Consiglio regionale.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 2019, n. 6.

[2] Articolo già modificato dall’art. 1 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25 e ulteriormente modificato dall'art. 41 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 2019, n. 146, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell’art. 58, della L.R. 11 agosto 2001, n. 10.