§ 1.1.58 - L.R. 5 agosto 2003, n. 15.
Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:05/08/2003
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Patto di stabilità e contenimento delle spese degli enti ed organismi dipendenti.
Art. 2.  Alienazione dei beni patrimoniali.
Art. 3.  Disposizioni diverse e finali.
Art. 4.  Dichiarazione di urgenza.


§ 1.1.58 - L.R. 5 agosto 2003, n. 15.

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2003.

(B.U. 6 agosto 2003, n. 36).

 

Art. 1. Patto di stabilità e contenimento delle spese degli enti ed organismi dipendenti.

     1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2003 le spese correnti discrezionali degli enti ed organismi dipendenti dal bilancio regionale ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 5, escluse quelle relative al personale per le competenze fisse ed accessorie, quelle relative agli organi istituzionali, quelle connesse a contratti già conclusi per servizi, forniture e consulenze e le spese fisse aventi natura obbligatoria devono essere ridotte del venti per cento rispetto all’esercizio 2002.

     2. Le economie realizzate dagli enti ed organismi nell’esercizio 2002 e precedenti sono compensate con i contributi iscritti a loro favore nel bilancio regionale per l’esercizio 2003.

     3. Ogni ente ed organismo trasmette all’assessorato al Bilancio della Regione Campania, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni esercizio finanziario, un prospetto analitico che dimostra il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 – sulla base dello schema messo a disposizione dall’assessorato – accompagnato dalla relazione degli organi interni di revisione e di controllo.

     4. La giacenza di cassa degli enti ed organismi di cui al presente articolo derivante dai contributi a carico del bilancio regionale non può superare mensilmente il dieci per cento dell’ammontare complessivo della previsione di cassa del contributo annuale.

     5. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

     6. Il mancato rispetto delle disposizioni comporta la riduzione dei trasferimenti nel successivo esercizio finanziario.

 

     Art. 2. Alienazione dei beni patrimoniali. [1]

     1. Previa ricognizione del patrimonio regionale con la predisposizione della scheda di programma che dà conto della situazione complessiva dello stesso, come previsto dalla legge regionale 30 aprile 2002 n. 7, articolo 3, comma 5, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge, all’alienazione di beni patrimoniali il cui provento è iscritto all’unità previsionale di base del titolo IV dello stato previsionale dell’entrata per l’esercizio finanziario 2003 pari ad euro 154.937.070,00.

     2. Le risorse derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di spese di investimento, finalizzate a politiche di sviluppo.

     3. Il comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n.18 è così sostituito:

      “Il prezzo di vendita è stabilito sulla base del valore di mercato a seguito di perizia esperita dall’agenzia del territorio competente; allo stesso è applicata una riduzione del trenta per cento per le unità abitative locate. Al prezzo così determinato, in caso di vendita in blocco dell’immobile o quando almeno il cinquantuno per cento delle unità immobiliari locate poste in vendita in ogni singolo fabbricato sono acquistate attraverso un mandato unico, si applica una ulteriore riduzione del quindici per cento, purchè si tratti di cespiti ad uso abitativo. Il prezzo degli immobili locati a fini non abitativi resta quello determinato dall’agenzia del territorio.”

     4. Il comma 7 dell’articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n.18 è così sostituito:

      “L’offerta di vendita per asta pubblica, resa nota mediante pubblici avvisi e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, è preceduta da lettera raccomandata ai soggetti legittimati ad esercitare il diritto di prelazione nella quale, oltre alla comunicazione che l’immobile è inserito in un piano di vendita, sono indicati i criteri di valutazione, le condizioni per l’acquisto e le eventuali agevolazioni.”

     5. Il comma 8 dell’articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n.18 è così sostituito:

      “La vendita è disposta a seguito dell’accettazione da parte dei soggetti legittimati ad esercitare il diritto di prelazione dell’offerta di cui al comma 7 da esercitarsi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata contenente la proposta irrevocabile di acquisto mediante un versamento alla tesoreria regionale di una somma pari al cinque per cento del prezzo a titolo di anticipazione.”

     6. Il comma 10 dell’articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n.18 è così sostituito:

      “Il contratto è stipulato entro quattro mesi dal versamento dell’anticipazione ed a partire dalla data della stipula sono sospesi i pagamenti dei canoni di locazione.”

     7. Alla Giunta regionale è demandata l’approvazione di un regolamento per facilitare l’accesso ai mutui agevolati ai nuclei familiari a basso reddito.

     8. A coloro che non hanno le possibilità reddituali di acquistare l’alloggio ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è consentito rimanere conduttore dell’alloggio stesso.

     9. L’opzione per l’acquisto degli alloggi regionali è prorogata al 30 ottobre 2003.

     10. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare gli immobili destinati a fini di rilevante interesse pubblico agli enti pubblici che ne fanno richiesta. Il prezzo di vendita è stabilito in misura non inferiore al cinquanta per cento del prezzo determinato dall’agenzia del territorio, di cui il trenta per cento è versato come anticipo, la quota restante è rateizzata per un periodo non superiore a quindici anni con interessi legali.

     11. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare agli enti locali che li detengono i beni destinati a verde pubblico e a scuole con ulteriore abbattimento non superiore al venticinque per cento di quanto stabilito al comma 10 e con le stesse modalità, fatta salva la facoltà di concedere i beni stessi in comodato d’uso.

     12. La cessione dei beni di cui ai commi 10 e 11 è strettamente vincolata al progetto e al programma di attivazione del bene per i fini indicati dagli stessi commi. Dei beni suddetti è vietato il cambio di destinazione d’uso.

     13. La Giunta regionale con delibera identifica i beni di cui ai commi 10 e 11, ne stabilisce le condizioni e modalità di cessione secondo quanto disposto dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 e, nei casi di violazione del vincolo di cui al comma 12, fissa il reintegro nella proprietà.

 

     Art. 3. Disposizioni diverse e finali.

     1. La legge regionale 11 febbraio 2003, n. 3, recante “Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive”, esplica i propri effetti, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 25, all’assunzione da parte della Giunta regionale delle determinazioni di cui all’articolo 3 della medesima legge regionale.Fino ad allora trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 446/97, articolo 25. [2]

     2. Il termine scadente il 31 dicembre 2003 per il recupero delle tasse automobilistiche dovute alla Regione Campania per l’anno 2000 è prorogato al 31 dicembre 2004.

     3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ammontare delle spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, in qualsiasi forma emanati dall’amministrazione regionale per violazioni a norme tributarie o per l’applicazione di sanzioni amministrative, ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto di notifica, è fissato per l’esercizio finanziario 2003 nella misura unitaria di euro 6,00.

     4. La carica di Direttore generale di aziende di emanazione regionale nonché delle sedi provinciali delle stesse è incompatibile con ogni carica elettiva. I Direttori delle sedi provinciali delle aziende di emanazione regionale devono possedere i requisiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 19, comma 6, ed agli stessi si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, articolo 15 , comma 1, e di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, articolo 16, comma 1.

     5. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1984, n. 35, è così sostituito :“L’onere derivante dall’attuazione della presente legge è stabilito in euro 1.100.000,00. Ad esso si fa fronte con lo stanziamento dell’unità previsionale di base 3.11.31 del Bilancio 2003”.

     6. All’articolo 3 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 9, le parole “lire 1 miliardo” sono sostituite con le parole “euro 826.331,04”.

     7. Nelle more dell’approvazione definitiva del piano regionale delle attività estrattive e in deroga alle prescrizioni dettate dal piano territoriale paesistico vigente per i comuni vesuviani e fino all’approvazione definitiva del piano e del regolamento del parco nazionale del Vesuvio, alle cave in attività individuate dal piano regionale delle attività estrattive, è consentita la prosecuzione delle attività di coltivazione delle cave di pietra lavica vesuviana.

     8. E’ istituito nell’ambito della unità previsionale di base 2.68.156 il “fondo per lo studio della riqualificazione ambientale delle cave attive”. Esso è destinato prioritariamente allo studio della riconversione di quelle attività ricadenti in zone individuate dal piano regionale quali aree di crisi.

     9. Al fine di consentire la realizzazione di attività di promozione culturale agli enti, istituti ed associazioni che hanno fatto regolare richiesta di contributi essendo ancora vigenti le leggi regionali 3 gennaio 1983, n. 4 e 6 maggio 1985, n. 49, successivamente abrogate dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 7, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, formula per l’esercizio finanziario 2003 un programma di intervento.

     10. Per il triennio 2003-2005 è autorizzato il rifinanziamento e la riduzione di spese, già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le unità previsionali di base distinte in relazione al carattere vincolante o obbligatorio ed in ragione della loro correlazione a trasferimenti dello Stato, dall’Unione Europea o a risorse proprie della Regione, ai sensi della legge n. 7/02, articoli 12, 15-comma 5, 17 e 33.

     11. Sono approvate le tabelle A –entrate- e B –spese- allegate alla presente legge, costituenti la nota di variazione ai sensi della legge n. 7/02, articolo 20, comma 6, lettera d), che riportano per ciascuna unità previsionale gli effetti che si producono sulla legislazione vigente per il bilancio annuale e pluriennale 2003-2005.

 

     Art. 4. Dichiarazione di urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis).

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 22.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.