§ 1.10.45 - LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1990, N. 11.
Determinazione della Pianta Organica del personale del Consiglio Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:03/04/1990
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Il contingente globale del personale del Consiglio regionale afferente all'area generale di coordinamento è determinato in complessive 351 unità, ai sensi della Legge regionale n. 15 del 25 [...]
Art. 2.      Il contingente globale, di cui al precedente art. 1, è così ripartito tra le singole qualifiche dirigenziali e funzionali:
Art. 3.      Il personale, che risulti, alla data di pubblicazione della presente legge, in eccedenza nelle singole qualifiche, rispetto alle previsioni della pianta organica, è collocato previa apposita [...]
Art. 4.      Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento che verrà iscritto al Capitolo 4 dello stato di previsione della Spesa del bilancio per l'esercizio 1990 e con i [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 1.10.45 - LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1990, N. 11.

Determinazione della Pianta Organica del personale del Consiglio Regionale.

(B.U. n. 17 del 9 aprile 1990).

 

Art. 1.

     Il contingente globale del personale del Consiglio regionale afferente all'area generale di coordinamento è determinato in complessive 351 unità, ai sensi della Legge regionale n. 15 del 25 agosto 1989.

 

     Art. 2.

     Il contingente globale, di cui al precedente art. 1, è così ripartito tra le singole qualifiche dirigenziali e funzionali:

 

 

     2ª qualifica dirigenziale                    n.  12

     1ª qualifica dirigenziale                    n.  18

     8ª qualifica funzionale                      n.  45

     7ª qualifica funzionale                      n.  50

     6ª qualifica funzionale                      n.  60

     5ª qualifica funzionale                      n.  66

     4ª qualifica funzionale                      n.  70

     3ª qualifica funzionale                      n.  20

     2ª qualifica funzionale                      n.  10

                                               ------------

                                                 n. 351

 

 

     Art. 3.

     Il personale, che risulti, alla data di pubblicazione della presente legge, in eccedenza nelle singole qualifiche, rispetto alle previsioni della pianta organica, è collocato previa apposita graduatoria, in posizione soprannumeraria ad esaurimento.

 

     Art. 4.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento che verrà iscritto al Capitolo 4 dello stato di previsione della Spesa del bilancio per l'esercizio 1990 e con i corrispondenti stanziamenti, che verranno iscritti nei bilanci dei successivi esercizi.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.