§ 2.4.36 – L.R. 5 aprile 2000, n. 9.
Contributo annuale al Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno e al Teatro stabile di prosa "Bellini" di Napoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 beni e attività culturali
Data:05/04/2000
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Campania, al fine di contribuire in misura concreta ad iniziative di promozione culturale, che in via subordinata determinano anche la promozione dell'immagine turistica, secondo [...]
Art. 2.      1. Il Teatro Municipale Giuseppe Verdi promuove, di intesa con l'Università degli Studi di Salerno, gli Enti locali interessati della provincia di Salerno e dell'EPT di Salerno, un programma [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in euro 826.331,04 per l'anno 2000 si fa fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al capitolo [...]


§ 2.4.36 – L.R. 5 aprile 2000, n. 9. [1]

Contributo annuale al Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno e al Teatro stabile di prosa "Bellini" di Napoli.

(B.U. n. 18 del 10 aprile 2000).

 

Art. 1.

     1. La Regione Campania, al fine di contribuire in misura concreta ad iniziative di promozione culturale, che in via subordinata determinano anche la promozione dell'immagine turistica, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto, favorisce l'attività del Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno e del Teatro stabile di prosa "Bellini" di Napoli mediante l'erogazione annuale al Comune di Salerno e al Teatro "Bellini" di Napoli di un contributo per la realizzazione delle stagioni liriche, concertistiche, corali di balletto e delle iniziative musicali in genere curate dal teatro municipale "Giuseppe Verdi" nonché delle stagioni teatrali di prosa del teatro "Bellini".

     2. Annualmente il programma e la rendicontazione della stagione teatrale del Teatro Giuseppe Verdi e del Teatro Bellini vengono inviati alla Regione Campania.

 

     Art. 2.

     1. Il Teatro Municipale Giuseppe Verdi promuove, di intesa con l'Università degli Studi di Salerno, gli Enti locali interessati della provincia di Salerno e dell'EPT di Salerno, un programma annuale di spettacoli e rappresentazioni allestite dal Teatro "Giuseppe Verdi".

     2. Lo stesso Teatro, in collaborazione con gli Enti locali, organizza rappresentazioni diurne e festive destinate in via prevalente a spettatori provenienti da località della provincia di Salerno esterne al capoluogo, nonché a particolari cittadini, giovani e a fasce svantaggiate, per le quali l'accesso ai programmi sia particolarmente difficile.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in euro 826.331,04 per l'anno 2000 si fa fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2000, di nuova istituzione con la denominazione "contributo al Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno e al Teatro "Bellini" e 500 milioni al Teatro Augusteo i Teatri che realizzano stagioni teatrali, produzioni proprie e siano operanti anche in realtà di particolare disagio sociale nonché i teatri in fase di completamento e di avvio dell’attività, quali il Teatro Bracco di Napoli, il Teatro Mercadante di Napoli, il Teatro Diana di Napoli, il Teatro Sannazzaro di Napoli, i Teatri di Napoli, il Teatro Nuovo di Napoli, il Teatro Totò di Napoli, il Teatro Elicantropo di Napoli, il Teatro Arte Caivano, il Consorzio Città Teatrale di Salerno, il Teatro Comunale di Avellino, il Teatro Alambra di Maddaloni, L'Onorevole Teatro Casertano, il Teatro Ricciardi di Capua, il Teatro Ariston di Marcianise, il Teatro Cimarosa di Aversa, le I.C.S. - Iniziative Culturali e Sociali di Salerno, il Teatro Corona di Quarto di Napoli, mediante prelievo dal capitolo 1000 dello stato di previsione della Spesa del 2000, che si riduce di pari importo di Napoli", mediante prelievo ai sensi dell'articolo 30 della Legge 27 luglio 1978 n. 20 della somma occorrente dallo stanziamento, di cui al capitolo 1040 dello stato di previsione della spesa del 1999, che si riduce di pari importo [2].

     Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con la legge di Bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 15 giugno 2007, n. 6.

[2] Comma già modificato dall'art. 35 della L.R. 6 dicembre 2000, n. 18 e dall'art. 49 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10 e così ulteriormente modificato dall’art. 3 della L.R. 5 agosto 2003, n. 15.